Art. 7 DPR 633/1972: La Territorialità dell’IVA Guida
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L’art. 7 DPR 633/1972 è la norma fondamentale del sistema IVA italiano in materia di territorialità dell’imposta. Chiunque svolga attività d’impresa, arte o professione con rapporti transfrontalieri — verso altri Paesi UE o extra-UE — non può prescindere dalla conoscenza di questo articolo e dell’intero “blocco” normativo che si è sviluppato attorno ad esso. In questa guida trovi tutto ciò che devi sapere: il testo vigente, le definizioni chiave, le norme collegate, le casistiche pratiche e le risposte alle domande più frequenti.
Cos’è l’Art. 7 DPR 633/1972 e Perché è Così Importante
Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (comunemente detto “Decreto IVA” o “Testo Unico IVA”) costituisce la fonte primaria dell’imposta sul valore aggiunto in Italia. L’art. 7 apre il Titolo I dedicato alle disposizioni generali e si occupa di una questione cruciale: dove — in quale Stato — deve essere applicata l’IVA?
Senza una risposta chiara a questa domanda, ogni operazione transfrontaliera rischierebbe di essere tassata due volte (doppia imposizione) o di non essere tassata affatto (non imposizione). L’art. 7 DPR 633/1972 risolve il problema fornendo le definizioni di base che governano l’intero sistema della territorialità, mentre gli articoli successivi — dall’art. 7-bis all’art. 7-septies — dettagliano i criteri specifici per le singole tipologie di operazioni.
L’impianto normativo è stato profondamente riformato dal D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, che ha recepito la Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) e la Direttiva 2008/8/CE sulle regole di territorialità dei servizi, uniformando la disciplina italiana a quella degli altri Stati membri dell’Unione europea.
Riferimento ufficiale: Il testo vigente del D.P.R. 633/1972 è consultabile sul portale istituzionale Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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Struttura della Normativa: il “Blocco” dell’Art. 7
L’art. 7 DPR 633/1972 è in realtà il cardine di un sistema articolato in più disposizioni strettamente collegate:
| Articolo | Oggetto |
| Art. 7 | Definizioni generali di “Stato”, “Comunità”, “soggetto passivo stabilito” |
| Art. 7-bis | Territorialità delle cessioni di beni |
| Art. 7-ter | Regola generale per le prestazioni di servizi (B2B e B2C) |
| Art. 7-quater | Deroghe per particolari prestazioni di servizi (immobili, trasporto passeggeri, ristorazione, locazione a breve termine di mezzi di trasporto) |
| Art. 7-quinquies | Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e di intrattenimento |
| Art. 7-sexies | Deroghe per i servizi resi a committenti privati (B2C) |
| Art. 7-septies | Esclusione dalla territorialità per servizi resi a privati extra-UE |
Conoscere questa struttura è essenziale: l’art. 7 DPR 633/1972 fornisce il vocabolario, mentre gli articoli seguenti applicano quel vocabolario a ciascuna categoria di operazione.
Il Testo dell’Art. 7 DPR 633/1972: le Definizioni Fondamentali
L’articolo 7 del Testo Unico IVA si compone di un unico comma suddiviso in sette lettere. Ciascuna lettera definisce un concetto chiave.
a) Territorio dello Stato
Per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano.
Questi tre territori, pur facendo parte della Repubblica italiana sotto il profilo politico, sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA per ragioni storiche e geografiche legate alla loro posizione rispetto al territorio doganale comunitario.
⚠️ Attenzione pratica: chi vende beni o presta servizi verso Livigno o Campione d’Italia deve trattare l’operazione come se avvenisse verso un Paese terzo (extra-UE), con le relative implicazioni doganali.
b) Territorio della Comunità (UE)
Per “Comunità” o “territorio della Comunità” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), con alcune esclusioni specifiche per singoli Stati membri:
| Stato membro | Territori esclusi dal campo IVA UE |
| Repubblica ellenica (Grecia) | Monte Athos |
| Repubblica federale di Germania | Isola di Helgoland e territorio di Büsingen |
| Repubblica francese | Territori ultramarini esclusi dal campo IVA UE ai sensi dell’art. 6 della Direttiva 2006/112/CE (es. Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis e Futuna, ecc.) — i territori d’oltremare con regime speciale come Martinica e Guadalupa seguono regole proprie |
| Regno di Spagna | Ceuta, Melilla e Isole Canarie |
| Repubblica di Finlandia | Isole Åland |
| (tutti gli Stati) | Isole Anglo-Normanne |
Allo stesso modo, sono considerati inclusi nel territorio comunitario — pur non essendo Stati membri UE — il Principato di Monaco (assimilato alla Francia) e le zone di sovranità di Akrotiri e Dhekelia (assimilate a Cipro).
