Split Payment (Scissione dei Pagamenti): Guida 2025-2026

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Aggiornamento giugno 2026: La Commissione europea ha adottato la proposta COM(2026) 281 final, che autorizza l’Italia a prorogare il regime di split payment fino al 30 giugno 2029. La proposta deve ancora ricevere l’approvazione definitiva del Consiglio UE, ma il rischio di interruzione dal 1° luglio 2026 è stato di fatto scongiurato.

1. Cos’è lo split payment? {#cose-lo-split-payment}

Lo split payment — in italiano scissione dei pagamenti — è un meccanismo IVA speciale introdotto in Italia con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014). Consiste nella separazione del pagamento del corrispettivo dal pagamento dell’IVA: quando un fornitore emette fattura nei confronti di una pubblica amministrazione (o di un altro soggetto incluso nel perimetro della norma), l’acquirente versa il solo imponibile al fornitore e riversa direttamente all’Erario la quota IVA indicata in fattura.

In parole semplici: il fornitore non incassa mai l’IVA. È la PA (o l’ente equiparato) a pagare l’imposta direttamente allo Stato.

Perché è nato lo split payment?

L’Italia storicamente ha uno dei più alti VAT gap in Europa: la differenza tra l’IVA teoricamente dovuta e quella effettivamente riscossa. Uno dei vettori di evasione era il fornitore che incassava l’IVA dalla PA ma non la versava all’Agenzia delle Entrate. Lo split payment elimina questo rischio alla radice: togliendo l’IVA dal circuito del fornitore, annulla la possibilità di mancato versamento.

2. Base normativa {#base-normativa}

Il meccanismo è disciplinato dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), inserito dalla Legge 190/2014 e successivamente modificato da diversi interventi legislativi.

Poiché rappresenta una deroga alla Direttiva IVA UE (Direttiva 2006/112/CE), l’Italia deve ottenere periodica autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 395 della stessa Direttiva.

Atto normativoContenuto
Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)Introduzione dell’art. 17-ter DPR 633/1972
D.M. 23 gennaio 2015Prima attuazione e ambito soggettivo
D.M. 27 giugno 2017Ampliamento a società controllate e quotate
Decisione UE n. 2023/1552Autorizzazione fino al 30 giugno 2026
Proposta COM(2026) 281 finalProposta di proroga fino al 30 giugno 2029

3. Come funziona il meccanismo {#come-funziona-il-meccanismo}

Flusso ordinario IVA (senza split payment)

Fornitore → emette fattura con IVA → Cliente PA paga imponibile + IVA al fornitore

Fornitore → versa l’IVA all’Erario nella liquidazione periodica

Flusso con split payment

Fornitore → emette fattura con annotazione “scissione dei pagamenti”

Cliente PA → paga solo l’imponibile al fornitore

Cliente PA → versa direttamente l’IVA all’Erario (tramite tesoreria o F24)

Esempio pratico

Un idraulico con Partita IVA emette una fattura di 10.000 € + IVA 22% a un comune:

VoceImporto
Imponibile10.000,00 €
IVA al 22%2.200,00 €
Totale fattura12.200,00 €

Il comune paga 10.000 € al fornitore e versa 2.200 € direttamente all’Erario. L’idraulico non incassa mai i 2.200 € di IVA.

Esigibilità differita

L’IVA in regime di split payment diventa esigibile al momento del pagamento dell’imponibile da parte della PA (art. 3 D.M. 23/01/2015), non al momento dell’emissione della fattura. Per il fornitore questo significa che l’imposta non va nella sua liquidazione periodica.

4. Chi è soggetto allo split payment {#chi-e-soggetto}

Il perimetro soggettivo è stato ampliato nel tempo. Oggi sono inclusi:

Pubbliche Amministrazioni (PA)

  • Ministeri, organi costituzionali, enti centrali dello Stato
  • Regioni, province, comuni, città metropolitane e loro unioni
  • Aziende Sanitarie Locali (ASL), ospedali, IRCCS
  • Camere di commercio, università statali, enti pubblici non economici
  • Autorità indipendenti e agenzie fiscali

Società a controllo pubblico

  • Società controllate direttamente o indirettamente da PA (ai sensi del D.Lgs. 175/2016 — Testo Unico sulle Società Partecipate)
  • Società quotate incluse nell’indice FTSE MIB (ma attenzione: dal 1° luglio 2025 queste ultime sono state escluse dall’obbligo)

Importante: L’Agenzia delle Entrate pubblica e aggiorna periodicamente gli elenchi ufficiali dei soggetti rientranti nel perimetro. È sempre consigliabile verificare prima di emettere fattura.

