Fatturazione Elettronica per Guide Turistiche: Obblighi e IVA
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La fatturazione elettronica per guida turistica è uno degli adempimenti fiscali più delicati e spesso fraintesi dell’intera categoria. Guida turistica abilitata? Accompagnatore che lavora con agenzie? Forfettario che non sa quale codice natura inserire? Questo articolo risponde a ogni domanda con precisione, basandosi sulle norme ufficiali vigenti e sui chiarimenti più aggiornati dell’Agenzia delle Entrate. Che tu stia aprendo la tua Partita IVA per la prima volta o voglia capire come compilare correttamente ogni fattura, qui trovi tutto ciò di cui hai bisogno.
1. Chi è la Guida Turistica e Quando Scatta l’Obbligo di Partita IVA
La guida turistica è una figura professionale regolamentata dal Codice del Turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79) e, più di recente, dalla Legge 13 dicembre 2023, n. 190, che ha istituito la disciplina nazionale della professione. Questa legge ha introdotto un elenco nazionale delle guide turistiche con un esame unitario di accesso, superando le precedenti abilitazioni regionali.
Chi esercita professionalmente e in modo continuativo l’attività di accompagnamento e illustrazione di siti culturali, musei, monumenti, siti archeologici e parchi monumentali è obbligato ad aprire la Partita IVA. L’obbligo sussiste non appena l’attività supera il carattere meramente occasionale, ovvero:
- quando i compensi annui superano i 5.000 euro (soglia di prestazione occasionale);
- quando l’attività viene svolta con regolarità e continuità, indipendentemente dall’importo.
Per aprire la Partita IVA come guida turistica ci si iscrive come libero professionista presso l’Agenzia delle Entrate attraverso il modello AA9/12, senza necessità di iscrizione alla Camera di Commercio.
Fonti ufficiali:
2. Il Regime IVA Applicabile: Esenzione, Ordinario o Forfettario
Questa è la domanda che genera più confusione. La risposta dipende da chi sei, cosa fai e quale regime fiscale hai scelto.
2.1 Esenzione IVA per le Guide Turistiche Abilitate (Regime Ordinario)
Le prestazioni delle guide turistiche abilitate godono di un’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 22 del DPR 633/1972. La norma esenta dall’imposta:
“Le prestazioni proprie delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e degli interpreti turistici.”
Attenzione: questa esenzione vale solo per le guide turistiche abilitate che svolgono attività di illustrazione culturale in musei, monumenti, gallerie d’arte, scavi archeologici, parchi monumentali e giardini storici. L’esenzione è oggettiva e legata alla natura della prestazione, non al volume d’affari.
Cosa significa concretamente? La guida non addebita IVA al cliente, ma non può nemmeno detrarre l’IVA sugli acquisti (carburante, attrezzatura, ecc.). L’IVA a credito rimane a carico della guida come costo.
In fattura si indica obbligatoriamente la dicitura:
“Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 22, DPR 633/72”
2.2 IVA Ordinaria al 22% per gli Accompagnatori Turistici
La figura dell’accompagnatore turistico (tour leader) è distinta dalla guida turistica e non beneficia dell’esenzione IVA. Le sue prestazioni, che consistono nell’assistenza logistica ai gruppi in viaggio senza illustrazione culturale, sono soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Eccezione: se l’accompagnatore opera in un viaggio fuori dall’Unione Europea, la prestazione è considerata fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72, in quanto il luogo di utilizzo del servizio è extra-UE.
2.3 Regime Forfettario: Nessuna IVA, Nessuna Esenzione
Le guide turistiche che aderiscono al regime forfettario non applicano IVA né in regime di esenzione né in regime ordinario. Sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA per scelta del regime agevolato. In fattura non si inserisce alcuna imposta, ma si riporta la dicitura:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – Regime forfettario – IVA non applicabile.”
Il regime forfettario è accessibile se il volume annuo di ricavi e compensi non supera 85.000 euro e si rispettano gli altri requisiti previsti dalla legge (assenza di redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, nessuna partecipazione in società di persone o in srl trasparente nell’anno precedente, ecc.).