⚠️ Nota post-Brexit: L’Isola di Man, che prima del 31 dicembre 2020 era assimilata al territorio del Regno Unito ai fini IVA UE, non fa più parte del territorio IVA comunitario a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Dal 1° gennaio 2021, l’Isola di Man è trattata — ai fini dell’IVA europea — come un Paese terzo. Forma un’unica area IVA con il Regno Unito (con propria legislazione speculare), ma le operazioni verso l’Isola di Man non rientrano nelle regole intracomunitarie UE.
c) Soggetto Passivo Stabilito nel Territorio dello Stato
La lettera d) dell’art. 7 DPR 633/1972 definisce il soggetto passivo stabilito come:
- un soggetto passivo domiciliato in Italia o ivi residente (senza domicilio all’estero);
- oppure una stabile organizzazione in Italia di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni rese o ricevute da tale stabile organizzazione.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il domicilio corrisponde alla sede legale e la residenza alla sede effettiva.
Questa distinzione è decisiva per determinare quale regola di territorialità si applica: la qualifica di “soggetto passivo stabilito” influenza direttamente l’applicazione dell’art. 7-ter e delle sue deroghe.
d) Trasporto Passeggeri nella Comunità (lett. e)
La lettera e) dell’art. 7 DPR 633/1972 definisce la “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità” come la tratta che non prevede scali fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo. Vengono inoltre definiti:
- Luogo di partenza: primo punto di imbarco dei passeggeri previsto nella Comunità (eventualmente dopo uno scalo extra-UE).
- Luogo di arrivo: ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità per passeggeri imbarcati nell’UE.
- Trasporto andata e ritorno: il percorso di ritorno è considerato un trasporto distinto e autonomo.
e) Trasporto Intracomunitario di Beni (lett. f)
La lettera f) definisce il trasporto intracomunitario di beni come il trasporto il cui luogo di partenza e di arrivo si trovano nel territorio di due Stati membri diversi. Il luogo di partenza è dove inizia effettivamente il trasporto; il luogo di arrivo è dove si conclude.
Questa definizione è richiamata dall’art. 7-quinquies e rileva ai fini dell’art. 7-sexies per i servizi di trasporto intracomunitario di beni resi a privati.
f) Locazione a Breve Termine di Mezzi di Trasporto (lett. g)
Per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni (ovvero 90 giorni per i natanti).
Approfondimento sulle cessioni di beni ai fini IVA con esempi pratici.
Come Funziona il Sistema di Territorialità: dalla Norma alla Pratica
L’art. 7 DPR 633/1972 fissa le definizioni, ma è dall’interazione con gli articoli successivi che emerge il sistema completo. Il meccanismo può essere schematizzato come segue:
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Cessioni di Beni (art. 7-bis)
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se i beni si trovano in Italia al momento in cui avviene la cessione (per i beni nazionali) o se la spedizione/trasporto inizia in Italia (per i beni comunitari). L’art. 7 DPR 633/1972 fornisce la nozione di “territorio dello Stato” su cui si innesta questa regola.
Prestazioni di Servizi: Regola Generale (art. 7-ter)
La regola generale per le prestazioni di servizi distingue due scenari:
| Committente | Criterio di territorialità |
| Soggetto passivo (B2B) | Paese in cui è stabilito il committente |
| Privato/non soggetto passivo (B2C) | Paese in cui è stabilito il prestatore |
Questa regola si applica a tutti i servizi “generici” non rientranti nelle deroghe. L’art. 7 DPR 633/1972 è richiamato proprio per definire cosa si intende per “stabilito”.
Deroghe (artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies)
Per alcune categorie di servizi, la territorialità segue criteri diversi, indipendentemente dalla qualifica del committente:
Art. 7-quater — Deroghe assolute:
| Tipo di servizio | Criterio |
| Servizi relativi a beni immobili | Luogo in cui è situato l’immobile |
| Trasporto di passeggeri | Proporzionale alla distanza percorsa nel territorio dello Stato |
| Ristorazione e catering | Luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite |
| Locazione a breve termine di mezzi di trasporto | Luogo in cui il mezzo è messo a disposizione |
| Locazione a breve termine di imbarcazioni da diporto | Regole specifiche con possibile rilevanza extra-UE |
Art. 7-quinquies — Servizi culturali, artistici, sportivi:
Questi servizi si considerano territorialmente rilevanti nel luogo in cui sono materialmente eseguiti. Tuttavia occorre una distinzione importante:
- Per i servizi di accesso ad eventi culturali, artistici, sportivi, educativi e di intrattenimento (es. biglietti d’ingresso), la territorialità è il luogo dell’evento sia in caso di committente soggetto passivo (B2B) che di privato (B2C).
