Art. 70 DPR 633/1972: Regole IVA per le Importazioni

Art. 70 DPR 633/1972: Regole IVA per le Importazioni

🔒  Questo articolo contiene link in affiliazione. Se acquisti tramite questi link potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te. Questo ci aiuta a mantenere il sito gratuito.

L’art. 70 DPR 633/1972 è una delle norme cardine del sistema IVA italiano. Disciplina le modalità con cui l’imposta sul valore aggiunto viene accertata, liquidata e riscossa sulle operazioni di importazione di beni nel territorio dello Stato. Nonostante la sua apparente semplicità testuale, questa disposizione tocca aspetti pratici di grande rilievo per imprese, operatori doganali e professionisti fiscali. In questa guida troverai tutto quello che devi sapere: testo aggiornato, casistiche operative, tavole comparative, riflessi sanzionatori e le novità introdotte dalla riforma fiscale del 2026.

1. Inquadramento normativo: cos’è il DPR 633/1972 {#inquadramento}

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è il testo fondativo dell’imposta sul valore aggiunto in Italia. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972, è entrato in vigore il 1° gennaio 1973 e da oltre cinquant’anni regola uno dei tributi più rilevanti del sistema fiscale italiano.

Il DPR 633/1972 è strutturato in sette titoli:

  • Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1–20)
  • Titolo II – Obblighi dei contribuenti (artt. 21–40)
  • Titolo III – Sanzioni (artt. 41–50)
  • Titolo IV – Accertamento e riscossione (artt. 51–66-bis)
  • Titolo V – Importazioni (artt. 67–70)
  • Titolo VI – Disposizioni varie (artt. 71–75)
  • Titolo VII – Disposizioni transitorie e finali (artt. 76–94)

L’art. 70 DPR 633/1972 si colloca nel Titolo V, che disciplina per intero la materia delle importazioni di beni nel territorio dello Stato italiano provenienti da Paesi o territori al di fuori dell’Unione europea.

Per calcolare rapidamente l’imposta, puoi utilizzare il nostro strumento di calcolo IVA.

2. Il Titolo V – Importazioni: struttura e logica {#titolo-v}

Per comprendere a pieno l’art. 70 DPR 633/1972 occorre inquadrarlo nel contesto del Titolo V, che copre gli articoli da 67 a 70. Ogni articolo svolge una funzione specifica:

ArticoloContenuto
Art. 67Definisce le operazioni che costituiscono “importazioni” ai fini IVA (immissione in libera pratica, ammissione temporanea, ecc.)
Art. 68Elenca le importazioni esenti da IVA
Art. 69Disciplina la base imponibile delle importazioni
Art. 70Stabilisce le modalità di applicazione (accertamento, liquidazione, riscossione) dell’IVA all’importazione

L’art. 67 è il punto di partenza logico: costituiscono importazioni le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato che siano originari da Paesi non compresi nel territorio della Comunità (oggi Unione europea) e che non siano già stati immessi in libera pratica in altro Stato membro. Tra queste rientrano le operazioni di immissione in libera pratica, di ammissione temporanea parzialmente esentata dai dazi doganali, e le operazioni analoghe.

L’art. 69 fissa invece la base imponibile: si assumono come riferimento il valore doganale della merce, i diritti doganali dovuti (compreso il dazio doganale) e le spese di trasporto fino al primo luogo di destinazione nel territorio dello Stato.

Se vuoi evitare la burocrazia e aprire la tua partita IVA senza perdere tempo, servizi come flextax.it gestiscono tutta la procedura per te, a partire da 366€ IVA inclusa.

Gestisci la tua Partita IVA con flextax.it da 366€

3. Testo e analisi dell’art. 70 DPR 633/1972 {#testo}

Il testo dell’art. 70 DPR 633/1972 prevede, nei suoi commi principali, quanto segue:

Comma 1: L’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.

Comma 3 (già comma 2): Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta di cui alla lettera c) dell’art. 8, all’importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applicano le sanzioni di cui alle disposizioni vigenti, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.

Comma 4: L’imposta dovuta per l’introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto ministeriale.

