IVA su Criptovalute e NFT: Guida al Regime Fiscale Italiano

IVA su Criptovalute e NFT: Guida al Regime Fiscale Italiano

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L’IVA su criptovalute e NFT è uno degli argomenti fiscali più complessi e in rapida evoluzione del panorama tributario italiano. Se possiedi Bitcoin, Ethereum, token digitali o hai iniziato a comprare e vendere NFT, devi sapere esattamente come funziona l’imposta sul valore aggiunto in questo settore — e quali sono le regole sulle plusvalenze, sul monitoraggio fiscale e sugli obblighi dichiarativi che ti riguardano. Questa guida aggiornata analizza nel dettaglio tutto ciò che devi sapere su IVA, criptovalute e NFT, partendo dalle basi normative fino ai casi pratici, con tabelle riepilogative e risposte alle domande più frequenti.

1. Cosa sono le cripto-attività: definizioni fiscali {#definizioni}

Prima di affrontare il tema dell’IVA su criptovalute e NFT, è fondamentale capire come il legislatore italiano definisce questi strumenti digitali.

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 126–147) ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) la prima definizione organica di cripto-attività: “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga”.

La normativa distingue quattro categorie principali:

CategoriaDescrizioneEsempi
Token di pagamento (currency token)Usati come mezzo di scambio o riserva di valoreBitcoin (BTC), Litecoin
Security tokenRappresentano diritti economici o amministrativi su un’impresaToken azionari digitali
Utility tokenDanno accesso a beni o servizi futuri sulla piattaforma emittenteToken di accesso a piattaforme DeFi
NFT (Non-Fungible Token)Certificato digitale unico di proprietà su un bene digitale o fisicoArte digitale, collezionabili, oggetti di gioco

Questa distinzione non è solo teorica: incide direttamente sul regime IVA applicabile e sulla tassazione delle plusvalenze. Il principio cardine è che non è il nome del token a determinarne il trattamento fiscale, ma la sua natura sostanziale e funzione economica.

2. IVA su Criptovalute: il Quadro Normativo Europeo e Italiano {#iva-cripto}

La sentenza Hedqvist: il fondamento dell’esenzione IVA

Il punto di partenza per comprendere l’IVA sulle criptovalute è la storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14, nota come sentenza Hedqvist).

La Corte ha stabilito che le operazioni di cambio di criptovalute contro valute tradizionali (e viceversa) costituiscono prestazioni di servizi esenti da IVA ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lettera (e) della Direttiva IVA 2006/112/CE, che esenta le operazioni relative a «divise, banconote e monete usate come mezzo legale di pagamento».

In altre parole: acquistare e vendere Bitcoin in cambio di euro non è un’operazione soggetta a IVA. L’Italia ha recepito questo principio attraverso la Risoluzione n. 72/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate e, successivamente, la Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, che rimane il documento di riferimento più completo sul trattamento fiscale delle cripto-attività.

Operazioni esenti da IVA

Basandosi sulla sentenza Hedqvist e sulle linee guida europee, non sono soggette a IVA le seguenti operazioni:

  • Scambio cripto-fiat: conversione di Bitcoin, Ethereum o altre criptovalute in euro o altre valute aventi corso legale, e viceversa;
  • Scambio cripto-cripto (con stessa funzione): lo swap tra due token con identiche caratteristiche e funzioni (ad esempio due stablecoin o due currency token) non costituisce operazione fiscalmente rilevante ai fini IVA;
  • Mining: l’attività di validazione delle transazioni su blockchain e coniazione di nuovi token. Il Comitato IVA dell’UE ha indicato che il mining rientra nell’esenzione prevista dalla Direttiva, in quanto non è possibile identificare un destinatario specifico del servizio;
  • Gestione di wallet digitale: la fornitura di un portafoglio elettronico, se collegata a un’attività di intermediazione esente, è anch’essa esente da IVA;
  • Servizi di exchange: l’intermediazione tra criptovalute diverse o tra cripto e valuta fiat è esente in linea con i principi Hedqvist.

Operazioni imponibili IVA

Al contrario, sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria (22%) i servizi accessori e strumentali, ovvero:

  • Commissioni per servizi di consulenza fiscale o legale in ambito cripto;
  • Sviluppo di smart contract o software blockchain forniti a titolo oneroso;
  • Servizi di custodia e amministrazione di titoli (se qualificati come tali);
  • Prestazioni professionali di trading per conto terzi (se configurano attività d’impresa).