- Per gli altri servizi relativi a eventi (es. organizzazione, allestimento), resi a soggetti passivi (B2B), si applica invece la regola generale del committente ex art. 7-ter.
Art. 7-sexies — Deroghe B2C:
Per le prestazioni di servizi rese a privati (B2C), alcune operazioni seguono il criterio del committente, non del prestatore. Ad esempio: i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e quelli elettronici si considerano rilevanti nel luogo in cui è stabilito il committente privato.
La Riforma del 2010 e il Recepimento della Direttiva IVA
Prima della riforma del 2010, l’art. 7 DPR 633/1972 conteneva — all’interno di un unico articolo — tutte le regole sulla territorialità (sia per i beni che per i servizi), con un sistema molto più complesso e meno sistematico. Il D.Lgs. n. 18/2010 ha suddiviso la materia negli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies, recependo le novità introdotte dalle Direttive europee e allineando la normativa italiana agli altri Paesi UE.
Il principale cambiamento è stata l’introduzione, per i servizi B2B, del principio della tassazione nel Paese del committente (destination principle), in sostituzione del precedente principio della tassazione nel Paese del prestatore.
Aspetti Pratici: Quando si Applica l’Art. 7 DPR 633/1972?
L’art. 7 DPR 633/1972 rileva ogni volta che un’operazione assume carattere transfrontaliero. Ecco alcuni casi pratici frequenti:
Esempio 1 — Consulenza a un’impresa UE (B2B)
Una società italiana presta servizi di consulenza legale a un’impresa stabilita in Germania. In base all’art. 7-ter (che si basa sulle definizioni dell’art. 7 DPR 633/1972), il committente è un soggetto passivo stabilito in Germania: l’operazione non è territorialmente rilevante in Italia. La fattura italiana deve essere emessa senza IVA con l’annotazione “inversione contabile” (reverse charge). Sul piano tecnico, l’operazione è “non soggetta” ai sensi dell’art. 7-ter: diversa dall’esenzione (art. 10) e dall’esclusione dall’ambito applicativo dell’imposta (art. 2), essa è semplicemente priva del requisito della territorialità italiana.
Esempio 2 — Servizi immobiliari su un appartamento in Francia
Un’agenzia immobiliare italiana gestisce un appartamento situato a Parigi. Per l’art. 7-quater (deroga assoluta collegata alle definizioni dell’art. 7 DPR 633/1972), i servizi relativi a beni immobili sono rilevanti nel luogo in cui è situato l’immobile: in questo caso la Francia. L’operazione non è soggetta a IVA in Italia.
Esempio 3 — E-commerce verso privati UE
Una microimpresa italiana vende servizi digitali (ad es. software in abbonamento) a privati in tutta Europa. In base all’art. 7-sexies, per i servizi elettronici resi a privati UE il criterio è quello del committente. Se le soglie OSS (One Stop Shop) vengono superate, l’impresa deve registrarsi al regime OSS e versare l’IVA nei Paesi dei consumatori.
Esempio 4 — Servizi resi a privati extra-UE
Un professionista italiano presta servizi di consulenza tecnica a un privato residente negli USA. Grazie all’art. 7-septies (che richiama le definizioni dell’art. 7 DPR 633/1972), questi servizi non si considerano effettuati nel territorio dello Stato: operazione non soggetta a IVA.
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Obblighi Documentali: la Fatturazione nelle Operazioni Transfrontaliere
Quando l’art. 7 DPR 633/1972 — e le norme ad esso collegate — portano a escludere la territorialità italiana di un’operazione, sorgono comunque obblighi formali:
| Situazione | Obbligo |
| Prestazione a soggetto passivo UE (B2B, fuori IT) | Emissione fattura senza IVA, con indicazione “inversione contabile” — obbligo Intrastat (modello INTRA 1-quater per i servizi resi) |
| Prestazione a soggetto passivo extra-UE | Emissione fattura senza IVA con dicitura “fuori campo art. 7-ter” |
| Acquisto di servizi da prestatore UE (B2B in IT) | Autofattura o integrazione fattura estera — reverse charge |
| Cessioni all’esportazione | Regime non imponibile ex art. 8 DPR 633/1972 |
La fattura elettronica è obbligatoria per la quasi totalità delle operazioni tra soggetti passivi italiani; per le operazioni transfrontaliere valgono le regole specifiche stabilite dall’art. 21 del DPR 633/1972.
