Perdite Lavoro Autonomo Quadro RE: Tutto Quello che Devi Sapere

Perdite Lavoro Autonomo Quadro RE: Tutto Quello che Devi Sapere

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Le perdite lavoro autonomo quadro RE sono uno degli aspetti più fraintesi della dichiarazione dei redditi dei professionisti in regime analitico. Quando le spese deducibili superano i compensi incassati nell’anno, il professionista non deve pagare imposte su un reddito negativo, ma deve comunque sapere come gestire correttamente quella perdita all’interno del Modello Redditi Persone Fisiche. Questa guida spiega, con riferimenti normativi verificati e aggiornati alle fonti ufficiali, come nasce una perdita di lavoro autonomo, come si compila il quadro RE in presenza di un risultato negativo, come funziona il riporto agli anni successivi e quali errori evitare.

Cos’è il Quadro RE e chi lo deve compilare

Il quadro RE è la sezione del Modello Redditi Persone Fisiche riservata alla dichiarazione dei redditi derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR. Vi rientrano avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, consulenti e tutte le altre figure professionali titolari di partita IVA che determinano il reddito in regime analitico, cioè per differenza tra compensi e spese effettivamente documentate.

Non compilano il quadro RE:

  • i contribuenti in regime forfettario, che utilizzano il quadro LM e determinano il reddito applicando un coefficiente di redditività, senza deduzione analitica dei costi;
  • chi percepisce redditi di lavoro autonomo occasionale, da indicare nel quadro RL.

Questa distinzione è fondamentale: il concetto di perdita fiscale, come si vedrà, esiste solo per chi determina il reddito con il metodo analitico del quadro RE.

Come nasce una perdita di lavoro autonomo

Il meccanismo di calcolo è semplice e si basa sul principio di cassa: contano i compensi effettivamente incassati e le spese effettivamente pagate nell’anno d’imposta, indipendentemente da quando la prestazione è stata resa o la fattura emessa.

Reddito (o perdita) di lavoro autonomo = Totale compensi incassati − Totale spese professionali deducibili

Se il totale delle spese deducibili supera il totale dei compensi, il risultato è negativo: si configura una perdita di lavoro autonomo. Questo può accadere, ad esempio, nel primo anno di attività, quando gli investimenti in attrezzature o formazione superano i primi incassi, oppure in annate in cui i clienti pagano con forte ritardo mentre le spese correnti restano invariate.

Tabella riepilogativa: dai compensi al risultato del Quadro RE

VoceRigo del Quadro REContenuto
Compensi lordi percepitiRE2Compensi in denaro e in natura, al netto dell’IVA
Altri proventiRE3Interessi moratori, indennità sostitutive, cessione di clientela
Plusvalenze patrimonialiRE4Cessioni di beni strumentali
Totale compensiRE6Somma dei righi precedenti
Totale spese deducibiliRE20Somma delle spese analitiche (righi RE7-RE19)
Differenza redditualeRE21RE6 − RE20
Reddito o perdita dell’annoRE23Risultato finale, preceduto dal segno meno se negativo
Perdite pregresse riportabiliRE24Eccedenza di perdite non ancora utilizzate
Ritenute d’accontoRE26Ritenute subite sui compensi dichiarati

Quando il rigo RE23 riporta un valore negativo, quell’importo costituisce a tutti gli effetti una perdita di lavoro autonomo nel quadro RE e va gestito secondo le regole dell’art. 8 del TUIR.

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Cosa dice la normativa sulle perdite di lavoro autonomo

La disciplina delle perdite lavoro autonomo quadro RE è fissata dall’art. 8 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986), come modificato dall’art. 36 del D.L. 223/2006. La norma stabilisce che il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

In pratica, la perdita di lavoro autonomo generata nell’anno segue una regola in due fasi, ed è proprio qui che si annida la differenza più importante rispetto alle perdite d’impresa:

  1. Compensazione orizzontale nell’anno di formazione. Nell’esercizio in cui si genera, la perdita di lavoro autonomo può essere utilizzata per abbattere qualsiasi altra categoria di reddito che concorre al reddito complessivo del contribuente (lavoro dipendente, redditi da fabbricati, redditi diversi, eccetera). Questa possibilità di compensazione “orizzontale” è riservata proprio ai lavoratori autonomi: le imprese in contabilità semplificata, dal 2017, possono invece scomputare le proprie perdite solo da altri redditi d’impresa.
  2. Riporto della quota residua. Se la perdita non trova capienza nel reddito complessivo dello stesso anno, l’eccedenza si riporta ai periodi d’imposta successivi, ma può essere utilizzata soltanto in compensazione di futuri redditi della stessa categoria, cioè altri redditi di lavoro autonomo dichiarati nel quadro RE.

