TD28 Fatturazione Elettronica e Reverse Charge

TD28: Fatturazione Elettronica e Reverse Charge

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Introduzione

Il codice TD28 rappresenta uno degli strumenti più importanti nella gestione della fatturazione elettronica per le operazioni con soggetti esteri. Questo codice documento, introdotto nelle specifiche tecniche della fattura elettronica, ha rivoluzionato il modo in cui le imprese italiane gestiscono gli acquisti da fornitori non residenti e le operazioni con la Repubblica di San Marino.

Il TD28 è fondamentale per l’adempimento dell’esterometro e per la corretta comunicazione al Sistema di Interscambio (SdI) delle operazioni transfrontaliere, specialmente quando si verificano irregolarità nell’applicazione del meccanismo del reverse charge.

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Cos’è il Codice TD28

Il codice TD28, denominato “Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)”, è un tipo documento specifico utilizzato nella fatturazione elettronica italiana. Inizialmente concepito per gestire esclusivamente le operazioni con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, questo codice ha ampliato significativamente le sue funzioni a partire dal 1° febbraio 2024.

Secondo le specifiche tecniche versione 1.8 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, il TD28 può ora essere utilizzato anche per comunicare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, quando questi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’IVA tramite la loro posizione IVA italiana.

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Ambiti di Applicazione del TD28

Operazioni con San Marino

L’utilizzo primario del TD28 riguarda le operazioni con fornitori della Repubblica di San Marino. Quando un soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da un operatore sammarinese, deve predisporre un documento con tipo documento TD28 e trasmetterlo tramite Sistema di Interscambio.

Questa procedura è necessaria per rispettare l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nell’ambito dell’esterometro.

Fornitore Non Residente Identificato in Italia

La principale novità introdotta con le specifiche tecniche versione 1.8 riguarda l’estensione dell’utilizzo del codice TD28 alle situazioni in cui:

  • Il fornitore non residente è identificato in Italia (tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale)
  • Il fornitore ha erroneamente emesso fattura con addebito dell’IVA utilizzando la partita IVA italiana
  • L’operazione avrebbe dovuto essere gestita con il meccanismo del reverse charge

Questo scenario ricade nell’ipotesi prevista dall’articolo 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. 471/1997, che disciplina le sanzioni per l’errata applicazione del reverse charge.

Secondo l’Agenzia delle Entrate (Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, versione 1.9 del 5 marzo 2024), questa estensione è operativa per le operazioni in cui il fornitore non residente identificato in Italia ha applicato erroneamente l’IVA.

Per quanto riguarda i fornitori comunitari (UE) identificati in Italia, l’utilizzo del TD28 è oggetto di interpretazioni pratiche da parte di alcuni operatori e professionisti, ma non è esplicitamente confermato come regola ufficiale dalle specifiche tecniche o dalla guida dell’Agenzia delle Entrate. Si consiglia pertanto di procedere con cautela e di verificare caso per caso con un professionista.

Reverse Charge e TD28

Il Meccanismo del Reverse Charge

Secondo l’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia, l’imposta deve essere assolta tramite il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), anche quando il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia.

Il fornitore non residente deve emettere una fattura senza IVA, e sarà il cessionario italiano a dover liquidare l’imposta in reverse charge.

Errori nell’Applicazione del Reverse Charge

Quando il fornitore non residente, pur essendo identificato in Italia, emette erroneamente una fattura con addebito dell’IVA, si verifica un’irregolarità nella certificazione dell’operazione. In questo caso, il TD28 diventa lo strumento per adempiere all’obbligo comunicativo dell’esterometro.

È fondamentale chiarire che il TD28 ha natura prevalentemente comunicativa e non sostituisce né regolarizza l’operazione ai fini dell’assolvimento dell’IVA. Il TD28 riporta l’operazione per fini SdI/esterometro ma non la rende conforme per quanto riguarda l’IVA.

Il TD28 non ha effetto diretto sulla liquidazione IVA, ma è obbligatorio per fini contabili e di tracciabilità ai controlli.

Regime Sanzionatorio e Detrazione IVA

Sanzioni Applicabili

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2024, l’utilizzo del TD28 non incide sul disposto dell’articolo 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. 471/1997. Pertanto, restano ferme le previsioni in merito alla sanzione dovuta.