Comma 6 (aggiunto successivamente): Per l’importazione di materiale d’oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato, l’imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al Titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all’articolo 25.

Principio fondamentale: accertamento operazione per operazione

La norma cardine dell’art. 70 DPR 633/1972 è espressa fin dal primo comma: l’IVA all’importazione è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione individualmente. La legge non usa una formula dottrinale specifica, ma il meccanismo è chiaro: ogni importazione genera un’obbligazione tributaria autonoma, che deve essere definita e assolta in modo separato e indipendente da tutte le altre. Questo sistema si distingue dal meccanismo tipico dell’IVA nazionale, dove le operazioni vengono aggregate in periodi (mensili o trimestrali) per la liquidazione periodica.

Il motivo è strutturale: la riscossione dell’IVA all’importazione è affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (non all’Agenzia delle Entrate), che la tratta alla stregua di un diritto di confine, contestualmente all’accertamento doganale.

4. Applicazione dell’IVA in dogana: meccanismo operativo {#meccanismo}

Come funziona la riscossione

Quando una merce proveniente da un Paese extra-UE entra nel territorio dello Stato attraverso la procedura di immissione in libera pratica, il soggetto importatore (o lo spedizioniere doganale che agisce in suo nome) presenta la dichiarazione doganale in formato elettronico tramite i sistemi informativi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il tradizionale DAU (Documento Amministrativo Unico) cartaceo — storicamente il documento simbolo di questa procedura — è stato progressivamente sostituito dalla dichiarazione elettronica nell’ambito della modernizzazione del sistema doganale europeo (Codice Doganale dell’Unione, Reg. UE 952/2013). Il termine “DAU” rimane tuttavia diffuso nel linguaggio pratico e professionale come riferimento convenzionale alla dichiarazione doganale di importazione.

In quella sede vengono determinati e riscossi simultaneamente:

  1. Il dazio doganale (se dovuto), calcolato sulla base della tariffa doganale comune dell’UE;
  2. L’IVA all’importazione, calcolata applicando l’aliquota IVA applicabile alla base imponibile (valore doganale + dazi + spese accessorie fino al primo punto di destinazione in Italia).

L’art. 70 DPR 633/1972 stabilisce che per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione di questo tributo si applicano le leggi doganali relative ai diritti di confine. Ciò significa che la disciplina procedurale è quella doganale: eventuali contestazioni e sanzioni seguono le regole del Testo Unico Doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) e non quelle del DPR 633/1972 in materia di accertamento IVA nazionale.

Soggetto obbligato al pagamento

L’obbligazione tributaria grava sull’importatore, ovvero il soggetto che presenta la dichiarazione doganale o per conto del quale la dichiarazione viene presentata. Non è necessario essere un soggetto passivo IVA: l’imposta all’importazione è dovuta “da chiunque effettui l’importazione”, come stabilisce la norma generale contenuta nell’art. 1 del DPR 633/1972.

Detrazione dell’IVA assolta in dogana

Per i soggetti passivi IVA (imprese, professionisti, enti commerciali), l’IVA versata in dogana costituisce un’imposta assolta a monte che può essere portata in detrazione nella liquidazione IVA periodica, secondo le regole generali dell’art. 19 del DPR 633/1972, a condizione che i beni siano inerenti all’attività esercitata.

5. Casistiche speciali: oro, semilavorati, servizio postale {#casistiche}

5.1 Importazione di materiale d’oro e prodotti semilavorati

Una delle disposizioni più tecniche dell’art. 70 DPR 633/1972 riguarda le importazioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato.

In questo caso, il meccanismo ordinario viene derogato: l’IVA, pur essendo accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, non viene pagata in dogana ma è assolta con il meccanismo del reverse charge (inversione contabile), previsto dal Titolo II del DPR 633/1972. In pratica:

  • Il documento doganale deve essere annotato nei registri IVA (artt. 23 o 24) con riferimento al mese di rilascio;
  • Lo stesso documento deve essere annotato, per la detrazione, nel registro degli acquisti (art. 25).

Questo meccanismo evita un esborso finanziario immediato per l’operatore, che avrebbe altrimenti dovuto anticipare l’imposta in dogana per poi recuperarla in detrazione.

Lo stesso meccanismo si applica alle importazioni di alcune categorie di beni soggette a regimi IVA speciali, previsti da specifiche disposizioni della normativa IVA vigente. Si tratta tuttavia di fattispecie residuali rispetto al nucleo principale della norma.

5.2 Importazioni tramite servizio postale

L’art. 70 DPR 633/1972 prevede espressamente che l’IVA dovuta per l’introduzione di beni nel territorio dello Stato tramite il servizio postale segua modalità di assolvimento stabilite con decreto ministeriale. Questa disposizione è stata rilevante con l’esplosione del commercio elettronico internazionale: i pacchi in arrivo dall’estero tramite operatori postali o corrieri sono soggetti a IVA all’importazione, secondo i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

Con l’entrata in vigore delle regole OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) a partire dal luglio 2021 (attuazione della Direttiva UE 2017/2455 e 2019/1995), il regime è stato significativamente aggiornato per gli acquisti online di beni di valore fino a 150 euro. Tuttavia, l’art. 70 DPR 633/1972 rimane la norma di riferimento generale per le importazioni al di fuori di questi regimi speciali.

5.3 Regime doganale 42: importazione con esenzione IVA per cessioni intracomunitarie

Un meccanismo tecnico rilevante, che si intreccia con l’art. 70 DPR 633/1972, è il cosiddetto regime doganale 42 (o “procedura 42”). Questo regime consente di importare beni in Italia in esenzione da IVA quando, contestualmente all’immissione in libera pratica, la merce è oggetto di una cessione intracomunitaria verso un acquirente identificato ai fini IVA in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Il funzionamento è il seguente: l’IVA non viene assolta in Italia (Stato di importazione) ma viene dichiarata e assolta nello Stato membro di destinazione finale dal cessionario, secondo le regole degli acquisti intracomunitari. Per accedere al regime 42, l’importatore deve indicare nella dichiarazione doganale:

  • Il proprio numero di partita IVA italiano;
  • Il numero di identificazione IVA del cessionario stabilito nell’altro Stato membro;
  • Documentazione idonea a provare la cessione intracomunitaria (contratto, ordine, documento di trasporto verso l’altro Stato UE).

È importante non confondere questo regime con una “sospensione automatica” del pagamento IVA: si tratta invece di una esenzione condizionata all’effettiva cessione intracomunitaria, con responsabilità solidale dell’importatore se la cessione non si realizza effettivamente.

Comprendi le modalità di pagamento dell’IVA accertata previste dall’Art. 60 DPR 633/1972.

6. Operazioni esenti e non imponibili all’importazione {#esenti}

L’art. 70 DPR 633/1972 va letto in combinato disposto con l’art. 68, che elenca le importazioni esenti da IVA. Tra le principali esenzioni figurano:

Tipo di importazioneNorma di riferimento
Importazioni esenti da dazio in base a trattati internazionaliArt. 68, lett. a)
Reintroduzione di beni nello stato originario da parte dello stesso esportatoreArt. 68, lett. d)
Beni donati ad enti pubblici o organizzazioni umanitarieArt. 68, lett. f)
Oro da investimento (con attestazione in dichiarazione doganale)Art. 68 – rimando all’art. 10 n. 11)
Importazioni di beni la cui cessione interna è esente o non soggetta (art. 72)Art. 68

Quando un’importazione ricade in una delle fattispecie esenti, l’art. 70 DPR 633/1972 non trova applicazione poiché manca il presupposto dell’imposta. È tuttavia fondamentale che l’esenzione risulti dall’apposita attestazione resa in sede di dichiarazione doganale o da idonea documentazione.

Gestisci la tua Partita IVA senza stress

Fatture, scadenze fiscali e dichiarazioni IVA in un unico pannello — con esperti fiscali dedicati sempre disponibili. Smetti di perdere tempo con la burocrazia e concentrati sul tuo lavoro.

