Codice ATECO Estetista: Guida a Partita IVA, Tasse e Contributi
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In sintesi: Il codice ATECO estetista identifica fiscalmente e statisticamente l’attività di bellezza e cura della persona in Italia. Con l’entrata in vigore della nuova classificazione ATECO 2025, il codice di riferimento per le estetiste è passato da 96.02.02 a 96.22.09. Questa guida spiega tutto ciò che devi sapere: come aprire la partita IVA, quali tasse pagare, come funziona il regime forfettario, i contributi INPS e molto altro.
1. Cos’è il Codice ATECO Estetista {#cos-è-il-codice-ateco-estetista}
Il codice ATECO estetista è il codice alfanumerico che lo Stato italiano assegna all’attività di istituto di bellezza e cura della persona, ai fini statistici, fiscali e contributivi. L’acronimo ATECO sta per ATtività ECOnomica, e la classificazione è gestita dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) in accordo con gli standard europei.
Ogni professionista o impresa che decide di aprire una partita IVA in Italia deve scegliere il codice ATECO che meglio descrive la propria attività principale. Nel caso delle estetiste, questo codice determina:
- Il coefficiente di redditività applicato nel regime forfettario (il parametro che stabilisce su quale percentuale dei ricavi si pagano le tasse);
- La cassa previdenziale di riferimento (INPS Gestione Artigiani);
- Le normative di settore applicabili (Legge n. 1/1990 sull’attività di estetista);
- I codici tributo F24 per il pagamento delle imposte e dei contributi;
- L’accesso a eventuali agevolazioni fiscali riservate a specifiche categorie.
Scegliere il codice ATECO estetista corretto non è una mera formalità burocratica: un codice errato può comportare tassazione sbagliata, problemi con l’INPS e sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per questo, capire bene quale sia il codice giusto per la propria situazione è il primo passo fondamentale prima di avviare qualsiasi attività nel settore dell’estetica.
📌 Fonte ufficiale: La classificazione delle attività economiche ATECO è pubblicata e aggiornata dall’ISTAT. La consultazione è sempre gratuita.
2. Il Passaggio da 96.02.02 a 96.22.09: Cosa Cambia {#il-passaggio}
Fino al 31 dicembre 2024, il codice ATECO estetista di riferimento era il 96.02.02 – “Servizi degli istituti di bellezza”, appartenente alla classificazione ATECO 2007/2022. Dal 1° aprile 2025, l’ISTAT ha introdotto la nuova classificazione ATECO 2025, che ha ridisegnato l’intera struttura dei codici relativi al settore “servizi alla persona”.
Con questo aggiornamento, il vecchio 96.02.02 è stato ricondotto principalmente al nuovo codice 96.22.09 – “Altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a.”
Cosa è cambiato in pratica?
| Aspetto | Prima (ATECO 2022) | Dopo (ATECO 2025) |
| Codice principale estetista | 96.02.02 | 96.22.09 |
| Coefficiente di redditività | 67% | 67% (invariato) |
| Gestione previdenziale | INPS Artigiani | INPS Artigiani (invariata) |
| Limite ricavi forfettario | €85.000 | €85.000 (invariato) |
| Attività incluse | Trattamenti viso/corpo, epilazione, trucco, manicure, pedicure | Trattamenti viso/corpo, epilazione, trucco, ciglia/sopracciglia (manicure/pedicure spostato in 96.22.01) |
Per le imprese già attive al 31 marzo 2025, la riclassificazione è avvenuta in modo automatico attraverso le tabelle di raccordo predisposte dall’ISTAT. Le imprese con conversione multipla possono rettificare gratuitamente il proprio codice tramite il servizio messo a disposizione da InfoCamere.
⚠️ Attenzione: Se hai aperto la partita IVA prima del 2025 con il codice 96.02.02, verifica sulla tua visura camerale aggiornata quale codice ti è stato attribuito nella nuova classificazione. Se riscontri anomalie, puoi richiedere la rettifica gratuitamente.
3. Tabella dei Codici ATECO per il Settore Estetica {#tabella-codici}
Il settore dell’estetica comprende diverse figure professionali, ognuna associata a un codice specifico nella classificazione ATECO 2025. Ecco una panoramica completa:
| Codice ATECO 2025 | Descrizione | Attività incluse | Coeff. Redditività | INPS |
| 96.22.09 | Altri servizi di cura della bellezza n.c.a. | Trattamenti viso/corpo, epilazione, depilazione, trucco, make-up permanente, massaggi estetici, trattamenti ciglia e sopracciglia | 67% | Artigiani |
| 96.22.01 | Servizi di manicure e pedicure | Manicure, pedicure, ricostruzione unghie, nail art | 67% | Artigiani |
| 96.02.01 | Servizi dei parrucchieri | Taglio, colorazione capelli | 67% | Artigiani |
| 96.04.10 | Servizi di centri per il benessere fisico | SPA, sauna, bagno turco, percorsi benessere | 67% | Artigiani |
| 96.09.04 | Tatuaggi e piercing | Tatuaggi, piercing | 67% | Artigiani |
💡 Nota: Il vecchio codice 96.02.02 ATECO 2022 corrisponde principalmente al nuovo 96.22.09 ATECO 2025 per le attività di estetista classica. Consulta le tavole di raccordo ufficiali ISTAT per la corrispondenza esatta.
4. Requisiti per Aprire la Partita IVA come Estetista {#requisiti}
Il codice ATECO estetista 96.22.09 non può essere adottato liberamente da chiunque. La professione di estetista è regolamentata dalla Legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che stabilisce i requisiti professionali obbligatori per esercitare questa attività in Italia.
Requisiti Professionali Obbligatori
Per ottenere la qualifica professionale di estetista ed esercitare legalmente, è necessario:
- Attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione di appartenenza, ottenuto dopo il completamento di un corso di formazione specifico abilitante;
- Periodo di inserimento pratico (tirocinio) presso un’impresa del settore;
- In alternativa, esperienza lavorativa documentata come dipendente in un centro estetico.
Senza il possesso del titolo professionale previsto dalla Legge n. 1/1990, non è possibile aprire la partita IVA con il codice ATECO estetista né avviare un’attività autonoma di estetica.
Requisiti Strutturali e Amministrativi
Oltre alla qualifica professionale, per avviare un centro estetico o un’attività di estetista sono necessari:
- Locali idonei conformi alle normative igienico-sanitarie locali;
- Nulla osta sanitario rilasciato dall’ASL locale a seguito di sopralluogo;
- Certificato di conformità antincendio rilasciato dai Vigili del Fuoco (per locali di determinate dimensioni);
- Un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali, che deve essere fisicamente presente durante l’intero orario di apertura al pubblico.
5. Come Aprire la Partita IVA Estetista Step by Step {#come-aprire}
Aprire la partita IVA come estetista richiede una serie di adempimenti da completare presso più enti. Ecco la procedura completa:
Step 1 – Ottieni la Qualifica Professionale
Prima di qualsiasi adempimento fiscale, assicurati di essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale rilasciato dalla tua Regione. Senza questo documento, non puoi procedere.
Step 2 – Preparati per la ComUnica
La ComUnica (Comunicazione Unica) è la pratica telematica che consente di aprire la partita IVA e iscriversi al Registro Imprese, all’INPS e all’INAIL con un’unica procedura. Puoi presentarla tramite il sito ufficiale del Registro delle Imprese o tramite un intermediario abilitato.
Step 3 – Apertura Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate
Compila il modello AA9/12 (per ditte individuali) e presentalo all’Agenzia delle Entrate in cui indicare:
- Il codice ATECO estetista corretto (96.22.09);
- Il regime fiscale scelto (forfettario o ordinario);
- La sede dell’attività;
- La data di inizio attività.
L’apertura della partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate è gratuita.
Step 4 – Iscrizione alla Camera di Commercio
L’attività di estetista è classificata come attività artigiana, quindi è obbligatoria l’iscrizione alla Camera di Commercio territoriale (CCIAA) e all’Albo delle Imprese Artigiane (AIA). Il costo include i diritti fissi camerali (circa €90-100 una tantum + circa €50 annui di diritto camerale).
Step 5 – Iscrizione all’INPS Gestione Artigiani
Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, devi iscriverti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS, la cassa previdenziale obbligatoria per chi svolge attività artigianale.
Step 6 – Presentazione della SCIA al Comune
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una dichiarazione che autocertifica il possesso di tutti i requisiti per avviare l’attività. Deve essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede l’attività. Il nominativo del responsabile tecnico va indicato sia nella SCIA che nel REA (Repertorio Economico Amministrativo).
Step 7 – Apertura Posizione INAIL
L’iscrizione all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è obbligatoria per l’estetista artigiana, anche se lavora da sola.
Riepilogo degli Adempimenti
| Ente | Adempimento | Tempistica | Costo indicativo |
| Agenzia delle Entrate | Apertura partita IVA (mod. AA9/12) | Prima dell’inizio attività | Gratuito |
| Camera di Commercio | Iscrizione Registro Imprese + Albo Artigiani | Contestuale all’avvio | ~€90-100 una tantum + ~€50/anno |
| INPS | Iscrizione Gestione Artigiani | Entro 30 gg dall’inizio attività | Gratuito (poi si pagano i contributi) |
| Comune (SUAP) | Presentazione SCIA | Prima o contestuale all’apertura | Variabile per Comune |
| INAIL | Apertura posizione assicurativa | Prima dell’inizio attività | Variabile in base al rischio |
Per approfondire il processo di apertura della partita IVA, consulta la nostra guida completa ai requisiti essenziali per aprire la partita IVA.
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6. Il Regime Forfettario per Estetiste {#regime-forfettario}
Il regime forfettario è il regime fiscale più utilizzato dalle estetiste che avviano la propria attività in forma individuale. Si tratta di un sistema di tassazione agevolata introdotto dalla Legge n. 190/2014 e successive modifiche, che prevede:
- Un’unica imposta sostitutiva (in luogo di IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP);
- Esonero dalla gestione IVA (nessun versamento, nessuna dichiarazione IVA annuale, nessuna liquidazione periodica);
- Contabilità semplificata (non è obbligatoria la registrazione delle fatture emesse, ricevute e degli acquisti);
- Esonero dagli studi di settore e dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Requisito Fondamentale: Il Limite dei Ricavi
Per accedere e restare nel regime forfettario, l’estetista deve rispettare il limite di ricavi annui di €85.000. Se in un anno i ricavi superano questa soglia, si fuoriesce dal regime dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Altre Condizioni di Accesso
Oltre al limite di ricavi, non si può aderire al regime forfettario se:
- Si detengono partecipazioni in società di persone o srl che esercitano attività analoghe a quella della partita IVA;
- Si percepiscono redditi da lavoro dipendente superiori a €30.000 annui (salvo cessazione del rapporto di lavoro);
- Si svolgono attività prevalente nei confronti del datore di lavoro ex dei due anni precedenti;
- Si è residenti fuori dall’Unione Europea (con alcune eccezioni).
Vantaggi del Regime Forfettario per l’Estetista
| Vantaggio | Dettaglio |
| IVA azzerata | Non si applica l’IVA né in entrata né in uscita |
| Tassazione agevolata | 5% per i primi 5 anni, poi 15% |
| Nessuna ritenuta d’acconto subita | Il cliente non trattiene nulla |
| Contabilità minima | Nessun registro acquisti/vendite obbligatorio |
| Nessun ISA | Nessuno studio di settore |
| Riduzione INPS del 35% | Applicabile su richiesta |
Per una guida dettagliata su come funziona il regime forfettario, leggi il nostro articolo sul calcolo delle tasse in regime forfettario per la partita IVA.
7. Coefficiente di Redditività e Calcolo delle Tasse {#coefficiente}
Il cuore del sistema fiscale forfettario è il coefficiente di redditività: una percentuale stabilita per legge che si applica ai ricavi annui per determinare il reddito imponibile, ovvero la base su cui si calcola l’imposta sostitutiva.
Per il codice ATECO estetista 96.22.09, il coefficiente di redditività è 67%.
Questo significa che:
- Il 67% dei ricavi è considerato reddito imponibile (la quota su cui si paga l’imposta);
- Il 33% dei ricavi è riconosciuto forfettariamente come costi di gestione, senza bisogno di rendicontare le spese reali.
Formula di Calcolo dell’Imposta Sostitutiva
Reddito imponibile = Ricavi annui × 67%
Imposta sostitutiva = Reddito imponibile × 5% (primi 5 anni) oppure × 15% (dal 6° anno)
Aliquota al 5%: Chi ne ha Diritto?
L’aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività è applicabile solo se:
- Nei 3 anni precedenti non si è svolta attività d’impresa, artistica o professionale;
- L’attività da avviare non costituisce una mera prosecuzione di una precedente attività dipendente o autonoma;
- In caso di prosecuzione di attività altrui, i ricavi dell’anno precedente non superano i €85.000.
