Come Fa la Fattura un Avvocato in Regime Forfettario?

Come Fa la Fattura un Avvocato in Regime Forfettario?

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Come fa la fattura un avvocato in regime forfettario è una delle domande più frequenti tra i professionisti forensi che scelgono il regime agevolato. La risposta non è banale: la fattura di un avvocato forfettario ha una struttura molto diversa da quella di un collega in regime ordinario, con voci specifiche che non vanno mai dimenticate e altre che, invece, non devono mai comparire. Sbagliare una fattura significa rischiare contestazioni fiscali, sanzioni o problemi con Cassa Forense. In questa guida troverai tutto ciò che devi sapere, dagli obblighi normativi ai calcoli pratici, con esempi reali e tabelle di confronto.

1. Cos’è il Regime Forfettario per gli Avvocati {#cose-il-regime-forfettario}

Il regime forfettario è il sistema fiscale agevolato introdotto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), disciplinato ai commi da 54 a 89 dell’articolo 1. Si tratta del regime fiscale più conveniente oggi disponibile per i liberi professionisti italiani, avvocati inclusi, che rispettano determinate soglie di fatturato.

Per un avvocato, aderire al regime forfettario significa:

  • Non addebitare l’IVA al cliente (esonero totale dall’applicazione dell’IVA)
  • Non applicare la ritenuta d’acconto del 20%
  • Pagare un’imposta sostitutiva piatta del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività)
  • Calcolare il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività del 78% ai compensi incassati
  • Essere esonerati dalla maggior parte degli adempimenti contabili ordinari

La domanda “come fa la fattura un avvocato in regime forfettario” nasce proprio da queste particolarità: la struttura della fattura cambia radicalmente rispetto al regime ordinario, e ogni errore può avere conseguenze pratiche significative.

Nota normativa: Il regime forfettario è regolato dall’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e successive modificazioni. Per verificare i requisiti aggiornati, consulta direttamente il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

2. Requisiti di Accesso al Regime Forfettario {#requisiti-accesso}

Per capire come fa la fattura un avvocato in regime forfettario, è necessario prima verificare di avere effettivamente diritto ad applicarlo. Nel 2026 i requisiti principali sono i seguenti.

Requisito principale: soglia di fatturato

Il limite di ricavi (o compensi) annui non deve superare 85.000 euro. Questo limite è confermato dalla Legge di Bilancio 2026 ed è calcolato secondo il principio di cassa: contano i compensi effettivamente incassati nell’anno solare, non quelli fatturati.

Attenzione: Se i ricavi superano 100.000 euro nel corso dell’anno, si esce immediatamente dal regime forfettario. L’IVA diventa obbligatoria a partire dalla fattura che fa sforare tale soglia.

Cause ostative (condizioni che escludono dal regime)

Condizione ostativaDettaglio
Spese per dipendenti/collaboratoriDevono essere inferiori a 20.000 euro lordi/anno
Reddito da lavoro dipendente o pensioneNon superiore a 35.000 euro nell’anno precedente
Partecipazione in società di personeEsclude dall’accesso al regime
Controllo di una SRL nel medesimo settoreCausa ostativa se vi è riconducibilità attività
Fatturazione prevalente all’ex datoreNon si può fatturare oltre il 50% all’ex datore degli ultimi 2 anni
Residenza fiscaleDeve essere in Italia (o in UE/SEE con almeno 75% del reddito prodotto in Italia)

Per un approfondimento sulle soglie e sui requisiti aggiornati, puoi leggere la nostra guida sui limiti del regime forfettario 2026.

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3. Codice ATECO dell’Avvocato: 69.10.10 {#codice-ateco}

Il codice ATECO identifica l’attività svolta ai fini fiscali e previdenziali. Per la professione forense, il codice corretto è:

ATECO 69.10.10 – Attività degli studi legali

Questo codice appartiene alla divisione 69 “Attività legali e contabilità” e comprende:

  • Difesa legale in procedimenti civili, penali e amministrativi
  • Attività di consulenza giuridica e pareri legali
  • Redazione di contratti, atti e documenti legali
  • Assistenza in arbitrati e procedure stragiudiziali

Coefficiente di redditività

Il codice ATECO 69.10.10 prevede un coefficiente di redditività del 78%, che è uno dei più alti tra le categorie professionali. Significa che:

  • Il 78% del fatturato è considerato reddito imponibile
  • Il restante 22% rappresenta una deduzione forfettaria delle spese, senza necessità di giustificativi

Per approfondire la gestione fiscale specifica degli avvocati, consulta anche la nostra pagina dedicata al codice ATECO avvocati 69.10.10.

