Nota di Credito Oltre l’Anno IVA Esempio: Guida alla Detrazione
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Introduzione: Cos’è la Nota di Credito Oltre l’Anno IVA e Perché È Importante
Se gestisci una partita IVA, prima o poi ti troverai a dover emettere una nota di credito oltre l’anno IVA. Si tratta di una delle situazioni più delicate e dibattute in materia di fatturazione elettronica: quando una variazione in diminuzione viene emessa dopo che è trascorso più di un anno dall’operazione originale, le regole cambiano in modo significativo, soprattutto per quanto riguarda il trattamento dell’IVA.
Questa guida nasce proprio per rispondere alla domanda più comune: come si gestisce una nota di credito oltre l’anno IVA, con esempi pratici, tabelle riepilogative e riferimenti normativi aggiornati? Esploreremo ogni sfaccettatura: dalla distinzione tra i commi 2 e 3 dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972, ai casi in cui è possibile o meno recuperare l’IVA, fino alla compilazione elettronica della nota, con situazioni concrete per ogni scenario.
Comprendere bene queste regole ti permette di evitare sanzioni, ottimizzare il recupero dell’imposta e gestire correttamente la contabilità aziendale. Per calcoli rapidi sull’IVA, puoi anche usare il nostro calcolatore IVA gratuito.
1. Cos’è una Nota di Credito (o Nota di Variazione in Diminuzione)
Una nota di credito — formalmente chiamata nota di variazione in diminuzione — è un documento contabile e fiscale che consente di rettificare, in tutto o in parte, una fattura già emessa. In altri termini, è lo strumento che il cedente o prestatore utilizza quando l’importo fatturato risulta superiore a quello effettivamente dovuto.
La nota di credito è l’opposto della nota di debito: mentre la nota di debito rettifica in aumento una fattura con importo troppo basso (ed è obbligatoria), la nota di credito rettifica in diminuzione ed è, nella maggior parte dei casi, facoltativa.
Quando si emette una nota di credito?
Le situazioni più comuni che danno origine all’emissione di una nota di credito sono:
- Errori di fatturazione: base imponibile errata, aliquota IVA sbagliata, quantità non corrette, prezzi errati.
- Sconti e abbuoni: riduzioni di prezzo concesse al cliente, sia quelle previste contrattualmente sia quelle stabilite in un secondo momento.
- Restituzione di merci difettose: il cliente restituisce la merce e il venditore deve annullare o ridurre la fattura originaria.
- Rescissione o annullamento del contratto: il rapporto commerciale viene meno per accordo delle parti o per cause di legge.
- Mancato pagamento da parte del cliente: in particolare quando il debitore è soggetto a procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose.
- Nullità del contratto: il contratto di vendita o di prestazione di servizi viene dichiarato nullo.
Dal punto di vista visivo e strutturale, la nota di credito (o nota di accredito) è molto simile a una fattura, ma contiene alcune caratteristiche peculiari:
- L’intestazione riporta chiaramente la dicitura “Nota di Credito” (o “Nota di Accredito”);
- Contiene il riferimento alla fattura originaria (numero e data);
- Gli importi sono in diminuzione rispetto alla fattura a cui si riferisce;
- Deve essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate in formato XML, come tutte le fatture elettroniche.
💡 Differenza chiave: La nota di credito rettifica importi in eccesso (fattura troppo alta), mentre la nota di debito rettifica importi in difetto (fattura troppo bassa). La nota di credito è quasi sempre facoltativa; la nota di debito è obbligatoria.
2. La Normativa di Riferimento: Art. 26 del D.P.R. 633/1972
Il fondamento normativo per l’emissione delle note di variazione IVA è l’articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (il cosiddetto “Decreto IVA”), che ha subito importanti modifiche nel corso degli anni, in particolare con il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), che ha innovato la disciplina per i casi di procedure concorsuali.
La norma stabilisce le condizioni, i termini e le modalità con cui il cedente o prestatore può emettere una nota di variazione in diminuzione (nota di credito) per recuperare l’IVA già versata all’erario su operazioni che successivamente si sono ridotte o annullate.
La struttura dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972
L’articolo 26 introduce una distinzione fondamentale tra due categorie di situazioni:
- Comma 2: Casi in cui la nota di credito può essere emessa senza alcun limite temporale.
- Comma 3: Casi in cui la nota di credito deve essere emessa entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.
Questa distinzione è cruciale per capire come si gestisce una nota di credito oltre l’anno IVA e quali conseguenze ha sul trattamento dell’imposta.
Per un quadro più ampio sulla normativa IVA e sulla sua applicazione pratica, puoi consultare la nostra guida completa su come si calcola l’IVA.
3. Comma 2 vs Comma 3: La Distinzione Fondamentale
Capire la differenza tra i casi disciplinati dal comma 2 e quelli dal comma 3 dell’articolo 26 del D.P.R. 633/1972 è il punto di partenza essenziale per gestire correttamente qualsiasi nota di variazione IVA.
Casi disciplinati dal Comma 2 (senza limiti di tempo)
Il comma 2 dell’art. 26 elenca le situazioni in cui la nota di credito può essere emessa senza alcuna limitazione temporale, indipendentemente da quando è avvenuta l’operazione originale:
- Nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione del contratto e situazioni simili;
- Mancato pagamento totale o parziale della fattura a causa di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, ecc.) o procedure esecutive rimaste infruttuose;
- Mancato pagamento a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182-bis L.F.) ovvero di un piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d, L.F.);
- Applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente (cioè sconti già inseriti nel contratto originario al momento della stipula).
