IVA su Tassa di Soggiorno: Guida per Alberghi e B&B
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Sintesi rapida: L’IVA su tassa di soggiorno non si applica. L’imposta di soggiorno è esclusa dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/72 e va indicata in fattura elettronica con il codice natura N1, senza applicazione di alcuna aliquota. Il gestore funge da semplice intermediario che riscuote e riversa il tributo al Comune.
1. Cos’è l’IVA su Tassa di Soggiorno e Perché È un Tema Cruciale {#1}
Gestire una struttura ricettiva in Italia significa confrontarsi ogni giorno con una serie di obblighi fiscali che possono sembrare intricati a prima vista. Tra questi, la questione dell’IVA su tassa di soggiorno rappresenta uno dei punti di maggiore confusione per albergatori, gestori di B&B, affittacamere, agriturismi e case vacanze.
La domanda che ricorre con più frequenza è semplice ma fondamentale: l’imposta di soggiorno è soggetta a IVA? La risposta, corroborata dalla normativa vigente e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, è no — ma il percorso per arrivarci richiede una comprensione precisa di come funziona il sistema tributario italiano applicato al settore turistico.
L’IVA su tassa di soggiorno non si applica perché l’imposta di soggiorno non è un corrispettivo per un servizio reso dalla struttura ricettiva, ma un tributo comunale che il gestore si limita a riscuotere per conto del Comune di competenza. Questo distinguo — apparentemente tecnico — ha conseguenze pratiche enormi: incide sulla compilazione della fattura elettronica, sul calcolo della base imponibile IVA, sugli adempimenti dichiarativi e sul rischio di sanzioni.
In questa guida completa analizziamo ogni aspetto dell’IVA su tassa di soggiorno con un approccio pratico, aggiornato alle normative più recenti e orientato alle esigenze reali di chi gestisce una struttura ricettiva. Troverete tabelle di riferimento, esempi di compilazione della fattura elettronica, le principali esenzioni e una sezione FAQ con risposte dettagliate alle domande più comuni.
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2. Cos’è l’Imposta di Soggiorno: Definizione e Normativa di Riferimento {#2}
L’imposta di soggiorno (comunemente detta anche tassa di soggiorno) è un tributo locale istituito dal Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, in attuazione del principio del federalismo fiscale. L’articolo 4 di tale decreto attribuisce ai Comuni la facoltà di introdurre, tramite deliberazione del consiglio comunale, un’imposta a carico di coloro che pernottano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.
La normativa originaria è stata successivamente modificata e integrata da:
- Art. 180, comma 3, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito dalla L. 77/2020, che ha introdotto l’obbligo di dichiarazione annuale telematica all’Agenzia delle Entrate e ha qualificato il gestore come agente contabile;
- Art. 1, comma 787, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), che ha apportato ulteriori precisazioni sugli obblighi dichiarativi;
- Art. 1, comma 492, L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), che ha consentito ai Comuni capoluogo di provincia e ai Comuni turistici di aumentare l’imposta fino a 2 euro in più a notte dal 2025.
La finalità dell’imposta è finanziare interventi nel settore del turismo, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali e ambientali, nonché il potenziamento dei servizi pubblici locali connessi al turismo.
L’imposta di soggiorno si applica per notte di pernottamento, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, ed è a carico esclusivo dell’ospite — non della struttura ricettiva.
Riferimento normativo ufficiale: D.Lgs. n. 23/2011, art. 4 — Normattiva
3. Chi Può Istituire la Tassa di Soggiorno in Italia {#3}
Non tutti i Comuni italiani hanno l’imposta di soggiorno. La normativa individua con precisione quali enti locali sono abilitati all’istituzione del tributo.
Soggetti Abilitati dall’Art. 4 D.Lgs. 23/2011
| Tipologia di Comune | Note |
| Comuni capoluogo di provincia | Incluse le grandi città come Roma, Milano, Napoli |
| Unioni di Comuni | Quando costituite da Comuni abilitati |
| Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche | Delibera regionale necessaria |
| Comuni inclusi negli elenchi delle città d’arte | In base alla classificazione regionale |
Fino al 2024, l’imposta era prevista in circa 1.200 Comuni sui circa 7.900 presenti in Italia. La Legge di Bilancio 2024 ha aperto la strada a un’estensione progressiva: con le nuove regole, tutti i Comuni italiani potrebbero adottare l’imposta su base volontaria, aprendo potenzialmente a un sistema uniforme su scala nazionale.
Il regolamento comunale riveste un ruolo centrale: è il documento che determina l’importo esatto dell’imposta (entro i limiti di legge), le categorie esentate, le modalità di versamento al Comune, la periodicità della rendicontazione e le eventuali riduzioni applicabili a specifiche categorie di turisti.
Come orientarsi: Prima di riscuotere o non riscuotere la tassa di soggiorno, ogni gestore deve verificare il regolamento comunale vigente nel proprio Comune di competenza. I Comuni pubblicano i regolamenti sul proprio sito istituzionale o tramite il portale del Ministero dell’Interno.