Scopri Xolo →

✓  Usato da migliaia di freelance e professionisti in Italia

7. Sanzioni e responsabilità {#sanzioni}

L’art. 70 DPR 633/1972 richiama espressamente le leggi doganali relative ai diritti di confine per la disciplina delle controversie e delle sanzioni. Questo rinvio ha avuto una storia travagliata dal punto di vista costituzionale.

Il nodo della confisca e la giurisprudenza costituzionale

L’art. 70 DPR 633/1972 rinvia genericamente alle “leggi doganali relative ai diritti di confine” per la disciplina delle controversie e delle sanzioni. Questo rinvio ha sollevato nel tempo questioni interpretative rilevanti: applicando le norme doganali nella loro interezza, ci si è chiesti se fosse trascinata nell’ambito IVA anche la confisca obbligatoria prevista dal diritto doganale per le violazioni sui diritti di confine.

La giurisprudenza costituzionale sulle sanzioni doganali automatiche ha progressivamente affermato che l’automatismo della confisca obbligatoria può porsi in contrasto con il principio di proporzionalità della pena, sancito sia dalla Costituzione italiana (artt. 3 e 27) sia dalla CEDU. Tali orientamenti hanno influenzato l’interpretazione delle sanzioni applicabili in materia di IVA all’importazione, pur senza che vi sia una sentenza che censuri direttamente e specificamente l’art. 70 come norma autonoma.

In termini pratici, l’operatore che viola le disposizioni in materia di IVA all’importazione è esposto alle sanzioni previste dalla normativa doganale, la cui applicazione deve tuttavia essere proporzionata alla gravità della violazione.

La riforma e la sua influenza sulla disciplina sanzionatoria

La ricodificazione IVA in corso è l’occasione per affrontare legislativamente il problema delle incertezze applicative generate dal rinvio generico dell’art. 70 DPR 633/1972 alle “leggi doganali”. Il nuovo Testo Unico atteso per il 2027 dovrebbe contenere un rinvio più preciso e puntuale alla normativa sanzionatoria doganale vigente, riducendo i margini di incertezza interpretativa che hanno caratterizzato la norma finora.

Dichiarazione fraudolenta e falsa attestazione

L’art. 70 DPR 633/1972 prevede anche una specifica disciplina sanzionatoria per l’importatore che:

  • Attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni per fruire di un’importazione senza pagamento d’imposta (come previsto dall’art. 8, lett. c);
  • Benefici del regime agevolato oltre i limiti consentiti.

In questi casi si applica la sanzione prevista, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi della legge doganale (nel qual caso prevale la sanzione penale). La responsabilità penale può emergere quando la condotta assume i caratteri della frode doganale o della dichiarazione fraudolenta.

8. Riforma 2026: il nuovo Testo Unico IVA e il futuro dell’art. 70 {#riforma}

La riforma e il nuovo Testo Unico IVA

Nell’ambito della riforma tributaria avviata con la Legge delega n. 111/2023, è in corso l’elaborazione di un nuovo Testo Unico IVA che assorbirà organicamente le disposizioni del DPR 633/1972 e del D.L. 331/1993. Questo progetto di ricodificazione è uno dei più ambiziosi del sistema fiscale italiano degli ultimi decenni.

Nota per il lettore: al momento della pubblicazione di questo articolo, i dettagli definitivi del nuovo Testo Unico — inclusi la struttura esatta, la numerazione finale degli articoli e la data precisa di entrata in vigore — sono ancora soggetti a conferma nelle banche dati giuridiche ufficiali. Le informazioni qui riportate si basano sulle ultime versioni disponibili dei decreti legislativi attuativi. Si raccomanda di verificare il testo definitivo su Normattiva e sulla Gazzetta Ufficiale.

L’obiettivo dichiarato della riforma è quello di entrare in vigore il 1° gennaio 2027, lasciando il 2026 come anno di transizione in cui il DPR 633/1972 rimane pienamente vigente. Tra i principi ispiratori della ricodificazione figurano la semplificazione normativa, l’allineamento alla Direttiva IVA europea 2006/112/UE e alle sue successive modifiche, e la risoluzione delle incertezze interpretative accumulate nel tempo.

