Società di Comodo e Neutralità dell'IVA: La Svolta della Cassazione con l'Ordinanza 9876/2026

Società di Comodo e Neutralità dell’IVA: La Svolta della Cassazione con l’Ordinanza 9876/2026

🔒  Questo articolo contiene link in affiliazione. Se acquisti tramite questi link potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te. Questo ci aiuta a mantenere il sito gratuito.

In sintesi: Con l’Ordinanza n. 9876/2026, la Corte di Cassazione recepisce definitivamente la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-341/22 del 7 marzo 2024) e disapplica l’art. 30 della Legge n. 724/1994 nella parte in cui nega il credito IVA alle società di comodo sulla base di soglie quantitative di ricavi. Il principio di neutralità dell’IVA prevale sulla disciplina interna, salvo i casi di frode o abuso conclamati.

1. Il Caso Concreto: i Fatti

La vicenda all’origine dell’Ordinanza n. 9876/2026 della Corte di Cassazione prende le mosse da una società contribuente che, nel 2012, si trovava già in stato di liquidazione (cancellata poi dal registro delle imprese nel 2013). Essa aveva presentato all’Agenzia delle Entrate una domanda di rimborso del credito IVA maturato negli anni precedenti, sostenendo di essere rimasta non operativa nel biennio 2008-2009 e di essere esente, per l’anno 2010, dal relativo test di operatività. Quest’ultima esenzione era motivata dall’assenza di immobilizzazioni materiali, dovuta alla demolizione dell’immobile nel quale avrebbe dovuto svolgersi l’attività d’impresa.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione finanziaria aveva respinto la richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, qualificando la società come non operativa per assenza totale di cessioni di beni o prestazioni di servizi. Di conseguenza, aveva disconosciuto il credito IVA ai sensi dell’art. 30, comma 4, della L. n. 724/1994, che stabilisce:

qualora per tre periodi d’imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto… l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi.

La stessa norma, ai commi precedenti, preclude altresì che l’eccedenza d’imposta possa essere chiesta a rimborso, utilizzata in compensazione orizzontale o ceduta a terzi.

Il percorso processuale

La società aveva impugnato l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), che aveva accolto il ricorso ritenendo che:

  • il sopravvenuto stato di liquidazione avesse fatto venir meno lo status di società di comodo;
  • l’art. 30, comma 4, non trovasse applicazione nel caso di specie, poiché il test di operatività non era dovuto per il 2010 (anno in cui mancavano immobilizzazioni materiali).

La Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione, che ha accolto i motivi con rinvio alla Commissione Tributaria di secondo grado (CTG2), affinché procedesse ai necessari accertamenti di merito alla luce dei principi unionali.

2. La Normativa Italiana sulle Società di Comodo

Cos’è una società di comodo

La disciplina delle società non operative — comunemente note come “società di comodo” — è contenuta nell’art. 30 della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Essa nasce con l’obiettivo di disincentivare l’utilizzo dello schema societario per finalità diverse da quelle tipicamente imprenditoriali, come la mera intestazione di beni immobili o partecipazioni per godimento personale dei soci con correlato risparmio fiscale.

Il meccanismo del “test di operatività”

Il legislatore italiano ha individuato le società di comodo attraverso un meccanismo presuntivo: la società è considerata non operativa se i suoi ricavi (effettivi o presunti) risultano inferiori a una soglia minima calcolata applicando determinate percentuali al valore dei beni patrimoniali di cui dispone:

Tipologia di benePercentuale applicata
Titoli, obbligazioni, partecipazioni2%
Immobili e navi6% (4% per abitazioni)
Altre immobilizzazioni15%

Se la società non supera il test per tre esercizi consecutivi, ai fini IVA subisce le seguenti conseguenze:

  • Divieto di rimborso del credito IVA;
  • Divieto di compensazione orizzontale con altri tributi;
  • Divieto di cessione del credito a terzi;
  • Perdita del riporto a scomputo dell’IVA a debito degli anni successivi.