📌 L’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, addizionale regionale e comunale, e IRAP. Non sostituisce i contributi previdenziali INPS, che vanno versati separatamente.
8. Contributi INPS Gestione Artigiani 2026 {#contributi-inps}
Le estetiste con partita IVA sono inquadrate come artigiane e quindi devono iscriversi alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS. A differenza dei liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, gli artigiani pagano contributi fissi minimi indipendentemente dal reddito prodotto.
Con la Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026, sono stati comunicati gli importi aggiornati per l’anno in corso.
Contributi INPS 2026 per Estetiste (Gestione Artigiani)
| Parametro | Valore 2026 |
| Reddito minimale annuo | €18.808 |
| Contributi fissi annuali | €4.521,36 |
| Contributi fissi trimestrali | ~€1.130,34 |
| Aliquota contributiva (IVS) | 24% |
| Prima fascia di reddito pensionabile | €56.224 |
| Aliquota su redditi oltre €56.224 | 25% (incremento di 1 punto %) |
| Contributo maternità mensile | €0,62 |
I contributi fissi sul minimale si versano con modello F24 in quattro rate trimestrali (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio dell’anno successivo).
Riduzione del 35% per i Forfettari
Le estetiste in regime forfettario possono richiedere all’INPS la riduzione del 35% sui contributi previdenziali, sia fissi che variabili. Questa agevolazione:
- Si attiva su domanda da presentare all’INPS;
- Non ha limiti di durata (vale per tutto il tempo in cui si resta nel regime forfettario);
- Si applica sia ai contributi sul minimale che a quelli variabili.
Con la riduzione del 35%, i contributi fissi 2026 scendono a circa €2.938,88 annui (€734,72 a trimestre).
Riduzione del 50% per le Nuove Iscrizioni
Per chi si iscrive per la prima volta alla Gestione Artigiani nel 2025, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto una riduzione contributiva del 50% per 3 anni. Verifica con l’INPS se questa misura è stata prorogata anche per le nuove iscrizioni del 2026.
Per calcolare in modo preciso i tuoi contributi INPS, consulta la nostra guida al calcolo INPS per la partita IVA.
9. INAIL: Obblighi e Costi {#inail}
Tutte le estetiste artigiane devono obbligatoriamente aprire una posizione presso l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). L’assicurazione INAIL copre l’estetista in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Il costo dell’INAIL varia in base alla voce di rischio associata all’attività (determinata dal codice ATECO estetista) e al numero di addetti. Per una libera professionista che lavora da sola, il costo annuale è generalmente contenuto.
Il premio INAIL si calcola applicando un tasso di rischio alla base imponibile (le retribuzioni convenzionali stabilite per legge) e si versare tramite l’autoliquidazione annuale. Per informazioni sui premi e le scadenze, il riferimento ufficiale è il sito INAIL.
10. Esempi Pratici di Calcolo Tasse e Contributi {#esempi-pratici}
Esempio 1 – Estetista al Primo Anno (Aliquota 5%)
Scenario: Maria ha appena aperto la partita IVA come estetista. Ha incassato €28.000 in un anno.
| Voce | Calcolo | Importo |
| Ricavi annui | — | €28.000 |
| Coefficiente di redditività | ×67% | €18.760 |
| Imposta sostitutiva (5%) | €18.760 × 5% | €938,00 |
| Contributi INPS fissi | Minimale €18.808 | €4.521,36 |
| Contributi INPS variabili | (€18.760 – €18.808 < 0) = €0 | €0,00 |
| Totale imposte + contributi | €5.459,36 | |
| Reddito netto stimato | €28.000 – €5.459,36 | ~€22.540 |
Con la riduzione INPS del 35%: i contributi fissi scendono a €2.938,88, portando il totale a €3.876,88.