Tabella Riepilogativa: Criteri di Territorialità IVA
| Tipo di operazione | Soggetto | Criterio | Norma |
| Cessione di beni nazionali | — | Luogo del bene al momento della cessione | Art. 7-bis |
| Cessione di beni comunitari | — | Luogo di partenza della spedizione | Art. 7-bis |
| Servizi generici | B2B | Paese del committente | Art. 7-ter |
| Servizi generici | B2C | Paese del prestatore | Art. 7-ter |
| Servizi immobiliari | B2B / B2C | Luogo dell’immobile | Art. 7-quater |
| Trasporto passeggeri | B2B / B2C | Pro quota distanza in IT | Art. 7-quater |
| Ristorazione e catering | B2B / B2C | Luogo esecuzione materiale | Art. 7-quater |
| Locazione a breve termine mezzi trasporto | B2B / B2C | Luogo messa a disposizione | Art. 7-quater |
| Servizi culturali/sportivi — accesso eventi | B2B / B2C | Luogo dell’evento | Art. 7-quinquies |
| Servizi culturali/sportivi — altri servizi | B2B | Paese del committente | Art. 7-quinquies |
| Servizi culturali/sportivi — altri servizi | B2C | Luogo esecuzione materiale | Art. 7-quinquies |
| Servizi elettronici, TLC, TV | B2C (UE) | Paese del committente | Art. 7-sexies |
| Consulenza, servizi finanziari, locazione beni mobili | B2C (extra-UE) | Non rilevante in IT | Art. 7-septies |
Giurisprudenza Rilevante
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha svolto un ruolo fondamentale nell’interpretazione dei criteri di territorialità, influenzando anche l’applicazione italiana dell’art. 7 DPR 633/1972. Tra i principi consolidati:
- Il concetto di “stabile organizzazione” deve essere interpretato in modo autonomo, verificando in concreto la presenza di risorse umane e tecniche adeguate.
- I criteri di territorialità hanno natura oggettiva: non rileva l’intenzione delle parti, ma i fatti concreti dell’operazione.
- Il principio di certezza del diritto impone che le regole siano applicate in modo prevedibile e uniforme in tutti gli Stati membri.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti attraverso circolari e consulenze giuridiche (disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate) che interpretano i criteri dell’art. 7 DPR 633/1972 alla luce dei principi UE.
Domande Frequenti (FAQ)
1. Che cosa stabilisce esattamente l’art. 7 DPR 633/1972 e quale è il suo scopo principale nel sistema IVA?
L’art. 7 DPR 633/1972 stabilisce le definizioni di base necessarie per determinare la territorialità dell’IVA: definisce cosa si intende per “territorio dello Stato” (Repubblica italiana esclusi Livigno, Campione d’Italia e acque del Lago di Lugano), per “territorio della Comunità” (con le esclusioni specifiche per alcuni territori degli Stati membri), per “soggetto passivo stabilito”, per “trasporto intracomunitario di beni” e per “locazione a breve termine di mezzi di trasporto”. Il suo scopo è fornire il lessico normativo che tutti gli articoli successivi — dal 7-bis al 7-septies — utilizzano per individuare il luogo di tassazione IVA di ciascuna operazione.
2. Perché Livigno e Campione d’Italia sono esclusi dal territorio dello Stato ai fini IVA?
Ai sensi dell’art. 7, lett. a), DPR 633/1972, i comuni di Livigno e Campione d’Italia sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA per ragioni storiche e geografiche: si trovano al di fuori del territorio doganale comunitario, così come le acque italiane del Lago di Lugano. Le operazioni verso questi territori sono pertanto trattate come cessioni all’esportazione o operazioni con Paesi terzi, con le relative conseguenze doganali e fiscali.
3. Qual è la differenza tra la regola B2B e la regola B2C nell’art. 7-ter DPR 633/1972?
L’art. 7-ter DPR 633/1972 prevede due criteri opposti. Per i servizi resi a soggetti passivi (B2B), la territorialità è nel Paese in cui è stabilito il committente: se il cliente è un’impresa tedesca, l’IVA è (in linea di principio) dovuta in Germania. Per i servizi resi a privati (B2C), la territorialità è nel Paese in cui è stabilito il prestatore: se il fornitore è italiano, l’IVA è dovuta in Italia (salvo deroghe per servizi specifici come quelli elettronici). L’art. 7 DPR 633/1972 fornisce la definizione di “soggetto passivo stabilito” che consente di applicare questa distinzione.
4. In quali casi un’operazione è “non soggetta” ai fini della territorialità IVA ai sensi dell’art. 7 e degli articoli collegati del DPR 633/1972?