Le cause di esclusione e disapplicazione

L’Agenzia delle Entrate ha nel tempo individuato diverse cause di esclusione automatica dal regime delle società non operative (es. soggetti in liquidazione, start-up, società con numero di dipendenti non inferiore a 10 unità) e cause di disapplicazione su interpello, laddove la società riesca a dimostrare l’esistenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il raggiungimento della soglia minima di ricavi.

Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza europea, il problema non risiede tanto nelle singole cause di esclusione quanto nella struttura stessa della presunzione, ancorata a un parametro quantitativo (il volume d’affari) estraneo ai principi IVA dell’Unione.

Se vuoi evitare la burocrazia e aprire la tua partita IVA senza perdere tempo, servizi come flextax.it gestiscono tutta la procedura per te, a partire da 366€ IVA inclusa.

Gestisci la tua Partita IVA con flextax.it da 366€

3. La Sentenza della Corte di Giustizia UE: Causa C-341/22

Origine del rinvio pregiudiziale

Il caso che ha portato alla sentenza della CGUE del 7 marzo 2024 (causa C-341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole S.p.A.) era stato originato da un rinvio pregiudiziale della stessa Corte di Cassazione italiana (ordinanza interlocutoria n. 16091/2022), che aveva chiesto ai giudici di Bruxelles di pronunciarsi sulla compatibilità dell’art. 30 della L. n. 724/1994 con la Direttiva IVA 2006/112/CE.

In quel caso, l’Amministrazione finanziaria aveva negato la detrazione dell’IVA a una società agricola perché l’importo delle operazioni a valle soggette a IVA era inferiore alla soglia prevista dalla norma italiana, e la società non aveva raggiunto tale soglia per tre esercizi consecutivi (2006, 2007 e 2008).

Le questioni pregiudiziali sottoposte

La Cassazione aveva chiesto in sostanza:

  1. Se l’art. 9 della Direttiva IVA (nozione di soggetto passivo) potesse legittimare il diniego della qualità di soggetto passivo IVA a chi non raggiunga la soglia quantitativa di ricavi prevista dalla normativa nazionale;
  2. Se l’art. 167 della Direttiva IVA e il principio di neutralità ostassero a una normativa che privi del diritto alla detrazione per il solo importo insufficiente delle operazioni a valle.

La risposta della Corte di Giustizia

La CGUE ha risposto con chiarezza, dichiarando la incompatibilità dell’art. 30 della L. n. 724/1994 con il diritto dell’Unione, sotto due profili:

A) Sul concetto di soggetto passivo IVA (art. 9 Dir. 2006/112)

L’art. 9 della Direttiva IVA considera “soggetto passivo” chiunque eserciti un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Nessuna disposizione della Direttiva subordina tale qualità al raggiungimento di una soglia minima di ricavi. Ciò che rileva è esclusivamente il fatto che il soggetto eserciti effettivamente un’attività economica e sfrutti beni materiali o immateriali per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

B) Sul diritto alla detrazione (art. 167 Dir. 2006/112 e principio di neutralità)

Nessuna disposizione della Direttiva subordina il diritto alla detrazione al fatto che l’importo delle operazioni a valle raggiunga una determinata soglia. Il diritto alla detrazione è garantito purché ricorrano le condizioni richieste, indipendentemente dai risultati economici, salvo frode o abuso.

La presunzione prevista dall’art. 30 della L. n. 724/1994:

  • si fonda su un criterio (la soglia di ricavi) estraneo a quelli richiesti per dimostrare un’evasione o un abuso;
  • prescinde da una valutazione della realtà effettiva delle operazioni;
  • eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di prevenire le evasioni e gli abusi, violando così anche il principio di proporzionalità.

4. Il Principio di Neutralità dell’IVA nel Diritto Europeo

Il principio di neutralità dell’IVA è il cardine dell’intero sistema europeo dell’imposta sul valore aggiunto. Esso si articola su due livelli fondamentali:

Neutralità “esterna”: non distorsione della concorrenza

L’IVA non deve creare distorsioni competitive tra operatori che svolgono la stessa attività economica. Tutti i soggetti passivi devono essere trattati in modo uniforme, indipendentemente dalla loro struttura o dalla dimensione della loro attività.

Gestisci la tua Partita IVA senza stress

Fatture, scadenze fiscali e dichiarazioni IVA in un unico pannello — con esperti fiscali dedicati sempre disponibili. Smetti di perdere tempo con la burocrazia e concentrati sul tuo lavoro.

Scopri Xolo →

✓  Usato da migliaia di freelance e professionisti in Italia

Neutralità “interna”: il meccanismo detrazione-rivalsa

Il meccanismo della detrazione dell’IVA sugli acquisti (IVA a monte) consente agli operatori economici di non sopportare il peso del tributo, che rimane a carico esclusivo del consumatore finale. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile ed è slegato:

  • dall’aumento del fatturato del soggetto passivo;
  • dalla redditività economica dell’operazione effettuata a monte;
  • dal volume d’affari realizzato in un determinato periodo.

Come ribadito dalla CGUE in numerose pronunce richiamate anche nella C-341/22 (tra cui C-94/19, C-604/19, C-846/19, C-334/20), il diritto alla detrazione è slegato dai risultati economici dell’attività. Esso sussiste ogniqualvolta:

  • esista un nesso diretto tra l’acquisto (operazione a monte) e l’attività economica svolta;
  • intercorra tra prestatore e destinatario un rapporto giuridico con scambio di reciproche prestazioni;
  • il compenso costituisca il controvalore effettivo del servizio.

La valutazione dell’attività economica deve essere, in ogni caso, di tipo qualitativo — fondata sulla realtà effettiva delle operazioni — e non quantitativo, come invece imponeva il meccanismo del test di operatività italiano.

5. L’Ordinanza della Cassazione n. 9876/2026: il Ragionamento dei Giudici

Il recepimento della CGUE

Con l’Ordinanza n. 9876/2026, la Sezione V civile della Corte di Cassazione ha applicato direttamente i principi della C-341/22, disapplicando l’art. 30 della L. n. 724/1994 nella parte in cui nega il diritto alla detrazione IVA sulla base del solo dato dimensionale dei ricavi.

La Corte ha richiamato espressamente la propria giurisprudenza più recente sul punto — in particolare le sentenze nn. 24416 e 24442 dell’11 settembre 2024 e la sentenza n. 22249 del 6 agosto 2024 — che aveva già iniziato a tracciare questo percorso di disapplicazione progressiva della norma interna in contrasto con il diritto unionale.

Il ragionamento in sintesi

La Cassazione ha evidenziato che, alla luce di C-341/22:

  1. Non si può negare la qualità di soggetto passivo IVA a chi effettui operazioni rilevanti ai fini IVA il cui valore non raggiunga la soglia fissata dalla normativa nazionale, poiché nessuna disposizione della Direttiva lo consente.
  2. Non si può privare del diritto alla detrazione un soggetto passivo per il solo fatto che il valore delle sue operazioni a valle sia considerato insufficiente.
  3. La presunzione dell’art. 30 della L. n. 724/1994 eccede quanto necessario per prevenire evasioni e abusi e viola il principio di neutralità dell’IVA.
  4. Il diniego del credito IVA è legittimo solo ove la situazione sia riconducibile a una frode o a un abuso (inteso come costruzione artificiosa finalizzata al conseguimento di un vantaggio fiscale indebito), e non già dalla sola entità quantitativa delle operazioni realizzate.

Perché la Cassazione ha cassato con rinvio

La Corte ha tuttavia rinviato alla CTG2 (Commissione Tributaria di secondo grado) per i necessari accertamenti di merito, non effettuabili direttamente dalla Cassazione (giudice di legittimità). Occorre verificare nel concreto se:

  • la società abbia effettivamente esercitato un’attività economica nel triennio contestato;
  • i beni e servizi acquistati fossero destinati a operazioni soggette a imposta;
  • le operazioni non si inserissero in una frode o in un abuso.

Solo all’esito di questo accertamento il giudice di merito potrà stabilire se il rimborso sia effettivamente dovuto.

6. Quando il Diritto alla Detrazione IVA va Riconosciuto

Recependo integralmente l’orientamento della CGUE, la Cassazione ha fissato i tre requisiti cumulativi per il riconoscimento del diritto alla detrazione anche in capo a una società classificata come non operativa:

Requisito 1 — Esercizio effettivo di un’attività economica

Nel periodo d’imposta contestato, la società deve aver esercitato effettivamente un’attività economica — intesa in senso ampio come produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, comprese le attività preparatorie — indipendentemente dallo scopo o dai risultati.

La Cassazione ha sul punto ribadito che il diritto alla detrazione IVA è riconoscibile anche in assenza di operazioni attive completate, purché le attività in corso siano finalizzate all’inizio effettivo dell’attività tipica (cfr. Cass. 25635/2022; Cass. 23994/2018; Cass. 24416/2024).

Requisito 2 — Utilizzo dei beni e servizi per operazioni imponibili

I beni e servizi acquistati (IVA a monte) devono essere stati impiegati per operazioni soggette a imposta, indipendentemente dai risultati economici di tali operazioni.

Requisito 3 — Assenza di frode o abuso

Le operazioni non devono inserirsi in una frode fiscale (connotata anche soggettivamente: la società sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione) né integrare un abuso del diritto ai sensi del diritto europeo, ossia una costruzione artificiosa finalizzata esclusivamente al conseguimento di vantaggi fiscali indebiti.

7. L’Impatto sul Modello IVA 2026

La giurisprudenza maturata a partire dalla C-341/22 ha avuto riflessi concreti anche sulla dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2025 (Modello IVA 2026), nel quale sono state introdotte importanti modifiche riguardanti le società di comodo.

Rigo VA15: semplificazione della compilazione

Nel Modello IVA 2026, il rigo VA15 — relativo alle società non operative — è stato semplificato rispetto alle versioni precedenti. Si è passati da una gestione per codici numerici (da 1 a 4) a una semplice casella da barrare per segnalare la condizione di non operatività. La compilazione non implica più la necessità di distinguere la durata della qualifica tramite codifica numerica.

Scomparsa dell’attestazione nel quadro VX

Significativamente, nel Modello IVA 2026 è scomparso il riquadro autonomo nel quadro VX denominato “Attestazione delle società e degli enti operativi”, presente invece nel Modello IVA 2025. Ciò è coerente con il contesto giurisprudenziale unionale che ha valorizzato i principi di neutralità e proporzionalità, contrastando preclusioni automatiche del diritto alla detrazione IVA fondate unicamente su soglie quantitative e test di operatività.

Questo intervento nell’impianto dichiarativo segnala un progressivo allineamento della prassi amministrativa alla giurisprudenza europea.

8. Giurisprudenza di Riferimento

Di seguito il quadro delle principali pronunce che compongono l’orientamento attuale:

