Art. 32 DPR 633/1972: Semplificazioni IVA per Contribuenti Minori
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📌 Norma di riferimento ufficiale: DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Normattiva (testo vigente) ⚠️ Aggiornamento 2026: Dal 1° gennaio 2027 il DPR 633/1972 sarà abrogato e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10). Fino al 31 dicembre 2026 l’art. 32 DPR 633/1972 rimane pienamente in vigore.
Introduzione: Cos’è l’Art. 32 DPR 633/1972 e Perché Interessa i Piccoli Operatori IVA
Se gestisci una piccola impresa, sei un professionista o eserciti un’arte, probabilmente ti sei già imbattuto nella complessità degli adempimenti IVA. L’art. 32 DPR 633/1972 è una norma di semplificazione pensata esattamente per realtà economiche di dimensioni contenute: consente ai cosiddetti contribuenti minori di assolvere gli obblighi di fatturazione e registrazione in modo più snello rispetto al regime ordinario.
L’art. 32 DPR 633/1972 è collocato nel Titolo II – Obblighi dei contribuenti del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (il “Decreto IVA” o “Testo Unico IVA”), il provvedimento che ha istituito e disciplina l’imposta sul valore aggiunto in Italia. Nella sua struttura essenziale, l’art. 32 DPR 633/1972 introduce uno strumento operativo preciso: il bollettario a madre e figlia, che sostituisce sia la fattura ordinaria sia il registro delle fatture emesse per i soggetti passivi che non superano determinate soglie di volume d’affari.
In questa guida troverai il testo integrale aggiornato dell’art. 32 DPR 633/1972, le soglie di accesso al regime semplificato, il funzionamento pratico del bollettario, il rapporto con la fatturazione elettronica obbligatoria, le norme correlate e le prospettive per il 2027 con il nuovo Testo Unico IVA. Tutti i fatti sono verificati sulle fonti ufficiali.
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Testo Integrale dell’Art. 32 DPR 633/1972: Lettura Commentata
Prima di analizzare gli aspetti pratici, ecco il testo completo dell’art. 32 DPR 633/1972 nella versione attualmente in vigore, con la rubrica ufficiale.
Art. 32 – Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione
Comma 1:
“I contribuenti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di settecentomila euro relativamente a tutte le attività esercitate.”
Comma 2:
“Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all’articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell’articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all’altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.”
Comma 3:
“Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.”
Cosa dice ogni comma, in parole semplici
Il comma 1 stabilisce chi può usare il bollettario e fissa le soglie di volume d’affari. Il meccanismo è facoltativo (“possono adempiere”), non obbligatorio: il contribuente che rientra nei limiti può scegliere se usarlo o adottare il regime ordinario.
Il comma 2 specifica che il bollettario deve contenere tutte le indicazioni obbligatorie delle fatture ordinarie ex art. 21, e che la “parte figlia” ha valore legale di fattura a tutti gli effetti.
Il comma 3 delega al Ministro delle finanze la definizione delle caratteristiche tecniche del bollettario, con un raccordo espresso alla disciplina del DPR 600/1973 sui contribuenti minori.
Chi Può Usare l’Art. 32 DPR 633/1972: Soggetti Ammessi e Soglie
Le Soglie di Volume d’Affari
Il requisito principale per accedere alla semplificazione dell’art. 32 DPR 633/1972 è non aver superato, nell’anno solare precedente, le soglie di volume d’affari indicate nella norma.
| Categoria di soggetto passivo | Soglia di volume d’affari | Base normativa |
| Imprese con oggetto principale: prestazioni di servizi | ≤ € 400.000 | Art. 32, co. 1, DPR 633/1972 |
| Esercenti arti e professioni (avvocati, medici, architetti, ecc.) | ≤ € 400.000 | Art. 32, co. 1, DPR 633/1972 |
| Imprese con oggetto principale: altre attività (commercio, industria, ecc.) | ≤ € 700.000 | Art. 32, co. 1, DPR 633/1972 |
| Contribuenti con attività miste senza distinta annotazione dei corrispettivi | ≤ € 700.000 (unica soglia per tutte le attività) | Art. 32, co. 1, ult. periodo |
Anno di riferimento: Le soglie si calcolano sul volume d’affari dell’anno solare precedente, non di quello in corso. Per i soggetti che iniziano l’attività, si considera il volume d’affari presunto per l’anno in corso.
Come si calcola il volume d’affari
Il volume d’affari rilevante ai fini dell’art. 32 DPR 633/1972 è quello definito dall’art. 20 DPR 633/1972: l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e registrate (o da registrarsi) nell’anno solare. Non tutte le operazioni concorrono al calcolo: sono escluse, ad esempio, le cessioni di beni ammortizzabili.
Il regime è facoltativo
È importante sottolineare che l’art. 32 DPR 633/1972 attribuisce una facoltà, non un obbligo. Il contribuente minore che rientra nelle soglie può scegliere liberamente se avvalersi del bollettario o tenere il registro delle fatture emesse ai sensi dell’art. 23 DPR 633/1972 come qualsiasi altro soggetto passivo.
Il Bollettario a Madre e Figlia: Come Funziona
Il cuore dell’art. 32 DPR 633/1972 è il bollettario a madre e figlia. Si tratta di un registro strutturato in moduli abbinati:
| Componente | Funzione | Chi la conserva |
| Parte madre | Resta presso il contribuente; costituisce il registro contabile in luogo del registro ex art. 23 | Il soggetto passivo (per il periodo di conservazione obbligatoria) |
| Parte figlia | Vale come fattura ai sensi dell’art. 21 DPR 633/1972 | Consegnata o spedita al cliente/committente |
Contenuto obbligatorio
Ai sensi del comma 2 dell’art. 32 DPR 633/1972, entrambe le parti del bollettario devono riportare le indicazioni previste dall’art. 21, comma 2, DPR 633/1972:
- Data di emissione e numero progressivo della fattura
- Dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente (denominazione o nome/cognome, partita IVA o codice fiscale, indirizzo)
- Natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati
- Corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile
- Aliquota IVA applicata, ammontare dell’imposta e corrispettivo totale
Cosa sostituisce il bollettario?
Grazie all’art. 32 DPR 633/1972, il bollettario assolve contemporaneamente due funzioni:
- Funzione di fattura (in luogo della fattura emessa ai sensi dell’art. 21) → tramite la parte figlia
- Funzione di registro delle fatture emesse (in luogo del registro ex art. 23) → tramite la parte madre
Questo significa che il contribuente minore che usa il bollettario non è tenuto a tenere un separato registro delle fatture emesse: la parte madre del bollettario svolge già questa funzione.
⚠️ Art. 32 DPR 633/1972 e Fatturazione Elettronica: Cosa Cambia in Concreto
Questo è uno degli aspetti più importanti da comprendere per chi vuole applicare correttamente l’art. 32 DPR 633/1972 nel contesto normativo attuale.
L’obbligo generalizzato di fattura elettronica (SDI)
Dal 1° gennaio 2019, per la quasi totalità dei soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, vige l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico (XML) tramite il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate. Questo obbligo è stato progressivamente esteso:
| Soggetti | Decorrenza obbligo fattura elettronica | Fonte normativa |
| Soggetti passivi in regime ordinario | 1° gennaio 2019 | D.Lgs. 127/2015 e L. 205/2017 |
| Forfettari con ricavi/compensi > € 25.000 nell’anno 2021 | 1° luglio 2022 | Art. 18, co. 2, D.L. 36/2022 |
| Tutti i restanti soggetti passivi IVA (inclusi tutti i forfettari) | 1° gennaio 2024 | Art. 18, co. 3, D.L. 36/2022 |
Dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica tramite SDI si applica a tutti i soggetti passivi IVA identificati in Italia, indipendentemente dal regime fiscale adottato e dall’entità dei ricavi o compensi. Il regime transitorio che esonerasse i forfettari sotto i € 25.000 è definitivamente cessato.
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Il bollettario cartaceo è diventato residuale
Con la generalizzazione dell’obbligo di fattura elettronica, il bollettario cartaceo tradizionale ha perso la sua utilità pratica per la stragrande maggioranza dei soggetti passivi IVA. Chi emette fatture elettroniche tramite SDI assolve già automaticamente:
- L’obbligo di fatturazione (art. 21 DPR 633/1972)
- L’obbligo di registrazione delle fatture emesse (art. 23 DPR 633/1972), grazie alla conservazione digitale obbligatoria e ai registri precompilati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
In sintesi: il sistema SDI ha reso il bollettario cartaceo sostanzialmente superato. L’art. 32 DPR 633/1972 è formalmente vigente, ma la sua applicazione pratica ha un rilievo marginale nel 2026.
Riepilogo: bollettario vs. fattura elettronica
| Strumento | Obbligatorio per | Facoltativo / residuale per | Base normativa |
| Fattura elettronica SDI | Tutti i soggetti passivi IVA in Italia dal 1° gennaio 2024 | — | D.Lgs. 127/2015; D.L. 36/2022 |
| Bollettario a madre e figlia | — | Contribuenti minori entro soglie art. 32 DPR 633/1972 (formalmente ancora valido, operativamente superato dall’SDI) | Art. 32 DPR 633/1972 |
Un chiarimento fondamentale: i forfettari non applicano l’art. 32
I contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014, con soglia di ricavi/compensi di € 85.000) sono un caso del tutto particolare. Essi:
- Non applicano l’IVA sulle operazioni attive
- Sono esonerati dal registro IVA, dalla dichiarazione IVA e dalla liquidazione periodica
- Dal 1° gennaio 2024 emettono fatture elettroniche tramite SDI senza addebito di IVA (codice natura N2.2, codice regime RF19 nell’XML)
Poiché il regime forfettario esclude in radice gli adempimenti IVA ordinari (fatturazione con IVA, registrazione, liquidazione), l’art. 32 DPR 633/1972 – che semplifica proprio quei medesimi adempimenti – non è applicabile ai soggetti forfettari. Le loro regole di fatturazione derivano dalla L. 190/2014 e dal D.Lgs. 127/2015, non dall’art. 32 DPR 633/1972.
Comprendi le liquidazioni periodiche IVA secondo l’Art. 27 DPR 633/1972.
Art. 32 DPR 633/1972 nel Sistema del Decreto IVA: Norme Correlate
L’art. 32 DPR 633/1972 non è una norma isolata. Va letto in coordinamento con l’intero Titolo II del DPR 633/1972 e con altre disposizioni del sistema tributario.
Tavola delle norme correlate
| Norma | Contenuto | Collegamento con l’art. 32 DPR 633/1972 |
| Art. 20 DPR 633/1972 | Definizione del volume d’affari | Determina la base di calcolo per le soglie di accesso |
| Art. 21 DPR 633/1972 | Fatturazione delle operazioni | La parte figlia del bollettario vale come fattura ex art. 21 |
| Art. 23 DPR 633/1972 | Registro delle fatture emesse | La parte madre del bollettario lo sostituisce |
| Art. 32-bis DPR 633/1972 | Regime di franchigia (volume d’affari ≤ € 7.000) | Semplificazione più spinta: esonero anche dal versamento IVA |
| Art. 34 DPR 633/1972 | Regime speciale per produttori agricoli | Regime speciale IVA autonomo per il settore primario |
| Art. 18 DPR 600/1973 | Contabilità semplificata per imprese minori – imposte sui redditi | Richiamato espressamente dal comma 1 dell’art. 32 DPR 633/1972 |
| DPR 600/1973 | Accertamento delle imposte sui redditi | Richiamato al comma 3 per le caratteristiche del bollettario |
| D.Lgs. 127/2015 | Fatturazione elettronica e SDI | Ha introdotto l’obbligo SDI che ha reso il bollettario cartaceo residuale |
| D.L. 36/2022, art. 18 | Estensione fattura elettronica ai forfettari | Ha completato la generalizzazione della fatturazione elettronica a tutti |
Art. 32 DPR 633/1972 e gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)
I contribuenti che operano entro le soglie dell’art. 32 DPR 633/1972 sono spesso soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), introdotti dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 in sostituzione degli studi di settore. Gli ISA attribuiscono un punteggio di affidabilità fiscale da 1 a 10. Chi ottiene un punteggio elevato (≥ 8) può beneficiare di:
- Riduzione di un anno dei termini di accertamento
- Esclusione da alcuni accertamenti presuntivi
- Rimborsi IVA prioritari
Il volume d’affari dichiarato, che è anche il parametro di accesso all’art. 32 DPR 633/1972, è uno degli indicatori che alimentano il calcolo degli ISA.
Accertamento IVA e Contribuenti Minori
Operare nel regime semplificato dell’art. 32 DPR 633/1972 non esclude la possibilità di essere sottoposti a controlli e accertamenti fiscali. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dispongono di poteri specifici per verificare la correttezza del volume d’affari dichiarato.
Strumenti di controllo applicabili
- Accertamento induttivo (art. 55 DPR 633/1972): utilizzato quando il contribuente non tiene le scritture contabili oppure quando i dati dichiarati appaiono inattendibili. Consente all’ufficio di ricostruire il volume d’affari con metodo presuntivo.
- Indagini finanziarie: l’art. 51, co. 2, n. 7, DPR 633/1972 autorizza richieste di dati alle banche e agli intermediari finanziari. Le movimentazioni bancarie possono essere confrontate con i corrispettivi dichiarati.
- Avviso di accertamento: strumento formale di contestazione della dichiarazione IVA, con rettifica del volume d’affari e/o dell’imposta dovuta.
- Verbale di constatazione della Guardia di Finanza: redatto a seguito di una verifica fiscale, precede l’eventuale avviso di accertamento.
Il contraddittorio endoprocedimentale
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (attuativo della Legge delega n. 111/2023) ha rafforzato il principio del contraddittorio endoprocedimentale: prima di emettere un avviso di accertamento, l’ufficio deve in linea di principio informare il contribuente e concedergli la possibilità di presentare osservazioni e documentazione. Questo vale anche per i contribuenti minori che operano ai sensi dell’art. 32 DPR 633/1972. In caso di esito non soddisfacente del contraddittorio, il contribuente ha accesso agli strumenti deflattivi del contenzioso: istanza di adesione (accertamento con adesione) o mediazione obbligatoria per atti di valore fino a € 50.000.
Il Futuro dell’Art. 32 DPR 633/1972: La Riforma 2027
Questa sezione è fondamentale per chi vuole guardare avanti con precisione. Dal 1° gennaio 2027, il DPR 633/1972 sarà abrogato e con esso l’art. 32 DPR 633/1972 nella sua numerazione storica.
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 – Nuovo Testo Unico IVA
Il Decreto Legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, ha approvato il nuovo Testo Unico in materia di imposta sul valore aggiunto. Il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2025, in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111).
Struttura del nuovo Testo Unico IVA:
- Composto da 171 articoli suddivisi in 18 Titoli e 4 tabelle allegate
- Abroga il DPR 633/1972 e il D.L. 331/1993 (scambi intracomunitari) dal 1° gennaio 2027
- Si allinea sistematicamente alla struttura della Direttiva 2006/112/CE
- Aliquote invariate: 4%, 5%, 10%, 22%
Dove vanno le norme sugli “obblighi dei contribuenti”?
Questo è un punto cruciale da non fraintendere. Le disposizioni del Titolo II del DPR 633/1972 (“Obblighi dei contribuenti”), dove si colloca l’art. 32 DPR 633/1972, NON confluiscono nel nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026). Secondo la logica della riforma, le norme sugli obblighi dei contribuenti — fatturazione, registrazione e relative semplificazioni — sono destinate a un separato Testo Unico Adempimenti e Accertamento, ancora in fase di elaborazione nell’ambito della medesima riforma fiscale (L. 111/2023).
| Tipo di disposizione | Collocazione dal 2027 |
| Operazioni imponibili, territorialità, soggetti passivi, aliquote | Nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) |
| Obblighi dei contribuenti (fatturazione, registrazione, semplificazioni come l’art. 32) | Futuro Testo Unico Adempimenti e Accertamento (in corso di adozione) |
| Versamento, riscossione IVA | Testo Unico Versamenti e Riscossione |
Tabella di confronto: normativa attuale vs. dal 2027
| Aspetto | Fino al 31/12/2026 | Dal 01/01/2027 |
| Testo normativo principale IVA | DPR 26 ottobre 1972, n. 633 | D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (nuovo TU IVA) |
| Semplificazioni contribuenti minori (contenuto art. 32) | Art. 32 DPR 633/1972 | Futuro Testo Unico Adempimenti (in attesa di pubblicazione) |
| Numerazione storica degli articoli | Quella del DPR 633/1972 (storica, es. art. 8 = esportazioni) | Nuova numerazione 1–171 nel TU IVA + numerazione TU Adempimenti |
| Fatturazione elettronica | SDI obbligatorio per tutti dal 1° gennaio 2024 | Integrata organicamente nel nuovo sistema normativo |
Avvertenza pratica: Se redigi contratti, pareri o documentazione fiscale che cita l’art. 32 DPR 633/1972, dovrai aggiornare i riferimenti normativi a partire dal 1° gennaio 2027. Tieni d’occhio la pubblicazione del Testo Unico Adempimenti per conoscere la nuova numerazione delle norme di semplificazione per i contribuenti minori.
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Domande Frequenti (FAQ)
1. Che cosa disciplina esattamente l’art. 32 DPR 633/1972 e qual è la sua finalità nel sistema IVA italiano?
L’art. 32 DPR 633/1972 disciplina una semplificazione facoltativa degli obblighi di fatturazione e registrazione IVA per i cosiddetti contribuenti minori, cioè i soggetti passivi IVA il cui volume d’affari nell’anno solare precedente non supera € 400.000 (per imprese di servizi e per esercenti arti e professioni) o € 700.000 (per le imprese aventi per oggetto altre attività). La norma consente di adempiere agli obblighi di cui agli artt.
21 e 23 DPR 633/1972 mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia, che funge contemporaneamente da fattura (parte figlia) e da registro contabile (parte madre). La finalità è ridurre gli oneri amministrativi in modo proporzionato alle dimensioni del contribuente, in linea con i principi di semplificazione della Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA.
2. Quali sono le soglie di volume d’affari previste dall’art. 32 DPR 633/1972 e come si calcolano?
L’art. 32 DPR 633/1972 prevede: € 400.000 per le imprese con oggetto principale “prestazioni di servizi” e per tutti gli esercenti arti e professioni (avvocati, medici, ingegneri, commercialisti, ecc.); € 700.000 per le imprese con oggetto principale “altre attività” (commercio al dettaglio e all’ingrosso, industria manifatturiera, ecc.); € 700.000 come soglia unica per chi esercita contemporaneamente servizi e altre attività senza annotare separatamente i corrispettivi. Il volume d’affari di riferimento è quello dell’anno solare precedente, calcolato ai sensi dell’art. 20 DPR 633/1972 (ammontare complessivo di cessioni di beni e prestazioni di servizi, escluse le cessioni di beni ammortizzabili).
3. Come funziona concretamente il bollettario a madre e figlia previsto dall’art. 32 DPR 633/1972?
Il bollettario è un registro a fogli abbinati. La parte madre rimane al contribuente e costituisce il registro contabile delle operazioni (sostitutivo del registro delle fatture emesse ex art. 23 DPR 633/1972). La parte figlia viene consegnata o spedita al cliente ed ha valore di fattura a tutti gli effetti dell’art. 21 DPR 633/1972. Entrambe le parti devono riportare le indicazioni obbligatorie delle fatture ordinarie: data e numero progressivo, dati anagrafici e fiscali di entrambe le parti, descrizione dell’operazione (natura, qualità, quantità), base imponibile IVA, aliquota applicata, importo dell’imposta e corrispettivo totale. Il Ministro delle finanze può stabilire con appositi decreti le caratteristiche tecniche del bollettario (art. 32, comma 3, DPR 633/1972).
4. L’art. 32 DPR 633/1972 è ancora concretamente applicabile nel 2026, con l’obbligo di fattura elettronica vigente per tutti?
L’art. 32 DPR 633/1972 è formalmente vigente nel 2026 e non è stato abrogato. Tuttavia, la sua utilità pratica è diventata molto limitata. Dal 1° gennaio 2024, la fattura elettronica tramite SDI è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA in Italia, compresi i forfettari (art. 18, co. 3, D.L. 36/2022). Chi emette fatture elettroniche tramite SDI assolve già automaticamente agli obblighi di fatturazione (art. 21) e di registrazione (art. 23), rendendo il bollettario cartaceo operativamente superfluo. L’art. 32 DPR 633/1972 conserva oggi principalmente rilievo come norma definitoria della categoria dei “contribuenti minori” e come riferimento di raccordo con altri istituti (ISA, accertamento, ecc.).
5. I contribuenti in regime forfettario possono o devono applicare l’art. 32 DPR 633/1972?
No, i soggetti forfettari non applicano l’art. 32 DPR 633/1972 e non possono farlo. Il regime forfettario (L. 190/2014, con soglia di ricavi/compensi di € 85.000) li esonera dall’IVA sulle operazioni attive, dalla tenuta dei registri IVA, dalla dichiarazione IVA annuale e dalla liquidazione periodica. Poiché il regime forfettario esclude in radice gli adempimenti IVA ordinari che l’art. 32 DPR 633/1972 semplifica, tale articolo non si applica a questi soggetti. I forfettari emettono fatture elettroniche tramite SDI dal 1° gennaio 2024 (D.L. 36/2022, con fase transitoria dal 1° luglio 2022 per chi superava i € 25.000), senza addebito di IVA (codice N2.2, regime RF19), e applicano l’imposta di bollo virtuale sulle fatture superiori a € 77,47.
6. Qual è la differenza tra l’art. 32 e l’art. 32-bis del DPR 633/1972?
L’art. 32 DPR 633/1972 si rivolge ai contribuenti con volume d’affari fino a € 400.000 o € 700.000: essi rimangono soggetti passivi IVA ordinari (applicano l’imposta, la liquidano periodicamente e la versano), ma possono semplificare gli adempimenti documentali tramite il bollettario. L’art. 32-bis DPR 633/1972 disciplina il regime di franchigia per soggetti con volume d’affari non superiore a € 7.000: questi contribuenti sono esonerati dal versamento dell’IVA e dagli adempimenti documentali ordinari, ma non possono addebitare l’imposta ai clienti a titolo di rivalsa né detrarre l’IVA sugli acquisti. Si tratta quindi di due regimi di semplificazione con perimetro e conseguenze giuridiche molto diverse.
7. Se supero la soglia dell’art. 32 DPR 633/1972 durante l’anno in corso, devo immediatamente passare al regime ordinario?
No. Il superamento della soglia nel corso dell’anno in cui si opera non produce effetti immediati, perché le soglie dell’art. 32 DPR 633/1972 si riferiscono al volume d’affari dell’anno solare precedente. Il contribuente può continuare ad avvalersi del bollettario per tutto l’anno corrente anche se nel medesimo anno supera la soglia. Sarà tenuto ad adottare le modalità ordinarie a partire dall’anno solare successivo. Al termine di ogni anno è quindi necessario verificare il volume d’affari consuntivo per determinare se nell’anno successivo si mantiene o si perde la possibilità di applicare la semplificazione.
8. Quali sanzioni rischio se uso impropriamente il bollettario dell’art. 32 DPR 633/1972 pur non avendo i requisiti?
L’utilizzo del bollettario da parte di un soggetto che ha già superato le soglie dell’art. 32 DPR 633/1972 configura una violazione degli obblighi di fatturazione e/o di registrazione IVA. Le sanzioni per tali violazioni sono disciplinate dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: l’omessa o irregolare fatturazione comporta in linea generale una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato; la violazione degli obblighi di registrazione è autonomamente sanzionata. In presenza di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamento induttivo ex art. 55 DPR 633/1972. Per evitare rischi, è sempre consigliabile monitorare il proprio volume d’affari e consultare un professionista abilitato o il portale dell’Agenzia delle Entrate.
9. Con il nuovo Testo Unico IVA in vigore dal 2027, dove troverò le norme che sostituiranno l’art. 32 DPR 633/1972?
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (GU n. 24 del 30 gennaio 2026) abroga il DPR 633/1972 dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, le disposizioni del Titolo II (“Obblighi dei contribuenti”), dove si colloca l’art. 32 DPR 633/1972, non sono state inserite nel nuovo Testo Unico IVA, bensì sono destinate a un separato Testo Unico Adempimenti e Accertamento, ancora in corso di elaborazione nell’ambito della Riforma fiscale (L. 111/2023). Fino alla pubblicazione di tale testo unico, le semplificazioni per i contribuenti minori rimarranno regolate da apposite norme transitorie. Dal 2027, per la citazione corretta delle disposizioni sugli obblighi documentali dei contribuenti IVA, sarà necessario fare riferimento al nuovo testo unico tematico e alla sua numerazione.
10. Un tecnico informatico con partita IVA ordinaria e volume d’affari di € 350.000 nel 2025 può usare il bollettario nel 2026?
In astratto sì: un soggetto passivo IVA in regime ordinario che offre principalmente prestazioni di servizi, con un volume d’affari nell’anno 2025 pari a € 350.000, rientra nel limite di € 400.000 dell’art. 32 DPR 633/1972 e potrebbe avvalersi del bollettario. Tuttavia, in concreto, l’obbligo di fattura elettronica tramite SDI — vigente per tutti i soggetti passivi IVA ordinari dal 1° gennaio 2019 — rende il bollettario cartaceo privo di utilità pratica: emettendo fatture elettroniche XML tramite SDI, il professionista assolve già agli obblighi di fatturazione e registrazione previsti dagli artt. 21 e 23 DPR 633/1972. L’art. 32 DPR 633/1972 è quindi una facoltà formalmente esistente ma operativamente superata dal sistema di fatturazione digitale.
Conclusioni
L’art. 32 DPR 633/1972 è una norma che appartiene alla storia e alla struttura portante del sistema IVA italiano. Nata nel 1972 con l’istituzione dell’imposta sul valore aggiunto nel nostro Paese, ha accompagnato per oltre cinquant’anni milioni di piccoli imprenditori, artigiani e professionisti nel rispetto degli obblighi fiscali con un onere amministrativo ridotto.
Oggi, nel 2026, la fotografia è radicalmente cambiata su tre fronti distinti:
1. La fattura elettronica ha superato il bollettario. Dal 1° gennaio 2024, la fattura elettronica tramite SDI è obbligatoria per tutti i soggetti passivi IVA italiani, compresi i forfettari. Il sistema SDI assolve nativamente alle funzioni di fatturazione e registrazione che il bollettario svolgeva manualmente, rendendo l’art. 32 DPR 633/1972 operativamente residuale.
2. I contribuenti forfettari hanno regole proprie. I soggetti in regime forfettario (soglia € 85.000) non applicano l’IVA e non rientrano nell’ambito dell’art. 32 DPR 633/1972: le loro regole di fatturazione derivano da un regime speciale autonomo e dal D.Lgs. 127/2015. Dal 2024 emettono fatture elettroniche tramite SDI come tutti gli altri.
3. Dal 2027 arriva il nuovo Testo Unico IVA. Il D.Lgs. 10/2026 (GU n. 24 del 30 gennaio 2026) abroga il DPR 633/1972 dal 1° gennaio 2027. Le disposizioni sugli obblighi dei contribuenti, incluse le semplificazioni per i soggetti minori, troveranno collocazione in un separato Testo Unico Adempimenti e Accertamento, ancora in fase di adozione.
Nonostante la ridotta rilevanza operativa nel 2026, conoscere l’art. 32 DPR 633/1972 rimane essenziale: la norma definisce la categoria dei contribuenti minori, fissa le soglie di volume d’affari, costituisce il punto di raccordo con gli ISA e con le modalità di accertamento, e rappresenta un tassello fondamentale per comprendere la storia e la struttura dell’intero sistema IVA italiano.
Se hai dubbi specifici sulla tua situazione fiscale, rivolgiti a un professionista abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro) o consulta le risorse ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.
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Riferimenti Normativi e Link Ufficiali
| Fonte | Descrizione | Link |
| Normattiva | DPR 633/1972 – Testo vigente ufficiale (fino al 31/12/2026) | normattiva.it |
| Gazzetta Ufficiale | DPR 633/1972 – Testo originale del 1972 | gazzettaufficiale.it |
| Normattiva | D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 – Nuovo Testo Unico IVA (vigore dal 01/01/2027) | normattiva.it |
| Agenzia delle Entrate | Portale ufficiale – Fatture e Corrispettivi (SDI) | agenziaentrate.gov.it |
| Agenzia delle Entrate | ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale | agenziaentrate.gov.it |
| Agenzia delle Entrate | Regime forfettario – Informazioni ufficiali | agenziaentrate.gov.it |
| Ministero dell’Economia | Documentazione fiscale ufficiale (def.finanze.it) | def.finanze.it |
Articolo redatto a scopo informativo e di aggiornamento normativo. I fatti riportati sono verificati sulle fonti ufficiali disponibili alla data di pubblicazione. Per consulenza fiscale personalizzata, rivolgiti sempre a un professionista abilitato. La normativa è soggetta a modifiche: verifica sempre la versione aggiornata su Normattiva.