Fatturazione Elettronica per Grafici: Guida agli Obblighi, ai Codici e agli Esempi Pratici
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Se sei un grafico freelance o un disegnatore grafico con partita IVA, la fatturazione elettronica per grafici è uno degli adempimenti che non puoi permetterti di gestire in modo approssimativo. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è esteso a tutti i contribuenti, compresi i forfettari, e nel 2026 il sistema si è ulteriormente consolidato. Errori nei codici, diciture mancanti o file XML trasmessi in ritardo possono costare sanzioni salate e creare problemi nei rapporti con i clienti.
In questa guida trovi tutto quello che serve: i codici ATECO corretti per i grafici, come compilare ogni campo della fattura elettronica in regime forfettario e ordinario, come fatturare a clienti italiani ed esteri, la gestione della marca da bollo, i termini di trasmissione e gli errori più comuni da evitare. Gli esempi numerici sono calcolati sui parametri fiscali vigenti.
1. Cos’è la fatturazione elettronica e perché riguarda i grafici {#cose}
La fatturazione elettronica per grafici non è una novità opzionale: è un obbligo di legge. In Italia la fatturazione elettronica è obbligatoria per le operazioni B2B e B2C dal 2019, e dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è stato esteso in modo definitivo anche a chi opera in regime forfettario, indipendentemente dal volume di fatturato.
Concretamente, questo significa che ogni grafico con partita IVA — che si tratti di un illustratore, un graphic designer, un web designer, un art director o un disegnatore grafico — deve emettere, trasmettere e conservare le proprie fatture nel formato XML attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Un PDF non è una fattura elettronica valida. Un documento Word nemmeno. La fattura è valida ai fini fiscali solo quando è stata accettata dallo SDI e recapitata al destinatario. Se lo SDI la scarta, è come se non fosse mai stata emessa.
Nel 2026 il quadro normativo non ha subito stravolgimenti rispetto al 2024-2025, ma le specifiche tecniche versione 1.9.1, utilizzabili dal 15 maggio 2026, hanno introdotto alcuni aggiornamenti sui codici. È quindi il momento giusto per verificare che la propria configurazione sia aggiornata.
Perché è importante per i grafici in particolare?
I grafici freelance lavorano spesso con una clientela variegata: aziende italiane, privati, agenzie, ma anche clienti esteri UE o extra-UE. Ogni tipologia di cliente richiede una compilazione diversa della fattura, con codici natura IVA, codici destinatario e diciture normative specifiche. Sbagliare un codice può causare lo scarto della fattura o, peggio, far applicare al cliente una ritenuta d’acconto che non spetta.
Per approfondire gli obblighi generali legati alla partita IVA e alla fatturazione, puoi leggere la nostra guida completa alla fatturazione elettronica.
2. I codici ATECO per i grafici freelance {#codici-ateco}
Il codice ATECO è il cuore dell’inquadramento fiscale di un grafico freelance. Nel regime forfettario determina il coefficiente di redditività, cioè la percentuale del fatturato su cui verranno calcolate le tasse. Una scelta sbagliata può portare a un’imposizione fiscale scorretta.
Ecco i codici ATECO rilevanti per i professionisti dell’area grafica e visiva:
| Codice ATECO | Descrizione | Coefficiente (forfettario) | Cassa previdenziale |
| 74.10.21 | Attività di disegnatori grafici di pagine web | 78% | Gestione Separata INPS |
| 74.10.29 | Altre attività di disegnatori grafici (loghi, brand, stampa) | 78% | Gestione Separata INPS |
| 74.12.01 | Grafica di pagine web (attività specificamente web) | 78% | Gestione Separata INPS |
| 73.11.01 | Ideazione di campagne pubblicitarie | 78% | Gestione Separata INPS |
| 90.03.09 | Altre creazioni artistiche (illustrazione, fumetto, ecc.) | 78% | Gestione Separata INPS |
Il coefficiente di redditività del 78% significa che, nel regime forfettario, solo il 78% del fatturato incassato viene considerato come reddito imponibile. Il restante 22% è riconosciuto a forfait come costo dell’attività, senza bisogno di giustificare le spese.
