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IVA sul Pane e Prodotti da Forno: Tutte le Regole per i Panificatori

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Il pane è il simbolo più antico dell’alimentazione umana, eppure sul piano fiscale è anche uno dei prodotti che genera più dubbi tra produttori, commercianti e consumatori. Quanto vale l’IVA sul pane? È sempre al 4%? Quando scatta il 10%? E cosa succede se aggiungi spezie, olio d’oliva o semi di girasole all’impasto? Queste domande – apparentemente semplici – nascondono una complessità normativa che ha impegnato per anni tanto il legislatore quanto l’Agenzia delle Entrate.

In questa guida completa troverai tutto ciò che devi sapere sull’IVA sul pane: le aliquote applicabili, la distinzione cruciale tra panetteria ordinaria e panetteria fine, le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, i chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, le voci doganali di riferimento e i casi pratici più rilevanti, inclusi grissini aromatizzati, taralli, crackers, fette biscottate e molto altro.

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1. Che cos’è l’IVA e perché si applica al pane? {#cosè-liva}

L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è un tributo indiretto disciplinato in Italia dal D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (comunemente detto “Decreto IVA”). Si applica su ogni fase della produzione e distribuzione di beni e servizi, ma il carico economico finale ricade interamente sul consumatore finale.

Per i soggetti titolari di partita IVA — panifici, distributori, grossisti — l’IVA è una partita di giro: si addebita al cliente (IVA a debito) e si detrae su ciò che si acquista (IVA a credito), versando solo la differenza all’Erario. Se vuoi approfondire il meccanismo del calcolo, consulta la nostra guida su come si calcola l’IVA.

Il pane rientra nella categoria dei beni alimentari di prima necessità, motivo per cui il legislatore — a livello sia italiano sia europeo — ha storicamente riconosciuto aliquote ridotte rispetto all’aliquota ordinaria del 22%. Il principio è chiaro: tassare meno ciò che è essenziale per la vita quotidiana, per non gravare i redditi più bassi.

Principio cardine: Non tutti i prodotti da forno sono uguali. L’aliquota IVA sul pane dipende dalla composizione del prodotto, dalla classificazione merceologica doganale e dal contesto in cui viene venduto.

2. Le aliquote IVA in Italia: panoramica {#le-aliquote-iva-in-italia}

Prima di entrare nel merito del pane, è utile ricordare il sistema delle aliquote IVA vigenti in Italia, che ha subìto modifiche progressive nel corso degli anni:

AliquotaCategoriaEsempi principali
4%Beni di prima necessità (Tabella A, Parte II, DPR 633/72)Pane ordinario, pasta, latte, burro, oli alimentari
5%Beni socialmente rilevantiAlcuni farmaci, prodotti per persone con disabilità
10%Beni di largo consumo e servizi turistici (Tabella A, Parte III)Panetteria fine, pasticceria, ristorazione
22%Aliquota ordinariaTutti i beni e servizi non espressamente agevolati

Come si vede, i prodotti alimentari beneficiano di aliquote ridotte, ma la distinzione non è automatica: dipende dalla tipologia specifica del prodotto. Per una panoramica completa sul sistema delle aliquote IVA, ti invitiamo a consultare la nostra guida dedicata.

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3. IVA sul pane: il quadro normativo di riferimento {#quadro-normativo}

La disciplina dell’IVA sul pane si basa su una pluralità di fonti normative che si intrecciano e si integrano:

3.1 Il D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA)

Il pilastro di tutto il sistema è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, che istituisce l’IVA in Italia e, nelle sue tabelle allegate, stabilisce quali beni e servizi beneficiano di aliquote ridotte.

  • Tabella A, Parte II → beni e servizi al 4%
  • Tabella A, Parte III → beni e servizi al 10%

Il pane ordinario rientra al numero 15) della Tabella A, Parte II, che recita:

“paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio”

I prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria rientrano invece al numero 68) della Tabella A, Parte III, soggetti all’aliquota del 10%.

3.2 La Legge n. 580 del 4 luglio 1967

La Legge n. 580/1967 è la norma di settore che disciplina la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari. È la legge di riferimento per determinare cosa si intende per “prodotti della panetteria ordinaria” ai fini fiscali — anche se successivamente modificata dal D.P.R. 502/1998, la normativa IVA continua a far riferimento alla versione del 1967.

