Art. 43 DPR 633/1972: Rimborsi IVA e Termini di Accertamento

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L’art. 43 DPR 633/1972 è uno degli articoli cardine del Testo Unico IVA italiano. Disciplina l’esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto e si inserisce in un sistema normativo più ampio che regola i rapporti tra il soggetto passivo e l’amministrazione finanziaria. Conoscere a fondo l’art. 43 DPR 633/1972 — e le norme con cui si coordina — è essenziale per ogni imprenditore, professionista e consulente fiscale che voglia tutelare i propri diritti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

📌 Fonti ufficiali di riferimento

1. Cos’è il DPR 633/1972 e il suo ruolo nel sistema IVA 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è la legge fondamentale che ha istituito l’imposta sul valore aggiunto (IVA) in Italia. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972, è rimasto il pilastro della disciplina IVA nazionale per oltre cinquant’anni, recependo le direttive della Comunità economica europea (poi Unione europea) e, in particolare, la direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che costituisce il quadro normativo unionale del sistema comune IVA.

Il decreto regola ogni aspetto dell’imposta: le operazioni imponibili, le cessioni di beni, le prestazioni di servizi, la base imponibile, il valore normale, la territorialità dell’imposta, il volume d’affari, gli obblighi del soggetto passivo, le esenzioni ex articolo 10, i rimborsi, i beni ammortizzabili, le aliquote agevolate su prodotti come i prodotti farmaceutici, i regimi speciali per cooperative edilizie, e le norme sull’accertamento e sulle sanzioni.

Dal 1° gennaio 2027, il DPR 633/1972 sarà sostituito dal D.Lgs. n. 10 del 19 gennaio 2026 (nuovo Testo Unico IVA), pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2026. Fino a quella data, l’art. 43 DPR 633/1972 e tutte le norme collegate restano pienamente vigenti.

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2. Cosa disciplina l’art. 43 DPR 633/1972

L’art. 43 DPR 633/1972, collocato nel Titolo II del decreto (obblighi dei contribuenti), disciplina l’esecuzione dei rimborsi IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate. La norma stabilisce che i rimborsi spettanti ai soggetti passivi devono essere erogati dagli uffici competenti entro termini definiti, garantendo al contribuente il diritto alla restituzione dell’eccedenza detraibile riconosciuta come spettante.

L’art. 43 DPR 633/1972 si coordina strettamente con le seguenti norme:

  • Art. 30 DPR 633/1972 — individua i presupposti per richiedere il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile.
  • Art. 38-bis DPR 633/1972 — regola le modalità procedurali del rimborso annuale e trimestrale (garanzie, interessi, termini di erogazione).
  • Art. 26 DPR 633/1972 — disciplina le note di variazione IVA in diminuzione, la cui emissione non può avvenire oltre i termini di accertamento dell’art. 57.
  • Art. 57 DPR 633/1972 — fissa i termini di decadenza dell’accertamento tributario IVA, entro i quali l’amministrazione finanziaria può notificare un avviso di rettifica o accertamento.

Letto nel suo contesto sistematico, l’art. 43 DPR 633/1972 è il punto di incontro tra il diritto al rimborso del contribuente e il potere di verifica del Fisco: garantisce l’esecuzione del rimborso, ma non impedisce all’Agenzia delle Entrate di verificare la legittimità del credito entro i termini decadenziali dell’art. 57.

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3. Il sistema dei rimborsi IVA: quadro generale

Quando nasce il diritto al rimborso

Il soggetto passivo IVA ha diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile quando, al termine del periodo d’imposta, l’IVA sugli acquisti supera l’IVA sulle vendite. Il diritto è codificato dall’art. 30 DPR 633/1972 e si esercita al ricorrere di condizioni specifiche:

  • Cessazione dell’attività — diritto al rimborso dell’intero credito IVA dell’ultima dichiarazione annuale, senza limiti minimi.
  • Differenza di aliquote — quando l’aliquota media applicata agli acquisti è superiore a quella delle operazioni effettuate.
  • Prevalenza di operazioni non imponibili — esportazioni, trasporti internazionali, servizi di spedizione, operazioni intracomunitarie, prestazioni di servizi culturali esenti.
  • Acquisto di beni ammortizzabili — investimenti rilevanti in beni strumentali.
  • Crediti per tre anni consecutivi — eccedenze da tre dichiarazioni annuali consecutive.