Casi disciplinati dal Comma 3 (limite di un anno)
Il comma 3 dell’art. 26 disciplina invece le situazioni in cui la nota di credito deve essere emessa entro un anno dall’emissione della fattura originaria. Si tratta, in generale, di situazioni legate a un sopravvenuto accordo tra le parti o a un errore del contribuente:
- Sconti o abbuoni non previsti contrattualmente ma concordati successivamente tra le parti;
- Errori di fatturazione: base imponibile errata, aliquota IVA sbagliata, quantità o prezzi non corretti.
| Tipo di variazione | Norma | Termine | Recupero IVA |
| Nullità/annullamento/risoluzione del contratto | Art. 26, comma 2 | Nessun limite | Sì, entro dichiarazione IVA dell’anno del presupposto |
| Procedure concorsuali/esecutive infruttuose | Art. 26, comma 2 | Nessun limite | Sì, entro dichiarazione IVA dell’anno del presupposto |
| Sconti previsti contrattualmente | Art. 26, comma 2 | Nessun limite | Sì, entro dichiarazione IVA dell’anno del presupposto |
| Sconti non previsti contrattualmente | Art. 26, comma 3 | Entro 1 anno | Solo entro l’anno |
| Errori di fatturazione | Art. 26, comma 3 | Entro 1 anno | Solo entro l’anno |
4. Nota di Credito Oltre l’Anno IVA: Cosa Cambia
Ecco il cuore della questione: quando si emette una nota di credito oltre l’anno IVA, le regole variano significativamente a seconda del tipo di situazione che l’ha originata.
Scenario 1: Nota di credito oltre l’anno per cause del Comma 2
Se la causa rientra tra quelle del comma 2 (nullità, risoluzione, procedure concorsuali, ecc.), la nota di credito può essere emessa in qualsiasi momento, anche molti anni dopo l’operazione originaria. L’IVA può essere recuperata, ma solo se la nota viene emessa e registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per la variazione.
Esempio: Il contratto viene risolto nel 2025. Il cedente può emettere nota di credito in qualsiasi momento, ma per recuperare l’IVA deve farlo entro il 30 aprile 2026 (termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2025).
Scenario 2: Nota di credito oltre l’anno per cause del Comma 3
Se invece la causa rientra tra quelle del comma 3 (sconti sopravvenuti non contrattuali, errori di fatturazione) e è trascorso più di un anno dall’emissione della fattura originaria, la situazione cambia radicalmente:
- La nota di credito non può più riportare l’IVA: l’operazione risulta fuori campo IVA;
- L’importo della nota di credito si riferisce solo alla parte imponibile, senza alcuna correzione dell’IVA;
- Nel documento deve essere inserita obbligatoriamente la dicitura: “nota di credito non imponibile articolo 26 comma 3”;
- Non è possibile recuperare l’IVA già versata.
Riepilogo pratico
| Situazione | Entro 1 anno | Oltre 1 anno |
| Cause del comma 2 (nullità, risoluzione, proc. concorsuali) | Nota con IVA + recupero IVA | Nota con IVA + recupero IVA (entro dichiaraz. IVA annuale) |
| Cause del comma 3 (sconti sopravvenuti, errori) | Nota con IVA + recupero IVA | Nota FUORI CAMPO IVA (solo imponibile, nessun recupero IVA) |
5. Casi in Cui Si Può Emettere Senza Limiti di Tempo
Approfondiamo i casi disciplinati dal comma 2 dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972, in cui non esistono limitazioni temporali per l’emissione della nota di credito.
5.1 Nullità, Annullamento, Revoca, Risoluzione, Rescissione
Questi sono i casi in cui il contratto originario viene meno per ragioni legali. La nullità del contratto, ad esempio, significa che l’operazione non avrebbe dovuto essere effettuata fin dall’inizio (es. contratto contrario alla legge o all’ordine pubblico). L’annullamento, la revoca, la risoluzione e la rescissione sono invece modi in cui un contratto valido viene successivamente eliminato per varie cause (inadempimento, vizi del consenso, eccessiva onerosità sopravvenuta, ecc.).
In tutti questi casi, la nota di credito può essere emessa anche molti anni dopo l’operazione originaria, con pieno recupero dell’IVA purché nei termini della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno del presupposto.
5.2 Sconti Previsti Contrattualmente
Se il contratto originario (stipulato all’atto della compravendita o della prestazione di servizi) prevedeva già la possibilità di applicare sconti, abbuoni o riduzioni al verificarsi di determinate condizioni (ad esempio, il raggiungimento di determinati volumi d’acquisto), la nota di credito può essere emessa in qualsiasi momento, anche oltre l’anno. L’IVA è recuperabile nei limiti temporali della dichiarazione annuale.
Attenzione: questa fattispecie si distingue dagli sconti sopravvenuti non previsti contrattualmente, che invece ricadono sotto il comma 3 e sono soggetti al limite annuale.
5.3 Procedure Concorsuali e Procedure Esecutive Infruttuose
Questa è probabilmente la fattispecie più rilevante per le imprese nella pratica quotidiana. Se un cliente non paga la fattura perché è stato dichiarato fallito, è in liquidazione giudiziale, in concordato preventivo, o perché la procedura esecutiva individuale (es. pignoramento) è risultata infruttuosa, il cedente/prestatore può emettere nota di credito per recuperare l’IVA versata.