La sanzione prevista dall’articolo 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. 471/1997 è amministrativa pecuniaria e varia da 250 euro a 10.000 euro, applicabile al cessionario o committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi con il meccanismo del reverse charge. Il fornitore estero è solidalmente responsabile di tale sanzione.

Per la mancata o irregolare trasmissione del TD28 in quanto documento di comunicazione esterometro, si applicano invece le sanzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997 (da 2 euro a 1.000 euro per ciascuna fattura), che sono spesso considerate violazioni meramente formali quando l’operazione ha già correttamente concorso alla liquidazione dell’IVA.

Diritto alla Detrazione

Il cessionario nazionale mantiene il diritto alla detrazione dell’IVA, a condizione che:

  1. L’imposta sia stata effettivamente assolta dal fornitore non residente
  2. L’imposta sia confluita nella liquidazione periodica dell’emittente
  3. Non si sia in presenza di ipotesi di frode fiscale o evasione concertata

Il diritto alla detrazione è soggetto alla prova di buona fede e assenza di frode, in linea con la giurisprudenza comunitaria in materia IVA.

Il trattamento operativo della detrazione IVA e della contabilizzazione in reverse charge può variare in funzione di eventuali azioni correttive del fornitore (ad esempio emissione di nota di credito) e della tempistica della regolarizzazione.

Compilazione del Documento TD28

Dati del Cedente/Prestatore

Nel blocco <CedentePrestatore> devono essere inseriti i dati identificativi del soggetto estero che ha emesso la fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia.

Attenzione importante: i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA italiana. Questo significa che vanno indicati:

  • La ragione sociale del soggetto estero
  • Il codice Paese estero
  • L’identificativo fiscale estero

Dati del Cessionario/Committente

Nel blocco <CessionarioCommittente> vanno inseriti i dati completi del soggetto italiano che riceve la fattura, compresa la partita IVA italiana.

Dati Generali del Documento

Data dell’operazione: nel campo della sezione “Dati Generali” deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia.

Numero documento: nel campo <Numero> è consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente. Questo numero identifica univocamente il documento TD28 emesso per fini comunicativi.

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Dati Fatture Collegate

Nel campo <DatiFattureCollegate> devono essere riportati:

  • Il numero della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia
  • La data della fattura originale

Questi riferimenti sono essenziali per collegare il documento TD28 alla fattura irregolare ricevuta.

Imponibile e Imposta

Devono essere indicati l’imponibile e l’imposta esattamente come risultano nella fattura cartacea ricevuta dal fornitore estero. Non vanno operate modifiche o correzioni a questi importi, in quanto il TD28 ha finalità meramente comunicative.

Regolarizzazione dell’Operazione

Ravvedimento Operoso

Per regolarizzare correttamente l’operazione irregolare, il cessionario nazionale deve avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, purché sussistano i presupposti previsti dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

La regolarizzazione comporta:

  • Il pagamento della sanzione in misura ridotta
  • L’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile
  • La comunicazione tempestiva all’Amministrazione finanziaria

La sanzione minima applicabile in sede di ravvedimento è pari a 250 euro, ridotta ulteriormente in base alle regole del ravvedimento operoso stesso.

Emissione di Documento TD20

In alternativa, secondo alcune interpretazioni, potrebbe essere percorribile l’emissione di un documento TD20 “Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture” entro 30 giorni dalla ricezione della fattura irregolare.

L’emissione del TD20 entro 30 giorni permette una mitigazione della sanzione; l’emissione dopo tale termine non impedisce l’applicazione delle sanzioni.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” (versione 1.9 del 5 marzo 2024) sembrerebbe escludere questa possibilità per le fattispecie relative all’articolo 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. 471/1997.

Current Agenzia delle Entrate guidance strongly discourages the use of TD20 for Art. 6(9-bis.1) cases; TD28 plus ravvedimento operoso is the prevailing approach.

Differenze tra TD28 e Altri Codici Documento

TD28 vs TD19

Il TD19 viene utilizzato per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972, quando la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) è senza addebito dell’imposta.

