IVA sui Trasporti Internazionali: Guida alla Non Imponibilità e alla Fatturazione

IVA sui Trasporti Internazionali: Guida alla Non Imponibilità e alla Fatturazione

🔒  Questo articolo contiene link in affiliazione. Se acquisti tramite questi link potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te. Questo ci aiuta a mantenere il sito gratuito.

L’IVA sui trasporti internazionali segue regole diverse da quelle applicate al trasporto nazionale, perché il legislatore ha voluto evitare che merci e persone in movimento tra Stati diversi subiscano una doppia imposizione. Chi lavora nella logistica, nelle spedizioni o nell’export deve capire quando un servizio di trasporto è non imponibile, quando è fuori campo IVA e quando invece va fatturato con l’aliquota ordinaria. Questa guida analizza la normativa vigente, le novità introdotte nel 2025 e nel 2026 e i casi pratici più frequenti, con tabelle e fonti ufficiali per ogni riferimento.

Cos’è l’IVA sui trasporti internazionali e da quale norma nasce

La disciplina dell’IVA sui trasporti internazionali si fonda sull’articolo 9 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che elenca i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali considerati non imponibili. La stessa logica è recepita a livello comunitario dall’articolo 146 della Direttiva 2006/112/CE, che esenta le prestazioni di servizi collegate direttamente alle esportazioni.

Il principio è semplice: i beni e i servizi legati al commercio con l’estero devono essere tassati nel Paese di destinazione, non in quello di partenza. Se applicassimo l’IVA italiana a un trasporto di merce destinata a un Paese extra UE, quella stessa merce rischierebbe di essere tassata due volte, con effetti negativi sulla competitività delle imprese italiane.

È importante distinguere tre concetti che vengono spesso confusi:

  • Operazioni non imponibili (art. 9 DPR 633/1972): non si applica l’IVA, ma chi le effettua conserva il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
  • Operazioni esenti (art. 10 DPR 633/1972): non si applica l’IVA, ma con limitazioni al diritto di detrazione.
  • Operazioni fuori campo IVA (art. 7 e seguenti): manca il presupposto territoriale, quindi l’IVA italiana non entra proprio in gioco.

Per approfondire il funzionamento specifico della norma, la nostra guida all’articolo 9 del DPR 633/1972 analizza articolo per articolo tutti i servizi internazionali non imponibili previsti dal primo comma.

Trasporto internazionale di persone: le percentuali forfetarie

Quando un viaggio si svolge in parte in Italia e in parte all’estero in base a un unico contratto, l’IVA sui trasporti internazionali di persone si applica solo alla tratta italiana, non imponibile ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1. Il resto del percorso resta fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale, secondo l’art. 7-quater del DPR 633/1972.

Poiché è impossibile calcolare con precisione la porzione di tratta percorsa nello spazio aereo o nel mare territoriale italiano, l’amministrazione finanziaria ha fissato due percentuali forfetarie:

Mezzo di trasportoQuota Italia (non imponibile)Fonte
Aereo38% dell’intero tragittoRisoluzione n. 89/E del 23 aprile 1997, confermata dalla Circolare n. 37/E/2011
Nave5% dell’intero tragittoCircolare n. 11/420390 del 7 marzo 1980, confermata dalla Circolare n. 37/E/2011

Un esempio concreto: su un volo Roma-New York, il 38% del corrispettivo è non imponibile ai sensi dell’art. 9, mentre il restante 62% è fuori campo IVA. Le crociere circolari che partono dall’Italia, toccano porti stranieri e tornano in Italia rientrano comunque tra i trasporti internazionali non imponibili, mentre un volo o una traversata interamente nazionale seguono le regole ordinarie di territorialità e aliquota.

Se vuoi evitare la burocrazia e aprire la tua partita IVA senza perdere tempo, servizi come flextax.it gestiscono tutta la procedura per te, a partire da 366€ IVA inclusa.

Gestisci la tua Partita IVA con flextax.it da 366€

Trasporto internazionale di beni: esportazione, transito e importazione

L’art. 9, comma 1, n. 2 del DPR 633/1972 rende non imponibili i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, oltre ai trasporti di beni in importazione definitiva quando il relativo corrispettivo è già incluso nella base imponibile doganale (art. 69, comma 1, DPR 633/1972). In pratica, se il costo del trasporto è già stato tassato in dogana insieme al valore della merce importata, non ha senso applicarci di nuovo l’IVA.

Questo regime di IVA sui trasporti internazionali di beni non è però automatico: dal 1° gennaio 2022 esiste un requisito soggettivo preciso. L’art. 5-septies del D.L. 146/2021 (convertito dalla L. 215/2021) ha inserito un comma 3 nell’art. 9, che riprende la sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 giugno 2017, causa C-288/16. La Circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la non imponibilità spetta solo se il trasporto è reso direttamente a uno di questi soggetti:

  • l’esportatore;
  • il titolare del regime di transito;
  • l’importatore;
  • il destinatario dei beni;
  • lo spedizioniere che presta i servizi doganali di cui al n. 4 del medesimo comma.

Di conseguenza, un vettore principale che affida il trasporto a un sub-vettore fa perdere a quest’ultimo il diritto alla non imponibilità: la prestazione resa dal sub-vettore al vettore principale, e non direttamente al destinatario della merce, va fatturata con IVA ordinaria. L’Agenzia delle Entrate ha confermato questo orientamento con la Risposta a interpello n. 392 del 26 luglio 2022, relativa a un caso di autotrasportatore incaricato in subappalto da uno spedizioniere.

Gestisci la tua Partita IVA senza stress

Fatture, scadenze fiscali e dichiarazioni IVA in un unico pannello — con esperti fiscali dedicati sempre disponibili. Smetti di perdere tempo con la burocrazia e concentrati sul tuo lavoro.

Scopri Xolo →

✓  Usato da migliaia di freelance e professionisti in Italia

Il vincolo soggettivo, spiegato con un esempio

ScenarioTrattamento IVA
Trasporto reso direttamente all’esportatore italianoNon imponibile art. 9
Trasporto reso a uno spedizioniere che opera per l’esportatoreNon imponibile art. 9
Trasporto reso a un committente esteroFuori campo IVA (manca il requisito territoriale, art. 7-ter)
Trasporto reso da un sub-vettore al vettore principale (prima del correttivo 2025)IVA ordinaria
Trasporto interno Italia-Italia senza collegamento a operazioni internazionaliIVA ordinaria al 22%

Chi vuole capire come si articola la non imponibilità delle cessioni all’esportazione collegate a questi trasporti può leggere anche la nostra guida all’art. 8 del DPR 633/1972 sulle cessioni all’esportazione, che tratta la non imponibilità dal lato della cessione di beni piuttosto che del servizio di trasporto.

Le novità 2025-2026: la catena di fornitura torna non imponibile

La restrizione introdotta nel 2022 aveva creato un problema concreto per il settore della logistica, dove è normale che un vettore affidi tratte specifiche a terzi. La normativa italiana risultava più severa di quanto richiesto dal diritto UE: l’art. 153 della Direttiva 2006/112/CE prevede infatti che gli Stati membri esentino anche le prestazioni degli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi nelle operazioni di trasporto internazionale.

Per allinearsi a questa previsione, l’art. 12 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 ha modificato nuovamente il comma 3 dell’art. 9 DPR 633/1972, con effetto dal 13 dicembre 2025. La modifica amplia il perimetro della non imponibilità IVA sui trasporti internazionali di beni, includendo anche i casi in cui intervengono intermediari che agiscono in nome e per conto dell’esportatore, dell’importatore o del destinatario dei beni, non soltanto il rapporto diretto tra vettore e committente principale. La Circolare Assonime n. 3 del 26 febbraio 2026 ha ulteriormente chiarito che il beneficio si estende, a determinate condizioni, a tutta la catena di fornitura per le operazioni di esportazione, importazione e transito.

Nello stesso periodo, il legislatore ha completato un altro tassello importante della riforma fiscale: il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 ha istituito il nuovo Testo Unico IVA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2026 e in vigore dal giorno successivo, ma applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027.

Il Testo Unico raccoglie in un unico corpo normativo le disposizioni oggi sparse tra il DPR 633/1972 e il D.L. 331/1993, mantenendo comunque, all’art. 9 del nuovo testo, la disciplina sostanziale dei servizi internazionali non imponibili già vista finora. Dal 2027, quindi, chi cerca la normativa sull’IVA sui trasporti internazionali dovrà fare riferimento al Testo Unico IVA piuttosto che al vecchio DPR, anche se il contenuto della norma resta, nella sostanza, lo stesso. Ne parliamo con maggiore dettaglio nella nostra guida al Testo Unico IVA e al D.Lgs. 10/2026.

