Quadro VE Dichiarazione IVA: Sezioni, Righi E Compilazione

Quadro VE Dichiarazione IVA: Sezioni, Righi E Compilazione

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Il quadro VE dichiarazione IVA è la parte del modello annuale in cui confluiscono tutte le operazioni attive svolte da un soggetto passivo nel corso dell’anno d’imposta: cessioni di beni, prestazioni di servizi, operazioni non imponibili, esenti e fuori campo. È da qui che si ricava il volume d’affari, lo status di esportatore abituale e, in buona parte, l’IVA a debito che il contribuente dovrà versare. Chi ha la partita IVA e presenta la dichiarazione annuale, prima o poi, deve fare i conti con questo quadro, e capirlo bene evita errori che poi si pagano in sede di controllo.

Questa guida ripercorre la struttura del quadro VE del modello IVA 2026 (periodo d’imposta 2025), sezione per sezione, con tabelle riassuntive, esempi pratici e le risposte alle domande più frequenti. Le informazioni sono aggiornate alle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2026, n. 51732, e restano valide come riferimento strutturale anche per le annualità successive, salvo le modifiche che l’Agenzia introduce ogni anno nei singoli righi.

Che cos’è il quadro VE e chi deve compilarlo

Il quadro VE fa parte del modello di dichiarazione IVA annuale, il documento che ogni soggetto passivo IVA presenta all’Agenzia delle Entrate per riepilogare le operazioni dell’anno solare precedente. Devono compilarlo tutte le partite IVA in regime ordinario o semplificato che nel periodo d’imposta hanno effettuato operazioni attive imponibili, non imponibili, esenti o comunque rilevanti ai fini IVA: imprese, professionisti, artigiani, commercianti e produttori agricoli. Restano fuori i contribuenti in regime forfettario e i soggetti esonerati dalla dichiarazione IVA, come i minimi.

Il quadro VE della dichiarazione IVA non va confuso con il quadro VF (che riguarda gli acquisti e l’IVA detraibile) né con il quadro VJ (dedicato alle operazioni con applicazione dell’inversione contabile, il reverse charge IVA). Il VE guarda solo al lato attivo: quanto il contribuente ha fatturato e a quali aliquote.

Le cinque sezioni del quadro VE

Il quadro si articola in cinque sezioni, per un totale di righi che vanno da VE1 a VE50. Ogni sezione ha una funzione distinta, e non tutte vanno compilate da ogni contribuente: la prima, ad esempio, riguarda solo chi opera nel settore agricolo.

SezioneRighiContenuto
Sezione 1VE1 – VE9Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (regime speciale art. 34 DPR 633/72)
Sezione 2VE20 – VE22Operazioni imponibili, agricole e commerciali/professionali, suddivise per aliquota
Sezione 3VE23 – VE25Totale imponibile e imposta relativi alle sezioni precedenti
Sezione 4VE30 – VE40Altre operazioni: non imponibili, esenti, fuori campo, IVA per cassa e rettifiche
Sezione 5VE50Volume d’affari complessivo dell’anno

Sezione 1: conferimenti agricoli e agricoltori esonerati

Questa parte del quadro VE dichiarazione IVA riguarda i produttori agricoli che applicano il regime speciale dell’articolo 34 del DPR 633/1972 e che superano il limite di un terzo di operazioni diverse da quelle agricole tipiche. Vanno indicate le cessioni di prodotti agricoli e ittici soggette alle percentuali di compensazione anziché alle aliquote ordinarie. Per la maggior parte dei liberi professionisti e delle imprese commerciali questa sezione resta semplicemente vuota.

Sezione 2: operazioni imponibili per aliquota

Qui si trova il cuore operativo del quadro VE della dichiarazione IVA: nei righi VE20, VE21 e VE22 il contribuente riporta, aliquota per aliquota, l’imponibile e l’imposta delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell’anno, al netto delle note di variazione in diminuzione e al lordo di quelle in aumento (art. 26 DPR 633/72). Le operazioni vanno raggruppate secondo l’aliquota applicata.

AliquotaApplicazione tipica
4%Beni di prima necessità, alcuni prodotti editoriali, prima casa
5%Alcune prestazioni socio-sanitarie e prodotti specifici (Tabella A, Parte II-bis)
10%Alimenti, ristorazione, ristrutturazioni edilizie agevolate, alcuni beni energetici
22%Aliquota ordinaria, applicata a tutte le operazioni non ricomprese nelle aliquote ridotte

Un errore comune, soprattutto per chi gestisce fatturazione su più aliquote (pensiamo a chi vende sia beni al 22% sia servizi al 10%), è mescolare gli importi tra i righi sbagliati: conviene sempre far quadrare i totali di sezione 2 con i registri IVA vendite prima di trasmettere la dichiarazione.

Sezione 3: totale imponibile e imposta

Nei righi VE23, VE24 e VE25 confluisce il riepilogo di quanto indicato nella sezione precedente: il totale dell’imponibile e dell’imposta relativi a tutte le operazioni imponibili dell’anno. Il rigo VE24, colonna 1, è particolarmente importante perché il suo valore entra direttamente nel calcolo finale del volume d’affari al rigo VE50.

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Sezione 4: le altre operazioni

Questa è la sezione più articolata e quella dove si concentrano gli errori di compilazione del quadro VE dichiarazione IVA. Riguarda tutte le operazioni che non generano imposta ma che comunque, in tutto o in parte, concorrono a formare il volume d’affari.

I righi principali sono:

  • VE30 – operazioni non imponibili che costituiscono plafond: cessioni all’esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali (artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633/72). Questo rigo è determinante per acquisire lo status di esportatore abituale, come vedremo tra poco, ed è collegato al meccanismo del plafond IVA.
  • VE31 – operazioni non imponibili verso esportatori abituali che hanno rilasciato dichiarazione d’intento.
  • VE32 – altre operazioni non imponibili (ad esempio cessioni intracomunitarie).
  • VE33 – operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72): sanità, credito, assicurazioni, formazione, tra le altre.
  • VE34 – operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità (artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72), con obbligo di fatturazione.
  • VE35, VE36 – operazioni con IVA ad esigibilità differita o particolari regimi (ad esempio, cessioni verso enti pubblici in split payment).
  • VE37 – per i soggetti in regime di IVA per cassa (art. 32-bis D.L. 83/2012): operazioni effettuate nell’anno per cui l’imposta non è ancora esigibile perché la fattura non è stata incassata.
  • VE38 – operazioni effettuate ma con imposta esigibile in anni successivi, comprese, dal modello 2026, le prestazioni rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (nuovi campi 2 e 3, introdotti dalla Legge di Bilancio 2025 per recepire il regime opzionale dell’art. 1, commi 59-63, L. 207/2024).
  • VE39 – operazioni di anni precedenti la cui imposta è diventata esigibile nell’anno di riferimento (ad esempio, per l’IVA per cassa, le fatture incassate nel corso dell’anno).
  • VE40 – operazioni che, pur dovendo essere fatturate, non rientrano nel volume d’affari, come le cessioni di beni ammortizzabili in regime del margine.

Il rigo VE37 concorre al volume d’affari ma non alla liquidazione dell’imposta del periodo; il rigo VE39 fa l’esatto contrario, concorre alla liquidazione ma non al volume d’affari. Confonderli è uno degli errori più frequenti tra chi lavora con il regime di IVA per cassa.

Sezione 5: il volume d’affari (rigo VE50)

Tutto il quadro VE della dichiarazione IVA converge in un unico rigo, il VE50, che rappresenta il volume d’affari dell’anno. La formula, secondo le istruzioni ufficiali, è:

VE50 = VE24 (col. 1) + VE30 + VE31 + VE32 + VE33 + VE34 + VE35 + VE36 + VE37 + VE38 − VE39 − VE40

Il volume d’affari non è un dato puramente formale: da esso dipendono la periodicità delle liquidazioni IVA (mensile o trimestrale), l’eventuale accesso a regimi agevolati, gli obblighi di comunicazione e, come si vedrà subito, lo status di esportatore abituale.

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Quadro VE e status di esportatore abituale

Uno degli aspetti più delicati del quadro VE dichiarazione IVA riguarda la verifica dello status di esportatore abituale, disciplinato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 746/1983. Un soggetto acquisisce questo status quando le operazioni non imponibili indicate nel rigo VE30 superano il 10% del volume d’affari “rettificato”, calcolato come differenza tra il rigo VE50 e il rigo VE34 (le operazioni fuori campo per carenza di territorialità).

Chi raggiunge questa soglia può, l’anno successivo, acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA fino a concorrenza del plafond disponibile, previa presentazione della lettera d’intento al fornitore. Per chi lavora molto con l’estero, capire come si forma questo plafond a partire dai dati del quadro VE è un passaggio che vale la pena approfondire con calma, perché incide direttamente sulla gestione della liquidità: una gestione corretta del plafond IVA può alleggerire di molto l’esposizione finanziaria di chi esporta abitualmente.

Le novità del modello 2026

Il modello IVA 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2026, n. 51732. Per quanto riguarda il quadro VE della dichiarazione IVA, la principale novità riguarda il rigo VE38, sezione 4, integrato con i nuovi campi 2 e 3, destinati a imponibile e imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, in attuazione del regime opzionale previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Le altre sezioni del quadro VE mantengono l’impostazione degli anni precedenti, con l’articolazione in cinque sezioni e la stessa logica di calcolo del volume d’affari al rigo VE50. Chi ha già presentato dichiarazioni IVA negli anni passati troverà quindi una struttura familiare, con questo unico intervento puntuale.

Termini di presentazione

La dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2025, comprensiva del quadro VE, va trasmessa esclusivamente per via telematica tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026. Chi intende beneficiare di alcune semplificazioni collegate all’invio anticipato deve rispettare la scadenza del 28 febbraio (che, cadendo di sabato, slitta al 2 marzo). L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale si versa entro il 16 marzo, con possibilità di rateizzazione. Per un quadro completo di scadenze, modalità di invio e soggetti esonerati, la guida alla scadenza della dichiarazione IVA 2026 raccoglie tutte le date da tenere sotto controllo, mentre una panoramica più ampia sulle novità della dichiarazione IVA 2026 copre anche gli altri quadri del modello.

Errori più comuni nella compilazione del quadro VE

Alcuni errori ricorrono con una certa frequenza tra chi compila il quadro VE della dichiarazione IVA senza il supporto di un software gestionale collegato alla contabilità:

  1. Disallineamento tra registri IVA e quadro VE. Se il totale delle fatture emesse nei registri non coincide con quanto riportato nei righi VE20-VE23, la dichiarazione risulterà incoerente con le liquidazioni periodiche già trasmesse, e questo può innescare controlli automatizzati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  2. Confusione tra VE37 e VE39 per i soggetti in regime di IVA per cassa: il primo riguarda le fatture emesse ma non ancora incassate, il secondo le fatture di anni precedenti incassate nell’anno di riferimento. Scambiarli altera sia il volume d’affari sia la liquidazione dell’imposta.
  3. Errata classificazione tra operazioni non imponibili, esenti e fuori campo (righi VE30, VE33, VE34), che ha ripercussioni dirette sul calcolo dello status di esportatore abituale.
  4. Omessa indicazione delle operazioni per aliquota quando si opera con più aliquote IVA nello stesso anno, con conseguente errore nel totale imponibile della sezione 3.

Se ci si accorge di un errore dopo l’invio, la strada da seguire dipende dal momento in cui viene scoperto. Entro 90 giorni dalla scadenza originaria si può presentare una dichiarazione correttiva nei termini; oltre questo termine, ma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, si ricorre alla dichiarazione integrativa, con eventuale ravvedimento operoso sulle sanzioni dovute. Per gli errori legati specificamente alle liquidazioni periodiche, la procedura di correzione della LIPE in dichiarazione IVA spiega quando serve compilare anche il quadro VH e quali sanzioni si applicano.

Vale la pena ricordare che, dal 1° settembre 2024, il quadro sanzionatorio per l’infedele dichiarazione IVA è stato riformato dal D.Lgs. 87/2024: la sanzione amministrativa è oggi fissata al 120% dell’imposta dovuta (in luogo della precedente forbice dal 120% al 240%), salvo aumento in caso di condotte fraudolente.

Quadro VE e credito IVA

Un errore nel quadro VE della dichiarazione IVA può incidere anche sulla determinazione del credito o del debito d’imposta finale, che si liquida nei quadri successivi (VL e VX). Chi matura un credito IVA, ad esempio per effetto di operazioni non imponibili prevalenti o di aliquote medie sugli acquisti superiori a quelle sulle vendite, dovrà poi decidere se richiederlo a rimborso, riportarlo a nuovo o utilizzarlo in compensazione. Il funzionamento di questo meccanismo è spiegato nel dettaglio nella guida su come funziona l’IVA a credito, utile per chi, dopo aver compilato il quadro VE, si ritrova con un saldo a proprio favore.

Domande frequenti sul quadro VE dichiarazione IVA

Che cos’è esattamente il quadro VE della dichiarazione IVA? 

È la sezione del modello di dichiarazione IVA annuale in cui si indicano tutte le operazioni attive dell’anno: cessioni di beni, prestazioni di servizi, operazioni imponibili, non imponibili, esenti e fuori campo. Da questo quadro si determina il volume d’affari e, in parte, l’IVA dovuta.

Chi è obbligato a compilare il quadro VE? 

Tutti i soggetti passivi IVA che nel periodo d’imposta hanno effettuato operazioni attive rilevanti ai fini IVA, con l’eccezione dei contribuenti in regime forfettario e dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Come si calcola il volume d’affari nel rigo VE50? 

Sommando il rigo VE24 (colonna 1) e i righi da VE30 a VE38, e sottraendo gli importi dei righi VE39 e VE40. Il risultato rappresenta il volume d’affari complessivo dell’anno ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/1972.

Quando si acquisisce lo status di esportatore abituale nel quadro VE? 

Quando le operazioni non imponibili indicate nel rigo VE30 superano il 10% del volume d’affari “rettificato” (VE50 meno VE34). In tal caso il contribuente può utilizzare il plafond per acquisti senza applicazione dell’IVA l’anno successivo.

Che differenza c’è tra i righi VE37 e VE39 per l’IVA per cassa? 

Il rigo VE37 accoglie le operazioni effettuate nell’anno per cui l’imposta non è ancora esigibile (fatture non incassate) e concorre al volume d’affari ma non alla liquidazione. Il rigo VE39 accoglie le operazioni di anni precedenti la cui imposta è diventata esigibile nell’anno in corso, e concorre alla liquidazione ma non al volume d’affari.

Cosa succede se ho compilato male il quadro VE della dichiarazione IVA? 

Si può presentare una dichiarazione correttiva entro 90 giorni dalla scadenza originaria, oppure una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, con applicazione del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni dovute in base a quando viene sanato l’errore.

Dove si trova il modello e le istruzioni ufficiali per il quadro VE? 

Il modello IVA annuale e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati e scaricabili gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della sezione dedicata alla dichiarazione IVA.

Conclusione

Il quadro VE dichiarazione IVA non è solo un adempimento burocratico: è il punto in cui confluiscono tutte le operazioni attive dell’anno e da cui dipendono il volume d’affari, lo status di esportatore abituale e, in ultima analisi, quanto si deve versare o si ha diritto a recuperare. Conoscerne la struttura in cinque sezioni, sapere quali righi riguardano la propria attività e verificare sempre la coerenza con i registri IVA prima dell’invio riduce di molto il rischio di errori, correzioni tardive e sanzioni. Per chi si avvicina per la prima volta a questi adempimenti, una lettura della guida generale alla dichiarazione IVA aiuta a inquadrare il quadro VE nel contesto più ampio dell’intero modello dichiarativo.

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Fonti ufficiali

Questo articolo ha scopo informativo generale e non sostituisce una consulenza fiscale personalizzata. Per casi specifici è sempre consigliabile rivolgersi a un commercialista o consultare direttamente le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

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