Riferimento ufficiale: Portale del Federalismo Fiscale — Finanze Locali
4. Chi Paga l’Imposta di Soggiorno: Soggetto Passivo e Responsabile d’Imposta {#4}
Comprendere la distinzione tra soggetto passivo e responsabile d’imposta è essenziale per capire come funziona il tema dell’IVA su tassa di soggiorno.
Il Soggetto Passivo: Il Turista
Il soggetto passivo dell’imposta di soggiorno — cioè colui sul quale grava economicamente il tributo — è il turista che pernotta nella struttura ricettiva. Questa qualificazione risale già al Regio Decreto Legge n. 1926 del 24 novembre 1938, che all’articolo 1 indicava esplicitamente come soggetto passivo «colui il quale prende alloggio in via temporanea in alberghi, pensioni, ecc.».
Il Responsabile d’Imposta: Il Gestore della Struttura
Il gestore della struttura ricettiva (che sia un albergo, un B&B, un agriturismo, una casa vacanze, un’affittacamera o un campeggio) è invece qualificato come responsabile d’imposta — o, secondo la terminologia più recente introdotta dal D.L. 34/2020, come agente contabile. Questo significa che il gestore:
- Riscuote l’imposta dal cliente al momento del check-out (o alla prenotazione, a seconda del regolamento comunale);
- Conserva le somme incassate per conto del Comune;
- Riversa periodicamente le somme al Comune secondo le scadenze previste dal regolamento;
- Dichiara annualmente gli importi riscossi all’Agenzia delle Entrate.
Questa struttura — turista come debitore del tributo, gestore come intermediario obbligato — è la chiave per capire perché l’IVA su tassa di soggiorno non si applica: il gestore non percepisce un corrispettivo proprio, ma semplicemente gestisce somme altrui destinate all’ente pubblico.
5. IVA su Tassa di Soggiorno: Il Principio Fondamentale dell’Esclusione {#5}
Arriviamo al cuore della questione: l’IVA su tassa di soggiorno non si applica. L’imposta di soggiorno è esclusa dalla base imponibile IVA.
Questo principio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate già a partire da una nota del Dipartimento delle Risorse economiche di Roma del dicembre 2010, con riferimento al parere dell’Agenzia sul contributo di soggiorno di cui all’art. 14, D.L. n. 78/2010. La posizione è rimasta invariata e confermata nel tempo.
La Logica dell’Esclusione
Il ragionamento normativo è lineare:
- L’art. 13 del DPR 633/72 definisce la base imponibile IVA come «l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali».
- La tassa di soggiorno non è un corrispettivo dovuto alla struttura ricettiva per un servizio reso. È un tributo comunale che il turista deve al Comune.
- Il gestore non è il creditore del tributo, ma semplicemente il soggetto che ne cura la riscossione e il versamento al Comune.
- Di conseguenza, l’importo dell’imposta di soggiorno non entra nella base imponibile IVA e sul medesimo non deve essere calcolata alcuna IVA.
In Pratica: Cosa Significa per il Gestore
Per il gestore della struttura ricettiva, l’IVA su tassa di soggiorno è semplicemente un tema che non si pone: non deve calcolare IVA sull’importo dell’imposta di soggiorno riscosso dall’ospite, non deve versarla all’Erario e non deve includerla nelle liquidazioni periodiche IVA.
L’imposta di soggiorno incassata rimane un importo “in transito” nel patrimonio del gestore — una somma che non gli appartiene e che è destinata interamente al Comune.
Approfondimento: Per capire come funziona più in generale la distinzione tra somme imponibili e somme escluse dalla base IVA, consulta la nostra guida all’Articolo 15 DPR 633/1972.
6. Articolo 15 DPR 633/72: Il Fondamento Normativo dell’Esclusione IVA {#6}
Il riferimento normativo centrale per l’esclusione dell’IVA su tassa di soggiorno è l’art. 15, comma 1, n. 3, del DPR 633/72, che esclude dalla base imponibile:
«Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.»
Come si Applica all’Imposta di Soggiorno
Il gestore della struttura ricettiva, quando riscuote l’imposta di soggiorno dal turista, agisce sostanzialmente come un mandatario che raccoglie un importo per conto del Comune. Questa funzione di intermediario tra il soggetto passivo del tributo (il turista) e il soggetto creditore (il Comune) giustifica l’applicazione dell’esclusione prevista dall’art. 15.
In modo ancora più diretto: il gestore non anticipa di tasca propria le somme destinate al Comune (come accade per le classiche spese anticipate ex art. 15), ma riscuote direttamente dal cliente l’importo dovuto al Comune e lo riversa. Il principio rimane però lo stesso: si tratta di somme che non costituiscono un corrispettivo per la prestazione alberghiera e che sono destinate a un soggetto terzo (il Comune).
Il Dibattito sul Codice Natura: N1 o N2.2?
Esiste in dottrina un dibattito sul corretto codice natura da utilizzare nella fattura elettronica:
| Posizione | Codice | Motivazione |
| Posizione prevalente (Agenzia delle Entrate, TeamSystem, dottrina maggioritaria) | N1 — Escluse ex art. 15 DPR 633/72 | Il gestore riscuote somme altrui destinate al Comune; rientra nell’ambito dell’art. 15, co. 1, n. 3 |
| Posizione minoritaria | N2.2 — Non soggette, altri casi | L’imposta non è un’anticipazione in senso tecnico perché il gestore versa somme cumulate di più ospiti e non le stessa somme del singolo cliente |
La posizione dell’Agenzia delle Entrate e della dottrina prevalente è che il codice corretto sia N1, in quanto il gestore riscuote il tributo per conto del turista (soggetto passivo) e lo riversa al Comune, analogamente a quanto avviene per le somme anticipate in nome e per conto del cliente.
La Regola Pratica: Utilizza il codice N1 nella fattura elettronica per l’imposta di soggiorno. Questa è la soluzione più prudente e in linea con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Approfondimento: Per conoscere in dettaglio tutti i casi in cui si applica il codice N1, leggi la nostra guida completa al Codice IVA N1.
7. Come Indicare la Tassa di Soggiorno in Fattura Elettronica {#7}
La corretta compilazione della fattura elettronica è uno degli aspetti più pratici e critici legati all’IVA su tassa di soggiorno. Un errore nella codifica può causare contestazioni da parte del Fisco o da parte del cliente (specialmente se si tratta di un’azienda che chiede la fattura).
Schema di Compilazione della Fattura Elettronica
La fattura elettronica di una struttura ricettiva per un pernottamento tipicamente contiene due blocchi distinti:
Blocco 1 — Prestazione alberghiera (soggetta a IVA):
| Campo | Valore |
| Descrizione | Pernottamento (numero notti × categoria) |
| Imponibile | Prezzo netto del soggiorno |
| Aliquota IVA | 10% (prestazioni alberghiere, Tabella A, Parte III, n. 120, DPR 633/72) |
| IVA | Importo calcolato al 10% sull’imponibile |
| Codice Natura | — (voce imponibile, non serve codice natura) |
Blocco 2 — Imposta di soggiorno (esclusa da IVA):
| Campo | Valore |
| Descrizione | Imposta di soggiorno ex art. 15, co. 1, n. 3, DPR 633/72 — Importo da riversare al Comune di [Nome Comune] |
| Importo | Totale imposta di soggiorno dovuta dall’ospite |
| Aliquota IVA | 0% (nessuna IVA applicata) |
| Codice Natura | N1 |
Esempio Pratico di Fattura
Immaginiamo un soggiorno di 3 notti in un hotel 3 stelle a Roma, con tariffa netta di € 120,00/notte e tassa di soggiorno di € 6,00/notte per persona (1 persona):
| Voce | Imponibile | IVA (10%) | Totale |
| Pernottamento 3 notti | € 360,00 | € 36,00 | € 396,00 |
| Imposta di soggiorno (N1) | — | — | € 18,00 |
| Totale fattura | € 360,00 | € 36,00 | € 414,00 |
In questo esempio, la base imponibile IVA è solo € 360,00 (il prezzo del pernottamento). I € 18,00 di tassa di soggiorno sono indicati come voce separata con codice N1 e non concorrono alla base imponibile, né generano IVA.
Dicitura Raccomandata in Fattura
Per chiarire il trattamento fiscale all’ospite e al Fisco, si consiglia di inserire nel documento fiscale una dicitura simile a:
“Si attesta che il cliente ha corrisposto l’imposta di soggiorno per [n.] pernottamenti. L’importo sarà riversato al Comune di [Nome Comune] ai sensi del regolamento comunale vigente. Operazione esclusa da IVA ex art. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/72.”
L’Imposta di Bollo sulla Fattura con Solo Tassa di Soggiorno
Se la fattura riporta soltanto la tassa di soggiorno (senza altre voci soggette a IVA) e l’importo supera € 77,47, è necessario applicare l’imposta di bollo di € 2,00. Questo perché le somme escluse dalla base imponibile ex art. 15 non beneficiano dell’esonero dal bollo che si applica alle fatture con IVA.
Approfondimento tecnico: Per tutti i dettagli sulla compilazione della fattura elettronica, consulta la nostra guida all’Art. 21 DPR 633/1972.
8. IVA 10% sulle Prestazioni Alberghiere: Cosa si Applica e Cosa No {#8}
Per comprendere a fondo il tema dell’IVA su tassa di soggiorno, è utile chiarire quale aliquota IVA si applica alle prestazioni alberghiere in senso proprio, distinguendole dall’imposta di soggiorno.
L’Aliquota IVA del 10% per i Servizi Ricettivi
Le prestazioni alberghiere sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 10%, come previsto dal numero 120 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72. Questa aliquota si applica a:
- Pernottamento in hotel, albergo, pensione, locanda;
- B&B con requisiti di imprenditorialità;
- Agriturismi con attività ricettiva;
- Case vacanze gestite in forma d’impresa;
- Campeggi e villaggi turistici.
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Cosa È Soggetto a IVA e Cosa No
La tabella seguente riassume il trattamento IVA delle principali voci che compaiono nella documentazione fiscale di una struttura ricettiva:
| Voce | Soggetta a IVA? | Aliquota | Note |
| Pernottamento / camera | ✅ Sì | 10% | Prestazione alberghiera tipica |
| Colazione inclusa | ✅ Sì | 10% | Se inclusa nella tariffa camera |
| Ristorazione (ristorante interno) | ✅ Sì | 10% | Somministrazione alimenti |
| Minibar / servizi in camera | ✅ Sì | Varia (10%-22%) | In base alla tipologia |
| Parcheggio | ✅ Sì | 22% | Servizio accessorio distinto |
| Sala convegni / eventi | ✅ Sì | 22% | Non connessa al soggiorno |
| Spa / centro benessere | ✅ Sì | 22% | Servizio non alberghiero |
| Imposta di soggiorno | ❌ No | N/A | Tributo comunale, codice N1 |
| Caparra penitenziale / penale | ❌ No | N/A | Fuori campo IVA |
Locazioni Brevi e Affitti Turistici: IVA o No?
Le locazioni brevi — ossia gli affitti di immobili a uso abitativo per una durata non superiore a 30 giorni — non sono soggette a IVA quando gestite da privati (persone fisiche non in regime d’impresa). Tuttavia, anche in questi casi, l’imposta di soggiorno rimane dovuta ed è esclusa dalla base imponibile nel medesimo modo.
Quando invece l’attività di affitto breve assume carattere imprenditoriale (con servizi aggiuntivi, organizzazione strutturata), si entra nel regime IVA con aliquota al 10%.
Approfondimento: Per capire come si calcolano le diverse aliquote IVA e quando si applica quella al 10%, consulta la nostra Guida alle Aliquote IVA.
9. Obblighi del Gestore della Struttura Ricettiva {#9}
Il gestore di una struttura ricettiva, in quanto agente contabile e responsabile d’imposta, è soggetto a una serie di obblighi precisi in relazione all’imposta di soggiorno. La corretta comprensione di questi adempimenti è indispensabile per evitare sanzioni.
Gli Obblighi Principali
1. Riscossione dell’imposta Il gestore è obbligato a riscuotere l’imposta di soggiorno dall’ospite al momento del check-out (o secondo quanto previsto dal regolamento comunale). Non può rinunciare a riscuoterla, né può assorbirla nel prezzo della camera.
2. Rilascio della ricevuta A fronte dell’incasso dell’imposta di soggiorno, il gestore deve rilasciare al cliente un’apposita quietanza (ricevuta fiscale) oppure indicare l’importo nella fattura elettronica come voce separata con codice N1.
3. Versamento al Comune (riversamento) Il riversamento degli importi incassati al Comune avviene secondo la periodicità stabilita dal regolamento comunale: mensile, trimestrale o, in alcuni Comuni, annuale. Il versamento avviene tipicamente tramite il modello F24 o secondo le modalità specifiche indicate dal Comune (ad esempio tramite portali dedicati).
4. Rendicontazione (Modello 21) Il gestore è tenuto a presentare la resa del conto dell’agente contabile (cosiddetto Modello 21, allegato al D.P.R. n. 194/1996) entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Questo documento certifica gli importi riscossi e versati al Comune.
5. Dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate Dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), tutti i gestori di strutture ricettive sono obbligati a trasmettere una dichiarazione telematica annuale all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. L’obbligo vale anche in caso di zero presenze: la dichiarazione va trasmessa comunque.
La dichiarazione si invia accedendo all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o credenziali Fisconline, e compilando il modulo predisposto per l’imposta di soggiorno.
Portale ufficiale per la dichiarazione: Agenzia delle Entrate — Imposta di Soggiorno
Riepilogo degli Adempimenti con Scadenze
| Adempimento | Soggetto | Scadenza |
| Riscossione imposta dall’ospite | Gestore | Al momento del pernottamento |
| Riversamento al Comune | Gestore | Mensile/Trimestrale (secondo regolamento comunale) |
| Modello 21 (resa conto) | Gestore | 20 gennaio anno successivo |
| Dichiarazione annuale Agenzia delle Entrate | Gestore | 30 giugno anno successivo |
| Rendicontazione annuale al Comune | Gestore | Secondo regolamento comunale |
10. Riversamento al Comune e Rendicontazione Trimestrale {#10}
Il riversamento al Comune delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno è uno degli adempimenti più delicati per il gestore. Esistono modalità e tempistiche diverse a seconda del regolamento comunale, ed è fondamentale rispettarle per evitare sanzioni.
Periodicità del Versamento
La rendicontazione trimestrale è il modello più diffuso, ma non è l’unico. I Comuni scelgono autonomamente la cadenza:
| Periodicità | Descrizione | Note |
| Mensile | Versamento entro il 20 del mese successivo | Adottato da Comuni con elevato flusso turistico |
| Trimestrale | Versamento entro il 20 del mese successivo al trimestre | Modalità più comune tra i Comuni italiani |
| Annuale | In unica soluzione entro il 20 gennaio dell’anno successivo | Per importi modesti (sotto €150 per trimestre, in molti Comuni) |
Come Avviene il Versamento
Il versamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno al Comune avviene generalmente tramite:
- Modello F24 con il codice tributo assegnato dal Comune;
- Portali di pagamento dedicati (in molte città come Roma, Milano, Firenze);
- Bonifico bancario al conto corrente comunale indicato nel regolamento.
Ogni Comune assegna un proprio codice tributo per l’imposta di soggiorno. È fondamentale verificarlo sul sito del Comune o nell’ufficio tributi locale.
Gestione delle Somme in Transito in Contabilità
Dal punto di vista contabile, le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno vanno gestite come un debito verso il Comune, non come un ricavo della struttura. Non devono essere incluse nel fatturato, né nella base imponibile IVA, né nelle dichiarazioni dei redditi della struttura ricettiva come componente positivo di reddito.
Una corretta gestione contabile prevede:
- Registrazione delle somme incassate in un conto di transito (es. “Debiti verso Comune — Imposta di Soggiorno”);
- Registrazione del riversamento come chiusura del debito;
- Conservazione di tutta la documentazione (quietanze, registri, ricevute di versamento) per almeno 5 anni.
11. Esenzioni dalla Tassa di Soggiorno {#11}
Uno degli aspetti più pratici che il gestore deve conoscere riguarda le categorie esenti dalla tassa di soggiorno. Le esenzioni variano da Comune a Comune — è il regolamento comunale a definirle — ma la normativa individua alcune categorie tipicamente esonerate.
Categorie Tipicamente Esentate
| Categoria | Motivazione |
| Residenti nel Comune | Non sono turisti, sono cittadini del territorio |
| Minori sotto una certa età (variabile da 10 a 18 anni) | Tutela delle famiglie con bambini |
| Autisti di pullman e accompagnatori turistici | Figure di servizio al gruppo |
| Persone in cura presso strutture sanitarie locali e accompagnatori | Motivi di salute, non turismo |
| Portatori di handicap non autosufficienti e accompagnatori | Tutela delle persone con disabilità |
| Studenti in viaggio d’istruzione o per ragioni di studio | Finalità educative |
| Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco per esigenze di servizio | Missioni istituzionali |
| Volontari di Protezione Civile in emergenze | Attività di soccorso |
Attenzione: Le esenzioni non sono automatiche. Il gestore deve richiedere all’ospite la documentazione attestante il diritto all’esenzione (ad esempio certificato medico, documento d’identità con residenza nel Comune, lettera dell’istituzione scolastica). In assenza di documentazione, la tassa va riscossa.
Durata Massima dell’Imposta
Molti Comuni prevedono un numero massimo di notti consecutivi per cui l’imposta è dovuta:
| Città | Numero massimo di notti |
| Roma | 10 notti consecutive |
| Milano | 14 notti consecutive |
| Venezia | 5 pernottamenti (solo in specifiche zone) |
| Altre città | Variabile (verificare il regolamento comunale) |
Superato il limite, l’ospite non è più tenuto a corrispondere l’imposta per le notti aggiuntive dello stesso soggiorno consecutivo.
12. Portali Online e Piattaforme Digitali: Come Funziona la Riscossione {#12}
Con la diffusione degli affitti brevi tramite piattaforme digitali, si è posta la questione di chi sia responsabile della riscossione dell’imposta di soggiorno quando la prenotazione avviene attraverso intermediari online.
La Normativa dal 2024
Dal 1° gennaio 2024, le principali piattaforme di intermediazione hanno l’obbligo di raccogliere e versare l’imposta di soggiorno per le locazioni brevi fino a 30 giorni, ma solo nei Comuni che hanno aderito al portale digitale dedicato predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Quando la piattaforma gestisce direttamente la riscossione dell’imposta di soggiorno:
- L’importo viene trattenuto automaticamente al momento della prenotazione;
- La piattaforma provvede al riversamento al Comune in luogo del gestore;
- Il gestore non deve riscuotere nuovamente l’importo dall’ospite né riversarlo al Comune.
Quando La Riscossione Rimane al Gestore
Nei Comuni che non hanno aderito al sistema di riscossione tramite piattaforma, la responsabilità rimane interamente in capo al gestore della struttura ricettiva, anche se la prenotazione è stata effettuata tramite piattaforma online. In questo caso:
- Il gestore deve riscuotere l’imposta di soggiorno all’arrivo o alla partenza dell’ospite;
- Il riversamento al Comune è a cura del gestore;
- La dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate è obbligatoria per il gestore.
Il CIN (Codice Identificativo Nazionale)
Dal 1° gennaio 2025, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è obbligatorio per tutte le strutture ricettive e le locazioni turistiche. Il CIN, assegnato tramite la piattaforma digitale Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), deve essere:
- Esposto all’esterno della struttura;
- Indicato in ogni annuncio pubblicato su piattaforme online.
Il CIN ha un legame indiretto con la gestione dell’imposta di soggiorno: facilita l’identificazione delle strutture ai fini dei controlli e della compliance fiscale.
Portale BDSR per il CIN: Ministero del Turismo — BDSR
13. Tariffe dell’Imposta di Soggiorno nelle Principali Città Italiane {#13}
Per dare un quadro concreto al tema dell’IVA su tassa di soggiorno (che, lo ricordiamo, non si applica), è utile avere una visione aggiornata delle tariffe effettive praticate nelle principali destinazioni turistiche italiane.
Roma
| Tipologia di struttura | Tariffa per persona/notte |
| Hotel 5 stelle e lusso | € 10,00 |
| Hotel 4 stelle | € 7,00 |
| Hotel 3 stelle | € 6,00 |
| Hotel 1-2 stelle | € 4,00 |
| B&B, Agriturismi, Alloggi turistici | € 6,00 |
| Affittacamere | € 5,00 – € 7,00 |
| Case vacanze | € 5,00 – € 6,00 |
| Ostelli | € 3,50 |
| Campeggi | € 3,00 |
Massimo 10 notti consecutive. I dati si riferiscono alle tariffe vigenti e sono soggetti ad aggiornamento tramite delibera comunale.
Milano
| Tipologia di struttura | Tariffa per persona/notte |
| Hotel 4-5 stelle | € 10,00 (dal 2026) |
| Hotel 3 stelle | Da € 3,00 |
| Hotel 1-2 stelle | Da € 1,80 |
| B&B, locazioni brevi, case vacanze | € 9,50 (dal 2026) |
| Case per ferie | € 7,00 |
| Ostelli | € 3,00 |
Le tariffe di Milano sono aumentate significativamente dal 1° gennaio 2026 in vista delle Olimpiadi Invernali. Massimo 14 notti consecutive.
Firenze
| Tipologia di struttura | Tariffa per persona/notte |
| Hotel 5 stelle e lusso | € 8,00 |
| Hotel 4 stelle | Fino a € 8,00 |
| Hotel 1-3 stelle | Da € 4,50 |
| Affitti brevi e B&B | Variabile |
I minori fino a 12 anni sono esenti.
Venezia
| Zona | Alta stagione | Bassa stagione |
| Centro storico (hotel) | Fino a € 5,00 | Fino a € 3,50 |
| Lido | Fino a € 4,00 | Fino a € 2,50 |
| Terraferma | Fino a € 2,00 | Fino a € 1,50 |
L’imposta copre i primi 5 pernottamenti consecutivi. La tariffa varia in base alla zona e al periodo dell’anno.
Confronto con le Principali Città Europee
| Città | Sistema | Importo medio |
| Amsterdam | 12,5% sul valore della prenotazione | ~€ 18,45/notte |
| Parigi | Per categoria e zona | Da € 0,90 a € 5,00 |
| Barcellona | Per categoria + supplemento | Fino a € 5,25 |
| Berlino | 7,5% costo netto soggiorno | Variabile |
| Roma | Per categoria (fisso) | Fino a € 10,00 |
| Milano | Per categoria (fisso) | Fino a € 10,00 |
14. Sanzioni per Omesso o Ritardato Versamento {#14}
La corretta gestione dell’imposta di soggiorno non riguarda solo il tema dell’IVA su tassa di soggiorno, ma anche il rispetto degli obblighi di versamento e dichiarazione. Le sanzioni possono essere significative.
Sanzioni Previste
| Violazione | Sanzione | Riferimento normativo |
| Omesso, ritardato o parziale versamento al Comune | 25% dell’importo non versato | D.Lgs. 87/2024 |
| Imposta regolarmente versata ma non dichiarata | Fino a 1/4 dell’importo (riduzione possibile) | Art. 7, co. 4, D.Lgs. 472/1997 |
| Omessa presentazione della dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate | Sanzione fissa + interessi | D.L. 34/2020 |
| Mancata riscossione dell’imposta dal cliente | Responsabilità in capo al gestore | D.Lgs. 23/2011, art. 4 |
Importante: La sanzione del 25% per omesso versamento non è automaticamente ridotta. L’autorità competente valuta la gravità della violazione e il comportamento del contribuente.
Il Ravvedimento Operoso
In caso di omesso o tardivo versamento, il gestore può regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta più gli interessi legali e una sanzione ridotta in base al ritardo:
| Ritardo | Sanzione ridotta |
| Entro 14 giorni | 0,1% per ogni giorno (max 1,4%) |
| Da 15 a 30 giorni | 1,5% |
| Da 31 a 90 giorni | 1,67% |
| Da 91 giorni a 1 anno | 3,75% |
| Oltre 1 anno | 4,29% |
| Oltre 2 anni | 5% |
Il ravvedimento operoso è uno strumento prezioso che permette di sanare irregolarità prima che intervengano i controlli dell’ente locale o dell’Agenzia delle Entrate.
Domande Frequenti (FAQ)
D1: L’imposta di soggiorno è soggetta a IVA?
No, l’imposta di soggiorno non è soggetta a IVA. Il tema dell’IVA su tassa di soggiorno si risolve in modo univoco: l’imposta di soggiorno è esclusa dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3, del DPR 633/72. Il gestore della struttura ricettiva non deve applicare alcuna aliquota IVA sull’importo della tassa di soggiorno riscosso dall’ospite, né versarla all’Erario. Quella somma è destinata interamente al Comune.