Esempio 2 – Estetista Esperta (Oltre 5 anni, Aliquota 15%)
Scenario: Giulia è estetista da 7 anni, con ricavi di €42.000 annui.
| Voce | Calcolo | Importo |
| Ricavi annui | — | €42.000 |
| Coefficiente di redditività | ×67% | €28.140 |
| Imposta sostitutiva (15%) | €28.140 × 15% | €4.221,00 |
| Contributi INPS fissi | Minimale €18.808 | €4.521,36 |
| Contributi INPS variabili | (€28.140 – €18.808) × 24% = €9.332 × 24% | €2.239,68 |
| Totale imposte + contributi | €10.982,04 | |
| Reddito netto stimato | €42.000 – €10.982,04 | ~€31.018 |
Con la riduzione INPS del 35%: i contributi (fissi + variabili) scendono di circa €2.178 all’anno.
Esempio 3 – Vicina al Limite dei Ricavi (€85.000)
Scenario: Laura ha un centro estetico con ricavi di €78.000.
| Voce | Calcolo | Importo |
| Ricavi annui | — | €78.000 |
| Coefficiente di redditività | ×67% | €52.260 |
| Imposta sostitutiva (15%) | €52.260 × 15% | €7.839,00 |
| Contributi INPS fissi | Minimale €18.808 | €4.521,36 |
| Contributi INPS variabili | (€52.260 – €18.808) × 24% = €33.452 × 24% | €8.028,48 |
| Totale imposte + contributi | €20.388,84 | |
| Reddito netto stimato | €78.000 – €20.388,84 | ~€57.611 |
⚠️ Laura è vicina alla soglia dei €85.000. Se dovesse superarla, perderebbe il regime forfettario dall’anno successivo. È fondamentale monitorare i ricavi durante l’anno.
11. Estetista a Domicilio: Regole e Requisiti {#a-domicilio}
L’attività di estetista a domicilio (svolta presso il domicilio del cliente) è soggetta agli stessi obblighi fiscali e previdenziali di un centro estetico tradizionale. Chi vuole lavorare come estetista a domicilio deve:
- Aprire una partita IVA con codice ATECO estetista (96.22.09);
- Iscriversi al Registro delle Imprese e all’Albo degli Artigiani;
- Presentare la SCIA al Comune (verificando le specifiche normative locali presso il SUAP);
- Iscriversi alla Gestione Artigiani INPS e aprire una posizione INAIL;
- Essere in possesso della qualifica professionale prevista dalla Legge n. 1/1990.
⚠️ Attenzione: La possibilità di esercitare l’attività presso il domicilio dei clienti è soggetta alle normative regionali e comunali. Alcuni Comuni richiedono autorizzazioni specifiche o pongono limitazioni. Prima di avviare l’attività, è essenziale contattare lo Sportello SUAP del Comune di riferimento per conoscere le regole locali.
12. Fatturazione Elettronica per Estetiste {#fatturazione-elettronica}
Dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica si estende anche alle partite IVA in regime forfettario che hanno superato i €25.000 di ricavi. Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo è diventato universale per tutti i titolari di partita IVA, senza distinzione di regime fiscale o di volume di ricavi.
Anche le estetiste in regime forfettario sono quindi tenute a emettere fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa Indicare in Fattura come Estetista Forfettaria
Le estetiste in regime forfettario devono obbligatoriamente indicare in ogni fattura:
- La dicitura “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014”;
- Il proprio codice fiscale e il numero di partita IVA;
- Se l’importo supera €77,47, deve essere applicata la marca da bollo da €2,00 (addebitabile al cliente);
- Il codice ATECO non è obbligatorio in fattura, ma è buona prassi inserire i propri dati completi.
📌 L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il sistema di fatturazione elettronica gratuito direttamente sul proprio portale: fatturapa.agenziaentrate.gov.it.
FAQ – Domande Frequenti sul Codice ATECO Estetista {#faq}
❓ Qual è il codice ATECO per estetista nella classificazione attuale?
Il codice ATECO per l’attività di estetista, nella classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° aprile 2025, è il 96.22.09 – “Altri servizi di cura della bellezza e altri trattamenti di bellezza n.c.a.”. Questo codice comprende trattamenti al viso e al corpo, epilazione e depilazione, trucco permanente, massaggi estetici, e trattamenti a ciglia e sopracciglia.
Il precedente codice ATECO 96.02.02 (classificazione ATECO 2022) è stato il codice di riferimento fino al 31 marzo 2025 ed è ancora citato in molti documenti e guide non ancora aggiornati. Per chi ha aperto la partita IVA prima del 2025, il codice è stato aggiornato automaticamente attraverso le tabelle di raccordo ISTAT.
❓ Qual è il coefficiente di redditività per l’estetista in regime forfettario?