Come scegliere il codice corretto:
- Se ti occupi prevalentemente di grafica digitale (UI/UX, layout web, progettazione di interfacce): codice 74.10.21
- Se fai grafica generalista (loghi, branding, materiali stampa, identità visiva): codice 74.10.29
- Se fai illustrazione artistica o creativa: codice 90.03.09
- Se crei contenuti pubblicitari e campagne visive: codice 73.11.01
Nel dubbio, scegli il codice che corrisponde all’attività prevalente, cioè quella da cui deriva la maggior parte del tuo fatturato. Puoi indicare più codici ATECO, ma uno solo sarà quello principale che determina il trattamento fiscale in forfettario.
Nota importante: i grafici non sono iscritti ad alcun albo professionale obbligatorio in Italia. La professione è libera e non regolamentata. Non è necessario iscriversi alla Camera di Commercio né a ordini professionali. È sufficiente aprire la partita IVA con il codice ATECO corretto e iscriversi alla Gestione Separata INPS.
3. Regime forfettario o ordinario: differenze in fattura {#regime}
La fatturazione elettronica per grafici cambia radicalmente a seconda del regime fiscale adottato. Le differenze non sono solo burocratiche: incidono su cosa scrivi in fattura, su quanto paga il tuo cliente e su come gestisci l’IVA.
Regime forfettario
Il regime forfettario è il più diffuso tra i grafici freelance, soprattutto nelle fasi iniziali dell’attività. Per il 2026, i requisiti principali sono:
- Ricavi annui non superiori a 85.000 euro
- Spese per personale dipendente non superiori a 20.000 euro lordi
- Nessuna partecipazione di controllo in SRL con attività riconducibile alla propria
Nel regime forfettario:
- Non si applica l’IVA sulle fatture emesse
- Non si applica la ritenuta d’acconto (né attiva né passiva)
- L’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di nuova attività (se si possiedono i requisiti)
- I contributi alla Gestione Separata INPS sono del 26,07% sul reddito imponibile nel 2026
Regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria)
Chi supera la soglia degli 85.000 euro, o chi sceglie volontariamente il regime ordinario, deve:
- Applicare l’IVA al 22% su ogni prestazione (salvo esenzioni specifiche)
- Applicare la ritenuta d’acconto del 20% quando il committente è un sostituto d’imposta (azienda, ente, professionista)
- Gestire le liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali)
- Presentare la dichiarazione IVA annuale
La tabella seguente riassume le principali differenze operative in fattura:
| Elemento | Regime forfettario | Regime ordinario |
| IVA in fattura | Non applicata (codice N2.2) | 22% (o aliquota applicabile) |
| Ritenuta d’acconto | Non applicata | 20% se committente è sost. d’imposta |
| Marca da bollo | 2 euro se importo > 77,47 € | Non dovuta (c’è l’IVA) |
| Liquidazioni IVA | Non richieste | Mensili o trimestrali |
| Dichiarazione IVA | Non richiesta | Obbligatoria |
| Codice natura SDI | N2.2 | Non necessario (IVA presente) |
4. Come compilare la fattura elettronica per grafici passo per passo {#compilazione}
La fatturazione elettronica per grafici richiede la corretta valorizzazione di ogni campo del file XML. Vediamo i principali step operativi.
4.1 Dati del mittente (cedente/prestatore)
Inserire:
- Denominazione: nome e cognome (o ragione sociale)
- Partita IVA: 11 cifre
- Codice fiscale
- Indirizzo di residenza o sede legale
- Regime fiscale: RF19 per forfettario; RF01 per ordinario; altri codici per regimi specifici
4.2 Dati del destinatario (cessionario/committente)
Per clienti italiani con partita IVA:
- Codice destinatario: 7 caratteri alfanumerici forniti dal cliente
- Partita IVA del cliente
- Se il cliente non ha un codice destinatario attivo e usa la PEC: inserire il codice 0000000 e compilare il campo PEC
Per clienti privati italiani (B2C):
- Inserire codice destinatario 0000000
- Compilare codice fiscale del cliente
Per clienti esteri: vedi la sezione dedicata più avanti.
4.3 Tipo documento (TD)
Per i grafici, il codice tipo documento più usato è:
- TD01: fattura ordinaria (la più comune)
- TD02: acconto/anticipo su fattura
- TD04: nota di credito
- TD24: fattura differita (per operazioni effettuate in un mese e fatturate entro il 15 del mese successivo)
Puoi approfondire i vari codici tipo documento nella nostra guida ai tipi documento della fattura elettronica.
4.4 Descrizione della prestazione
La descrizione deve essere chiara e specifica. Non scrivere solo “Prestazione professionale”: indica sempre il tipo di lavoro svolto (es. “Progettazione identità visiva per campagna promozionale”, “Realizzazione materiali grafici per depliant aziendale”, “Design logo e brand guide”).
Una descrizione precisa riduce il rischio di contestazioni fiscali e facilita la corretta classificazione del costo da parte del cliente.
4.5 Codice natura IVA
Questo è uno dei campi più critici per i grafici in regime forfettario. Quando non si applica l’IVA, bisogna indicare il motivo attraverso un codice natura:
| Codice | Significato | Quando si usa |
| N2.2 | Operazioni fuori campo IVA – altri casi | Forfettari (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) |
| N2.1 | Operazioni fuori campo IVA – artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72 | Servizi a committenti UE o extra-UE (territorialità) |
| N3.2 | Non imponibile – cessioni intracomunitarie | Vendita di beni a soggetti UE con P.IVA |
Attenzione: quando si indica un codice natura, il campo aliquota IVA deve essere lasciato a zero o vuoto. Non si possono indicare entrambi.
4.6 Ritenuta d’acconto (solo regime ordinario)
Se sei in regime ordinario e il tuo cliente è un sostituto d’imposta, devi indicare la ritenuta d’acconto del 20% nel blocco <DatiRitenuta>:
- Tipo ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
- Importo ritenuta: 20% dell’imponibile
- Aliquota: 20,00
- Causale pagamento: A (per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente) oppure E (per redditi derivanti da prestazione di lavoro autonomo)
Se sei in regime forfettario, NON devi applicare la ritenuta d’acconto. Devi però indicare in fattura la dicitura di esonero.
4.7 Diciture obbligatorie in fattura
Le diciture cambiano a seconda del regime:
Per forfettari:
“Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014. Il cedente/prestatore non è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014, avendo i requisiti previsti dalla stessa legge.”
Per regime ordinario (nessuna esenzione IVA):
Non serve una dicitura specifica di esonero; si applica e si indica l’IVA al 22% normalmente.
5. Esempi pratici di fattura grafico {#esempi}
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Esempio 1 – Grafico in regime forfettario, cliente italiano (B2B)
Scenario: Laura è una graphic designer in regime forfettario con codice ATECO 74.10.29. Emette fattura a un’agenzia di comunicazione italiana per la realizzazione di un brand kit da 1.500 euro.
| Campo | Valore |
| Tipo documento | TD01 |
| Regime fiscale | RF19 |
| Imponibile | 1.500,00 € |
| IVA | 0,00 € (codice N2.2) |
| Ritenuta d’acconto | Non applicata |
| Marca da bollo | 2,00 € (importo > 77,47 €) |
| Totale fattura | 1.502,00 € |
| Incasso netto | 1.502,00 € (nessuna ritenuta) |
Nella sezione note o descrizione va inserita la dicitura di franchigia IVA e di esonero dalla ritenuta d’acconto.
