Fattura Elettronica Pubblica Amministrazione: Guida alla FatturaPA
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La fattura elettronica pubblica amministrazione è oggi uno degli adempimenti fiscali più importanti per qualsiasi professionista, impresa o società che intrattenga rapporti commerciali con enti pubblici italiani. Introdotta in modo definitivo con il Decreto Ministeriale 55/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e resa obbligatoria a partire dal 6 giugno 2014 per le amministrazioni centrali e dal 31 marzo 2015 per quelle locali, la fattura elettronica verso la PA rappresenta il modello di digitalizzazione fiscale più avanzato in Europa. In questa guida troverai tutto ciò che devi sapere: normativa di riferimento, formato XML FatturaPA, codici univoci, split payment, CIG, CUP, sanzioni, e molto altro — con tabelle riepilogative per orientarti facilmente in ogni situazione.
Cos’è la Fattura Elettronica PA e perché è obbligatoria {#cosè-la-fattura-elettronica-pa}
La fattura elettronica pubblica amministrazione (comunemente chiamata FatturaPA o fattura B2G, ovvero Business-to-Government) è il documento fiscale in formato digitale strutturato che i soggetti passivi IVA devono obbligatoriamente emettere ogni volta che cedono beni o prestano servizi a una pubblica amministrazione italiana.
A differenza di una semplice fattura in PDF o di un documento cartaceo, la FatturaPA è un file XML generato secondo specifiche tecniche ufficiali definite dall’Agenzia delle Entrate, e deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma tecnologica gestita dall’Agenzia delle Entrate e sviluppata da Sogei (la società pubblica per la gestione dei sistemi informativi tributari).
La motivazione alla base dell’obbligo è triplice:
- Contrasto all’evasione fiscale: la tracciabilità digitale di ogni transazione economica con la PA rende impossibile l’omessa fatturazione o l’alterazione dei dati.
- Trasparenza e monitoraggio dei flussi finanziari: lo Stato può verificare in tempo reale i pagamenti verso i fornitori e individuare eventuali irregolarità.
- Efficienza amministrativa: la dematerializzazione riduce i tempi di protocollazione, verifica e pagamento delle fatture da parte degli enti pubblici.
Punto chiave: Nessuna PA può accettare fatture cartacee né effettuare pagamenti a fronte di documenti non transitati per il SdI. Solo la fattura elettronica pubblica amministrazione ha pieno valore fiscale e legale nei rapporti con gli enti pubblici.
Normativa di riferimento: dal DM 55/2013 a oggi {#normativa-di-riferimento}
Il quadro normativo che regola la fattura elettronica pubblica amministrazione si è evoluto nel corso degli anni attraverso provvedimenti nazionali ed europei. Ecco le tappe principali:
| Anno | Provvedimento | Contenuto |
| 2007 | Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), art. 1, co. 209-214 | Prima norma che introduce l’obbligo di fatturazione elettronica verso le amministrazioni statali e istituisce il Sistema di Interscambio |
| 2013 | Decreto Ministeriale 55/2013 (MEF) | Definisce le regole tecniche del formato XML FatturaPA, i requisiti di trasmissione e conservazione |
| 2014 | Decreto Legge 66/2014, conv. in Legge 89/2014 | Rende operativo l’obbligo dal 6 giugno 2014 (PA centrali) e dal 31 marzo 2015 (PA locali) |
| 2015 | Legge 190/2014 (Stabilità 2015) | Introduce lo split payment (scissione dei pagamenti IVA) per i fornitori della PA |
| 2018 | D.Lgs. 148/2018 | Recepisce la Direttiva UE 2014/55/UE sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici; estende l’obbligo alle operazioni B2B |
| 2024-oggi | Decisione UE 2024/3150 + Pacchetto ViDA | Proroga l’obbligo italiano di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2027; introduce le linee guida per la fatturazione elettronica europea |
Il testo normativo di riferimento a livello tecnico resta il DM 55/2013, che nel corso degli anni ha subito aggiornamenti nelle specifiche tecniche (attualmente alla versione 1.8, con la 1.9.1 utilizzabile dal 15 maggio 2026).
Per la normativa europea, la Direttiva 2014/55/UE impone a tutti gli Stati membri di ricevere fatture elettroniche conformi alla norma tecnica europea EN16931 negli appalti pubblici — obbligo che l’Italia soddisfa proprio con il formato FatturaPA.
Fonti ufficiali:
- fatturapa.gov.it — Portale istituzionale del SdI
- Agenzia delle Entrate — Fatture e Corrispettivi
- Normattiva — DM 55/2013
A chi si applica l’obbligo {#a-chi-si-applica-lobbligo}
L’obbligo di emettere fattura elettronica pubblica amministrazione riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica o dal regime fiscale adottato (ordinario, forfettario, semplificato).