Il coefficiente di redditività associato al codice ATECO estetista (sia il vecchio 96.02.02 che il nuovo 96.22.09) è del 67%. Questo significa che su ogni €1.000 di ricavi incassati, €670 sono considerati reddito imponibile (su cui si calcolano tasse e contributi), mentre €330 sono riconosciuti forfettariamente come spese di gestione dell’attività, senza bisogno di rendicontare le spese reali.
❓ Quanto paga di tasse un’estetista in regime forfettario?
Un’estetista in regime forfettario paga l’imposta sostitutiva sul reddito imponibile (ricavi × 67%):
- 5% per i primi 5 anni di attività (se possiede i requisiti);
- 15% dal 6° anno in poi.
Oltre all’imposta sostitutiva, paga i contributi INPS Gestione Artigiani (fissi e variabili). Nel 2026, i contributi fissi ammontano a €4.521,36 annui, riducibili a circa €2.938,88 con la riduzione del 35% per i forfettari.
❓ L’estetista deve iscriversi alla Camera di Commercio?
Sì, obbligatoriamente. L’attività di estetista è classificata come attività artigianale, il che comporta l’iscrizione obbligatoria al Registro delle Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane (AIA) presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Senza questa iscrizione, l’esercizio dell’attività è irregolare.
❓ È necessaria la SCIA per aprire un centro estetico?
Sì. Prima di iniziare l’attività (o contestualmente all’avvio), l’estetista deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede l’attività. La SCIA certifica il possesso di tutti i requisiti professionali, strutturali e igienico-sanitari previsti dalla legge e dalle normative regionali e comunali applicabili.
❓ Qual è il limite di fatturato per l’estetista in regime forfettario?
Il limite di ricavi annui per restare nel regime forfettario è di €85.000. Se in un determinato anno il fatturato supera questa soglia:
- Si resta nel regime forfettario per tutto quell’anno;
- Dal 1° gennaio dell’anno successivo si fuoriesce automaticamente dal forfettario e si passa al regime ordinario.
In caso di superamento “in corso d’anno” di €100.000 (soglia prevista dalla Legge n. 197/2022), il regime forfettario cessa con effetto immediato dall’anno stesso.
❓ Un’estetista può lavorare senza partita IVA?
In linea generale, no. Chi svolge l’attività di estetista in modo continuativo e abituale è obbligato ad aprire la partita IVA. L’unica eccezione è rappresentata dalle prestazioni occasionali (massimo €5.000 annui da uno stesso committente, non abituale, non organizzata), ma l’attività di estetista tipicamente non rientra in questa categoria poiché viene svolta con continuità e con attrezzature specifiche. Esercitare senza partita IVA o senza le necessarie autorizzazioni espone a sanzioni fiscali e amministrative significative.
❓ Cosa succede se scelgo il codice ATECO sbagliato per la mia attività di estetista?
Scegliere un codice ATECO estetista sbagliato o non pertinente può avere conseguenze rilevanti:
- Tassazione errata: l’applicazione di un coefficiente di redditività non corretto porta a calcolare imposte in misura sbagliata;
- Problemi contributivi: l’iscrizione alla cassa previdenziale sbagliata;
- Sanzioni: in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, si possono ricevere sanzioni per la dichiarazione di dati inesatti;
- Requisiti professionali: alcune attività richiedono qualifiche specifiche, e il codice ATECO deve corrispondere a ciò che si fa concretamente.
Se ti rendi conto di aver indicato un codice errato, puoi variare il codice ATECO presentando apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12) e, se necessario, aggiornare anche l’iscrizione al Registro Imprese.
❓ Quali trattamenti sono inclusi nel codice ATECO estetista 96.22.09?
Il codice ATECO estetista 96.22.09 comprende:
- Trattamenti viso e corpo (pulizia del viso, maschere, trattamenti anti-età, ossigenoterapia, microdermoabrasione);
- Depilazione ed epilazione (ceretta, luce pulsata, ecc.);
- Trucco permanente e semi-permanente;
- Make-up professionale (trucco sposa, ecc.);
- Massaggi estetici (non terapeutici);
- Trattamenti ciglia e sopracciglia (extension ciglia, laminazione sopracciglia, ecc.);
- Abbronzatura (con macchinari estetici);
- Alcuni trattamenti con macchinari estetici (laser estetico, ultrasuoni, elettrostimolatori) a scopo non medico.