Esempio 2 – Grafico in regime ordinario, cliente italiano (B2B)
Scenario: Marco è un illustratore in regime ordinario con codice ATECO 90.03.09. Emette fattura a una casa editrice italiana per la realizzazione di illustrazioni per un libro da 2.000 euro.
| Campo | Valore |
| Tipo documento | TD01 |
| Regime fiscale | RF01 |
| Imponibile | 2.000,00 € |
| IVA al 22% | 440,00 € |
| Ritenuta d’acconto (20% imponibile) | -400,00 € |
| Marca da bollo | Non applicata (c’è l’IVA) |
| Totale fattura | 2.440,00 € |
| Incasso netto | 2.040,00 € (la casa editrice trattiene 400€ e li versa all’Erario) |
Esempio 3 – Calcolo tasse annuali per un grafico forfettario
Scenario: Sofia è una graphic designer, primo anno di attività, fatturato incassato 30.000 euro, codice ATECO 74.10.29 (coefficiente 78%).
| Voce | Calcolo | Importo |
| Fatturato incassato | — | 30.000,00 € |
| Reddito imponibile lordo (78%) | 30.000 × 78% | 23.400,00 € |
| Contributi INPS Gest. Separata (26,07%) | 23.400 × 26,07% | 6.100,38 € |
| Base imponibile imposta sostitutiva | 23.400 – 6.100,38 | 17.299,62 € |
| Imposta sostitutiva (5% primi 5 anni) | 17.299,62 × 5% | 864,98 € |
| Carico fiscale e contributivo totale | 6.965,36 € | |
| Netto annuo stimato | ≈ 23.035 € |
Se Sofia fosse già al sesto anno di attività, con aliquota al 15%, l’imposta sostitutiva salirebbe a circa 2.595 euro, per un totale fiscale e contributivo di circa 8.695 euro.
6. Marca da bollo: quando si applica e come pagarla {#bollo}
La marca da bollo da 2 euro è obbligatoria sulle fatture prive di IVA (come quelle dei forfettari) quando l’importo supera 77,47 euro.
Nella fattura elettronica, la marca da bollo non si applica fisicamente: si gestisce in modalità virtuale. Nel file XML si indica il flag <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale> e l’importo <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>.
Il pagamento avviene tramite modello F24 con cadenza trimestrale:
| Trimestre | Scadenza pagamento |
| Gennaio – Marzo | 20 aprile |
| Aprile – Giugno | 20 luglio |
| Luglio – Settembre | 20 ottobre |
| Ottobre – Dicembre | 20 gennaio (anno successivo) |
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nella propria area riservata (portale Fatture e Corrispettivi) un prospetto riepilogativo delle marche da bollo dovute, che può essere pagato direttamente online.
I grafici in regime ordinario che applicano l’IVA non devono applicare la marca da bollo sulle fatture.
7. Fatturazione a clienti esteri: UE ed extra-UE {#esteri}
Molti grafici freelance lavorano con clienti internazionali. La fatturazione elettronica per grafici verso l’estero richiede alcune attenzioni specifiche.
Principio generale: la territorialità IVA
Per i servizi professionali resi a soggetti titolari di partita IVA (B2B), si applica il principio della territorialità IVA dell’art. 7-ter DPR 633/72: il luogo di tassazione è quello del committente. Questo significa che se un grafico italiano presta servizi a un’azienda tedesca con P.IVA, il servizio è fuori campo IVA in Italia (non imponibile), e il committente tedesco gestirà l’IVA nel proprio Paese con il meccanismo del reverse charge.
Puoi approfondire le regole di territorialità per i servizi nella nostra guida sull’IVA nei servizi B2B e B2C.
Come compilare la fattura verso cliente estero
Dal 1° luglio 2022, l’esterometro è stato abolito. Tutte le operazioni transfrontaliere devono essere trasmesse tramite SDI in formato XML, anche verso clienti esteri.