4. Come Fa la Fattura un Avvocato in Regime Forfettario: le Regole Fondamentali {#regole-fondamentali}

Capire come fa la fattura un avvocato in regime forfettario richiede di conoscere tre principi fondamentali che differenziano questo documento da qualsiasi altra fattura professionale:

Principio 1: Nessuna IVA

L’avvocato forfettario non applica l’IVA sulle proprie prestazioni. La fattura non riporta alcuna aliquota IVA (né al 22%, né ad altra percentuale). Al posto dell’IVA compare una dicitura obbligatoria che giustifica l’esenzione.

Principio 2: Nessuna ritenuta d’acconto

Nel regime ordinario, quando un avvocato emette fattura a un cliente con partita IVA, il cliente trattiene il 20% a titolo di ritenuta d’acconto da versare allo Stato. Nel regime forfettario questa ritenuta non si applica mai: il cliente paga l’intero importo in fattura senza trattenere nulla.

Principio 3: Il contributo integrativo Cassa Forense del 4% è sempre presente

Anche nel regime forfettario, l’avvocato iscritto alla Cassa Forense deve applicare il contributo integrativo del 4% sull’onorario. Questa voce non è mai facoltativa: è un obbligo previdenziale che il cliente sostiene in aggiunta al compenso del professionista.

Questi tre principi definiscono la struttura base della fattura. Tutto il resto — dai dati anagrafici alle modalità di pagamento — segue le regole generali della fatturazione elettronica.

5. Elementi Obbligatori della Fattura {#elementi-obbligatori}

Una fattura emessa da un avvocato in regime forfettario deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972 per le fatture elettroniche, oltre agli elementi specifici del regime agevolato.

Dati identificativi

ElementoContenuto
Dati del professionistaNome, cognome, indirizzo, Partita IVA, eventuale Codice Fiscale
Dati del clienteDenominazione o nome/cognome, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale
Numero fatturaProgressivo per anno solare
Data di emissioneData in cui è emessa la fattura
Codice destinatario o PECPer la trasmissione via Sistema di Interscambio (SdI)

Dati del corrispettivo

ElementoContenuto
Descrizione della prestazioneOggetto specifico dell’incarico legale (es. “Assistenza legale nel procedimento civile RG n. …”)
Onorario professionaleCompenso pattuito per la prestazione
Contributo integrativo Cassa Forense 4%Calcolato sull’onorario (obbligatorio per iscritti Cassa Forense)
Eventuale rimborso spese documentateSpese anticipate per conto del cliente (art. 15 DPR 633/1972)
Imposta di bollo €2,00Se il totale non soggetto a IVA è superiore a €77,47
Totale fatturaSomma di tutte le voci

Diciture obbligatorie (vedi sezione dedicata)

6. Le Diciture Obbligatorie da Inserire {#diciture-obbligatorie}

Quando ci si chiede come fa la fattura un avvocato in regime forfettario, la parte più critica sono le diciture obbligatorie. Omettere anche una sola di queste frasi può rendere la fattura irregolare.

Dicitura per l’esenzione IVA

Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 

e successive modificazioni. Operazione senza applicazione dell’IVA.

Nella fattura elettronica XML, per le righe relative all’onorario, il codice natura da utilizzare è N2.2 (non soggetta ad IVA per regime forfettario).

Dicitura per la non applicazione della ritenuta d’acconto

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni.

Dicitura per l’imposta di bollo (se applicabile)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Importante: Nella fattura elettronica, l’imposta di bollo virtuale si gestisce tramite il campo <BolloVirtuale> impostato su “SI” e il campo <ImportoBollo> con il valore “2.00”. Non occorre apporre fisicamente la marca da bollo.

7. Il Contributo Integrativo Cassa Forense del 4% {#contributo-integrativo}

Il contributo integrativo del 4% è forse l’elemento più caratteristico della fattura di un avvocato, indipendentemente dal regime fiscale adottato. Anche nel regime forfettario, dove non si applica l’IVA, questo contributo rimane obbligatorio per tutti gli avvocati iscritti all’Albo e alla Cassa Forense.

Come funziona il contributo integrativo

  • Aliquota: 4% fisso
  • Base di calcolo: il totale dell’onorario professionale (non si calcola sulle spese anticipate ex art. 15)
  • Chi lo paga: il cliente (viene addebitato in fattura e pagato dal cliente)
  • Chi lo versa a Cassa Forense: l’avvocato, tramite il Modello 5 annuale
  • Deducibilità: il contributo integrativo non è deducibile perché è a carico del cliente; è il contributo soggettivo quello deducibile dal reddito imponibile dell’avvocato

Il contributo integrativo nella fattura forfettaria

Nel regime forfettario, la base del contributo integrativo coincide con il volume d’affari (cioè la somma degli onorari incassati nell’anno). Poiché non c’è IVA, il contributo si calcola sul compenso netto senza aggiungere alcuna imposta.

Esempio:

  • Onorario: €1.000,00
  • Contributo integrativo 4%: €40,00
  • Totale fattura (senza bollo): €1.040,00

Contributo minimo annuo

La Cassa Forense prevede un contributo integrativo minimo annuo. Se il 4% del volume d’affari è inferiore a questa soglia minima (circa €780 per il 2026, da verificare sul sito ufficiale), si paga comunque il minimo. Per i dati aggiornati, consulta sempre il sito ufficiale di Cassa Forense.

8. L’Imposta di Bollo {#imposta-bollo}

L’imposta di bollo è un elemento che spesso crea confusione. Ecco le regole precise per un avvocato in regime forfettario.

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Quando si applica

L’imposta di bollo di €2,00 si applica quando il totale degli importi non soggetti a IVA presenti nella fattura supera €77,47.

Poiché le fatture degli avvocati forfettari sono sempre prive di IVA, nella pratica l’imposta di bollo si applica a quasi tutte le fatture, essendo rara quella inferiore a €77,47.

Sulla base imponibile del bollo nel regime forfettario

Un aspetto tecnico importante: nel regime forfettario, la marca da bollo non è una voce esclusa dalla base imponibile ai fini del contributo Cassa Forense. Diversamente dal regime ordinario (dove il bollo è anticipazione ex art. 15 DPR 633/1972 e come tale non forma la base del contributo integrativo), nel forfettario il bollo concorre alla formazione del volume d’affari ai fini Cassa Forense.

Risposta Agenzia delle Entrate n. 428/2022: L’addebito del bollo al cliente nel regime forfettario concorre alla formazione della base imponibile. Questo ha un impatto marginale nei calcoli pratici, ma è una precisione normativa da non trascurare.

Come si gestisce nella fattura elettronica

Nella fattura elettronica XML, per le righe relative all’addebito del bollo nel regime forfettario, si utilizza il codice natura N2.2 (e non N1, che si usa nel regime ordinario per le anticipazioni). Il bollo si gestisce tramite i tag:

<DatiBollo>

  <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>

  <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>

</DatiBollo>

9. Fatturazione Elettronica: Obbligo dal 1° Gennaio 2024 {#fatturazione-elettronica}

A partire dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i contribuenti in regime forfettario, avvocati compresi. Questo obbligo vale indipendentemente dal volume di fatturato annuo.

Fino al 31 dicembre 2023, i forfettari con ricavi inferiori a 25.000 euro potevano ancora utilizzare la fattura cartacea o in PDF. Questa possibilità non esiste più.

Come funziona la fattura elettronica per l’avvocato forfettario

La fattura deve essere emessa:

  • In formato XML (eXtensible Markup Language)
  • Trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate
  • Conservata elettronicamente per almeno 10 anni

Codice tipo documento

Per la fattura immediata, il codice tipo documento è TD01. Per il preavviso di parcella (nota pro-forma), non si tratta di una vera fattura fiscale, quindi non transita dal SdI.