Con la riforma del 2021 (D.L. 73/2021), per le procedure concorsuali aperte dal 26 maggio 2021 in poi, non è più necessario attendere la chiusura infruttuosa della procedura: la nota di credito può essere emessa dalla data di apertura della procedura stessa.
Per le procedure concorsuali aperte prima del 26 maggio 2021, invece, rimane necessario attendere la chiusura infruttuosa.
6. Casi con Limite di un Anno
I casi soggetti al limite temporale di un anno dall’emissione della fattura originaria sono disciplinati dal comma 3 dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972.
6.1 Sconti Non Previsti Contrattualmente
Se cedente e cessionario si accordano per applicare uno sconto o un abbuono che non era stato previsto nel contratto originario (ma deciso in un secondo momento, ad esempio come gesto commerciale o in seguito a trattative successive), la nota di credito deve essere emessa entro un anno dall’emissione della fattura originaria.
Se il limite di un anno è già scaduto, la nota di credito può comunque essere emessa, ma:
- Sarà fuori campo IVA (solo imponibile);
- Non permetterà il recupero dell’IVA già versata;
- Deve riportare la dicitura “nota di credito non imponibile articolo 26 comma 3”.
6.2 Errori di Fatturazione
Gli errori di fatturazione (imponibile errato, aliquota IVA sbagliata, quantità non corrette) devono essere corretti entro un anno dall’emissione della fattura originaria per permettere il pieno recupero dell’IVA. Se l’anno è già decorso, la nota di credito può solo rettificare l’imponibile, senza toccare l’IVA.
Caso pratico: A novembre 2024 viene emessa una fattura con aliquota IVA al 22% invece che al 10%. Il cedente si accorge dell’errore a dicembre 2025. Poiché è trascorso più di un anno, non può più recuperare la differenza di IVA (12% sull’imponibile): può solo emettere una nota fuori campo IVA per rettificare l’imponibile.
Per comprendere meglio le diverse aliquote IVA applicabili, consulta la nostra guida alle aliquote IVA.
7. Esempi Pratici di Nota di Credito Oltre l’Anno IVA
Questa sezione raccoglie i casi pratici più frequenti di nota di credito oltre l’anno IVA, con esempi concreti che mostrano come comportarsi nelle diverse situazioni.
Esempio 1 — Sconto contrattuale applicato oltre l’anno
Situazione: L’impresa Alfa ha emesso nel gennaio 2024 una fattura di €10.000 + IVA 22% (€2.200) nei confronti dell’impresa Beta. Il contratto prevedeva uno sconto del 10% al raggiungimento di un volume d’acquisto annuo, condizione verificatasi nel febbraio 2026.
Come procedere:
- La condizione contrattuale si è verificata nel febbraio 2026, oltre un anno dalla fattura originaria.
- Ma poiché lo sconto era previsto contrattualmente (comma 2), non c’è limite di tempo.
- Alfa può emettere una nota di credito di €1.000 + IVA 22% (€220) e recuperare l’IVA nella dichiarazione annuale IVA 2026 (entro aprile 2027).
Esempio 2 — Sconto sopravvenuto (non contrattuale) oltre l’anno
Situazione: L’impresa Alfa ha emesso nel marzo 2024 una fattura di €5.000 + IVA 22%. A luglio 2026, a seguito di accordi commerciali informali, decide di concedere uno sconto del 5% al cliente.
Come procedere:
- Lo sconto è sopravvenuto (non previsto nel contratto originario): si applica il comma 3.
- Sono trascorsi più di 12 mesi dalla fattura originaria.
- Alfa può emettere una nota di credito di €250 (5% di €5.000), ma questa sarà fuori campo IVA: rettifica solo l’imponibile, senza recupero dell’IVA.
- La nota deve riportare: “nota di credito non imponibile articolo 26 comma 3”.
Esempio 3 — Risoluzione del contratto di compravendita
Situazione: Un’impresa edile ha emesso nel giugno 2023 una fattura di €80.000 + IVA 10% per lavori di ristrutturazione. Nel novembre 2026, il cliente ottiene la risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento del venditore.
Come procedere:
- La risoluzione del contratto rientra nel comma 2: nessun limite temporale.
- L’impresa edile emette nota di credito per €80.000 + IVA 10% (€8.000).
- Il recupero dell’IVA deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al 2026 (ossia entro aprile 2027, o la scadenza vigente per quell’anno).
- Dal punto di vista contabile, il credito vs erario (€8.000) riduce il debito IVA dell’impresa.
Esempio 4 — Procedura concorsuale (liquidazione giudiziale)
Situazione: La società Alfa ha emesso nel 2022 una fattura di €20.000 + IVA 22% nei confronti della società Beta. Il 10 maggio 2026 viene emessa la sentenza di liquidazione giudiziale di Beta. La fattura non è mai stata pagata.
Come procedere:
- La procedura concorsuale (liquidazione giudiziale) rientra nel comma 2.
- La procedura è aperta dopo il 26 maggio 2021, quindi la nota di credito può essere emessa a partire dalla data della sentenza (10 maggio 2026).
- Alfa ha tempo fino al 30 aprile 2027 (termine per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2026) per emettere la nota di credito e recuperare l’IVA (€4.400).