Codice destinatario per clienti esteri: XXXXXXX (sette X maiuscole)
Nel campo IdPaese si inserisce la sigla del Paese del cliente (es. DE per Germania, FR per Francia, US per USA) secondo lo standard ISO 3166-1. Il campo CAP va compilato con il valore generico 00000.
| Tipologia cliente | Codice Natura IVA | Riferimento normativo |
| Azienda UE con P.IVA (B2B) | N2.1 | Art. 7-ter DPR 633/72 |
| Privato UE senza P.IVA (B2C) | Valutare territorialità | Regole OSS se soglia UE superata |
| Azienda extra-UE (B2B) | N2.1 | Art. 7-ter DPR 633/72 |
| Privato extra-UE (B2C) | N3.2 o N2.1 | Art. 9 DPR 633/72 |
Per i forfettari verso l’estero: anche i grafici in regime forfettario devono trasmettere la fattura via SDI. La fattura riporterà codice N2.2 se si applica la disciplina forfettaria, oppure N2.1 se il servizio è fuori campo per ragioni di territorialità. Attenzione: i due codici non sono equivalenti e la scelta dipende dalla natura dell’operazione e dallo status del committente.
Iscrizione VIES per clienti UE con P.IVA
Se fatturi regolarmente a committenti UE titolari di partita IVA, è consigliabile verificare l’iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System). Puoi farlo tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Per approfondire: guida all’iscrizione VIES.
8. Diritti d’autore e fatturazione: il caso specifico dei creativi {#diritti}
Molti grafici cedono anche i diritti d’autore sulle opere create. Questo aspetto ha implicazioni fiscali specifiche che si riflettono sulla fattura.
Quando si cedono diritti d’autore?
La cessione dei diritti d’autore avviene quando il cliente acquista non solo la prestazione (il servizio di progettazione), ma anche la titolarità esclusiva o una licenza d’uso dell’opera. Questo è comune per:
- Loghi e identità visive
- Illustrazioni editoriali
- Packaging design
- Materiali pubblicitari
Trattamento fiscale dei diritti d’autore
I compensi per cessione di diritti d’autore da parte dell’autore stesso (cioè il grafico che ha creato l’opera) sono classificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR se esercitati in modo abituale, oppure come redditi diversi se occasionali.
Regime forfettario e diritti d’autore: nel regime forfettario, i ricavi da diritti d’autore confluiscono nel reddito complessivo forfettario solo se strettamente connessi all’attività principale. Se invece derivano da uno sfruttamento autonomo dell’opera, possono essere tassati separatamente come redditi diversi. Questo è un punto tecnico da valutare caso per caso con un commercialista.
Riduzione forfettaria per diritti d’autore (regime ordinario): nel regime ordinario, i compensi per cessione di diritti d’autore beneficiano di una riduzione forfettaria del 25% (40% per gli autori under 35) prima della tassazione IRPEF, ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
Come riportarlo in fattura
In fattura è buona pratica distinguere chiaramente la voce per la prestazione professionale dalla voce per la cessione dei diritti d’autore:
Riga 1: Realizzazione progetto grafico brand identity € 800,00
Riga 2: Cessione diritti d’autore sull’opera creata € 200,00
Questa distinzione è utile sia per la corretta applicazione della ritenuta d’acconto (in regime ordinario), sia per la trasparenza nei confronti del cliente.
9. Termini di emissione e scadenze SDI {#scadenze}
La fatturazione elettronica per grafici deve rispettare precisi termini di emissione e trasmissione.
Termini di emissione della fattura
| Tipo di operazione | Termine di emissione |
| Fattura immediata | Entro 12 giorni dalla data dell’operazione o dell’incasso |
| Fattura differita (TD24) | Entro il 15 del mese successivo a quello dell’operazione |
| Acconto/anticipo (TD02) | Al momento del pagamento dell’acconto |
La data dell’operazione per i grafici coincide generalmente con la data in cui la prestazione è ultimata (consegna dei file al cliente) o con la data dell’incasso, se avviene prima.
Tempi di elaborazione SDI
Dopo l’invio della fattura al Sistema di Interscambio:
- SDI riceve il file XML
- SDI ha 5 giorni per elaborare e consegnare la fattura al destinatario
- In caso di scarto: hai 5 giorni dalla notifica per correggere e ritrasmettere il documento
Se la fattura viene scartata, non è valida. Bisogna correggere l’errore indicato nel messaggio di scarto e reinviarla. La data di emissione da riportare nella fattura corretta deve rispettare i termini ordinari.
Liquidazioni IVA per grafici in regime ordinario
| Periodicità | Scadenza versamento |
| Mensile | Entro il 16 del mese successivo |
| Trimestrale | Entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (con maggiorazione dell’1%) |
I grafici in regime ordinario con fatturato annuo inferiore a 400.000 euro possono optare per le liquidazioni trimestrali. Per approfondire: guida alla liquidazione IVA.
10. Errori più comuni e come evitarli {#errori}
Nella fatturazione elettronica per grafici ci sono errori ricorrenti che possono causare lo scarto della fattura o problemi fiscali. Ecco i più frequenti:
Errore 1 – Codice destinatario errato o non aggiornato
Cosa succede: la fattura viene scartata dallo SDI o non recapitata. Soluzione: verificare sempre il codice destinatario con il cliente prima di emettere la fattura. Chiedere se hanno aggiornato il codice di recente.
Errore 2 – Codice natura IVA assente o sbagliato
Cosa succede: lo SDI scarta la fattura o la accetta con anomalie nei registri fiscali. Soluzione: in regime forfettario usare sempre N2.2 per operazioni italiane; N2.1 per servizi a committenti UE o extra-UE con P.IVA.
Errore 3 – Dicitura di franchigia IVA assente (forfettari)
Cosa succede: il cliente potrebbe applicare per errore la ritenuta d’acconto del 20%, riducendo l’importo incassato. Soluzione: inserire sempre la dicitura completa di franchigia IVA e di esonero dalla ritenuta nelle note della fattura.
Errore 4 – Marca da bollo dimenticata (forfettari, importi > 77,47 €)
Cosa succede: la fattura non è formalmente corretta; si rischia una sanzione. Soluzione: verificare sempre se l’importo supera la soglia e attivare il flag bollo virtuale nel software.
Errore 5 – Data operazione incongruente con i termini
Cosa succede: la fattura risulta emessa in ritardo, con potenziali sanzioni. Soluzione: emettere la fattura entro 12 giorni dall’operazione o dall’incasso. Usare la TD24 per raggruppare le prestazioni mensili.
Errore 6 – Codice destinatario XXXXXXX usato per clienti italiani
Cosa succede: la fattura non viene recapitata correttamente al cliente italiano. Soluzione: XXXXXXX è riservato ai clienti esteri. Per i privati italiani si usa 0000000.
11. Conservazione digitale delle fatture {#conservazione}
Le fatture elettroniche, emesse e ricevute, devono essere conservate per 10 anni secondo la normativa fiscale italiana.
La conservazione digitale a norma di legge non equivale a salvare il PDF su un hard disk. Richiede un sistema di conservazione sostitutiva che garantisca:
- Integrità: il documento non può essere modificato
- Autenticità: è garantita l’identità del mittente
- Leggibilità: il documento è accessibile nel tempo
- Reperibilità: è possibile recuperare e consultare i documenti in qualsiasi momento
Molti software di fatturazione elettronica includono la conservazione sostitutiva nel loro servizio, oppure si appoggiano a fornitori accreditati AgID. L’Agenzia delle Entrate offre gratuitamente il servizio di conservazione per le fatture trasmesse tramite SDI, accessibile dal portale Fatture e Corrispettivi.
12. Tabelle di riepilogo {#tabelle}
Riepilogo: fattura grafico forfettario vs ordinario
| Voce | Forfettario | Ordinario |
| Imposta sul reddito | 5% o 15% (sostitutiva) | IRPEF a scaglioni (23%-43%) |
| IVA in fattura | Nessuna (N2.2) | 22% (o altra aliquota) |
| Ritenuta d’acconto | Non subita, non applicata | 20% (subita da sost. d’imposta) |
| Marca da bollo | Sì se > 77,47 € | No (c’è IVA) |
| Liquidazione IVA | Non richiesta | Mensile o trimestrale |
| Dichiarazione IVA | Non richiesta | Obbligatoria |
| Contributi INPS | 26,07% su reddito imponibile | 25,98% – 26,07% Gest. Separata |
| Registro acquisti/vendite | Non richiesto | Obbligatorio |
Riepilogo: codici SDI essenziali per i grafici
| Codice | Tipo | Significato |
| TD01 | Tipo documento | Fattura ordinaria |
| TD02 | Tipo documento | Acconto/anticipo su fattura |
| TD04 | Tipo documento | Nota di credito |
| TD24 | Tipo documento | Fattura differita |
| RF19 | Regime fiscale | Regime forfettario |
| RF01 | Regime fiscale | Regime ordinario |
| N2.2 | Natura IVA | Fuori campo IVA – forfettari |
| N2.1 | Natura IVA | Fuori campo IVA – territorialità (clienti esteri) |
| RT01 | Tipo ritenuta | Persone fisiche (ritenuta lavoro autonomo) |
FAQ – Domande frequenti sulla fatturazione elettronica per grafici {#faq}
Un grafico in regime forfettario deve obbligatoriamente emettere fattura elettronica?
Sì, dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI) è esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario, indipendentemente dal livello di fatturato. Non esiste più alcuna soglia di esonero. Tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soggetti residenti in Italia devono essere documentate con fattura XML trasmessa via SDI.
Qual è il codice ATECO giusto per un graphic designer freelance?
Dipende dall’attività prevalente. Per la grafica generalista (loghi, branding, materiali stampa, identità visiva) il codice più indicato è il 74.10.29. Per chi si occupa specificamente di grafica e design di interfacce web, si utilizza il 74.10.21 o il 74.12.01. Per l’illustrazione artistica il 90.03.09. In tutti questi casi il coefficiente di redditività nel regime forfettario è pari al 78%.
Un grafico in regime forfettario deve applicare la ritenuta d’acconto?
No. I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla ritenuta d’acconto sia in senso attivo (non la applicano ai propri collaboratori) sia in senso passivo (non la subiscono sui propri compensi). È però obbligatorio indicare in fattura la specifica dicitura di esonero ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 190/2014. Senza questa dicitura, il cliente potrebbe erroneamente trattenere il 20% sull’importo fatturato.
Come si emette la fattura elettronica a un cliente estero?
La fattura deve essere trasmessa in formato XML tramite SDI, come per i clienti italiani. Nel campo codice destinatario si inserisce XXXXXXX (sette X maiuscole). Nel campo IdPaese si indica la sigla ISO del Paese del cliente (es. DE per Germania). Il campo CAP si compila con 00000. Per i servizi resi a committenti UE o extra-UE titolari di partita IVA, si applica il principio di territorialità (art. 7-ter DPR 633/72) e il codice natura IVA corretto è N2.1, non N2.2 (che vale per i forfettari verso clienti italiani).
Quando è obbligatoria la marca da bollo su una fattura di un grafico?
La marca da bollo da 2 euro è obbligatoria sulle fatture prive di IVA (forfettari e operazioni esenti) quando l’importo del documento supera 77,47 euro. Nel file XML si attiva il flag BolloVirtuale e si indica l’importo 2,00. Il pagamento avviene tramite F24 con cadenza trimestrale. Per le fatture in regime ordinario con IVA applicata, la marca da bollo non è dovuta.
Cosa succede se la fattura elettronica viene scartata dallo SDI?
Se lo SDI scarta la fattura, significa che il documento non è stato emesso ai fini fiscali: è come se non esistesse. Bisogna leggere il messaggio di errore ricevuto nella notifica di scarto, correggere il dato errato (anagrafiche, codici, campi mancanti) e reinviare il documento entro 5 giorni. La nuova fattura deve rispettare i termini di emissione ordinari (12 giorni dall’operazione o dall’incasso).
Un grafico forfettario che supera gli 85.000 euro durante l’anno cosa deve fare?