Rimborso annuale e rimborso trimestrale

TipologiaStrumentoNorma di riferimento
Rimborso annualeQuadro VX della dich. annuale + modello VRArt. 38-bis, co. 1, DPR 633/1972
Rimborso trimestrale (primi 3 trimestri)Modello TR, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestreArt. 38-bis, co. 2, DPR 633/1972

Soglie, garanzie e interessi

Importo del rimborsoAdempimento richiesto
Fino a € 30.000In molti casi nessuna garanzia
Oltre € 30.000Visto di conformità oppure garanzia fideiussoria (art. 38-bis, co. 3)
Contribuenti “a rischio” (art. 38-bis, co. 4)Garanzia fideiussoria obbligatoria anche sotto € 30.000

Gli importi rimborsati producono interessi del 2% annuo (art. 38-bis, co. 5), decorrenti dal 90° giorno successivo alla presentazione della domanda di rimborso.

4. Art. 43 DPR 633/1972 e i termini di accertamento: collegamento con l’art. 57 

L’art. 43 DPR 633/1972 e l’art. 57 DPR 633/1972 operano su fronti complementari del medesimo rapporto tributario:

  • L’art. 43 tutela il diritto del contribuente a ottenere il rimborso del credito IVA riconosciuto.
  • L’art. 57 delimita il potere dell’Agenzia delle Entrate di rettificare la dichiarazione: trascorso il termine di decadenza, nessun avviso di accertamento tributario IVA può essere notificato al soggetto passivo.

Il collegamento fra le due norme è rilevante in due situazioni principali:

1. Verifica della legittimità del rimborso. Anche in presenza di una richiesta di rimborso IVA, l’Agenzia delle Entrate conserva il potere di rettificare la dichiarazione — e dunque di disconoscere il credito — entro i termini dell’art. 57. L’amministrazione finanziaria non può più notificare atti impositivi dopo la scadenza di tali termini.

2. Note di variazione IVA (art. 26 DPR 633/1972). Secondo la Norma di Comportamento AIDC n. 231 del settembre 2025, il diritto di emettere note di variazione in diminuzione non può essere esercitato oltre il termine di decadenza dell’art. 57 dell’anno d’imposta di riferimento, in quanto tali note costituiscono una rettifica in diminuzione dell’imposta originariamente documentata in fattura, soggetta alle stesse preclusioni temporali di un atto impositivo.

5. Termini di decadenza: testo vigente dell’art. 57 DPR 633/1972 

Il testo vigente

L’art. 57, comma 1, DPR 633/1972 (riscritto dalla L. 208/2015, commi 130-132) stabilisce:

“Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.”

L’art. 57, comma 2, DPR 633/1972 aggiunge:

“Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.”

Questi termini si applicano ai periodi d’imposta dal 2016 in poi. Per i periodi precedenti al 2016, i termini ordinari erano il 4° anno (dichiarazione presentata) e il 5° anno (dichiarazione omessa), come previsto dal regime transitorio della L. 208/2015.

Prescrizione del credito IVA in caso di cessazione attività

Il termine di prescrizione del credito IVA del contribuente è distinto e indipendente dalla decadenza del Fisco. La Corte di Cassazione (ord. n. 19766/2023, Sez. Tributaria) ha chiarito che il credito IVA dell’ultimo anno prima della cessazione dell’attività, indicato nel quadro RX della dichiarazione, si prescrive nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.), non nel biennale ex art. 21 D.Lgs. 546/1992. La compilazione del quadro RX equivale a formale domanda di rimborso.

⚠️ Decadenza vs. Prescrizione — distinzione fondamentale

La decadenza (art. 57 DPR 633/1972) riguarda il potere di accertamento del Fisco: non può essere interrotta (art. 2964, co. 1, c.c.) e, una volta scaduta, non consente più la notifica di alcun atto impositivo.