ProvvedimentoDataContenuto
CGUE, C-341/22 (Feudi di San Gregorio)7 marzo 2024Incompatibilità art. 30 L. 724/1994 con Dir. IVA; diritto alla detrazione non subordinabile a soglie di ricavi
Cass. Sez. V, n. 222496 agosto 2024Prima applicazione dei principi CGUE; dovere di disapplicazione dell’art. 30
Cass. Sez. V, n. 2441611 settembre 2024Conferma: qualità di soggetto passivo non negabile per dato dimensionale dei ricavi
Cass. Sez. V, n. 2444211 settembre 2024Stessa linea; diritto alla detrazione slegato dall’importo delle operazioni a valle
Cass. Sez. V, Ord. n. 9876/20262026Recepimento organico della C-341/22; rinvio per accertamento in merito su frode/abuso
CGT2 Lazio, n. 2403/20242024Prima applicazione in secondo grado: rimborso riconosciuto a società di comodo, art. 30 disapplicato
Cass., n. 4157/20252025Rimborso IVA non negabile per mancato raggiungimento soglia minima presunta

Precedenti CGUE citati nella C-341/22:

  • C-94/19, C-604/19, C-846/19, C-334/20 (diritto alla detrazione slegato dalla redditività)
  • C-154/20 (misure antifrode non devono compromettere la neutralità)
  • C-114/22 (abuso del diritto: costruzione artificiosa)

FAQ — Domande Frequenti

Una società di comodo può ottenere il rimborso del credito IVA?

, ma a condizione che dimostri di aver effettivamente esercitato un’attività economica nel periodo contestato, di aver utilizzato i beni e servizi acquistati per operazioni imponibili, e che le operazioni non integrino frode o abuso. L’art. 30 della L. n. 724/1994 non può più essere applicato automaticamente per negare il rimborso: va disapplicato in quanto incompatibile con la Direttiva IVA europea.

Il test di operatività è stato abrogato?

No. L’art. 30 della L. n. 724/1994 è ancora formalmente in vigore. Tuttavia, i giudici nazionali sono tenuti a disapplIcarlo nella parte in cui nega il credito IVA sulla base del solo dato quantitativo dei ricavi, per contrasto con il diritto dell’Unione Europea. L’abrogazione formale richiederebbe un intervento legislativo che, allo stato, non risulta ancora adottato.

Cosa deve dimostrare la società per ottenere il credito IVA?

La società deve provare: (1) l’esercizio effettivo di un’attività economica nel periodo d’imposta, anche solo in forma preparatoria; (2) la destinazione dei beni e servizi acquistati a operazioni soggette a IVA; (3) l’assenza di comportamenti fraudolenti o abusivi. La prova è qualitativa, non quantitativa.

Come si difende l’Agenzia delle Entrate?

L’Agenzia può ancora negare la detrazione IVA a una società di comodo, ma deve dimostrare concretamente — non limitarsi a invocare la presunzione dell’art. 30 — che le operazioni si inseriscono in una frode fiscale o in una costruzione artificiosa finalizzata a conseguire vantaggi indebiti. L’onere probatorio si sposta dall’Erario, che deve ora provare la frode, e non più sul contribuente che deve confutare la presunzione.

L’ordinanza 9876/2026 vale per tutti i periodi d’imposta?

L’orientamento giurisprudenziale si applica a tutti i casi ancora sub iudice (in corso di giudizio) o per i quali non sia decorso il termine di decadenza per il rimborso. Per le annualità definitive, non è invece possibile riaprire il contenzioso. È dunque fondamentale verificare tempestivamente la propria posizione.

Le attività preparatorie danno diritto alla detrazione?

. La Cassazione ha ribadito (v. Cass. 25635/2022; Cass. 23994/2018; Cass. 24416/2024) che il diritto alla detrazione IVA è riconoscibile anche in assenza di operazioni attive completate, purché le attività preparatorie siano finalizzate all’inizio effettivo dell’attività tipica e non integrino frode o abuso.

È necessario presentare un interpello disapplicativo?

Alla luce dell’orientamento attuale, la disapplicazione dell’art. 30 può essere invocata direttamente davanti al giudice tributario, senza necessità di aver preventivamente presentato un interpello disapplicativo. Tuttavia, la presentazione dell’interpello può rappresentare un utile presidio probatorio per documentare la buona fede del contribuente.

La disciplina delle società di comodo ai fini delle imposte dirette è anch’essa colpita?