Termini di emissione

Tipo di operazioneTermine massimo
Fattura immediataEntro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione
Fattura differitaEntro il 15° giorno del mese successivo

Come accedere al sistema

L’avvocato forfettario può emettere fatture elettroniche:

  1. Attraverso l’area riservata “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate (gratuito)
  2. Tramite software di fatturazione elettronica dedicati
  3. Delegando un professionista abilitato (commercialista, tributarista)

Per approfondire tutte le regole della fatturazione elettronica nel regime agevolato, leggi la nostra guida: fattura elettronica per forfettari: come funziona.

10. Esempi Pratici di Fattura {#esempi-pratici}

Vediamo ora dei casi concreti per capire come fa la fattura un avvocato in regime forfettario in situazioni reali.

Esempio 1 – Fattura a cliente privato (B2C), onorario €500

Scenario: L’avv. Giulia Rossi (regime forfettario, iscritta Cassa Forense) emette fattura a un cliente privato per assistenza in una controversia condominiale.

FATTURA N. 12/2026

Avv. Giulia Rossi

Via Roma 15, 80100 Napoli

P.IVA 01234567890 – CF RSSGLL85A41F839Z

Spett.le

Mario Bianchi

Via Garibaldi 3, 80100 Napoli

CF BNCMRA90B12F839Y

Data: 10/06/2026

DESCRIZIONE                                    IMPORTO

Assistenza legale controversia condominiale    € 500,00

Contributo integrativo Cassa Forense 4%        €  20,00

Imposta di bollo (rivalsa)                     €   2,00

─────────────────────────────────────────────────────

TOTALE A PAGARE                                € 522,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014.

Non soggetta a IVA e a ritenuta d’acconto (art. 1, c. 67, L. 190/2014).

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – D.M. 17/06/2014.


Esempio 2 – Fattura a cliente con Partita IVA (B2B), onorario €2.000

Scenario: L’avv. Marco Ferretti (regime forfettario) emette fattura a una società per la redazione di un contratto commerciale.

FATTURA N. 8/2026

Avv. Marco Ferretti

Corso Italia 22, 20100 Milano

P.IVA 09876543210

Spett.le

ALFA SRL

Via Manzoni 100, 20100 Milano

P.IVA 11223344556

Data: 15/06/2026

Codice destinatario: XXXXXXX

DESCRIZIONE                                       IMPORTO

Redazione contratto di fornitura e consulenza     € 2.000,00

Contributo integrativo Cassa Forense 4%           €    80,00

Imposta di bollo (rivalsa)                        €     2,00

─────────────────────────────────────────────────────────────

TOTALE A PAGARE                                   € 2.082,00

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014.

Non soggetta a IVA. Non assoggettata a ritenuta d’acconto

ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – D.M. 17/06/2014.


Esempio 3 – Fattura con spese anticipate documentate

Scenario: L’avv. Sara Conti (regime forfettario) ha anticipato per conto del cliente €120 di spese per bolli e diritti di cancelleria, debitamente documentate.

FATTURA N. 5/2026

Avv. Sara Conti

P.IVA 07654321098

Data: 20/06/2026

DESCRIZIONE                                       IMPORTO

Patrocinio in giudizio civile (3 udienze)         € 1.500,00

Contributo integrativo Cassa Forense 4%           €    60,00

─────────────────────────────────────────────────

Imponibile ai fini Cassa Forense                  € 1.560,00

─────────────────────────────────────────────────

Spese anticipate ex art. 15 DPR 633/72:

  – Bolli e diritti di cancelleria                €   120,00

Imposta di bollo (rivalsa)                        €     2,00

─────────────────────────────────────────────────────────────

TOTALE A PAGARE                                   € 1.682,00

Nota tecnica: Le spese anticipate ex art. 15 DPR 633/1972 usano il codice natura N1 nella fattura elettronica e non entrano nella base del contributo integrativo del 4%.

11. Come si Calcola il Totale della Fattura {#calcolo-totale}

La formula generale per calcolare il totale di una fattura di avvocato in regime forfettario è:

Onorario professionale

+ Contributo integrativo Cassa Forense (4% sull’onorario)

+ Eventuale rimborso spese documentate (art. 15 DPR 633/72)

+ Imposta di bollo (€2,00 se importo non IVA > €77,47)

= TOTALE FATTURA

Tabella riepilogativa con diversi livelli di onorario

OnorarioContributo 4%BolloTotale fattura
€200,00€8,00€2,00€210,00
€500,00€20,00€2,00€522,00
€1.000,00€40,00€2,00€1.042,00
€2.000,00€80,00€2,00€2.082,00
€5.000,00€200,00€2,00€5.202,00
€10.000,00€400,00€2,00€10.402,00

12. Confronto: Fattura Forfettario vs Fattura Ordinario {#confronto}

Una delle domande più utili per chi vuole capire come fa la fattura un avvocato in regime forfettario è il confronto con il regime ordinario. Le differenze sono sostanziali.

ElementoRegime ForfettarioRegime Ordinario
IVA al 22%❌ Non si applica✅ Si applica sull’onorario
Contributo Cassa Forense 4%✅ Obbligatorio✅ Obbligatorio
Ritenuta d’acconto 20%❌ Non si applica✅ Il cliente la trattiene (se ha P.IVA)
Imposta di bollo €2,00✅ Se totale > €77,47✅ Se IVA=0 e totale > €77,47
Natura XML riga onorarioN2.2Aliquota 22%
Natura XML riga bolloN2.2N1 (se anticipazione)
Natura XML spese anticipateN1N1
Dicitura regimeObbligatoria (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014)Non richiesta
Dicitura non ritenutaObbligatoria (art. 1 c. 67 L. 190/2014)Non applicabile

Esempio numerico comparativo con lo stesso onorario di €2.000

Avvocato forfettario:

  • Onorario: €2.000,00
  • Contributo Cassa 4%: €80,00
  • Bollo: €2,00
  • Totale che paga il cliente: €2.082,00

Avvocato regime ordinario (cliente privato):

  • Onorario: €2.000,00
  • Contributo Cassa 4%: €80,00
  • IVA 22% su €2.080: €457,60
  • Bollo: non dovuto (c’è IVA)
  • Totale che paga il cliente privato: €2.537,60

Avvocato regime ordinario (cliente con partita IVA):

  • Onorario: €2.000,00
  • Contributo Cassa 4%: €80,00
  • IVA 22% su €2.080: €457,60
  • Ritenuta 20% su €2.000: -€400,00 (trattenuta dal cliente)
  • Netto che incassa l’avvocato: €2.137,60

Il confronto mostra chiaramente che per i clienti privati, l’avvocato forfettario è più conveniente grazie all’assenza dell’IVA al 22%.

Per approfondire il calcolo delle tasse nel regime agevolato, consulta la nostra guida al calcolo delle tasse regime forfettario.

13. Spese Anticipate e Rimborsi Spese {#spese-anticipate}

Nel lavoro forense, è comune che l’avvocato anticipi spese per conto del cliente: bolli, diritti di segreteria, perizie, marche da bollo processuali, spese di notifica, ecc. Queste spese si gestiscono in modo specifico nella fattura.

Spese anticipate ex art. 15 DPR 633/1972

Le spese sostenute in nome e per conto del cliente, debitamente documentate, sono escluse dalla base imponibile ai fini IVA (art. 15 DPR 633/72) e non entrano nella base del contributo integrativo del 4% Cassa Forense.

Condizioni per qualificarle come tali:

  • L’avvocato ha pagato in nome del cliente (non in proprio)
  • La spesa è documentata (ricevuta, ricevuta di pagamento)
  • L’importo corrisponde esattamente a quanto anticipato (nessun ricarico)

Nella fattura elettronica: codice natura N1, che le esclude da ogni calcolo IVA e Cassa Forense.

Spese generali forfettarie del 15%

Gli avvocati hanno diritto, per legge (art. 13, comma 10, L. 247/2012, e DM 55/2014 – Tariffe forensi), a un rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli onorari. Questo rimborso:

  • È una voce imponibile (non è equiparata alle spese anticipate ex art. 15)
  • Concorre al calcolo del contributo integrativo del 4%
  • Va computata nel calcolo del limite degli 85.000 euro ai fini del regime forfettario
  • Non è obbligatoria: l’avvocato può scegliere se addebitarla o meno

14. Errori Comuni da Evitare {#errori-comuni}

Dopo aver chiarito come fa la fattura un avvocato in regime forfettario, è fondamentale conoscere gli errori più frequenti per non commetterli.

Errore 1 – Dimenticare il contributo integrativo del 4%

È l’errore più diffuso tra i giovani avvocati. Il contributo integrativo Cassa Forense non è facoltativo: va sempre inserito. Ometterlo significa che l’avvocato dovrà versarlo di tasca propria a Cassa Forense senza averlo incassato dal cliente.

Errore 2 – Applicare la ritenuta d’acconto

Nel regime forfettario la ritenuta non si applica mai. Se un cliente (con partita IVA) dovesse comunque trattenerla, l’avvocato può recuperarla in sede di dichiarazione dei redditi, ma è un errore che complica la gestione fiscale. La dicitura obbligatoria in fattura serve proprio a evitarlo.

Errore 3 – Dimenticare l’imposta di bollo

Il bollo di €2,00 si applica a quasi tutte le fatture degli avvocati forfettari, poiché raramente l’importo è inferiore a €77,47. Dimenticarlo espone al pagamento del bollo, interessi e sanzioni.

Errore 4 – Calcolare il 4% Cassa Forense anche sulle spese anticipate ex art. 15

Il contributo integrativo si calcola solo sull’onorario (e sulle spese generali, se addebitate). Le spese anticipate documentate (art. 15 DPR 633/72) sono escluse dalla base del contributo.

Errore 5 – Non inserire le diciture obbligatorie

Omettere la dicitura sul regime forfettario o quella sulla non applicazione della ritenuta rende la fattura fiscalmente irregolare. Nella fattura elettronica, queste indicazioni vanno inserite nel campo <Causale> o <Note>.

Errore 6 – Usare la fattura cartacea o il PDF dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 tutti i forfettari, avvocati inclusi, devono emettere esclusivamente fattura elettronica tramite SdI. Emettere fattura in altro formato (cartacea o PDF) è una violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Errore 7 – Superare la soglia degli 85.000 euro senza monitorare

L’avvocato forfettario deve tenere traccia dei compensi incassati durante l’anno. Se si avvicina alla soglia, deve pianificare in anticipo l’uscita dal regime. Superare 100.000 euro comporta l’uscita immediata dal regime.

Errore 8 – Applicare l’IVA per errore

Alcuni avvocati forfettari, per abitudine o confusione, aggiungono l’IVA in fattura. Questo è un errore grave: l’IVA non si applica mai nel regime forfettario, e applicarla potrebbe far presumere un’uscita volontaria dal regime agevolato.

15. Tasse e Contributi dell’Avvocato Forfettario {#tasse-contributi}

La comprensione di come fa la fattura un avvocato in regime forfettario si completa con la conoscenza del sistema fiscale e previdenziale applicabile.

Imposta sostitutiva

CondizioneAliquota
Attività avviata da meno di 5 anni (nuova iniziativa)5%
Regime ordinario (dopo 5 anni o senza requisiti startup)15%

Il calcolo dell’imposta sostitutiva segue questa formula:

Fatturato incassato

× Coefficiente di redditività (78%)

= Reddito lordo imponibile

Reddito lordo imponibile

− Contributi previdenziali soggettivi versati (Cassa Forense)

= Reddito netto imponibile

Reddito netto imponibile × 5% (o 15%)

= Imposta sostitutiva da versare

Esempio di calcolo completo

Avvocato forfettario con 3 anni di attività, fatturato €45.000, contributi soggettivi Cassa Forense versati €5.000:

PassaggioCalcoloRisultato
Reddito lordo€45.000 × 78%€35.100
Deduzione contributi€35.100 − €5.000€30.100
Imposta sostitutiva (5%)€30.100 × 5%€1.505
Imposta sostitutiva (15%)€30.100 × 15%€4.515

Contributi Cassa Forense

Gli avvocati con partita IVA sono iscritti obbligatoriamente alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Cassa Forense) dal 2006 per tutti gli iscritti all’albo.