D2: Quale codice natura devo usare nella fattura elettronica per la tassa di soggiorno?
Devi utilizzare il codice natura N1 — “Escluse ex art. 15 DPR 633/72”. Questo codice segnala al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate che l’operazione non è soggetta a IVA per espressa previsione normativa. Non devi usare N2.2 (non soggette – altri casi), anche se alcune voci dottrinali sostengono questa posizione alternativa: la prassi prevalente e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate indicano N1 come scelta corretta.
D3: La tassa di soggiorno riscossa fa parte del mio fatturato ai fini IVA?
No. Le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno non concorrono al volume d’affari IVA del gestore, non vengono incluse nelle liquidazioni IVA periodiche e non sono considerate ricavo della struttura ricettiva. Si tratta di somme in transito che vanno poi riversate al Comune. Dal punto di vista contabile devono essere gestite come un debito verso il Comune, non come un ricavo dell’attività.
D4: Devo emettere ricevuta fiscale o fattura per la tassa di soggiorno?
Il gestore deve sempre documentare l’incasso della tassa di soggiorno. Può scegliere tra due modalità: rilasciare un’apposita ricevuta fiscale (quietanza) separata dalla ricevuta del pernottamento, oppure indicare l’importo della tassa di soggiorno direttamente nella fattura elettronica come voce separata con codice N1. Entrambe le soluzioni sono corrette: la scelta dipende dalle abitudini operative della struttura e dalle richieste del cliente.
D5: Se la fattura contiene solo la tassa di soggiorno (senza altre voci soggette a IVA), devo applicare il bollo?
Sì. Se l’unica voce presente nella fattura è la tassa di soggiorno (codice N1, senza IVA), e l’importo supera € 77,47, è obbligatorio applicare l’imposta di bollo di € 2,00. Nelle fatture elettroniche, il bollo viene gestito tramite il campo apposito nel tracciato XML. Questo vale anche se la fattura contiene esclusivamente somme escluse ex art. 15.
D6: Quale aliquota IVA si applica al pernottamento in albergo?
Le prestazioni alberghiere (pernottamento) sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 10%, in base al numero 120 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72. Questa è l’aliquota che si applica al prezzo del soggiorno (al netto dell’imposta di soggiorno, che è esclusa dalla base imponibile). Per calcolare rapidamente l’IVA al 10%, utilizza il nostro calcolatore IVA online.
D7: Ho dimenticato di presentare la dichiarazione annuale della tassa di soggiorno entro il 30 giugno. Cosa devo fare?
Se hai omesso la presentazione della dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate, devi provvedere il prima possibile. Puoi presentare una dichiarazione tardiva (dichiarazione “sostitutiva” o nuova trasmissione), che può comportare l’applicazione di una sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso. Rivolgiti a un commercialista o a un CAF per regolarizzare la tua posizione. Ricorda che l’obbligo vale anche in caso di zero presenze.
D8: Come funziona la tassa di soggiorno se la prenotazione arriva tramite una piattaforma online?
Dal 1° gennaio 2024, le piattaforme di intermediazione sono obbligate a raccogliere e versare la tassa di soggiorno per le locazioni brevi fino a 30 giorni, ma solo nei Comuni che hanno aderito al sistema digitalizzato. Se il tuo Comune ha aderito e la piattaforma ha riscosso la tassa per tuo conto, non devi raccoglierla nuovamente dall’ospite. Se invece il tuo Comune non ha aderito al sistema, la responsabilità della riscossione e del versamento rimane interamente a tuo carico, indipendentemente dal canale di prenotazione utilizzato.
D9: Cosa succede se il cliente si rifiuta di pagare la tassa di soggiorno?
In caso di rifiuto da parte dell’ospite a corrispondere l’imposta di soggiorno, il gestore deve far sottoscrivere al cliente una dichiarazione scritta di rifiuto (disponibile solitamente nella modulistica del Comune). Se il cliente si rifiuta anche di firmare tale dichiarazione, il gestore la compila e la firma autonomamente. In entrambi i casi, il gestore non è obbligato a pagare di tasca propria la tassa non riscossa, ma è comunque tenuto a comunicare l’episodio al Comune di competenza secondo le modalità previste dal regolamento.
D10: La tassa di soggiorno è deducibile come costo per il turista che viaggia per lavoro?
Per il professionista o il dipendente che pernotta per motivi di lavoro, la tassa di soggiorno può essere inclusa tra le spese di trasferta rimborsabili dal datore di lavoro o deducibili dal professionista, purché adeguatamente documentata. Essendo esclusa dalla base imponibile IVA, non genera credito IVA detraibile. Si tratta di un costo documentato che concorre alla determinazione del reddito imponibile del professionista o dell’azienda come costo deducibile.
D11: La tassa di soggiorno varia in base alla tipologia di struttura ricettiva?
Sì, nella maggior parte dei Comuni le tariffe della tassa di soggiorno sono graduate in base alla categoria della struttura ricettiva (stelle per gli alberghi, categoria per le strutture extralberghiere) e al tipo di sistemazione. In genere, le strutture di categoria superiore applicano tariffe più elevate. È sempre il regolamento comunale a stabilire la graduazione delle tariffe per il proprio territorio.
D12: Un B&B deve riscuotere e versare la tassa di soggiorno? E un agriturismo?
Sì. Tutte le strutture ricettive situate in Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno sono obbligate a riscuoterla e versarla, indipendentemente dalla loro tipologia. Questo vale per: hotel, alberghi, pensioni, B&B, affittacamere, agriturismi, case vacanze, ostelli, campeggi e locazioni brevi. Non è una prerogativa riservata agli alberghi tradizionali.
D13: Come si calcola la tassa di soggiorno se l’ospite parte a metà giornata?
In linea di principio, l’imposta di soggiorno è dovuta per ogni notte di pernottamento effettiva. Se l’ospite effettua il check-out nella mattinata del giorno di partenza, quella notte è già stata pernottata ed è quindi soggetta all’imposta. La giornata di arrivo non si conta (si conta quella di partenza). I dettagli sono comunque definiti dal singolo regolamento comunale.
D14: Posso includere la tassa di soggiorno nel prezzo totale del soggiorno senza indicarla separatamente?
No. La tassa di soggiorno deve essere sempre indicata separatamente rispetto al costo del pernottamento, sia nel preventivo comunicato al cliente, sia nella documentazione fiscale rilasciata (fattura o ricevuta). Non è possibile “assorbire” l’imposta nel prezzo del soggiorno, perché essa è a carico esclusivo del turista e deve essere chiaramente identificabile. Presentare la tassa di soggiorno come parte del prezzo del soggiorno costituisce un comportamento irregolare.
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Conclusioni
Il tema dell’IVA su tassa di soggiorno è uno di quelli che sembrano complicati ma che, una volta compresi i principi di fondo, risultano chiari e gestibili. Ricapitolando i punti essenziali di questa guida:
1. L’IVA su tassa di soggiorno non si applica. L’imposta di soggiorno è esclusa dalla base imponibile IVA per espressa previsione normativa (art. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/72). Il gestore non deve calcolare né versare IVA sull’importo riscosso dall’ospite.
2. La tassa di soggiorno va indicata in fattura con codice N1. Nella fattura elettronica, l’imposta di soggiorno deve essere riportata come voce separata con codice natura N1, distinguendola chiaramente dalla prestazione alberghiera (soggetta a IVA al 10%).
3. Il gestore è un intermediario, non un percettore. Le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno transitano nelle casse della struttura ma non appartengono al gestore: devono essere riversate al Comune di competenza secondo le modalità e le scadenze previste dal regolamento comunale.
4. Gli obblighi dichiarativi sono precisi e inderogabili. La dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate (entro il 30 giugno), la resa del conto (Modello 21 entro il 20 gennaio), il riversamento periodico al Comune: sono adempimenti che non possono essere trascurati, pena sanzioni significative.
5. Le tariffe variano da Comune a Comune. Non esiste una tariffa nazionale uniforme: ogni Comune stabilisce le proprie aliquote, le categorie esenti e le modalità di versamento. Il regolamento comunale è il documento di riferimento imprescindibile.
6. I portali online hanno cambiato il quadro operativo. Dal 2024, in alcuni Comuni le piattaforme di intermediazione gestiscono direttamente la riscossione dell’imposta per le locazioni brevi. Il gestore deve verificare se il proprio Comune ha aderito al sistema.
Comprendere a fondo la distinzione tra l’IVA sulle prestazioni alberghiere (al 10%, soggetta alle regole ordinarie) e l’IVA su tassa di soggiorno (inesistente, perché il tributo è escluso dalla base imponibile) è il punto di partenza per una gestione fiscale corretta e serena della propria struttura ricettiva.
Strumenti utili su TheCalcoloIVA.com:
- Calcolatore IVA Gratuito — Per calcolare rapidamente IVA al 10% e 22% sulle prestazioni ricettive
- Come si Calcola l’IVA — Guida completa alle formule e ai metodi di calcolo
- Calcolo IVA Trimestrale — Per gestire le liquidazioni periodiche IVA della struttura
- Art. 15 DPR 633/1972 — Guida completa alle esclusioni dalla base imponibile IVA
- Codice IVA N1 — Come e quando usare il codice natura N1 in fattura elettronica
Fonti Ufficiali di Riferimento:
- D.Lgs. 23/2011, art. 4 — Normattiva
- DPR 633/1972 — Testo Unico IVA — Normattiva
- Agenzia delle Entrate — Imposta di Soggiorno
- Finanze.gov.it — Fiscalità degli Enti Territoriali
- Ministero del Turismo — BDSR e CIN
Articolo redatto sulla base delle normative vigenti e dei chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. La normativa fiscale è soggetta ad aggiornamenti: per situazioni specifiche, si raccomanda sempre il confronto con un professionista abilitato (commercialista o consulente fiscale).