3.3 La Legge n. 413 del 30 dicembre 1991, art. 75, comma 2

L’articolo 75, comma 2 della Legge n. 413/1991 introduce la norma di interpretazione autentica su cosa si intenda per “prodotti della panetteria ordinaria”, chiarendo che vi rientrano anche crackers e fette biscottate oltre al pane in senso stretto.

3.4 La Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018)

L’articolo 1, comma 4 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato la norma di interpretazione autentica, ampliando l’elenco degli ingredienti che possono essere contenuti nei prodotti della panetteria ordinaria senza far perdere l’agevolazione al 4%. È la modifica più rilevante degli ultimi decenni in materia di IVA sul pane.

3.5 La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 10 aprile 2019

Con questa circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali sull’applicazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

3.6 Le Risposte agli Interpelli n. 546 e n. 547 del 16-17 agosto 2021

L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato i criteri di classificazione con due risposte agli interpelli pubblicate in agosto 2021, che costituiscono oggi il punto di riferimento più aggiornato sull’applicazione dell’IVA ai prodotti di panetteria.

4. Panetteria ordinaria vs panetteria fine: la distinzione chiave {#panetteria-ordinaria-vs-fine}

Il cuore dell’intera questione dell’IVA sul pane ruota attorno a una distinzione fondamentale:

CaratteristicaPanetteria OrdinariaPanetteria Fine
Aliquota IVA4%10%
Riferimento normativoTabella A, Parte II, n. 15, DPR 633/72Tabella A, Parte III, n. 68, DPR 633/72
Voce doganale1905 9030 (e altre sotto-voci)1905 9080
IngredientiSolo quelli ammessi dalla L. 580/1967 + L. Bilancio 2019Ingredienti aggiuntivi: miele, uova, formaggio, frutta, etc.
EsempiPane comune, grissini, crackers, fette biscottate, taralli sempliciCornetti, brioche, panettone, pandoro, biscotti, torte

La differenza economica tra il 4% e il 10% può sembrare piccola, ma su volumi industriali diventa estremamente significativa. Un produttore che applica erroneamente l’aliquota del 4% invece del 10% — o viceversa — si espone a contestazioni fiscali, recuperi di imposta, sanzioni e interessi.

Come si determina concretamente la categoria?

La risposta è nella classificazione merceologica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non è il produttore a scegliere autonomamente l’aliquota: deve prima verificare la voce doganale sotto cui cade il suo prodotto, e da lì derivare l’aliquota IVA applicabile. Questo principio è stato ribadito con chiarezza nella risposta all’interpello n. 546/2021.

5. La Legge di Bilancio 2019 e gli ingredienti ammessi {#legge-bilancio-2019}

La Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha rappresentato un punto di svolta. Prima della sua entrata in vigore, molti prodotti da forno arricchiti — contenenti piccole percentuali di zucchero, olio, semi o erbe — venivano automaticamente classificati come “panetteria fine” con aliquota al 10%, anche se per composizione e caratteristiche erano essenzialmente prodotti ordinari.

Gli ingredienti ora ammessi nella panetteria ordinaria al 4%

Con la modifica dell’art. 75, c. 2 della L. 413/1991, i prodotti della panetteria ordinaria possono contenere — senza perdere il diritto all’aliquota IVA al 4% — i seguenti ingredienti aggiuntivi rispetto a farina, acqua, lievito e sale:

Ingrediente ammessoNote
Destrosio e saccarosio (zuccheri già previsti dalla L. 580/1967)In percentuali non eccessive
Grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla leggeEs. olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva
Cereali interi o in granella e semiEs. semi di lino, papavero, girasole
Semi oleosiEs. sesamo, chia
Erbe aromaticheEs. rosmarino, origano, basilico
Spezie di uso comuneEs. pepe, cumino, curcuma

Importante: La norma precisa che si tratta di ingredienti “di uso comune” intesi in senso atecnico, ossia tutte quelle erbe e spezie comunemente utilizzate nell’alimentazione, in quantità esigua rispetto all’impasto. L’espressione non è tecnica ma gastronomica e storica.

Cosa rimane escluso

Nonostante l’ampliamento, restano incompatibili con l’aliquota al 4% i seguenti ingredienti:

  • Miele
  • Uova
  • Formaggio
  • Frutta (fresca, secca, candita)
  • Cioccolato o cacao
  • Ingredienti non previsti dalla norma, come i fiocchi di patate (fatta eccezione per specifici casi già chiariti)

La presenza di uno solo di questi ingredienti, anche in quantità minima, fa scattare la classificazione nella panetteria fine con aliquota IVA al 10%.

6. Le voci doganali: 1905 9030 e 1905 9080 {#voci-doganali}

Il sistema di classificazione doganale è il punto di partenza per determinare l’aliquota IVA sul pane. Il DPR 633/72 prevede esplicitamente che per l’applicazione della Tabella A si osservino le norme delle leggi doganali.

La voce doganale 1905

Tutti i prodotti della panetteria — ordinaria o fine — rientrano nella voce doganale 1905, che comprende: “Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi usati per medicamenti, ostie per sigillare, paste in sfoglia essiccate di semolino o di amido e prodotti simili”.

Sotto-voce doganaleDescrizioneAliquota IVA
1905 9030Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta, con tenore in zuccheri e materie grasse non superiore al 5% in peso sulla materia secca4%
1905 4090Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili4%
1905 9080Altri prodotti (residuale) — comprende la panetteria fine e prodotti con ingredienti non ammessi10% o 4% se rispetta i requisiti della L. Bilancio 2019

La voce doganale 1905 9030 è quella classica del pane ordinario: aliquota IVA al 4% senza necessità di ulteriori verifiche.

La voce doganale 1905 9080 è più complessa: identifica una categoria residuale che include sia prodotti della panetteria fine (10%) sia prodotti che, pur essendo classificati in questa sottovoce, possono rientrare al 4% grazie all’ampliamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 — purché contengano solo ingredienti ammessi.

7. Risposta all’Interpello n. 546/2021: i chiarimenti definitivi {#interpello-546}

Il 16 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 546, uno dei documenti più importanti in materia di IVA sul pane e sui prodotti da forno.

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Il caso concreto

Una società che produce e commercializza prodotti di panetteria — inclusi pane, crackers, fette biscottate e altri prodotti contenenti gli ingredienti ammessi dalla L. 580/1967, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova e formaggio — aveva chiesto chiarimenti sull’aliquota IVA applicabile ad alcuni prodotti classificati alla voce doganale 1905 9080.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  1. Il punto fermo è la L. 580/1967, non il successivo D.P.R. 502/1998: la normativa IVA fa esplicito riferimento alla legge del 1967.
  2. Per la classificazione doganale, è determinante il parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
  3. I prodotti classificati nella voce doganale 1905 9080 che contengono solo gli ingredienti ammessi dalla norma (compresi quelli aggiunti dalla Legge di Bilancio 2019) possono beneficiare dell’aliquota IVA al 4%.
  4. I prodotti classificati nella stessa voce 1905 9080 che contengono ingredienti non ammessi (ad esempio fiocchi di patate in aggiunta a quelli agevolabili, o con gusto bacon) rientrano invece nella panetteria fine con aliquota al 10%.
  5. La pagnotta classificata nella voce doganale 1905 9030 sconta l’IVA al 4%.

Attenzione: L’Agenzia ha specificato che la presenza di un ingrediente non ammesso — anche se in quantità minima e in aggiunta a quelli agevolabili — fa decadere l’agevolazione al 4%.

Risposta all’Interpello n. 547/2021: grissini aromatizzati al 4%

Il giorno successivo, il 17 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 547, confermando che i grissini all’aglio e alla cipolla — classificati alla voce doganale 1905 4090 — rientrano tra i prodotti di panetteria soggetti all’aliquota IVA del 4%, in quanto contengono erbe aromatiche e spezie di uso comune ai sensi dell’art. 75, c. 2, L. 413/91 come modificato dalla L. 145/2018.

L’Agenzia ha precisato che l’espressione “erbe aromatiche e spezie di uso comune” deve essere intesa in senso atecnico: comprende tutte quelle erbe e spezie comunemente usate nell’alimentazione nel periodo storico di riferimento, fermo restando l’esiguità della quantità impiegata nella panificazione.

8. Tabella riassuntiva: IVA sul pane e prodotti da forno {#tabella-riassuntiva}

Ecco una tabella pratica di riferimento rapido per i principali prodotti da forno:

ProdottoAliquota IVAVoce doganaleNote
Pane comune (farina, acqua, lievito, sale)4%1905 9030Panetteria ordinaria
Pane con olio d’oliva4%1905 9030 / 9080Olio ammesso come grasso alimentare
Pane con semi di girasole4%1905 9080Semi oleosi ammessi dalla L. Bilancio 2019
Pane con rosmarino4%1905 9080Erba aromatica ammessa
Pane con farina integrale4%1905 9030Prodotto di panetteria ordinaria
Pane con cereali integrali4%1905 9080Cereali ammessi dalla L. Bilancio 2019
Crackers4%1905 / variabileEspressamente inclusi nel n. 15 Tabella A Parte II
Fette biscottate4%1905Espressamente incluse nel n. 15 Tabella A Parte II
Grissini semplici4%1905Panetteria ordinaria
Grissini con aglio/cipolla/rosmarino4%1905 4090Interpello n. 547/2021
Taralli semplici4%1905 9080Interpello n. 98/2022
Focaccia genovese con olio e olive4%1905Risoluzione AE n. 317/E del 23/07/2008
Pane con miele10%1905 9080Miele non ammesso: panetteria fine
Pane con uova10%1905 9080Uova non ammesse: panetteria fine
Pane con formaggio10%1905 9080Formaggio non ammesso: panetteria fine
Pane con frutta secca10%1905 9080Frutta non ammessa: panetteria fine
Cornetto / brioche10%1905 9080Contiene uova e/o miele: panetteria fine
Panettone, pandoro10%1905 9080Ingredienti non ammessi: panetteria fine
Biscotti10%1905 9080Panetteria fine / biscotteria
Torte e pasticcini10%1905 9080Prodotti della pasticceria
Snack da forno con bacon/gusti artificiali10%1905 9080Ingredienti non ammessi
Pane con fiocchi di patate (regola generale)10%1905 9080Ingrediente non ammesso (salvo casi specifici)

Nota: La classificazione finale dipende sempre dal parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In caso di dubbio, si consiglia di richiedere formalmente la classificazione merceologica prima di applicare l’aliquota.

9. IVA sul pane venduto al ristorante o da asporto {#ristorante-asporto}

Un tema frequente e spesso frainteso riguarda l’aliquota IVA applicabile quando il pane non viene venduto come prodotto al dettaglio, ma all’interno di un servizio di ristorazione o in modalità da asporto.

Pane servito al ristorante

Quando il pane viene servito come parte di un pasto in un ristorante, la cessione non è più considerata isolatamente: rientra nella più ampia somministrazione di alimenti e bevande, che è qualificata come prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 4 del DPR 633/72. In questo caso si applica l’aliquota del 10%, non il 4%, indipendentemente dal tipo di pane servito.

Pane venduto da asporto

La situazione del pane da asporto è cambiata nel corso degli anni, in parte a causa dei chiarimenti emersi durante la pandemia. Quando il panificio vende pane da asporto come semplice cessione di beni (senza servizio aggiuntivo), si applica la normale aliquota in base alla classificazione del prodotto: 4% per la panetteria ordinaria, 10% per la panetteria fine.

Se invece la vendita da asporto comprende pane preparato al momento, riscaldato, imbottito o comunque trasformato in preparazione pronta al consumo immediato, si ricade nelle preparazioni alimentari (voce residuale 80 della Tabella A, Parte III) con aliquota al 10%.

Schema riepilogativo

Contesto di venditaTipo di paneAliquota IVA
Panificio — cessione pane ordinarioPane comune, integrale, ai cereali4%
Panificio — cessione pane finePane con miele, uova, formaggio10%
Ristorante — somministrazioneQualsiasi tipo di pane10%
Bar/Gastronomia — asporto semplicePane ordinario4%
Bar/Gastronomia — panino prontoPanino imbottito, tramezzino10%
Supermercato — vendita al dettaglioPane confezionato ordinario4%

10. Casi pratici: grissini, taralli, focaccia e altri prodotti {#casi-pratici}

Grissini aromatizzati

I grissini con erbe aromatiche o spezie (aglio, cipolla, rosmarino, origano) beneficiano dell’aliquota al 4% grazie alla risposta all’interpello n. 547/2021. Attenzione però: se i grissini contengono ingredienti non ammessi (uova, formaggio, miele), l’aliquota sale al 10%.

