Regime IOSS: Come Funziona l'Import One Stop Shop per l'E-commerce

Regime IOSS: Come Funziona l’Import One Stop Shop per l’E-commerce

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Se vendi online prodotti spediti da un Paese extra-UE verso clienti privati europei, questa regime IOSS guida ti spiega in modo chiaro e aggiornato come funziona lo sportello unico per le importazioni, chi può usarlo, come ci si registra e quali sono gli obblighi da rispettare. Il regime IOSS (Import One Stop Shop) è uno strumento pensato per semplificare la gestione dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati di valore modesto, evitando ai clienti sorprese in dogana e ai venditori la necessità di registrarsi in ogni singolo Stato membro.

Il tema è più attuale che mai: dal 1° luglio 2026 l’Unione Europea ha eliminato l’esenzione doganale sui pacchi di basso valore, introducendo un dazio forfettario per articolo, mentre la riforma ViDA (VAT in the Digital Age) prevede ulteriori cambiamenti strutturali entro il 2028. Capire bene il funzionamento del regime IOSS oggi significa evitare errori costosi domani.

Che cos’è il regime IOSS

Il regime IOSS è un regime opzionale IVA, in vigore dal 1° luglio 2021, che consente ai fornitori (e alle piattaforme che agiscono come “deemed supplier”) di riscuotere l’IVA direttamente al momento della vendita su beni importati da Paesi terzi con un valore intrinseco non superiore a 150 euro, dichiararla e versarla tramite un unico portale elettronico. In pratica, chi aderisce al regime IOSS applica l’IVA del Paese di destinazione già al checkout: il cliente paga un prezzo finale trasparente, senza costi imprevisti al ritiro del pacco.

Va sottolineato un punto spesso frainteso: il valore di 150 euro si riferisce al valore intrinseco della merce, cioè il prezzo del bene in sé, escludendo trasporto, assicurazione e altre imposte, purché indicati separatamente in fattura. Questo dettaglio è fondamentale per capire correttamente il funzionamento del regime IOSS su spedizioni miste.

L’adesione al regime IOSS non è obbligatoria. Chi non si registra deve comunque rispettare gli obblighi doganali e IVA ordinari, e in questo caso sarà il cliente finale, oppure il corriere/operatore postale tramite il cosiddetto “regime speciale”, a versare l’IVA al momento della consegna.

Chi può utilizzare il regime IOSS

Possono aderire al regime IOSS tre categorie di soggetti:

  • Fornitori stabiliti nell’UE che vendono a distanza beni importati da Paesi terzi: possono registrarsi direttamente nello Stato membro di stabilimento.
  • Fornitori extra-UE, che devono obbligatoriamente nominare un intermediario stabilito nell’Unione Europea, salvo eccezioni specifiche legate ad accordi di cooperazione amministrativa (attualmente riconosciuta la Norvegia; il Regno Unito non rientra più tra i Paesi collaborativi secondo i chiarimenti più recenti dell’Agenzia delle Entrate).
  • Interfacce elettroniche (marketplace e piattaforme) che agiscono come “fornitori presunti” (deemed supplier), assumendosi la responsabilità della riscossione IVA per conto dei venditori terzi che operano sulla piattaforma.

Sono esclusi dal regime IOSS i beni sottoposti ad accise armonizzate UE, tipicamente prodotti alcolici e del tabacco. È importante ricordare che l’esclusione vale anche quando questi beni vengono spediti insieme ad altri prodotti nella stessa spedizione, indipendentemente dal valore complessivo del pacco.

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Come funziona il regime IOSS: il meccanismo passo per passo

Il funzionamento pratico del regime IOSS si articola in pochi passaggi chiave:

  1. Registrazione: l’impresa si registra in un solo Stato membro dell’UE, ottenendo un numero identificativo IOSS valido per tutte le vendite verso consumatori europei.
  2. Riscossione dell’IVA al checkout: al momento dell’acquisto, il venditore applica l’aliquota IVA del Paese di destinazione del cliente (non quella del proprio Paese).
  3. Indicazione del numero IOSS: il numero identificativo deve comparire nei dati doganali della spedizione, in modo che le autorità doganali possano verificarlo e, se valido, non richiedere il pagamento dell’IVA all’importazione.
  4. Dichiarazione mensile: attraverso il portale del proprio Stato membro di identificazione, il soggetto presenta una dichiarazione IVA mensile riepilogativa di tutte le vendite effettuate.
  5. Versamento unico: l’IVA dovuta viene versata in un’unica soluzione allo Stato membro di identificazione, che si occupa poi di ripartirla agli Stati membri di effettivo consumo.

Chi adotta correttamente questo schema evita la doppia tassazione e la necessità di identificazioni IVA multiple in Paesi diversi, riducendo drasticamente il carico amministrativo rispetto alla gestione ordinaria delle importazioni.

Regime IOSS e regime OSS: le differenze

Un errore comune è confondere il regime IOSS con il regime OSS (One Stop Shop) ordinario. Sono entrambi sportelli unici nati dallo stesso pacchetto normativo europeo (il cosiddetto “VAT e-commerce package”), ma si applicano a situazioni diverse.

CaratteristicaRegime IOSSRegime OSS
AmbitoVendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE, valore ≤ 150 €Vendite a distanza intracomunitarie di beni e alcuni servizi B2C tra Stati UE
Soglia di valoreFino a 150 euro di valore intrinseco per spedizioneNessun limite di valore, ma soglia annua di 10.000 € per l’obbligo di applicare l’IVA estera
DichiarazioneMensileTrimestrale
Intermediario per extra-UEObbligatorio (salvo eccezioni)Non richiesto negli stessi termini
Beni esclusiProdotti soggetti ad accisaVaria in base alla tipologia di operazione

Se gestisci sia vendite intracomunitarie sia importazioni da Paesi terzi, potresti dover valutare entrambi i regimi in parallelo: per un approfondimento sulla procedura di adesione allo sportello unico intracomunitario, può essere utile consultare la guida alla registrazione al regime IVA OSS.

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Le novità del 2026: dazio doganale sui pacchi di basso valore

Un cambiamento importante da conoscere, distinto ma collegato al regime IOSS, riguarda l’abolizione dell’esenzione doganale sui pacchi fino a 150 euro. Dal 1° luglio 2026 il Consiglio dell’Unione Europea ha introdotto un dazio doganale forfettario, temporaneo, applicabile a tutte le merci importate tramite venditori registrati al regime IOSS, in attesa di una soluzione permanente che eliminerà del tutto la soglia di franchigia doganale.

È fondamentale chiarire un punto spesso frainteso: il regime IOSS resta lo strumento con cui si gestisce l’IVA sulle spedizioni fino a 150 euro, mentre il nuovo dazio riguarda la componente doganale ed è dovuto indipendentemente dal fatto che si utilizzi o meno il regime IOSS. In altre parole, aderire al regime IOSS semplifica la parte IVA, ma non esenta automaticamente dal nuovo dazio sui pacchi di basso valore.

La Commissione Europea ha inoltre proposto, ma non ancora adottato in via definitiva, un’ulteriore commissione di gestione doganale per ogni spedizione di basso valore; l’importo e la data di entrata in vigore non sono ancora stabiliti. Chi vende online verso l’UE dovrebbe monitorare attivamente questi sviluppi, poiché incidono direttamente sui costi finali e sulla trasparenza dei prezzi verso il consumatore.

Per un quadro più ampio su questi cambiamenti nelle importazioni extra-UE, vedi anche l’approfondimento sulla tassa sui pacchi extra-UE 2026.

Il futuro del regime IOSS: la riforma ViDA

Nell’ambito del pacchetto “VAT in the Digital Age” (ViDA), la Commissione Europea ha proposto di rendere il regime IOSS più centrale nel sistema di riscossione IVA sulle importazioni, introducendo il concetto di “importatore presunto” (deemed importer) e incentivando un utilizzo più ampio dello sportello unico, con l’obiettivo di rimuovere gradualmente la soglia dei 150 euro come limite di eleggibilità. Gli Stati membri dovranno recepire le nuove disposizioni entro fine 2027, con applicazione prevista dal 1° marzo 2028. Si tratta di una riforma ancora in evoluzione, quindi le imprese che oggi si affidano al regime IOSS dovrebbero seguire gli aggiornamenti ufficiali nei prossimi mesi.

Per un quadro generale sulle riforme IVA europee in corso, può essere utile la guida alle nuove regole ViDA.

Vantaggi e limiti del regime IOSS

Vantaggi principali

  • Trasparenza per il cliente: l’acquirente conosce il prezzo finale, IVA inclusa, già al momento dell’acquisto, senza sorprese in dogana.
  • Semplificazione amministrativa: un’unica registrazione, un’unica dichiarazione mensile, un unico versamento, invece di identificazioni IVA multiple in ogni Stato membro.
  • Sdoganamento più rapido: le merci con numero IOSS valido non sono soggette al pagamento dell’IVA in dogana, riducendo i tempi di consegna.
  • Vantaggio competitivo: un checkout con prezzo definitivo migliora l’esperienza d’acquisto e riduce gli abbandoni del carrello.

Limiti da considerare

  • Soglia di 150 euro: superato questo valore intrinseco, il regime IOSS non è applicabile e si torna alle procedure doganali ordinarie.
  • Esclusione dei beni soggetti ad accisa: alcolici e tabacchi restano fuori dal regime IOSS in ogni caso.
  • Obbligo di intermediario per i soggetti extra-UE: comporta un costo aggiuntivo di gestione, salvo le eccezioni previste per Paesi con accordi di cooperazione.
  • Conservazione documentale: le registrazioni relative alle operazioni IOSS devono essere conservate per un periodo prolungato e messe a disposizione delle autorità fiscali su richiesta.
  • Interazione con i nuovi dazi doganali: come visto, dal 2026 il regime IOSS non elimina l’obbligo di considerare il dazio forfettario sui pacchi di basso valore.

Come registrarsi al regime IOSS in Italia

In Italia la registrazione al regime IOSS avviene attraverso l’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata ai “Regimi IVA Mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”. L’accesso richiede identità digitale (SPID, CIE, CNS) oppure credenziali Entratel/Fisconline. Una volta completata la procedura, l’impresa riceve un numero identificativo IOSS, che dovrà essere comunicato al corriere o all’operatore postale e inserito nei dati doganali di ogni spedizione.

Per chiarimenti sull’applicazione della normativa nazionale e comunitaria relativa al regime IOSS, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un indirizzo email dedicato ([email protected]) e un numero di assistenza tecnica per i problemi legati al portale.

Chi vende attraverso più canali (sito proprietario, marketplace, dropshipping) dovrebbe verificare con attenzione chi, tra venditore e piattaforma, è responsabile della riscossione IVA in base al meccanismo del “deemed supplier”: un aspetto approfondito anche nella nostra guida al dropshipping e partita IVA.

Regime IOSS e vendite intracomunitarie: un quadro d’insieme

Chi gestisce un e-commerce con clienti sia europei sia extra-UE si trova spesso a dover coordinare più regimi IVA contemporaneamente: il regime IOSS per le importazioni di basso valore, il regime OSS per le vendite a distanza intracomunitarie e, in alcuni casi, l’iscrizione al VIES per le operazioni B2B. Una pianificazione corretta di questi strumenti evita doppie imposizioni e sanzioni per omessa dichiarazione.

Per chi sta strutturando o ampliando un’attività di vendita online, può essere utile consultare anche la nostra guida completa alla partita IVA per l’e-commerce e la guida all’iscrizione VIES per le operazioni con altri Paesi UE.

Domande frequenti sul regime IOSS

Che cosa significa l’acronimo IOSS e a che cosa serve il regime IOSS? 

IOSS è l’acronimo di Import One Stop Shop, lo sportello unico per le importazioni. Serve a semplificare la riscossione, la dichiarazione e il versamento dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE con valore intrinseco fino a 150 euro.

Il regime IOSS è obbligatorio per chi vende online verso l’Unione Europea? 

No, l’adesione al regime IOSS è facoltativa. Chi non aderisce deve comunque gestire l’IVA all’importazione con le procedure ordinarie, oppure tramite il regime speciale applicato da corrieri e operatori postali al momento della consegna.

Qual è il limite di valore per utilizzare il regime IOSS? 

Il limite è di 150 euro di valore intrinseco per spedizione, calcolato escludendo i costi di trasporto, assicurazione e altre imposte se indicati separatamente in fattura. Oltre questa soglia si applicano le regole doganali e IVA ordinarie.

Un venditore extra-UE può registrarsi da solo al regime IOSS? 

In genere no: i soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea devono nominare un intermediario stabilito in uno Stato membro, salvo le eccezioni previste per i Paesi con accordi di cooperazione amministrativa con l’UE.

Come cambia il regime IOSS con l’introduzione del dazio doganale dal 2026? 

Il regime IOSS continua a gestire esclusivamente la componente IVA. Dal 1° luglio 2026 è stato introdotto, in via temporanea, un dazio doganale forfettario per articolo sui pacchi di basso valore, dovuto indipendentemente dall’adesione al regime IOSS, in attesa di una riforma doganale permanente.

Quali beni sono esclusi dal regime IOSS? 

Sono esclusi i beni sottoposti ad accise armonizzate a livello europeo, come prodotti alcolici e del tabacco, anche quando spediti insieme ad altri articoli nella stessa consegna.

Ogni quanto va presentata la dichiarazione IVA nell’ambito del regime IOSS? 

La dichiarazione è mensile e va presentata tramite il portale dello Stato membro di identificazione, riepilogando tutte le vendite effettuate verso consumatori europei nel periodo di riferimento.

Che cosa cambierà per il regime IOSS con la riforma ViDA? 

La riforma ViDA prevede, tra le altre misure, l’introduzione del concetto di “importatore presunto” e un percorso verso la rimozione della soglia dei 150 euro come limite di utilizzo del regime IOSS, con recepimento da parte degli Stati membri entro fine 2027 e applicazione dal 1° marzo 2028.

Conclusioni

Il regime IOSS resta, ad oggi, lo strumento più efficiente per gestire l’IVA sulle vendite a distanza di beni importati di basso valore verso consumatori europei, offrendo trasparenza al cliente finale e una significativa semplificazione amministrativa per i venditori. Tuttavia, il quadro normativo è in movimento: l’introduzione del dazio doganale dal luglio 2026 e le prospettive della riforma ViDA rendono necessario un aggiornamento costante da parte di chi opera nell’e-commerce transfrontaliero. Prima di scegliere se aderire al regime IOSS, è opportuno valutare attentamente volumi di vendita, tipologia di prodotti, presenza di intermediari e obblighi documentali, verificando sempre le informazioni più recenti direttamente sulle fonti ufficiali.

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Fonti ufficiali

Nota: questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza fiscale personalizzata. Le soglie, le aliquote e le procedure possono variare nel tempo: verifica sempre gli aggiornamenti sulle fonti ufficiali indicate.

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