Novità 2025: uscita delle società FTSE MIB

Dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice FTSE MIB non sono più incluse tra i destinatari soggetti allo split payment. I fornitori di questi soggetti devono quindi tornare alla fatturazione ordinaria con IVA incassata direttamente.

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5. Operazioni escluse {#operazioni-escluse}

Non tutte le operazioni verso la PA rientrano nello split payment. Sono escluse:

  • Operazioni in reverse charge (art. 17 DPR 633/1972): quando si applica l’inversione contabile, lo split payment non si cumula
  • Operazioni esenti IVA (art. 10 DPR 633/1972): es. prestazioni sanitarie, servizi educativi
  • Operazioni non imponibili (esportazioni, operazioni intracomunitarie)
  • Rimborsi spese forfettari non soggetti a IVA
  • Compensi a collaboratori coordinati e continuativi (non sono cessioni/prestazioni IVA)
  • Operazioni dei regimi speciali IVA ove non è prevista l’esposizione dell’imposta in fattura (es. regime del margine, agenzie di viaggio)

6. Impatto sulla fatturazione elettronica {#fatturazione-elettronica}

La fattura elettronica verso la PA (FatturaPA tramite SDI) deve obbligatoriamente riportare la dicitura “scissione dei pagamenti” e il codice specifico nel campo IVA.

Codici da utilizzare

Nel tracciato XML della fattura elettronica:

CampoValore
EsigibilitaIVAS (scissione dei pagamenti)
NaturaNon applicabile (si espone comunque l’aliquota IVA)

Cosa scrivere in fattura

In genere si inserisce la dicitura:

“IVA ad esigibilità differita — Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/1972”

oppure semplicemente:

“Scissione dei pagamenti”

Il campo EsigibilitaIVA = S nel tracciato XML è sufficiente dal punto di vista tecnico, ma molti software di fatturazione aggiungono anche la dicitura testuale per chiarezza.

7. Effetti sulla liquidità dei fornitori {#liquidita-fornitori}

Il principale punto critico dello split payment riguarda la liquidità delle imprese fornitrici della PA. Poiché il fornitore non incassa mai l’IVA, non può usarla per compensare l’IVA sugli acquisti. Il risultato è un accumulo strutturale di crediti IVA.

Esempio di impatto sul cash flow

Un’impresa edile che lavora quasi esclusivamente con PA:

  • Emette fatture per 500.000 € di imponibile + 110.000 € di IVA (22%) ogni anno
  • Non incassa mai i 110.000 € di IVA
  • Ma acquista materiali pagando IVA: es. 50.000 € di IVA sugli acquisti
  • Ha un credito IVA strutturale di circa 50.000 € all’anno
  • Deve richiedere il rimborso IVA ogni anno (con tempi e burocrazia annessi)

Questo meccanismo è stato criticato soprattutto da associazioni di categoria come FINCO, che rappresenta le imprese fornitrici della PA nel settore costruzioni, e che anche nel giugno 2026 ha ribadito la propria contrarietà alla proroga.

8. Credito IVA e rimborso {#credito-iva-rimborso}

I fornitori soggetti allo split payment hanno diritto al rimborso del credito IVA maturato. Le modalità principali sono:

Rimborso annuale (art. 30 DPR 633/1972)

Richiesto in sede di dichiarazione IVA annuale. Il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate, di norma entro 3 mesi dalla presentazione (con garanzia fideiussoria per importi superiori a determinate soglie).

Rimborso trimestrale (Modello IVA TR)

Per chi ha crediti IVA significativi e costanti, è possibile richiedere il rimborso in via trimestrale compilando il Modello IVA TR entro il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Leggi la nostra guida: Modello IVA TR – Guida con download

Compensazione orizzontale

Il credito IVA può anche essere compensato con altri debiti tributari (IRPEF, contributi INPS, ecc.) tramite Modello F24, nei limiti previsti dalla normativa (attualmente fino a 2 milioni di euro annui per i soggetti con visto di conformità).

Leggi la nostra guida: Visto di conformità IVA

9. Proroga fino al 2029: le ultime novità {#proroga-2029}

Scadenza originaria: 30 giugno 2026

L’autorizzazione europea in vigore (Decisione UE n. 2023/1552) era destinata a scadere il 30 giugno 2026. Senza rinnovo, dal 1° luglio 2026 tutte le operazioni attualmente soggette a split payment sarebbero tornate al regime IVA ordinario.

La richiesta italiana e la proposta UE

Il 9 ottobre 2025 l’Italia ha presentato formale richiesta di proroga alla Commissione europea, chiedendo il prolungamento fino al 31 dicembre 2029. La Commissione ha adottato la proposta COM(2026) 281 final accogliendo solo parzialmente la richiesta: l’autorizzazione proposta arriva fino al 30 giugno 2029 (sei mesi prima rispetto a quanto richiesto dall’Italia).

Cosa dice il documento europeo

La Commissione UE ha motivato la proposta sottolineando che:

  • Lo split payment ha garantito un incasso IVA più stabile e puntuale, limitando le frodi
  • L’eliminazione del regime avrebbe potuto comportare una perdita di gettito significativa
  • Il meccanismo agisce in modo preventivo rispetto alle frodi, assicurando il versamento prima che emergano situazioni di insolvenza

Attenzione: la proposta segnala esplicitamente che questa dovrebbe essere l’ultima estensione, con l’obiettivo di superare progressivamente il regime speciale entro il 2029.

Iter di approvazione

La proposta deve essere approvata dal Consiglio dell’Unione Europea per diventare definitiva. L’approvazione è attesa entro la scadenza del 30 giugno 2026 o immediatamente dopo, evitando così un vuoto normativo.

Cosa cambia per fornitori e PA?

Nulla di immediato. Il perimetro applicativo rimane invariato. I fornitori che oggi operano in split payment continueranno a farlo fino al 30 giugno 2029 alle stesse condizioni. L’unica novità rilevante resta l’esclusione delle società FTSE MIB già in vigore dal 1° luglio 2025.

10. Differenza tra split payment e reverse charge {#differenze-reverse-charge}

Spesso si fa confusione tra questi due meccanismi. Ecco le differenze principali:

CaratteristicaSplit PaymentReverse Charge
Chi versa l’IVAL’acquirente (PA/ente)L’acquirente (soggetto passivo)
L’IVA viene esposta in fattura?No (il fornitore non addebita IVA)
Il fornitore è un soggetto IVA?Sì, applica l’aliquotaSì, ma non espone IVA
ApplicazioneSolo verso PA e soggetti elencatiSettori specifici (edilizia, elettronica, ecc.)
Riferimento normativoArt. 17-ter DPR 633/1972Art. 17 DPR 633/1972

Regola pratica: se l’operazione è già in reverse charge, non si applica lo split payment. I due meccanismi sono alternativi, non cumulabili.

Leggi la nostra guida: Reverse Charge IVA – Guida Completa

11. Sanzioni e irregolarità {#sanzioni}

Se il fornitore non applica la scissione dei pagamenti

Il fornitore che emette fattura ordinaria (con IVA incassata dal cliente) verso un soggetto in split payment commette un errore formale. In questo caso:

  • La PA che ha ricevuto la fattura deve comunque versare l’IVA all’Erario
  • Il fornitore potrebbe essere soggetto a sanzioni per irregolarità formale (art. 6 D.Lgs. 471/1997)
  • L’Agenzia delle Entrate può comunque recuperare l’imposta

Se la PA non versa l’IVA all’Erario

La pubblica amministrazione o la società che omette il versamento dell’IVA in split payment risponde direttamente verso l’Erario, con sanzioni che possono arrivare al 30% dell’imposta non versata, oltre agli interessi.

Ravvedimento operoso

In caso di errori o omissioni, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte.

Leggi la nostra guida: Ravvedimento Operoso IVA

FAQ {#faq}

Lo split payment si applica anche ai forfettari? 

No. I contribuenti in regime forfettario non addebitano IVA in fattura, quindi non sono soggetti allo split payment. Le fatture emesse da forfettari verso la PA seguono le regole ordinarie del regime forfettario (senza IVA).

Come si verifica se un soggetto è incluso nel perimetro dello split payment? 

L’Agenzia delle Entrate pubblica e aggiorna gli elenchi ufficiali dei soggetti inclusi nel meccanismo. È disponibile la consultazione online sul sito dell’Agenzia. Per le PA istituzionali (ministeri, comuni, ASL, ecc.) l’inclusione è automatica per legge.

