Impresa Familiare e Regime Forfettario: Guida a Requisiti, Tasse e Compatibilità

Impresa Familiare e Regime Forfettario: Guida a Requisiti, Tasse e Compatibilità

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Chi gestisce un’attività con il coniuge, un figlio o un altro parente si chiede spesso se impresa familiare e regime forfettario possano funzionare insieme. La risposta è sì: la legge permette questa combinazione, ma solo rispettando regole precise su limiti di spesa, tassazione e contributi INPS. Chi le ignora rischia di perdere l’accesso alla flat tax proprio quando conviene di più, cioè quando in azienda lavora più di una persona della stessa famiglia.

In questa guida vediamo come funziona l’impresa familiare forfettario: cos’è l’impresa familiare, quando è compatibile con il regime agevolato, come si calcolano le imposte, quanto costano i contributi INPS per titolare e collaboratori e quali errori evitare per non uscire dal regime senza accorgersene.

Cos’è l’impresa familiare: la definizione dell’art. 230-bis del Codice Civile

L’impresa familiare è disciplinata dall’articolo 230-bis del Codice Civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151). È una ditta individuale in cui uno o più familiari del titolare lavorano in modo continuativo, ottenendo in cambio una quota degli utili, dei beni acquistati con essi e degli incrementi aziendali, avviamento compreso.

Ai fini di questo istituto, sono familiari:

  • il coniuge;
  • i parenti entro il terzo grado (figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, zii);
  • gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati).

Nel 2024 la platea si è allargata. Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 230-bis nella parte in cui escludeva il convivente di fatto dai familiari ammessi a partecipare all’impresa. Da quel momento anche il convivente entra a pieno titolo nella disciplina dell’impresa familiare, con gli stessi diritti del coniuge. La Corte ha esteso la pronuncia, in via consequenziale, anche all’art. 230-ter c.c., che fino ad allora riservava al convivente una tutela più ridotta.

Un dettaglio poco noto, ma utile per chi ha figli piccoli coinvolti nell’attività: l’art. 230-bis prevede espressamente che i familiari partecipanti privi di piena capacità di agire (quindi anche un minorenne) siano rappresentati nel voto da chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. Il lavoro minorile resta comunque soggetto ai limiti generali di età previsti dalla legge 977/1967, quindi la partecipazione economica di un figlio minore all’impresa familiare non equivale automaticamente al diritto di prestare attività lavorativa prima dei 16 anni.

Vale la pena distinguere l’impresa familiare in senso giuridico da una semplice impresa a conduzione familiare, espressione generica che indica qualunque attività gestita da membri della stessa famiglia, anche in forma di società (SNC, SAS, SRL). Solo l’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis attribuisce ai collaboratori i diritti patrimoniali previsti dalla legge.

Le caratteristiche principali dell’impresa familiare

CaratteristicaDettaglio
TitolareUna sola persona fisica, con almeno il 51% degli utili
Responsabilità verso i terziIllimitata, solo in capo al titolare
Collaboratori ammessiConiuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado, convivente di fatto
Diritti dei collaboratoriQuota di utili proporzionata al lavoro prestato, diritti su incrementi e avviamento
CostituzioneAtto pubblico o scrittura privata autenticata, data certa anteriore all’inizio del periodo d’imposta
Forma giuridicaDitta individuale, non società

Come si costituisce un’impresa familiare

A differenza della ditta individuale “semplice”, che parte con la sola apertura della Partita IVA, l’impresa familiare richiede un passaggio in più. L’articolo 5, comma 4, del TUIR (DPR n. 917/1986) stabilisce che, per ripartire fiscalmente il reddito tra titolare e collaboratori, questi ultimi devono risultare nominativamente, con il grado di parentela o affinità indicato, in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata con data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.

I passaggi pratici sono questi:

  1. redigere l’atto notarile o la scrittura privata autenticata, indicando i collaboratori e le rispettive quote di partecipazione agli utili;
  2. aprire la Partita IVA indicando la natura giuridica di impresa familiare;
  3. iscriversi entro 30 giorni al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente;
  4. comunicare all’INPS l’iscrizione dei collaboratori familiari alla Gestione Artigiani o Commercianti, in base al settore di attività.

Se manca l’atto formale, l’attività resta una semplice ditta individuale in cui un familiare presta collaborazione di fatto (coadiuvante). È una situazione diversa dal punto di vista fiscale, e in genere più semplice da gestire nel regime forfettario, perché non attribuisce al collaboratore i diritti patrimoniali dell’art. 230-bis.

Per chi vuole evitare gli errori più comuni nella fase di apertura, la guida su come aprire una ditta individuale ripercorre passo per passo gli adempimenti anche per chi parte da zero.

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Impresa familiare e regime forfettario: la compatibilità secondo l’Agenzia delle Entrate

Il punto centrale di questa guida è chiarire se e come impresa familiare forfettario possano coesistere. Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’imprenditore individuale che opera in forma di impresa familiare (art. 230-bis c.c.) può adottare il regime forfettario come qualsiasi altra ditta individuale, purché rispetti i requisiti generali della Legge n. 190/2014 e le eventuali cause di esclusione.

Il titolare che sceglie il forfettario impresa familiare versa un’unica imposta sostitutiva, calcolata sul reddito ottenuto applicando il coefficiente di redditività ATECO ai ricavi incassati, senza tenere una contabilità ordinaria. È uno dei motivi per cui molte attività a conduzione familiare (negozi, laboratori artigianali, ristorazione, servizi alla persona) scelgono questa combinazione: adempimenti semplici e coinvolgimento riconosciuto di più familiari nella gestione quotidiana.

Titolare o partecipante di un’impresa familiare altrui: una distinzione che cambia tutto

Qui si annida una confusione frequente. L’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge n. 190/2014 stabilisce che non possono accedere al forfettario i soggetti che, mentre esercitano una propria attività con Partita IVA, partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni professionali o a imprese familiari ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, oppure controllano direttamente o indirettamente una SRL con attività riconducibile alla propria.

In pratica:

  • se sei tu il titolare dell’impresa familiare, questa causa di esclusione non ti riguarda: puoi accedere al forfettario per la tua attività senza problemi;
  • se invece sei collaboratore di un’impresa familiare gestita da un altro soggetto (un genitore, un fratello) e nel frattempo vuoi aprire una tua Partita IVA per un’attività diversa, quella partecipazione può diventare causa ostativa per la nuova attività, a meno che tu non receda formalmente dall’impresa familiare prima di iniziare.

Su questo punto specifico manca una prassi ufficiale aggiornata, e molti commercialisti applicano in via prudenziale un’interpretazione analogica della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 30 maggio 2012, che equiparava i collaboratori di un’impresa familiare ai soci di società di persone ai fini dell’accesso al vecchio regime di vantaggio, poi sostituito dall’attuale forfettario. Se ti trovi in questa situazione, vale la pena valutare la propria posizione prima di aprire una nuova attività: la guida su quando si esce dal regime forfettario elenca anche le altre cause di decadenza da tenere sott’occhio.

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Come si calcolano le tasse nell’impresa familiare in regime forfettario

Il comma 64 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 stabilisce una regola specifica per le imprese familiari: l’imposta sostitutiva (15% ordinaria, o 5% per i primi cinque anni di attività con i requisiti start-up) è dovuta esclusivamente dal titolare, calcolata sul reddito al lordo delle quote di utile attribuite al coniuge e ai collaboratori familiari. Non si applica quindi la ripartizione effettiva del reddito tipica del regime ordinario.

I collaboratori familiari, in regime forfettario, non hanno alcun adempimento dichiarativo per la loro quota di reddito: l’imposta versata dal titolare assorbe l’intero prelievo fiscale sul reddito d’impresa. Nel regime ordinario o semplificato, al contrario, ogni collaboratore dichiara la propria quota nel quadro RH del Modello Redditi PF, con tassazione IRPEF a scaglioni.

Quanto può valere la quota di un collaboratore familiare

L’art. 5, comma 4, del TUIR fissa anche un tetto quantitativo che l’Agenzia delle Entrate applica in modo rigido: la somma delle quote attribuite a tutti i collaboratori non può superare il 49% del reddito complessivo dichiarato dal titolare, che deve trattenere almeno il 51%. Le eventuali perdite d’esercizio restano invece interamente a carico del titolare e non si ripartiscono mai sui collaboratori.

Facciamo un esempio concreto. Un’impresa familiare in regime forfettario (padre e figlio collaboratore) incassa 60.000 euro con un coefficiente di redditività del 40%: il reddito imponibile è 24.000 euro. Se il figlio ha lavorato per una quota proporzionale del 49%, gli vengono attribuiti 11.760 euro, e al padre i restanti 12.240 euro. Il titolare indica nel quadro RS del Modello Redditi il prospetto di imputazione del reddito, con il codice fiscale del collaboratore, la sua quota e l’importo attribuito, ma paga l’imposta sostitutiva sull’intero importo di 24.000 euro, non solo sulla propria quota.

Tabella di confronto: forfettario vs regime ordinario per l’impresa familiare

AspettoRegime forfettarioRegime ordinario o semplificato
Chi paga l’impostaSolo il titolareTitolare e collaboratori, ciascuno per la propria quota
Base imponibileReddito al lordo delle quote familiariReddito ripartito secondo le quote effettive
Aliquota15% (o 5% start-up), imposta sostitutiva unicaIRPEF a scaglioni progressivi per ciascun soggetto
Obblighi dei collaboratoriNessuno, assorbiti dal titolareQuadro RH del Modello Redditi PF
Quota massima ai collaboratori49% del reddito, art. 5 c. 4 TUIR49% del reddito, art. 5 c. 4 TUIR
ContabilitàSemplificata per cassaOrdinaria o semplificata analitica

Per capire quanto peserebbe l’imposta sostitutiva sul reddito effettivo della tua attività, uno strumento pratico come il calcolo tasse regime forfettario permette di simulare l’importo in pochi minuti.

Il limite dei 20.000 euro per i collaboratori familiari

Tra i requisiti di accesso e permanenza nel forfettario, l’articolo 1, comma 54, lettera b), della Legge n. 190/2014 stabilisce che il contribuente non deve aver sostenuto spese complessivamente superiori a 20.000 euro lordi annui per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto. Rientrano espressamente in questo tetto:

  • le somme erogate come utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
  • le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore stesso o dai suoi familiari, comprese quindi le quote attribuite ai collaboratori dell’impresa familiare (art. 60 del TUIR).

Attenzione a non confondere questa soglia con la causa di esclusione vista sopra: quella dei 20.000 euro è al comma 54, mentre il divieto di partecipare contemporaneamente a un’impresa familiare altrui è al comma 57. Sono due regole diverse, spesso citate erroneamente come se fossero la stessa.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, rispondendo a un quesito, che la partecipazione agli utili di un figlio collaboratore familiare rientra tra le somme che concorrono al tetto dei 20.000 euro, senza distinzione tra familiari dell’imprenditore e altri soggetti terzi. Chi supera questa soglia in corso d’anno perde il diritto al forfettario a partire dall’anno successivo.

Esempio pratico di calcolo del limite

Un titolare di impresa familiare con un solo collaboratore (il coniuge), a cui viene attribuita una quota di utili di 15.000 euro lordi annui, resta sotto il limite: l’impresa familiare in regime forfettario continua senza problemi. Se invece la quota del coniuge fosse di 22.000 euro, oppure se a quella cifra si aggiungessero altri compensi a un secondo collaboratore, il limite verrebbe superato e si passerebbe al regime ordinario dall’anno fiscale successivo.

Per un quadro più ampio di tutte le soglie da rispettare, non solo quella dei collaboratori, la guida su limite regime forfettario 2026 riepiloga i requisiti aggiornati per l’anno in corso.

Contributi INPS per il titolare e i collaboratori familiari

Sul piano previdenziale, sia il titolare sia i collaboratori familiari devono iscriversi alla Gestione Artigiani o alla Gestione Commercianti dell’INPS, a seconda dell’attività svolta. Per il 2026, con la Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026, il reddito minimale per il calcolo dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) è stato fissato a 18.808 euro annui, dopo la rivalutazione ISTAT dell’1,4%. Le aliquote per il 2026 sono il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti, quest’ultima comprensiva dello 0,48% per l’indennizzo di cessazione attività.

C’è un punto specifico che riguarda proprio le imprese familiari: il minimale di reddito e il relativo contributo fisso vanno calcolati per ciascun soggetto operante nell’impresa, titolare compreso. Un’impresa familiare con due o tre partecipanti genera quindi un costo contributivo complessivo molto più alto di una ditta individuale con solo il titolare, perché ogni collaboratore versa il proprio contributo fisso sul minimale, indipendentemente dal reddito che riceve davvero.

Chi è in regime forfettario e iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti può inoltre chiedere in via telematica una riduzione contributiva del 35%, sia sulla quota fissa sia su quella eccedente il minimale. La domanda va presentata entro il 28 febbraio per ottenere l’agevolazione sull’intera annualità; chi ne beneficiava già l’anno precedente ha il rinnovo automatico, mantenendo i requisiti.

Tabella riepilogativa contributi INPS 2026

VoceImporto o aliquota 2026
Reddito minimale annuo18.808 euro
Aliquota artigiani24%
Aliquota commercianti24,48% (di cui 0,48% indennizzo cessazione attività)
Contributo fisso artigianiCirca 4.521 euro l’anno
Contributo fisso commercianti4.611,64 euro l’anno
Contributo maternità0,62 euro al mese
Riduzione per i forfettari35% sulla contribuzione complessiva, su domanda
Massimale (iscritti prima del 1996)93.707 euro
Massimale (iscritti dal 1996)122.295 euro

I contributi sul minimale si versano in quattro rate trimestrali con modello F24, mentre quelli calcolati sull’eccedenza di reddito seguono le scadenze ordinarie di saldo e acconto IRPEF. Per capire come si incrociano contributi fissi e imposta sostitutiva nel calcolo complessivo, la guida al calcolo INPS per Partita IVA affronta il tema anche per chi non ha un’impresa familiare.

Deduzione contributi INPS nell’impresa familiare forfettario

Uno degli aspetti più operativi riguarda la deduzione dei contributi INPS versati per i collaboratori familiari. La regola, confermata dall’Agenzia delle Entrate, dice che dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, oppure, se non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

Questo significa che chi gestisce un’impresa familiare deve verificare due cose per ogni collaboratore:

  • se è fiscalmente a carico del titolare;
  • se è stata esercitata o meno la rivalsa contributiva.

Da questi due elementi dipende quanto del contributo versato è effettivamente deducibile nel quadro LM del Modello Redditi. L’eventuale eccedenza non deducibile in quel quadro può, a determinate condizioni, confluire nella deduzione dal reddito complessivo prevista dall’art. 10 del TUIR.

Chi ha un collaboratore impresa familiare regime forfettario deve quindi tenere traccia puntuale di questi versamenti, perché un errore in questa fase può tradursi in un’imposta sostitutiva calcolata su una base più alta del dovuto.

Quando conviene (e quando no) l’impresa familiare in regime forfettario

L’impresa familiare in forfettario funziona bene in diversi contesti, ma non sempre è la scelta più conveniente. Vale la pena valutare questi punti prima di costituirla:

Vantaggi tipici:

  • coinvolgimento riconosciuto giuridicamente di familiari che già lavorano nell’attività;
  • diritto dei collaboratori a una quota di utili e agli incrementi aziendali, anche in caso di cessazione del rapporto;
  • gestione fiscale semplice per il titolare, con un’unica imposta sostitutiva;
  • possibilità di dare valore economico al lavoro di un coniuge o di un figlio che altrimenti presterebbe attività non retribuita.

Limiti da tenere presenti:

  • il limite di 20.000 euro lordi per compensi e quote ai collaboratori si raggiunge in fretta se i familiari coinvolti sono più di uno;
  • ogni collaboratore genera un proprio costo contributivo fisso INPS, anche se il reddito complessivo non cresce nella stessa proporzione;
  • l’imposta sostitutiva si calcola sul reddito al lordo delle quote familiari, quindi il vantaggio fiscale della ripartizione tipico del regime ordinario qui non c’è;
  • la costituzione richiede un atto notarile o una scrittura privata autenticata, con relativi costi.

Per attività con un solo collaboratore familiare e ricavi contenuti entro la soglia di accesso al forfettario, la combinazione resta in genere vantaggiosa. Per attività più strutturate, con più collaboratori e margini di reddito elevati, può convenire di più il passaggio al regime ordinario, dove la ripartizione effettiva del reddito tra più soggetti sfrutta scaglioni IRPEF più bassi per ciascuno.

Domande frequenti su impresa familiare e regime forfettario

Un’impresa familiare può accedere al regime forfettario?

Sì. L’imprenditore individuale che esercita l’attività in forma di impresa familiare ai sensi dell’articolo 230-bis del Codice Civile può adottare il forfettario, a condizione che rispetti tutti i requisiti generali della Legge n. 190/2014, incluso il limite di ricavi e il tetto di spesa per collaboratori.

Chi paga le tasse nell’impresa familiare in regime forfettario, il titolare o anche i collaboratori?

L’imposta sostitutiva è dovuta esclusivamente dal titolare. Si calcola sul reddito complessivo al lordo delle quote di utile attribuite al coniuge e agli altri collaboratori, che non hanno obblighi dichiarativi autonomi su quella quota.

Qual è il limite di spesa per i collaboratori familiari nel regime forfettario?

Il limite è di 20.000 euro lordi annui complessivi (art. 1, comma 54, lett. b, L. 190/2014) per lavoro dipendente, lavoro accessorio, collaborazioni anche a progetto e prestazioni di lavoro rese dai familiari, comprese le quote di partecipazione agli utili. Superare la soglia comporta la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo.

Il convivente di fatto può essere collaboratore di un’impresa familiare?

Sì. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2024, anche il convivente di fatto rientra tra i soggetti che possono partecipare a un’impresa familiare, con gli stessi diritti del coniuge.

Che quota di reddito può essere attribuita ai collaboratori familiari?

L’art. 5, comma 4, del TUIR fissa il tetto al 49% del reddito complessivo risultante dalla dichiarazione del titolare, che deve mantenere almeno il 51%. La quota va indicata nel quadro RS del Modello Redditi, con il codice fiscale del collaboratore e la percentuale attribuita.

I contributi INPS versati per i collaboratori familiari sono deducibili nel regime forfettario?

Sì, sono deducibili dal reddito determinato forfetariamente i contributi previdenziali obbligatori versati per i collaboratori fiscalmente a carico del titolare, oppure, se non a carico, se il titolare non ha esercitato la rivalsa contributiva su di loro.

Se partecipo a un’impresa familiare di un altro soggetto, posso comunque aprire il regime forfettario su una mia attività separata?

La normativa (art. 1, comma 57, lett. d, L. 190/2014) prevede come causa di esclusione la partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari altrui. In via prudenziale, se partecipi a un’impresa familiare gestita da altri, conviene valutare il recesso formale prima di avviare una nuova attività in proprio in forfettario.

Come si costituisce formalmente un’impresa familiare?

Serve un atto pubblico notarile o una scrittura privata autenticata, con data certa anteriore all’inizio del periodo d’imposta, che indichi nominativamente i collaboratori, il grado di parentela o affinità e le quote di partecipazione agli utili. L’atto va seguito dall’iscrizione al Registro delle Imprese entro 30 giorni.

Quanto costano, in termini di contributi INPS, più collaboratori familiari?

Ogni collaboratore iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti versa un proprio contributo fisso sul reddito minimale (18.808 euro per il 2026), indipendentemente dal reddito effettivo percepito. Il costo contributivo complessivo cresce quindi in proporzione al numero di familiari coinvolti.

Un figlio minorenne può essere collaboratore di un’impresa familiare?

Dal punto di vista civilistico sì: l’art. 230-bis c.c. prevede che i partecipanti privi di piena capacità di agire, quindi anche i minori, siano rappresentati nel voto da chi ha la responsabilità genitoriale. Resta però fermo il limite generale di età per lo svolgimento di attività lavorativa vera e propria, fissato dalla legge 977/1967.

Conviene di più il forfettario o il regime ordinario per un’impresa familiare?

Dipende dal numero di collaboratori e dal livello di reddito. Con un solo collaboratore e ricavi contenuti, il forfettario resta in genere più semplice e conveniente. Con più collaboratori e redditi elevati, il regime ordinario può ridurre il carico fiscale complessivo, perché ripartisce davvero il reddito tra più scaglioni IRPEF invece di tassarlo tutto in capo al titolare.

In sintesi

Chi valuta questa combinazione dovrebbe partire da tre numeri: il reddito atteso, il numero di collaboratori familiari coinvolti e la quota che intende attribuire a ciascuno. Da questi tre dati dipende se il tetto dei 20.000 euro resta abbondantemente rispettato o rischia di saltare già nel primo anno, e se il costo contributivo fisso dei collaboratori (oltre 4.500 euro a testa nel 2026) è sostenibile rispetto ai ricavi previsti.

Prima di costituire un’impresa familiare, o di valutare il passaggio dalla ditta individuale “semplice” a questa forma, conviene verificare la propria situazione con un commercialista e controllare sempre le pagine ufficiali di Agenzia delle Entrate e INPS, perché soglie e aliquote vengono aggiornate ogni anno. Per capire come cambia il carico fiscale complessivo tra IVA, forfettario e ATECO, la guida su tasse Partita IVA forfettario INPS e ATECO offre un quadro d’insieme utile anche per chi parte da un’impresa individuale senza collaboratori.

Fonti ufficiali consultate

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