Enti pubblici destinatari della FatturaPA
| Categoria | Esempi |
| Amministrazioni centrali | Ministeri, Presidenza del Consiglio, Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ADM) |
| Amministrazioni locali | Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Unioni di Comuni |
| Servizio Sanitario Nazionale | ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS, Istituti di ricovero e cura |
| Istruzione e ricerca | Istituti scolastici statali, Università pubbliche, Istituti AFAM, Enti di ricerca |
| Altri enti pubblici | CONI, Camere di commercio, Ordini professionali, Consorzi pubblici, Enti previdenziali |
Chi può fare eccezione
Non sono tenuti a emettere fattura elettronica nel formato FatturaPA i soggetti esclusi in via strutturale dall’obbligo di fatturazione elettronica, come:
- Soggetti non stabiliti in Italia (per i rapporti con PA italiane possono comunque essere richiesti specifici formati)
- Operatori sanitari che inviano dati al Sistema Tessera Sanitaria (esenzione prevista per le prestazioni verso privati, non per quelle verso enti del SSN)
In ogni caso, anche quando non formalmente obbligatoria, la fattura elettronica pubblica amministrazione è sempre raccomandata, poiché molti enti pubblici non elaborano pagamenti su documenti cartacei.
Forfettari e fattura PA
Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di fatturazione elettronica è pienamente operativo anche per i soggetti in regime forfettario, comprese le fatture emesse verso enti pubblici. Per approfondire la gestione fiscale del regime forfettario, leggi il nostro articolo su come funziona la fattura elettronica per i forfettari.
Il Sistema di Interscambio (SdI): come funziona {#il-sistema-di-interscambio-sdi}
Il Sistema di Interscambio (SdI) è la piattaforma tecnologica che gestisce il ciclo completo della fattura elettronica verso la PA: dalla ricezione del file XML alla verifica formale, dall’instradamento all’ente destinatario alla generazione delle notifiche di stato.
Il flusso passo per passo
Fornitore → Crea file XML FatturaPA → Invia al SdI → SdI verifica il file
↓ se OK ↓ se errore
SdI instrada alla PA destinataria Notifica di scarto (con codice errore)
↓
PA riceve la fattura → Verifica e decide → Notifica di esito committente
↓ Accettazione ↓ Rifiuto (con motivazione)
Fattura registrata e pagabile Fattura annullata (emettere nota di credito)
Modalità di invio al SdI
Il fornitore può trasmettere la fattura al SdI attraverso diversi canali:
| Canale | Descrizione | Adatto a |
| Portale “Fatture e Corrispettivi” | Interfaccia web gratuita dell’Agenzia delle Entrate | Professionisti con volumi bassi |
| Invio tramite PEC | Trasmissione via PEC all’indirizzo ufficiale del SdI | Alternativa al portale web |
| Software gestionale | Integrazione diretta con il SdI via API o web service | Imprese con volumi elevati |
| Intermediario abilitato | CAF, commercialista, provider di fatturazione | Qualsiasi soggetto |
L’indirizzo PEC ufficiale del SdI per l’invio delle FatturePA è [email protected].
Cosa verifica il SdI
Il Sistema di Interscambio esegue controlli automatici sul file XML ricevuto:
- Correttezza del formato: il file deve essere conforme alle specifiche tecniche FatturaPA versione 1.2.x
- Completezza dei dati obbligatori: partita IVA del cedente, Codice Univoco Ufficio del destinatario, data, importi
- Validità del Codice Univoco Ufficio: il codice deve essere attivo nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)
- Coerenza dei dati IVA: aliquote, nature, esigibilità
- Firma digitale (se apposta): validità del certificato
Il formato XML FatturaPA: struttura e campi obbligatori {#il-formato-xml-fatturapa}
La fattura elettronica pubblica amministrazione deve rispettare le specifiche tecniche FatturaPA, pubblicate e aggiornate dall’Agenzia delle Entrate. Il formato attuale è la versione 1.2.2 (con aggiornamenti tecnici progressivi), conforme alla norma europea EN16931.
Struttura del file XML FatturaPA
Il file è strutturato in tre blocchi principali:
1. FatturaElettronicaHeader — Dati del cedente e del cessionario
- CedentePrestatore: partita IVA, denominazione, regime fiscale del fornitore
- CessionarioCommittente: identificazione dell’ente pubblico (Codice Fiscale)
- DatiTrasmissione: Codice Univoco Ufficio, progressivo invio, formato
2. FatturaElettronicaBody — Dati della fattura
- DatiGenerali: numero, data, tipo documento (TD01–TD29), CIG, CUP, dati SAL
- DatiBeniServizi: righe di dettaglio con descrizione, quantità, prezzo, aliquota IVA o natura
- DatiPagamento: modalità, data e importo del pagamento atteso
3. Sezione opzionale
- Allegati (solo in formato PDF/A o altri formati previsti)
Tipo documento (TipoDocumento): i codici principali per la PA
| Codice | Tipo documento | Utilizzo verso PA |
| TD01 | Fattura ordinaria | Principale tipo per cessioni/prestazioni a PA |
| TD02 | Acconto/anticipo su fattura | Fattura di acconto verso PA |
| TD04 | Nota di credito | Rettifica in diminuzione di fattura PA |
| TD05 | Nota di debito | Rettifica in aumento di fattura PA |
| TD06 | Parcella | Prestazioni professionali verso PA |
| TD24 | Fattura differita | Beni consegnati a PA con DDT nel mese |
Per approfondire i codici tipo documento, consulta le nostre guide dedicate ai codici TD01 e TD04 nota di credito.
Campo esigibilità IVA
Nella fattura elettronica PA, il campo EsigibilitaIVA è fondamentale e assume valori diversi a seconda della situazione:
| Codice | Significato | Quando si usa verso PA |
| S | Scissione dei pagamenti (Split payment) | Per la stragrande maggioranza delle fatture PA — la PA versa l’IVA direttamente all’Erario |
| I | Esigibilità immediata | Operazioni ordinarie senza split payment |
| D | Esigibilità differita (IVA per cassa) | Raramente applicabile verso PA |
Attenzione: per le fatture soggette a split payment, il campo EsigibilitaIVA deve contenere obbligatoriamente il valore “S” (tag XML <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>). L’omissione di questo codice è causa frequente di notifica di scarto da parte del SdI, con conseguenti sanzioni per emissione tardiva.
Il Codice Univoco Ufficio (CUU) e l’Indice IPA {#il-codice-univoco-ufficio-e-lindice-ipa}
Il Codice Univoco Ufficio (CUU) — spesso indicato anche come Codice Univoco PA o iPA — è un identificatore alfanumerico di 6 caratteri assegnato a ogni ufficio della pubblica amministrazione che ha l’obbligo di ricevere fatture elettroniche. Senza questo codice, la fattura viene scartata automaticamente dal SdI.
Come trovare il Codice Univoco Ufficio
Il CUU si trova nell’Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi, meglio noto come IPA (Indice PA). Il portale ufficiale è:
Per trovare il codice:
- Accedi a indicepa.gov.it
- Cerca l’ente per denominazione o codice fiscale
- Trova l’ufficio specifico (es. “Ufficio Ragioneria”, “Area Tecnica”) con il relativo CUU attivo
Cosa succede se il Codice Univoco Ufficio è errato o inattivo
Se il CUU inserito nella fattura è:
- Inesistente nell’IPA: il SdI genera una notifica di scarto con il codice errore specifico
- Presente ma inattivo/cessato: stessa conseguenza — notifica di scarto
- Corretto ma abbinato all’ufficio sbagliato: la PA può rifiutare la fattura con notifica di esito committente negativa
Consiglio pratico: prima di emettere qualsiasi fattura elettronica pubblica amministrazione, verifica sempre sul portale IPA che il Codice Univoco Ufficio sia attivo e corrispondente all’ufficio corretto dell’ente che ha commissionato il lavoro.
CIG e CUP: quando sono obbligatori {#cig-e-cup}
Nella fattura elettronica B2G (verso la PA), due codici rivestono un ruolo centrale per la tracciabilità dei flussi finanziari pubblici:
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CIG — Codice Identificativo Gara
Il CIG (Codice Identificativo Gara) è un codice numerico assegnato dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a ogni procedura di acquisto della PA soggetta agli obblighi di tracciabilità della Legge 136/2010 (piano straordinario contro le mafie).
Quando il CIG è obbligatorio in fattura:
| Situazione | CIG richiesto? |
| Contratto derivante da gara d’appalto o procedura negoziata | Sì, sempre |
| Acquisto diretto tramite MePA o SDAPA | Sì |
| Forniture sotto soglia con contratto formale | Sì |
| Rimborsi spese, anticipazioni, utenze ricorrenti con contratti preesistenti | No (esenzione art. 3, co. 3, Legge 136/2010) |
Il CIG si inserisce nella sezione DatiGenerali → DatiOrdineAcquisto o nel blocco apposito CodiceCIG del file XML.
CUP — Codice Unico di Progetto
Il CUP (Codice Unico di Progetto) è assegnato dal DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) a ogni investimento pubblico cofinanziato da fondi pubblici, comunitari o nazionali. È obbligatorio indicarlo in fattura quando la fornitura o il servizio rientra in un progetto finanziato con risorse pubbliche.