Se nel corso dell’anno il fatturato supera 85.000 euro ma non supera 100.000 euro, si esce dal regime forfettario dall’anno successivo e si passa al regime ordinario. Se invece il superamento avviene con una singola operazione che porta il totale oltre i 100.000 euro, si esce immediatamente e si deve applicare l’IVA dalla stessa operazione che ha causato il superamento. In questo secondo caso bisogna emettere una fattura con IVA al 22% e comunicare tempestivamente la variazione all’Agenzia delle Entrate.
I diritti d’autore ceduti da un grafico sono soggetti a IVA?
Nel regime ordinario, la cessione di diritti d’autore da parte dell’autore (il grafico che ha creato l’opera) è esclusa dal campo IVA ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera a), del DPR 633/72, ma solo se la cessione è effettuata direttamente dall’autore. Se la cessione avviene tramite un intermediario o è esercitata come attività d’impresa, il trattamento IVA cambia. È opportuno verificare caso per caso con il proprio consulente fiscale.
Qual è la differenza tra codice natura N2.1 e N2.2?
Il codice N2.1 si usa per le operazioni fuori campo IVA per ragioni di territorialità (artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72), tipicamente per i servizi resi a committenti esteri (UE e extra-UE) titolari di partita IVA. Il codice N2.2 si usa per tutte le altre operazioni fuori campo IVA, tra cui quelle dei contribuenti in regime forfettario verso clienti italiani. Non sono intercambiabili: usare N2.2 per una fattura a un cliente UE con P.IVA è un errore che può causare problemi nella gestione IVA del cliente estero.
È possibile rettificare una fattura elettronica già inviata e accettata dallo SDI?
Sì, ma non si “modifica” la fattura originale: si emette una nota di credito (TD04) per stornare in tutto o in parte la fattura errata, e poi si emette una nuova fattura corretta. Non è possibile cancellare o sovrascrivere una fattura già trasmessa e accettata dallo SDI. La nota di credito deve fare riferimento alla fattura originale indicando numero e data del documento rettificato.
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Conclusioni {#conclusioni}
La fatturazione elettronica per grafici non è più un adempimento opzionale o rinviabile: è la modalità ordinaria e obbligatoria di documentare ogni prestazione professionale in Italia. Dal forfettario all’ordinario, dal cliente italiano all’agenzia estera, ogni scenario ha le sue regole precise in termini di codici, diciture e termini di trasmissione.
I punti chiave da ricordare:
- L’obbligo di fattura elettronica tramite SDI vale per tutti i grafici con partita IVA, compresi i forfettari, dal 1° gennaio 2024
- Il codice ATECO corretto (74.10.21, 74.10.29 o 90.03.09) determina il coefficiente di redditività del 78% in regime forfettario
- In regime forfettario non si applica IVA (codice N2.2), non si applica ritenuta d’acconto, ma è obbligatoria la marca da bollo virtuale da 2 euro per fatture superiori a 77,47 euro
- In regime ordinario si applica l’IVA al 22% e, se il cliente è un sostituto d’imposta, la ritenuta del 20%
- Per i clienti esteri (UE e extra-UE) si usa il codice destinatario XXXXXXX e il codice natura N2.1 per le operazioni fuori campo per territorialità
- Le fatture vanno emesse entro 12 giorni dall’operazione o dall’incasso; quelle differite entro il 15 del mese successivo
- La conservazione digitale è obbligatoria per 10 anni
Una gestione ordinata della fatturazione elettronica non solo evita sanzioni, ma migliora anche il rapporto con i clienti e semplifica la dichiarazione dei redditi annuale. Se hai dubbi sulla propria situazione specifica, è sempre consigliabile confrontarsi con un consulente fiscale abilitato.
Per ulteriori approfondimenti sugli adempimenti fiscali dei professionisti creativi e sulla gestione della partita IVA, consulta:
- Come si calcola l’IVA
- Fattura elettronica per forfettari: come funziona
- Codice destinatario: guida completa
- Calcolo tasse regime forfettario
Questa guida è aggiornata alle normative vigenti e alle specifiche tecniche SDI versione 1.9.1 (utilizzabili dal 15 maggio 2026). Per verificare eventuali aggiornamenti successivi, consulta il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e il portale Fatture e Corrispettivi.