Sono esclusi dal codice 96.22.09:
- Trattamenti di chirurgia estetica effettuati da medici (→ codice 86.22);
- Servizi di manicure e pedicure come attività prevalente (→ codice 96.22.01);
- Attività dei centri per il benessere fisico (SPA, sauna) → codice 96.04;
- Attività dei solarium → codice 96.04;
- Tatuaggi e piercing → codice 96.09.
❓ Posso avere più di un codice ATECO nella mia partita IVA da estetista?
Sì. È possibile indicare più codici ATECO nella propria partita IVA. Il primo codice inserito (il codice principale) è quello che determina il regime fiscale e il coefficiente di redditività da applicare nel regime forfettario. I codici secondari descrivono le attività accessorie o complementari.
Ad esempio, un’estetista che svolge anche servizi di manicure e pedicure come attività secondaria potrebbe indicare:
- 96.22.09 come codice principale (estetista);
- 96.22.01 come codice secondario (manicure e pedicure).
Tuttavia, è importante che l’attività principale (e quindi il codice principale) corrisponda effettivamente a quella prevalente in termini di ricavi.
❓ Come e quando vanno versati i contributi INPS per l’estetista artigiana?
I contributi INPS della Gestione Artigiani si versano in due modalità:
- Contributi fissi sul minimale (in quattro rate trimestrali):
- Entro il 16 maggio;
- Entro il 20 agosto;
- Entro il 16 novembre;
- Entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
- Contributi variabili (sulla parte di reddito eccedente il minimale): si versano con le stesse scadenze dell’imposta sostitutiva (saldo + acconti), generalmente entro giugno e novembre.
Tutti i versamenti avvengono tramite modello F24, compilando i codici tributo specifici per la Gestione Artigiani INPS.
Conclusione {#conclusione}
Comprendere il codice ATECO estetista è il punto di partenza imprescindibile per chi desidera avviare o gestire in modo corretto un’attività nel settore della bellezza e della cura della persona in Italia.
Con la nuova classificazione ATECO 2025, il codice di riferimento per le estetiste è il 96.22.09, che ha sostituito il precedente 96.02.02. Tuttavia, il cambiamento di codice non ha modificato il coefficiente di redditività del 67% né la cassa previdenziale di riferimento (INPS Gestione Artigiani), quindi l’impatto pratico sulla tassazione è nullo per chi era già in attività.
I punti chiave da ricordare:
- ✅ Il codice ATECO estetista attuale è il 96.22.09 (ATECO 2025);
- ✅ Il regime forfettario è quasi sempre la scelta più conveniente per estetiste con ricavi fino a €85.000;
- ✅ Il coefficiente di redditività è il 67%, con aliquota al 5% per i primi 5 anni e al 15% dal 6° anno;
- ✅ I contributi INPS 2026 ammontano a €4.521,36 di fissi annui, con possibilità di riduzione del 35% per i forfettari;
- ✅ Sono obbligatori: qualifica professionale, iscrizione Camera di Commercio, SCIA al Comune, INPS Artigiani, INAIL;
- ✅ Dal 2024 è obbligatoria la fatturazione elettronica per tutte le partite IVA, incluse le forfettarie.
Pianificare correttamente la propria fiscalità sin dall’apertura dell’attività significa risparmio di tempo, denaro e stress. Per orientarti meglio tra tutti gli adempimenti fiscali legati alla partita IVA, consulta la nostra sezione dedicata ai codici ATECO e alla partita IVA e la guida sulle tasse per la partita IVA in regime forfettario.
Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e generale. Le normative fiscali e contributive sono soggette ad aggiornamenti periodici. Per la tua situazione specifica, è sempre consigliabile consultare un commercialista o un consulente fiscale abilitato. Verifica sempre i dati aggiornati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’ISTAT.
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Riferimenti Ufficiali
| Ente | Sito Ufficiale | Utilità |
| ISTAT | istat.it | Classificazione ATECO ufficiale |
| Agenzia delle Entrate | agenziaentrate.gov.it | Apertura partita IVA, fatturazione elettronica |
| INPS | inps.it | Gestione Artigiani, contributi |
| INAIL | inail.it | Assicurazione infortuni |
| Registro Imprese | registroimprese.it | Iscrizione Camera di Commercio |