3. Cos’è la Fatturazione Elettronica e Come Funziona il Sistema di Interscambio (SdI)
La fattura elettronica è un documento fiscale in formato digitale strutturato (file XML conforme allo standard definito dall’Agenzia delle Entrate) che sostituisce completamente la fattura cartacea. Viene trasmessa e ricevuta attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), la piattaforma gestita dall’Agenzia delle Entrate.
Il processo funziona così:
- Il mittente (la guida turistica) prepara la fattura nel formato XML corretto tramite un software dedicato o il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate.
- Il file viene inviato al SdI, che esegue controlli formali (dati obbligatori, coerenza del file, Partita IVA del destinatario).
- Se il file supera i controlli, il SdI lo recapita al destinatario attraverso il codice destinatario o la PEC indicati, oppure lo rende disponibile nell’area riservata del destinatario.
- Il SdI rilascia una ricevuta di consegna, che ha valore di prova dell’avvenuta trasmissione.
- La fattura viene conservata digitalmente dal SdI per 10 anni, garantendo l’obbligo di conservazione.
Portale ufficiale: Fatture e Corrispettivi – Agenzia delle Entrate
4. Obbligo di Fatturazione Elettronica per Guida Turistica: Cosa Dice la Legge
Cronologia dell’obbligo
| Data | Soggetti obbligati |
| 1° gennaio 2019 | Tutte le Partite IVA in regime ordinario (B2B e B2C verso privati italiani) |
| 1° luglio 2022 | Estensione ai forfettari con ricavi > 25.000 euro nell’anno precedente |
| 1° gennaio 2024 | Tutti i titolari di Partita IVA, inclusi i forfettari sotto i 25.000 euro |
Oggi, la fatturazione elettronica per guida turistica è obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA, senza eccezioni legate al volume d’affari o al regime fiscale.
Eccezione per i forfettari: solo B2B?
No. Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo riguarda tutte le fatture dei forfettari, incluse quelle verso privati consumatori (B2C). Non esiste più la distinzione tra fattura a professionisti e fattura a privati ai fini dell’obbligo elettronico.
Chi è escluso?
Sono esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica soltanto alcune categorie specifiche, tra cui i medici e operatori sanitari (per le prestazioni che confluiscono nel Sistema Tessera Sanitaria) e i soggetti in regime di vantaggio (ex minimi) ancora operativi. Le guide turistiche non rientrano in alcuna eccezione.
5. Come Compilare la Fattura Elettronica: Regime Ordinario con Esenzione IVA
Se sei una guida turistica abilitata in regime ordinario, la tua fattura elettronica per le prestazioni di illustrazione culturale deve contenere i seguenti elementi.
5.1 Dati obbligatori nella fattura elettronica
| Campo | Valore da inserire |
| Tipo documento | TD01 (fattura ordinaria immediata) |
| Regime fiscale | RF01 (regime ordinario) |
| Natura IVA | N4 (operazioni esenti) |
| Aliquota IVA | 0,00% |
| Riferimento normativo | Art. 10, c. 1, n. 22, DPR 633/72 |
| Ritenuta d’acconto | 20% se il committente è sostituto d’imposta |
5.2 Esempio pratico di fattura esente IVA
Supponiamo che una guida turistica fatturi 200 euro a un’agenzia viaggi per una visita guidata al Colosseo:
Descrizione: Prestazione di guida turistica – Visita Colosseo
Importo: 200,00 €
IVA: Esente art. 10, c. 1, n. 22, DPR 633/72
Ritenuta d’acconto 20%: – 40,00 €
Netto a pagare: 160,00 €
Imposta di bollo: Non dovuta (importo non supera le condizioni per bollo su esenti)
Nota importante sulla ritenuta d’acconto: La ritenuta del 20% si applica solo quando il committente è un sostituto d’imposta (es. agenzie di viaggio, tour operator). Un privato non opera come sostituto d’imposta e quindi non applica la ritenuta.
5.3 Codice destinatario
Il campo “codice destinatario” nella fattura elettronica identifica dove il SdI deve recapitare il documento:
- Cliente con Partita IVA italiana: inserire il codice destinatario (7 caratteri) o la PEC comunicata dal cliente
- Privato consumatore italiano senza PEC o codice destinatario: inserire 0000000 (sette zeri)
- Cliente estero: inserire XXXXXXX (sette X maiuscole) e allegare eventuali dati identificativi esteri
6. Come Compilare la Fattura Elettronica: Regime Forfettario
La fatturazione elettronica per guida turistica in regime forfettario è diversa dal regime ordinario e richiede attenzione a specifici codici.
6.1 Campi chiave della fattura forfettaria
| Campo | Valore da inserire |
| Tipo documento | TD01 (fattura ordinaria) |
| Regime fiscale | RF19 (regime forfettario) |
| Natura IVA | N2.2 (operazioni non soggette – altri casi) |
| Aliquota IVA | 0,00% |
| Ritenuta d’acconto | Non applicata (il forfettario non subisce ritenuta) |
| Dicitura obbligatoria | “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – Regime forfettario – IVA non applicabile” |
6.2 Perché il codice N2.2 e non N4?
Questa è una distinzione tecnica cruciale che molte guide sbagliano. Il codice N4 si usa per le operazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 (regime ordinario). Il codice N2.2 si usa per le operazioni non soggette a IVA per altri motivi, tra cui l’applicazione del regime forfettario. Una guida forfettaria non “applica l’esenzione”: semplicemente opera fuori dal campo IVA. Confondere i due codici può comportare lo scarto della fattura dal SdI o, nei controlli, una rettifica formale.
6.3 La ritenuta d’acconto nel regime forfettario
Le guide turistiche in regime forfettario non sono soggette a ritenuta d’acconto. In fattura va indicato esplicitamente: “Contribuente in regime forfettario: inapplicabilità della ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, c. 67, L. 190/2014.” Questo è un vantaggio pratico: il cliente paga l’intero importo e la guida gestisce autonomamente il versamento dell’imposta sostitutiva a scadenza.
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7. Marca da Bollo Virtuale: Quando si Applica e Come Versarla
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è uno degli adempimenti più trascurati dalla categoria. Vediamo le regole precise.
7.1 Quando è dovuta l’imposta di bollo?
L’imposta di bollo di 2 euro è dovuta sulle fatture che:
- Non recano IVA (esenti, non imponibili, fuori campo, regime forfettario)
- Il cui imponibile supera 77,47 euro
Le fatture con IVA esposta non sono soggette all’imposta di bollo. Il bollo si applica quindi sia alle fatture esenti (codice N4) che alle fatture forfettarie (N2.2).
7.2 Come si applica il bollo sulla fattura elettronica?
Nella fattura elettronica non si usa la marca da bollo cartacea. Si valorizza il campo XML:
- Fattura ordinaria (TD01): campo 2.1.1.6.1 – Bollo Virtuale → impostare a SI
- Tutti i software di fatturazione elettronica conformi hanno un semplice flag o checkbox per attivarlo.
7.3 Quando si versa l’imposta di bollo?
Il versamento avviene trimestralmente attraverso due modalità:
- Addebito diretto IBAN nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi
- Modello F24 con il codice tributo 2501
Le scadenze trimestrali sono indicativamente:
| Trimestre | Fatture emesse | Scadenza versamento |
| I trimestre (gen–mar) | Entro 31 marzo | 31 maggio |
| II trimestre (apr–giu) | Entro 30 giugno | 30 settembre |
| III trimestre (lug–set) | Entro 30 settembre | 30 novembre |
| IV trimestre (ott–dic) | Entro 31 dicembre | 28 febbraio dell’anno successivo |
Verifica sempre le scadenze aggiornate sul portale ufficiale Agenzia delle Entrate – Imposta di bollo
8. Fatturazione verso Clienti Esteri (UE ed Extra-UE)
Il turismo per sua natura porta a lavorare con clienti internazionali: agenzie straniere, tour operator europei, gruppi di turisti non residenti. La fatturazione elettronica per guida turistica verso l’estero segue regole specifiche.
8.1 Prestazioni verso committenti UE (B2B)
Quando la guida turistica presta servizi a un’azienda o professionista con Partita IVA europea, si applicano le regole sulla territorialità IVA dell’art. 7-ter DPR 633/72. La prestazione di guida (servizio generico) ha rilevanza IVA nel Paese del committente.
In fattura si indica:
“Operazione soggetta in ambito UE a reverse charge nei casi previsti dalla legge. Operazione senza applicazione dell’IVA ex art. 7-ter e seguenti DPR 633/72”
Obbligo aggiuntivo: presentazione del modello INTRASTAT trimestrale per i servizi resi.
8.2 Prestazioni verso committenti extra-UE (B2B)
Per i clienti extra-UE (agenzie americane, giapponesi, ecc.) la fattura è senza IVA con dicitura:
“Operazione vs committente extra UE senza applicazione dell’IVA come disciplinato da normativa italiana.”
Non è richiesto il modello INTRASTAT per le operazioni extra-UE.
8.3 Prestazioni verso privati stranieri (B2C)
Se la guida turistica presta servizio direttamente a turisti stranieri privati durante la loro visita in Italia, la prestazione è territorialmente rilevante in Italia (luogo di utilizzo del servizio). Si applicano le normali regole italiane: esenzione IVA se in regime ordinario, o regime forfettario se applicabile.
8.4 Come si gestisce la fattura elettronica verso estero?
Il SdI non recapita fatture a destinatari esteri. Le fatture verso clienti esteri vanno comunque trasmesse al SdI per gli obblighi di esterometro (o equivalente), ma il codice destinatario da inserire è XXXXXXX (sette X maiuscole).
9. Accompagnatore Turistico vs Guida Turistica: Differenze Fiscali Decisive
Uno degli errori più comuni è confondere le due figure. Le differenze fiscali sono sostanziali.
| Caratteristica | Guida Turistica | Accompagnatore Turistico |
| Attività | Illustrazione culturale di siti, musei, monumenti | Assistenza logistica a gruppi in viaggio |
| Abilitazione | Richiesta (patentino o elenco nazionale) | Non richiesta in forma specifica |
| Regime IVA | Esente art. 10, n. 22, DPR 633/72 | IVA ordinaria 22% |
| Eccezione | Nessuna eccezione alla esenzione | Fuori campo IVA se il viaggio è extra-UE |
| Codice ATECO | 79.90.20 | 79.90.20 (stessa classificazione) |
| Ritenuta d’acconto | 20% (in regime ordinario) | 20% (in regime ordinario) |
Attenzione per chi svolge entrambe le attività: Se la stessa persona svolge sia attività di guida che di accompagnamento, deve distinguere le fatture in base alla natura della prestazione svolta. Non è possibile usare un’unica fattura con una sola natura IVA per prestazioni miste.
10. Codice ATECO, Coefficiente di Redditività e Calcolo delle Tasse
10.1 Codice ATECO per la guida turistica
Il codice ATECO corretto per la guida turistica è:
79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
Questo codice si utilizza sia per le guide che per gli accompagnatori. Rientra nella categoria “altre attività economiche”.
10.2 Regime forfettario: coefficiente e limite di ricavi
Con il codice ATECO 79.90.20, i parametri del regime forfettario sono:
| Parametro | Valore |
| Coefficiente di redditività | 67% |
| Limite annuo di ricavi/compensi | 85.000 euro |
| Imposta sostitutiva (ordinaria) | 15% |
| Imposta sostitutiva (start-up, primi 5 anni) | 5% |
Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente al totale dei ricavi. Non si deducono le spese effettivamente sostenute.
10.3 Esempio di calcolo tasse completo
Scenario: guida turistica forfettaria, al secondo anno di attività (imposta sostitutiva al 5%), ricavi annui di 30.000 euro.
| Voce | Calcolo | Importo |
| Ricavi annui | – | 30.000,00 € |
| Coefficiente redditività (67%) | 30.000 × 67% | 20.100,00 € |
| Contributi INPS (26,07%) | 20.100 × 26,07% | 5.240,07 € |
| Reddito imponibile netto | 20.100 – 5.240,07 | 14.859,93 € |
| Imposta sostitutiva (5%) | 14.859,93 × 5% | 742,99 € |
| Totale tasse + contributi | – | 5.983,06 € |
| Netto annuo stimato | 30.000 – 5.983,06 | 24.016,94 € |
Questo è un calcolo indicativo. Per un calcolo preciso adattato alla propria situazione si raccomanda sempre il confronto con un commercialista. Per approfondire il calcolo delle imposte in regime forfettario, consulta la nostra guida al calcolo tasse regime forfettario.
11. Contributi INPS Gestione Separata
Le guide turistiche libere professioniste che non sono iscritte a una cassa previdenziale di categoria (non esiste una cassa specifica per le guide) si iscrivono obbligatoriamente alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della Legge 335/1995.
11.1 Aliquote Gestione Separata 2026
Secondo la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026, le aliquote per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata sono confermate al:
| Tipologia | Aliquota 2026 |
| Liberi professionisti con Partita IVA (senza altra pensione) | 26,07% |
| Liberi professionisti già pensionati o con altra copertura previdenziale | 24,00% |
Fonte ufficiale: INPS – Gestione Separata, aliquote 2026
11.2 Come si versano i contributi
I contributi INPS si versano tramite modello F24 insieme alle imposte, nelle seguenti scadenze tipiche:
- Acconto di giugno (30 giugno, salvo proroghe)
- Acconto di novembre (30 novembre)
- Saldo con la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo
Non esiste un minimale obbligatorio nella Gestione Separata: i contributi si pagano solo se c’è reddito. Puoi approfondire il calcolo dei contributi INPS per Partita IVA.
12. Tabella Riepilogativa Completa
| Situazione | IVA in fattura | Codice natura | Regime fiscale | Ritenuta d’acconto | Bollo (>77,47€) |
| Guida abilitata – regime ordinario – cliente italiano | Esente | N4 | RF01 | 20% (se committente è sostituto) | Sì – 2€ |
| Guida abilitata – regime forfettario – cliente italiano | Non applicata | N2.2 | RF19 | Non applicata | Sì – 2€ |
| Accompagnatore – regime ordinario – cliente italiano | 22% IVA | Nessuno (IVA esposta) | RF01 | 20% (se committente è sostituto) | No |
| Guida abilitata – regime ordinario – committente UE (B2B) | Non applicata | N2.1 | RF01 | No | Sì – 2€ |
| Guida abilitata – regime ordinario – committente extra-UE | Non applicata | N2.1 | RF01 | No | Sì – 2€ |
| Accompagnatore – viaggio extra-UE | Fuori campo | N2.1 | RF01 | No | Sì – 2€ |
13. Errori Frequenti e Come Evitarli
La fatturazione elettronica per guida turistica presenta alcune trappole ricorrenti. Ecco quelle che compaiono più spesso nei controlli fiscali.
Errore 1 – Confondere N4 con N2.2 (o viceversa)
Come già spiegato, N4 è per l’esenzione IVA in regime ordinario, N2.2 è per il regime forfettario. Usare il codice sbagliato può causare lo scarto della fattura dal SdI o incongruenze in dichiarazione. I software di fatturazione impostano automaticamente il codice se si configura correttamente il regime fiscale in anagrafica.
Errore 2 – Non applicare il bollo sulle fatture esenti
Molte guide omettono l’imposta di bollo sulle fatture esenti pensando erroneamente che l’esenzione IVA esoneri anche dal bollo. Non è così: il bollo è dovuto precisamente quando l’IVA non è esposta e l’importo supera 77,47 euro.
Errore 3 – Applicare la ritenuta d’acconto anche in regime forfettario
Il forfettario non subisce ritenuta d’acconto. Se il cliente applica la ritenuta non richiesta, la guida riceve un importo inferiore al dovuto e deve poi gestire un recupero a credito nella dichiarazione dei redditi.
Errore 4 – Fatturare come guida anche le prestazioni di accompagnamento
Se si fa accompagnamento turistico (senza illustrazione culturale) e si inserisce in fattura il codice N4, si dichiara un’esenzione a cui non si ha diritto. Questa è una violazione che può emergere in caso di accertamento.
Errore 5 – Non trasmettere le fatture verso esteri al SdI
Molte guide pensano che le fatture verso clienti stranieri non vadano trasmesse al SdI. In realtà devono essere comunque inviate con codice destinatario XXXXXXX, anche se il SdI non le recapiterà al cliente straniero.
Errore 6 – Dimenticare la conservazione digitale
La legge prevede la conservazione delle fatture elettroniche per 10 anni. Il SdI le conserva automaticamente, ma alcune guide utilizzano software terzi che potrebbero non garantire la conservazione sostitutiva. Verificare sempre che il software usato abbia la funzione di conservazione conforme al D.M. 17 giugno 2014.
FAQ — Domande Frequenti sulla Fatturazione Elettronica per Guida Turistica
La fatturazione elettronica per guida turistica è obbligatoria anche se sono in regime forfettario con ricavi bassi?
Sì. Dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA in regime forfettario, senza eccezioni legate al volume d’affari. Non importa se i tuoi ricavi siano 5.000 o 80.000 euro: l’obbligo sussiste per ogni fattura emessa verso un soggetto con Partita IVA o ente pubblico italiano. La fattura elettronica va trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), anche utilizzando gratuitamente il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Quali sono le sanzioni per la mancata emissione della fattura elettronica come guida turistica?
Le sanzioni variano in base al regime fiscale. Per i soggetti in regime ordinario, la mancata emissione della fattura elettronica comporta sanzioni dal 90% al 180% dell’IVA che avrebbe dovuto essere indicata. Per i soggetti in regime forfettario (dove non c’è IVA), le sanzioni vanno da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000 euro per ogni fattura omessa. In caso di tardiva emissione (ma non omessa), le sanzioni si riducono se si ricorre al ravvedimento operoso prima dell’inizio di eventuali controlli.
Come si emette la fattura elettronica verso un turista straniero privato che ha visitato Roma con me?
Se il turista è un privato straniero, inserisci XXXXXXX (sette X maiuscole) nel campo “codice destinatario”. Il SdI non la recapiterà al turista (che non ha un indirizzo SdI), ma la fattura viene comunque registrata nel sistema. Puoi fornire al turista una copia di cortesia in formato PDF. Se sei in regime forfettario, indica N2.2; se sei in regime ordinario, indica N4 per l’esenzione IVA. Ricorda di applicare il bollo virtuale se l’importo supera 77,47 euro.
Devo emettere fattura elettronica anche verso agenzie di viaggio che mi chiedono di lavorare con ricevuta semplice?
No. La ricevuta semplice non sostituisce la fattura per chi ha Partita IVA. Se svolgi l’attività con continuità e hai una Partita IVA, sei obbligato a emettere fattura elettronica per ogni prestazione, indipendentemente da ciò che il cliente ti chiede. L’unica alternativa alla fattura è la ricevuta fiscale o la certificazione tramite corrispettivi telematici, ma solo per i soggetti che fanno commercio al minuto o attività assimilate, non per le guide turistiche libero-professioniste.
Ho aperto la Partita IVA come guida turistica ma svolgo anche attività di accompagnamento: come gestisco le due tipologie in fattura?
Devi emettere fatture separate per le due tipologie di prestazione. La fattura per la guida (illustrazione culturale) è esente IVA (N4) o in regime forfettario (N2.2). La fattura per l’accompagnamento (assistenza logistica) è soggetta a IVA al 22% in regime ordinario, oppure sempre N2.2 in regime forfettario. Se sei in regime forfettario, praticamente non cambia nulla nella compilazione, ma è importante distinguere la descrizione in fattura per documentare correttamente l’attività svolta. In regime ordinario, mescolare i due tipi di prestazione sulla stessa fattura può creare problemi nell’applicazione della natura IVA.
Posso usare il portale gratuito dell’Agenzia delle Entrate per emettere le mie fatture come guida turistica?
Sì, il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate è completamente gratuito e ti permette di emettere fatture elettroniche, gestire il bollo virtuale e usufruire della conservazione digitale inclusa. L’interfaccia è più spartana rispetto ai software commerciali, ma è pienamente conforme e sufficiente per chi emette un numero contenuto di fatture. Accedi tramite SPID, CIE o CNS dal portale ufficiale: ivaservizi.agenziaentrate.gov.it.
La guida turistica che lavora solo con turisti privati (B2C) deve emettere sempre fattura elettronica o può usare la ricevuta?
Dal 1° gennaio 2024, anche le fatture verso privati consumatori devono essere emesse elettronicamente e trasmesse al SdI. Se il privato non vuole la fattura (perché non è tenuto a richiederla), la guida potrebbe in alternativa registrare i corrispettivi tramite il sistema dei corrispettivi telematici. Tuttavia, le guide turistiche sono tipicamente classificate come libero-professioniste e non come esercenti attività di commercio al minuto: la strada corretta è quasi sempre la fattura elettronica, non il registratore di cassa. In caso di dubbio sulla propria fattispecie specifica, è opportuno consultare un commercialista.
La mia cliente è un’agenzia di viaggi che mi ha detto di non inserire la ritenuta perché “la loro sede è all’estero ma hanno una filiale italiana”: come mi devo comportare?
Se l’agenzia ha una stabile organizzazione o sede legale in Italia (ovvero ha una Partita IVA italiana), è un sostituto d’imposta italiano e deve applicare la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi che ti eroga (se sei in regime ordinario). Se invece la sede è interamente estera senza stabili organizzazioni italiane, non ha l’obbligo di operare come sostituto d’imposta in Italia e la fattura va emessa senza ritenuta. È tua responsabilità accertarti della natura giuridica del committente prima di emettere fattura. In caso di incertezza, chiedi all’agenzia di fornire la propria Partita IVA italiana o straniera e verifica il suo status.
Qual è la differenza tra fattura elettronica TD01 e TD24 per una guida turistica?
Il codice TD01 identifica la fattura immediata: va emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (cioè dall’erogazione del servizio di guida o dall’incasso del pagamento). Il codice TD24 è la fattura differita: si usa quando si vogliono raggruppare più prestazioni effettuate nello stesso mese verso lo stesso cliente in un’unica fattura, emessa entro il 15 del mese successivo. Per una guida turistica che effettua molte visite per la stessa agenzia nel corso del mese, il TD24 può semplificare la gestione amministrativa. Per approfondire, vedi la nostra guida al codice TD01 per fattura immediata e al TD24 per fattura differita.
Sono una guida turistica abilitata ma lavoro anche come interprete turistico: vige la stessa esenzione IVA?
Sì. L’art. 10, comma 1, n. 22 del DPR 633/72 estende l’esenzione IVA anche agli interpreti turistici, oltre che alle guide. Quindi se svolgi attività di interpretariato nell’ambito di visite turistiche, le relative prestazioni sono ugualmente esenti IVA in regime ordinario. La dicitura da inserire in fattura rimane la stessa: “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 22, DPR 633/72”. Se invece svolgi interpretariato professionale generico (non strettamente legato all’ambito turistico-culturale), potrebbero applicarsi regole diverse e sarebbe prudente verificare la fattispecie con un professionista fiscale.
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Conclusione
La fatturazione elettronica per guida turistica non è complicata una volta comprese le distinzioni fondamentali: chi ha diritto all’esenzione IVA, chi deve applicare l’IVA ordinaria, e quali codici usare a seconda del regime fiscale scelto. Con questa guida hai ora una mappa completa:
- Se sei una guida abilitata in regime ordinario, le tue fatture per visite culturali sono esenti IVA (N4), ma applichi il bollo virtuale e (se il committente è sostituto) la ritenuta d’acconto.
- Se sei in regime forfettario, le tue fatture non recano IVA (N2.2) né ritenuta, ma il bollo rimane dovuto oltre i 77,47 euro.
- Se sei un accompagnatore turistico, applichi IVA al 22% (salvo viaggi extra-UE) e non puoi avvalerti dell’esenzione culturale.
- Dal 1° gennaio 2024, tutti i titolari di Partita IVA devono trasmettere le fatture tramite il SdI, senza eccezioni.
Per non sbagliare nella gestione quotidiana, investi qualche ora nella corretta configurazione del software di fatturazione elettronica: anagrafica fiscale, regime, codici natura e impostazione del bollo automatico. Una volta configurato tutto correttamente, ogni fattura richiederà pochi minuti.
Per approfondire gli aspetti correlati, consulta anche:
- Come aprire la Partita IVA: requisiti essenziali
- Fattura elettronica per forfettari: come funziona
- Codice destinatario SdI: guida completa
- IVA servizi: regole di territorialità
Questo articolo ha finalità informative e si basa sulle normative vigenti alla data di pubblicazione. La situazione fiscale individuale può presentare specificità che richiedono la consulenza di un professionista abilitato. Le norme tributarie possono essere soggette a modifiche: si raccomanda di verificare sempre le fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS, Normattiva) prima di adottare decisioni fiscali.