Attenzione: l’esenzione IVA riguarda le operazioni di scambio sulle criptovalute, non tutte le attività correlate. I servizi tecnici, consulenziali o informatici sono imponibili normalmente.

Come si determina la base imponibile IVA quando il cliente paga in crypto

Un’impresa o professionista che accetta pagamenti in criptovaluta per beni o servizi imponibili deve comunque applicare l’IVA. La Circolare 30/E/2023 precisa che, per determinare la base imponibile IVA, è necessario calcolare il controvalore in euro della criptovaluta ricevuta al momento dell’operazione.

Per fare questo, l’Agenzia delle Entrate ritiene ragionevole usare il valore medio registrato nella giornata di effettuazione dell’operazione sul mercato di riferimento abituale (ad esempio, la piattaforma exchange principale). È essenziale documentare e conservare questa conversione.

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3. IVA sugli NFT: il Principio “Look Through” {#iva-nft}

Il trattamento dell’IVA sugli NFT è significativamente più articolato rispetto alle criptovalute “pure” e richiede un’analisi caso per caso. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 30/E/2023, ha adottato il cosiddetto approccio “look through”: l’IVA segue la natura del bene o diritto incorporato nell’NFT, non il token in sé.

Scenario 1: L’NFT rappresenta un asset digitale (on-chain)

Quando l’NFT incorpora un asset nativo digitale — ad esempio un’opera d’arte digitale, un collezionabile virtuale o un elemento di un videogioco — il trasferimento dell’NFT è regolato dalla disciplina IVA propria dei servizi elettronici (art. 7, par. 1, Reg. UE 282/2011).

In questo caso:

  • L’IVA è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo;
  • Si applica l’aliquota ordinaria del 22%;
  • Eccezione importante: se l’NFT viene ceduto direttamente dall’autore originario dell’opera d’arte digitale, la cessione è fuori campo IVA per carenza del presupposto oggettivo, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera a) del DPR 633/1972 (che esclude dalla nozione di prestazione di servizi le cessioni di opere d’ingegno da parte dell’autore).

Scenario 2: L’NFT rappresenta un asset materiale (off-chain)

Quando l’NFT è un certificato di autenticità per un bene fisico (un’opera d’arte reale, un oggetto da collezione, un immobile tokenizzato), il trattamento IVA dipende dalla natura giuridica del bene sottostante:

  • L’esigibilità dell’IVA coincide con il momento della consegna dell’NFT all’acquirente (inserimento nel suo wallet), che rappresenta il momento traslativo della proprietà;
  • Si applicano le regole IVA ordinarie per i beni mobili o immobili in base alla tipologia del sottostante;
  • Potrebbero applicarsi aliquote ridotte se il bene fisico sottostante ne ha diritto (ad esempio, opere d’arte soggette ad aliquota IVA agevolata).

Scenario 3: NFT come security token

Se un NFT incorpora diritti economici o di governance su un’impresa, assimilandosi a uno strumento finanziario, la Circolare 30/E/2023 indica che si applica l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 4) del DPR 633/1972 (che esenta le operazioni su azioni, obbligazioni e titoli analoghi) — salvo le operazioni di custodia e amministrazione, che rimangono imponibili al 22%.

Riepilogo IVA sugli NFT

Tipo di NFTSoggetto cedenteTrattamento IVA
Arte digitale / collezionabile digitale (on-chain)Autore originarioFuori campo IVA (art. 3, c. 4, lett. a DPR 633/72)
Arte digitale / collezionabile digitale (on-chain)Collezionista / rivenditoreImponibile al 22% come servizio elettronico
Bene fisico tokenizzato (off-chain)Qualunque soggettoSegue le regole IVA del bene fisico sottostante
Security token (diritti societari)Qualunque soggettoEsente IVA (art. 10, c. 1, n. 4 DPR 633/72)
Utility tokenDa valutare caso per casoSegue la natura del servizio incorporato

4. Tassazione delle Plusvalenze da Criptovalute e NFT {#plusvalenze}

Il regime di tassazione delle plusvalenze da cripto-attività è stato profondamente riformato dalla Legge di Bilancio 2023 e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Sebbene questa materia riguardi le imposte dirette piuttosto che l’IVA in senso stretto, è fondamentale per chiunque operi nel settore delle criptovalute e degli NFT, e interagisce direttamente con gli obblighi di fatturazione e dichiarazione.