Un’operazione è “non soggetta” — cioè priva del requisito della territorialità italiana — quando le regole stabilite dall’art. 7 DPR 633/1972 e dagli articoli da 7-bis a 7-septies portano a individuare il luogo di tassazione in un altro Paese. È importante distinguere questa fattispecie dall’esenzione (art. 10 DPR 633/1972, che riguarda operazioni in linea di principio territoriali ma non imponibili per scelta legislativa) e dall’esclusione dall’ambito applicativo (art. 2, che riguarda operazioni non qualificabili come cessioni di beni o prestazioni di servizi). L’operazione “non soggetta” per carenza di territorialità è comunque documentabile con fattura (senza IVA) con l’indicazione della norma applicata.
5. Il regime OSS (One Stop Shop) sostituisce o modifica l’art. 7 DPR 633/1972?
No. Il regime OSS, introdotto dal D.Lgs. 83/2021 in recepimento della Direttiva UE 2017/2455, non modifica i criteri di territorialità stabiliti dall’art. 7 DPR 633/1972 e dall’art. 7-sexies. L’OSS è uno strumento di semplificazione degli adempimenti: invece di registrarsi ai fini IVA in ciascun Paese UE in cui si vendono servizi o beni a privati consumatori, il soggetto passivo può accentrare le dichiarazioni e i versamenti tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate italiana. I criteri per stabilire se un’operazione è territorialmente rilevante in un dato Paese restano invariati.
6. Come si determina se un soggetto estero ha una “stabile organizzazione” in Italia ai sensi dell’art. 7 DPR 633/1972?
L’art. 7, lett. d), DPR 633/1972 definisce il soggetto passivo stabilito come colui che ha una stabile organizzazione in Italia. La nozione di stabile organizzazione — ripresa dalla Direttiva IVA e dal Regolamento UE 282/2011 — richiede la presenza di risorse umane e tecniche sufficienti e stabili nel territorio italiano per effettuare o ricevere prestazioni di servizi in modo autonomo. Non basta un semplice magazzino o una presenza occasionale: occorre un’organizzazione dotata di struttura propria. La valutazione è caso per caso, e l’Agenzia delle Entrate ha fornito orientamenti specifici nelle proprie circolari.
7. Quali sono le conseguenze se si applica erroneamente l’IVA a un’operazione non territorialmente rilevante in Italia?
Applicare erroneamente l’IVA italiana a un’operazione che — in base all’art. 7 DPR 633/1972 e agli articoli collegati — non è territorialmente rilevante in Italia può comportare: l’impossibilità per il cliente estero di detrarre l’imposta (non avendo diritto alla detrazione IVA estera), rischi di doppia tassazione, e la necessità di emettere note di credito a rettifica. Sul piano sanzionatorio, la fatturazione irregolare espone il contribuente a sanzioni ai sensi del D.Lgs. 471/1997. In caso di dubbio, è consigliabile verificare i criteri sull’Agenzia delle Entrate o richiedere un interpello preventivo.
8. Dove posso trovare il testo aggiornato dell’art. 7 DPR 633/1972?
Il testo ufficiale e aggiornato dell’art. 7 DPR 633/1972 è disponibile su:
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Conclusioni
L’art. 7 DPR 633/1972 è, in sintesi, la bussola del sistema IVA italiano per tutto ciò che riguarda la dimensione spaziale dell’imposta. Non contiene regole operative in sé — quelle si trovano negli articoli 7-bis e seguenti — ma fornisce il lessico fondamentale senza cui nessuna regola potrebbe essere applicata correttamente.
Capire bene cosa si intende per “territorio dello Stato”, quali territori sono esclusi (Livigno, Campione d’Italia, acque del Lago di Lugano), come si definisce il “soggetto passivo stabilito” e cosa distingue la locazione a breve termine dalla locazione a lungo termine dei mezzi di trasporto è il primo passo per muoversi con sicurezza nel complesso panorama della territorialità IVA.
Il sistema, costruito in recepimento della Direttiva 2006/112/CE e allineato al diritto UE, mira a garantire che ogni operazione sia tassata una sola volta, nel Paese giusto. L’art. 7 DPR 633/1972 — insieme agli articoli da 7-bis a 7-septies — è lo strumento con cui il legislatore italiano persegue questo obiettivo.
Per ogni operazione transfrontaliera, il consiglio è sempre quello di verificare: (1) la tipologia dell’operazione, (2) la qualifica del committente (soggetto passivo o privato) e (3) il luogo di stabilimento delle parti, prima di applicare qualsiasi aliquota o regime IVA.
Fonti ufficiali di riferimento: