Nuove Partite IVA: l’E-Commerce Continua a Trainare le Richieste degli Operatori Esteri
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Il Quadro Generale: 500.341 Nuove Partite IVA nel 2025 {#il-quadro-generale}
Secondo i dati dell’Osservatorio sulle Partite IVA del Dipartimento delle Finanze (MEF), nel 2025 sono state aperte complessivamente 500.341 nuove partite IVA in Italia, con un incremento dello 0,4% rispetto al 2024. Un risultato complessivamente stabile, ma che nasconde dinamiche molto differenti al proprio interno.
La ripartizione per natura giuridica conferma la prevalenza assoluta delle persone fisiche (68,5% del totale), seguite dalle società di capitali (25,1%). Le società di persone si attestano al 3%, mentre i non residenti e altre forme giuridiche coprono il restante 3,4%.
Rispetto all’anno precedente, l’incremento è concentrato su persone fisiche (+1,5%) e società di capitali (+2,6%), mentre emergono cali significativi per le società di persone (-7,4%) e, dato particolarmente rilevante, per i soggetti non residenti (-23,2%) rispetto al 2024. Tuttavia, come sottolinea il Sole 24 Ore, questo calo va letto nel contesto di un quinquennio in cui l’e-commerce ha accumulato aperture straordinariamente elevate.
Sul fronte settoriale, le attività professionali guidano la classifica (16,6%), seguite dal commercio (16%) e dalle costruzioni (9,6%). Il commercio, storicamente trainato dalle registrazioni degli operatori esteri online, ha però subito una flessione del 12,9% rispetto al 2024 — il calo settoriale più marcato tra i principali comparti.
Il Ruolo Dominante degli Operatori Non Residenti {#il-ruolo-dominante-degli-operatori-non-residenti}
Il dato che colpisce di più nell’analisi dell’Osservatorio è la concentrazione quasi totale delle aperture da parte di soggetti non residenti nel settore commerciale: il 91,8% delle registrazioni IVA effettuate da non residenti nel 2025 è riconducibile al commercio, sia all’ingrosso sia al dettaglio.
I dati del MEF riferiti agli ultimi cinque anni indicano che si tratta prevalentemente di operatori e-commerce, mentre le nuove registrazioni nel commercio tradizionale da parte di soggetti esteri sono rimaste residuali. Una concentrazione tanto marcata in un singolo settore non può che avere una causa strutturale — e questa causa va ricercata nelle modalità operative dell’e-commerce transfrontaliero e nelle sue specifiche esigenze fiscali.
Nel primo trimestre del 2026, i non residenti (identificati principalmente come società di e-commerce) e le altre forme giuridiche hanno rappresentato complessivamente l’1,3% del totale delle nuove aperture — un dato ancora significativo, anche dopo la flessione del 2025.
Perché l’E-Commerce Genera Ancora Tante Partite IVA Italiane? {#perche-le-commerce-genera-ancora-tante-partite-iva-italiane}
Il sistema OSS e i suoi limiti attuali
L’Unione Europea ha lanciato, con il pacchetto di riforme 2019–2021, il regime One Stop Shop (OSS) — uno sportello unico telematico che consente agli operatori e-commerce di assolvere l’IVA dovuta nelle vendite a consumatori finali in tutti gli Stati membri attraverso un unico Paese di identificazione, evitando così la proliferazione di registrazioni IVA locali.
L’obiettivo era chiaro: ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori che vendono online a privati in più Paesi UE (vendite a distanza di beni e prestazioni di servizi B2C transfrontalieri). Contestualmente, è stato introdotto l’IOSS (Import One Stop Shop), destinato alle vendite di beni importati da Paesi terzi a privati con valore fino a 150 euro.
Tuttavia, l’OSS non ha ancora raggiunto la sua piena efficacia, e alcune ragioni strutturali continuano a spingere gli operatori esteri ad aprire una partita IVA italiana.
Il nodo della logistica: i magazzini locali
Il principale motore delle registrazioni IVA estere in Italia non è la vendita diretta al consumatore finale, ma la gestione dei magazzini. I grandi operatori logistici (corrieri e piattaforme marketplace come Amazon, con il suo programma FBA — Fulfillment by Amazon) offrono oggi tempi di consegna minimi garantiti ai propri clienti. Per farlo, è indispensabile stoccare le merci in magazzini locali nei principali Paesi europei, compresa l’Italia.
Dal punto di vista IVA, il trasferimento di beni propri da un magazzino in uno Stato membro a un magazzino in un altro Stato membro è un’operazione equiparata ad una cessione intracomunitaria. Questo comporta la necessità di detenere una partita IVA sia nel Paese di partenza che nel Paese di arrivo — due registrazioni per ogni coppia di Stati coinvolti.
Lo stesso meccanismo si applica alle merci introdotte nell’UE da Paesi terzi (ad esempio dalla Cina) e poi trasferite in altri Stati membri per lo stoccaggio o la distribuzione.
Le operazioni “escluse” dall’OSS
Oltre alla logistica, esistono specifiche categorie di operazioni che, allo stato attuale della normativa, non possono essere gestite tramite il regime OSS e richiedono quindi una partita IVA locale. Tra queste:
- Vendite con installazione e montaggio nel Paese UE dell’acquirente (es. impianti fotovoltaici, cucine, macchinari industriali);
- Vendite domestiche effettuate interamente all’interno di un singolo Stato membro a consumatori finali (non rientranti nelle vendite a distanza);
- Recupero dell’IVA assolta a monte su acquisti di beni e servizi nel Paese estero — l’IVA pagata in altri Paesi non è detraibile dall’IVA versata tramite OSS, e il recupero richiede spesso la titolarità di una partita IVA locale o il ricorso alla procedura di rimborso ex art. 38-bis Dir. 2006/112/CE.
Operazioni Escluse dall’OSS: i Casi Pratici {#operazioni-escluse-dalloss-i-casi-pratici}
| Tipo di operazione | OSS applicabile? | Registrazione IVA locale necessaria? |
| Vendite a distanza B2C online (sopra soglia) | ✅ Sì | No (se si usa OSS) |
| Importazioni di beni fino a €150 a privati | ✅ IOSS | No (se si usa IOSS) |
| Trasferimento merci proprie tra magazzini UE | ❌ No | ✅ Sì (entrambi gli Stati) |
| Vendite con installazione/montaggio nel Paese acquirente | ❌ No | ✅ Sì |
| Vendite domestiche B2C nello stesso Stato membro | ❌ No | ✅ Sì |
| Recupero IVA su acquisti locali | ❌ No (non detraibile via OSS) | ✅ Sì (o procedura rimborso) |
Il Pacchetto ViDA: Cosa Cambierà tra il 2027 e il 2030 {#il-pacchetto-vida-cosa-cambiera}
La risposta strutturale dell’Unione Europea a questa complessità è il pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age), formalmente adottato nel 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il 25 marzo 2025 (Direttiva 2025/516/UE e Regolamenti UE 517/2025 e 518/2025). La riforma si articola in tre pilastri e prevede un’entrata in vigore graduale fino al 2035.
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Pilastro 1 – Registrazione IVA Unica (SVR – Single VAT Registration)
È il pilastro più rilevante per gli operatori e-commerce. Con la Single VAT Registration, il perimetro dell’OSS si amplia drasticamente, includendo categorie di operazioni oggi escluse:
- I trasferimenti di beni propri tra magazzini in diversi Stati UE (il cosiddetto Transfer of Own Goods – TOOG): dal 1° luglio 2028, gli operatori potranno dichiarare queste movimentazioni tramite l’OSS del proprio Paese di identificazione, eliminando la necessità di partite IVA nei Paesi di destinazione;
- Le vendite con installazione e montaggio;
- Le vendite a bordo di mezzi di trasporto;
- Ulteriori tipologie di operazioni B2C oggi escluse dal meccanismo dello sportello unico.
Viene inoltre introdotto il reverse charge obbligatorio per le forniture B2B effettuate da soggetti non stabiliti nello Stato membro dell’acquirente, riducendo ulteriormente i casi in cui un operatore estero deve registrarsi localmente ai fini IVA.
Pilastro 2 – Economia delle Piattaforme (Deemed Supplier)
Le piattaforme digitali che facilitano la vendita di servizi di trasporto passeggeri su strada e locazioni brevi (come Airbnb e Uber) diventano i soggetti responsabili della riscossione e del versamento dell’IVA quando i fornitori effettivi non sono registrati ai fini IVA. Questo meccanismo del fornitore presunto era già operativo per le importazioni di beni fino a 150 euro tramite IOSS, e viene ora esteso ad altri settori.
Pilastro 3 – Digital Reporting Requirements (DRR)
Dal 1° luglio 2030, scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni B2B intracomunitarie, con standard europeo obbligatorio (EN 16931). I dati delle transazioni dovranno essere trasmessi quasi in tempo reale alle autorità fiscali, alimentando un sistema VIES (VAT Information Exchange System) potenziato capace di incrociare istantaneamente le informazioni di venditore e acquirente. La Commissione stima che questo sistema potrà ridurre l’evasione IVA transfrontaliera fino a 11 miliardi di euro l’anno (il VAT Gap UE era stimato in 89,3 miliardi nel 2022).
L’Adeguamento dell’Italia al ViDA {#ladeguamento-dellitalia-al-vida}
L’Italia ha avviato il recepimento del pacchetto ViDA attraverso la Legge di Delegazione Europea, approvata dal Parlamento nella prima metà del 2026 ed entrata in vigore il 9 aprile 2026. La legge delega formalmente il Governo ad emanare i decreti legislativi attuativi rispettando le scadenze UE.
Il percorso nazionale si articola in due fasi principali:
Prima fase (dal 1° gennaio 2027): Entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026), che riorganizza sistematicamente il corpus normativo IVA italiano adeguandolo alla nuova struttura eurounitaria. Contestualmente scattano le prime semplificazioni e chiarimenti per il regime OSS/IOSS.
Seconda fase (entro il 30 giugno 2028): Recepimento delle norme SVR, con l’estensione dell’OSS ai trasferimenti di beni propri e alle altre operazioni oggi escluse. Sarà necessario un aggiornamento tecnico dei portali telematici dell’Agenzia delle Entrate per consentire la dichiarazione, tramite lo sportello OSS, di operazioni che oggi richiedono una partita IVA estera. Nella stessa finestra temporale, dovranno essere recepite anche le nuove regole sull’economia delle piattaforme.
Già entro il 31 dicembre 2026 dovranno invece essere recepite le regole sulla responsabilità delle piattaforme digitali e marketplace per l’assolvimento dell’IVA.
Tabella Riepilogativa: Scadenze ViDA {#tabella-riepilogativa-scadenze-vida}
| Data | Misura | Impatto principale |
| 14 aprile 2025 | Pubblicazione in GUUE; facoltà di e-invoicing domestico | Avvio ufficiale del recepimento |
| 31 dicembre 2026 | Recepimento regole piattaforme/marketplace come deemed supplier | Marketplace responsabili IVA |
| 1° gennaio 2027 | Nuovo Testo Unico IVA in Italia; chiarimenti OSS/IOSS | Semplificazione normativa domestica |
| 1° luglio 2028 | SVR completo: OSS esteso a trasferimento beni propri, installazione/montaggio, ecc. | Riduzione drastica delle partite IVA multiple |
| 1° gennaio 2030 | Applicazione obbligatoria deemed supplier per piattaforme alloggi/trasporto | Uniformità concorrenziale UE |
| 1° luglio 2030 | DRR obbligatori: e-invoicing B2B intraUE e reporting quasi in tempo reale | Contrasto frodi IVA; eliminazione Intrastat |
| 1° gennaio 2035 | Armonizzazione sistemi e-invoicing domestici (ante 2024) con standard UE | Completamento della riforma digitale |
Domande Frequenti (FAQ) {#domande-frequenti-faq}
1. Perché un operatore e-commerce estero deve aprire una partita IVA in Italia?
Un operatore non residente è tenuto ad aprire una partita IVA italiana principalmente quando stocca merci in magazzini sul territorio nazionale, effettua vendite con installazione nel Paese dell’acquirente oppure realizza operazioni domestiche che non rientrano nel perimetro dell’OSS. La presenza di magazzini locali è oggi la ragione più frequente, poiché il trasferimento di beni propri tra Stati UE non è ancora coperto dallo sportello unico.
2. Cos’è il regime OSS e a chi si rivolge?
L’OSS (One Stop Shop) è un regime facoltativo che consente agli operatori e-commerce di versare l’IVA dovuta sulle vendite a consumatori finali in tutti gli Stati UE tramite un unico Paese di registrazione, evitando l’apertura di partite IVA locali. Si rivolge principalmente a chi effettua vendite a distanza di beni (negozi online, marketplace) e servizi digitali B2C transfrontalieri.
3. Il regime IOSS è diverso dall’OSS?
Sì. L’IOSS (Import One Stop Shop) è specificamente destinato alle vendite di beni importati da Paesi terzi a privati UE con valore ≤ 150 euro. Consente di applicare l’IVA del Paese del consumatore al momento della vendita, facilitando lo sdoganamento. L’OSS riguarda invece le vendite intracomunitarie e i servizi digitali.
4. Quando entreranno in vigore le principali novità del ViDA?
Le semplificazioni più attese — in particolare l’estensione dell’OSS ai trasferimenti di beni propri tra magazzini UE — sono previste dal 1° luglio 2028. Le prime novità normative scatteranno già dal 1° gennaio 2027 con aggiornamenti tecnici all’OSS/IOSS. L’obbligo di fatturazione elettronica B2B intracomunitaria partirà invece dal 1° luglio 2030.
5. Con il ViDA, gli operatori esteri non dovranno più aprire partite IVA in Italia?
Non del tutto, ma la situazione migliorerà sensibilmente. Il pacchetto ViDA eliminerà la necessità di registrazioni multiple per i trasferimenti di beni propri e per molte operazioni oggi escluse dall’OSS. Rimarranno comunque alcune casistiche residuali — come certi acquisti locali per cui si vuole esercitare il diritto alla detrazione — che potrebbero ancora richiedere una partita IVA locale.
6. Cosa significa “fornitore presunto” (deemed supplier)?
Il deemed supplier è il principio per cui la piattaforma digitale (es. Amazon, eBay, Airbnb, Uber) diventa il soggetto fiscalmente responsabile della riscossione e del versamento dell’IVA al posto del venditore effettivo, quando quest’ultimo non è registrato ai fini IVA. Il meccanismo è già attivo per le importazioni di beni fino a 150 euro (tramite IOSS) e sarà esteso ai servizi di trasporto e locazione breve dal 2028/2030.
7. L’Italia ha già recepito il ViDA?
L’Italia ha avviato il processo con la Legge di Delegazione Europea (in vigore dal 9 aprile 2026), che impegna formalmente il Governo ad attuare i tre pilastri della riforma entro le scadenze UE. Il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 come prima tappa del recepimento progressivo.
8. Il VAT Gap europeo diminuirà grazie al ViDA?
La Commissione Europea stima che i nuovi strumenti di digital reporting permetteranno di recuperare fino a 11 miliardi di euro l’anno di IVA evasa. Considerando che il VAT Gap UE era stimato in 89,3 miliardi di euro nel 2022 (pari al 7% del gettito teorico), la riduzione attesa è significativa ma non risolutiva da sola.
Conclusione {#conclusione}
I dati dell’Osservatorio sulle Partite IVA del MEF fotografano una realtà in evoluzione ma ancora caratterizzata da una forte presenza di operatori e-commerce esteri nel registro IVA italiano. L’e-commerce transfrontaliero continua a essere il principale driver delle registrazioni da parte di soggetti non residenti, spinto soprattutto dalla necessità di gestire magazzini locali — una dinamica che l’OSS, nella sua configurazione attuale, non è ancora in grado di eliminare completamente.
Il pacchetto ViDA rappresenta la risposta strutturale dell’UE a questa frammentazione: attraverso la Single VAT Registration, l’estensione dello sportello unico ai trasferimenti di beni propri e l’introduzione del digital reporting, si punta a ridurre radicalmente il numero di partite IVA “satellite” che gli operatori internazionali sono oggi costretti ad aprire nei vari Paesi UE.
Il 2027-2028 sarà l’orizzonte temporale cruciale: se l’implementazione tecnica procederà secondo i piani — e se l’Italia completerà il recepimento nei tempi previsti — ci si aspetta una significativa contrazione delle nuove aperture da parte di non residenti, con un alleggerimento degli adempimenti per le imprese e un sistema IVA europeo finalmente allineato alle logiche del commercio digitale moderno.
Per chi gestisce un e-commerce che vende in Italia o stocca merci sul territorio nazionale, è fondamentale monitorare le scadenze ViDA e prepararsi per tempo all’adeguamento, anche in termini di sistemi gestionali e procedure di compliance IVA.
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Fonti e Approfondimenti {#fonti-e-approfondimenti}
Fonti primarie e ufficiali:
- Osservatorio sulle Partite IVA – Sintesi dati 2025, Dipartimento delle Finanze MEF
- Osservatorio sulle Partite IVA – Primo trimestre 2026, MEF
- Osservatorio sulle Partite IVA – Secondo trimestre 2025, MEF
- VAT in the Digital Age (ViDA) – Commissione Europea, DG TAXUD
- Direttiva 2025/516/UE, Regolamenti UE 517/2025 e 518/2025 – Gazzetta Ufficiale UE, 25 marzo 2025
Articoli di approfondimento:
- Il Sole 24 Ore – Nuove partite IVA, l’e-commerce sostiene ancora le richieste degli operatori esteri (Balzanelli & Sirri, 19 giugno 2026)
- Pacchetto ViDA, per l’Italia adeguamento in due tempi – Studio Santacroce & Partners
- ViDA e-commerce: cosa cambia con la riforma IVA digitale – LegaleFiscale
- IVA digitale, svolta per partite IVA e PMI – Partitaiva.it
- Vida IVA: cosa cambia davvero per le imprese europee tra 2026 e 2030 – Agenda Digitale
- La strategia di implementazione del pacchetto ViDA – Indicom
- Fisco Oggi – Osservatorio partite IVA: online la sintesi del 2025