Quando si genera una plusvalenza imponibile

Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR (introdotto dalla L. 197/2022), le seguenti operazioni generano redditi diversi imponibili:

  • Vendita di criptovalute in cambio di euro o altra valuta fiat;
  • Conversione di una cripto-attività in un’altra con caratteristiche e funzioni diverse (ad esempio, acquisto di un NFT con Ethereum — che costituisce una permuta fiscalmente rilevante);
  • Utilizzo di criptovalute per l’acquisto di beni o servizi;
  • Cessione di NFT acquistati da terzi (non dall’autore originario);
  • Redditi da staking, airdrop, yield farming e DeFi (trattati come redditi diversi o redditi di capitale).

Non costituiscono invece evento imponibile:

  • Lo scambio di una criptovaluta con un’altra avente uguali caratteristiche e funzioni (ad esempio, BTC per BTC da wallet diversi, o stablecoin per stablecoin dello stesso tipo);
  • Lo scambio di un NFT con un altro NFT;
  • Il semplice trasferimento tra wallet propri.

Aliquote e soglie: evoluzione normativa 2023–2026

Periodo d’impostaFranchigiaAliquota imposta sostitutiva
2022 e precedenti51.645,69 € (vecchie regole valute estere)26%
2023–20242.000 € (esenzione sulle prime 2.000 €)26% sulla quota eccedente
2025Nessuna franchigia (abolita dalla L. 207/2024)26% sull’intero importo
Dal 1° gennaio 2026Nessuna franchigia33% sull’intero importo

L’opzione di rivalutazione del costo fiscale

La Legge di Bilancio 2025 ha offerto ai contribuenti la possibilità di rivalutare il valore fiscale delle cripto-attività detenute al 1° gennaio 2025. Chi ha aderito ha potuto pagare un’imposta sostitutiva del 18% sul valore di mercato a quella data (in un’unica soluzione o in tre rate), cristallizzando il nuovo costo fiscale e riducendo così la base imponibile futura — una misura particolarmente conveniente in vista dell’aumento dell’aliquota al 33% dal 2026.

Plusvalenze da NFT: distinzione autore vs collezionista

La Circolare 30/E/2023 e la giurisprudenza recente (Cass. pen. n. 8269/2025) chiariscono che il trattamento fiscale degli NFT dipende dalla posizione del soggetto:

  • Autore che vende la propria opera: il corrispettivo è reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) se l’attività è esercitata abitualmente, oppure reddito diverso occasionale (art. 67, comma 1, lett. l) TUIR). Non è un reddito diverso da cripto-attività ex lett. c-sexies).
  • Collezionista che rivende un NFT acquistato da terzi: la plusvalenza rientra nella categoria redditi diversi da cripto-attività (art. 67, c. 1, lett. c-sexies TUIR), soggetta all’imposta sostitutiva del 26% (33% dal 2026).
  • Soggetto che opera professionalmente: se il trading di NFT è un’attività continuativa e organizzata, genera reddito d’impresa soggetto a IRPEF/IRES ordinaria, e può comportare l’obbligo di apertura della Partita IVA.

Compensazione delle minusvalenze

Le minusvalenze da cripto-attività possono essere:

  • Compensate con le plusvalenze dello stesso anno fiscale;
  • Se eccedenti, riportate nei quattro anni successivi per compensare future plusvalenze.

Le perdite da criptovalute possono compensare anche capital gain su altri strumenti finanziari (azioni, valute estere), poiché rientrano tutti nella categoria dei redditi diversi finanziari.

5. IVACA: l’Imposta Patrimoniale sulle Cripto-Attività {#ivaca}

L’IVACA (Imposta sul Valore delle Cripto-Attività) è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 ed è dovuta annualmente da chiunque detenga cripto-attività. Si tratta di un’imposta patrimoniale analoga all’IVAFE (che si applica alle attività finanziarie estere):

  • Aliquota: 0,2% annuo (2 per mille) del valore di mercato delle cripto-attività al 31 dicembre di ogni anno, calcolato in proporzione ai giorni di detenzione;
  • Soglia minima: è dovuta solo se supera i 12 euro;
  • Chi la applica: se le cripto-attività sono detenute su un exchange italiano, l’imposta è trattenuta automaticamente dall’intermediario (come l’imposta di bollo). Se sono su exchange esteri o in wallet non custodial (hardware wallet, ledger), il contribuente deve calcolarla e versarla autonomamente in dichiarazione.
Situazione di custodiaChi versa l’IVACACome
Exchange italianoL’intermediario in automaticoNessun adempimento del contribuente (indicare “solo monitoraggio” nel Quadro RW)
Exchange esteroIl contribuenteTramite dichiarazione dei redditi (Quadro RW)
Wallet privato / hardware walletIl contribuenteTramite dichiarazione dei redditi (Quadro RW)

Scadenza: il pagamento dell’IVACA (o l’inserimento in dichiarazione della ricevuta dell’imposta già versata dall’intermediario) coincide con la scadenza della dichiarazione dei redditi, ovvero il 30 settembre per il Modello 730 e il 31 ottobre per il Modello Redditi PF dell’anno successivo a quello di riferimento.

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6. Monitoraggio Fiscale: Quadro RW e DAC8 {#monitoraggio}

Il monitoraggio fiscale è un obbligo distinto dalla tassazione delle plusvalenze e riguarda la semplice detenzione di cripto-attività, indipendentemente dal fatto che abbiano generato redditi.

Il Quadro RW (Modello Redditi PF) e il Quadro W (Modello 730)

Chiunque detenga cripto-attività — su qualunque piattaforma, in qualsiasi wallet, in Italia o all’estero — deve indicarle nel Quadro RW del Modello Redditi PF o nel Quadro W del Modello 730 (disponibile dal modello 730/2025).

Dal 2024 è stato introdotto il codice 21 specifico per le cripto-attività nel Quadro RW, semplificando la compilazione. Per i contribuenti senza Partita IVA, il Modello 730 è oggi la strada principale:

  • Quadro W: monitoraggio fiscale del possesso di cripto-attività;
  • Quadro T: dichiarazione delle plusvalenze (introdotto dal 730/2025, replica il Quadro RT del Modello Redditi).

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha disposto che le criptovalute entrino nel calcolo dell’ISEE a partire dalle DSU presentate nel 2026. Il valore da indicare è il più alto tra il saldo al 31/12/2024 e la giacenza media annua del 2024, nella sezione FC2 della DSU (codice rapporto 99).

DAC8: lo scambio automatico di informazioni

Dal 2026 è operativa la DAC8 (Direttiva UE 2023/2026), che obbliga gli exchange di criptovalute operanti nell’Unione Europea a comunicare automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati sui saldi e sulle transazioni degli utenti residenti in Italia. Questo significa che il Fisco italiano riceverà informazioni dettagliate sulle cripto-attività detenute su piattaforme europee, aumentando significativamente la capacità di controllo.

Parallelamente, il Registro OAM (Organismo Agenti e Mediatori) — istituito con decreto MEF nel 2022 — obbliga tutti i cambiavalute e provider di wallet operanti in Italia a iscriversi e a segnalare l’attività svolta.

7. Obblighi per Chi Opera con Partita IVA {#partita-iva}

Se svolgi un’attività nel settore delle criptovalute o degli NFT in modo continuativo e organizzato, potresti avere l’obbligo di aprire la Partita IVA e assoggettare la tua attività al regime ordinario d’impresa o di lavoro autonomo.

Quando scatta l’obbligo di Partita IVA

L’obbligo di Partita IVA nel settore cripto scatta in tutti i casi in cui l’attività assume carattere di professionalità e abitualità:

  • Trading professionale: chi effettua operazioni di acquisto e vendita di criptovalute in modo sistematico, con una struttura organizzativa, genera reddito d’impresa soggetto a IRPEF/IRES e IVA;
  • Mining strutturato: l’attività di mining continuativa e organizzata costituisce esercizio d’impresa;
  • Artista digitale/creator di NFT: chi vende abitualmente le proprie opere digitali tramite NFT può configurare lavoro autonomo con obbligo di Partita IVA;
  • Sviluppatori blockchain: la fornitura di servizi tecnici (sviluppo di smart contract, DApp, consulenza blockchain) è un’attività di lavoro autonomo o d’impresa soggetta a IVA al 22%.

Per approfondire gli adempimenti connessi alla Partita IVA, puoi consultare la nostra guida completa al calcolo Partita IVA e la sezione dedicata al calcolo INPS per titolari di Partita IVA.

Come si emette fattura se il cliente paga in Bitcoin o altra crypto

Quando un professionista o un’impresa con Partita IVA riceve un pagamento in criptovaluta per un servizio imponibile, deve:

  1. Emettere fattura elettronica con i dati ordinari, indicando come corrispettivo il valore in euro della criptovaluta al momento dell’operazione (valore medio della giornata sull’exchange di riferimento);
  2. Applicare l’IVA ordinaria (o ridotta se applicabile) sulla base imponibile in euro;
  3. Conservare la documentazione del tasso di cambio utilizzato.

Il pagamento in criptovaluta è fiscalmente assimilato a un pagamento in natura: ciò che conta è il valore economico espresso in euro al momento della transazione, non il fatto che il trasferimento avvenga in token digitali. Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8269/2025.

Per maggiori informazioni sulla fatturazione elettronica e sui codici da utilizzare, leggi la nostra guida ai codici IVA N6 e la sezione dedicata all’art. 3 del DPR 633/1972 sulle prestazioni di servizi ai fini IVA.

8. Staking, Airdrop, DeFi e Mining: Come si Tassano {#redditi-particolari}

Oltre alle plusvalenze da compravendita, il settore delle cripto-attività genera altre tipologie di reddito, ciascuna con un proprio trattamento fiscale.

Staking

I premi da staking (ricompense in token ricevute per bloccare le proprie cripto-attività su una blockchain proof-of-stake) sono considerati redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR. Sono imponibili nel momento in cui vengono accreditati al contribuente, anche se non vengono convertiti in euro. Il valore è determinato in base al prezzo di mercato al momento della ricezione e tassato al 26% (33% dal 2026).

Airdrop

I token ricevuti gratuitamente tramite airdrop sono anch’essi considerati redditi imponibili al momento della ricezione (al valore di mercato) se non rientrano in specifiche esenzioni. Anche in questo caso si applica l’imposta sostitutiva del 26% (33% dal 2026), senza possibilità di dedurre costi di acquisizione.

DeFi e Yield Farming

I proventi DeFi (interessi da protocolli di lending, rendimenti da liquidity pool, premi da yield farming) sono assimilati a redditi di capitale o redditi diversi, con tassazione al 26% (33% dal 2026) al momento della maturazione o dell’accredito, indipendentemente dalla conversione in valuta fiat. L’Agenzia delle Entrate applica il principio di cassa “in natura”: il semplice fatto di avere i token disponibili genera l’obbligo dichiarativo.

Mining

Il trattamento del mining dipende dal soggetto che lo svolge:

  • Privato occasionale: se l’attività è sporadica e non organizzata, i proventi possono configurare redditi diversi;
  • Attività imprenditoriale strutturata: se il mining è continuativo e organizzato con strumenti dedicati (rig, farm), configura reddito d’impresa soggetto a IRPEF/IRES e potenzialmente IVA, con obbligo di Partita IVA.

Ai fini IVA, il mining è generalmente considerato un’attività esente, in quanto non è identificabile un destinatario specifico del servizio di validazione. Tuttavia, la configurazione concreta dell’attività va sempre valutata caso per caso.

9. Tabelle Riepilogative del Regime Fiscale {#tabelle}

Tabella 1 – IVA sulle operazioni in criptovalute

OperazioneSoggettoTrattamento IVABase normativa
Scambio cripto ↔ euro/valuta fiatChiunqueEsente IVASentenza Hedqvist C-264/14; art. 10 DPR 633/72
Scambio cripto ↔ cripto (stesse funzioni)ChiunqueFuori campo / non rilevanteCircolare AdE 30/E/2023
Scambio cripto ↔ cripto (funzioni diverse)ChiunquePermuta imponibile (no IVA, ma rilevante IRPEF)Circolare AdE 30/E/2023
MiningPrivato / impresaEsente IVAParere Comitato IVA UE; Circolare AdE 30/E/2023
Gestione wallet (con commissione)Provider walletEsente IVACircolare AdE 30/E/2023
Consulenza fiscale / legale in ambito criptoProfessionistaImponibile al 22%DPR 633/1972
Sviluppo software / smart contractSviluppatoreImponibile al 22%DPR 633/1972
Accettazione crypto come pagamentoImpresa / professionistaIVA ordinaria sul servizio/bene (controvalore in €)Circolare AdE 30/E/2023

Tabella 2 – IVA sugli NFT

Tipo di NFTCedenteTrattamento IVA
Opera d’arte digitale (on-chain)Autore originarioFuori campo IVA (art. 3, c. 4, lett. a DPR 633/72)
Opera d’arte digitale (on-chain)Collezionista / rivenditoreImponibile al 22% (servizio elettronico)
Bene fisico tokenizzato (off-chain)QualunqueSegue le regole IVA del bene fisico
Security token (diritti societari)QualunqueEsente IVA (art. 10, c. 1, n. 4 DPR 633/72)

Tabella 3 – Tassazione plusvalenze cripto-attività (persone fisiche private)

Anno d’impostaFranchigia esenzioneAliquota imposta sostitutiva
2023–20242.000 € annui26% sull’eccedente
2025Nessuna26% sull’intero importo
2026 e successiviNessuna33% sull’intero importo

Tabella 4 – Redditi da operazioni speciali

Tipo di redditoQualificazione fiscaleTassazione 2025Tassazione 2026+
Staking rewardsRedditi diversi (art. 67 TUIR, lett. c-sexies)26% al momento accredito33%
AirdropRedditi diversi26% al valore di mercato ricezione33%
Yield farming / DeFi lendingRedditi diversi / redditi di capitale26%33%
Vendita NFT (collezionista)Redditi diversi26% sulla plusvalenza33%
Vendita NFT (autore)Reddito lavoro autonomo / reddito diversoIRPEF ordinaria (aliquote progressive)IRPEF ordinaria
Mining occasionaleRedditi diversi26%33%
Mining strutturatoReddito d’impresaIRPEF/IRES ordinaria + IVAIRPEF/IRES ordinaria + IVA

10. Come Dichiarare Criptovalute e NFT: Guida Pratica {#dichiarazione}

Quale modello utilizzare

La scelta del modello dipende dalla tua situazione:

  • Modello 730 (con Quadri W e T): disponibile per i contribuenti senza Partita IVA che hanno un reddito da lavoro dipendente o una pensione. Da utilizzare dal 730/2025 (redditi 2024) per dichiarare sia il possesso (Quadro W) sia le plusvalenze (Quadro T);
  • Modello Redditi PF (con Quadri RW e RT): obbligatorio per titolari di Partita IVA, contribuenti in regime forfettario e per chi ha redditi non dichiarabili con il 730.

Passo dopo passo: come compilare la dichiarazione

1. Raccogli la documentazione: Scarica tutti gli estratti conto e i report delle transazioni dai tuoi exchange (sia italiani che esteri). Se non hai prova del prezzo di acquisto delle criptovalute, l’Agenzia delle Entrate considera il costo di acquisto pari a zero, tassando l’intero corrispettivo ricevuto. Conserva screenshot e documenti che attestino il valore utilizzato, facendo riferimento al prezzo medio giornaliero.

2. Calcola le plusvalenze con metodo LIFO: Il metodo da applicare per determinare quale costo detrarre dalle vendite è il LIFO (Last In, First Out): si considera ceduto per primo il token acquistato per ultimo.

Esempio pratico: Mario acquista 1 BTC a 20.000 € e poi, sei mesi dopo, un altro BTC a 30.000 €. Se vende 1 BTC a 35.000 € nel 2026, la plusvalenza è 35.000 – 30.000 = 5.000 € (usando LIFO). L’imposta sarà il 33% di 5.000 € = 1.650 €.

3. Compila i quadri della dichiarazione:

  • Quadro RW / W: indica il valore di mercato delle cripto-attività al 31 dicembre per il monitoraggio fiscale e il calcolo dell’IVACA;
  • Quadro RT / T: indica le plusvalenze realizzate nell’anno e l’imposta sostitutiva dovuta;
  • Eventuali minusvalenze: vanno indicate per poterle riportare negli anni successivi.

4. Versa le imposte:

  • L’IVACA (0,2% sul valore al 31 dicembre) va versata con la dichiarazione;
  • L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (26% nel 2025, 33% dal 2026) va versata entro il 30 giugno dell’anno successivo (con eventuale proroga al 20 luglio con maggiorazione dello 0,4%).

Per approfondire gli aspetti della dichiarazione IVA e delle scadenze fiscali, consulta la nostra guida alla dichiarazione IVA 2026 e la sezione sulle scadenze fiscali.

11. Sanzioni e Ravvedimento Operoso {#sanzioni}

Le sanzioni per chi non dichiara correttamente le cripto-attività sono severe. La Cassazione penale ha confermato con la sentenza n. 8269/2025 che l’omessa dichiarazione di redditi da NFT e criptovalute oltre le soglie di legge integra il reato di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000). La sentenza ha ribadito che l’incertezza normativa pregressa non costituisce esimente: i principi di tassabilità erano già desumibili dal sistema fiscale prima dei chiarimenti del 2023.

Sanzioni amministrative

  • Omessa compilazione del Quadro RW: sanzione dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate (dal 6% al 30% se detenute in Paesi black-list);
  • Omessa dichiarazione delle plusvalenze: sanzione dal 90% al 180% dell’imposta dovuta, con possibile applicazione di interessi.

Il ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione pagando imposta, sanzione ridotta e interessi legali (attualmente al 2% annuo), con sconti che possono arrivare fino al 90% della sanzione ordinaria se si agisce prima di ricevere un avviso di accertamento. Prima si agisce, minore è la sanzione.

Per calcolare gli eventuali interessi di mora o di ritardato pagamento, puoi utilizzare il nostro calcolatore degli interessi di mora e il calcolo degli interessi legali.

FAQ — Domande Frequenti sull’IVA su Criptovalute e NFT {#faq}

Le criptovalute sono esenti da IVA in Italia?

Sì, le operazioni di scambio tra criptovalute e valute tradizionali (e viceversa) sono esenti da IVA in Italia e in tutta l’Unione Europea. Il fondamento normativo è la sentenza Hedqvist (CGUE, C-264/14, 22 ottobre 2015), recepita dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 72/E/2016 e confermata dalla Circolare 30/E/2023. L’esenzione si applica all’attività di cambio in sé, non ai servizi accessori.

Se ricevo un pagamento in Bitcoin per una fattura, devo applicare l’IVA?

Sì. Se sei un professionista o un’impresa con Partita IVA e vendi un bene o servizio soggetto a IVA, devi applicare l’aliquota IVA ordinaria (o ridotta se prevista) indipendentemente da come ti viene pagato il corrispettivo. Il pagamento in Bitcoin è equiparato a un pagamento in natura: la base imponibile IVA è il controvalore in euro della criptovaluta ricevuta, calcolato al valore medio di mercato del giorno dell’operazione.

Gli NFT sono soggetti a IVA?

Dipende. L’IVA sugli NFT segue la natura del bene o diritto incorporato nel token (approccio “look through” della Circolare 30/E/2023). Se l’NFT rappresenta un’opera d’arte digitale ceduta dall’autore originario, la vendita è fuori campo IVA. Se la stessa opera è rivenduta da un collezionista, si applica l’IVA al 22% come servizio elettronico. Se l’NFT incorpora un bene fisico, seguono le regole IVA del bene fisico. I security token godono invece dell’esenzione IVA come strumenti finanziari.

Devo dichiarare le criptovalute nel Quadro RW anche se non ho venduto nulla?

Sì. L’obbligo di monitoraggio fiscale (Quadro RW o Quadro W nel 730) si applica a tutti i possessori di cripto-attività, indipendentemente dal fatto che abbiano realizzato plusvalenze o che le cripto siano detenute in Italia o all’estero. L’obbligo è scattato a partire dall’anno d’imposta 2018 (con le criptovalute equiparate alle valute estere) e, da gennaio 2023, è disciplinato specificamente dall’art. 4, D.L. 167/1990 come modificato dalla L. 197/2022.

Come si calcola la base imponibile per le plusvalenze da criptovalute?

La plusvalenza si calcola come differenza tra il corrispettivo percepito (valore di realizzo in euro) e il costo di acquisto delle cripto-attività cedute, utilizzando il metodo LIFO (Last In, First Out). Se non puoi documentare il prezzo di acquisto con elementi certi e precisi, l’Agenzia delle Entrate presume che il costo sia pari a zero, rendendo l’intero corrispettivo imponibile. È quindi fondamentale conservare tutti i documenti relativi agli acquisti.

Cosa succede se scambio un NFT con un altro NFT?

Dal 1° gennaio 2023, lo scambio di un NFT con un altro NFT avente uguali caratteristiche e funzioni non costituisce evento imponibile. Tuttavia, lo scambio di un NFT con una criptovaluta (ad esempio, vendere un NFT ricevendo Ethereum) è invece una permuta fiscalmente rilevante che genera plusvalenza o minusvalenza imponibile.

I premi da staking sono soggetti a IVA?

No. I premi da staking ricevuti da un privato non sono soggetti a IVA, poiché non configurano una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto identificabile. Sono però imponibili ai fini IRPEF come redditi diversi (al 26% nel 2025, al 33% dal 2026), nel momento in cui vengono accreditati sul wallet del contribuente. Se l’attività di staking è svolta in forma imprenditoriale, potrebbe invece configurare reddito d’impresa soggetto anche a IVA.

Cos’è la DAC8 e cosa cambia per i detentori di cripto?

La DAC8 (Direttiva UE 2023/2026) è entrata in vigore nel 2026 e obbliga i fornitori di servizi su cripto-attività (exchange, piattaforme DeFi registrate, wallet provider) operanti nell’UE a comunicare automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati di saldo e transazioni degli utenti residenti in Italia. Questo significa che il Fisco italiano può ora incrociare le informazioni ricevute dagli exchange con quanto dichiarato dai contribuenti, aumentando enormemente la capacità di controllo e la probabilità di accertamenti su chi non ha dichiarato correttamente le proprie cripto-attività.

Le criptovalute entrano nell’ISEE?

Sì, a partire dalle DSU presentate nel 2026 (riferite ai dati 2024), le criptovalute devono essere incluse nel calcolo dell’ISEE, per effetto della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Va indicato il valore più alto tra il saldo al 31/12/2024 e la giacenza media annua 2024, nella sezione FC2 della DSU con codice rapporto 99.

Se non ho dichiarato criptovalute negli anni passati, cosa posso fare?

Puoi avvalerti del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) per regolarizzare spontaneamente la tua posizione, pagando l’imposta omessa, gli interessi legali e una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. Lo sconto sulla sanzione è tanto maggiore quanto prima intervieni rispetto all’eventuale contestazione del Fisco. È consigliabile rivolgersi a un commercialista specializzato in cripto-attività per valutare la strategia migliore.

Dal 2026 l’aliquota sulle crypto diventa davvero il 33%?

Sì. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 25–26) ha stabilito che dal 1° gennaio 2026 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cripto-attività passerà dal 26% al 33%. Nel 2025 si applica ancora il 26%, ma senza franchigia (la soglia di esenzione di 2.000 € è stata abolita). L’aumento a 33% riguarda tutte le cripto-attività, compresi gli NFT venduti da collezionisti.

Conclusioni {#conclusioni}

Il regime dell’IVA su criptovalute e NFT in Italia è il risultato di una stratificazione normativa in continua evoluzione: dalla sentenza europea Hedqvist del 2015, passando per la Legge di Bilancio 2023 e la Circolare 30/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate, fino alle significative modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 con l’aumento dell’aliquota al 33% dal 2026.

I punti chiave da ricordare:

  • Lo scambio di criptovalute contro valuta fiat è esente da IVA, ma non lo sono i servizi accessori;
  • L’IVA sugli NFT segue la natura del sottostante, non il token. La cessione da parte dell’autore è fuori campo IVA; la rivendita da parte di collezionisti è imponibile al 22%;
  • Le plusvalenze da cripto-attività sono soggette a imposta sostitutiva del 26% nel 2025 e del 33% dal 2026, senza alcuna franchigia;
  • Il monitoraggio fiscale è obbligatorio per tutti i detentori, indipendentemente dai rendimenti realizzati;
  • L’IVACA (0,2% annuo) è dovuta sul valore delle cripto detenute al 31 dicembre;
  • Chi svolge attività professionale o imprenditoriale nel settore è soggetto a IRPEF/IRES e IVA ordinaria, con obbligo di Partita IVA;
  • La DAC8 ha reso il Fisco italiano molto più efficace nel rilevare le posizioni non dichiarate.

Il quadro normativo è ancora in evoluzione e l’Agenzia delle Entrate ha preannunciato ulteriori chiarimenti interpretativi. Per chi detiene portafogli significativi o opera professionalmente nel settore, è fortemente consigliabile avvalersi di un commercialista specializzato.

Per approfondire gli aspetti della fatturazione elettronica e degli obblighi IVA, puoi consultare la nostra guida alla fattura senza IVA e quella sulle operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/1972).


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