Un libero professionista con P.IVA che emette fattura a un comune deve applicare lo split payment? Sì, se l’operazione è imponibile IVA. Il libero professionista espone l’IVA in fattura e annota “scissione dei pagamenti”: il comune pagherà solo l’imponibile e verserà l’IVA all’Erario.

Lo split payment vale anche per le note di credito (note di variazione)? 

Sì. Anche le note di credito emesse verso soggetti in split payment devono riportare l’annotazione specifica. La nota di credito riduce la base imponibile e l’IVA, e anche in questo caso l’importo IVA è gestito dal destinatario PA.

Come si recupera il credito IVA accumulato per effetto dello split payment? 

Attraverso la dichiarazione IVA annuale (rimborso o compensazione) oppure tramite il rimborso trimestrale con il Modello IVA TR. Per compensazioni superiori a 5.000 € annui è necessario il visto di conformità apposto da un CAF o professionista abilitato.

Cosa cambia con la proroga al 2029? 

Nulla nell’immediato. Il meccanismo continua esattamente come prima. La Commissione europea ha segnalato che questa dovrebbe essere l’ultima estensione: entro il 2029 l’Italia dovrà riportare le operazioni verso PA al regime IVA ordinario.

Le fatture in split payment entrano nella liquidazione IVA del fornitore? 

No. Poiché il fornitore non incassa l’IVA, questa non rientra nella sua liquidazione periodica. L’IVA sulle fatture in split payment non genera né debito né credito nella posizione IVA del fornitore per quella specifica operazione.

Qual è la differenza tra split payment e IVA ad esigibilità differita? 

Sono concetti correlati ma distinti. L’IVA in split payment è ad esigibilità differita: diventa esigibile al momento del pagamento dell’imponibile da parte della PA, non all’emissione della fattura. Tuttavia, la vera peculiarità dello split payment è che l’esigibilità è in capo all’acquirente (che versa all’Erario), non al fornitore.

Il fornitore estero (non stabilito in Italia) è soggetto allo split payment? 

In linea generale, lo split payment si applica ai soggetti passivi stabiliti in Italia. I fornitori esteri non stabiliti che emettono fattura verso PA italiane seguono regole diverse, spesso riconducibili al reverse charge o all’identificazione IVA diretta in Italia.

Cosa succede se la PA paga la fattura senza separare l’IVA? 

Se per errore la PA paga l’intero importo (imponibile + IVA) al fornitore, questi è tenuto a riversare l’IVA all’Erario. In alternativa, la PA può emettere una richiesta di restituzione della quota IVA erroneamente pagata al fornitore.

Conclusione

Lo split payment è uno strumento fiscale strutturale del sistema IVA italiano, nato per combattere l’evasione nelle transazioni B2G (Business to Government) e consolidato nel corso di oltre un decennio di applicazione. La proroga al 2029 — pur con l’avvertimento europeo che sarà l’ultima — garantisce continuità operativa per fornitori, PA e professionisti.

Per i fornitori che lavorano prevalentemente con la pubblica amministrazione, la gestione del credito IVA rimane la principale criticità: una pianificazione attenta, con richieste di rimborso trimestrali e un uso efficiente della compensazione, è essenziale per evitare problemi di liquidità.

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Fonti e riferimenti normativi {#fonti}

  • Art. 17-ter D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — Disciplina della scissione dei pagamenti: Normattiva
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) — Istituzione dello split payment: Normattiva
  • Decreto Ministeriale 23 gennaio 2015 — Prima attuazione: Agenzia delle Entrate
  • Decreto Ministeriale 27 giugno 2017 — Ampliamento perimetro soggettivo: Agenzia delle Entrate
  • Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, 25 luglio 2023 — Autorizzazione fino al 30/06/2026: EUR-Lex
  • Proposta COM(2026) 281 final — Proroga al 30/06/2029: Commissione europea
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015 — Chiarimenti applicativi: Agenzia delle Entrate
  • Risposta agli O.d.G. parlamentari nn. 5-05501 e 5-05506 (giugno 2026) — Conferma del via libera UE: Camera dei Deputati
  • LavoriPubblici.it — “Split payment: proroga fino al 2029, primo via libera UE” (giugno 2026): lavoripubblici.it
  • PwC Tax & Legal Italy — “Renewal of the Split Payment Regime until 30 June 2029”: blog.pwc-tls.it

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