Al contrario, il TD28 si applica quando la fattura da San Marino è cartacea e presenta l’addebito dell’imposta.

TD28 vs TD17 e TD18

Il TD17 è utilizzato per l’integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero, mentre il TD18 riguarda l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari.

Questi codici si applicano in situazioni dove il meccanismo del reverse charge viene correttamente implementato ab origine, mentre il TD28 interviene in presenza di irregolarità nell’applicazione dell’imposta.

TD28 vs TD20

Il TD20 serve per l’autofattura di regolarizzazione e integrazione delle fatture ai sensi dell’articolo 6, commi 8 e 9-bis, del D.Lgs. 471/1997 o dell’articolo 46, comma 5, del DL 331/1993.

Mentre il TD28 ha funzione principalmente comunicativa per l’esterometro, il TD20 ha valenza ai fini della regolarizzazione fiscale vera e propria.

Registrazione e Liquidazione IVA

Registrazione nel Registro degli Acquisti

Il documento TD28 trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere annotato nel registro degli acquisti del cessionario italiano. Questa registrazione è necessaria per la corretta tenuta della contabilità IVA.

Il TD28 non ha effetto diretto sulla liquidazione IVA, ma è obbligatorio per fini contabili e di tracciabilità ai controlli.

Liquidazione Periodica

L’IVA irregolarmente addebitata nella fattura ricevuta può essere portata in detrazione dal cessionario, sempre che l’imposta sia stata effettivamente versata dal fornitore estero e non si sia in presenza di frode fiscale.

Il trattamento operativo della detrazione IVA e della contabilizzazione in reverse charge può variare in funzione di eventuali azioni correttive del fornitore (ad esempio emissione di nota di credito) e della tempistica della regolarizzazione.

Parallelamente, il cessionario dovrà provvedere ad assolvere l’imposta in reverse charge per la medesima operazione, mediante la compilazione del modello di liquidazione IVA periodica.

Le operazioni documentate con TD28 sono acquisti imponibili e, in quanto tali, non influiscono sul plafond esportatori abituali, che si basa sulle operazioni non imponibili esportate.

Specifiche Tecniche e Versioni

Versione 1.7.1

Il codice documento TD28 è stato introdotto per la prima volta con le specifiche tecniche versione 1.7.1, applicabile dal 1° ottobre 2022. In quella versione, il TD28 era destinato esclusivamente alle operazioni di acquisto di beni da San Marino documentate con fattura cartacea con addebito dell’IVA.

Versione 1.8

Con l’aggiornamento alla versione 1.8 delle specifiche tecniche, pubblicato il 12 dicembre 2023 e applicabile dal 1° febbraio 2024, il campo di applicazione del TD28 è stato significativamente ampliato.

Le principali novità introdotte includono:

  • Utilizzo del TD28 per operazioni con fornitori non residenti identificati in Italia
  • Aggiornamento delle indicazioni per l’utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti identificati in Italia ma non stabiliti
  • Integrazione della descrizione dell’IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore
  • Introduzione del controllo 00477 per lo scarto di fatture con dichiarazione d’intento invalidata

Guida alla Compilazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” che, nella versione 1.9 del 5 marzo 2024, fornisce istruzioni dettagliate sulla compilazione dei documenti TD28.

La guida chiarisce le modalità operative e i criteri di compilazione del tracciato XML in tutti i casi d’uso del TD28, sia per le operazioni con San Marino sia per le fattispecie relative all’articolo 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. 471/1997.

Codici Errore del Sistema di Interscambio

Controllo 00471

Il codice errore 00471 verifica che, per i tipi documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD24, TD25 e TD28 (fattura ordinaria) e TD07 (fattura semplificata), cedente e cessionario non possano essere uguali.

Questo controllo è stato modificato con le specifiche tecniche versione 1.7.1 per includere anche il TD28 tra i documenti soggetti a questa verifica.

Controllo 00476 e 00473

Anche i controlli relativi ai codici errore 00476 e 00473 sono stati aggiornati nelle specifiche tecniche per gestire correttamente i documenti TD28 e garantire la coerenza dei dati trasmessi al Sistema di Interscambio.

Controllo 00477

Introdotto con la versione 1.8 delle specifiche tecniche, il controllo 00477 serve per scartare le fatture elettroniche emesse in regime di non imponibilità IVA a favore di esportatori abituali quando la dichiarazione d’intento risulta invalidata.

Sebbene questo controllo non riguardi direttamente il TD28, fa parte dell’insieme di aggiornamenti tecnici implementati contestualmente all’estensione delle funzionalità del codice TD28.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Telefisco 2024

Durante il convegno Telefisco 2024, tenutosi il 1° febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti fondamentali sull’utilizzo del TD28.

I principali punti emersi sono:

  1. Il TD28 può essere utilizzato per fatture ricevute da soggetti non residenti identificati in Italia, senza stabile organizzazione, che abbiano erroneamente emesso fattura con IVA anziché con reverse charge
  2. L’utilizzo del codice TD28 non costituisce una modalità di regolarizzazione dell’operazione
  3. Il TD28 serve esclusivamente per l’assolvimento dell’adempimento dell’esterometro
  4. Per regolarizzare l’operazione occorre provvedere con ravvedimento operoso
  5. Resta ferma la sanzione prevista dall’articolo 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. 471/1997

Best Practices e Consigli Operativi

Raccomandazioni per le Aziende

  1. Formazione del Personale: Assicurarsi che contabili e responsabili amministrativi conoscano le differenze tra TD28, TD19, TD20
  2. Procedure Interne: Stabilire procedure chiare per la gestione delle fatture estere Verificare sempre se la fattura ricevuta ha IVA o meno Controllare se il fornitore è identificato in Italia
  3. Controllo Preventivo: Concordare preventivamente con il fornitore estero la modalità di fatturazione Richiedere fatture senza IVA quando applicabile il reverse charge
  4. Documentazione: Conservare copia della fattura cartacea originale Archiviare il documento TD28 trasmesso Documentare le scelte operative (regolarizzare o no)

Errori Comuni da Evitare

Errore 1: Utilizzare TD28 invece di TD19 quando la fattura non ha IVA

Correzione: Usare TD19 per fatture senza IVA

Errore 2: Ritenere che il TD28 regolarizzi automaticamente l’operazione

Correzione: Il TD28 è principalmente comunicativo; serve TD20 per regolarizzare

Errore 3: Non indicare i dati della fattura collegata

Correzione: Compilare sempre il campo DatiFattureCollegate

Errore 4: Inserire la partita IVA italiana del fornitore nei dati cedente

Correzione: Inserire i dati esteri del soggetto, non della P.IVA italiana

Errore 5: Registrare il TD28 nel registro vendite

Correzione: Il TD28 va solo nel registro acquisti

Checklist Operativa

Prima di emettere un TD28, verificare:

  • Il fornitore è effettivamente non residente?
  • La fattura ricevuta ha IVA addebitata?
  • Il fornitore è identificato in Italia?
  • Ho i dati completi del fornitore estero?
  • Ho gli estremi della fattura originale?
  • Ho verificato se l’IVA è stata versata?
  • Ho deciso se regolarizzare con TD20?
  • Il software è aggiornato per il TD28?
  • La numerazione progressiva è corretta?
  • I dati sono stati inseriti correttamente?

Riferimenti Normativi Completi

Normativa Primaria

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

  • Articolo 17, comma 2: Reverse charge per acquisti da non residenti
  • Articolo 19: Diritto alla detrazione IVA

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471:

  • Articolo 6, comma 9-bis: Regolarizzazione fatture irregolari
  • Articolo 6, comma 9-bis.1: Sanzioni per omesso reverse charge
  • Articolo 11: Sanzioni per omessa/irregolare comunicazione esterometro

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127:

  • Articolo 1, comma 3-bis: Obbligo di comunicazione operazioni estere

D.M. 21 giugno 2021:

  • Obblighi di fatturazione elettronica con San Marino

Documenti di Prassi

Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro:

  • Versione 1.8 (30 settembre 2022)
  • Versione 1.9 (5 marzo 2024)
  • Versione 1.10 (aprile 2024)

Specifiche Tecniche:

  • Versione 1.7.1 (introduzione TD28)
  • Versione 1.8 (estensione utilizzo TD28)

Telefisco 2024 (1° febbraio): chiarimenti operativi TD28

Circolari e Risoluzioni:

  • Circolare 16/E/2017: Errori nel reverse charge e regolarizzazione
  • Risoluzione 89/E/2010 e 21/E/2015: Fatture con partita IVA italiana da non residenti

Domande Frequenti (FAQ) 

Cosa significa il codice TD28 nella fatturazione elettronica?

Il codice TD28 è un tipo documento utilizzato nella fatturazione elettronica italiana per comunicare al Sistema di Interscambio gli acquisti da San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’IVA, e gli acquisti da fornitori non residenti identificati in Italia che abbiano erroneamente applicato l’IVA anziché il reverse charge.

Il codice documento TD28 sostituisce l’obbligo dell’esterometro?

TD28 adempie all’obbligo di esterometro per le specifiche operazioni che documenta. Dal 1° luglio 2022, la trasmissione tramite Sistema di Interscambio di documenti come il TD28 ha sostituito il vecchio esterometro trimestrale per le operazioni che rientrano nel suo ambito applicativo.

Quando è obbligatorio utilizzare il codice TD28 per gli acquisti dalla Repubblica di San Marino?

Il TD28 è obbligatorio quando ricevi una fattura cartacea con IVA da un fornitore residente nella Repubblica di San Marino. Se invece il fornitore sammarinese emette fattura senza IVA, devi utilizzare il codice TD19 per l’autofattura in regime di reverse charge. L’utilizzo del TD28 serve a comunicare l’operazione all’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio, adempiendo così all’obbligo di esterometro.

Quali sanzioni si applicano se non utilizzo il TD28 quando dovrei?

L’omessa trasmissione del documento TD28 configura una violazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni con l’estero. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997 per omessa o irregolare comunicazione, che vanno da € 2 a € 1.000 per ciascuna fattura non comunicata. Queste sanzioni sono spesso considerate violazioni meramente formali quando l’operazione ha già correttamente concorso alla liquidazione dell’IVA. Inoltre, se la fattura ricevuta conteneva IVA erroneamente addebitata da un fornitore non residente identificato in Italia, si applica anche la sanzione specifica prevista dall’articolo 6, comma 9-bis.1, che va da € 250 a € 10.000.

Posso detrarre l’IVA indicata in un documento TD28?

Sì, è possibile detrarre l’IVA indicata nel TD28, a condizione che l’imposta sia stata effettivamente assolta dal fornitore non residente e non si sia in presenza di frode fiscale. Il diritto alla detrazione è soggetto alla prova di buona fede e assenza di frode, in linea con la giurisprudenza comunitaria in materia IVA. Tuttavia, la detrazione dell’IVA non elimina l’obbligo di pagare la sanzione prevista dall’articolo 6, comma 9-bis.1.

Quando devo utilizzare il TD28 invece del TD19 per le operazioni con San Marino?

Il TD28 deve essere utilizzato quando si riceve una fattura cartacea da San Marino con addebito dell’IVA. Il TD19, invece, si utilizza quando la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) è senza addebito dell’imposta, in quanto l’acquirente deve assolvere l’IVA tramite reverse charge.

Come si compila il campo cedente prestatore in un documento TD28?

Nel campo cedente/prestatore del TD28 devi inserire i dati del soggetto estero che ha emesso la fattura originale con IVA. Anche se il fornitore è identificato in Italia tramite partita IVA italiana, nel TD28 devi indicare i suoi dati esteri (ragione sociale estera, identificativo fiscale estero, paese di residenza). Nel campo IdPaese devi indicare il codice ISO del paese di residenza del fornitore (ad esempio “SM” per San Marino, “FR” per Francia, “DE” per Germania).

Il TD28 può essere utilizzato per fornitori comunitari?

Sì, a partire dal 1° febbraio 2024, il TD28 può essere utilizzato anche per comunicare gli acquisti da fornitori comunitari identificati in Italia (tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale) che abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’IVA invece di applicare il reverse charge previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972.

Quale versione delle specifiche tecniche ha introdotto il TD28?

Il codice TD28 è stato introdotto con la versione 1.7.1 delle specifiche tecniche, applicabile dal 1° ottobre 2022. La sua estensione a casi diversi dalle operazioni con San Marino è avvenuta con la versione 1.8, applicabile dal 1° febbraio 2024.

Cosa succede se il fornitore estero non ha versato l’IVA erroneamente addebitata?

In questo caso, il diritto alla detrazione potrebbe essere negato, in quanto la condizione per la detraibilità è che l’imposta sia stata effettivamente assolta dal fornitore. Il cessionario dovrà verificare che l’IVA sia confluita nella liquidazione periodica dell’emittente.

Posso utilizzare il TD20 invece del TD28 per regolarizzare?

Secondo la Guida alla compilazione dell’Agenzia delle Entrate (versione 1.9), per le fattispecie relative all’articolo 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. 471/1997, l’utilizzo del TD20 sembrerebbe escluso. La via percorribile sarebbe l’emissione del TD28 per l’esterometro e il ravvedimento operoso per la regolarizzazione.

Come correggo un TD28 già inviato con errori?

Per rettificare in negativo un documento TD28 già trasmesso, è possibile emettere un nuovo documento TD28 indicando gli importi con segno negativo. Nel campo <DatiFattureCollegate> vanno riportati gli estremi del documento TD28 da rettificare.

Il TD28 deve essere registrato in contabilità?

Sì, il documento TD28 trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere annotato nel registro degli acquisti del cessionario italiano, in conformità con gli obblighi di tenuta della contabilità IVA.

Esiste un termine per l’invio del TD28?

La trasmissione dovrebbe seguire le tempistiche ordinarie del SdI per le comunicazioni transfrontaliere, generalmente entro la fine del mese successivo, per minimizzare il rischio di sanzioni. Questo è coerente con le scadenze standard del SdI per minimizzare le penalità, ma non è esplicitamente codificato in legge. È opportuno trasmetterlo tempestivamente dopo la ricezione della fattura irregolare.

Conclusioni

Il codice TD28 si è evoluto da strumento specifico per le operazioni con San Marino a elemento fondamentale nella gestione delle irregolarità nell’applicazione del reverse charge con fornitori esteri identificati in Italia. La sua corretta comprensione e utilizzo è essenziale per:

  1. Adempiere correttamente agli obblighi di esterometro: il TD28 consente di comunicare al Sistema di Interscambio i dati delle operazioni transfrontaliere anche quando si verificano irregolarità nella fatturazione.
  2. Mantenere il diritto alla detrazione IVA: l’utilizzo del TD28 permette al cessionario italiano di mantenere il diritto alla detrazione dell’IVA erroneamente addebitata, sempre che l’imposta sia stata effettivamente versata dal fornitore e non si configuri frode o abuso.
  3. Gestire il regime sanzionatorio: la consapevolezza che il TD28 non elimina l’obbligo di regolarizzazione tramite ravvedimento operoso è fondamentale per evitare maggiori sanzioni.
  4. Conformarsi alle specifiche tecniche: la corretta compilazione del documento TD28 secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate garantisce l’accettazione da parte del Sistema di Interscambio.

Le aziende che operano con fornitori esteri, specialmente se identificati in Italia, devono prestare particolare attenzione al meccanismo del reverse charge e all’eventuale utilizzo del codice TD28. La formazione del personale amministrativo e la consulenza con professionisti esperti in materia fiscale sono investimenti necessari per evitare errori costosi.

Con l’evoluzione continua della normativa sulla fatturazione elettronica e l’esterometro, è probabile che il TD28 e le relative procedure subiscano ulteriori aggiornamenti. Rimanere aggiornati sulle specifiche tecniche pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e sui chiarimenti forniti attraverso Telefisco e altri canali ufficiali è quindi essenziale per una gestione fiscale corretta e compliant.

In sintesi, il TD28 rappresenta un tassello importante nel complesso mosaico della fatturazione elettronica italiana, contribuendo a garantire trasparenza e correttezza nelle transazioni transfrontaliere, pur mantenendo il necessario rigore nel rispetto degli obblighi fiscali e sanzionatori.

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza fiscale o legale. Per situazioni specifiche si consiglia di consultare un commercialista o un professionista abilitato. Le normative fiscali sono soggette a modifiche e aggiornamenti; verificare sempre le fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

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