No, almeno per ora. La pronuncia della CGUE (C-341/22) e l’orientamento della Cassazione riguardano esclusivamente il profilo IVA della disciplina delle società di comodo. Le implicazioni ai fini IRES (reddito minimo presunto) non sono state messe in discussione a livello europeo e rimangono, allo stato, pienamente operative.

Conclusioni

L’Ordinanza n. 9876/2026 della Corte di Cassazione rappresenta un punto di svolta definitivo nella gestione fiscale delle società di comodo in materia di IVA. Per anni, l’art. 30 della L. n. 724/1994 ha operato come uno strumento presuntivo che negava automaticamente il credito IVA a centinaia di società semplicemente per il mancato raggiungimento di soglie quantitative di ricavi, senza alcuna verifica concreta delle operazioni effettuate.

La CGUE prima, e la Cassazione poi con sempre maggior chiarezza, hanno smontato questo meccanismo, affermando che:

  • Il diritto alla detrazione IVA è un principio cardine del sistema europeo, non comprimibile tramite presunzioni basate sul solo volume d’affari;
  • La qualità di soggetto passivo IVA deriva dall’esercizio effettivo di un’attività economica, non dal superamento di soglie dimensionali;
  • Il diniego del credito IVA è legittimo solo in caso di frode o abuso conclamati, non già come conseguenza automatica della non operatività presunta;
  • I giudici nazionali hanno il dovere di disapplicare l’art. 30 della L. n. 724/1994 nella parte incompatibile con la Direttiva IVA.

Per le aziende in situazione di non operatività — soprattutto quelle con crediti IVA significativi bloccati per effetto della norma interna — si aprono nuove prospettive difensive sia in sede di contenzioso tributario sia di istanza di rimborso. È tuttavia fondamentale dimostrare il carattere non fittizio e non abusivo dell’attività svolta, poiché è su questo terreno che si giocherà la partita davanti ai giudici di merito.

Fonti e Riferimenti Normativi

Normativa di riferimento

  • Art. 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724 — Disciplina delle società di comodo (non operative)
  • Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — Compensazione dei crediti d’imposta
  • Art. 37-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — Disposizioni antielusive
  • Artt. 9 e 167, Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) — EUR-Lex

Giurisprudenza europea

  • CGUE, Terza Sezione, 7 marzo 2024, causa C-341/22 (Feudi di San Gregorio Aziende Agricole S.p.A. c. Agenzia delle Entrate)

Giurisprudenza nazionale

  • Corte di Cassazione, Sez. V, Ord. n. 9876/2026 (in commento)
  • Corte di Cassazione, Sez. V, Sent. n. 22249 del 6 agosto 2024
  • Corte di Cassazione, Sez. V, Ord. n. 24416 dell’11 settembre 2024
  • Corte di Cassazione, Sez. V, Ord. n. 24442 dell’11 settembre 2024
  • Corte di Cassazione, Sez. V, Sent. n. 4157/2025
  • Corte di Cassazione, Sez. V, Ord. n. 16091/2022 (rinvio pregiudiziale a CGUE)
  • Cass. 2017/26728 e Cass. 2015/21358 (ratio della disciplina sulle società di comodo)

Dottrina e approfondimenti

  • Gabriele Damascelli, “Società di comodo e rispetto della neutralità dell’IVA”, Quotidianopiu.it, 18 maggio 2026
  • Osservatorio sulla Giustizia Tributaria, “Incompatibilità della disciplina italiana sulle società di comodo con i principi unionali in materia di IVA”
  • Ayming Italia, “Società di comodo: la Corte di Giustizia salva il credito IVA”
  • Finanza & Fisco, “Società non operative e credito IVA nel Modello IVA 2026”


Il contenuto ha finalità informative e non costituisce parere legale o fiscale. Per casi specifici, si consiglia di rivolgersi a un professionista abilitato.

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *