IVA su Donazioni e Sponsorizzazioni: Differenze e Regole Fiscali
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L’IVA su donazioni e sponsorizzazioni è uno degli argomenti più fraintesi nella fiscalità italiana. Imprenditori, associazioni sportive, enti del terzo settore e liberi professionisti si trovano spesso a chiedersi: quando si applica l’IVA? Quando invece la donazione è fuori campo IVA? E cosa cambia tra un’erogazione liberale e un contratto di sponsorizzazione? Questa guida risponde a tutte queste domande con precisione normativa, tabelle comparative e aggiornamenti alle ultime riforme, così da aiutarti a gestire correttamente ogni operazione — oggi e negli anni a venire.
1. Donazione vs Sponsorizzazione: la differenza fondamentale ai fini IVA {#differenza}
Prima di entrare nel merito dell’IVA su donazioni e sponsorizzazioni, è indispensabile capire cosa distingue giuridicamente le due operazioni. La confusione tra le due fattispecie è la causa principale degli errori fiscali e delle contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La donazione (o erogazione liberale) è un atto unilaterale di liberalità regolato dall’art. 769 del Codice Civile. Chi dona trasferisce denaro o beni a favore di un altro soggetto senza ricevere nulla in cambio. Non esiste controprestazione, non esiste obbligo reciproco: c’è solo l’animus donandi, cioè la volontà libera di arricchire il beneficiario.
La sponsorizzazione, al contrario, è un contratto sinallagmatico: entrambe le parti hanno obblighi reciproci. Lo sponsor eroga una somma di denaro o beni e, in cambio, il soggetto sponsorizzato si impegna a promuovere il marchio, il prodotto o il nome dello sponsor. Esiste quindi una controprestazione pubblicitaria precisa e misurabile. Non c’è animus donandi: c’è un accordo commerciale.
Regola d’oro: se esiste una controprestazione (visibilità, esposizione del marchio, promozione), siamo di fronte a una sponsorizzazione soggetta a IVA al 22%. Se non c’è nulla in cambio, si tratta di una donazione, tendenzialmente fuori campo IVA o esente.
Questa distinzione non è solo teorica: determina l’aliquota IVA applicabile, gli obblighi di fatturazione elettronica, la detraibilità dell’imposta per chi paga e i vantaggi fiscali per chi riceve.
2. IVA sulle Donazioni: il quadro normativo {#iva-donazioni}
2.1 Le donazioni in denaro sono fuori campo IVA
Le donazioni in denaro — dette anche erogazioni liberali — non costituiscono cessioni di beni né prestazioni di servizi ai sensi del DPR 633/1972 (il “Decreto IVA”). Non essendoci né un trasferimento di beni prodotti per la vendita né una prestazione contro corrispettivo, l’operazione è fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
L’associazione o ente che riceve una donazione in denaro:
- non deve emettere fattura (né elettronica né cartacea);
- può rilasciare una ricevuta di incasso in forma libera che attesti l’importo, la data e le modalità di pagamento;
- non deve applicare alcuna aliquota IVA.
Questa regola vale indipendentemente dal fatto che il donante sia una persona fisica o un’impresa (ditta individuale, società, ecc.) e che il beneficiario abbia o meno la partita IVA.
2.2 Le donazioni di beni: il caso della cessione gratuita
Le donazioni in natura (beni materiali, attrezzature, merci) sono più articolate. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/1972, le cessioni gratuite di beni costituiscono, a determinate condizioni, operazioni rilevanti ai fini IVA.
In particolare:
- se i beni rientrano nell’attività propria dell’impresa donante e il loro costo unitario supera 50 euro, la cessione gratuita è imponibile IVA, salvo che al momento dell’acquisto non sia stata esercitata la detrazione;
- se i beni ceduti gratuitamente non rientrano nell’attività propria dell’impresa, oppure hanno un costo unitario inferiore a 50 euro, sono esclusi dalla base imponibile IVA (art. 2, comma 2, n. 4 DPR 633/1972).
2.3 Donazioni di beni a enti benefici: l’esenzione IVA
Quando i beni vengono donati a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica (e alle ONLUS), opera l’esenzione da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 12 del DPR 633/1972.
L’esenzione si applica anche alle cessioni gratuite a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi, situazione spesso ricorrente in contesti di emergenza umanitaria (art. 68 DPR 633/1972 per le importazioni esenti).
Attenzione: l’esenzione IVA non equivale a “fuori campo IVA”. Un’operazione esente è comunque soggetta agli obblighi formali IVA (registrazione, dichiarazione), ma l’imposta non viene addebitata. Un’operazione fuori campo, invece, è completamente estranea alla disciplina IVA.
3. IVA sulle Sponsorizzazioni: come funziona {#iva-sponsorizzazioni}
3.1 La sponsorizzazione è sempre soggetta a IVA
La sponsorizzazione è una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/1972: il soggetto sponsorizzato fornisce visibilità pubblicitaria allo sponsor, che è un servizio commerciale. L’operazione è quindi soggetta a IVA con l’aliquota ordinaria del 22%.
Ogni accordo di sponsorizzazione deve obbligatoriamente:
- essere documentato con un contratto scritto che specifichi la natura pubblicitaria della prestazione;
- essere fatturato con fattura elettronica (per i soggetti obbligati) con IVA al 22%;
- essere registrato nei libri IVA del soggetto che incassa il corrispettivo.
3.2 Sponsorizzazione in natura: come si valorizza l’IVA
Anche le sponsorizzazioni in natura (fornitura di prodotti, servizi, attrezzature) sono soggette a IVA. In questo caso, la base imponibile è determinata secondo il valore normale del bene o servizio fornito (art. 14 DPR 633/1972), cioè il prezzo mediamente praticato sul mercato per operazioni analoghe. Il soggetto sponsorizzato emetterà fattura per il valore della prestazione pubblicitaria, e lo sponsor potrà emettere fattura per i beni forniti.
3.3 La differenza tra pubblicità e rappresentanza ai fini IVA
Nella fiscalità d’impresa, occorre distinguere tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, perché il trattamento IVA è differente:
- Spese di pubblicità (comprese le sponsorizzazioni con finalità promozionale diretta): IVA detraibile al 100%;
- Spese di rappresentanza (eventi, omaggi, ospitalità senza ritorno commerciale diretto): IVA indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. h) del DPR 633/1972, salvo per acquisti di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Il confine tra le due categorie è spesso oggetto di contestazioni fiscali. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che le spese di sponsorizzazione sono assimilabili a spese di pubblicità quando sussiste un ritorno commerciale diretto e dimostrabile (incremento del fatturato, acquisizione di nuovi clienti), mentre diventano spese di rappresentanza quando il beneficio atteso è solo indiretto (miglioramento dell’immagine aziendale).
4. Tabella di confronto rapido: IVA su donazioni vs sponsorizzazioni {#tabella}
| Caratteristica | Donazione/Erogazione Liberale | Sponsorizzazione |
| Natura giuridica | Atto unilaterale di liberalità | Contratto sinallagmatico bilaterale |
| Controprestazione | Nessuna | Sì (visibilità, promozione del marchio) |
| Regime IVA | Fuori campo IVA (denaro) / Esente (beni a enti benefici) | Imponibile IVA al 22% |
| Fattura obbligatoria | No (ricevuta libera sufficiente) | Sì (fattura elettronica con IVA 22%) |
| Detraibilità IVA per chi paga | Non applicabile | 100% (se spesa di pubblicità documentata) |
| Deducibilità IRES/IRPEF | Fino al 10% del reddito complessivo (deduzione) o 30–35% (detrazione) | 100% come spesa di pubblicità |
| Base normativa | Art. 2 e art. 10 DPR 633/1972; Art. 769 c.c. | Art. 3 DPR 633/1972 |
| Obbligo comunicazione AdE | Sì (per ETS con requisiti) | No (obbligo IVA ordinario) |
5. IVA e Terzo Settore (ETS, ODV, APS, ASD): le regole aggiornate {#terzo-settore}
5.1 La riforma del 2025: dal “fuori campo” all'”esenzione”
Dal 1° gennaio 2025 è entrata pienamente in vigore la riforma della fiscalità degli enti associativi introdotta con il D.L. 146/2021 (art. 5, comma 15-quater), in attuazione dell’adeguamento alla normativa UE. Questa riforma ha modificato in modo radicale gli artt. 4 e 10 del DPR 633/1972.