I tre tipi di contributi sono:

Tipo contributoDescrizioneChi lo paga
Soggettivo% sul reddito professionale netto (aliquota variabile per scaglioni, con minimo annuo di circa €2.750 nel 2025-2026)L’avvocato
Integrativo4% del volume d’affari (fatturato); minimo annuo circa €780Il cliente (addebitato in fattura)
MaternitàImporto fisso annuo stabilito da Cassa Forense (€96,76 nel 2024)L’avvocato

Per i neo-iscritti under 35, Cassa Forense prevede agevolazioni:

  • Riduzione del 50% dei contributi per i primi 6 anni
  • Contributo integrativo minimo non dovuto durante il praticantato e i primi 5 anni
  • Riduzione del 50% del contributo integrativo per i successivi 4 anni (se iscrizione prima dei 35 anni)

Il calcolo dettagliato delle tasse da versare è disponibile nella nostra guida completa: tasse partita IVA forfettario.

FAQ – Domande Frequenti {#faq}

D1: Come fa la fattura un avvocato in regime forfettario nei confronti di un cliente estero (UE o extra-UE)?

Anche verso clienti esteri, l’avvocato forfettario non applica l’IVA. La fattura mantiene la stessa struttura (con la dicitura regime forfettario), ma il codice natura nella fattura elettronica dipende dal tipo di operazione: per i servizi B2B verso clienti UE si usa in genere il codice N2.1 (operazioni non imponibili art. 7-ter DPR 633/72), poiché le prestazioni di servizi professionali a soggetti passivi UE sono fuori campo IVA in Italia. Tuttavia, poiché il forfettario è esonerato dalla dichiarazione IVA periodica, la gestione delle operazioni estere richiede comunque attenzione e si consiglia di verificare con un commercialista.

D2: Devo applicare il contributo integrativo del 4% se il cliente è un privato?

Sì, il contributo integrativo del 4% si applica sempre, sia verso clienti privati che verso aziende, sia verso italiani che verso stranieri. È un obbligo previdenziale indipendente dalla qualità del cliente.

D3: Cosa succede se supero i 100.000 euro di compensi durante l’anno?

Se nel corso dell’anno i compensi incassati superano 100.000 euro, si esce immediatamente dal regime forfettario. L’IVA diventa obbligatoria a partire dalla fattura che determina il superamento della soglia. Se invece si superano i soli 85.000 euro (ma non 100.000), si rimane nel forfettario fino a fine anno ma si esce dal 1° gennaio dell’anno successivo.

D4: Il preavviso di parcella (nota pro-forma) è diverso dalla fattura definitiva?

Sì. Il preavviso di parcella (o nota pro-forma) è un documento informale con cui l’avvocato comunica al cliente l’importo del compenso prima di incassarlo. Non ha valenza fiscale e non transita dal Sistema di Interscambio. La fattura definitiva si emette al momento dell’incasso (per il forfettario vige il principio di cassa), ha valenza fiscale completa e deve essere inviata tramite SdI in formato XML.

D5: Posso usare il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate per emettere le fatture elettroniche?

Sì. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente il portale “Fatture e Corrispettivi” (accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia) per l’emissione, la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche. È una soluzione utilizzabile da qualsiasi avvocato forfettario, senza costi aggiuntivi.

D6: Se sono avvocato forfettario e non sono iscritto a Cassa Forense (ma alla Gestione Separata INPS), devo comunque mettere il 4% in fattura?

No. Il contributo integrativo del 4% è specifico della Cassa Forense. Se un professionista non è iscritto a Cassa Forense ma alla Gestione Separata INPS (caso atipico per gli avvocati iscritti all’albo, dato che dal 2006 l’iscrizione a Cassa Forense è obbligatoria per tutti gli avvocati), non addebita il 4% ma una percentuale diversa. In pratica, tutti gli avvocati iscritti all’albo sono obbligatoriamente iscritti a Cassa Forense, quindi il 4% è regola universale per la categoria.

