Perdite Lavoro Autonomo Quadro RE: Guida Per Professionisti E Liberi Professionisti

Perdite Lavoro Autonomo Quadro RE: Guida Per Professionisti E Liberi Professionisti

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Chi esercita un’arte o una professione con partita IVA in regime ordinario può, in un anno di attività, incassare meno di quanto ha speso: il risultato è una perdita di lavoro autonomo nel quadro RE del modello Redditi Persone Fisiche. A differenza di quanto capita agli imprenditori, questa perdita non resta bloccata: può ridurre gli altri redditi dichiarati nello stesso anno e, se non trova capienza, si riporta agli anni successivi senza limiti di tempo. In questa guida vediamo come si forma la perdita, come si compila il quadro RE riga per riga, cosa cambia rispetto al regime forfettario e quali errori evitare in dichiarazione.

Cos’è il quadro RE e chi lo deve compilare

Il quadro RE fa parte del modello Redditi Persone Fisiche ed è riservato a chi produce reddito di lavoro autonomo abituale in regime analitico, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR (DPR 917/1986). Ci rientrano avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, consulenti e in generale tutti i professionisti con partita IVA che non hanno scelto il regime forfettario.

Non compilano il quadro RE:

  • i contribuenti in regime forfettario, che usano il quadro LM;
  • chi percepisce redditi di lavoro autonomo occasionale (quadro RL), privo del requisito di abitualità.

La differenza tra attività abituale e occasionale è tutt’altro che formale: incide su quale quadro si compila e, di conseguenza, sulle regole applicabili in caso di perdita di lavoro autonomo nel quadro RE.

Come si calcola il reddito (o la perdita) nel quadro RE

Il meccanismo è per cassa: contano i compensi effettivamente incassati e le spese effettivamente pagate nell’anno, non quelli fatturati o maturati. Se un cliente paga a gennaio dell’anno successivo, quel compenso finisce nella dichiarazione di quell’anno, non in quella precedente.

La formula sintetica è:

Reddito imponibile = Totale compensi (RE6) − Totale spese deducibili (RE20)

Il risultato confluisce nel rigo RE21 e poi nel rigo RE23, che rappresenta il reddito (o la perdita) definitivo dell’attività professionale. Quando il totale delle spese supera il totale dei compensi, RE23 è negativo: è qui che nasce, tecnicamente, la perdita di lavoro autonomo nel quadro RE.

RigoContenutoNote
RE6Totale compensiSomma di compensi, altri proventi e plusvalenze
RE20Totale spese deducibiliSomma dei righi RE7-RE19
RE21Differenza compensi-speseReddito lordo prima delle agevolazioni
RE23Reddito o perdita di lavoro autonomoPreceduto dal segno meno se negativo
RE24Perdite pregresse riportateEccedenza non compensata negli anni precedenti
RE26Ritenute d’acconto subiteConfluisce nel quadro RN

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Quando si genera una perdita di lavoro autonomo nel quadro RE

Una perdita nel quadro RE emerge tipicamente in situazioni concrete: un professionista che avvia l’attività e sostiene spese di avviamento (attrezzature, formazione, canone di uno studio) prima di avere un portafoglio clienti stabile; un anno con incassi bassi per malattia o maternità, a fronte di costi fissi che restano invariati; una spesa straordinaria, come una plusvalenza negativa su un bene strumentale rivenduto in perdita.

Va ricordato che i rimborsi spese addebitati analiticamente al cliente non concorrono al reddito e non sono deducibili: non generano quindi né utile né perdita, restano fuori dal calcolo.

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Cosa succede alla perdita: la regola che distingue il lavoro autonomo dall’impresa

Qui sta il punto che genera più confusione, e che vale la pena chiarire con un confronto diretto. L’articolo 8, comma 1, del TUIR stabilisce che il reddito complessivo si determina sommando i redditi delle varie categorie e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni. In pratica, una perdita di lavoro autonomo nel quadro RE riduce, nello stesso anno, anche redditi di natura diversa dichiarati nello stesso quadro RN: redditi da lavoro dipendente, redditi di capitale, redditi diversi.

Questo è molto diverso da ciò che accade con le perdite d’impresa in contabilità semplificata: dal 2017 quelle perdite possono compensare solo redditi d’impresa, non l’intero reddito complessivo, e il riporto agli anni successivi è limitato all’80% del reddito imponibile di ciascun anno.

AspettoPerdita di lavoro autonomo (quadro RE)Perdita d’impresa in contabilità semplificata
Compensazione nell’annoRiduce l’intero reddito complessivo (art. 8, c. 1, TUIR)Compensa solo redditi d’impresa della stessa categoria
Riporto agli anni successiviIllimitato nel tempo per l’eccedenza non assorbitaLimitato all’80% del reddito imponibile di ciascun anno
Base normativaArt. 8, commi 1 e 3, TUIR (rinvio all’art. 84, c. 2)Art. 8, c. 1, e art. 56, c. 2, TUIR
Quadro di dichiarazioneRE, con riporto in RE24 e nel prospetto RSRF/RG, con riporto nel prospetto RS

Questa maggiore flessibilità per i professionisti nasce dal fatto che il legislatore considera il reddito di lavoro autonomo come una categoria che concorre in modo pieno alla formazione del reddito complessivo, senza le limitazioni pensate per contenere l’uso delle perdite d’impresa a fini elusivi.

Il riporto della perdita: rigo RE24 e prospetto RS

Se in un dato anno la perdita di lavoro autonomo del quadro RE è più alta rispetto agli altri redditi disponibili per l’assorbimento, la parte che resta non compensata non si perde. Va indicata nel prospetto RS (rigo RS10) e riportata negli anni successivi nel rigo RE24, dove viene sottratta dal reddito professionale positivo (RE23) fino a concorrenza dello stesso.

Questo riporto, secondo l’articolo 8, comma 3, del TUIR (che richiama l’articolo 84, comma 2), non ha alcun limite temporale: a differenza delle perdite d’impresa, una perdita di lavoro autonomo nel quadro RE può essere utilizzata anche a distanza di molti anni dalla sua formazione, purché il contribuente continui a produrre reddito professionale.

Chi ha aderito al concordato preventivo biennale deve applicare un vincolo aggiuntivo: l’importo della perdita pregressa utilizzabile non può superare RE23 diminuito della differenza positiva tra 2.000 euro e il valore indicato nel rigo CP2, colonna 3.

Esempio pratico. Un consulente in regime ordinario dichiara nel 2025 compensi per 28.000 euro e spese deducibili per 34.000 euro (incluso l’acquisto di attrezzatura informatica e un anno di canone dello studio pagato in anticipo). Il rigo RE23 riporta quindi una perdita di 6.000 euro. Il professionista non ha altri redditi nello stesso anno oltre a un piccolo reddito da lavoro dipendente part-time di 4.000 euro: la perdita compensa integralmente quel reddito, e l’eccedenza di 2.000 euro va nel prospetto RS per essere riportata al 2026, dove ridurrà il futuro RE23 positivo.

Perdita di lavoro autonomo e regime forfettario: perché non sono la stessa cosa

Chi lavora in regime forfettario non compila il quadro RE, ma il quadro LM, e il meccanismo di calcolo è diverso: il reddito imponibile si ottiene applicando un coefficiente di redditività ai compensi incassati, non sottraendo le spese analitiche. Per questo motivo, in senso stretto, nel regime forfettario non esiste una vera perdita di lavoro autonomo nel quadro RE: il reddito lordo forfettario è sempre pari o superiore a zero, perché deriva da una percentuale dei compensi, non da una differenza tra costi e ricavi.

C’è però un caso in cui l’eccedenza può presentarsi: quando i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno superano il reddito lordo forfettario. In questa ipotesi, come confermato dalla scheda dell’Agenzia delle Entrate sul regime forfettario, l’eccedenza dei contributi è deducibile dal reddito complessivo negli anni successivi, con un meccanismo di riporto concettualmente simile a quello della perdita di lavoro autonomo nel quadro RE, anche se tecnicamente si tratta di una deduzione contributiva e non di una perdita professionale in senso stretto. Chi valuta l’ingresso o l’uscita dal regime forfettario dovrebbe tenere conto di questa differenza prima di decidere il regime fiscale più adatto, magari verificando anche i limiti di ricavi 2026 applicabili.

Errori comuni da evitare

Un errore frequente è confondere il principio di cassa con quello di competenza: una fattura emessa a dicembre ma incassata a gennaio dell’anno successivo non va nel quadro RE dell’anno di emissione. Un secondo errore riguarda i rimborsi spese analitici, che vengono a volte inseriti per errore tra i compensi, gonfiando artificialmente sia i ricavi sia, di conseguenza, il calcolo dei limiti percentuali di deducibilità (vitto, alloggio, rappresentanza). Un terzo errore, più insidioso, è dimenticare di riportare nel prospetto RS l’eccedenza di perdita non assorbita: senza quella annotazione, il beneficio del riporto negli anni successivi si perde di fatto, anche se il diritto resterebbe teoricamente valido.

Chi gestisce la propria dichiarazione dei redditi da libero professionista senza commercialista dovrebbe verificare con attenzione questi punti, magari supportandosi con un calcolo IRPEF di verifica prima dell’invio. Se un anno di perdita comporta anche difficoltà a versare saldo e acconti relativi ad altre imposte, è utile sapere che esiste la possibilità di richiedere la rateizzazione delle imposte dovute.

Domande frequenti sulla perdita di lavoro autonomo nel quadro RE

Cosa si intende per perdita di lavoro autonomo nel quadro RE? 

È il risultato negativo del rigo RE23, che si verifica quando le spese professionali deducibili sostenute nell’anno superano i compensi incassati nello stesso periodo, secondo il principio di cassa.

La perdita di lavoro autonomo del quadro RE può ridurre altri redditi come quelli da lavoro dipendente? 

Sì. In base all’articolo 8, comma 1, del TUIR, la perdita concorre a formare il reddito complessivo del periodo d’imposta e riduce quindi anche redditi di categorie diverse dichiarati nello stesso anno, un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato alle perdite d’impresa.

Per quanti anni si può riportare una perdita di lavoro autonomo non compensata? 

Non c’è alcun limite temporale. L’eccedenza non assorbita nell’anno di formazione, indicata nel prospetto RS e poi nel rigo RE24 degli anni successivi, resta utilizzabile finché il contribuente produce reddito professionale sufficiente ad assorbirla.

Chi è in regime forfettario può avere una perdita di lavoro autonomo nel quadro RE? 

No, perché i forfettari compilano il quadro LM, non il quadro RE, e il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività ai compensi: il risultato non può essere negativo. Può però formarsi un’eccedenza di contributi previdenziali non assorbiti, riportabile con una logica simile.

Cosa succede se dimentico di indicare la perdita pregressa nel prospetto RS? 

Il riporto agli anni successivi rischia di non essere riconosciuto in automatico dai controlli dell’Agenzia delle Entrate, perché il rigo RE24 dell’anno successivo fa riferimento proprio ai dati esposti nel prospetto RS dell’anno in cui la perdita si è formata. Conviene verificare sempre la continuità tra le due dichiarazioni.

Il concordato preventivo biennale cambia le regole sulla perdita di lavoro autonomo nel quadro RE? 

Sì, in parte. Chi ha aderito al concordato non determina autonomamente RE21, ma riporta il reddito concordato, e l’utilizzo delle perdite pregresse nel rigo RE24 è soggetto a un vincolo quantitativo aggiuntivo legato al valore del rigo CP2.

Conclusioni

La perdita di lavoro autonomo nel quadro RE non è una semplice voce contabile negativa: è un meccanismo che il TUIR tratta con più flessibilità rispetto alle perdite d’impresa, permettendo di ridurre subito altri redditi dello stesso anno e di riportare l’eccedenza senza scadenza. Conoscere la differenza tra il quadro RE e il quadro LM, tenere traccia puntuale degli incassi e dei pagamenti secondo il principio di cassa, e non dimenticare l’annotazione nel prospetto RS sono i tre accorgimenti che fanno davvero la differenza tra un beneficio fiscale sfruttato correttamente e un’opportunità persa.

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Fonti ufficiali

  • Agenzia delle Entrate — Regime forfettario, reddito e tassazione: agenziaentrate.gov.it
  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986), articoli 8, 53 e 54: normattiva.it

Contenuto informativo generale: per una valutazione della propria situazione specifica è sempre consigliabile rivolgersi a un commercialista o consulente fiscale abilitato.

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