Cosa cambia in pratica:
- Molte operazioni svolte dagli enti associativi verso i propri soci, che prima erano escluse dal campo IVA (“fuori campo”), sono ora rientrate nel perimetro IVA, collocandosi nel regime di esenzione (art. 10 DPR 633/1972).
- L’esenzione non comporta il pagamento dell’imposta, ma richiede gli adempimenti formali IVA: emissione di fattura elettronica (o scontrino fiscale), registrazione, dichiarazione IVA.
- Le associazioni che prima operavano senza partita IVA, svolgendo solo attività istituzionali verso i propri soci, possono continuare a farlo. Ma chi incassa anche importi da attività commerciali (sponsorizzazioni, vendite a terzi, locazioni) deve aprire la partita IVA.
5.2 Cosa rimane fuori campo IVA per gli ETS
Anche dopo la riforma, restano escluse dal campo IVA per gli ETS e le associazioni:
- le quote associative (iscrizione annuale);
- le donazioni e contributi liberali ricevuti senza controprestazione;
- i contributi pubblici che non abbiano natura di corrispettivo (contributi a fondo perduto, sussidi statali).
Per queste entrate, l’ente continua a emettere semplice ricevuta, senza obblighi IVA.
5.3 Sponsorizzazioni negli ETS: sempre imponibili IVA
Le sponsorizzazioni ricevute dagli ETS (incluse ASD e SSD) sono sempre imponibili IVA al 22%, indipendentemente dalla riforma del 2025. Questa regola non è mai cambiata. Ogni ente che riceve corrispettivi per attività di sponsorizzazione deve:
- avere la partita IVA;
- emettere fattura elettronica con IVA al 22%;
- registrare l’operazione nei registri IVA;
- effettuare le liquidazioni e i versamenti periodici.
5.4 ASD e SSD: le regole speciali della Legge 398/1991
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) che hanno optato per il regime agevolato della Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 godono di una forfettizzazione IVA speciale sulle sponsorizzazioni (vedi paragrafo 6).
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6. Regime forfettario ex Legge 398/1991 e IVA sulle sponsorizzazioni {#legge-398}
Le ASD e SSD che optano per il regime della Legge 398/91 non applicano l’IVA in modo ordinario. Il regime prevede una forfettizzazione dell’imposta versata: anziché detrarre tutta l’IVA sugli acquisti e versare tutta quella sulle vendite, l’ente versa una percentuale forfettaria dell’IVA incassata.
In seguito alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport), è stata unificata la percentuale forfettaria sia per i proventi da pubblicità che da sponsorizzazione al 50%: l’ente versa all’Erario il 50% dell’IVA incassata sulle sponsorizzazioni, trattenendo il restante 50% a titolo di detrazione forfettaria.
Eccezione: per le cessioni o concessioni di diritti radio-TV, l’IVA va versata nella misura dei 2/3 (cioè il 66,67% dell’IVA incassata).
Le ASD/SSD in regime 398/91 sono comunque obbligate a:
- emettere fattura elettronica per le prestazioni di sponsorizzazione (obbligo vigente dal 1° gennaio 2024 anche per chi aveva ricavi commerciali inferiori a 25.000 euro);
- annotare mensilmente i corrispettivi;
- effettuare il versamento trimestrale dell’IVA dovuta entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.
7. Detraibilità IVA per lo sponsor: regole e rischi {#detraibilita}
7.1 IVA sulle sponsorizzazioni: detraibile al 100%
Dal lato dello sponsor (cioè l’azienda che paga per ottenere visibilità), l’IVA sulle sponsorizzazioni è detraibile al 100%, a condizione che:
- la sponsorizzazione abbia una finalità promozionale diretta (promozione del marchio, dei prodotti o dei servizi dell’impresa);
- sia documentata con fattura valida con IVA al 22%;
- sia supportata da un contratto di sponsorizzazione che specifichi la natura pubblicitaria del servizio;
- vi sia prova dell’avvenuta promozione (foto di eventi, striscioni, video, screenshot di citazioni online, ecc.).
L’art. 19 del DPR 633/1972 supporta la detraibilità al 100% dell’IVA pagata sulle sponsorizzazioni poiché esse sono considerate prestazioni di servizi pubblicitari ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 7 del medesimo decreto.
7.2 Il rischio di riqualificazione come spesa di rappresentanza
Se l’Agenzia delle Entrate ritiene che la sponsorizzazione non abbia un ragionevole legame con l’attività dell’impresa o che il corrispettivo sia sproporzionato rispetto ai benefici pubblicitari ottenuti, può riqualificarla come spesa di rappresentanza. In tal caso:
- l’IVA diventa indetraibile (art. 19-bis1 DPR 633/1972);
- il costo diventa deducibile solo parzialmente secondo i limiti percentuali dell’art. 108 TUIR.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26321 del 9 ottobre 2024, ha ribadito che una sponsorizzazione è indeducibile e l’IVA è indetraibile quando l’operazione è fittizia — cioè realizzata solo per consentire alla controparte la detrazione dell’imposta — o quando mancano i requisiti di effettività e inerenza.
7.3 Sponsorizzazioni ad ASD fino a 200.000 euro: presunzione assoluta di deducibilità
Un vantaggio specifico riguarda le sponsorizzazioni ad ASD e SSD: ai sensi dell’art. 90, comma 8 della Legge n. 289/2002, i corrispettivi erogati a ASD/SSD entro il limite di 200.000 euro annui sono considerati, per presunzione assoluta, spese di pubblicità integralmente deducibili (non di rappresentanza). La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003 ha confermato questo orientamento, a condizione che:
- i corrispettivi siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- vi sia una specifica attività di promozione da parte dell’associazione beneficiaria.
Questa presunzione consente di dedurre integralmente le spese nell’esercizio (o nei successivi quattro) senza dover dimostrare il ritorno commerciale diretto.
8. Obblighi di fatturazione elettronica per donazioni e sponsorizzazioni {#fatturazione-elettronica}
8.1 Sponsorizzazioni: fattura elettronica obbligatoria
Per le sponsorizzazioni, l’obbligo di fatturazione elettronica segue le regole generali del sistema SdI (Sistema di Interscambio). Tutti i soggetti con partita IVA — imprese, professionisti, associazioni con attività commerciale — devono emettere fattura elettronica per le sponsorizzazioni ricevute o erogate.
Le ASD/SSD in regime 398/91 sono obbligate a emettere fattura elettronica per le sponsorizzazioni dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dal volume d’affari.
Il codice tipo documento da utilizzare è generalmente il TD01 (fattura ordinaria) o il TD06 (parcella per professionisti), a seconda del soggetto emittente.
Per approfondire la fatturazione elettronica e i codici documento, consulta la nostra guida completa al codice TD01 e la guida al codice TD06.
8.2 Donazioni: nessun obbligo di fattura
Per le donazioni in denaro, non sussiste alcun obbligo di emissione di fattura (né elettronica né cartacea), poiché l’operazione è fuori campo IVA. È sufficiente una ricevuta di incasso in forma libera.
Tuttavia, per le donazioni in natura che rientrano nel campo IVA (beni prodotti per la vendita con costo > 50 euro), occorre emettere fattura elettronica indicando correttamente il regime di esenzione o imponibilità applicabile.
9. Erogazioni liberali in natura e IVA {#in-natura}
Le erogazioni liberali in natura da parte di un’impresa meritano un’analisi separata, perché il trattamento IVA dipende da tre variabili:
| Condizione | Trattamento IVA |
| Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, costo unitario ≤ 50 € | Esclusi da IVA (art. 2, c. 2, n. 4 DPR 633/1972) |
| Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, costo unitario > 50 €, IVA a monte detratta | Imponibili IVA (cessione gratuita rilevante) |
| Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa, costo unitario > 50 €, IVA a monte non detratta | Esclusi da IVA |
| Beni NON rientranti nell’attività propria dell’impresa | Esclusi da IVA (qualsiasi costo) |
| Beni donati a enti pubblici, fondazioni, associazioni con finalità assistenziali, educative ecc. | Esenti IVA (art. 10, c. 1, n. 12 DPR 633/1972) |
Esempio pratico: un’impresa alimentare che cede gratuitamente 500 confezioni di prodotti (valore unitario > 50 euro) a una fondazione per la distribuzione ai bisognosi applica l’esenzione IVA ex art. 10, n. 12 DPR 633/1972. Se invece cede gli stessi prodotti a un’associazione non riconosciuta che non ha finalità di assistenza, l’operazione sarà imponibile IVA.
10. Comunicazione delle erogazioni liberali all’Agenzia delle Entrate {#comunicazione}
10.1 L’obbligo di comunicazione per gli ETS
Gli enti che ricevono donazioni detraibili o deducibili dal donante hanno l’obbligo di comunicare i dati delle erogazioni liberali all’Agenzia delle Entrate, affinché questi vengano inseriti nella dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti.
Questa comunicazione si effettua in modalità telematica, tramite software specifico.
10.2 Scadenze e novità 2026-2027
| Periodo | Scadenza comunicazione | Soggetti obbligati |
| Donazioni ricevute nel 2025 | 16 marzo 2026 | ETS con entrate > 220.000 euro nel 2024 |
| Donazioni ricevute nel 2026 | 16 marzo 2027 | Tutti gli ETS (obbligo generalizzato) |
A partire dalla comunicazione relativa al 2026, l’obbligo diventa generalizzato per tutti gli ETS iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), indipendentemente dal volume delle entrate. L’unica eccezione riguarda le imprese sociali costituite in forma societaria, che restano escluse.
Questa novità interessa le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), le fondazioni ETS, le ONLUS ancora iscritte all’Anagrafe, e alcune fondazioni culturali o scientifiche.
10.3 Condizioni per la comunicazione
La comunicazione riguarda le donazioni:
- effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (bonifico, versamento postale, carta di pagamento);
- per cui è possibile identificare il codice fiscale del donante.
Non possono essere comunicate le donazioni in contanti o quelle anonime. Per le donazioni in natura, è necessario un atto scritto con descrizione analitica e, per importi superiori a 30.000 euro, una perizia giurata di stima.
11. I rischi di riqualificazione fiscale: quando la sponsorizzazione diventa donazione (o viceversa) {#rischi}
Uno dei temi più delicati nella gestione dell’IVA su donazioni e sponsorizzazioni riguarda il rischio che il Fisco riqualifichi un’operazione da una categoria all’altra, con conseguenze fiscali spesso gravose.
11.1 Quando la sponsorizzazione viene riqualificata come donazione
Se manca la controprestazione pubblicitaria — o se questa è puramente formale e non effettiva — l’Agenzia delle Entrate può riqualificare la sponsorizzazione come erogazione liberale. Conseguenze:
- l’IVA addebitata in fattura diventa non dovuta e deve essere restituita al committente o versata all’Erario;
- il costo non è deducibile come spesa di pubblicità;
- possibile applicazione di sanzioni per errata fatturazione.
11.2 Quando la donazione viene riqualificata come sponsorizzazione
Se un ente beneficiario fornisce in realtà una controprestazione (per es. inserisce il logo del donante sui materiali, pubblica ringraziamenti espliciti con finalità promozionale) ma ha incassato il corrispettivo come “donazione” senza emettere fattura IVA, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare l’operazione come sponsorizzazione, contestando:
- l’omessa fatturazione con IVA;
- il mancato versamento dell’IVA;
- sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta omessa (art. 6 D.Lgs. 471/1997).
11.3 Come proteggersi: la documentazione è fondamentale
Per evitare rischi di riqualificazione, è essenziale:
- Redigere contratti chiari: distinguere esplicitamente tra contratti di donazione (senza controprestazione) e contratti di sponsorizzazione (con obblighi pubblicitari definiti).
- Documentare l’attività promozionale: conservare foto, video, striscioni, magliette, menzioni sui social, ecc. che attestino l’effettiva esecuzione delle prestazioni pubblicitarie.
- Verificare la congruità dei corrispettivi: prezzi troppo elevati rispetto ai benefici ottenibili possono essere contestati come antieconomici.
- Non mischiare le due fattispecie nello stesso rapporto: se un’azienda vuole sia donare che sponsorizzare, meglio fare due contratti separati con documentazione distinta.
Per approfondire il tema della fatturazione corretta, consulta la nostra guida all’art. 21 DPR 633/1972 e la guida all’art. 18 sulla rivalsa IVA.
Riepilogo delle aliquote e dei regimi IVA
| Tipo di operazione | Soggetto | Aliquota/Regime IVA |
| Donazione in denaro | Qualsiasi | Fuori campo IVA |
| Donazione beni a ente benefico riconosciuto | Impresa | Esente (art. 10, n. 12) |
| Donazione beni < 50 €/unità o fuori attività | Impresa | Esclusa da IVA |
| Donazione beni > 50 €/unità, propria attività | Impresa | Imponibile 22% (se IVA a monte detratta) |
| Sponsorizzazione | Qualsiasi soggetto passivo | Imponibile 22% |
| Sponsorizzazione (ASD/SSD in regime 398/91) | ASD/SSD | Forfettaria: versa 50% IVA incassata |
| Cessione diritti radio-TV (ASD/SSD in 398/91) | ASD/SSD | Forfettaria: versa 2/3 IVA incassata |
FAQ — Domande Frequenti sull’IVA su Donazioni e Sponsorizzazioni {#faq}
Le donazioni sono soggette a IVA in Italia?
No, le donazioni in denaro non sono soggette a IVA perché non costituiscono né una cessione di beni né una prestazione di servizi ai sensi del DPR 633/1972. Sono fuori dal campo di applicazione dell’imposta. Per le donazioni di beni materiali, il trattamento dipende dal tipo di bene, dal costo unitario e dalla natura del beneficiario: in alcuni casi si applica l’esenzione IVA (art. 10, n. 12 DPR 633/1972), in altri l’esclusione, e in altri ancora l’imponibilità ordinaria al 22%.
Qual è l’aliquota IVA per le sponsorizzazioni?
Le sponsorizzazioni sono imponibili IVA con l’aliquota ordinaria del 22%. Questo vale per tutti i soggetti passivi (imprese, associazioni, professionisti) che effettuano prestazioni pubblicitarie a fronte di un corrispettivo. Fanno eccezione le ASD e SSD in regime ex Legge 398/1991, per le quali è prevista la forfettizzazione dell’IVA al 50% (cioè l’ente versa all’Erario il 50% dell’IVA incassata, trattenendo l’altra metà come detrazione forfettaria).
Un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) deve fare la fattura per una sponsorizzazione?
Sì. Tutte le ASD e SSD sono obbligate a emettere fattura elettronica per le sponsorizzazioni ricevute, indipendentemente dal volume d’affari commerciale. Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di fattura elettronica è stato esteso anche alle associazioni in regime 398/91 con ricavi commerciali inferiori a 25.000 euro. La fattura va emessa con IVA al 22% (o, se in regime 398/91, con la specifica indicazione della forfettizzazione).
Un’impresa può detrarre al 100% l’IVA pagata per una sponsorizzazione?
Sì, a condizione che la sponsorizzazione abbia una finalità promozionale diretta (promozione del marchio, dei prodotti o dei servizi dell’impresa) e sia documentata correttamente (contratto di sponsorizzazione, fattura con IVA 22%, prove dell’attività pubblicitaria svolta). Se invece la sponsorizzazione viene riqualificata come spesa di rappresentanza, l’IVA diventa indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR 633/1972.
Qual è la differenza tra esenzione IVA e fuori campo IVA per le donazioni?
“Fuori campo IVA” significa che l’operazione non rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta: non si applicano né gli adempimenti né l’imposta. “Esente IVA” significa invece che l’operazione rientra nel perimetro IVA ma l’imposta non viene addebitata; tuttavia, il soggetto deve rispettare gli obblighi formali (registrazione, fatturazione, dichiarazione). Le donazioni in denaro sono fuori campo IVA; le cessioni gratuite di beni a enti benefici sono esenti IVA.
Le erogazioni liberali alle ODV danno diritto a detrazioni fiscali per il donante?
Sì. Le persone fisiche che donano a Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte al RUNTS possono detrarre dalla propria imposta il 35% dell’importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro per anno fiscale. In alternativa, è possibile scegliere la deduzione dal reddito complessivo fino al 10% (con riporto dell’eccedenza nei 4 anni successivi). Per le donazioni ad altri ETS (non ODV), la detrazione scende al 30%. Per le donazioni effettuate da enti o società, è prevista solo la deduzione fino al 10% del reddito complessivo.
Cosa succede se un ente riceve una “donazione” ma in realtà fornisce visibilità allo sponsor?
Se il beneficiario fornisce una controprestazione pubblicitaria (inserimento del logo, menzioni promozionali, esposizione del marchio) pur avendo incassato il corrispettivo come donazione senza emettere fattura, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare l’operazione come sponsorizzazione. In questo caso, l’ente rischia sanzioni per omessa fatturazione IVA (dal 90% al 180% dell’imposta omessa), oltre all’obbligo di versare l’IVA dovuta con interessi e more.
Le quote associative di un’ASD sono soggette a IVA?
No. Le quote associative (quota d’iscrizione annuale) versate dai soci rimangono fuori campo IVA anche dopo la riforma del 2025. L’ente continua a emettere semplice ricevuta per questo tipo di entrate, senza obblighi di fatturazione elettronica o versamento IVA.
Dal 2026 tutti gli ETS devono comunicare le donazioni all’Agenzia delle Entrate?
Non subito. La comunicazione obbligatoria generalizzata per tutti gli ETS scatterà con le donazioni ricevute nel 2026, che dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2027. Per le donazioni ricevute nel 2025, l’obbligo di comunicazione riguarda ancora solo gli ETS con entrate superiori a 220.000 euro nel 2024 (scadenza: 16 marzo 2026). Per tutti gli altri, la comunicazione rimane facoltativa fino a quel termine.
Un’impresa che sponsorizza un ente può dedurre l’intera spesa dal reddito d’impresa?
Sì, in linea di principio le spese di sponsorizzazione sono deducibili al 100% come spese di pubblicità ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUIR, a condizione che siano inerenti all’attività dell’impresa e adeguatamente documentate. Per le sponsorizzazioni di ASD/SSD fino a 200.000 euro annui, vige una presunzione assoluta di deducibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 della Legge 289/2002, confermata dalla Circolare AdE n. 21/E/2003 e dalla Cassazione (ordinanza n. 3470/2024).
Conclusione {#conclusione}
Gestire correttamente l’IVA su donazioni e sponsorizzazioni non è solo una questione di adempimento formale: è una scelta strategica che può fare la differenza tra un risparmio fiscale legittimo e un contenzioso con il Fisco.
La regola principale da tenere sempre a mente è semplice ma fondamentale: se c’è controprestazione, c’è IVA al 22%. Se non c’è nulla in cambio, si tratta di una donazione fuori campo IVA o — per i beni ceduti gratuitamente a enti benefici — esente.
Le aziende sponsor hanno tutto l’interesse a documentare accuratamente le proprie sponsorizzazioni per poter detrarre al 100% l’IVA pagata e dedurre integralmente il costo. Gli enti beneficiari, dal canto loro, devono distinguere con precisione le entrate da donazione (senza obblighi IVA) da quelle da sponsorizzazione (con obbligo di fattura elettronica, IVA al 22% e versamenti periodici).
Il panorama normativo è in continua evoluzione — la riforma del Terzo Settore del 2025, il D.Lgs. 10/2026 (Testo Unico IVA), le nuove regole sulla comunicazione delle erogazioni liberali dal 2027 — e mantenere un approccio aggiornato è essenziale per chiunque operi in questo campo.
Per calcolare correttamente l’IVA, verificare le scadenze e gestire la liquidazione IVA in modo impeccabile, consulta anche le nostre guide su:
- Come funziona la detrazione IVA (art. 19 DPR 633/1972)
- Le operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/1972)
- Le cessioni gratuite e l’art. 2 DPR 633/1972