Detrazione IVA su Fatture in Ritardo: Torna il Termine di Due Anni (Decreto Omnibus 2026)

Detrazione IVA su Fatture in Ritardo: Torna il Termine di Due Anni (Decreto Omnibus 2026)

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Chi gestisce una partita IVA in regime ordinario conosce bene il problema: una fattura di acquisto arriva in ritardo, magari a cavallo tra dicembre e gennaio, e si rischia di perdere il diritto alla detrazione IVA per un semplice disallineamento temporale. Il decreto correttivo Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, interviene proprio su questo punto: il termine per esercitare la detrazione IVA passa da un anno a due anni, ripristinando la disciplina in vigore fino al 2016.

In questa guida trovi tutto quello che serve sapere: cosa cambia rispetto alla regola attuale, da quando si applica, perché il legislatore è intervenuto, cosa dice la sentenza europea che ha accelerato la modifica e come comportarsi nel frattempo.

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La regola attuale: termine di un anno

Ad oggi (e fino alla pubblicazione del nuovo decreto in Gazzetta Ufficiale) resta in vigore la regola introdotta dal D.L. 50/2017. L’art. 19, comma 1, del DPR 633/1972 stabilisce che il diritto alla detrazione IVA sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile e va esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto.

Per un approfondimento completo sul funzionamento dell’articolo, comprese le eccezioni e i casi di indetraibilità oggettiva, consulta la nostra guida all’art. 19 DPR 633/1972.

In pratica, oggi, per una fattura la cui IVA diventa esigibile nel 2026, la detrazione va esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al 2026, da presentare entro il 30 aprile 2027. Se il documento arriva dopo tale termine, il diritto alla detrazione si perde definitivamente (salvo i rimedi eccezionali visti più avanti).

In parallelo, l’art. 25 dello stesso decreto disciplina l’annotazione delle fatture di acquisto nel registro IVA, imponendo lo stesso termine per la registrazione. Il nostro approfondimento sulla guida al registro degli acquisti IVA (art. 25 DPR 633/1972) spiega nel dettaglio come tenere il registro in conformità.

Questa compressione a un solo anno, pensata in chiave antielusiva, ha creato negli anni non poche difficoltà pratiche, soprattutto per le fatture ricevute a ridosso della chiusura dell’esercizio o per gli operatori in cooperative compliance, che necessitano di tempi più lunghi per i controlli interni.

Cosa cambia con il Decreto Omnibus 2026

Il decreto correttivo Omnibus (quarto correttivo della delega fiscale, legge 9 agosto 2023 n. 111) modifica, all’articolo 12, gli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972 — e, in parallelo, gli articoli 56, comma 1, e 88, comma 1, del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027).

La modifica sostituisce il riferimento “all’anno” con “al secondo anno successivo a quello”: il diritto alla detrazione non scade più con la dichiarazione dell’anno di esigibilità dell’imposta, ma si estende di due periodi d’imposta. Lo stesso termine biennale vale per l’annotazione delle fatture e dei documenti di importazione nel registro IVA acquisti, così da evitare disallineamenti tra i due adempimenti.

In pratica: per una fattura la cui IVA diventa esigibile nel 2026, con la nuova regola la detrazione potrà essere esercitata fino alla dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare entro il 30 aprile 2029 — due anni in più rispetto a oggi.

Va precisato che questa non è una misura del tutto inedita: il decreto ripristina, di fatto, il sistema biennale che era già in vigore prima che il D.L. 50/2017 (art. 2, comma 1) dimezzasse il termine, riducendolo a un anno.

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Perché cambia la norma: il ruolo della sentenza UE T-689/24

Dietro alla modifica normativa c’è anche una spinta di natura giurisprudenziale europea. Con la sentenza dell’11 febbraio 2026 (causa T-689/24), il Tribunale dell’Unione Europea ha stabilito che gli articoli 167, 168 lettera a) e 178 lettera a) della direttiva 2006/112/CE, insieme ai principi di neutralità dell’imposta e di proporzionalità, ostano a una normativa nazionale che impedisca al soggetto passivo di esercitare la detrazione dell’IVA nella dichiarazione relativa al periodo in cui erano soddisfatte le condizioni sostanziali del diritto, quando la fattura corrispondente non era stata ricevuta in quel periodo ma è comunque arrivata prima della presentazione della dichiarazione.

In altre parole: se il diritto alla detrazione nasce con l’esigibilità dell’imposta, un termine troppo rigido legato alla sola ricezione del documento rischia di comprimere illegittimamente un diritto che il sistema comune IVA considera fondamentale.

Un dettaglio da tenere presente: la sentenza T-689/24 non è, ad oggi, definitiva. Con decisione del 26 marzo 2026 (causa C-167/26 RX), la Corte di Giustizia UE ha disposto in via eccezionale il riesame della pronuncia, ravvisando il rischio che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione fossero compromesse dal contrasto con un precedente orientamento del 2004. L’esito del riesame potrebbe confermare o ribaltare il principio affermato dal Tribunale UE, ma il legislatore italiano ha comunque scelto di muoversi nella direzione indicata dalla sentenza, ampliando i termini interni.

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Quando entra in vigore la nuova regola

Qui serve prudenza, perché l’iter non è ancora concluso. Il percorso del decreto è stato il seguente:

  • 10 giugno 2026: approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri.
  • 21 luglio 2026: trasmissione alle Camere come Atto del Governo n. 430.
  • 28 luglio 2026: parere delle commissioni parlamentari e intesa in sede di Conferenza unificata.
  • 4 agosto 2026: approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.

Al momento, il testo è ancora in attesa di numerazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: gli effetti giuridici decorreranno solo dal giorno successivo a tale pubblicazione. Fino a quel momento resta pienamente applicabile il termine annuale attuale.

Per non perdere la scadenza corretta della tua dichiarazione IVA nel frattempo, consulta la nostra guida su scadenza dichiarazione IVA 2026: date chiave e regole essenziali.

Prima e dopo: tabella di confronto

AspettoRegola attuale (ante decreto)Nuova regola (Decreto Omnibus 2026)
Termine per esercitare la detrazioneDichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sortoDichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto
Norma di riferimentoArt. 19, comma 1, DPR 633/1972 (dopo D.L. 50/2017)Art. 19 DPR 633/1972 e art. 56 TU IVA (D.Lgs. 10/2026), come modificati dall’art. 12 del Decreto Omnibus
Termine per l’annotazione nel registro acquistiStesso termine annuale (art. 25 DPR 633/1972)Stesso termine biennale (art. 25 DPR 633/1972 e art. 88 TU IVA)
Esempio: IVA esigibile nel 2026Detrazione entro la dichiarazione 2026, scadenza 30 aprile 2027Detrazione entro la dichiarazione 2028, scadenza 30 aprile 2029
DecorrenzaIn vigoreDal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta)

Cosa non cambia

Alcuni aspetti restano invariati anche dopo la riforma:

  • La regola delle fatture di dicembre ricevute entro il 15 gennaio. Resta il divieto di inserire nella liquidazione di dicembre una fattura di quel mese ma ricevuta entro il 15 gennaio successivo: quella fattura va comunque nella liquidazione (o nella dichiarazione) dell’anno di ricezione, con le regole ordinarie di competenza.
  • Il regime forfettario non è interessato. Chi aderisce al regime forfettario non addebita e non detrae l’IVA sugli acquisti, quindi la modifica non produce alcun effetto pratico su questi contribuenti.
  • Le condizioni sostanziali per la detrazione restano quelle previste dall’art. 19 DPR 633/1972, comprese le esclusioni e i casi di indetraibilità oggettiva o parziale (pro-rata, beni a uso promiscuo, operazioni esenti).
  • Le sanzioni per detrazione indebita restano quelle dell’art. 86 DPR 633/1972. Un termine più ampio per detrarre non equivale a maggiore libertà: se l’imposta viene detratta senza il possesso dei requisiti sostanziali, si applicano comunque le sanzioni previste. Il funzionamento è spiegato nella nostra guida alle sanzioni per detrazione IVA indebita (art. 86 DPR 633/1972).
  • Il periodo transitorio non è ancora disciplinato in modo esplicito. Il decreto non contiene, al momento, una norma transitoria dedicata: si applicherà dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza una regola specifica per le fatture antecedenti a tale data. Su questo punto, Assonime ha già segnalato la necessità di un chiarimento di prassi, per evitare incertezze sulle fatture “a cavallo” dell’entrata in vigore.

Un esempio pratico

Supponiamo che un’impresa in regime ordinario riceva, a marzo 2027, una fattura relativa a un acquisto effettuato a novembre 2026, con IVA già esigibile in quel mese.

  • Con la regola attuale: la fattura va comunque annotata e la detrazione esercitata entro la dichiarazione IVA relativa al 2026 (scadenza 30 aprile 2027). Il margine di manovra è ridottissimo: appena un mese.
  • Con la nuova regola: la stessa fattura potrà essere annotata ed esercitata la detrazione fino alla dichiarazione IVA relativa al 2028 (scadenza 30 aprile 2029), con una finestra operativa molto più ampia per verificare la correttezza del documento, risolvere eventuali contestazioni con il fornitore o gestire fatture elettroniche scartate e poi riemesse.

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Cosa fare nel frattempo

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale la pena:

  1. Continuare ad applicare il termine annuale attuale per tutte le fatture in scadenza nelle prossime settimane, senza fare affidamento sul nuovo termine finché non è legge.
  2. Monitorare la pubblicazione del decreto, perché gli effetti decorreranno dal giorno successivo e potrebbero riguardare anche fatture già in portafoglio.
  3. Tenere sotto controllo eventuali chiarimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto sul regime transitorio, dato che al momento il testo non disciplina esplicitamente le fatture antecedenti all’entrata in vigore.
  4. Verificare le note di credito ricevute in ritardo, che seguono la stessa logica del documento originario: la nostra guida sui tipi documento della fattura elettronica spiega il funzionamento del TD04 e delle variazioni in diminuzione.

Domande frequenti

Quando entra in vigore il nuovo termine di due anni per la detrazione IVA? 

Non è ancora in vigore. Il decreto Omnibus è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, ma alla data di questa guida non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli effetti decorreranno dal giorno successivo alla pubblicazione.

Il termine biennale si applicherà anche alle fatture già ricevute prima dell’entrata in vigore? 

Il testo del decreto, al momento, non contiene una norma transitoria dedicata a questo aspetto. È un punto segnalato da Assonime nelle proprie osservazioni e per il quale è auspicabile un chiarimento ufficiale prima o subito dopo la pubblicazione.

Cosa succede se ricevo oggi una fattura relativa al 2026 ma il termine annuale sta per scadere? 

Fino alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, si applica ancora la regola attuale: la detrazione va esercitata entro la dichiarazione IVA dell’anno in cui il diritto è sorto. Non conviene fare affidamento sul nuovo termine finché non è formalmente in vigore.

Il regime forfettario è interessato da questa modifica? 

No. Chi aderisce al regime forfettario non addebita IVA ai clienti e non detrae l’IVA sugli acquisti, quindi la modifica non ha alcun impatto pratico su questi soggetti.

Cambia anche il termine per registrare le fatture di acquisto nel registro IVA? 

Sì. L’art. 25 del DPR 633/1972 viene modificato in parallelo all’art. 19, così da mantenere allineati il termine per la detrazione e quello per l’annotazione del documento nel registro IVA acquisti.

Cosa dice la sentenza del Tribunale UE T-689/24? 

Stabilisce che una normativa nazionale non può impedire la detrazione dell’IVA nel periodo in cui il diritto è sorto, per il solo fatto che la fattura è arrivata nel periodo successivo, se il soggetto passivo l’ha comunque ricevuta prima di presentare la relativa dichiarazione.

La sentenza T-689/24 è definitiva o può essere ribaltata? 

Non è ancora definitiva. La Corte di Giustizia UE ha disposto, il 26 marzo 2026, il riesame eccezionale della pronuncia per un possibile contrasto con un proprio precedente del 2004. L’esito del riesame è ancora pendente.

Cambia qualcosa per le fatture a cavallo d’anno (dicembre-gennaio)? 

La regola specifica resta quella attuale: la fattura di dicembre ricevuta entro il 15 gennaio successivo non può essere inserita nella liquidazione di dicembre. Il nuovo termine biennale riguarda l’orizzonte massimo entro cui esercitare la detrazione, non questa regola di competenza mensile.

Il nuovo termine si applica anche al nuovo Testo Unico IVA che entra in vigore nel 2027?

Sì. Il decreto Omnibus modifica in parallelo anche gli articoli 56, comma 1, e 88, comma 1, del Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026), in modo che la regola sia coerente sia nel DPR 633/1972 sia nel nuovo Testo Unico applicabile dal 1° gennaio 2027.

Cosa devo fare nel frattempo, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale? 

Continuare ad applicare il termine annuale vigente, monitorare l’avanzamento dell’iter e non considerare definitivo alcun calcolo di scadenza basato sul nuovo termine finché il decreto non è pubblicato ed entrato in vigore.

Ci sono sanzioni se detraggo l’IVA oltre il termine consentito? 

Sì, la detrazione esercitata oltre il termine (o senza i presupposti sostanziali) può configurare un’indebita detrazione, con le sanzioni previste dall’art. 86 del DPR 633/1972. Il nuovo termine più ampio non elimina l’obbligo di rispettare le condizioni sostanziali del diritto.

Cosa cambia per le note di credito ricevute in ritardo? 

Le note di credito relative a variazioni in diminuzione seguono la stessa logica applicativa del documento principale: un termine più ampio per la detrazione dà più margine anche per gestire le rettifiche che arrivano con ritardo, ma la disciplina di dettaglio (art. 26 DPR 633/1972) resta invariata.

Perché il termine era stato ridotto a un anno nel 2017? 

La riduzione, introdotta dal D.L. 50/2017, aveva una finalità antielusiva: rendere più stringente il controllo incrociato tra le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale, riducendo la possibilità di recuperare IVA su operazioni molto risalenti nel tempo.

Conclusione

Il ritorno al termine biennale per la detrazione IVA rappresenta un cambiamento significativo per tutte le imprese e i professionisti in regime ordinario, soprattutto per chi gestisce grandi volumi di fatture o opera con fornitori che emettono documenti con ritardo. La misura non è ancora legge: resta da attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che determinerà la data esatta di decorrenza e, si spera, anche i necessari chiarimenti sul periodo transitorio. Fino ad allora, il termine annuale attuale resta pienamente operativo e va rispettato senza eccezioni.

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Fonti

Nota: alla data di pubblicazione di questa guida, il decreto correttivo Omnibus non è ancora stato numerato né pubblicato in Gazzetta Ufficiale. I contenuti relativi al nuovo termine biennale hanno quindi valore informativo e andranno verificati alla luce del testo definitivo pubblicato. Per situazioni specifiche, consulta sempre un commercialista o l’Agenzia delle Entrate.

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