Novità 2026: Dal 27 gennaio 2026, è disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” un nuovo servizio web che consente di integrare il CUP sulle fatture elettroniche già trasmesse al SdI, per le spese collegate a incentivi pubblici per le attività produttive. Questo strumento, introdotto con provvedimento del 10 dicembre 2025, è particolarmente utile per le imprese che ricevono finanziamenti PNRR o contributi nazionali.
Split Payment: la scissione dei pagamenti IVA {#split-payment}
Lo split payment (o scissione dei pagamenti) è uno dei meccanismi fiscali più caratteristici e impattanti della fattura elettronica pubblica amministrazione italiana. Disciplinato dall’art. 17-ter del DPR 633/1972, è autorizzato dall’Unione Europea e attualmente in vigore fino al 30 giugno 2026 (Decisione UE n. 1552/2023).
Come funziona lo split payment
In un normale rapporto commerciale, il fornitore emette fattura, incassa il totale comprensivo di IVA, e poi versa l’imposta all’Erario con la liquidazione periodica. Con lo split payment avviene il contrario:
- Il fornitore emette la fattura elettronica PA esponendo regolarmente l’IVA e apponendo la dicitura obbligatoria: “Operazione soggetta a split payment ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972”
- La PA paga al fornitore solo l’imponibile (senza IVA)
- La PA versa l’IVA direttamente all’Erario, sul conto corrente dedicato
- Il fornitore non incassa l’IVA e non la include nella liquidazione periodica
Esempio pratico:
Una ditta emette fattura a un Comune per 10.000 € + IVA 22% (2.200 €) = 12.200 € totale. Il Comune paga alla ditta 10.000 € e versa 2.200 € direttamente all’Erario. La ditta non incassa l’IVA ma la registra come “IVA esposta in split payment”.
Impatto sulla liquidità aziendale
Lo split payment ha un impatto rilevante sul cash flow delle imprese che lavorano prevalentemente con la PA:
- Non si dispone dell’anticipo IVA, che nelle liquidazioni ordinarie funge da riserva temporanea di liquidità
- Si genera spesso una posizione strutturale di credito IVA (si paga IVA sugli acquisti ma non si incassa quella sulle vendite)
- Le imprese possono richiedere il rimborso IVA trimestrale secondo la procedura semplificata prevista dall’art. 38-bis DPR 633/72
Soggetti esclusi dallo split payment
Non si applica nei seguenti casi:
- Lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d’acconto (es. professionisti che emettono parcelle con ritenuta)
- Soggetti in regime forfettario e regime dei minimi
- Operazioni in reverse charge (l’IVA è già a carico del committente per inversione contabile)
- Operazioni esenti IVA o fuori campo IVA
- Dal 1° luglio 2025: società quotate nell’indice FTSE MIB (progressivamente escluse)
Come compilare la fattura in split payment
Nel file XML FatturaPA, si deve valorizzare:
- Campo EsigibilitaIVA (tag 2.2.2.8): valore “S”
- Campo AliquotaIVA: aliquota applicabile (22%, 10%, 4%, ecc.)
- Aggiungere nel campo note o nel campo libero la dicitura normativa
Per verificare se un soggetto è incluso nell’elenco split payment, consulta gli elenchi aggiornati sul sito del Dipartimento delle Finanze.
Firma digitale e conservazione sostitutiva {#firma-digitale-e-conservazione-sostitutiva}
Firma digitale
La firma digitale sulla FatturaPA non è obbligatoria per legge dal 2014, ma è fortemente raccomandata in alcuni contesti. Quando apposta, deve essere:
- Basata su certificato qualificato conforme al Regolamento eIDAS
- Apposta con firma CAdES (file .p7m) o XAdES (firma XML interna)
- Valida al momento della trasmissione
I software di fatturazione più diffusi gestiscono automaticamente la firma digitale o la sostituiscono con sistemi equivalenti di autenticazione verso il SdI.
Conservazione sostitutiva
Tutte le fatture elettroniche pubblica amministrazione devono essere conservate a norma per 10 anni dalla data di emissione. Questo obbligo si assolve attraverso la conservazione sostitutiva, disciplinata dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dal DPCM 3 dicembre 2013.
Opzioni disponibili:
| Modalità | Costo | Adatto a |
| Servizio gratuito Agenzia delle Entrate | Gratuito | Tutte le partite IVA; le fatture transitate per SdI sono archiviate automaticamente nel cassetto fiscale |
| Software di conservazione di terze parti | Variabile | Imprese con esigenze di integrazione avanzata |
| Conservatore accreditato AgID | Varia | Obbligatorio per la PA stessa |
Importante: il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate conserva automaticamente le fatture trasmesse via SdI. Per aderire e verificare la conservazione, accedi al portale Fatture e Corrispettivi con le credenziali SPID, CIE o CNS.
Le notifiche del SdI: dalla ricevuta di consegna allo scarto {#le-notifiche-del-sdi}
Dopo la trasmissione della fattura elettronica pubblica amministrazione, il SdI comunica l’esito attraverso una serie di notifiche XML che il fornitore deve monitorare attentamente. Conoscere il significato di ciascuna notifica è fondamentale per gestire correttamente i propri adempimenti.
Tipi di notifica del SdI
| Notifica | Codice XML | Significato | Azione del fornitore |
| Ricevuta di consegna | RC | La fattura è stata consegnata correttamente alla PA destinataria | Nessuna — iter completato lato SdI |
| Notifica di mancata consegna | MC | Il SdI non è riuscito a recapitare la fattura (PA non raggiungibile) | Verificare con la PA; il SdI ritenterà per 10 giorni |
| Notifica di scarto | NS | Il file XML non supera i controlli formali del SdI | Correggere gli errori e ri-trasmettere entro i termini |
| Notifica di esito committente | NE | La PA ha deliberatamente accettato o rifiutato la fattura | Se rifiuto: emettere nota di credito e nuova fattura |
| Notifica decorrenza termini | DT | La PA non ha risposto entro 15 giorni dalla consegna | La fattura si considera accettata tacitamente |
| Attestazione di avvenuta trasmissione | AT | Conferma che il SdI ha ricevuto il file (prima della consegna) | Conservarla come prova di trasmissione |
Gestire la notifica di scarto (NS)
La notifica di scarto è la più temuta dagli operatori, perché indica che la fattura non ha valore fiscale. Può derivare da:
- Codice Univoco Ufficio errato o non attivo nell’IPA
- Formato XML non conforme alle specifiche tecniche
- Dati obbligatori mancanti (es. partita IVA, data)
- Errori nei codici natura IVA o nei valori dell’imponibile
In caso di scarto, il fornitore deve correggere il file XML e ri-trasmetterlo al SdI entro i termini ordinari di emissione fattura, per evitare sanzioni.
La notifica di esito committente (accettazione o rifiuto fattura)
La PA ha facoltà di accettare o rifiutare la fattura ricevuta entro 15 giorni dalla consegna tramite la notifica di esito committente (NE). Le cause ammesse di rifiuto sono tassative e stabilite dal DM 132/2020:
- Fattura riferita ad acquisto non autorizzato dalla PA
- Fattura emessa a carico dell’ufficio sbagliato
- Fattura con dati anagrafici non corrispondenti al contratto
Se la PA non risponde entro 15 giorni dalla consegna, il SdI emette la notifica di decorrenza termini e la fattura si intende accettata tacitamente.
Termini di pagamento e monitoraggio flussi finanziari {#termini-di-pagamento}
La fattura elettronica pubblica amministrazione è strettamente connessa alla normativa sui termini di pagamento delle PA verso i fornitori privati. Il D.Lgs. 231/2002 (che recepisce la Direttiva UE 2011/7/UE) stabilisce che:
| Tipo di PA | Termine massimo ordinario | Termine massimo con accordo |
| Amministrazioni pubbliche in genere | 30 giorni dalla ricevuta di consegna o dalla data di verifica | 60 giorni solo in casi eccezionali previsti dalla legge |
| Enti del SSN (ASL, ospedali) | 60 giorni | Non oltre 60 giorni |
Il superamento di questi termini dà diritto agli interessi moratori automatici secondo il tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, senza necessità di costituire in mora la PA.
Monitoraggio flussi finanziari
Il sistema di fattura elettronica PA consente al Ministero dell’Economia e delle Finanze di effettuare un monitoraggio in tempo reale dei flussi finanziari della PA, contribuendo a:
- Verificare il rispetto dei tempi di pagamento (D.Lgs. 231/2002)
- Calcolare il debito commerciale delle PA verso i fornitori
- Rilevare eventuali anomalie nella gestione dei contratti pubblici
Questo dato è raccolto e pubblicato periodicamente dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Imposta di bollo virtuale sulla FatturaPA {#imposta-di-bollo-virtuale}
L’imposta di bollo virtuale si applica alle fatture elettroniche verso la PA che non sono soggette a IVA (es. fatture esenti, fuori campo, non imponibili) e il cui importo supera i 77,47 euro.
Regole pratiche sull’imposta di bollo nella FatturaPA
| Condizione | Bollo dovuto? | Come si applica |
| Fattura imponibile IVA (qualsiasi aliquota) | No | Non si applica se c’è IVA |
| Fattura esente IVA > 77,47 € | Sì | 2,00 € per ogni foglio virtuale |
| Fattura fuori campo IVA > 77,47 € | Sì | 2,00 € per ogni foglio virtuale |
| Fattura in split payment | Dipende | Se l’operazione è imponibile IVA, il bollo non si applica |
Come indicare il bollo nella FatturaPA XML:
- Nel blocco DatiBollo, campo BolloVirtuale: valore “SI”
- Campo ImportoBollo: importo (solitamente 2,00 €)
L’imposta di bollo virtuale viene versata trimestralmente tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.
Sanzioni e ravvedimento operoso {#sanzioni}
Emettere la fattura elettronica pubblica amministrazione in modo errato, tardivo o non emetterla affatto espone il contribuente a sanzioni significative.
Quadro sanzionatorio
| Violazione | Sanzione |
| Omessa emissione della fattura PA | Dal 90% al 180% dell’imposta non documentata, con minimo 500 € |
| Emissione tardiva (oltre 12 giorni ma entro la dichiarazione annuale) | Dal 5% al 10% dell’imposta, con minimo 250 € |
| Errori formali che non incidono sulla liquidazione IVA | Sanzione fissa da 250 € a 2.000 € |
| Mancata indicazione della dicitura split payment | Da 1.000 € a 8.000 € (art. 9, D.Lgs. 471/1997) |
| CIG/CUP omesso quando obbligatorio | Responsabilità contrattuale verso la PA + possibile esclusione da future gare |
Ravvedimento operoso
Chi si accorge di aver omesso o ritardato l’emissione della fattura elettronica PA può regolarizzare spontaneamente la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), versando la sanzione ridotta e gli interessi di mora.
Per approfondire il meccanismo del ravvedimento applicato alle fatture elettroniche, consulta il nostro articolo sul ravvedimento operoso IVA.
Tabelle riepilogative {#tabelle-riepilogative}
Riepilogo degli adempimenti per la FatturaPA
| Adempimento | Soggetto obbligato | Termine |
| Emissione fattura elettronica PA | Fornitore (soggetto passivo IVA) | Entro 12 giorni dall’operazione |
| Verifica CUU su portale IPA | Fornitore | Prima dell’emissione |
| Indicazione CIG (se appalto) | Fornitore | In fattura |
| Indicazione CUP (se investimento pubblico) | Fornitore | In fattura |
| Applicazione split payment | Fornitore | In fattura (cod. “S” nel campo EsigibilitaIVA) |
| Risposta PA (accettazione/rifiuto) | PA | Entro 15 giorni dalla consegna SdI |
| Pagamento al fornitore | PA | Entro 30 giorni (60 giorni per SSN) |
| Conservazione digitale | Fornitore e PA | 10 anni |
| Versamento imposta di bollo | Fornitore | Trimestralmente (entro il 20 del mese successivo) |
Principali codici XML della FatturaPA verso la PA
| Campo XML | Codice/Valore | Descrizione |
| TipoDocumento | TD01 | Fattura ordinaria |
| RegimeFiscale | RF01 (ordinario) / RF19 (forfettario) | Regime fiscale del cedente |
| EsigibilitaIVA | S | Split payment (obbligatorio per PA) |
| Natura | N1–N7 | Solo se operazione senza IVA esposta |
| CodiceDestinatario | 6 caratteri alfanumerici | Codice Univoco Ufficio PA (obbligatorio) |
| CodiceCIG | Numerico 10 cifre | Codice gara (se appalto) |
| CodiceCUP | Alfanumerico 15 caratteri | Codice progetto (se investimento) |
| BolloVirtuale | SI | Se dovuto il bollo virtuale |
FAQ — Domande frequenti {#faq}
D1: Qual è la differenza tra la fattura elettronica verso la PA e quella verso i privati (B2B/B2C)?
La fattura elettronica pubblica amministrazione si distingue da quella B2B/B2C per diversi aspetti. Sul piano tecnico, richiede obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio (CUU) a 6 caratteri nel campo CodiceDestinatario (invece del codice destinatario a 7 caratteri usato per i privati). Sul piano fiscale, si applica quasi sempre il meccanismo dello split payment, che non esiste nelle transazioni tra privati. Infine, la PA ha la facoltà di emettere la notifica di esito committente, accettando o rifiutando formalmente la fattura entro 15 giorni — un potere che i destinatari privati non possiedono.
D2: Cosa devo inserire nel campo “CodiceDestinatario” della fattura PA se non trovo il Codice Univoco Ufficio dell’ente?
Se non riesci a trovare il Codice Univoco Ufficio sul portale IPA, hai due alternative: contatta direttamente l’ufficio amministrativo dell’ente richiedendo il codice corretto, oppure usa il codice generico “999999” (sei noni), che segnala al SdI che il CUU non è conosciuto. In quest’ultimo caso, il SdI tenterà comunque di recapitare la fattura sulla base del Codice Fiscale della PA indicato nel campo CessionarioCommittente. Tuttavia, questo metodo non garantisce la consegna e può generare la notifica di mancata consegna. È sempre preferibile trovare il CUU corretto prima di inviare la fattura.
D3: Un professionista in regime forfettario deve applicare lo split payment nelle fatture verso la PA?
No. I soggetti in regime forfettario sono espressamente esclusi dall’applicazione dello split payment. Essendo esenti IVA per legge, nelle loro fatture non espongono l’imposta e pertanto il meccanismo della scissione dei pagamenti non può operare. Il campo EsigibilitaIVA non viene compilato (o può essere lasciato vuoto), e nel campo Natura si indica il codice N2.2 (operazioni non soggette IVA — altri casi). Per approfondire, leggi la nostra guida alla fattura elettronica per forfettari.
D4: Entro quanto tempo la PA deve pagare la fattura elettronica ricevuta?
I termini massimi sono stabiliti dal D.Lgs. 231/2002: in via ordinaria, 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (o dalla data di accettazione della merce/verifica del servizio, se successiva). Per le Aziende Sanitarie del SSN, il termine è esteso a 60 giorni. Il superamento di questi termini fa scattare automaticamente gli interessi moratori al tasso BCE + 8 punti percentuali. Se la PA ha indicato nella fattura una scadenza superiore ai 30 giorni senza i presupposti di legge, tale indicazione è nulla e non produce effetti.
D5: Cosa succede se la PA rifiuta la mia fattura elettronica con la notifica di esito committente?
Se la PA emette la notifica di esito committente con risposta negativa (rifiuto), la fattura viene fiscalmente annullata. In questo caso devi: (1) emettere una nota di credito (TD04) per annullare la fattura rifiutata; (2) verificare i motivi del rifiuto comunicati dalla PA nella notifica; (3) correggere i dati errati; (4) emettere una nuova fattura elettronica PA corretta. Attenzione: le cause di rifiuto ammesse dalla PA sono tassative (DM 132/2020) e non possono essere usate per motivi diversi da quelli previsti.
D6: È possibile inviare allegati con la fattura elettronica verso la PA?
Sì, il formato FatturaPA prevede la possibilità di allegare documenti nel campo Allegati del file XML. Gli allegati sono accettati in formato PDF/A (consigliato), XML, JPG, PNG. Le dimensioni del file totale (fattura + allegati) non devono superare i 5 MB per garantire la corretta trasmissione via SdI. Gli allegati tipici nelle forniture a PA includono: DDT (documenti di trasporto), SAL (stati avanzamento lavori), specifiche tecniche, relazioni di collaudo.
D7: Il codice CIG è sempre obbligatorio nelle fatture verso la PA?
No. Il CIG è obbligatorio solo per le fatture relative a contratti soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010. Sono esclusi dall’obbligo: i contratti per forniture e servizi con valore sotto le soglie di tracciabilità indicate dall’ANAC nella propria determinazione, alcune categorie di spese escluse per natura (utenze, spese postali ricorrenti, rimborsi spese a dipendenti, ecc.). In caso di dubbio, la PA che ha commissionato il lavoro è tenuta a comunicare il CIG al momento dell’ordine o della stipula del contratto.
D8: Qual è la differenza tra CIG e CUP nella fattura PA?
Il CIG (Codice Identificativo Gara) identifica la specifica procedura di acquisto (gara d’appalto, affidamento diretto, MePA) ed è emesso dall’ANAC per garantire la tracciabilità dei pagamenti e prevenire infiltrazioni illecite negli appalti pubblici. Il CUP (Codice Unico di Progetto) identifica invece il progetto di investimento pubblico finanziato con risorse pubbliche (es. PNRR, fondi europei, fondi statali) ed è emesso dal DIPE. I due codici possono coesistere nella stessa fattura se l’appalto è finanziato da fondi pubblici. Il CIG è più frequentemente richiesto (riguarda quasi tutti gli acquisti PA); il CUP è più specifico per i progetti di investimento.
D9: Come ci si comporta se si commette un errore in una fattura PA già consegnata dal SdI e accettata dalla PA?
Se la fattura è già stata consegnata dalla PA ma contiene un errore (es. importo sbagliato, aliquota IVA errata, dati anagrafici non corretti), non è possibile modificarla. La procedura corretta è: (1) emettere una nota di credito (TD04) per annullare o rettificare in diminuzione l’intera fattura o la parte errata; (2) se necessario, emettere una nota di debito (TD05) per rettificare in aumento; (3) emettere una nuova fattura corretta se l’annullamento era totale. Tutte le rettifiche devono transitare regolarmente per il SdI. Consulta anche la nostra guida su come funziona il reverse charge per casi particolari di fatturazione con inversione contabile verso enti PA.
D10: Qual è il software gratuito ufficiale per emettere fatture elettroniche verso la PA?
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente il portale “Fatture e Corrispettivi” (accessibile su fatturee corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate) che consente di compilare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche. È disponibile anche un’applicazione mobile ufficiale. Questo strumento è adatto per professionisti e imprese con volumi di fatturazione ridotti. Per volumi più elevati o per la gestione integrata di contabilità e fatturazione, esistono soluzioni software di mercato che si integrano con il SdI via API. Per un confronto delle soluzioni disponibili, leggi il nostro articolo sul miglior software di fattura elettronica gratuito.
D11: La fattura elettronica verso la PA si applica anche agli appalti internazionali con PA italiane?
Sì. Anche i fornitori esteri che stipulano contratti con PA italiane e sono identificati ai fini IVA in Italia sono tenuti a emettere la fattura elettronica pubblica amministrazione in formato XML FatturaPA tramite SdI. I fornitori esteri non stabiliti in Italia che non hanno un numero di partita IVA italiano possono invece emettere fattura secondo le modalità ordinarie, ma la PA è tenuta a integrare la fattura stessa per gli adempimenti IVA (reverse charge o autofattura). Per approfondire le regole IVA internazionali, consulta la nostra guida sull’IVA nei servizi B2B e B2C.
D12: Qual è la data di esigibilità IVA nella fattura PA con split payment?
Nelle operazioni in split payment, la data di esigibilità IVA coincide con il momento del pagamento dell’imponibile da parte della PA al fornitore. In pratica, per il fornitore l’IVA non diventa mai esigibile (poiché non la incassa), mentre per la PA sorge l’obbligo di versamento diretto all’Erario nel momento in cui effettua il pagamento al fornitore. Questo è il motivo per cui nel campo EsigibilitaIVA del file XML si usa il codice “S” (scissione dei pagamenti): il valore segnala al SdI che l’IVA non sarà liquidata dal fornitore nelle proprie scadenze periodiche.
Conclusioni {#conclusioni}
La fattura elettronica pubblica amministrazione non è semplicemente un adempimento burocratico: rappresenta il cuore di un sistema integrato di trasparenza e controllo delle finanze pubbliche che, dal 2014 a oggi, ha profondamente trasformato il modo in cui imprese e professionisti italiani si relazionano con lo Stato.
Riassumendo i punti chiave di questa guida:
- La FatturaPA è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA che cedono beni o prestano servizi a enti pubblici; dal 2024 l’obbligo riguarda anche i soggetti in regime forfettario
- Il Sistema di Interscambio (SdI) è l’unico canale ammesso per la trasmissione: non esistono alternative per i rapporti commerciali con la PA
- Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è indispensabile: prima di emettere qualsiasi fattura verso una PA, verificalo sempre su indicepa.gov.it
- Lo split payment modifica la gestione dell’IVA con impatto diretto sulla liquidità aziendale: pianifica i flussi di cassa tenendo conto che l’IVA non entrerà in cassa
- CIG e CUP non sono opzionali negli appalti soggetti agli obblighi di tracciabilità: la loro omissione può bloccare il pagamento della fattura da parte della PA
- Le notifiche del SdI — dalla ricevuta di consegna alla notifica di scarto — vanno monitorate con attenzione: una notifica di scarto significa che la fattura non ha valore fiscale e va ri-emessa
- La conservazione sostitutiva per 10 anni è obbligatoria: il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate copre questo obbligo automaticamente per le fatture transitate via SdI
Gestire correttamente la fattura elettronica pubblica amministrazione significa evitare sanzioni, garantire il rispetto dei tempi di incasso e contribuire a un sistema di acquisti pubblici più trasparente ed efficiente. Se hai dubbi su un caso specifico, rivolgiti sempre a un commercialista o a un consulente fiscale abilitato.
Fonti ufficiali di riferimento:
- fatturapa.gov.it — Portale istituzionale SdI
- Agenzia delle Entrate — Fatturazione Elettronica
- Portale Fatture e Corrispettivi
- Indice PA (IPA)
- Dipartimento delle Finanze — Split Payment
- Normattiva — DM 55/2013
- Ragioneria Generale dello Stato — SIOPE+
Articolo aggiornato con le ultime novità normative e tecniche. Per restare sempre aggiornato sulle modifiche alla fatturazione elettronica e alla normativa IVA italiana, segui la nostra sezione dedicata.