A differenza delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria (disciplinate dall’art. 8, comma 3, del TUIR), per le perdite di lavoro autonomo non è previsto né un limite temporale di riporto né il tetto dell’80% del reddito imponibile: l’eccedenza è riportabile senza limiti di tempo e compensabile per intero, fino a concorrenza del reddito professionale degli anni successivi.

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Perdite di lavoro autonomo vs perdite d’impresa: le differenze principali

CaratteristicaPerdite di lavoro autonomo (quadro RE)Perdite d’impresa (contabilità semplificata/ordinaria)
Norma di riferimentoArt. 8, comma 1, TUIRArt. 8, comma 3, TUIR
Compensazione nell’annoCon qualunque categoria di redditoSolo con redditi d’impresa
Riporto agli anni successiviSolo con redditi di lavoro autonomoCon redditi d’impresa
Limite temporale di riportoNessunoNessuno (dal 2019, allineato ai soggetti IRES)
Limite quantitativo di utilizzoNessuno (fino a concorrenza del reddito)80% del reddito imponibile dell’anno
Quadro di dichiarazioneRE / RS10RF, RG, RS

Come si compila e si riporta la perdita nel Quadro RE

Quando il rigo RE23 è negativo, l’importo va indicato preceduto dal segno meno. Ecco il percorso operativo, rigo per rigo, sulla base delle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate al Modello Redditi Persone Fisiche:

  • RE23: reddito o perdita dell’attività professionale, calcolato come differenza tra compensi e spese, al netto degli eventuali regimi agevolativi (impatriati, docenti e ricercatori, sportivi dilettanti).
  • RE24: qui va indicata l’eventuale eccedenza di perdite pregresse ancora disponibile, che viene portata in diminuzione del reddito di RE23, fino a concorrenza dello stesso se l’anno in corso è positivo.
  • RS10: il prospetto “Perdite di lavoro autonomo non compensate nell’anno”, contenuto nel quadro RS, è il rigo in cui va riportata la quota di perdita dell’anno che non ha trovato capienza in altri redditi e che si trasferisce quindi agli esercizi futuri, da utilizzare esclusivamente contro futuri redditi di lavoro autonomo.
  • RE26: accoglie le ritenute d’acconto subite sui compensi, che confluiscono comunque nel quadro RN anche in presenza di un reddito professionale negativo.

Un punto spesso trascurato: anche in presenza di una perdita, il titolare di partita IVA in contabilità ordinaria è comunque tenuto a presentare il Modello Redditi. L’assenza di reddito imponibile non esonera dall’obbligo dichiarativo, e la corretta indicazione della perdita nel prospetto RS10 è indispensabile per poterla utilizzare negli anni successivi: una perdita non riportata correttamente rischia di andare perduta.

Esempio pratico di calcolo

Un consulente in regime ordinario ha incassato nel corso dell’anno 28.000 euro di compensi (RE6) e ha sostenuto 34.000 euro di spese professionali deducibili (RE20), tra cui l’acquisto di attrezzatura informatica e un corso di formazione.

VoceImporto
Totale compensi (RE6)28.000 €
Totale spese deducibili (RE20)34.000 €
Differenza (RE21/RE23)-6.000 €

Il professionista ha anche un reddito da lavoro dipendente del coniuge a carico proprio (fiscalmente irrilevante ai fini di questo calcolo) e un reddito da fabbricati personale di 2.000 euro. In sede di quadro RN, i 6.000 euro di perdita di lavoro autonomo possono compensare integralmente i 2.000 euro di reddito da fabbricati; i restanti 4.000 euro di perdita, non avendo trovato capienza in altre categorie di reddito nello stesso anno, vengono riportati nel prospetto RS10 e potranno essere utilizzati negli anni successivi, ma solo a riduzione di futuri redditi di lavoro autonomo dichiarati nel quadro RE.

Perdita di lavoro autonomo e regime forfettario

Chi applica il regime forfettario non può generare, in senso tecnico, una perdita di lavoro autonomo nel quadro RE. Il reddito imponibile forfettario si calcola infatti applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi incassati, senza deduzione analitica dei costi: il risultato non può mai essere negativo, anche se l’attività, di fatto, ha prodotto una perdita economica reale. Chi prevede spese professionali elevate rispetto ai compensi attesi dovrebbe quindi valutare con attenzione, anche in base al proprio calcolo dell’IRPEF atteso, se il regime analitico del quadro RE non risulti più conveniente rispetto al forfettario.

Errori comuni da evitare

  • Non presentare la dichiarazione perché “tanto non si deve nulla”. Anche in presenza di perdita, l’obbligo dichiarativo resta, ed è l’unico modo per rendere riportabile la perdita.
  • Dimenticare di compilare il prospetto RS10. Senza questa indicazione, la parte di perdita non compensata nell’anno non risulta formalmente riportata e può essere contestata in sede di controllo.
  • Confondere la compensazione orizzontale con il riporto. La possibilità di compensare la perdita con qualsiasi categoria di reddito vale solo per l’anno di formazione della perdita: negli anni successivi, la quota residua compensa esclusivamente redditi di lavoro autonomo.
  • Non considerare l’impatto sull’acconto IRPEF. Un anno in perdita riduce (o azzera) la base storica per il calcolo dell’acconto IRPEF dell’anno successivo: un elemento utile in fase di pianificazione fiscale, soprattutto per chi valuta la chiusura della partita IVA proprio in un’annata negativa.
  • Trascurare l’effetto sui contributi INPS. Anche in presenza di una perdita fiscale, per gli iscritti alla Gestione Separata o alle Casse professionali possono comunque essere dovuti contributi minimi: vale la pena verificare la propria posizione con una guida al calcolo dei contributi INPS per la partita IVA.

Una nota sull’evoluzione normativa

Il quadro normativo di riferimento per le perdite di lavoro autonomo nel quadro RE resta l’art. 8 del DPR 917/1986. È utile sapere che nel 2026 è stato pubblicato il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.Lgs. 117/2026), che riordina l’intera disciplina IRPEF e IRES in 377 articoli, applicabile dal 1° gennaio 2027. Il provvedimento ha finalità di sistematizzazione e non modifica nel merito le regole sostanziali su compensazione e riporto delle perdite di lavoro autonomo: cambierà, con ogni probabilità, la numerazione degli articoli, non il funzionamento del meccanismo descritto in questa guida.

Per la compilazione operativa del quadro RE resta comunque indispensabile fare riferimento di anno in anno alle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate al Modello Redditi, che possono aggiornare numerazione dei righi e importi soglia.

Domande frequenti sulle perdite di lavoro autonomo nel Quadro RE

Cosa succede se il Quadro RE risulta negativo? 

Il risultato negativo del rigo RE23 costituisce una perdita di lavoro autonomo. Nell’anno di formazione può compensare qualsiasi altra categoria di reddito del contribuente; la parte eventualmente non utilizzata si riporta agli anni successivi tramite il prospetto RS10, ma potrà compensare solo futuri redditi di lavoro autonomo.

Le perdite di lavoro autonomo hanno un limite di tempo per essere utilizzate? 

No. A differenza delle perdite d’impresa in alcuni regimi, le perdite di lavoro autonomo generate nel quadro RE sono riportabili senza alcun limite temporale, fino al loro completo utilizzo.

È obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi anche se il Quadro RE è in perdita? 

Sì. I titolari di partita IVA in contabilità ordinaria devono presentare il Modello Redditi indipendentemente dal risultato, positivo o negativo, dell’attività professionale.

Le perdite di lavoro autonomo possono compensare il reddito da lavoro dipendente? 

Solo nell’anno in cui la perdita si forma, e solo per la quota che trova capienza nel reddito complessivo di quello stesso periodo d’imposta. Negli anni successivi, la perdita residua compensa esclusivamente altri redditi di lavoro autonomo.

Chi è in regime forfettario può avere una perdita nel Quadro RE? 

No. I forfettari determinano il reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività ai compensi incassati e utilizzano il quadro LM, non il quadro RE: il meccanismo non consente, per costruzione, un risultato negativo.

Dove si indica la quota di perdita non utilizzata nell’anno? 

Nel prospetto “Perdite di lavoro autonomo non compensate nell’anno” del quadro RS, rigo RS10, distinguendo tra perdite riportabili con o senza limiti temporali a seconda del periodo di formazione.

Cosa succede alle perdite di lavoro autonomo se si chiude la partita IVA? 

Le perdite residue, in linea generale, restano legate alla persona fisica e possono ancora ridurre eventuali redditi di lavoro autonomo dichiarati negli anni successivi, se il contribuente riavvia un’attività professionale entro i termini di riportabilità. È comunque opportuno verificare la propria situazione specifica prima di procedere alla cessazione dell’attività.

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Conclusioni

Gestire correttamente le perdite lavoro autonomo quadro RE significa innanzitutto comprendere che una perdita fiscale non è un problema da nascondere, ma un dato da dichiarare con precisione per non perdere un beneficio fiscale futuro. Il meccanismo previsto dall’art. 8 del TUIR premia proprio i professionisti che compilano correttamente il quadro RE e il prospetto RS10: la compensazione orizzontale nell’anno di formazione e il riporto senza limiti di tempo verso i redditi professionali successivi sono strumenti concreti di pianificazione fiscale, non semplici formalità dichiarative.

In caso di perdite significative o di situazioni complesse (regimi agevolati, cessazione dell’attività, passaggi da regime forfettario a regime ordinario), il confronto con un commercialista resta il modo più sicuro per non perdere importi che la normativa consente, a pieno titolo, di recuperare negli anni a venire.

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