Territorialità IVA dei trasporti: quando si applica l’imposta italiana

Prima ancora di chiedersi se un trasporto sia non imponibile, occorre verificare se l’operazione sia territorialmente rilevante in Italia. Per i rapporti B2B, la regola generale dell’art. 7-ter del DPR 633/1972 stabilisce che il trasporto di beni si considera effettuato nel luogo dove è stabilito il committente, indipendentemente dal tragitto fisico percorso. Se il committente è un soggetto passivo IVA italiano, quindi, il trasporto rileva in Italia e si passa a verificare i requisiti dell’art. 9. Se il committente è stabilito all’estero, l’operazione è fuori campo IVA italiana fin dall’inizio.

Per il trasporto di persone vale invece un criterio diverso, previsto dall’art. 7-quater: rileva la distanza percorsa nel territorio dello Stato, da cui derivano le percentuali forfetarie del 38% e del 5% viste in precedenza. Chi vuole ricostruire tutte le regole di territorialità dell’imposta, comprese le eccezioni per i servizi relativi a beni immobili, servizi culturali e ristorazione a bordo, può consultare la nostra guida completa alla territorialità IVA dell’art. 7 DPR 633/1972.

Come si fattura un trasporto internazionale

La fatturazione dell’IVA sui trasporti internazionali richiede alcuni accorgimenti pratici, oltre alla corretta qualificazione giuridica dell’operazione:

  1. Prova documentale doganale. Per dimostrare la legittimità della non imponibilità, la fattura deve riportare gli estremi del documento doganale relativo ai beni entrati o usciti dal territorio dello Stato (bolletta di esportazione o importazione).
  2. Codice natura IVA. Le operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 9 vengono generalmente indicate in fattura elettronica con il codice natura N3.6 (altre operazioni non imponibili), da distinguere dal codice riservato alle esportazioni dirette di beni.
  3. Fattura elettronica obbligatoria. Dal 1° luglio 2022 anche le operazioni con controparti estere devono transitare tramite il Sistema di Interscambio (SDI), salvo i casi di esonero previsti per specifiche categorie di operatori.
  4. Autofattura per i servizi ricevuti da fornitori extra UE. Se il trasportatore è un soggetto extra UE e il committente è un’impresa italiana, quest’ultima deve emettere autofattura, applicando l’IVA oppure la non imponibilità secondo le regole appena descritte.
  5. Iscrizione VIES per le operazioni intra UE. Le imprese italiane che commissionano o ricevono servizi di trasporto da operatori di altri Stati membri devono essere iscritte al VIES per poter gestire correttamente queste transazioni. La nostra guida all’iscrizione VIES spiega la procedura passo per passo.

Per i servizi di trasporto ricevuti da un prestatore comunitario, l’impresa italiana integra la fattura del fornitore secondo le regole del reverse charge intracomunitario, un meccanismo diverso da quello previsto per i servizi extra UE. Chi si occupa di operazioni con l’estero regolarmente può trovare utile anche la nostra guida alle operazioni intracomunitarie e al documento TD18, che spiega quando serve l’autofattura elettronica per gli acquisti di servizi da fornitori UE.

Tabella riepilogativa dei casi principali

SituazioneNorma di riferimentoTrattamento IVA
Trasporto beni in esportazione, reso direttamente all’esportatoreArt. 9, co. 1, n. 2Non imponibile
Trasporto beni in importazione, corrispettivo incluso nel valore doganaleArt. 9, co. 1, n. 2 e art. 69Non imponibile
Trasporto beni in transito doganaleArt. 9, co. 1, n. 2Non imponibile
Trasporto persone Italia-estero (tratta aerea)Art. 9, co. 1, n. 1Non imponibile 38%, fuori campo il resto
Trasporto persone Italia-estero (tratta marittima)Art. 9, co. 1, n. 1Non imponibile 5%, fuori campo il resto
Trasporto reso a committente esteroArt. 7-terFuori campo IVA
Trasporto interamente nazionale non collegato a operazioni internazionaliRegole ordinarieIVA al 22%
Trasporto reso da intermediario in nome e per conto dell’esportatore/importatore (dal 13/12/2025)Art. 9, co. 3, come modificato dal D.Lgs. 186/2025Non imponibile

Domande frequenti sull’IVA sui trasporti internazionali

Cos’è l’IVA sui trasporti internazionali e perché esiste un regime speciale? 

