IVA Yacht: La Risposta 105/2026 Su Società Estera E Trasferimento Di Residenza
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Chi possiede uno yacht attraverso una società estera e sta valutando di trasferirsi in Italia si è sempre scontrato con lo stesso dubbio: l’esenzione IVA sul trasferimento di residenza vale anche se il bene non è intestato direttamente alla persona fisica? La Risposta a interpello n. 105/2026 dell’Agenzia delle Entrate dice di sì, a determinate condizioni, e chiarisce un punto che fino a oggi restava in una zona grigia.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
Il caso riguarda un cittadino residente nel Regno Unito che intende trasferire la propria residenza in Italia nel 2026 e accedere al regime forfettario per i neo-residenti previsto dall’articolo 24-bis del TUIR. Da oltre sei mesi possiede un grande yacht da diporto battente bandiera Isola di Man, ma non lo ha acquistato direttamente: l’imbarcazione è intestata a una limited partnership costituita nell’Isola di Man, di cui il richiedente detiene oltre il 99,99% del capitale.
L’obiettivo era importare definitivamente lo yacht in Italia trattandolo come bene personale al seguito del trasferimento di residenza, così da beneficiare dell’esenzione IVA prevista dalla normativa unionale. Il problema è che, formalmente, il proprietario non era la persona fisica ma la società estera.
Cosa prevede la normativa di base
La Direttiva 2009/132/CE stabilisce che i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la residenza abituale da un Paese terzo verso uno Stato membro sono esenti da IVA all’importazione. Tra i beni personali rientrano esplicitamente le imbarcazioni da diporto, oltre a veicoli, effetti domestici e altri beni destinati all’uso personale del richiedente.
Fin qui nulla di nuovo: è la stessa logica che regola già altri casi di esenzione IVA sull’importazione di yacht per trasferimento di residenza che avevamo trattato in precedenza. La novità della Risposta 105/2026 riguarda un dettaglio che cambia tutto: cosa succede quando il bene non è di proprietà diretta della persona, ma passa attraverso una struttura societaria.
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La sostanza prevale sulla forma
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’esenzione può applicarsi anche quando lo yacht è intestato a un veicolo societario estero, a condizione che il richiedente dimostri un controllo economico effettivo sulla società e un uso personale, non commerciale, dell’imbarcazione. Il ragionamento non è nuovo nel diritto tributario: quello che conta non è la titolarità formale, ma la disponibilità economica reale del bene.
Nel caso specifico, la partecipazione superiore al 99,99% nella limited partnership dell’Isola di Man è stata considerata sufficiente a dimostrare quel controllo. Non basta però una quota qualsiasi: servono elementi concreti a supporto, come la genuinità del trasferimento di residenza, la continuità dell’uso personale dello yacht e il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per l’importazione definitiva.
Il secondo nodo: la bandiera Isola di Man
C’era anche una seconda questione da risolvere. Lo yacht batteva bandiera Isola di Man, un territorio distinto dal Regno Unito dove il richiedente risiedeva. L’Agenzia ha risolto il punto richiamando l’Accordo doganale del 1979 tra Isola di Man e Regno Unito, il cui articolo 13 tratta i due territori come un’unica area ai fini IVA e doganali. Anche l’uso dell’imbarcazione in acque di Paesi terzi diversi dal Regno Unito non è stato considerato un ostacolo, trattandosi di circostanze eccezionali giustificate rientranti nella deroga dell’articolo 4 della Direttiva.
Perché conta, in termini economici
La differenza tra un’importazione pianificata correttamente e una gestita senza attenzione a questi dettagli può superare il milione di euro su uno yacht di valore elevato, tra IVA all’importazione al 22% e possibili dazi doganali. Per chi si trasferisce in Italia con un patrimonio importante, magari optando anche per il regime impatriati o per il forfettario neo-residenti, la struttura di proprietà del bene prima del trasferimento diventa quindi un elemento da valutare con largo anticipo, non da sistemare a importazione già avvenuta.
Chi vende o acquista imbarcazioni intestate a società può trovare utile anche la nostra guida al gruppo IVA, per capire come funzionano le strutture societarie collegate ai fini dell’imposta, oppure la guida all’IVA nel Regno Unito se si opera anche da quel lato della Manica.
Domande frequenti
L’esenzione IVA sul trasferimento di residenza vale anche se lo yacht è di una società? Sì, secondo la Risposta 105/2026, a condizione che il richiedente dimostri un controllo economico effettivo sulla società proprietaria e un uso personale dell’imbarcazione, non commerciale.
Che percentuale di controllo societario è considerata sufficiente? Nel caso esaminato la partecipazione era superiore al 99,99%. La normativa non fissa una soglia numerica precisa: la Risposta valuta il caso concreto, quindi partecipazioni più basse andrebbero verificate caso per caso.
La bandiera dello yacht deve coincidere con il Paese di residenza del proprietario? Non necessariamente. Nel caso specifico la bandiera era dell’Isola di Man mentre il richiedente risiedeva nel Regno Unito, e l’Agenzia ha applicato l’Accordo doganale del 1979 tra i due territori per considerarli un’unica area ai fini IVA.
Cosa rischia chi importa uno yacht senza seguire questa procedura? Il rischio è l’applicazione dell’IVA ordinaria all’importazione, generalmente al 22%, oltre a eventuali dazi doganali e sanzioni in caso di irregolarità riscontrate in dogana.
Questa esenzione riguarda solo gli yacht? No. La Direttiva 2009/132/CE copre tutti i beni personali al seguito del trasferimento di residenza: veicoli, effetti domestici, roulotte, e appunto le imbarcazioni da diporto, purché destinati all’uso personale di chi si trasferisce.
Cosa verificare prima di trasferirsi in Italia con uno yacht
Chi possiede un’imbarcazione attraverso una società estera e sta pianificando un trasferimento verso l’Italia farebbe bene a mappare per tempo la propria struttura proprietaria: la percentuale di controllo, la documentazione che dimostra l’uso personale del bene e i tempi tecnici dell’importazione definitiva. La Risposta 105/2026 apre una strada percorribile, ma la richiede documentata fin dall’inizio, non ricostruita a posteriori davanti alla dogana.
Fonti: