Dichiarazione IVA 2026: Tutto sulle Novità e Adempimenti
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1. Che cos’è la Dichiarazione IVA annuale
La dichiarazione IVA annuale è un adempimento obbligatorio previsto dalla legge italiana per tutti i soggetti passivi IVA. Attraverso questo documento, imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti comunicano all’Agenzia delle Entrate il riepilogo di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel corso dell’anno d’imposta precedente.
La Dichiarazione IVA 2026 si riferisce al periodo d’imposta 2025: si tratta dunque della dichiarazione relativa alle operazioni IVA effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
Il modello definitivo per la dichiarazione IVA 2026 è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 51732 del 15 gennaio 2026 ed è disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.
2. Base normativa
La dichiarazione IVA è disciplinata principalmente dalle seguenti norme:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Decreto IVA (istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto)
- Art. 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – Termini e modalità di presentazione della dichiarazione annuale IVA
- Art. 37, comma 10, D.L. n. 223/2006 – Obbligo di presentazione esclusivamente per via telematica
- Legge n. 207 del 2024 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, commi 57–63 – Misure IVA nel settore della logistica e dei trasporti
- D.L. n. 84/2025, art. 9 – Estensione del reverse charge alla logistica
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2026, n. 51732 – Approvazione del Modello IVA 2026
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2026 – Estensione del periodo sperimentale dei documenti IVA precompilati per le operazioni effettuate nel 2026
3. Chi è obbligato a presentarla
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i soggetti titolari di partita IVA che esercitano:
- Attività d’impresa (ai sensi dell’art. 4, D.P.R. 633/1972)
- Attività artistiche o professionali (ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 633/1972)
L’obbligo riguarda in modo ampio: imprenditori individuali, società di persone (SNC, SAS), società di capitali (SRL, SPA), lavoratori autonomi e professionisti, enti commerciali e non commerciali con attività rilevante ai fini IVA.
Sono inoltre obbligati a presentare la dichiarazione anche alcuni soggetti particolari, tra cui:
- Curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni dei soggetti sottoposti a procedura concorsuale
- Eredi del contribuente deceduto nel corso dell’anno
- Società incorporanti a seguito di fusione per incorporazione
- Società beneficiarie in caso di scissione
4. Chi è esonerato
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale i seguenti soggetti:
| Categoria | Condizione di esonero |
| Contribuenti con sole operazioni esenti | Che abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR 633/1972, inclusi coloro che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 36-bis |
| Regime forfettario | I contribuenti che aderiscono al regime forfettario (L. n. 190/2014) sono strutturalmente esonerati poiché l’IVA non è prevista nel loro regime |
| Produttori agricoli con volume d’affari ridotto | I produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (art. 34, comma 6) con volume d’affari 2025 non superiore a 7.000 euro |
| Imprese di intrattenimento | Esercenti attività di organizzazione di giochi e intrattenimenti che applicano il regime speciale ex D.P.R. 640/1972, che non hanno optato per l’IVA ordinaria |
| Associazioni sportive dilettantistiche | ASD e società sportive dilettantistiche che applicano le disposizioni della L. n. 398/1991 |
| Imprenditori individuali con azienda in affitto | L’imprenditore individuale che ha dato in affitto l’unica azienda e non esercita altre attività rilevanti ai fini IVA |
| Soggetti non residenti senza operazioni imponibili | Soggetti passivi non residenti che hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta |
Attenzione: L’esonero cessa automaticamente se vengono effettuate, anche occasionalmente, operazioni imponibili o operazioni intracomunitarie in regime di reverse charge. Analogamente, l’esonero viene meno per chi cambia regime fiscale (ad esempio, passando dal forfettario all’ordinario nel corso dell’anno).
5. Scadenze 2026
Le scadenze da tenere a mente per la Dichiarazione IVA 2026 sono le seguenti:
5.1 Finestra ordinaria di presentazione
| Data | Adempimento |
| 1° febbraio 2026 | Apertura della finestra: è possibile iniziare a trasmettere la dichiarazione IVA 2026 |
| 30 aprile 2026 | Termine ordinario per la presentazione telematica della dichiarazione IVA |
5.2 Scadenza anticipata con Quadro VP (LIPE del IV trimestre)
Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2025 (attraverso il Quadro VP), la presentazione deve avvenire entro il mese di febbraio. Poiché il 28 febbraio 2026 cade di sabato, il termine è prorogato al:
2 marzo 2026 – scadenza per la presentazione con il Quadro VP compilato
5.3 Versamento del saldo IVA
| Scadenza | Adempimento |
| 16 febbraio 2026 | Versamento IVA relativa al 4° trimestre 2025 per i contribuenti trimestrali “speciali” (art. 74, commi 4 e 5, D.P.R. 633/1972) |
| 16 marzo 2026 | Versamento del saldo IVA 2025 per i contribuenti trimestrali “per opzione” (art. 7, D.P.R. 542/1999), con la maggiorazione dell’interesse dell’1% |
| 16 marzo 2026 | Versamento del saldo IVA annuale per tutti i soggetti (se superiore a € 10,33, arrotondato a € 10) |
| Entro il 16 dicembre 2026 | Ultima rata in caso di rateizzazione del saldo IVA |
6. Modalità di presentazione
6.1 Solo per via telematica
A seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 322/1998 dall’art. 37, comma 10, D.L. 223/2006, la dichiarazione annuale IVA deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Le dichiarazioni cartacee presentate a una banca o a un ufficio postale sono da considerarsi redatte su modelli non conformi e, pertanto, prive di validità.
6.2 Canali di trasmissione
La trasmissione può avvenire:
- Direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel)
- Tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF, consulente del lavoro, ecc.), dotato delle credenziali Entratel
6.3 Dichiarazioni scartate
Le dichiarazioni trasmesse entro i termini ma scartate dal servizio telematico si considerano comunque tempestive, a patto che vengano ritrasmesse entro 5 giorni dalla data contenuta nella comunicazione di scarto dell’Agenzia delle Entrate.
6.4 Dichiarazioni tardive
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine (quindi entro il 29 luglio 2026) sono considerate valide, ma sono soggette all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Oltre i 90 giorni la dichiarazione è considerata omessa.
7. Il Modello IVA 2026 e il Modello IVA BASE 2026
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7.1 Modello IVA 2026 (ordinario)
Il modello ordinario è destinato alla generalità dei soggetti passivi IVA. È composto dal frontespizio e da numerosi quadri dichiarativi (VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY, VZ).
Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.
7.2 Modello IVA BASE 2026
Il modello IVA BASE è una versione semplificata, utilizzabile da determinati soggetti passivi IVA (persone fisiche e non) che rispettano le seguenti condizioni:
- Nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali IVA, senza applicare regimi speciali
- Non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, importazioni/esportazioni)
- Hanno effettuato solo in via occasionale cessioni di beni usati o operazioni particolari
Il modello IVA BASE comprende il frontespizio e i soli quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
Nota: I modelli non vengono stampati e distribuiti dall’Amministrazione finanziaria, ma sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it e possono essere stampati in bianco e nero.
8. Struttura del modello: i principali quadri
| Quadro | Denominazione | Contenuto principale |
| Frontespizio | Dati anagrafici e generali | Codice fiscale, partita IVA, tipo dichiarazione, dati del firmatario e dell’intermediario |
| VA | Informazioni e dati generali | Dati sull’attività, regime contabile, volume d’affari, codici attività |
| VC | Esportatori abituali | Dati relativi alle dichiarazioni d’intento |
| VD | Cessione del credito IVA | Cessioni di credito infrannuale nell’ambito della liquidazione di gruppo |
| VE | Operazioni attive e corrispettivi | Operazioni imponibili, non imponibili, esenti, non soggette; determinazione del volume d’affari |
| VF | Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione | Acquisti e importazioni, IVA detraibile, pro-rata di detraibilità |
| VJ | Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni | Reverse charge, autofatture, acquisti intracomunitari; include la nuova Sezione 2 per la logistica |
| VH | Variazioni delle liquidazioni periodiche | Correzioni/integrazioni delle LIPE per i trimestri precedenti al quarto |
| VL | Liquidazione dell’imposta annuale | Calcolo del saldo annuale IVA (debito o credito) |
| VP | Liquidazioni periodiche IVA | Dati del IV trimestre 2025 (in alternativa alla LIPE separata, se presentata entro il 2 marzo) |
| VX | Determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta | Saldo finale, scelta tra versamento, rimborso o riporto a nuovo |
| VT | Separazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali | |
| VO | Comunicazione delle opzioni e revoche | Regimi speciali, liquidazioni trimestrali, ecc. |
| VS / VV / VW / VY / VZ | Liquidazione IVA di gruppo | Per le società che si avvalgono della liquidazione IVA consolidata |
9. Novità del Modello IVA 2026
Il modello IVA 2026 non presenta modifiche sostanziali alla struttura d’insieme, ma recepisce alcune importanti novità normative introdotte nel corso del 2024 e del 2025. Le innovazioni principali riguardano due aree specifiche: il settore della logistica e dei trasporti e le società di comodo.
9.1 Quadro VA – Società di comodo (rigo VA15)
Il rigo VA15 è stato semplificato: ora è costituito da una sola casella, la cui barratura è riservata alle società non operative ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 724 del 1994. Non è più necessario specificare la durata della qualifica, come invece richiesto in passato.
Questa modifica riflette il superamento delle cosiddette penalizzazioni IVA automatiche per le società non operative, precedentemente previste dall’art. 30, comma 4, L. 724/1994 e dichiarate incompatibili con la Direttiva UE 2006/112/CE dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-341/22) e successivamente dalla Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. n. 24416/2024, n. 22499/2024 e n. 7813/2025).
9.2 Quadro VE – Settore logistica e trasporti (rigo VE38)
Nella sezione 4 del quadro VE, al rigo VE38 sono stati aggiunti i nuovi campi 2 e 3, destinati a indicare rispettivamente l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, per le quali è stata esercitata l’opzione per il regime transitorio di versamento dell’IVA da parte del committente (art. 1, commi 59–63, L. n. 207/2024).
Il campo 1 del rigo VE38 resta dedicato alle operazioni in split payment (scissione dei pagamenti).
9.3 Quadro VJ – Nuova Sezione 2 (rigo VJ30)
Il quadro VJ è stato rinominato in “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” ed è stato riorganizzato in due sezioni distinte:
- Sezione 1: Determinazione dell’imposta per specifiche operazioni (reverse charge, acquisti intracomunitari, ecc.)
- Sezione 2 (nuova): Riservata agli acquisti di servizi effettuati dalle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, da indicare nel nuovo rigo VJ30
Questi importi non confluiscono nel quadro VL, ma sono presenti nel quadro VF per consentire la detrazione dell’IVA versata tramite F24.
Contesto normativo: Il meccanismo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 57–63, L. 207/2024) e dal D.L. 84/2025 permette, per le prestazioni rese tramite appalto/subappalto nel settore dei trasporti e della logistica, che l’IVA sia versata dal committente (in nome e per conto del prestatore), fermo restando l’obbligo di emissione della fattura da parte del prestatore con l’annotazione: “Opzione IVA a carico del committente ex art. 1, c. 59, L. 207/2024”.
9.4 Quadro VX – Semplificazione per le attestazioni di società operative
Nel quadro VX, al rigo VX4, è stato eliminato il riquadro relativo all’attestazione delle società ed enti operativi, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dichiarativi.
Aggiornate anche le istruzioni al codice 4 del rigo VX4, che chiariscono la possibilità di richiedere il rimborso dell’IVA detraibile anche per le spese sostenute per la realizzazione di opere su beni di terzi (in linea con la Risoluzione AE n. 20/2025).
9.5 Quadro VW – Eliminazione del rigo VW21
Nel quadro VW è stato eliminato il rigo VW21, precedentemente utilizzato per escludere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti nel corso dell’anno d’imposta da società risultate di comodo. L’eliminazione è conseguenza diretta del superamento delle penalizzazioni IVA automatiche per le non operative.
9.6 Prospetto IVA 26/PR – Quadro VS
Nel quadro VS (Sezione 1) del prospetto IVA 26/PR, il campo 4 diventa una casella riservata alle società non operative ex art. 30, L. 724/1994.
9.7 Modifica del prospetto per la rettifica della detrazione
È stato aggiornato il prospetto per il calcolo della rettifica della detrazione, presente nell’Appendice al modello, per tenere conto dell’abrogazione di alcune disposizioni precedentemente in vigore.
10. Versamento del saldo IVA 2025
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo 2026, a condizione che l’importo dovuto superi € 10,33 (arrotondato a € 10,00 in sede di dichiarazione).
10.1 Modalità di versamento
Il versamento avviene tramite Modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici (Fisconline o Entratel) in presenza di compensazioni. In assenza di compensazioni, è possibile utilizzare qualsiasi canale di pagamento abilitato (home banking, sportelli bancari, ecc.).
10.2 Rateizzazione
I contribuenti possono scegliere di rateizzare il saldo IVA. Le condizioni sono le seguenti:
- Le rate devono essere di pari importo
- La prima rata va versata entro il 16 marzo 2026
- Le rate successive vanno versate entro il giorno 16 di ciascun mese
- L’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre 2026
- Su ciascuna rata successiva alla prima si applica un interesse dello 0,33% mensile
10.3 Maggiorazione per contribuenti trimestrali “per opzione”
I contribuenti trimestrali “per opzione” (art. 7, D.P.R. 542/1999) che versano il saldo in sede di dichiarazione annuale sono tenuti a maggiorare l’importo dovuto dell’1%, a titolo di interesse.
10.4 Contribuenti trimestrali “speciali”
I contribuenti trimestrali c.d. “speciali” (art. 74, commi 4 e 5, D.P.R. 633/1972) provvedono invece al versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2025 entro il 16 febbraio 2026, separatamente dalla dichiarazione annuale.
11. Credito IVA: rimborso e compensazione
Se dalla dichiarazione annuale emerge un credito IVA, il contribuente può scegliere tra tre opzioni, da indicare nel quadro VX:
11.1 Riporto a nuovo
Il credito viene riportato nella dichiarazione dell’anno successivo e utilizzato in compensazione delle liquidazioni periodiche future. È l’opzione più comune.
11.2 Compensazione orizzontale
Il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione orizzontale (con altri tributi, contributi, ecc.) tramite Modello F24. Si applicano le seguenti soglie:
- Fino a € 5.000 annui: compensazione libera, senza particolari formalità, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo
- Da € 5.000 a € 70.000 annui: compensazione a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale (non prima del 1° gennaio); obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici Fisconline/Entratel per la presentazione degli F24
- Oltre € 70.000 annui: richiede il visto di conformità apposto sulla dichiarazione (v. § 12)
Beneficio ISA/CPB: I soggetti ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo 2024–2025 o 2025–2026 possono beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA fino a € 70.000 annui, nei limiti e secondo la decorrenza prevista dall’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024.
11.3 Rimborso
Il credito IVA annuale può essere richiesto a rimborso al ricorrere di determinati requisiti (art. 30, comma 3, D.P.R. 633/1972), tra cui la cessazione dell’attività. Per richiedere il rimborso occorre compilare il quadro VX e presentare il modello entro il 30 aprile 2026.
12. Visto di conformità
Il visto di conformità deve essere apposto sulla dichiarazione IVA da un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro o responsabile CAF) nei seguenti casi:
- Compensazione del credito IVA superiore a € 70.000 annui (salvo soggetti esonerati per benefici ISA/CPB)
- Rimborso IVA superiore a € 30.000, in assenza di prestazione di garanzia (art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.Lgs. 175/2014)
L’apposizione del visto comporta l’obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Fisconline ed Entratel.
13. Dichiarazione integrativa e correttiva
13.1 Dichiarazione correttiva (entro il 30 aprile 2026)
Se il contribuente si accorge di aver trasmesso una dichiarazione errata prima della scadenza del 30 aprile 2026, può trasmettere un nuovo modello correttivo entro la stessa scadenza. Il modello sostitutivo annulla e sostituisce completamente quello precedente.
13.2 Dichiarazione integrativa (dopo il 30 aprile 2026)
Se l’errore viene scoperto dopo la scadenza ordinaria, il contribuente può trasmettere una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria (quindi, per la dichiarazione IVA 2026, entro il 31 dicembre 2031).
La dichiarazione integrativa può essere:
- A favore del contribuente (in diminuzione del debito o in aumento del credito): sanabile con il ravvedimento operoso
- A sfavore del contribuente (in aumento del debito): soggetta alle sanzioni ordinarie, ridotte in misura proporzionale al tempo trascorso attraverso il ravvedimento operoso
14. IVA precompilata: la novità del 2026
Con il provvedimento del 3 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha esteso alle operazioni effettuate nel 2026 il periodo sperimentale dei documenti IVA precompilati (ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 127/2015).
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e degli intermediari i seguenti documenti precompilati:
- Registri IVA (registro delle fatture emesse e registro degli acquisti)
- Liquidazioni periodiche IVA (LIPE)
- Dichiarazione annuale IVA
I contribuenti possono validare, modificare, integrare e trasmettere questi documenti precompilati, con evidenti benefici in termini di semplificazione. La precompilazione si basa sui dati delle fatture elettroniche e delle comunicazioni già trasmesse all’Agenzia.
Nota bene: La precompilata IVA ha natura sperimentale e non sostituisce l’obbligo del contribuente di verificare la correttezza dei dati prima della trasmissione.
15. Sanzioni per omessa o tardiva presentazione
| Fattispecie | Sanzione |
| Presentazione tardiva (entro 90 giorni dalla scadenza) | Dichiarazione valida ma soggetta a sanzione; possibilità di ravvedimento operoso con riduzione fino a 1/10 del minimo |
| Omessa dichiarazione (oltre 90 giorni dalla scadenza) | Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (minimo € 250), ovvero da € 250 a € 1.000 se non era dovuta imposta |
| Dichiarazione infedele (importi errati) | Dal 90% al 180% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 500 |
| Omesso o insufficiente versamento | 30% dell’importo non versato (ridotto al 15% se il ritardo non supera 90 giorni; ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo fino a 15 giorni) |
Ravvedimento operoso: Le sanzioni possono essere ridotte significativamente ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), che consente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima che intervengano controlli dell’Agenzia delle Entrate.
FAQ – Domande Frequenti
D: Il modello IVA 2026 può essere inviato in formato cartaceo?
R: No. La presentazione è obbligatoriamente telematica. Le dichiarazioni su carta presentate a banche o uffici postali non sono valide, in quanto redatte su modelli non conformi alle disposizioni vigenti (art. 37, comma 10, D.L. 223/2006).
D: Chi è in regime forfettario deve presentare la dichiarazione IVA?
R: No. I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, in quanto tale imposta non è prevista nel loro regime fiscale agevolato.
D: Qual è la differenza tra il modello IVA ordinario e il modello IVA BASE?
R: Il modello IVA BASE è una versione semplificata, utilizzabile da soggetti che applicano le regole IVA generali e non hanno effettuato operazioni con l’estero. Chi opera con soggetti di altri Paesi (acquisti/vendite intracomunitari, importazioni, esportazioni) deve necessariamente utilizzare il modello ordinario.
D: Cosa succede se si invia la dichiarazione dopo il 30 aprile 2026?
R: Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza (quindi entro il 29 luglio 2026 circa) sono considerate valide, ma sono soggette a sanzioni. È possibile ridurle tramite il ravvedimento operoso. Oltre i 90 giorni la dichiarazione è considerata omessa, con sanzioni più severe.
D: Posso utilizzare il credito IVA in compensazione dal 1° gennaio 2026?
R: Il credito IVA può essere utilizzato in compensazione orizzontale a partire dal 1° gennaio 2026, ma con le seguenti limitazioni:
- Fino a € 5.000: libera compensazione
- Da € 5.001 a € 70.000: a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione
- Oltre € 70.000: necessario il visto di conformità sulla dichiarazione
D: Cos’è il Quadro VP e quando va compilato?
R: Il Quadro VP consente di comunicare nella dichiarazione annuale IVA i dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2025 (LIPE), evitando così di trasmettere separatamente la comunicazione. La sua compilazione è facoltativa: se si sceglie di compilarlo, la dichiarazione deve essere presentata entro il 2 marzo 2026. Se si presenta dopo tale data, il quadro VP non può essere compilato e occorre trasmettere separatamente la LIPE.
D: Chi può aderire ai benefici premiali ISA in materia di IVA?
R: I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2024–2025 o 2025–2026 beneficiano dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA fino a € 70.000 annui, ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. 13/2024.
D: Come avviene il rimborso IVA annuale?
R: Il rimborso si richiede compilando il quadro VX della dichiarazione e presentando il modello entro il 30 aprile 2026. Per i rimborsi superiori a € 30.000 è generalmente richiesto il visto di conformità o, in alternativa, la prestazione di idonea garanzia. Il rimborso può essere effettuato anche in via prioritaria per determinate categorie (es. cessazione attività, acquisto di beni ammortizzabili).
D: Posso correggere una dichiarazione IVA già inviata?
R: Sì. Se ci si accorge dell’errore prima del 30 aprile 2026, è possibile inviare un modello correttivo che sostituisce il precedente. Se l’errore è scoperto dopo il 30 aprile 2026, si può presentare una dichiarazione integrativa entro cinque anni (31 dicembre 2031 per la dichiarazione IVA 2026).
D: Qual è la novità principale per le imprese di logistica e trasporti nel modello IVA 2026?
R: La principale novità riguarda l’introduzione di un regime opzionale transitorio (operativo dal 30 luglio 2025) che consente alle imprese committenti nel settore trasporto e logistica di versare l’IVA in nome e per conto del prestatore. Sul piano dichiarativo, ciò si traduce nei nuovi campi 2 e 3 del rigo VE38 (per i prestatori) e nella nuova Sezione 2 del quadro VJ, con il rigo VJ30 (per i committenti). Il meccanismo si basa sulle modifiche all’art. 17, sesto comma, lettera a-quinquies) del D.P.R. 633/1972, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.L. 84/2025, in attesa della definitiva approvazione da parte dell’Unione Europea.
Conclusione
La Dichiarazione IVA 2026 relativa al periodo d’imposta 2025 non porta stravolgimenti strutturali rispetto agli anni precedenti, ma introduce novità normative di rilievo che richiedono attenzione, soprattutto per le imprese del settore logistica, trasporti e movimentazione merci e per le società non operative.
Le scadenze chiave da ricordare sono tre:
- 2 marzo 2026 per chi vuole includere la LIPE del IV trimestre nel Quadro VP
- 16 marzo 2026 per il versamento del saldo IVA
- 30 aprile 2026 per la presentazione ordinaria della dichiarazione
L’obbligo di trasmissione esclusivamente telematica, unito all’avanzamento del progetto di IVA precompilata, segna un ulteriore passo verso la digitalizzazione del rapporto tra contribuenti e fisco. È sempre consigliabile affidarsi a un professionista abilitato (commercialista o CAF) per garantire la corretta compilazione e trasmissione del modello, soprattutto in presenza di operazioni complesse, crediti IVA elevati o situazioni particolari.
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Fonti e link utili
| Fonte | Descrizione | Link |
| Agenzia delle Entrate | Modello IVA 2026 e istruzioni ufficiali | agenziaentrate.gov.it – IVA 2026 |
| Agenzia delle Entrate | Istruzioni per la compilazione (PDF ufficiale) | IVA_ANNUALE_2026_istr.pdf |
| Agenzia delle Entrate | Che cos’è la dichiarazione IVA 2026 | agenziaentrate.gov.it – Che cos’è |
| Informazione Fiscale | Istruzioni, scadenza e novità IVA 2026 | informazionefiscale.it |
| FISCOeTASSE | Dichiarazione IVA 2026 – Invio entro il 30 aprile | fiscoetasse.com |
| Studio Penta | Circolare n. 4/2026 – Dichiarazione annuale IVA 2026 | studiopenta.it |
| Sistema Ratio | Principali novità dichiarazione IVA 2026 | ratio.it |
| Fisco7 | Dichiarazione annuale IVA 2026 – tutte le novità | fisco7.it |
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Articolo aggiornato ad aprile 2026. Le informazioni contenute hanno scopo puramente informativo e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato. Per situazioni specifiche, si raccomanda di rivolgersi a un commercialista o consulente fiscale.