Taralli

Con la risposta all’interpello n. 98 del 8 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che anche i taralli prodotti industrialmente possono beneficiare dell’aliquota IVA al 4%, purché contengano esclusivamente ingredienti ammessi. L’Agenzia ha chiarito che la norma non pone limitazioni sulle percentuali di zuccheri, rimandando per questo aspetto alla normativa di settore sulla panificazione e alla normativa doganale.

Focaccia

La focaccia genovese all’olio con olive è classificata tra i prodotti di panetteria ordinaria con IVA al 4%, come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 317/E del 23 luglio 2008. L’olio extra vergine di oliva rientra tra i grassi e gli oli alimentari ammessi dalla norma.

Crackers e fette biscottate

Crackers e fette biscottate sono espressamente menzionati nel numero 15) della Tabella A, Parte II del DPR 633/72, quindi scontano sempre l’IVA al 4%, purché non contengano ingredienti non ammessi (es. crackers al formaggio → 10%).

Pane con farina di farro, segale o farine integrali

Il pane con farine integrali o con farine di cereali diversi dal frumento (farro, segale, avena) rientra a pieno titolo nella panetteria ordinaria, soggetto all’IVA al 4%, poiché si tratta di cereali interi o in granella oggi espressamente ammessi dalla Legge di Bilancio 2019.

Pane con olio di semi di girasole

Anche l’olio di semi di girasole, come gli altri oli alimentari industriali ammessi dalla legge, non pregiudica l’applicazione dell’aliquota al 4% al prodotto da forno che lo contiene. È tra gli ingredienti espressamente inclusi dall’ampliamento del 2019.

11. Errori comuni e sanzioni {#errori-comuni}

I 5 errori più frequenti sull’IVA sul pane

1. Applicare il 4% a prodotti con ingredienti non ammessi Aggiungere miele, uova, formaggio o frutta a un prodotto da forno non ammette eccezioni: l’IVA diventa il 10%, indipendentemente dalla percentuale dell’ingrediente.

2. Non verificare la classificazione doganale Molti produttori applicano l’aliquota basandosi su valutazioni soggettive, senza richiedere la classificazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo espone al rischio di contestazioni.

3. Confondere la cessione con la somministrazione Chi vende pane attraverso un servizio di ristorazione applica l’IVA al 10%, non al 4%, perché la fattispecie è una prestazione di servizi.

4. Applicare il 10% anche ai prodotti semplici Il fenomeno opposto: alcuni esercenti applicano il 10% anche al pane ordinario “per sicurezza”, rinunciando all’agevolazione spettante e aumentando inutilmente il prezzo al consumatore.

5. Non aggiornarsi sulle modifiche legislative La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato significativamente i prodotti agevolabili al 4%. Chi non si è aggiornato potrebbe ancora applicare il 10% a prodotti che ora hanno diritto all’aliquota ridotta.

Conseguenze degli errori

La corretta applicazione dell’aliquota IVA è un obbligo fiscale. L’applicazione di un’aliquota errata può comportare:

  • Recupero dell’imposta dovuta e non versata
  • Sanzioni amministrative dal 90% al 180% dell’imposta non versata (art. 13 D.Lgs. 471/1997)
  • Interessi di mora sul debito tributario

Per i titolari di partita IVA con credito IVA derivante da un’errata applicazione, la situazione può essere sanata tramite note di variazione (art. 26 DPR 633/72), ma è sempre preferibile agire correttamente fin dall’inizio. Scopri come funziona il meccanismo del credito IVA nella nostra guida principale.

12. Tabella: Normativa IVA sul pane — Cronologia delle principali fonti

AnnoFonte normativaContenuto
1967L. n. 580/1967Disciplina lavorazione e commercio pane e cereali
1972DPR 633/1972 (Decreto IVA)Istituzione IVA — Tabella A, Parti II e III
1991L. n. 413/1991, art. 75Norma interpretazione autentica “panetteria ordinaria”
1997D.L. n. 328/1997Modifica n. 15 Tabella A Parte II del DPR 633/72
2008Risoluzione AE n. 317/EFocaccia genovese al 4%
2019L. n. 145/2018 (L. Bilancio 2019)Ampliamento ingredienti ammessi nella panetteria ordinaria
2019Circolare AE n. 8/EChiarimenti sull’applicazione della L. Bilancio 2019
2021Risposta Interpello AE n. 546Chiarimenti su prodotti voce doganale 1905 9080
2021Risposta Interpello AE n. 547Grissini aromatizzati al 4%
2022Risposta Interpello AE n. 98Taralli al 4%

FAQ — Domande Frequenti sull’IVA sul Pane {#faq}

❓ Qual è l’aliquota IVA sul pane comune?

Il pane ordinario — prodotto con farina, acqua, lievito e sale, senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta — sconta l’IVA al 4%, ai sensi del numero 15) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972. Questa è l’aliquota minima prevista dalla normativa italiana per i beni di prima necessità.

❓ Quando si applica l’IVA al 10% sul pane?

L’IVA al 10% si applica ai prodotti della panetteria fine, classificati al numero 68) della Tabella A, Parte III del DPR 633/72. Rientrano in questa categoria i prodotti che contengono ingredienti non ammessi dalla normativa sulla panetteria ordinaria, come: miele, uova, formaggio, frutta, cioccolato o altri ingredienti estranei alla L. 580/1967 e alle integrazioni della Legge di Bilancio 2019. Esempi tipici: cornetti, brioche, panettone, pandoro, biscotti.

❓ La Legge di Bilancio 2019 ha cambiato qualcosa sull’IVA del pane?

Sì, in modo molto rilevante. La Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha ampliato l’elenco degli ingredienti che possono essere contenuti nei prodotti della panetteria ordinaria senza far perdere l’agevolazione al 4%. Ora sono ammessi: zuccheri (destrosio e saccarosio), grassi e oli alimentari industriali, cereali interi o in granella, semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Prima di questa modifica, molti di questi prodotti venivano classificati come panetteria fine (10%).

❓ Il pane con rosmarino o con semi di girasole ha l’IVA al 4% o al 10%?

Grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 e ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli del 2021, sia il pane con rosmarino (erba aromatica ammessa) sia il pane con semi di girasole (semi oleosi ammessi) possono beneficiare dell’IVA al 4%, purché non contengano altri ingredienti non ammessi.

❓ Come si determina se un prodotto è “panetteria ordinaria” o “panetteria fine”?

La determinazione avviene attraverso due passaggi:

  1. Si verifica la composizione del prodotto rispetto agli ingredienti ammessi dalla Legge 580/1967 e dalla Legge di Bilancio 2019;
  2. Si ottiene la classificazione merceologica dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che è l’autorità competente a stabilire la voce doganale del prodotto.

È la classificazione doganale — non la valutazione soggettiva del produttore — a determinare in via definitiva l’aliquota IVA applicabile.

❓ I crackers e le fette biscottate hanno l’IVA al 4%?

Sì, crackers e fette biscottate sono espressamente inclusi nel numero 15) della Tabella A, Parte II del DPR 633/72, che prevede l’aliquota del 4%. Ovviamente, anche in questo caso, se il prodotto contiene ingredienti non ammessi (es. crackers al formaggio, crackers con miele) l’aliquota sale al 10%.

❓ Qual è l’IVA sul pane venduto al ristorante?

Quando il pane è servito all’interno di un ristorante o di un esercizio di ristorazione, fa parte della somministrazione di alimenti e bevande, che è qualificata come prestazione di servizi ai sensi del DPR 633/72. In questo caso si applica l’IVA al 10%, indipendentemente dal tipo di pane servito.

❓ I grissini aromatizzati con aglio o cipolla hanno l’IVA al 4%?

Sì. Con la risposta all’interpello n. 547 del 17 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i grissini con aglio, cipolla o altre spezie di uso comune beneficiano dell’aliquota IVA al 4%, rientrando nella panetteria ordinaria ai sensi dell’art. 75, c. 2, L. 413/91 come modificato dalla Legge di Bilancio 2019. L’importante è che aglio e cipolla siano classificabili come spezie di uso comune e che il prodotto non contenga altri ingredienti non ammessi.

❓ I taralli hanno l’IVA al 4%?

Sì, purché la loro composizione rispetti i requisiti previsti dalla normativa. Con la risposta all’interpello n. 98 del 8 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i taralli prodotti con ingredienti ammessi — inclusi glucosio, saccarosio e oli alimentari ammessi — possono beneficiare dell’aliquota IVA al 4%. La norma non pone limitazioni percentuali sugli zuccheri: il limite è fissato dalla normativa doganale.

❓ La focaccia ha l’IVA al 4% o al 10%?

Dipende dalla tipologia. La focaccia genovese all’olio con olive è stata riconosciuta come prodotto di panetteria ordinaria con IVA al 4% dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 317/E del 23 luglio 2008. L’olio extra vergine di oliva e le olive rientrano tra gli ingredienti ammessi. Una focaccia farcita con formaggio, prosciutto o altri ingredienti non ammessi sarebbe soggetta all’IVA al 10%.

❓ Cosa succede se un’azienda applica l’aliquota IVA sbagliata sui prodotti da forno?

Se un’azienda applica un’aliquota IVA inferiore a quella dovuta (es. 4% invece del 10%), l’Agenzia delle Entrate può procedere al recupero dell’imposta non versata, con applicazione di sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta e interessi di mora. Se invece viene applicata un’aliquota più alta del dovuto (es. 10% invece del 4%), è possibile sanare la situazione con note di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, ma è necessario agire tempestivamente. Per qualsiasi calcolo di verifica, ti invitiamo a utilizzare il nostro strumento di calcolo IVA online.

❓ Qual è il riferimento normativo principale per l’IVA sul pane?

Il riferimento principale è il numero 15) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972, che stabilisce l’aliquota al 4% per i prodotti della panetteria ordinaria. Tale disposizione va letta in combinato con l’art. 75, comma 2 della L. 413/1991 (norma di interpretazione autentica), come modificato dalla Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018). I chiarimenti più aggiornati sono contenuti nelle risposte agli interpelli n. 546 e n. 547 del 16-17 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

❓ Dove posso trovare informazioni ufficiali sull’IVA applicata ai prodotti alimentari?

Le fonti ufficiali di riferimento sono:

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L’IVA sul pane non è una questione semplice, ma seguendo le fonti normative giuste è possibile orientarsi con sicurezza. Ecco i punti chiave da tenere sempre a mente:

Riepilogo operativo

Il pane ordinario sconta l’IVA al 4%: è un bene di prima necessità, tutelato dalla normativa italiana ed europea.

La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato l’agevolazione: oggi beneficiano del 4% anche prodotti contenenti oli alimentari, semi oleosi, cereali integrali, erbe aromatiche e spezie di uso comune.

La distinzione tra panetteria ordinaria (4%) e fine (10%) è determinata dalla composizione del prodotto e dalla classificazione doganale: non è una valutazione soggettiva del produttore.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l’autorità competente: in caso di dubbio, è necessario ottenere una classificazione merceologica ufficiale.

Il contesto di vendita conta: il pane servito in un ristorante sconta il 10%, non il 4%.

I chiarimenti più recenti sono nelle risposte agli interpelli n. 546 e 547 del 2021 e n. 98 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Perché questi dettagli sono importanti per la tua attività

Per un panificio artigianale, una catena di distribuzione o un supermercato, applicare l’aliquota corretta non è solo un obbligo di legge: è anche una scelta di competitività. Applicare correttamente il 4% invece del 10% su una serie di prodotti — grissini, crackers, pane ai cereali, focaccia — può tradursi in un vantaggio di prezzo al consumatore o in un miglioramento del margine.

Allo stesso modo, applicare erroneamente il 4% su prodotti che meritano il 10% espone l’azienda a rischi fiscali significativi. La soluzione è una sola: conoscere la normativa, verificare la classificazione doganale e tenersi aggiornati sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Per qualsiasi verifica sui calcoli dell’IVA applicabili alla tua attività, ricorda che puoi utilizzare gratuitamente il nostro calcolatore IVA e consultare la nostra guida completa alle aliquote IVA per approfondire ogni aspetto dell’Imposta sul Valore Aggiunto in Italia.


Questo articolo ha finalità informativa ed è basato sulla normativa vigente e sui chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Per situazioni specifiche, si consiglia sempre di consultare un commercialista o un esperto fiscale. I riferimenti normativi possono subire aggiornamenti: verificare sempre le fonti ufficiali.

Fonti ufficiali di riferimento:

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