IVA Naturopati e Medicine Alternative: Regime Fiscale, ATECO e Fatturazione

IVA per Naturopati e Medicine Alternative: Regime Fiscale, ATECO e Fatturazione

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La gestione dell’IVA per naturopati e medicine alternative è uno degli aspetti più fraintesi da chi apre una Partita IVA in questo settore. A differenza di medici, fisioterapisti o altre professioni sanitarie riconosciute, il naturopata non può applicare automaticamente l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie: la normativa fiscale italiana, infatti, distingue in modo netto tra professioni “vigilate” ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e attività di benessere non regolamentate. Questa guida analizza in modo aggiornato e completo il trattamento dell’IVA per naturopati e medicine alternative, il codice ATECO corretto, il regime forfettario, gli obblighi contributivi e le domande più frequenti di chi lavora in questo ambito.

Chi è il naturopata secondo la normativa italiana

Il naturopata rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi, disciplinate dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Questa legge riconosce le professioni “non regolamentate” ma non le equipara alle professioni sanitarie vere e proprie, che restano quelle elencate all’articolo 99 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) o individuate con specifico decreto ministeriale. Questa distinzione è il punto di partenza per capire correttamente il trattamento dell’IVA per naturopati e medicine alternative: non essendo una professione sanitaria vigilata, il naturopata non può, di norma, fatturare in esenzione IVA.

Chi esercita come naturopata, in base alla Legge 4/2013, deve inoltre indicare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente (fatture, contratti, materiale pubblicitario) il riferimento espresso alla normativa applicabile, ad esempio con una dicitura del tipo “Naturopata – libera professione ai sensi della Legge 4/2013”. L’inadempimento di questo obbligo è considerato una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.

Perché l’IVA per naturopati e medicine alternative non è esente

L’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. 633/1972 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare n. 4/E del 2005 e successivi documenti di prassi, che l’esenzione si applica solo ai soggetti abilitati alle professioni sanitarie previste dall’articolo 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie o individuate con apposito decreto ministeriale.

La naturopatia non rientra tra queste professioni vigilate. Lo stesso principio è stato ribadito dall’Amministrazione finanziaria anche per figure affini come l’osteopata e il chiropratico, individuate come professioni sanitarie dalla Legge 3/2018 ma la cui disciplina attuativa (albi, titoli equipollenti) non è ancora completata: fino al pieno recepimento normativo, anche le loro prestazioni restano soggette a IVA ordinaria. Per il naturopata, che non è nemmeno inserito nell’elenco delle professioni sanitarie in via di regolamentazione, la conseguenza è ancora più netta: le prestazioni vanno fatturate con applicazione dell’IVA in misura ordinaria, salvo il caso in cui il professionista operi in regime forfettario.

Questo significa che la vera “leva” per non applicare l’IVA su una fattura da naturopata non è l’esenzione sanitaria, ma la scelta del regime fiscale forfettario, che prevede l’esonero dall’addebito dell’IVA in fattura come caratteristica strutturale del regime, e non come agevolazione legata alla natura sanitaria della prestazione.

Tabella comparativa: esenzione IVA sanitaria vs regime forfettario per naturopati

AspettoEsenzione IVA art. 10 n. 18 DPR 633/72Regime forfettario (naturopati)
Applicabilità al naturopataNon applicabile (professione non vigilata)Applicabile se in possesso dei requisiti
Base normativaDPR 633/1972, art. 10, comma 1, n. 18Legge 190/2014 e successive modifiche
Motivo dell’assenza di IVA in fatturaNatura sanitaria della prestazioneCaratteristica del regime agevolato
Limite di fatturatoNessuno (dipende dalla professione)Soglia annua di ricavi/compensi
Obbligo IVA in regime ordinarioSì, aliquota ordinaria

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Il codice ATECO corretto per naturopati e operatori di medicine alternative

Fino al 31 marzo 2025 i naturopati utilizzavano prevalentemente il codice residuale 96.09.09 (“Altre attività di servizi per la persona nca”), un codice generico che accomunava attività molto eterogenee. Con l’aggiornamento della classificazione ATECO, curato da ISTAT in coordinamento con l’Agenzia delle Entrate ed entrato in vigore dal 1° aprile 2025, è stato introdotto un codice specifico per le discipline olistiche e le medicine non convenzionali: 86.96.09 – Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.

Questo codice, secondo le note esplicative ufficiali della classificazione, include espressamente la fornitura di servizi terapeutici complementari come naturopatia, fitoterapia, medicina ayurvedica, aromaterapia e terapia nutrizionale, oltre a servizi terapeutici alternativi come omeopatia e cristalloterapia. È importante ricordare che il codice 86.96.09 è condiviso da diverse discipline olistiche: la scelta della descrizione dell’attività in fase di apertura o variazione della Partita IVA deve corrispondere esattamente al servizio realmente svolto, per evitare contestazioni in caso di controllo.

Chi apre invece un vero e proprio centro o studio strutturato, con più operatori o servizi di benessere fisico più ampi, può valutare il codice 96.04.10 (“Servizi dei centri per il benessere fisico”), da utilizzare quando l’attività assume una connotazione più imprenditoriale rispetto alla libera professione individuale.

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Tabella: codici ATECO per naturopati e attività di medicina complementare

Codice ATECODescrizioneQuando si usa
86.96.09Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.Libero professionista naturopata, operatore olistico
96.04.10Servizi dei centri per il benessere fisicoApertura di un centro/studio con più servizi
86.96.01ChinesiologiaAttività di chinesiologia (disciplina distinta dalla naturopatia)

Regime forfettario per naturopati: requisiti e coefficiente di redditività

Il regime forfettario resta, per la maggior parte dei naturopati che iniziano l’attività, la soluzione fiscale più conveniente. Per accedervi occorre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente, tra cui:

  • ricavi o compensi annui entro la soglia stabilita dalla normativa (attualmente fissata a 85.000 euro, verificabile negli aggiornamenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate);
  • assenza di partecipazioni di controllo in società che svolgono attività riconducibile a quella esercitata con Partita IVA;
  • assenza di rapporti di lavoro dipendente prevalenti con lo stesso datore di lavoro nei periodi d’imposta precedenti, secondo le cause di esclusione previste dalla Legge 190/2014 e successive modifiche.

Con il passaggio dal vecchio codice 96.09.09 al nuovo codice 86.96.09, è cambiato anche il coefficiente di redditività applicabile: mentre il codice residuale precedente prevedeva un coefficiente del 67%, il nuovo codice specifico per le medicine complementari e alternative è associato, secondo le tabelle aggiornate del regime forfettario, a un coefficiente di redditività del 78%, coerente con quello riconosciuto alle professioni tecniche e assimilate. Questo significa che, su un fatturato lordo annuo, il 78% viene considerato reddito imponibile, mentre il restante 22% è forfettariamente riconosciuto come costo, senza necessità di documentare le spese reali.

Sul reddito imponibile così determinato si applica l’imposta sostitutiva unica (che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP), pari al 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività per chi possiede i requisiti di start-up previsti dalla norma (in particolare, l’assenza di una precedente attività analoga nei tre anni precedenti e il rispetto della soglia di continuità con eventuali attività da lavoro dipendente svolte in precedenza).

Tabella: forfettario vs regime ordinario per naturopati

ElementoRegime forfettarioRegime ordinario
Coefficiente di redditività (cod. 86.96.09)78%Non applicabile (deduzione costi analitica)
ImpostaSostitutiva 15% (5% primi 5 anni se spettante)IRPEF a scaglioni + addizionali + IRAP se dovuta
IVA in fatturaNon addebitataAddebitata in misura ordinaria
Fatturazione elettronicaObbligatoria (salvo esoneri specifici)Obbligatoria
ContabilitàSemplificataOrdinaria o semplificata in base ai ricavi
Detrazione costi realiNo (coefficiente forfettario)Sì, analitica

Contributi previdenziali: iscrizione alla Gestione Separata INPS

Non esistendo una cassa previdenziale specifica per i naturopati né un albo professionale riconosciuto ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, chi esercita questa attività con Partita IVA deve iscriversi alla Gestione Separata INPS, la forma previdenziale dedicata ai liberi professionisti senza cassa. L’aliquota contributiva per i professionisti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria è confermata al 26,07%, mentre per chi è già titolare di pensione o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria l’aliquota si riduce al 24%. Sono inoltre previsti un minimale e un massimale di reddito, aggiornati periodicamente da INPS con circolare annuale, che determinano rispettivamente l’accredito dei mesi di contribuzione e il tetto massimo di reddito soggetto a contribuzione.

Il professionista può addebitare in fattura, a titolo di rivalsa facoltativa, una maggiorazione del 4% del compenso, prevista per chi versa alla Gestione Separata: si tratta di un importo che il cliente rimborsa al professionista, ma che non costituisce base imponibile IVA aggiuntiva nei casi di applicazione ordinaria dell’imposta.

Fatturazione elettronica per naturopati

Poiché le prestazioni dei naturopati non rientrano tra le spese sanitarie detraibili tramite il Sistema Tessera Sanitaria (essendo una professione non sanitaria vigilata), non si applica il divieto di fatturazione elettronica previsto per alcune categorie sanitarie che trasmettono i dati al Sistema TS. Il naturopata è quindi tenuto, salvo specifici esoneri temporanei previsti per i contribuenti forfettari di minori dimensioni, a emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per tutte le prestazioni rese, sia a privati sia a soggetti titolari di Partita IVA.

Domande frequenti sull’IVA per naturopati e medicine alternative

Un naturopata può emettere fattura in esenzione IVA come un medico? 

No. L’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR 633/1972 si applica solo alle professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie. La naturopatia non rientra tra queste professioni, quindi le prestazioni sono soggette a IVA ordinaria, salvo l’adesione al regime forfettario.

Qual è il codice ATECO corretto per aprire Partita IVA come naturopata nel 2026? 

Il codice ATECO aggiornato è 86.96.09 “Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.”, in vigore dal 1° aprile 2025 in sostituzione del precedente codice residuale 96.09.09.

Il regime forfettario conviene per un naturopata che inizia l’attività? 

Nella maggior parte dei casi sì, perché consente di non applicare l’IVA in fattura, di beneficiare di un’imposta sostitutiva ridotta (5% per i primi cinque anni, se spettante) e di semplificare gli adempimenti contabili, a condizione di rispettare la soglia di ricavi annui e le altre cause di esclusione previste dalla normativa vigente.

A quale cassa previdenziale deve iscriversi un naturopata? 

Alla Gestione Separata INPS, in quanto non esiste una cassa previdenziale dedicata alla professione di naturopata né un ordine professionale riconosciuto.

Serve un titolo specifico per aprire Partita IVA come naturopata? 

La normativa non impone un titolo abilitante obbligatorio, ma è fortemente consigliato un percorso formativo conforme alla norma tecnica UNI 11491 sulla figura professionale del naturopata, che definisce conoscenze, abilità e competenze del settore.

Cosa succede se un naturopata emette fattura con dicitura “prestazione sanitaria esente”? 

Si tratta di un errore che espone il professionista a contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, poiché l’esenzione non è applicabile in assenza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 10 del DPR 633/1972. In caso di incertezza sull’inquadramento fiscale è opportuno rivolgersi a un professionista abilitato.

Conclusioni

La corretta gestione dell’IVA per naturopati e medicine alternative richiede attenzione a tre elementi chiave: la consapevolezza che questa attività non gode dell’esenzione IVA riservata alle professioni sanitarie vigilate, la scelta del codice ATECO aggiornato 86.96.09, e la valutazione del regime fiscale più adatto, che nella pratica coincide quasi sempre con il regime forfettario per chi rientra nei limiti di fatturato previsti.

A questi elementi si aggiungono gli obblighi previdenziali verso la Gestione Separata INPS e gli obblighi di fatturazione elettronica, oggi validi per la generalità dei professionisti del settore. Data la specificità della materia e i frequenti aggiornamenti normativi, per l’apertura della Partita IVA e per le scelte relative al regime fiscale resta sempre consigliabile un confronto con un commercialista, oltre alla consultazione periodica delle fonti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

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