La prescrizione (art. 2946 c.c.) riguarda il diritto al rimborso del contribuente: è soggetta ai normali meccanismi interruttivi civilistici ed è di 10 anni per i crediti erariali. L’atto di accertamento notificato oltre il termine di decadenza è annullabile su eccezione del contribuente.

6. Il raddoppio dei termini: storia, abolizione e casi residui

La vecchia disciplina ante 2016

Prima della L. 208/2015, l’art. 57, comma 3, DPR 633/1972 — introdotto dall’art. 37, commi 24-25, del D.L. 223/2006 — prevedeva il raddoppio dei termini in presenza di violazioni che comportavano obbligo di denuncia penale per i reati fiscali del D.Lgs. 74/2000. Se la guardia di finanza o l’Agenzia delle Entrate rilevava una tale violazione, i termini raddoppiavano:

  • Da 4 a 8 anni (dichiarazione presentata)
  • Da 5 a 10 anni (dichiarazione omessa)

L’abolizione del raddoppio per i periodi dal 2016 in poi

Con la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ai commi 130-132 dell’art. 1, il meccanismo del raddoppio per i reati fiscali è stato definitivamente abolito per i periodi d’imposta dal 2016 in poi. I termini di 5 e 7 anni sostituiscono integralmente il previgente sistema.

Per i periodi d’imposta fino al 2015, il raddoppio rimane in vigore, a condizione che la denuncia penale fosse stata presentata entro la scadenza ordinaria dei termini (Corte Cost. 247/2011; Cass. SU 40543/2021).

Casi residui di allungamento dei termini

FattispecieAllungamentoBase normativa
Periodi fino al 2015 con obbligo di denuncia penale (denuncia presentata in termine)8 anni (dich. presentata), 10 anni (omessa)Art. 37, D.L. 223/2006 + regime transitorio L. 208/2015
Attività e patrimoni in paesi “black list” (paradisi fiscali)10 anni (dich. presentata), 14 anni (omessa)Art. 12, co. 2-bis, D.L. 78/2009
Crediti inesistenti utilizzati in compensazione31/12 dell’8° anno dall’anno di utilizzoArt. 27, co. 16, D.L. 185/2008
Recupero di aiuti di Stato e aiuti de minimis (art. 23, D.Lgs. 81/2025)31/12 dell’8° anno dalla dichiarazione, fruizione o violazioneArt. 43, co. 2-bis e art. 38-bis, co. 1-bis, DPR 600/1973 (come modificati)

Nota sul recupero degli aiuti di Stato — D.Lgs. 81/2025: L’art. 23 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (GU n. 134 del 12 giugno 2025, in vigore dal 13 giugno 2025), ha introdotto il termine di 8 anni per il recupero di misure fiscali costituenti aiuti di Stato e aiuti de minimis, modificando l’art. 43, comma 2-bis, del DPR 600/1973 (per gli avvisi di accertamento) e l’art. 38-bis, comma 1-bis, del DPR 600/1973 (per gli atti di recupero su crediti d’imposta). La norma si applica agli aiuti non subordinati a provvedimento concessorio, o il cui importo è determinabile solo dalla dichiarazione fiscale. Si tratta di una norma speciale che si affianca all’art. 57 DPR 633/1972 senza modificarne il testo.

7. Proroghe speciali e sospensioni dei termini

Proroga per processi verbali di constatazione — D.L. 119/2018

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ha prorogato di due anni i termini ex art. 57 DPR 633/1972 per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto di processi verbali di constatazione (PVC) notificati entro il 24 ottobre 2018.

Sospensione COVID-19 di 85 giorni — art. 67 D.L. 18/2020 (“Cura Italia”)

L’art. 67, co. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 27/2020) ha sospeso, dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni), i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori.

Con decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 della Prima Presidente della Corte di Cassazione, è stato definitivamente chiarito che la sospensione di 85 giorni si applica con effetto “a cascata”: si applica a tutte le annualità d’imposta i cui termini di accertamento erano ancora in corso all’8 marzo 2020, indipendentemente dall’anno di scadenza finale. Ciò significa che ogni termine decadenziale pendente a quella data subisce uno slittamento in avanti di 85 giorni.

Esempio pratico: Un accertamento IVA per l’anno d’imposta 2019 (dichiarazione presentata nel 2020) aveva termine ordinario al 31 dicembre 2025. Per effetto della sospensione COVID di 85 giorni, il termine risulta prorogato al 26 marzo 2026.

⚠️ Importante — novità dal 31 dicembre 2025: L’art. 22 del D.Lgs. 81/2025 ha stabilito che, a decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini ex art. 67 D.L. 18/2020 non si applica più agli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate. La sospensione COVID cessa quindi di produrre effetti pratici sugli atti dell’AdE per le annualità accertabili dopo il 31 dicembre 2025.

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Art. 157 D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) — norma distinta

L’art. 157 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 è una norma autonoma e distinta dall’art. 67 D.L. 18/2020. Ha previsto che i soli termini decadenziali degli atti con scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 slittassero al 28 febbraio 2022. Non riguarda i termini con scadenza in anni successivi al 2020.

Per conoscere la disciplina completa sui rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto, consulta Art. 38 DPR 633/1972: rimborso IVA.

Proroga per aderenti al Concordato Preventivo Biennale — D.L. 113/2024

Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (conv. L. 143/2024) ha prorogato al 31 dicembre 2025 i termini di decadenza in scadenza al 31 dicembre 2024 per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) con ravvedimento speciale per i periodi 2018-2021. Per le annualità oggetto di ravvedimento, i termini sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2027.

8. Termini ridotti per i contribuenti virtuosi

L’ordinamento incentiva la compliance fiscale attraverso riduzioni dei termini di decadenza:

CondizioneRiduzioneBase normativa
Contribuenti ISA congrui e coerenti– 1 annoArt. 9-bis, co. 11, D.L. 50/2017
Regime forfettario con sola fatturazione elettronica– 1 annoArt. 1, co. 74, L. 190/2014
Pagamenti tracciabili– 2 anniArt. 3, D.Lgs. 127/2015

Ad esempio, per un contribuente ISA congruo con dichiarazione IVA 2023 presentata nel 2024, il termine di accertamento ordinario (31 dicembre 2029) si riduce al 31 dicembre 2028.

9. Tabelle riepilogative dei termini 

Termini di accertamento IVA — Regime previgente vs. regime vigente

Periodo d’impostaRegimeDichiarazione presentataDichiarazione omessa/nulla
Fino al 2015Ordinario (ante L. 208/2015)31/12 del 4° anno succ.31/12 del 5° anno succ.
Fino al 2015Con raddoppio per reati fiscali (denuncia in termine)31/12 dell’8° anno succ.31/12 del 10° anno succ.
Dal 2016 in poiOrdinario vigente31/12 del 5° anno succ.31/12 del 7° anno succ.
Tutti i periodiParadisi fiscali (D.L. 78/2009)31/12 del 10° anno succ.31/12 del 14° anno succ.

Esempi di calcolo — Termini ordinari dal 2016

Anno d’impostaAnno presentazione dich.Termine ordinario (5 anni)Termine omessa dich. (7 anni)Termine con COVID +85 gg (se pendente l’8/3/2020)
2018201931/12/202426/03/2025*31/12/202626/03/2027*Applicabile
2019202031/12/202526/03/2026*31/12/2027Applicabile
2020202131/12/202631/12/2028Non applicabile (termine non pendente all’8/3/2020)
2021202231/12/202731/12/2029Non applicabile
2022202331/12/202831/12/2030Non applicabile
2023202431/12/202931/12/2031Non applicabile
2024202531/12/203031/12/2032Non applicabile

* La sospensione COVID di 85 giorni (Cass. 1630/2025) si applica alle annualità i cui termini erano pendenti all’8 marzo 2020. Il nuovo termine si calcola aggiungendo 85 giorni alla scadenza ordinaria: ad esempio, 31/12/2024 + 85 giorni = 26 marzo 2025; 31/12/2025 + 85 giorni = 26 marzo 2026.

⚠️ Dal 31/12/2025, per effetto dell’art. 22 del D.Lgs. 81/2025, la sospensione COVID non si applica più agli atti impositivi dell’Agenzia delle Entrate. Il calcolo della proroga di 85 giorni riguarda quindi essenzialmente le annualità 2018 e 2019.

Confronto termini ridotti per contribuenti ISA congrui

Anno d’impostaTermine ordinario (5 anni)Termine ridotto ISA (– 1 anno)
202131/12/202731/12/2026
202231/12/202831/12/2027
202331/12/202931/12/2028
202431/12/203031/12/2029

10. Casi pratici e giurisprudenza 

Caso 1 – Rimborso IVA da cessazione attività e prescrizione decennale

Un’imprenditrice cessa l’attività nel 2022 e presenta la sua ultima dichiarazione IVA nel 2023, indicando un credito nel quadro RX. Tale compilazione equivale, per la Cassazione (ord. n. 19766/2023), a formale domanda di rimborso soggetta al termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.). L’Agenzia delle Entrate può tuttavia rettificare il credito entro il termine di decadenza dell’art. 57 DPR 633/1972: 31 dicembre 2028.

Caso 2 – Dichiarazione integrativa e riapertura parziale dei termini

Una società in nome collettivo presenta nel 2024 una dichiarazione integrativa per l’anno d’imposta 2021, modificando la base imponibile di alcune operazioni effettuate tramite contratti a titolo oneroso. Per gli elementi oggetto di integrazione, il termine decorre dal 2024 e scade al 31 dicembre 2029. Per gli altri elementi non modificati, il termine ordinario resta il 31 dicembre 2027. Base: art. 1, co. 640, L. 190/2014.

Caso 3 – Note di variazione IVA e preclusione temporale dell’art. 57

Una società intende emettere nel 2026 una nota di variazione in diminuzione per un credito sorto nel 2019 (dichiarazione 2020). Secondo la Norma di Comportamento AIDC n. 231/2025, tale nota non può essere emessa oltre il termine dell’art. 57: il termine ordinario (5 anni dal 2020) era il 31 dicembre 2025, slittato al 26 marzo 2026 per effetto della proroga COVID. Una nota emessa dopo quella data sarebbe inefficace.

Caso 4 – Raddoppio per patrimoni in paradisi fiscali (D.L. 78/2009)

Un soggetto passivo non ha dichiarato nel quadro RW attività in un paese a fiscalità privilegiata (art. 12, co. 2-bis, D.L. 78/2009). Per l’anno d’imposta 2019 (dichiarazione 2020), l’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2030 (10 anni dalla presentazione), anziché il 31 dicembre 2025 del termine ordinario.

Caso 5 – Recupero di aiuti di Stato (D.Lgs. 81/2025)

Un’impresa ha fruito nel 2022 di un credito d’imposta costituente aiuto di Stato ai sensi del D.M. MISE 31 maggio 2017, n. 115. Per effetto dell’art. 23 del D.Lgs. 81/2025 (GU n. 134 del 12 giugno 2025), l’Agenzia delle Entrate può notificare l’atto di recupero entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla fruizione: 31 dicembre 2030, tre anni oltre il termine ordinario per i crediti non spettanti (31 dicembre 2027).

Caso 6 – Crediti inesistenti in compensazione (D.L. 185/2008)

Un contribuente utilizza nel 2020 in compensazione un credito IVA inesistente. Ai sensi dell’art. 27, co. 16, D.L. 185/2008, l’avviso può essere notificato entro il 31 dicembre dell’8° anno dall’anno di utilizzo: 31 dicembre 2028.

11. Il nuovo Testo Unico IVA: D.Lgs. 10/2026 con vigore dal 1° gennaio 2027

Che cos’è e dove è stato pubblicato

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2026 (codice atto: 26G00022) — ha approvato il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di IVA. L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2027 (l’applicabilità delle disposizioni del T.U. decorre da tale data, come previsto dall’art. 171 del medesimo decreto).

La riforma è attuata in esecuzione della L. 9 agosto 2023, n. 111 (Legge Delega per la riforma fiscale), art. 21, ed è stata preceduta da una proroga concessa dalla L. 8 agosto 2024, n. 122, che ha spostato il termine di adozione al 31 dicembre 2025.

Caratteristiche principali

Il testo è composto da 171 articoli in 18 Titoli (come confermato da FiscoOggi, portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, e dal testo pubblicato su Normattiva). Il suo carattere è prevalentemente compilativo e sistematizzante: riorganizza la disciplina vigente senza introdurre, in linea generale, riforme sostanziali dell’imposta, allineando la struttura alla direttiva 2006/112/CE.

I 18 Titoli coprono: oggetto e ambito, territorialità, soggetti passivi, operazioni imponibili, luogo delle operazioni, fatto generatore, base imponibile, aliquote, esenzioni e non imponibilità (incluse le esenzioni ex articolo 10 e le operazioni imponibili esenti), rivalsa e detrazione, volume d’affari, obblighi dei soggetti passivi, riscossione, rimborsi, Gruppo IVA, regimi speciali (comprese cooperative edilizie, energia elettrica, apparecchiature terminali), regimi di franchigia, disposizioni di coordinamento finale.

Cosa confluisce nel D.Lgs. 10/2026

Sono assorbiti nel nuovo Testo Unico IVA il DPR 633/1972, il D.L. 331/1993 (operazioni intracomunitarie), il D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica), l’art. 32-bis D.L. 83/2012 (IVA per cassa) e il D.L. 41/1995 (beni usati).

Cosa rimane fuori dal D.Lgs. 10/2026

Le disposizioni di accertamento (oggi nel Titolo IV del DPR 633/1972, incluso l’art. 57) sono espressamente escluse dal nuovo T.U. IVA, in coerenza con la L. 111/2023. Saranno disciplinate in un futuro testo unico sull’accertamento.

Tavola di corrispondenza delle principali norme

Riferimento attuale (fino al 31/12/2026)Riferimento nel D.Lgs. 10/2026 (dal 1/1/2027)
Art. 1 DPR 633/72 (presupposto)Art. 1 T.U. IVA
Art. 10 DPR 633/72 (esenzioni)Art. 37 T.U. IVA
Art. 17-ter DPR 633/72 (split payment)Art. 65 T.U. IVA
Art. 21 DPR 633/72 (fatturazione)Art. 72 T.U. IVA
Art. 8 DPR 633/72 (esportazioni)Art. 45 T.U. IVA
Art. 30 DPR 633/72 (rimborsi)Art. 114 T.U. IVA (Titolo XIV “Rimborsi”)
Art. 57 DPR 633/72 (accertamento)Escluso dal T.U. IVA — disciplinato nel futuro T.U. accertamento

⚠️ Fino al 31 dicembre 2026, l’art. 43 DPR 633/1972, l’art. 57 e tutte le norme del DPR 633/72 restano pienamente vigenti e costituiscono il riferimento normativo corretto. Dal 1° gennaio 2027, occorrerà aggiornare tutti i riferimenti alla nuova numerazione del D.Lgs. 10/2026.

Domande frequenti

1. Cosa disciplina esattamente l’art. 43 DPR 633/1972 e come si differenzia dall’art. 57 dello stesso decreto?

L’art. 43 DPR 633/1972 regola l’esecuzione dei rimborsi IVA: le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate deve corrispondere al soggetto passivo le eccedenze detraibili riconosciute come spettanti. L’art. 57 DPR 633/1972 disciplina invece i termini di decadenza entro cui il Fisco può notificare un avviso di rettifica o di accertamento tributario IVA. I due articoli operano su fronti complementari: l’uno tutela il contribuente (rimborso), l’altro delimita i poteri dell’amministrazione finanziaria (accertamento).

2. Entro quando deve essere notificato un avviso di accertamento IVA per il periodo d’imposta 2022?

Con dichiarazione annuale presentata nel 2023, l’avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2028 (5 anni, ai sensi dell’art. 57, co. 1, DPR 633/1972). In caso di omessa presentazione, il termine si estende al 31 dicembre 2030 (7 anni dall’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ai sensi dell’art. 57, co. 2).

3. Il raddoppio dei termini di accertamento IVA per reati fiscali è ancora applicabile?

No, per i periodi d’imposta dal 2016 in poi: la L. 208/2015 ha abrogato il meccanismo per i reati fiscali del D.Lgs. 74/2000. Per i periodi fino al 2015, il raddoppio rimane applicabile se la denuncia penale è stata presentata entro i termini ordinari (Corte Cost. 247/2011; Cass. SU 40543/2021). Rimangono poi in vigore altri meccanismi di allungamento per i capitali in paradisi fiscali (D.L. 78/2009) e per il recupero di aiuti di Stato (D.Lgs. 81/2025).

4. Qual è il termine di prescrizione del credito IVA in caso di cessazione dell’attività?

Il credito IVA da cessazione attività si prescrive nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.), non nel biennale ex art. 21 D.Lgs. 546/1992 (Cass., ord. n. 19766/2023). La compilazione del quadro RX della dichiarazione IVA equivale a formale domanda di rimborso, da cui decorre il termine di prescrizione. Questo è indipendente e distinto dal termine di decadenza dell’accertamento del Fisco (art. 57 DPR 633/1972).

5. Qual è la procedura corretta per richiedere il rimborso IVA in caso di cessazione dell’attività?

Il credito IVA va indicato nel quadro RX della dichiarazione annuale (formale domanda di rimborso ai fini della prescrizione). Per avviare il procedimento concreto di erogazione, è necessario presentare il modello VR all’Agenzia delle Entrate. I due atti hanno rilevanza giuridica distinta: la dichiarazione cristallizza il diritto e fa decorrere la prescrizione; il modello VR avvia il procedimento amministrativo di erogazione previsto dall’art. 43 DPR 633/1972.

6. Cosa comporta la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa sui termini di accertamento?

In caso di dichiarazione integrativa, i termini di accertamento decorrono dalla data di presentazione dell’integrativa, ma solo per gli elementi oggetto di rettifica (art. 1, co. 640, L. 190/2014). Per gli altri elementi, restano i termini decorrenti dalla dichiarazione originaria. Una dichiarazione integrativa presentata nel 2025 per modificare la base imponibile IVA del 2021 comporta, per quegli elementi specifici, un termine al 31 dicembre 2030.

7. Un soggetto passivo può ridurre i termini di accertamento IVA applicabili nei propri confronti?

Sì. I contribuenti ISA congrui e coerenti beneficiano di una riduzione di un anno (art. 9-bis, co. 11, D.L. 50/2017). Identica riduzione per il regime forfettario con sola fatturazione elettronica (art. 1, co. 74, L. 190/2014). Una riduzione di due anni è prevista per chi utilizza sistemi di pagamento tracciabili (D.Lgs. 127/2015). Queste agevolazioni premiano la trasparenza nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

8. La sospensione COVID di 85 giorni si applica ancora agli accertamenti IVA del 2026?

Solo in parte e per annualità specifiche. Secondo la Cassazione (decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025), la sospensione si applica con effetto “a cascata” a tutte le annualità i cui termini erano pendenti all’8 marzo 2020. Per effetto di questa interpretazione, i termini per le annualità 2018 e 2019 (scaduti rispettivamente nel 2024 e nel 2025) sono prorogati al 26 marzo 2025 e al 26 marzo 2026. Tuttavia, l’art. 22 del D.Lgs. 81/2025 ha abolito l’applicazione di questa sospensione agli atti dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 31 dicembre 2025.

9. Qual è la differenza tra decadenza e prescrizione in materia di accertamento IVA?

La decadenza (art. 57 DPR 633/1972) opera sul potere di accertamento del Fisco: scaduto il termine, l’Agenzia delle Entrate non può più notificare atti impositivi per l’annualità in questione. Non può essere interrotta (art. 2964, co. 1, c.c.) e l’atto notificato oltre tale termine è annullabile su eccezione del contribuente. La prescrizione (art. 2946 c.c.) opera invece sul credito tributario già accertato e definitivo, e si prescrive in 10 anni; le sanzioni in 5 anni (art. 2948 c.c.).

10. Il D.Lgs. 219/2023 sul contraddittorio preventivo ha modificato i termini di accertamento IVA?

No, non ha modificato formalmente i termini di decadenza ex art. 57 DPR 633/1972. Ha però introdotto l’obbligo di contraddittorio preventivo (art. 6-bis L. 212/2000) prima dell’emissione di qualsiasi atto impositivo, salve eccezioni. Questo incide concretamente sui tempi procedimentali: l’ufficio deve avviare il contraddittorio con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza decadenziale, pena la nullità dell’atto per violazione del contraddittorio.

11. Dal 2027 l’art. 43 DPR 633/1972 sarà ancora un riferimento normativo valido?

No. Dal 1° gennaio 2027, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 10/2026 (SO n. 4, GU n. 24 del 30 gennaio 2026), il DPR 633/1972 sarà abrogato. Le disposizioni in materia di rimborsi oggi disciplinate dall’art. 43 DPR 633/1972 e dall’art. 30 confluiranno nel Titolo XIV (art. 114) del nuovo Testo Unico IVA. Per tutti i periodi d’imposta fino al 2026, l’art. 43 DPR 633/1972 resta il riferimento giuridico vincolante.

Conclusioni

L’art. 43 DPR 633/1972 si inserisce in un sistema normativo complesso che governa l’intero ciclo del rapporto tributario IVA: dalla nascita del credito al rimborso, dall’accertamento tributario alla prescrizione del debito definitivo. Conoscerlo a fondo — insieme all’art. 57 DPR 633/1972, all’art. 38-bis e all’art. 30 — è indispensabile per orientarsi nelle scadenze fiscali, difendersi da atti impositivi tardivi e far valere il proprio diritto al rimborso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

I punti chiave dell’articolo, tutti verificati su fonti ufficiali:

  • L’art. 43 DPR 633/1972 disciplina l’esecuzione dei rimborsi IVA spettanti al soggetto passivo, in stretto coordinamento con gli artt. 30 e 38-bis.
  • I termini di accertamento tributario IVA (art. 57 DPR 633/1972) sono 5 anni (dichiarazione presentata) e 7 anni (omessa), per i periodi dal 2016; 4 e 5 anni per i periodi fino al 2015.
  • Il raddoppio dei termini per reati fiscali è abolito dal 2016; sopravvive per i periodi fino al 2015 (con denuncia penale in termine) e per i capitali nei paradisi fiscali (D.L. 78/2009).
  • Per il recupero degli aiuti di Stato, il D.Lgs. 81/2025 (GU n. 134 del 12 giugno 2025) prevede 8 anni dalla dichiarazione, fruizione o violazione (art. 23, che modifica gli artt. 43, co. 2-bis e 38-bis, co. 1-bis, del DPR 600/1973).
  • La sospensione COVID di 85 giorni (art. 67 D.L. 18/2020) si applica “a cascata” a tutte le annualità con termini pendenti all’8 marzo 2020 (Cass. dec. n. 1630 del 23 gennaio 2025). Dal 31 dicembre 2025, l’art. 22 D.Lgs. 81/2025 ha abolito tale sospensione per gli atti dell’Agenzia delle Entrate.
  • Il credito IVA da cessazione attività si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c.; Cass. ord. n. 19766/2023).
  • Dal 1° gennaio 2027 entra in vigore il D.Lgs. n. 10 del 19 gennaio 2026 (SO n. 4, GU n. 24 del 30 gennaio 2026 — atto 26G00022): 171 articoli, 18 Titoli, che abrogano definitivamente il DPR 633/1972. Le norme di accertamento (art. 57) restano escluse dal nuovo T.U. IVA.

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Fonti ufficiali e riferimenti normativi


Ultimo aggiornamento: marzo 2026. Tutti i dati normativi e giurisprudenziali citati sono stati verificati su fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale, portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate FiscoOggi, Corte di Cassazione, Assolombarda, Studio Scrivano, GBsoftware). Le informazioni hanno carattere generale e informativo. Per situazioni specifiche, si raccomanda di rivolgersi a un dottore commercialista, consulente fiscale o avvocato tributarista.

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