È il regime previsto dall’art. 9 del DPR 633/1972 che rende non imponibili i servizi di trasporto collegati a esportazioni, importazioni e transiti doganali, per evitare che il commercio con l’estero subisca una doppia tassazione tra Paese di partenza e Paese di destinazione.

Qual è la differenza tra non imponibilità, esenzione e operazione fuori campo IVA? 

La non imponibilità (art. 9) lascia intatto il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti; l’esenzione (art. 10) lo limita; l’operazione fuori campo IVA, invece, non rientra nemmeno nell’ambito di applicazione dell’imposta perché manca il requisito territoriale previsto dall’art. 7 e seguenti.

Chi ha diritto alla non imponibilità IVA sui trasporti internazionali di beni dopo le modifiche del 2022? 

Ne hanno diritto i trasportatori che rendono il servizio direttamente all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o allo spedizioniere che presta i servizi doganali. I sub-vettori, cioè chi riceve l’incarico da un vettore principale e non dal soggetto finale, restavano esclusi fino al correttivo del dicembre 2025.

Cosa cambia dal 13 dicembre 2025 per i sub-vettori e gli intermediari? 

Il D.Lgs. 186/2025 ha ampliato la non imponibilità IVA anche ai servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto dell’esportatore, dell’importatore o del destinatario dei beni, allineando la norma italiana all’art. 153 della Direttiva 2006/112/CE ed estendendo il beneficio a una parte più ampia della catena logistica.

Come si calcola l’IVA sui trasporti internazionali di persone? 

Per i viaggi in parte in Italia e in parte all’estero regolati da un unico contratto, si applica una percentuale forfetaria alla tratta nazionale: il 38% per i trasporti aerei e il 5% per i trasporti marittimi. Solo questa quota è non imponibile ai sensi dell’art. 9; il resto è fuori campo per mancanza di territorialità.

Il regime dell’IVA sui trasporti internazionali cambierà con il nuovo Testo Unico IVA? 

Dal 1° gennaio 2027, quando entrerà in applicazione il Testo Unico IVA istituito dal D.Lgs. 10/2026, la disciplina sostanziale resterà la stessa: cambierà solo il testo normativo di riferimento, che sostituirà il DPR 633/1972 mantenendo comunque la numerazione dell’art. 9 per i servizi internazionali.

Un trasporto reso a un committente stabilito all’estero è soggetto all’IVA sui trasporti internazionali italiana? 

No. Se il committente non è stabilito in Italia, l’operazione è fuori campo IVA italiana ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia collegato a un’esportazione o importazione.

Quali documenti servono per applicare correttamente la non imponibilità? 

Occorre indicare in fattura gli estremi del documento doganale (bolletta di esportazione, importazione o transito) relativo ai beni trasportati, oltre a conservare la documentazione che provi il rapporto diretto tra il prestatore del trasporto e uno dei soggetti previsti dall’art. 9, comma 3.

Basta perderti tra scadenze, F24 e fatture elettroniche

Ogni anno lo stesso stress: versamenti INPS, liquidazioni IVA, dichiarazioni fiscali. Xolo mette tutto in ordine per te — con una piattaforma chiara e un team di esperti fiscali dedicati che conosce la tua situazione. Tu pensi al lavoro, loro pensano alla burocrazia.

Prova Xolo oggi →

✓  Nessun costo nascosto  •  ✓  Supporto fiscale incluso  •  ✓  Disdici quando vuoi

Conclusioni

La disciplina dell’IVA sui trasporti internazionali è cambiata più volte negli ultimi anni: la restrizione del 2022 aveva escluso i sub-vettori dalla non imponibilità, mentre il correttivo del dicembre 2025 ha riportato la norma italiana in linea con la Direttiva IVA, riconoscendo il beneficio anche agli intermediari che operano in nome e per conto dell’esportatore o dell’importatore. Dal 2027 la materia troverà una nuova collocazione nel Testo Unico IVA, ma i principi di fondo, tassazione nel Paese di destinazione e distinzione netta tra non imponibilità, esenzione e fuori campo IVA, restano gli stessi.

Per chi lavora nel trasporto merci, nelle spedizioni internazionali o nella consulenza fiscale alle imprese di logistica, la verifica del rapporto diretto con l’esportatore, l’importatore o il destinatario dei beni resta il punto centrale da controllare prima di emettere qualsiasi fattura relativa a un servizio di trasporto internazionale.

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *