Enti Del Terzo Settore: Nuovo Regime Forfettario E IVA
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Dal 2026 gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS si trovano davanti a un quadro fiscale profondamente rinnovato: il nuovo regime forfettario e IVA introdotto dal Codice del Terzo Settore ridisegna adempimenti, soglie di accesso e obblighi di fatturazione per ODV, APS ed enti non commerciali. Capire come funziona questo doppio binario — regime forfettario ai fini IRES da un lato, semplificazioni IVA dall’altro — è ormai indispensabile per chi gestisce un ente associativo, una cooperativa sociale o un’organizzazione di volontariato.
In questa guida analizziamo, sulla base della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), come si accede al regime forfettario, quali soglie di ricavi si applicano, cosa cambia sul fronte IVA e quali errori evitare nella gestione quotidiana della partita IVA.
Perché la riforma fiscale del Terzo Settore cambia le regole
La riforma del Terzo Settore non nasce da un giorno all’altro: è il risultato di un percorso normativo aperto dal D.Lgs. 117/2017 e completato, sul piano fiscale, solo con l’entrata in vigore delle disposizioni del Titolo X del Codice a partire dal 1° gennaio 2026, dopo il via libera della Commissione Europea. Fino ad allora gli enti non profit avevano continuato a orientarsi tra regimi transitori, proroghe e la vecchia disciplina delle ONLUS.
Con il 2026 cambia tutto: l’Anagrafe unica delle ONLUS gestita dall’Agenzia delle Entrate è stata soppressa e la qualificazione fiscale degli enti passa attraverso l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. È in questo contesto che si inserisce il nuovo regime forfettario, pensato per alleggerire gli adempimenti di chi svolge, in modo marginale, un’attività di natura commerciale accanto alla missione istituzionale.
Due regimi forfettari, due logiche diverse
Un punto che genera spesso confusione riguarda il fatto che il Codice del Terzo Settore non introduce un solo regime forfettario, ma due, con presupposti e conseguenze molto differenti.
| Caratteristica | Art. 80 CTS (ETS non commerciali) | Art. 86 CTS (ODV e APS) |
| Destinatari | Tutti gli ETS che mantengono la qualifica di ente non commerciale | Solo organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale |
| Ambito di applicazione | Solo imposte sui redditi (IRES) | Redditi (IRES) e IVA |
| Soglia di ricavi commerciali | Nessun limite massimo | 85.000 euro di ricavi commerciali dell’anno precedente |
| Coefficienti di redditività | Più alti, crescenti per fasce di ricavo | Molto bassi: 1% per le ODV, 3% per le APS |
| Effetti sull’IVA | Nessuno, si applicano le regole ordinarie | Esonero dalla generalità degli adempimenti IVA |
| Durata minima dell’opzione | Vincolante per tre esercizi | Vincolante per tre esercizi |
La differenza è sostanziale: solo il regime dell’articolo 86 produce effetti anche sull’imposta sul valore aggiunto, mentre quello dell’articolo 80 resta un regime agevolato di determinazione del reddito, senza alcuna incidenza sugli obblighi IVA ordinari.
Il regime forfettario IVA per ODV e APS: come funziona
Il regime dell’articolo 86 CTS è modellato, nella sua impostazione generale, sul regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, pensato per i contribuenti minori. Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che vi aderiscono, l’effetto pratico è un esonero dalla generalità degli adempimenti IVA: niente liquidazioni periodiche, niente dichiarazione annuale IVA, e l’obbligo di fatturazione viene meno salvo che l’ente non assuma la posizione di debitore d’imposta, per esempio nell’ambito del reverse charge. In quel caso specifico, l’imposta va comunque versata entro il giorno 16 del mese successivo.
Se, su richiesta del cliente, l’ente emette comunque una fattura elettronica, questa dovrà riportare il codice natura N2.2, riservato alle operazioni non soggette a IVA, così come chiarito dalla Circolare n. 1/E del 2026.
Requisiti di accesso al regime forfettario
Per beneficiare del regime forfettario previsto dall’articolo 86, un ente deve rispettare tre condizioni cumulative:
- Essere iscritto al RUNTS nella sezione dedicata alle ODV oppure in quella delle APS.
- Avere conseguito, nel periodo d’imposta precedente, ricavi di natura commerciale — ragguagliati all’anno — non superiori a 85.000 euro. Questa soglia, originariamente fissata a 65.000 euro, è stata innalzata dall’articolo 2 del D.Lgs. 186/2025 proprio per rendere il regime più accessibile.
- Non aver revocato l’opzione né essere decaduti nei tre anni precedenti, dato che il regime, una volta scelto, vincola l’ente per un triennio.
Per il primo anno di applicazione e per gli enti di nuova costituzione è sufficiente una previsione di ricavi entro la soglia degli 85.000 euro, senza dover attendere un anno di storico contabile.
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Come si aderisce: RUNTS e Modello AA7/10
L’accesso al regime forfettario passa da due passaggi distinti: l’iscrizione al RUNTS e la corretta apertura della partita IVA. Per gli enti collettivi — a differenza delle persone fisiche — la richiesta di attribuzione della partita IVA e l’esercizio dell’opzione avvengono tramite il Modello AA7/10, dedicato ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
| Fase | Cosa fare |
| 1. Iscrizione al RUNTS | Registrazione nella sezione ODV o APS tramite il portale ufficiale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore |
| 2. Compilazione Modello AA7/10 | Dati anagrafici dell’ente, sede legale, rappresentante legale, codici ATECO delle attività istituzionali e commerciali |
| 3. Campo dedicato | Nel campo “Investimenti effettuati dai costruttori” va indicato il codice convenzionale 9999999999 (dieci nove) per segnalare l’opzione |
| 4. Firma | Sottoscrizione di tutti i quadri da parte del rappresentante legale |
| 5. Presentazione | Sportello dell’Agenzia delle Entrate, raccomandata, oppure invio telematico (consigliato) entro 30 giorni dall’avvio dell’attività |
L’invio telematico, effettuato direttamente o tramite un intermediario abilitato, resta la strada più rapida per ottenere conferma dell’attribuzione della partita IVA e dell’opzione per il regime forfettario.
Cosa cambia per le ex ONLUS
Con la soppressione dell’Anagrafe unica delle ONLUS dal 1° gennaio 2026, molti enti si trovano in una fase di transizione. La Circolare 1/E del 2026 ha chiarito che, dal 1° gennaio 2026 e fino alla scadenza del 31 marzo 2026 per la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, le ex ONLUS possono continuare ad applicare le esenzioni IVA previste dall’articolo 10, numeri 15, 19, 20 e 27-ter, del D.P.R. 633/1972, ora riferite agli Enti del Terzo Settore. Questa continuità è giustificata dall’effetto retroattivo dell’eventuale accoglimento della domanda di iscrizione: se la domanda viene respinta, l’ente dovrà rettificare le fatture emesse applicando il regime IVA ordinario.
Non commercialità ai fini IRES: attenzione a non confondere i piani
Uno dei chiarimenti più rilevanti della Circolare 1/E riguarda un equivoco molto diffuso tra gli operatori: il criterio di “non commercialità” introdotto dall’articolo 79 del Codice del Terzo Settore rileva esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non produce automaticamente effetti sul piano dell’IVA. In altre parole, un’attività qualificata come non commerciale ai fini IRES può comunque restare rilevante ai fini IVA secondo i presupposti ordinari del D.P.R. 633/1972, perché la riforma del Terzo Settore non ha introdotto una disciplina IVA parallela.
La proroga dell’esenzione IVA per gli enti associativi
Un altro tassello importante riguarda gli enti associativi in senso più ampio (politici, sindacali, religiosi, culturali, sportivi dilettantistici). Il nuovo regime di esenzione IVA per le prestazioni rese dietro corrispettivo specifico agli associati, previsto dall’articolo 5, comma 15-quater, del D.L. 146/2021, era stato più volte rinviato. Il D.Lgs. 186/2025 ha spostato ulteriormente l’entrata in vigore al 1° gennaio 2036, lasciando nel frattempo in vigore il regime di esclusione dal campo IVA previsto dall’articolo 4 del D.P.R. 633/1972.
Regime forfettario ex L. 398/91: chi può ancora usarlo
Con l’avvio operativo delle norme fiscali del Codice del Terzo Settore, il tradizionale regime forfettario della legge 16 dicembre 1991, n. 398 esce di scena per ODV e APS iscritte al RUNTS. Sopravvive soltanto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che scelgono di non aderire al Terzo Settore, restando quindi fuori dal RUNTS.
Errori frequenti da evitare
- Confondere il regime dell’articolo 80 (solo IRES) con quello dell’articolo 86 (IRES e IVA): sono due regimi distinti, con requisiti e conseguenze diverse.
- Superare la soglia degli 85.000 euro senza monitorare l’andamento dei ricavi commerciali nel corso dell’anno.
- Dimenticare di indicare il codice natura N2.2 in fattura elettronica quando richiesta dal cliente.
- Non aggiornare la posizione dell’ente al RUNTS prima della scadenza per l’istanza di iscrizione, perdendo così la continuità delle esenzioni già applicate.
- Considerare il regime forfettario un automatismo: va sempre esercitata un’opzione esplicita, in dichiarazione dei redditi o in sede di inizio attività.
FAQ: domande frequenti su Enti del Terzo Settore, regime forfettario e IVA
Cos’è il regime forfettario per gli Enti del Terzo Settore e da quando si applica?
È un regime opzionale, in vigore dal 1° gennaio 2026, che consente a determinati Enti del Terzo Settore di calcolare il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività ai ricavi, con un secondo regime dedicato a ODV e APS che produce effetti anche ai fini IVA.
Qual è la differenza tra il regime dell’articolo 80 e quello dell’articolo 86 del Codice del Terzo Settore?
L’articolo 80 riguarda tutti gli ETS non commerciali e agisce solo sulle imposte sui redditi, senza alcun limite di ricavi; l’articolo 86 è riservato a ODV e APS, ha una soglia di 85.000 euro e incide anche sugli adempimenti IVA.
Quali enti possono accedere al regime forfettario IVA previsto dall’articolo 86 CTS?
Possono accedervi le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro.
Qual è la soglia di ricavi per accedere al regime forfettario delle ODV e APS nel 2026?
La soglia è pari a 85.000 euro di ricavi commerciali, innalzata rispetto ai precedenti 65.000 euro dall’articolo 2 del D.Lgs. 186/2025.
Un ente che aderisce al regime forfettario deve comunque aprire la partita IVA?
Sì: gli enti collettivi devono richiedere l’attribuzione della partita IVA tramite il Modello AA7/10, indicando contestualmente l’opzione per il regime agevolato.
Cosa significa il codice 9999999999 nel Modello AA7/10?
È il valore convenzionale, dieci cifre nove, da inserire nel campo “Investimenti effettuati dai costruttori” per segnalare l’esercizio dell’opzione per il regime forfettario da parte dell’ente.
Un ente in regime forfettario deve emettere fattura elettronica?
In linea generale è esonerato dall’obbligo di fatturazione, salvo che assuma la posizione di debitore d’imposta, ad esempio in ipotesi di reverse charge, oppure che il cliente richieda espressamente l’emissione della fattura.
Che codice natura IVA si usa quando un ente forfettario emette comunque fattura elettronica?
Va utilizzato il codice natura N2.2, relativo alle operazioni non soggette a IVA, secondo le indicazioni della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 2026.
Cosa succede alle ex ONLUS dopo la soppressione dell’Anagrafe unica delle ONLUS?
Fino al 31 marzo 2026, termine per presentare l’istanza di iscrizione al RUNTS, le ex ONLUS possono continuare ad applicare le esenzioni IVA previste dall’articolo 10 del D.P.R. 633/1972, con effetto retroattivo in caso di accoglimento della domanda.
Il criterio di non commercialità dell’articolo 79 del CTS incide anche sull’IVA?
No: la Circolare 1/E del 2026 ha chiarito che tale criterio rileva soltanto ai fini delle imposte sui redditi e non modifica automaticamente il trattamento IVA delle attività svolte dall’ente.
Per quanto tempo resta vincolante l’opzione per il regime forfettario degli Enti del Terzo Settore?
L’opzione ha una durata minima triennale; l’uscita o la revoca prima di questo termine comporta il ritorno alla determinazione ordinaria delle imposte.
Il regime forfettario della legge 398/91 è ancora utilizzabile dagli enti del Terzo Settore?
No, non per ODV e APS iscritte al RUNTS: il regime L. 398/91 resta applicabile solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche che scelgono di non aderire al Terzo Settore.
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Conclusioni
Il nuovo regime forfettario e IVA per gli Enti del Terzo Settore introduce, per la prima volta dal varo del Codice del Terzo Settore nel 2017, una disciplina fiscale organica e stabile per ODV, APS e per l’intero comparto non profit.
La distinzione tra il regime dell’articolo 80, valido solo ai fini IRES, e quello dell’articolo 86, che incide anche sull’IVA, resta il punto centrale da comprendere per ogni ente che voglia pianificare correttamente la propria gestione fiscale. Monitorare la soglia degli 85.000 euro, gestire con attenzione l’iscrizione al RUNTS e la compilazione del Modello AA7/10, e tenere sotto controllo le scadenze legate alla transizione dalle vecchie ONLUS sono oggi i passaggi chiave per qualsiasi Ente del Terzo Settore che intenda beneficiare pienamente del regime forfettario e delle semplificazioni IVA previste dalla riforma.
Le informazioni contenute in questo articolo sono aggiornate sulla base della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 e del Codice del Terzo Settore. Per la propria situazione specifica si consiglia sempre di consultare un professionista abilitato o le fonti ufficiali indicate di seguito.
Fonti ufficiali:
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026
- Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Normattiva)
- RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
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