Partita IVA Associazioni: Guida Completa su Quando è Obbligatoria
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Introduzione: La Partita IVA per le Associazioni, un Tema che Non Puoi Ignorare
Se gestisci o fai parte di un’associazione — sportiva, culturale, di volontariato, di promozione sociale — probabilmente ti sei trovato almeno una volta a chiederti: la mia associazione deve avere una partita IVA?
La risposta non è semplice, ma è fondamentale. In Italia, il rapporto tra partita IVA e associazioni è disciplinato da un intreccio normativo in continua evoluzione, che negli ultimi anni ha subito cambiamenti radicali. Il punto di partenza è il D.P.R. 633/1972 (il cosiddetto “Decreto IVA”), che regola l’imposta sul valore aggiunto nel nostro Paese. Le associazioni, tradizionalmente, godevano di un regime di esclusione dall’IVA per le loro attività istituzionali — ovvero quelle rivolte ai propri soci. Ma questo scenario sta cambiando.
Con il Decreto Legislativo n. 186 del 4 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025, il Governo ha deciso di rinviare al 1° gennaio 2036 la riforma del regime IVA per gli enti associativi non commerciali, che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Questo non significa che il tema sia chiuso: significa che hai tempo per prepararti, e questa guida è il punto di partenza ideale.
In questo articolo trovi tutto quello che devi sapere sulla partita IVA per le associazioni: chi è obbligato ad aprirla, chi ne è esente, come si apre, quali regimi fiscali esistono, cosa cambia con le ultime riforme e quali adempimenti comporta. Ogni informazione è verificata su fonti ufficiali, in particolare sul portale dell’Agenzia delle Entrate e sulla Gazzetta Ufficiale.
1. Cos’è la Partita IVA per le Associazioni? {#cose-la-partita-iva-per-le-associazioni}
La partita IVA (o P. IVA) è un codice numerico di 11 cifre che identifica un soggetto — persona fisica, società o ente — ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Non va confusa con il codice fiscale, che identifica un’entità nei rapporti con la pubblica amministrazione in senso lato. In Italia, il codice fiscale di un ente non cambia mai; la partita IVA, invece, viene attribuita solo quando l’ente svolge attività rilevanti ai fini IVA.
Per le associazioni no profit, la partita IVA diventa necessaria nel momento in cui l’ente inizia a effettuare — in modo continuativo o sistematico — cessioni di beni o prestazioni di servizi a titolo oneroso, sia verso terzi che verso i propri associati. In questi casi, l’associazione entra a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, disciplinata dal DPR 633/1972 e dalle successive modifiche.
È importante capire che la partita IVA per le associazioni non implica automaticamente che si debba versare l’IVA allo Stato: esistono regimi di esenzione e regimi agevolati (come quello previsto dalla Legge 398/1991) che possono ridurre significativamente il carico burocratico e fiscale. Ma per accedere a questi regimi, la partita IVA rimane un prerequisito.
Per approfondire il funzionamento generale dell’IVA, ti consigliamo la nostra guida completa su come si calcola l’IVA.
2. Chi è Obbligato ad Aprire la Partita IVA? {#chi-e-obbligato}
L’obbligo di dotarsi di partita IVA per le associazioni scatta quando l’ente svolge, in modo continuativo, una o più delle seguenti attività:
Attività che richiedono la Partita IVA
- Vendita di beni o merchandising (es. abbigliamento con logo, gadget, pubblicazioni) verso soci o verso terzi
- Prestazioni di servizi a pagamento (es. corsi, laboratori, lezioni, consulenze, affitto di spazi o attrezzature) verso soci o terzi
- Somministrazione di alimenti e bevande (bar interni, mense, ristoranti sociali) in alcuni casi specifici
- Contratti di sponsorizzazione con aziende o privati
- Organizzazione di eventi a pagamento aperti al pubblico (concerti, spettacoli, fiere)
- Affitto di immobili o spazi a soggetti terzi
- Servizi digitali o di formazione online con corrispettivo
Il fondamento normativo è l’articolo 1 del DPR 633/1972, che definisce il presupposto soggettivo dell’IVA: si tratta di chi esercita in modo indipendente attività d’impresa, arti o professioni. Le associazioni che svolgono attività commerciali — anche se accessorie rispetto alla missione istituzionale — rientrano in questo perimetro.
A queste categorie di enti si aggiungono, in senso più ampio, tutte le tipologie associative che il decreto-legge n. 146/2021 ha interessato con la riforma del regime IVA, ossia:
- Enti del Terzo Settore (ETS), incluse le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS)
- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD)
- Associazioni culturali, religiose, politiche, sindacali, di categoria
- Associazioni “generiche” ex art. 148 del TUIR (DPR 917/1986)
La chiave è semplice: se la tua associazione incassa denaro in cambio di beni o servizi — e non si tratta solo di quote associative ordinarie, donazioni o contributi pubblici senza natura di corrispettivo — la partita IVA è probabile che sia necessaria o lo diventerà.
3. Chi è Escluso dall’Obbligo? {#chi-e-escluso}
Non tutte le associazioni devono aprire la partita IVA. L’obbligo non sussiste per gli enti che percepiscono esclusivamente entrate di natura istituzionale, quali:
- Quote associative ordinarie versate dai soci per aderire all’associazione
- Erogazioni liberali (donazioni volontarie) senza vincoli di corrispettività
- Contributi pubblici di natura non commerciale (es. finanziamenti da Comuni, Regioni, Stato, che non configurino un rapporto sinallagmatico)
- 5 per mille e altre forme di raccolta fondi passiva
- Rimborsi spese a volontari per attività non commerciali
Se il bilancio della tua associazione è composto esclusivamente da queste voci — e non c’è alcuna entrata derivante da cessione di beni o prestazione di servizi a titolo oneroso — la partita IVA non è richiesta. L’associazione può continuare a operare con il solo codice fiscale.
Attenzione: le Organizzazioni di Volontariato (OdV) sono escluse dal nuovo obbligo IVA anche quando svolgono alcune attività tipiche, grazie alle specifiche disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e alle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 186/2025. Le associazioni Onlus sono attualmente escluse dalla riforma IVA di cui al D.L. 146/2021.
4. Le Novità del D.Lgs. 186/2025 e la Proroga al 2036 {#novita-dlgs-186-2025}
La storia della riforma IVA per le associazioni
La riforma del regime IVA per gli enti associativi ha una storia travagliata, nata da una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea nel 2010 contro l’Italia, per mancato allineamento alla Direttiva IVA 2006/112/CE. Ecco la cronologia:
| Data | Evento |
| 2010 | La Commissione UE apre procedura d’infrazione contro l’Italia sull’IVA per associazioni |
| 2021 | D.L. 146/2021 introduce la riforma (art. 5, comma 15-quater) |
| Legge di Bilancio 2022 | Prima decorrenza fissata al 1° gennaio 2024 |
| D.L. 51/2023 | Proroga al 1° luglio 2024 |
| D.L. 215/2023 | Proroga al 1° gennaio 2025 |
| D.L. 202/2024 | Proroga al 1° gennaio 2026 |
| D.Lgs. 186/2025 | Proroga al 1° gennaio 2036 |
Cosa prevede il D.Lgs. 186/2025
Il Decreto Legislativo n. 186 del 4 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2025, introduce misure di grande rilievo per il mondo associativo:
1. Proroga decennale del regime IVA (art. 6) Il passaggio dal regime di esclusione IVA al regime di esenzione IVA per le operazioni degli enti non commerciali associativi verso i propri soci è rinviato dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2036. Ciò significa che fino al 31 dicembre 2035 le associazioni possono continuare a operare senza aprire la partita IVA per le sole attività istituzionali verso soci.
2. Nuova soglia forfettaria per ODV e APS (art. 2) La soglia di ricavi per accedere al regime forfettario previsto dal Codice del Terzo Settore (art. 86 D.Lgs. 117/2017) è stata innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro, armonizzandola con la soglia generale del regime forfettario ordinario.
3. Esonero dalla certificazione dei corrispettivi per ODV e APS in regime forfettario (art. 5) Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario sono esonerate dagli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi (scontrini, ricevute fiscali) e dalla tenuta del registratore di cassa.
4. Aliquota IVA al 5% per le imprese sociali (art. 3) Le imprese sociali costituite in forma societaria beneficiano ora dell’aliquota IVA ridotta al 5% per le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a soggetti fragili.
5. Nuovo art. 79-bis nel Codice del Terzo Settore Disciplina la tassazione delle plusvalenze quando un bene strumentale passa dall’attività commerciale a quella istituzionale, permettendo la sospensione dell’imposizione fino alla successiva destinazione commerciale del bene.
6. Sport dilettantistico: aggiornamento della Legge 398/1991 Il riferimento normativo è aggiornato alle “associazioni e società sportive dilettantistiche” di cui al D.Lgs. 36/2021, con il limite di 400.000 euro di ricavi commerciali per l’accesso al regime agevolato.
Cosa resta invariato fino al 2036: Il regime di esclusione IVA sui corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali (art. 4, comma 4, del decreto IVA). Inclusa la somministrazione di alimenti e bevande nelle sedi delle APS verso soci.
5. Differenza tra Codice Fiscale e Partita IVA per Associazioni {#codice-fiscale-vs-partita-iva}
È fondamentale non confondere i due strumenti. Ecco un confronto chiaro:
| Caratteristica | Codice Fiscale | Partita IVA |
| Chi lo ottiene | Tutte le associazioni, alla costituzione | Solo chi svolge attività commerciali |
| Quando si richiede | Contestualmente alla costituzione dell’ente | Quando si avviano attività commerciali/imponibili |
| Numero di cifre | 11 cifre numeriche (per enti) | 11 cifre numeriche |
| Obbligatorio | Sempre | Solo se ci sono attività rilevanti IVA |
| Modulo di richiesta | AA5/6 (persone fisiche) / AA7/10 (enti) | AA7/10 (stessa richiesta) |
| Cambia nel tempo | No (la composizione rimane invariata) | Può essere chiusa o modificata |
| Usato per | Rapporti con PA, contratti, RUNTS | Fatturazione, dichiarazione IVA, F24 |
Un’associazione con il solo codice fiscale può svolgere attività istituzionali non commerciali senza altri adempimenti IVA. Nel momento in cui avvia attività commerciali, deve aprire la partita IVA entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (o prima dell’inizio).
6. Come Aprire la Partita IVA per un’Associazione: il Modello AA7/10 {#come-aprire-aa710}
L’apertura della partita IVA per le associazioni avviene attraverso la compilazione e presentazione del modello AA7/10, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa indicare nel modello AA7/10
Il modello AA7/10 richiede una serie di informazioni fondamentali:
- Denominazione dell’associazione e sede legale
- Codice fiscale (già attribuito all’ente)
- Natura giuridica (associazione non riconosciuta, ETS, ASD, ecc.)
- Codice ATECO relativo all’attività prevalente svolta
- Data di inizio attività commerciale
- Regime fiscale scelto (ordinario, semplificato, Legge 398/91)
- Dati del legale rappresentante (presidente o chi ha la firma)
Modalità di presentazione
Il modulo può essere presentato in tre modi:
- Di persona, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, con documento d’identità del rappresentante legale
- Telematicamente, tramite il servizio web dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), direttamente o tramite intermediario abilitato
- A mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, all’ufficio competente
Il modello AA7/10 può anche essere compilato tramite il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul suo portale. Per ulteriori dettagli tecnici sulla fatturazione dopo l’apertura della partita IVA, ti consigliamo la nostra guida sull’art. 21 DPR 633/1972.
Comunicazione alla SIAE per il regime 398/91
Se l’associazione intende optare per il regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991, al momento dell’apertura della partita IVA è necessario inviare una comunicazione (tramite raccomandata o PEC) all’Agenzia SIAE competente per territorio. Questa comunicazione è distinta dalla presentazione del modello AA7/10.
Cosa succede dopo
Dopo la presentazione del modello AA7/10, l’Agenzia delle Entrate attribuisce la partita IVA e rilascia un certificato di attribuzione. Da quel momento scattano gli obblighi fiscali connessi all’attività commerciale: tenuta dei registri IVA, emissione di fatture o scontrini fiscali, liquidazione periodica dell’IVA, presentazione della dichiarazione annuale IVA.
7. Codice ATECO per le Associazioni: Come Sceglierlo {#codice-ateco}
Il Codice ATECO (Attività Economica) è una classificazione alfanumerica che identifica il tipo di attività economica svolta dall’ente. La sua scelta corretta è fondamentale: sbagliare il codice ATECO può generare problemi nelle dichiarazioni fiscali e, in alcuni casi, anche sanzioni.
Come funziona il sistema ATECO
Il sistema ATECO è strutturato in sezioni, divisioni, gruppi, classi e sottocategorie. I codici più comuni per le associazioni sono:
| Tipo di Associazione | Settore ATECO di riferimento |
| Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) | 93.1x – Attività sportive |
| Associazioni culturali | 90.0x – Attività creative, artistiche e di intrattenimento |
| Associazioni di promozione sociale | 88.9x – Assistenza sociale non residenziale |
| Organizzazioni di volontariato | 88.9x o 94.9x a seconda dell’attività |
| Associazioni di categoria/sindacali | 94.1x, 94.2x |
| Enti del Terzo Settore (vario) | Dipende dall’attività principale |
Come scegliere il codice ATECO giusto
Il codice ATECO va scelto in base all’attività prevalente svolta dall’associazione — non necessariamente quella che genera più entrate, ma quella che rappresenta meglio la missione istituzionale. In presenza di attività miste, è possibile indicare più codici ATECO (uno principale e più secondari).
Per verificare i codici ATECO aggiornati, è possibile consultare il classificatore ATECO direttamente sul sito dell’ISTAT o sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
8. Regimi Fiscali Disponibili per le Associazioni con Partita IVA {#regimi-fiscali}
Una volta aperta la partita IVA, le associazioni devono scegliere il proprio regime fiscale. Questa scelta è cruciale: determina il livello di semplificazione contabile, gli adempimenti periodici e la quota di IVA detraibile.
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Schema dei principali regimi fiscali
| Regime Fiscale | A chi si applica | Vantaggi | Limiti |
| Regime ordinario | Tutte le associazioni con P.IVA | Detrazione IVA integrale, nessun limite di volume d’affari | Contabilità complessa, obblighi dichiarativi ampi |
| Regime semplificato | Associazioni con ricavi ≤ 500.000 € (servizi) o ≤ 800.000 € (altri settori) | Contabilità semplificata | Non ammesso per alcune categorie |
| Legge 398/1991 | ASD, SSD, associazioni con ricavi commerciali ≤ 400.000 € | IVA forfettaria al 50% delle entrate, IRES agevolata, pochi adempimenti | Limite ricavi, non applicabile a tutte le associazioni |
| Regime forfettario ETS (art. 86 CTS) | ODV e APS con ricavi ≤ 85.000 € (novità D.Lgs. 186/2025) | IVA e imposte calcolate forfettariamente | Solo per attività commerciali accessorie |
Il regime della Legge 398/1991: il più vantaggioso per le ASD
Il regime aggiornato dalla Legge n. 398/1991 è particolarmente conveniente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e per le SSD. Consente di:
- Determinare l’IVA in modo forfettario, applicando una detrazione del 50% sull’IVA a debito (senza necessità di tenere i registri IVA degli acquisti)
- Calcolare l’imposta sul reddito in modo agevolato
- Evitare la presentazione della dichiarazione IVA annuale
- Non emettere fattura per le entrate istituzionali da soci (fino alla piena operatività della riforma IVA)
Per accedere al regime 398/91 è necessario che i ricavi da attività commerciale non abbiano superato, nell’anno precedente, la soglia di 400.000 euro (limite aggiornato dal D.Lgs. 186/2025 in coerenza con la Legge 232/2016).
Per approfondire come funziona la liquidazione IVA periodica, consulta la nostra guida sul calcolo IVA trimestrale.
9. IVA e Associazioni: Regime di Esclusione vs Regime di Esenzione {#regime-esclusione-vs-esenzione}
Uno dei punti più tecnici — e spesso fraintesi — riguarda la distinzione tra regime di esclusione e regime di esenzione dall’IVA. Comprendere questa differenza è essenziale per capire perché il D.Lgs. 186/2025 è stato accolto con sollievo dall’intero settore non profit.
Regime di Esclusione (status attuale fino al 2035)
Il regime di esclusione dall’IVA significa che determinate operazioni sono del tutto fuori dal campo di applicazione dell’imposta. Tecnicamente, manca uno dei presupposti fondamentali del tributo (soggettivo, oggettivo o territoriale). In pratica:
- L’associazione non è soggetto passivo IVA per quelle operazioni
- Non è necessaria la partita IVA per le sole attività istituzionali
- Non esistono obblighi di fatturazione, registrazione o dichiarazione IVA per tali entrate
- Le entrate da soci non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai sensi dell’art. 148 del TUIR)
Questo è lo status che si applica fino al 31 dicembre 2035 per le attività istituzionali degli enti associativi.
Regime di Esenzione (applicabile dal 2036)
Il regime di esenzione dall’IVA è concettualmente diverso: le operazioni rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, ma ne sono esenti per una specifica previsione normativa (art. 10 del DPR 633/1972, che recepisce l’art. 132 della Direttiva 2006/112/CE). Questo significa che:
- L’associazione diventa soggetto passivo IVA anche per le attività istituzionali verso soci
- È necessaria la partita IVA
- L’IVA non viene addebitata al socio, ma l’ente deve comunque emettere fattura (esente IVA) o scontrino fiscale
- Scattano obblighi di registrazione, dichiarazione e pro-rata di detraibilità
- Le operazioni esenti limitano la detraibilità dell’IVA sugli acquisti (pro-rata)
Il passaggio dall’esclusione all’esenzione è neutro sul piano delle entrate dello Stato (nessuna nuova imposta), ma molto gravoso sul piano burocratico per le associazioni.
| Caratteristica | Esclusione IVA | Esenzione IVA |
| Operazioni nel campo IVA | No | Sì |
| Partita IVA necessaria | No (per sole att. istituzionali) | Sì |
| Fattura obbligatoria | No | Sì (esente IVA) |
| IVA addebitata al socio | No | No |
| Dichiarazione IVA | No | Sì |
| Registri IVA | No | Sì |
| Pro-rata detraibilità | Non applicabile | Applicabile |
| In vigore | Fino al 31/12/2035 | Dal 01/01/2036 |
Per capire come funzionano le aliquote IVA e i regimi di esenzione nel sistema italiano, leggi anche la nostra guida completa alle aliquote IVA.
10. Attività Commerciali vs Attività Istituzionali: la Distinzione Chiave {#attivita-commerciali-vs-istituzionali}
La distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale è il cuore del regime fiscale delle associazioni. È questa distinzione a determinare se la partita IVA è necessaria, quali redditi sono imponibili e quale regime fiscale applicare.
Attività Istituzionale (non commerciale)
L’attività istituzionale è quella che realizza direttamente gli scopi dell’associazione, rivolta ai soci in quanto tali, senza finalità di lucro. Esempi:
- Corsi di formazione tenuti da un’associazione culturale ai propri soci, a fronte di quote associative supplementari
- Attività sportiva svolta da un’ASD per i propri tesserati
- Servizi sociali di un’OdV a favore di soggetti fragili
- Riunioni, assemblee, attività associative tipiche
Fino al 31/12/2035, queste attività restano nel regime di esclusione IVA, grazie alla proroga introdotta dal D.Lgs. 186/2025.
Attività Commerciale
L’attività commerciale è quella svolta verso terzi (non soci) o, in certi casi, anche verso soci, con modalità imprenditoriali. Esempi:
- Vendita di prodotti a clienti non soci
- Affitto di spazi o attrezzature a soggetti terzi
- Sponsorizzazioni e pubblicità
- Organizzazione di eventi a pagamento aperti al pubblico
- Corsi tenuti a persone che non sono soci dell’associazione
Le attività commerciali delle associazioni sono già oggi soggette a IVA e richiedono la partita IVA. Non cambia nulla con la proroga al 2036 per questa categoria di operazioni.
La Zona Grigia: i “Corrispettivi Specifici”
I cosiddetti corrispettivi specifici sono le quote versate dai soci — oltre alla quota associativa ordinaria — per partecipare a specifiche attività o fruire di particolari servizi dell’associazione (es. quota per partecipare a un corso di yoga in un’associazione di promozione sociale; quota per utilizzare il campo da tennis di un’ASD).
Fino al 31/12/2035, questi corrispettivi specifici restano fuori campo IVA (regime di esclusione). Dal 1° gennaio 2036, entreranno nel regime di esenzione IVA, con tutti gli obblighi connessi.
11. Fatturazione Elettronica per le Associazioni {#fatturazione-elettronica}
La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA in Italia dal 2019 (in generale) e dal 2024 anche per i piccoli operatori precedentemente esonerati. Le associazioni con partita IVA non fanno eccezione.
Come funziona la fattura elettronica
Le fatture elettroniche devono essere:
- Redatte in formato XML (non un semplice PDF)
- Trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate
- Conservate digitalmente per almeno 10 anni
Dal 1° aprile 2025 è in vigore la versione 1.9 del tracciato XML, che ha introdotto nuovi tipi di documento (tra cui il TD29 per la comunicazione di omessa o irregolare fatturazione).
Fatturazione elettronica per le associazioni: obblighi attuali
| Situazione | Obbligo fattura elettronica |
| Associazione con P.IVA (regime ordinario/semplificato) | Sì, obbligatoria per tutte le operazioni imponibili |
| Associazione in regime Legge 398/1991 | Obbligatoria per le attività commerciali verso soggetti passivi IVA |
| Associazione con P.IVA che fattura alla PA | Sempre obbligatoria tramite SDI |
| Associazione senza P.IVA (solo cod. fiscale) | Non applicabile |
| OdV e APS in regime forfettario (D.Lgs. 186/2025) | Esonerata dagli obblighi di certificazione corrispettivi |
Per comprendere tutti gli obblighi connessi all’emissione di fatture, incluse le regole sull’emissione differita e il reverse charge, consulta la nostra guida dettagliata sull’art. 21 DPR 633/1972.
Strumenti per la fatturazione elettronica
Le associazioni con partita IVA possono emettere fatture elettroniche tramite:
- Il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (fattura web, accessibile tramite il portale Entratel/Fisconline)
- Software di fatturazione commerciali (con o senza abbonamento)
- Un intermediario abilitato (commercialista, CAF, consulente fiscale)
12. Adempimenti Fiscali Periodici dopo l’Apertura della Partita IVA {#adempimenti-fiscali}
Avere la partita IVA significa fare i conti con un insieme di adempimenti periodici che non possono essere ignorati. Ecco una panoramica strutturata degli obblighi per un’associazione in regime ordinario o semplificato.
Adempimenti periodici principali
| Adempimento | Frequenza | Note |
| Liquidazione IVA | Mensile o trimestrale | Calcolo IVA a debito – IVA a credito |
| Versamento IVA | Mensile (entro 16 del mese) o trimestrale (con maggiorazione 1%) | Tramite modello F24 |
| LIPE (Comunicazione liquidazioni periodiche) | Trimestrale | Telematica tramite Agenzia delle Entrate |
| Dichiarazione IVA annuale | Annuale (febbraio-aprile) | Modello IVA |
| Modello EAS | Una tantum + variazioni | Per enti associativi, per comunicare dati fiscali |
| Dichiarazione dei redditi (IRES) | Annuale | Se l’ente ha redditi imponibili |
| Bilancio annuale | Annuale | Obbligatorio per ETS iscritti al RUNTS |
| Tenuta registri IVA | Continua | Registro vendite + registro acquisti |
| Conservazione documenti fiscali | 10 anni | Fatture, ricevute, scontrini |
Adempimento specifico: il Modello EAS
Il modello EAS (Comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi) deve essere presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione — o entro 60 giorni da modifiche rilevanti. È uno strumento attraverso cui l’ente dichiara la propria natura, la struttura democratica, i requisiti per accedere al regime agevolato dell’art. 148 TUIR.
Pro-rata IVA: cosa cambia per le associazioni miste
Se l’associazione svolge sia attività esenti (o istituzionali) che attività imponibili IVA, la detraibilità dell’IVA sugli acquisti è limitata dalla regola del pro-rata. La percentuale si calcola ogni anno come rapporto tra operazioni imponibili e totale delle operazioni (imponibili + esenti). Per approfondire il funzionamento del credito e del debito IVA, consulta la nostra guida sul calcolo IVA.
13. Tabelle di Riepilogo {#tabelle-riepilogo}
Tabella 1 — Chi deve aprire la Partita IVA (al 2026)
| Tipo di associazione | Attività svolta | Partita IVA necessaria? |
| Qualsiasi associazione | Solo quote associative, donazioni, contributi pubblici | No |
| Qualsiasi associazione | Vendita di beni o servizi a terzi | Sì |
| ASD / SSD | Attività sportiva verso soci (corrispettivi specifici) | No (fino al 2035) |
| ASD / SSD | Vendita merchandising, sponsorizzazioni | Sì |
| ETS (OdV, APS) | Attività istituzionale verso soci | No (fino al 2035) |
| ETS (OdV, APS) | Attività commerciale accessoria > 85.000 € | Sì |
| Associazione culturale | Solo attività verso soci | No (fino al 2035) |
| Associazione culturale | Corsi aperti al pubblico, biglietteria, affitti | Sì |
Tabella 2 — Trattamento IVA delle principali entrate associative
| Tipo di entrata | Regime IVA attuale (fino al 2035) | Regime dal 2036 |
| Quota associativa ordinaria | Esclusa (fuori campo) | Esclusa (non cambia) |
| Corrispettivi specifici da soci | Esclusa (fuori campo) | Esente IVA |
| Erogazioni liberali (donazioni) | Esclusa (fuori campo) | Esclusa (non cambia) |
| Contributi pubblici (non corrispettivi) | Esclusa (fuori campo) | Esclusa |
| Servizi a terzi (commerciali) | Imponibile IVA | Imponibile IVA |
| Sponsorizzazioni | Imponibile IVA | Imponibile IVA |
| Affitto di beni immobili | Esente o imponibile (vedi regime) | Esente o imponibile |
| Raccolta fondi occasionale | Esclusa (entro limiti) | Da verificare |
Tabella 3 — Confronto tra i regimi fiscali per associazioni con P.IVA
| Ordinario | Semplificato | Legge 398/1991 | Forfettario ETS | |
| Chi può usarlo | Tutti | Ricavi ≤ soglie | ASD/SSD, limit. altre ass. | OdV e APS ≤ 85.000 € |
| Limite ricavi commerciali | Nessuno | 500.000-800.000 € | 400.000 € | 85.000 € |
| IVA | Aliquota ordinaria | Aliquota ordinaria | Forfettaria (50%) | Forfettaria |
| Contabilità | Ordinaria | Semplificata | Molto semplificata | Semplificata |
| Dichiarazione IVA | Sì | Sì | No (salvo eccezioni) | No |
| Registri IVA | Sì | Sì | Registro unico | Semplificati |
FAQ — Domande Frequenti sulla Partita IVA per Associazioni {#faq}
Domanda 1: Un’associazione culturale che organizza corsi di teatro per i soci deve aprire la partita IVA?
Dipende. Se i corsi sono rivolti esclusivamente ai propri soci, che versano quote associative o corrispettivi specifici per partecipare alle attività istituzionali dell’ente, fino al 31 dicembre 2035 non è necessario aprire la partita IVA, grazie alla proroga introdotta dal D.Lgs. 186/2025. Se invece i corsi sono aperti al pubblico o a soggetti non soci, le entrate configurano un’attività commerciale e la partita IVA diventa obbligatoria.
Domanda 2: Un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) ha sempre bisogno della partita IVA?
No. Un’ASD che svolge esclusivamente attività sportiva dilettantistica verso i propri tesserati, incassando solo quote associative e corrispettivi specifici per la pratica sportiva, non è obbligata ad aprire la partita IVA fino al 2035. Tuttavia, se l’ASD ha entrate da sponsorizzazioni, vendita di prodotti, affitto di campi a terzi o eventi a pagamento aperti al pubblico, la partita IVA è necessaria per queste attività commerciali.
Domanda 3: Qual è la differenza pratica tra un’associazione esclusa dall’IVA e una esente IVA?
Sono due status giuridici completamente diversi. Nel regime di esclusione (quello attuale per le att. istituzionali), l’associazione non è nemmeno un soggetto passivo IVA: non deve aprire partita IVA per quelle operazioni, non emette fattura, non tiene i registri IVA. Nel regime di esenzione (quello che entrerà in vigore nel 2036), l’associazione è soggetto passivo IVA ma non applica l’imposta: deve avere la partita IVA, emettere fatture esenti, tenere i registri e presentare la dichiarazione annuale IVA. In entrambi i casi il socio non paga l’IVA, ma il peso burocratico è radicalmente diverso.
Domanda 4: Come si apre la partita IVA per un’associazione? Qual è la procedura esatta?
L’apertura avviene tramite il modello AA7/10, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello può essere presentato di persona all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, telematicamente tramite il portale Entratel/Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato (es. commercialista). Bisogna indicare la denominazione dell’ente, la sede, il codice fiscale già attribuito, il codice ATECO dell’attività prevalente, la data di inizio attività e il regime fiscale scelto. L’Agenzia delle Entrate rilascerà il certificato di attribuzione della partita IVA.
Domanda 5: Un’associazione no profit può scegliere il regime forfettario?
Il regime forfettario ordinario (Legge 190/2014) è pensato per le persone fisiche e i professionisti, non per gli enti associativi. Le associazioni, invece, possono accedere al regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991 (se ASD, SSD o enti assimilati con ricavi ≤ 400.000 €) oppure al regime forfettario del Codice del Terzo Settore (art. 86 D.Lgs. 117/2017), riservato a OdV e APS con ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro (soglia aggiornata dal D.Lgs. 186/2025).
Domanda 6: Con la partita IVA, l’associazione deve emettere fattura elettronica anche per i soci?
Se l’associazione ha la partita IVA e svolge attività imponibili o esenti IVA, deve emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) per le operazioni con soggetti passivi IVA. Per le operazioni verso i soci (persone fisiche non in partita IVA), può emettere fattura elettronica (in formato XML tramite SDI) o, in alternativa, scontrino/ricevuta fiscale (se non è esonerata da tale obbligo). Le OdV e le APS in regime forfettario (art. 86 CTS) sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2026, grazie al D.Lgs. 186/2025.
Domanda 7: Un’associazione con partita IVA può detrarre l’IVA sugli acquisti?
Sì, ma con limitazioni. L’IVA sugli acquisti è detraibile solo nella misura in cui gli acquisti sono legati all’attività commerciale (imponibile IVA). Se l’associazione svolge anche attività esenti o istituzionali, si applica il meccanismo del pro-rata di detraibilità: la percentuale di IVA detraibile si calcola ogni anno come rapporto tra le operazioni imponibili e il totale delle operazioni (imponibili + esenti). Un’associazione principalmente istituzionale, con una piccola quota di attività commerciale, avrà un pro-rata molto basso e detrarrà pochissima IVA.
Domanda 8: Cosa succede se un’associazione svolge attività commerciale senza avere la partita IVA?
Non aprire la partita IVA quando se ne ricorrono i presupposti configura una violazione fiscale soggetta a sanzioni amministrative. L’Agenzia delle Entrate può procedere all’apertura d’ufficio della partita IVA e applicare sanzioni che vanno da 500 a 2.000 euro (art. 5, comma 6, D.Lgs. 471/1997), oltre alle sanzioni per l’omessa o irregolare fatturazione e per il mancato versamento dell’IVA. In caso di evasione ripetuta o di importi rilevanti, possono configurarsi anche conseguenze penali.
Domanda 9: La proroga al 2036 riguarda tutte le associazioni allo stesso modo?
La proroga al 2036 (D.Lgs. 186/2025) riguarda esclusivamente le attività istituzionali verso soci, ovvero quelle che il D.L. 146/2021 avrebbe voluto portare nel regime di esenzione IVA. Le associazioni che già svolgono attività commerciali verso terzi erano e restano obbligate ad aprire la partita IVA anche prima del 2036. La proroga non è un “condono” né uno stop alla riforma: è un rinvio per permettere al settore di prepararsi adeguatamente.
Domanda 10: Cos’è il RUNTS e ha effetti sulla partita IVA di un’associazione?
Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è il registro istituito dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) in cui devono iscriversi gli enti che vogliono qualificarsi come ETS e accedere alle relative agevolazioni fiscali. L’iscrizione al RUNTS non determina di per sé l’obbligo di avere la partita IVA, ma gli enti iscritti al RUNTS che svolgono attività commerciali sono comunque tenuti ad aprirla. Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore il Titolo X del Codice del Terzo Settore (regime fiscale degli ETS), che si applica ai soggetti iscritti al RUNTS e introduce agevolazioni specifiche per le attività di interesse generale.
Domanda 11: Quali entrate di un’associazione non concorrono mai al reddito imponibile, indipendentemente dalla partita IVA?
Ai sensi dell’art. 148 del TUIR (DPR 917/1986), non si considerano commerciali — e quindi non concorrono al reddito imponibile — le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso soci, in cambio di quote o contributi associativi. Queste entrate sono “de-commercializzate” a condizione che l’ente rispetti specifici requisiti statutari (divieto di distribuzione degli utili, gestione democratica, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, apertura effettiva ai soci). La partita IVA non cambia il trattamento ai fini IRES (imposta sui redditi) di queste entrate.
Domanda 12: Come si calcola l’IVA da versare per un’associazione in regime ordinario?
Un’associazione con partita IVA in regime ordinario versa la differenza tra IVA a debito (applicata sulle vendite e sui servizi erogati) e IVA a credito (pagata sugli acquisti). La liquidazione può essere mensile o trimestrale (per chi ha ricavi sotto le soglie previste). I contribuenti trimestrali applicano una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi per i primi tre trimestri. Per calcolare rapidamente l’IVA da applicare o da scorporare, puoi usare il nostro calcolatore IVA gratuito.
Conclusioni {#conclusioni}
La questione della partita IVA per le associazioni è uno dei temi fiscali più articolati del panorama italiano — un intreccio tra normativa nazionale, direttive europee e continui rinvii che ha tenuto in sospeso migliaia di enti per anni.
Con il D.Lgs. 186/2025, il legislatore ha scelto la strada della gradualità: la riforma che avrebbe trasformato migliaia di associazioni in soggetti passivi IVA (con tutti gli obblighi connessi) è stata rinviata di 10 anni, al 2036. Non è una cancellazione — è un’opportunità di prepararsi.
Quello che è già certo, oggi, è che:
- Le associazioni che svolgono attività commerciali (verso terzi o con carattere imprenditoriale) hanno già l’obbligo di aprire la partita IVA, indipendentemente dalla proroga.
- Le associazioni con sole entrate istituzionali (quote, donazioni, contributi) non hanno bisogno della partita IVA e possono continuare a operare con il solo codice fiscale.
- Dal 2036, il regime di esenzione IVA entrerà in vigore per le attività istituzionali verso soci, rendendo la partita IVA obbligatoria per quasi tutte le associazioni che erogano servizi ai propri associati.
Il consiglio pratico è di non aspettare il 2036: analizzare già oggi le proprie entrate, verificare se siano presenti attività commerciali che richiedono la partita IVA, e — se necessario — strutturarsi adeguatamente con il supporto di un commercialista esperto in fiscalità del Terzo Settore.
Per continuare ad approfondire la gestione dell’IVA nella tua attività, ti invitiamo a esplorare le nostre risorse:
- Come si Calcola l’IVA — guida base per capire il meccanismo dell’imposta
- Guida alle Aliquote IVA — le aliquote ordinaria (22%), ridotte (10%, 5%, 4%) e le esenzioni
- Calcolo IVA Trimestrale — come calcolare e versare l’IVA periodicamente
- Art. 21 DPR 633/1972 — le regole sulla fatturazione IVA
- Visto di Conformità IVA — quando serve e chi può rilasciarlo
- Calcolatore IVA gratuito — per calcolare rapidamente l’IVA su qualsiasi importo
Fonti Ufficiali
- Agenzia delle Entrate — Modello AA7/10 e istruzioni
- Gazzetta Ufficiale — D.Lgs. 186/2025 (25G00194)
- Agenzia delle Entrate — Guida alla fatturazione elettronica
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — RUNTS
- DPR 633/1972 (Decreto IVA) — testo aggiornato su Normattiva
- TUIR — Art. 148, DPR 917/1986 su Normattiva
- Codice del Terzo Settore — D.Lgs. 117/2017 su Normattiva
Questo articolo è redatto a scopo informativo e non costituisce consulenza fiscale o legale. La normativa in materia di IVA e fiscalità delle associazioni è soggetta a frequenti aggiornamenti. Per situazioni specifiche, si raccomanda di consultare un commercialista o un consulente esperto in diritto tributario del Terzo Settore.