D7: Quante fatture posso emettere nell’anno senza uscire dal regime forfettario?

Non c’è un limite al numero di fatture: l’unico limite è il totale dei compensi incassati (85.000 euro). Puoi emettere 1 o 1.000 fatture, l’importante è che la somma degli importi incassati non superi la soglia.

D8: Ho sbagliato una fattura già inviata tramite SdI. Come la correggo?

Per correggere una fattura già accettata dal Sistema di Interscambio, occorre emettere una nota di credito (tipo documento TD04) per stornare l’importo errato e, se necessario, una nuova fattura corretta. Non è possibile modificare o annullare direttamente una fattura già trasmessa al SdI.

D9: Il cliente mi ha ritenuto d’acconto nonostante la dicitura in fattura. Cosa faccio?

Puoi recuperare la ritenuta subita in fase di dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF). La ritenuta applicata erroneamente non è persa: viene riconosciuta come credito d’imposta e compensata con l’imposta sostitutiva dovuta. In futuro, informa il cliente dell’errore e insisti affinché rispetti la dicitura in fattura.

D10: Devo presentare la dichiarazione IVA annuale come avvocato forfettario?

No. Gli avvocati in regime forfettario sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale (art. 1, comma 58, L. 190/2014), dalla liquidazione periodica IVA, dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) e dal versamento dell’IVA. Devono invece presentare il Modello Redditi PF (quadro LM) per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva e il Modello 5 a Cassa Forense per la dichiarazione dei contributi previdenziali.

D11: Come si dichiara l’imposta di bollo nella fattura elettronica del forfettario?

L’imposta di bollo nella fattura elettronica si dichiara attivando il campo <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale> e indicando <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>. L’importo del bollo virtuale viene poi versato all’Agenzia delle Entrate trimestralmente, tramite F24 con codice tributo 2501 (se l’importo trimestrale supera €250) o annualmente (se inferiore).

D12: Posso passare volontariamente dal regime forfettario al regime ordinario?

Sì. La fuoriuscita volontaria dal regime forfettario è possibile: l’avvocato comunica la scelta nella dichiarazione IVA (o nella dichiarazione di inizio attività) e passa al regime ordinario dall’anno successivo. Una volta usciti volontariamente, non è possibile rientrare nel forfettario per i tre anni successivi.

Conclusioni {#conclusioni}

Sapere come fa la fattura un avvocato in regime forfettario è molto più di una questione burocratica: è la chiave per operare in piena conformità fiscale, evitare sanzioni e gestire correttamente i rapporti con Cassa Forense.

I punti fondamentali da ricordare sono:

  • Nessuna IVA in fattura, mai
  • Nessuna ritenuta d’acconto, con dicitura obbligatoria
  • Contributo integrativo Cassa Forense del 4% sempre presente (calcolato sull’onorario)
  • Imposta di bollo di €2,00 per fatture con importo non IVA superiore a €77,47
  • Diciture obbligatorie ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 e comma 67, L. 190/2014
  • Fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2024 tramite SdI
  • Monitoraggio costante del fatturato per non superare i limiti del regime

Il regime forfettario è una grande opportunità per gli avvocati con fatturato contenuto: tassazione ridotta, adempimenti semplificati e prezzi più competitivi per i clienti privati (grazie all’assenza dell’IVA al 22%). Tuttavia, la gestione della fattura richiede precisione: ogni elemento deve essere corretto, ogni dicitura presente.

Per un calcolo preciso e personalizzato del tuo carico fiscale come avvocato forfettario, puoi utilizzare il nostro strumento di calcolo fattura avvocato oppure approfondire tutti gli aspetti dell’apertura della partita IVA nella nostra guida definitiva al regime forfettario.

Se hai dubbi sulla tua situazione specifica, il consiglio è sempre quello di confrontarti con un commercialista o un consulente fiscale esperto in professionisti del settore legale.


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Articolo redatto sulla base della normativa vigente. Le informazioni hanno carattere generale e possono variare in base alla situazione individuale. Si consiglia sempre di confrontarsi con un professionista qualificato per la propria specifica situazione fiscale.

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