- La nota viene compilata con tipo documento TD04 nel file XML della fattura elettronica.
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Esempio 5 — Errore di fatturazione scoperto dopo un anno
Situazione: Nel febbraio 2024, un professionista con partita IVA emette una fattura applicando erroneamente un’aliquota IVA del 22% invece del 10% su un servizio agevolato. Si accorge dell’errore solo a marzo 2026.
Come procedere:
- L’errore rientra nel comma 3 e sono trascorsi più di 12 mesi.
- Non è più possibile recuperare la differenza di IVA (12% sull’imponibile).
- Il professionista può solo emettere una nota di credito fuori campo IVA per rettificare l’imponibile, indicando “nota di credito non imponibile articolo 26 comma 3”.
- Il cliente non potrà restituire l’IVA detratta in eccesso, ma l’accordo civilistico tra le parti rimane valido per la parte imponibile.
8. Procedure Concorsuali: Le Regole Speciali
Le procedure concorsuali meritano un capitolo a parte, poiché sono oggetto di disciplina specifica e hanno subito una rilevante evoluzione normativa negli ultimi anni, con importanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La riforma del 2021
Con il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, è stato riformulato il testo dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972 per quanto riguarda le procedure concorsuali aperte dal 26 maggio 2021.
Prima della riforma (procedure aperte prima del 26 maggio 2021): Era necessario attendere la chiusura infruttuosa della procedura concorsuale per poter emettere la nota di credito e recuperare l’IVA.
Dopo la riforma (procedure aperte dal 26 maggio 2021 in poi): La nota di credito può essere emessa a decorrere dalla data di apertura della procedura (sentenza di fallimento, sentenza di liquidazione giudiziale, decreto di concordato preventivo, ecc.), senza attendere la conclusione.
Quando è “sorto il presupposto”?
Il momento in cui sorge il presupposto per emettere la nota di credito dipende dal tipo di procedura:
| Tipo di procedura | Momento in cui sorge il presupposto |
| Liquidazione giudiziale (ex fallimento) | Data della sentenza di apertura della procedura |
| Concordato preventivo | Data del decreto di apertura della procedura |
| Liquidazione coatta amministrativa | Data del provvedimento di liquidazione |
| Procedura esecutiva individuale infruttuosa | Data del verbale di pignoramento negativo |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti | Data del decreto di omologa |
| Piano attestato di risanamento | Data di attestazione |
Termine per il recupero IVA
Indipendentemente da quando viene emessa la nota di credito (che può essere emessa senza limiti di tempo per le cause del comma 2), il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto.
Questo significa che, se il presupposto (ad esempio, la sentenza di liquidazione giudiziale) si è verificato nel 2026, il cedente deve emettere la nota di credito ed esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026 (generalmente entro aprile 2027, o la scadenza vigente).
⚠️ Attenzione: La mancata emissione della nota di credito entro il termine per la dichiarazione IVA comporta la decadenza definitiva dal diritto al recupero dell’IVA. Questa decadenza non è sanabile nemmeno attraverso una dichiarazione integrativa, poiché l’omessa variazione in diminuzione non costituisce un “errore” (in quanto non obbligatoria), ma una scelta che non può essere revocata.
Per comprendere meglio il meccanismo della dichiarazione IVA annuale e le sue scadenze, consulta la nostra guida al calcolo IVA trimestrale.
9. Come Compilare la Nota di Credito Elettronica Oltre l’Anno
In un sistema di fatturazione elettronica obbligatoria, la nota di credito deve essere trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate in formato XML, come qualsiasi altra fattura. Vediamo nel dettaglio come compilarla nei diversi scenari.
9.1 Dati obbligatori della nota di credito
Come la fattura, anche la nota di credito deve contenere i seguenti dati obbligatori:
- Dati del soggetto emittente (cedente/prestatore): ragione sociale o nome e cognome, partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo, Registro delle imprese (se applicabile);
- Dati del soggetto destinatario (cessionario/committente): stessi elementi sopra;
- Numero e data del documento (la numerazione può seguire quella delle fatture attive o essere separata);
- Tipo documento: TD04 per nota di credito;
- Riferimento alla fattura originaria nel campo “Fatture Collegate” (blocco 2.1.6);
- Descrizione del motivo della variazione;
- Base imponibile rettificata;
- Aliquota IVA e imposta (se la nota è entro l’anno o ricade nel comma 2 con presupposto recente);
- Dicitura speciale se fuori campo IVA (vedi sotto).
9.2 Nota di credito entro l’anno: con IVA
Se la nota viene emessa entro 12 mesi dall’operazione originaria, la compilazione segue le regole ordinarie:
- Tipo documento: TD04
- Imponibile: importo negativo della variazione
- Aliquota IVA: stessa dell’operazione originaria
- Importo IVA: importo negativo corrispondente
9.3 Nota di credito oltre l’anno (comma 3): fuori campo IVA
Se si tratta di una nota di credito oltre l’anno IVA per cause del comma 3 (sconti sopravvenuti, errori scoperti tardi):
- Tipo documento: TD04
- Natura: N2.2 (fuori campo IVA — art. 26 comma 3)
- Imponibile: importo negativo della variazione
- IVA: 0 (non si indica alcuna imposta)
- Descrizione obbligatoria: inserire nel campo descrizione la dicitura “nota di credito non imponibile articolo 26 comma 3”
9.4 Nota di credito per procedure concorsuali: con IVA
Per le note di credito emesse a seguito di procedure concorsuali (comma 2), la compilazione segue le regole ordinarie con IVA:
- Tipo documento: TD04
- Imponibile: importo negativo (totale o parziale della fattura originaria)
- Aliquota IVA: quella originaria dell’operazione
- Importo IVA: corrispondente negativo
- Nel campo descrizione: riferimento alla procedura concorsuale (numero, data della sentenza, tribunale)
9.5 Numerazione e registrazione
La nota di credito deve essere registrata nel registro IVA acquisti (registro di cui all’art. 25 del D.P.R. 633/1972) entro la liquidazione periodica o la dichiarazione annuale nella quale si esercita il diritto alla detrazione. La numerazione può seguire quella delle fatture attive o avere una serie numerica propria.
La nota di credito deve essere emessa nell’anno in cui si viene a conoscenza della variazione. Se l’operazione originaria è del 2023 ma la condizione che determina l’emissione si verifica nel 2026, la nota di credito deve essere emessa nel 2026.
10. Recupero IVA e Dichiarazione Annuale: Termini e Scadenze
Il tema del recupero IVA attraverso le note di credito è strettamente legato alle regole sulla detrazione dell’IVA stabilite dall’art. 19 del D.P.R. 633/1972, modificato dall’art. 2 del D.L. 50/2017.
Il principio fondamentale
Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
In relazione alle note di credito, questo significa che:
- Il “presupposto per la variazione” determina l’anno rilevante ai fini IVA;
- Una volta verificatosi il presupposto (es. apertura della procedura concorsuale, risoluzione del contratto), il diritto alla detrazione deve essere esercitato entro la dichiarazione IVA relativa a quell’anno;
- Non è possibile “recuperare” il diritto attraverso dichiarazioni integrative successive, perché la mancata emissione della nota di credito non è considerata un errore (non essendo la sua emissione obbligatoria).
Tabella delle scadenze per il recupero IVA
| Anno del presupposto | Termine ordinario per la dichiarazione IVA | Termine per recupero IVA |
| 2024 | 30 aprile 2025 | Entro 30 aprile 2025 |
| 2025 | 30 aprile 2026 | Entro 30 aprile 2026 |
| 2026 | 30 aprile 2027 (stimato) | Entro 30 aprile 2027 |
ℹ️ Nota: Il termine esatto per la presentazione della dichiarazione IVA annuale può variare di anno in anno in funzione di eventuali proroghe disposte dall’Amministrazione finanziaria. Verificare sempre il termine aggiornato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Esigibilità differita e note di credito
Un caso particolare riguarda l’esigibilità differita dell’IVA, applicabile ad esempio nelle operazioni con enti pubblici soggette a split payment (scissione dei pagamenti, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972) o nelle operazioni con esigibilità differita al momento dell’incasso (regime di cassa IVA).
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 210 del 25 ottobre 2024, nel caso di operazioni con esigibilità differita in cui la fattura non è stata incassata (perché il cliente è stato assoggettato a procedura concorsuale), il cedente può emettere la nota di credito anche oltre l’anno, a condizione che il cessionario/committente non abbia scelto di anticipare l’esigibilità dell’IVA. Questo perché, non essendosi verificato il pagamento, l’IVA non è diventata esigibile.
Per ulteriori approfondimenti sul calcolo dell’IVA e sulla sua gestione, puoi usare il nostro calcolatore IVA online gratuito.
11. Contabilizzazione: Sopravvenienze Passive e Attive
Oltre agli aspetti IVA, la nota di credito ha importanti riflessi sulla contabilità aziendale, soprattutto quando viene emessa in esercizi successivi a quello dell’operazione originaria.
Per il cedente/prestatore (chi emette la nota di credito)
- Se la nota di credito viene emessa nello stesso esercizio della fattura originaria: si riduce semplicemente il ricavo di vendita registrato.
- Se la nota di credito viene emessa in esercizi successivi: deve essere rilevata una sopravvenienza passiva (ossia un costo straordinario che riduce il risultato economico dell’esercizio corrente).
Dal punto di vista IVA, la nota di credito genera un credito verso l’erario che riduce il debito IVA della liquidazione periodica in cui viene registrata.
Per il cessionario/committente (chi riceve la nota di credito)
- Se la nota viene ricevuta nello stesso esercizio: riduce il costo di acquisto registrato.
- Se la nota viene ricevuta in esercizi successivi: deve essere rilevata una sopravvenienza attiva (ossia un provento straordinario che aumenta il risultato economico dell’esercizio corrente).
Dal punto di vista IVA, la ricezione della nota di credito comporta la rettifica dell’IVA detratta in precedenza: il destinatario deve stornare (in tutto o in parte) l’IVA a credito originariamente detratta sulla fattura, aumentando il suo debito IVA.
Esempio contabile — Sopravvenienza passiva
Anno X: Il cedente emette fattura €10.000 + IVA 22%:
- Credito vs cliente: €12.200
- Ricavi: €10.000
- IVA a debito: €2.200
Anno X+2: Il cedente emette nota di credito €3.000 (storno parziale) + IVA 22%:
- Storno del credito vs cliente: €3.660
- Sopravvenienza passiva: €3.000
- IVA a credito (recupero): €660
12. Errori Comuni da Evitare
La gestione di una nota di credito oltre l’anno IVA è un’operazione delicata. Ecco gli errori più frequenti che possono causare problemi fiscali e come evitarli.
Errore 1: Applicare l’IVA su una nota fuori campo IVA
Se sono trascorsi più di 12 mesi dall’operazione e la causa è del comma 3, non bisogna mai indicare l’IVA nella nota di credito. Indicare l’IVA su un documento che dovrebbe essere fuori campo IVA è un errore formale che può generare problemi in sede di controllo.
Soluzione: Verificare sempre la data della fattura originaria e la natura della causa della variazione prima di compilare la nota.
Errore 2: Omettere la dicitura obbligatoria
Per le note fuori campo IVA (comma 3, oltre l’anno), è obbligatorio inserire nel corpo del documento la dicitura: “nota di credito non imponibile articolo 26 comma 3”. Ometterla rende il documento formalmente irregolare.
Errore 3: Non rispettare il termine per il recupero IVA
Anche quando la nota di credito può essere emessa senza limiti di tempo (comma 2), il recupero dell’IVA è soggetto al termine della dichiarazione IVA annuale dell’anno del presupposto. Superare questo termine significa perdere definitivamente il diritto al recupero.
Soluzione: Monitorare costantemente le procedure concorsuali dei clienti e le risoluzioni contrattuali per non perdere i termini.
Errore 4: Non inserire il riferimento alla fattura originaria
La nota di credito deve sempre contenere il richiamo alla fattura originaria (numero e data). Nel file XML della fattura elettronica, questo riferimento va inserito nel blocco “Fatture Collegate” (2.1.6). Omettere questo riferimento rende difficile il riscontro tra documenti e può causare problemi in sede di verifica.
Errore 5: Confondere lo storno totale con lo storno parziale
Uno storno totale annulla completamente la fattura originaria, mentre uno storno parziale la riduce di un importo specifico. È fondamentale che gli importi nella nota di credito corrispondano esattamente alla variazione che si intende apportare. Importi errati nella nota di credito generano disallineamenti nei registri IVA.
Errore 6: Ignorare le conseguenze del ravvedimento operoso
Se la nota di debito (che è obbligatoria, al contrario della nota di credito) viene emessa in ritardo, possono scattare sanzioni e interessi regolarizzabili tramite ravvedimento operoso. È importante distinguere tra le situazioni in cui il ravvedimento è applicabile e quelle in cui non lo è.
Per calcolare gli interessi di mora su pagamenti in ritardo, puoi usare il nostro calcolatore interessi di mora.
13. Tabelle Riepilogative
Tabella 1 — Quando si può emettere la nota di credito e con quale IVA
| Causa della variazione | Base normativa | Limite temporale | IVA in nota | Recupero IVA |
| Nullità del contratto | Art. 26, comma 2 | Nessuno | Sì | Entro dichiaraz. IVA anno presupposto |
| Annullamento/revoca/risoluzione/rescissione | Art. 26, comma 2 | Nessuno | Sì | Entro dichiaraz. IVA anno presupposto |
| Sconti previsti contrattualmente | Art. 26, comma 2 | Nessuno | Sì | Entro dichiaraz. IVA anno presupposto |
| Procedure concorsuali (post 26/05/2021) | Art. 26, comma 2 | Nessuno (dal giorno apertura proc.) | Sì | Entro dichiaraz. IVA anno presupposto |
| Procedure concorsuali (pre 26/05/2021) | Art. 26, comma 2 | Nessuno (dalla chiusura infruttuosa) | Sì | Entro dichiaraz. IVA anno presupposto |
| Sconti sopravvenuti non contrattuali | Art. 26, comma 3 | 1 anno dalla fattura | Solo entro 1 anno | Solo entro 1 anno |
| Errori di fatturazione | Art. 26, comma 3 | 1 anno dalla fattura | Solo entro 1 anno | Solo entro 1 anno |
Tabella 2 — Codici e diciture nella fattura elettronica
| Scenario | Tipo documento (SdI) | Natura | Dicitura obbligatoria |
| Nota di credito ordinaria (entro 1 anno) | TD04 | — | Riferimento alla fattura originaria |
| Nota di credito fuori campo IVA (oltre 1 anno, comma 3) | TD04 | N2.2 | “nota di credito non imponibile articolo 26 comma 3” |
| Nota di credito per proc. concorsuale | TD04 | — | Riferimento alla procedura concorsuale |
| Storno totale | TD04 | — | “storno totale fattura n. XX del GG/MM/AAAA” |
| Storno parziale | TD04 | — | “storno parziale fattura n. XX del GG/MM/AAAA” |
Tabella 3 — Riflessi contabili della nota di credito
| Soggetto | Stesso esercizio | Esercizio successivo |
| Cedente/prestatore (emittente) | Riduzione ricavi | Sopravvenienza passiva |
| Cessionario/committente (destinatario) | Riduzione costi | Sopravvenienza attiva |
| IVA cedente | Riduzione debito IVA | Credito vs Erario (entro termine dichiarazione) |
| IVA cessionario | Riduzione credito IVA | Rettifica detrazione (aumento debito IVA) |
FAQ — Domande Frequenti
D1: Quando si parla di “nota di credito oltre l’anno IVA”, cosa si intende esattamente con “anno”?
Il termine di un anno si calcola a partire dalla data di effettuazione dell’operazione imponibile originaria, ovvero dalla data della fattura o dalla data in cui si considera effettuata l’operazione ai fini IVA (che può coincidere con la consegna del bene, l’ultimazione del servizio, il pagamento del corrispettivo, ecc.). Ad esempio, se la fattura originaria è del 15 marzo 2025, il termine di un anno scade il 15 marzo 2026.
D2: È obbligatorio emettere una nota di credito, oppure è facoltativo?
L’emissione della nota di credito è facoltativa per il cedente/prestatore: può decidere di emetterla o meno. Tuttavia, se non la emette entro il termine per la dichiarazione IVA dell’anno del presupposto, perde definitivamente il diritto al recupero dell’IVA. L’emissione della nota di debito, invece, è obbligatoria quando la fattura originaria riporta un’IVA inferiore a quella dovuta.
D3: Se emetto una nota di credito oltre l’anno, sono soggetto a sanzioni?
No, non ci sono sanzioni per l’emissione di una nota di credito fuori campo IVA oltre l’anno (comma 3): si tratta semplicemente di una variazione che non può più toccare l’IVA. Tuttavia, emettere la nota con IVA quando dovrebbe essere fuori campo IVA è un errore formale che può essere contestato. Le sanzioni riguardano invece l’emissione tardiva della nota di debito (obbligatoria) o la mancata emissione della fattura originaria.
D4: Se la nota di credito è emessa oltre l’anno per cause del comma 2 (es. risoluzione del contratto), devo comunque mettere la dicitura “nota di credito non imponibile articolo 26 comma 3”?
No. La dicitura “nota di credito non imponibile articolo 26 comma 3” si usa solo per le note di credito emesse oltre l’anno per cause del comma 3 (sconti sopravvenuti non contrattuali, errori). Per le cause del comma 2 (nullità, risoluzione, procedure concorsuali), la nota di credito può essere emessa con IVA, indipendentemente dal tempo trascorso, e non richiede questa specifica dicitura.
D5: Come funziona la nota di credito oltre l’anno IVA nel caso dello split payment (scissione dei pagamenti) con enti pubblici?
Nel caso di operazioni soggette a scissione dei pagamenti (split payment), è l’ente pubblico destinatario della fattura a versare l’IVA direttamente all’Erario. Quando il cedente emette una nota di credito (anche oltre l’anno, per cause del comma 2), non può rettificare l’IVA a debito propria, in quanto l’IVA era già a carico dell’ente pubblico. La nota di credito va emessa registrandola nei propri registri senza effetti sull’IVA a debito, mentre sarà l’ente pubblico a rettificare correttamente l’imposta da versare allo Stato.
D6: Posso emettere nota di credito oltre l’anno in caso di lettera d’intento da esportatore abituale?
Se il cliente è un esportatore abituale e ha inviato una lettera d’intento per acquistare senza IVA (in regime di non imponibilità), ma successivamente il plafond disponibile risulta insufficiente, il fornitore può dover emettere una nota di variazione per rettificare l’operazione. In questo caso, le regole del comma 2 o del comma 3 si applicano in funzione della causa specifica della variazione.
D7: Un’impresa ha una fattura del 2022 non incassata a causa di fallimento. Può ancora recuperare l’IVA nel 2026?
Dipende. Se la procedura concorsuale (es. liquidazione giudiziale) è stata aperta nel 2026, il diritto alla nota di credito nasce nel 2026 e il termine per il recupero dell’IVA è la dichiarazione IVA relativa al 2026 (entro aprile 2027). Se invece la procedura era già aperta prima del 2026 (e dopo il 26 maggio 2021), il presupposto è sorto nell’anno di apertura della procedura e il termine di recupero è già decorso se non si è agito in tempo.
D8: Come si comporta il destinatario della nota di credito ai fini IVA?
Il destinatario (cessionario/committente) della nota di credito deve rettificare la detrazione IVA originariamente operata. In pratica, deve stornare (in tutto o in parte) l’IVA a credito precedentemente detratta sulla fattura originaria. Questo avviene tramite la registrazione della nota di credito nel registro IVA vendite (lato cliente), che aumenta il suo debito IVA verso l’erario. Nel caso di note fuori campo IVA (comma 3, oltre l’anno), non vi è alcun impatto sull’IVA del destinatario.
D9: Qual è la differenza tra nota di accredito e nota di credito?
Nota di credito e nota di accredito sono la stessa cosa: si tratta di denominazioni equivalenti per lo stesso documento contabile che rettifica in diminuzione una fattura precedentemente emessa. In alcuni contesti si preferisce la denominazione “nota di accredito” per sottolineare l’aspetto dell’accredito al cliente; in ambito fiscale, la terminologia più diffusa è “nota di credito” o “nota di variazione in diminuzione”.
D10: Cosa succede se emetto una nota di credito per un importo superiore a quello della fattura originaria?
Non è possibile emettere una nota di credito per un importo superiore a quello della fattura originaria a cui si riferisce. Se l’importo eccede quello della fattura, è necessario verificare la corretta imputazione del documento. In caso di errore nella nota di credito già trasmessa al SdI, non è possibile annullarla direttamente: si dovrà emettere una nota di debito per stornare l’eccedenza indebitamente accreditata.
D11: Come si calcola correttamente la base imponibile e l’IVA in una nota di credito parziale (storno parziale)?
In uno storno parziale, la base imponibile della nota di credito è pari alla quota di imponibile che si vuole rettificare (non l’importo totale della fattura). L’IVA viene calcolata applicando l’aliquota IVA dell’operazione originaria alla base imponibile della nota. Per verificare i calcoli in modo rapido e preciso, puoi usare il nostro calcolatore IVA.
Ad esempio: fattura originaria €5.000 + IVA 22% (€1.100). Storno parziale del 30%: nota di credito per €1.500 + IVA 22% (€330).
D12: La nota di credito emessa oltre l’anno in regime di reverse charge come si gestisce?
Nel regime di reverse charge (inversione contabile), il debitore dell’IVA è il cessionario/committente, non il cedente. In questo caso, quando si emette una nota di credito (anche oltre l’anno), il cedente emette la nota senza indicare l’IVA (perché il meccanismo dell’IVA è gestito dal cessionario). Il cessionario, a sua volta, deve rettificare sia l’IVA a debito (quella che aveva integrato sull’acquisto) sia l’IVA a credito (quella che aveva detratto). Per approfondire la normativa di riferimento, consulta la nostra guida sull’art. 21 del D.P.R. 633/1972.
D13: Se devo emettere una nota di credito per errore di fatturazione ma sono in scadenza con il termine di un anno, cosa devo fare?
Se ti avvicini alla scadenza del termine annuale per emettere una nota di credito per errore di fatturazione, è fondamentale agire con la massima tempestività. Emetti la nota di credito prima che scada il termine, assicurandoti che il documento venga trasmesso al SdI entro la data limite. Ricorda che per il recupero dell’IVA è anche necessario che la nota sia registrata nel registro IVA acquisti entro la liquidazione periodica o la dichiarazione annuale nella quale si esercita il diritto alla detrazione.
D14: Nel caso di compravendite immobiliari, la nota di credito oltre l’anno IVA segue le stesse regole?
Sì, le regole generali dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972 si applicano anche alle compravendite immobiliari soggette a IVA. Tuttavia, bisogna prestare particolare attenzione ai casi di agevolazione prima casa, dove l’IVA ridotta (4%) si applica solo in presenza di determinate condizioni. Se successivamente viene meno il requisito (es. il preliminare di acquisto cade o il contratto viene risolto), le regole sulla nota di credito oltre l’anno IVA seguono la normativa generale, con la distinzione tra comma 2 e comma 3 che rimane determinante.
Conclusioni
La nota di credito oltre l’anno IVA è uno degli ambiti più tecnici e sensibili della fiscalità italiana. La distinzione tra i casi disciplinati dal comma 2 (senza limiti temporali, con recupero IVA) e quelli del comma 3 (con limite di un anno, senza recupero IVA oltre il termine) dell’art. 26 del D.P.R. 633/1972 è la chiave per gestire correttamente ogni situazione.
I punti essenziali da ricordare:
- Cause del comma 2 (nullità, risoluzione, rescissione, procedure concorsuali, sconti contrattuali): la nota di credito può essere emessa senza limiti di tempo, con IVA recuperabile entro la dichiarazione IVA dell’anno del presupposto.
- Cause del comma 3 (sconti sopravvenuti non contrattuali, errori di fatturazione): la nota di credito deve essere emessa entro un anno per permettere il recupero dell’IVA. Oltre l’anno, la nota è fuori campo IVA (solo imponibile) e bisogna inserire la dicitura obbligatoria “nota di credito non imponibile articolo 26 comma 3”.
- Procedure concorsuali post 26 maggio 2021: il diritto nasce dalla data di apertura della procedura, non dalla sua chiusura.
- Il termine per il recupero IVA (dichiarazione IVA annuale dell’anno del presupposto) è perentorio: la sua scadenza comporta la perdita definitiva del diritto, non sanabile con dichiarazioni integrative.
- Nella fattura elettronica: usare il tipo documento TD04, inserire il riferimento alle fatture collegate e, se necessario, la dicitura obbligatoria e la natura N2.2 per le note fuori campo IVA.
Gestire correttamente le note di variazione IVA è fondamentale non solo per la conformità fiscale, ma anche per ottimizzare i flussi di cassa, ridurre il carico IVA e proteggere l’impresa da contestazioni dell’Agenzia delle Entrate. Se hai dubbi sulla tua situazione specifica, è sempre consigliabile consultare un commercialista o un esperto di fiscalità d’impresa.
Per tutti i calcoli IVA correlati — dalla liquidazione periodica al calcolo delle aliquote sui tuoi documenti — puoi utilizzare il nostro calcolatore IVA gratuito su TheCalcoloIVA.com. Se gestisci liquidazioni periodiche, consulta anche la nostra guida sull’acconto IVA e sul visto di conformità IVA.
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Normativa e Fonti Ufficiali
- Art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — Normattiva
- Art. 19 del D.P.R. 633/1972 — Normattiva
- Agenzia delle Entrate — Risposta a interpello n. 210 del 25 ottobre 2024
- Agenzia delle Entrate — Circolare n. 1/E del 2018
- D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) — Normattiva
- Sistema di Interscambio (SdI) — Agenzia delle Entrate
- Fatturazione elettronica — Guide e specifiche tecniche (Agenzia delle Entrate)
Questa guida ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza fiscale o legale. Per situazioni specifiche, si raccomanda di rivolgersi a un commercialista o consulente tributario qualificato.