Impresa Familiare e Regime Forfettario: Guida a Requisiti, Tasse e Compatibilità
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Chi gestisce un’attività con il supporto di un coniuge, un figlio o un parente si chiede spesso se impresa familiare e regime forfettario possano convivere senza rischi fiscali. La risposta è sì, ma solo a determinate condizioni: la normativa consente questa combinazione, però impone regole precise su limiti di spesa, tassazione e ripartizione degli utili che è indispensabile conoscere prima di costituire l’impresa o di assumere un collaboratore familiare. In questa guida analizziamo nel dettaglio cos’è l’impresa familiare, quando è compatibile con la flat tax, come si calcolano le imposte e quali errori evitare per non perdere l’accesso al regime agevolato.
Cos’è l’impresa familiare: la definizione dell’art. 230-bis del Codice Civile
L’impresa familiare è disciplinata dall’articolo 230-bis del Codice Civile, introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975. Si tratta, in sostanza, di una ditta individuale nella quale uno o più familiari del titolare prestano un’attività lavorativa continuativa e prevalente, ottenendo in cambio il diritto a una quota degli utili, dei beni acquistati con essi e degli incrementi aziendali, incluso l’avviamento.
Per la legge, sono considerati familiari ai fini di questo istituto:
- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado (figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli, zii);
- gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati).
Una novità rilevante riguarda le coppie di fatto: con la sentenza n. 148 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i familiari e tra i partecipanti all’impresa familiare. Questo significa che oggi anche il convivente può rientrare nella disciplina dell’impresa familiare, a parità di condizioni con coniuge e parenti.
È importante distinguere l’impresa familiare in senso giuridico da una semplice impresa a conduzione familiare: quest’ultima è un’espressione generica che indica qualunque attività gestita da membri della stessa famiglia, anche in forma societaria (SNC, SAS, SRL), senza i requisiti formali e i diritti tipici dell’art. 230-bis. Solo l’impresa familiare propriamente detta attribuisce ai collaboratori diritti patrimoniali riconosciuti dalla legge.
Le caratteristiche principali dell’impresa familiare
| Caratteristica | Dettaglio |
| Titolare | Una sola persona fisica, che detiene almeno il 51% degli utili |
| Responsabilità | Illimitata, solo in capo al titolare |
| Collaboratori | Coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado, convivente di fatto |
| Diritti dei collaboratori | Quota di utili proporzionata al lavoro prestato, diritti su incrementi e avviamento |
| Costituzione | Atto pubblico o scrittura privata autenticata, con data certa anteriore all’inizio del periodo d’imposta |
| Forma giuridica | Ditta individuale (non società) |
La costituzione dell’impresa familiare: atto pubblico e adempimenti
A differenza della ditta individuale “semplice”, che si avvia con la sola apertura della Partita IVA e l’iscrizione al Registro delle Imprese, l’impresa familiare richiede un passaggio formale ulteriore. L’articolo 5, comma 4, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) stabilisce infatti che, per ripartire fiscalmente il reddito tra titolare e collaboratori, questi ultimi devono risultare nominativamente, con l’indicazione del grado di parentela o affinità, da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata con data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
In pratica, per costituire correttamente un’impresa familiare occorre:
- redigere un atto notarile o una scrittura privata autenticata che indichi i collaboratori familiari e le rispettive quote di partecipazione agli utili;
- aprire la Partita IVA indicando la natura giuridica di impresa familiare;
- iscriversi entro 30 giorni al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
- comunicare all’INPS l’iscrizione dei collaboratori familiari alla Gestione Artigiani o Commercianti, secondo il settore di attività svolta.
Senza l’atto formale, l’attività si configura come una semplice ditta individuale con un familiare che presta collaborazione di fatto (coadiuvante), situazione fiscalmente diversa e generalmente più semplice da gestire nell’ambito del regime forfettario.
Impresa familiare e regime forfettario: la compatibilità secondo l’Agenzia delle Entrate
Il punto centrale di questa guida è chiarire se e come impresa familiare e regime forfettario possano essere applicati contemporaneamente. Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’imprenditore individuale che esercita la propria attività nella forma di impresa familiare (art. 230-bis c.c.) può adottare il regime forfettario, esattamente come qualsiasi altra ditta individuale, purché rispetti i requisiti generali di accesso previsti dalla Legge n. 190/2014 (commi 54 e seguenti) e successive modifiche.
Questo significa che il titolare di un’impresa familiare in regime forfettario versa un’unica imposta sostitutiva, calcolata sul reddito determinato applicando il coefficiente di redditività ATECO ai ricavi incassati, senza dover tenere una contabilità ordinaria o analitica. È una delle ragioni per cui molte piccole attività familiari (negozi, laboratori artigianali, attività di ristorazione o servizi alla persona) scelgono questa combinazione: semplicità degli adempimenti unita al coinvolgimento di più familiari nella gestione quotidiana.
Un punto da non confondere: titolare vs. “partecipante” in impresa familiare di terzi
Esiste una distinzione fondamentale che molte guide online tendono a trascurare, generando confusione. La normativa sul regime forfettario prevede infatti, tra le cause di esclusione, che non possono accedere al forfettario i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio della propria attività con Partita IVA, partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR, oppure controllano direttamente o indirettamente una SRL o un’associazione in partecipazione con attività riconducibile alla propria.
In altre parole:
- se sei tu il titolare dell’impresa familiare, puoi tranquillamente accedere al regime forfettario per la tua attività;
- se invece partecipi come collaboratore o quotista a un’impresa familiare gestita da un altro soggetto (per esempio un genitore o un fratello) e nel frattempo vuoi aprire una Partita IVA personale per un’attività diversa, questa partecipazione può costituire causa ostativa per il forfettario sulla tua nuova attività, salvo che tu non receda formalmente dall’impresa familiare prima dell’inizio della nuova attività.
In assenza di chiarimenti ufficiali aggiornati su questo specifico punto, molti professionisti applicano in via prudenziale un’interpretazione analogica della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 30 maggio 2012, che equiparava i collaboratori di un’impresa familiare ai socî di società di persone ai fini dell’accesso al regime di vantaggio allora vigente, poi sostituito dall’attuale regime forfettario. Per questo motivo, prima di avviare una nuova attività in proprio, è opportuno valutare con attenzione la propria posizione all’interno di eventuali imprese familiari preesistenti.
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Come si calcolano le tasse nell’impresa familiare in regime forfettario
Uno degli aspetti più delicati riguarda il calcolo dell’imposta sostitutiva quando sono coinvolti collaboratori familiari. Le regole, confermate dall’Agenzia delle Entrate, prevedono che:
- l’imposta sostitutiva (15% ordinaria, oppure 5% per i primi cinque anni di attività in presenza dei requisiti start-up) è dovuta esclusivamente dal titolare dell’impresa familiare;
- l’imposta si calcola sul reddito al lordo delle quote di utile attribuite al coniuge e ai collaboratori familiari, e non al netto come avviene invece nel regime ordinario;
- i collaboratori familiari, in regime forfettario, non sono tenuti ad alcun adempimento dichiarativo per la quota di reddito loro imputata, perché l’imposta versata dal titolare assorbe l’intero prelievo fiscale sul reddito d’impresa.
Questa è una differenza sostanziale rispetto al regime ordinario o semplificato, dove invece il reddito viene effettivamente ripartito tra titolare e collaboratori secondo le quote risultanti dall’atto costitutivo, e ciascun collaboratore dichiara la propria quota nel quadro RH del Modello Redditi PF, con tassazione IRPEF progressiva a scaglioni in base alla propria situazione personale.
Tabella di confronto: impresa familiare in regime forfettario vs regime ordinario
| Aspetto | Regime forfettario | Regime ordinario/semplificato |
| Chi paga l’imposta | Solo il titolare | Titolare e collaboratori, ciascuno per la propria quota |
| Base imponibile | Reddito al lordo delle quote familiari | Reddito ripartito secondo le quote effettive |
| Aliquota | 15% (o 5% start-up) imposta sostitutiva unica | IRPEF a scaglioni progressivi per ciascun soggetto |
| Obblighi dichiarativi dei collaboratori | Nessuno (assorbiti dal titolare) | Quadro RH del Modello Redditi PF |
| Contabilità | Semplificata per cassa | Ordinaria o semplificata analitica |
Il limite dei 20.000 euro per i collaboratori familiari: la causa di esclusione da conoscere
Tra i requisiti per accedere e permanere nel regime forfettario, la Legge n. 190/2014 (comma 57) prevede che il contribuente non deve aver sostenuto spese complessivamente superiori a 20.000 euro lordi annui per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto. In questo tetto rientrano espressamente:
- le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
- le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore stesso o dai suoi familiari, comprese quindi le quote attribuite ai collaboratori dell’impresa familiare.
Questo limite si applica anche alla partecipazione agli utili imputata, ad esempio, a un figlio collaboratore familiare: secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, la legge inserisce esplicitamente la partecipazione agli utili tra le somme che concorrono al tetto dei 20.000 euro, senza distinguere tra familiari dell’imprenditore e altri soggetti terzi. Chi supera questa soglia in corso d’anno perde il diritto al regime forfettario a partire dall’anno successivo.
Esempio pratico di calcolo del limite
Immaginiamo un titolare di impresa familiare con un solo collaboratore familiare (il coniuge), al quale viene attribuita una quota di utili pari a 15.000 euro lordi annui. In questo caso il limite di 20.000 euro non viene superato, e l’impresa familiare in regime forfettario resta valida. Se invece la quota attribuita al coniuge fosse di 22.000 euro, oppure se a quella somma si aggiungessero ulteriori compensi a un secondo collaboratore (ad esempio un figlio), il limite verrebbe superato e si perderebbe l’accesso al regime, con il passaggio automatico al regime ordinario dall’anno fiscale successivo.
Contributi INPS per il titolare e i collaboratori familiari
Sul piano previdenziale, sia il titolare che i collaboratori familiari devono iscriversi alla Gestione Artigiani o alla Gestione Commercianti dell’INPS, in base al tipo di attività svolta. Per il 2026, con la Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026, il reddito minimale ai fini del calcolo dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) è stato fissato a 18.808 euro annui, in seguito alla rivalutazione ISTAT del +1,4%. Le aliquote contributive per il 2026 sono pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti (quest’ultima comprensiva dello 0,48% destinato al finanziamento dell’indennizzo per cessazione di attività).
Un punto specifico riguarda proprio le imprese familiari: il minimale di reddito e il relativo contributo fisso annuo devono essere calcolati per ciascun soggetto operante nell’impresa, titolare e collaboratori compresi. Questo significa che un’impresa familiare con due o tre partecipanti genera un costo contributivo complessivo significativamente più alto rispetto a una ditta individuale con solo titolare, perché ogni collaboratore versa il proprio contributo fisso sul minimale, indipendentemente dall’effettivo reddito percepito.
I titolari e i collaboratori in regime forfettario iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti possono inoltre richiedere, in via telematica, la riduzione contributiva del 35% prevista per chi applica la flat tax, sia sulla quota fissa che su quella eccedente il minimale. La domanda va presentata generalmente entro la fine di febbraio per ottenere l’agevolazione sull’intera annualità in corso.
Tabella riepilogativa contributi INPS 2026
| Voce | Importo/Aliquota 2026 |
| Reddito minimale annuo | 18.808 euro |
| Aliquota artigiani | 24% |
| Aliquota commercianti | 24,48% (di cui 0,48% indennizzo cessazione attività) |
| Contributo maternità | 0,62 euro al mese |
| Riduzione per i forfettari | 35% sulla contribuzione complessiva, su domanda |
| Massimale (iscritti ante 1996) | 93.707 euro |
| Massimale (iscritti dal 1996) | 122.295 euro |
I contributi sul minimale si versano in quattro rate trimestrali tramite modello F24; quelli calcolati sull’eccedenza di reddito seguono invece le scadenze ordinarie previste per il saldo e gli acconti IRPEF.
Deducibilità dei contributi versati per i collaboratori familiari
Un altro aspetto operativo rilevante riguarda la deducibilità dei contributi INPS versati per i collaboratori familiari. La regola stabilita dall’Agenzia delle Entrate prevede che dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, oppure, se non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi. L’eventuale eccedenza non deducibile nel Quadro LM del Modello Redditi può transitare, secondo condizioni specifiche, al rigo dedicato alla deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR.
In pratica, chi gestisce un’impresa familiare deve prestare attenzione a due aspetti: se il collaboratore è fiscalmente a carico del titolare, e se è stata o meno esercitata la rivalsa contributiva. Questi due elementi determinano se e quanto del contributo versato è effettivamente deducibile dal reddito forfetario.
Quando conviene (e quando no) l’impresa familiare in regime forfettario
L’impresa familiare in regime forfettario può essere una scelta efficace in diversi contesti, ma non è sempre la soluzione più conveniente. Vale la pena valutare i seguenti aspetti prima di costituirla formalmente:
Vantaggi tipici:
- coinvolgimento riconosciuto giuridicamente di familiari che già lavorano nell’attività;
- diritto dei collaboratori a una quota di utili e agli incrementi aziendali, anche in caso di cessazione del rapporto;
- semplicità di gestione fiscale per il titolare, che applica un’unica imposta sostitutiva;
- possibilità di valorizzare il lavoro di un coniuge o di un figlio che altrimenti presterebbe attività non retribuita.
Limiti da considerare:
- il limite di 20.000 euro lordi per compensi e quote ai collaboratori può essere raggiunto rapidamente se i familiari coinvolti sono più di uno;
- ogni collaboratore genera un proprio costo contributivo fisso INPS, anche se il reddito complessivo dell’impresa non cresce in proporzione;
- l’imposta sostitutiva si calcola sul reddito al lordo delle quote familiari, quindi il vantaggio fiscale della ripartizione tipico del regime ordinario non si applica nel forfettario;
- la costituzione richiede un atto notarile o una scrittura privata autenticata, con relativi costi e formalità.
Per attività con un solo collaboratore familiare e ricavi contenuti entro la soglia di accesso al forfettario, la combinazione resta generalmente vantaggiosa. Per attività più strutturate, con più collaboratori e margini di reddito elevati, può essere preferibile valutare il passaggio al regime ordinario, dove la ripartizione effettiva del reddito tra più soggetti consente di sfruttare scaglioni IRPEF più bassi per ciascun percettore.
Domande frequenti su impresa familiare e regime forfettario
Un’impresa familiare può accedere al regime forfettario?
Sì. L’imprenditore individuale che esercita l’attività nella forma di impresa familiare ai sensi dell’articolo 230-bis del Codice Civile può adottare il regime forfettario, a condizione che rispetti tutti i requisiti generali previsti dalla Legge n. 190/2014, inclusi il limite di ricavi e il tetto di spesa per il personale e i collaboratori.
Chi paga le tasse nell’impresa familiare in regime forfettario, il titolare o anche i collaboratori?
L’imposta sostitutiva è dovuta esclusivamente dal titolare dell’impresa familiare. Viene calcolata sul reddito complessivo al lordo delle quote di utile attribuite al coniuge e agli altri collaboratori familiari, che non hanno obblighi dichiarativi autonomi su quella quota.
Qual è il limite di spesa per i collaboratori familiari nel regime forfettario?
Il limite è di 20.000 euro lordi annui complessivi per lavoro dipendente, lavoro accessorio, collaborazioni anche a progetto e prestazioni di lavoro rese dai familiari, comprese le quote di partecipazione agli utili attribuite ai collaboratori. Superare questa soglia comporta la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo.
Se partecipo a un’impresa familiare di un altro soggetto, posso comunque apppppplicare il regime forfettario su una mia attività separata?
La normativa indica come causa di esclusione la partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ai sensi dell’art. 5 del TUIR. In via prudenziale, se partecipi a un’impresa familiare gestita da altri, è consigliabile valutare il recesso formale prima di avviare una nuova attività in proprio in regime forfettario.
Come si costituisce formalmente un’impresa familiare?
Serve un atto pubblico (notarile) o una scrittura privata autenticata, con data certa anteriore all’inizio del periodo d’imposta, che indichi nominativamente i collaboratori familiari, il grado di parentela o affinità e le quote di partecipazione agli utili. L’atto va seguito dall’iscrizione al Registro delle Imprese entro 30 giorni.
I contributi INPS versati per i collaboratori familiari sono deducibili nel regime forfettario?
Sì, sono deducibili dal reddito determinato forfetariamente i contributi previdenziali obbligatori versati per conto dei collaboratori fiscalmente a carico del titolare, oppure, se non a carico, qualora il titolare non abbia esercitato la rivalsa contributiva sui collaboratori stessi.
Il convivente di fatto può essere collaboratore di un’impresa familiare?
Sì. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della precedente esclusione, anche il convivente di fatto rientra oggi tra i soggetti che possono partecipare a un’impresa familiare con i medesimi diritti del coniuge.
Quanto costa, in termini di contributi INPS, avere più collaboratori familiari?
Ogni collaboratore familiare iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti versa un proprio contributo fisso sul reddito minimale (18.808 euro per il 2026), a prescindere dall’effettivo reddito percepito. Questo significa che il costo contributivo complessivo cresce in proporzione al numero di familiari coinvolti nell’impresa.
Conclusioni
La combinazione tra impresa familiare e regime forfettario è espressamente consentita dalla normativa italiana e rappresenta una soluzione efficace per chi desidera coinvolgere formalmente coniuge, figli o altri parenti nella gestione di un’attività, mantenendo al tempo stesso la semplicità fiscale tipica della flat tax. Tuttavia, la convivenza tra i due istituti richiede attenzione su alcuni punti tecnici fondamentali: il limite di 20.000 euro lordi per compensi e quote ai collaboratori, il calcolo dell’imposta sostitutiva al lordo delle quote familiari, la distinzione tra essere titolare di un’impresa familiare ed essere semplice partecipante a un’impresa familiare di terzi, e infine il peso contributivo INPS che cresce con il numero dei collaboratori coinvolti.
Prima di costituire un’impresa familiare o di valutare il passaggio dalla ditta individuale “semplice” a questa forma giuridica, è opportuno verificare attentamente la propria situazione specifica, eventualmente con il supporto di un commercialista, e consultare sempre le pagine ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS per gli aggiornamenti normativi più recenti su limiti, aliquote e contributi.
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Fonti ufficiali consultate
- Agenzia delle Entrate – Regime forfetario: che cos’è
- Agenzia delle Entrate – Regime forfetario: reddito e tassazione
- Normattiva – Codice Civile, art. 230-bis
- INPS – Gestioni artigiani e commercianti, contributi 2026
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