Cosa succede all’art. 70 DPR 633/1972

Con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA, l’art. 70 DPR 633/1972 sarà abrogato. Le sue disposizioni confluiranno, in forma aggiornata e sistematizzata, nel nuovo corpus normativo. Le principali novità attese riguardano la disciplina dell’IVA all’importazione:

  • Rinvio normativo più preciso: il rimando alla normativa sanzionatoria doganale non sarà più generico ma puntuale, riducendo le incertezze applicative che hanno caratterizzato il rinvio dell’art. 70 vigente;
  • Allineamento alla Direttiva IVA 2006/112/UE e alle sue successive modifiche, inclusa la disciplina del commercio elettronico;
  • Integrazione delle norme sulla fatturazione elettronica e sulla trasmissione telematica all’interno del corpus normativo unico;
  • Aggiornamento delle regole sull’esportazione con riferimento ai sistemi doganali digitali (AES – Automated Export System).

Periodo transitorio: cosa cambia nella pratica

Fino al 31 dicembre 2026, l’art. 70 DPR 633/1972 rimane pienamente in vigore. I professionisti e le imprese che citano questa norma nei propri documenti, nelle fatture o nelle dichiarazioni doganali lo fanno correttamente. Con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico IVA, prevista per il 1° gennaio 2027, il riferimento normativo corretto sarà quello del testo unico in corso di adozione.

Importante per i professionisti: a partire dall’entrata in vigore del nuovo Testo Unico, citare l’art. 70 DPR 633/1972 per questioni legate all’IVA all’importazione sarà formalmente errato. Occorrerà indicare il corrispondente articolo del nuovo Testo Unico. Sarà indispensabile verificare le tavole di concordanza ufficiali tra il vecchio DPR 633/72 e il nuovo testo una volta che queste saranno rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

9. Tabelle di sintesi {#tabelle}

Tavola 1 – Meccanismo ordinario IVA all’importazione (art. 70 DPR 633/1972)

FaseSoggettoAdempimento
Presentazione dichiarazione doganaleImportatore / spedizioniereDichiarazione elettronica (sistema informatico ADM; il tradizionale “DAU” è oggi presentato in forma digitale)
Accertamento e liquidazione IVAAgenzia delle Dogane e dei MonopoliContestuale al controllo doganale
Pagamento IVAImportatoreIn dogana, al momento dello svincolo
Detrazione IVASoggetto passivo IVANella liquidazione IVA periodica, ex art. 19 DPR 633/1972
Controversie e sanzioniAutorità doganaleSecondo le leggi doganali sui diritti di confine

Tavola 2 – Confronto tra regime ordinario e regime speciale (oro/semilavorati)

CaratteristicaRegime ordinarioRegime oro/semilavorati (art. 70, c. 6)
Pagamento IVAIn dogana al momento dell’importazioneDifferito – mediante reverse charge
Soggetto obbligatoChiunque effettui l’importazioneSolo soggetti passivi IVA nel territorio dello Stato
Documento di riferimentoDichiarazione doganaleDichiarazione doganale + annotazione nei registri IVA
Registro da annotareN/AArt. 23 o 24 (fatture/corrispettivi) + Art. 25 (acquisti)
Esborso finanziario immediatoNo

Tavola 3 – Corrispondenza tra art. 70 DPR 633/1972 e nuovo Testo Unico IVA

Nota: la numerazione definitiva degli articoli del nuovo Testo Unico IVA è soggetta a conferma. La tabella riporta la corrispondenza concettuale delle disposizioni.

DPR 633/1972 (vigente fino all’abrogazione)Nuovo Testo Unico IVA (previsto 2027)
Art. 67 – Definizione di importazioniDisposizione corrispondente sulle importazioni
Art. 68 – Importazioni esentiDisposizioni sulle esenzioni all’importazione
Art. 69 – Base imponibile importazioniDisposizioni sulla base imponibile all’importazione
Art. 70 – Applicazione dell’impostaDisposizione corrispondente con rinvio specifico alle norme sanzionatorie doganali

Tavola 4 – Principali aliquote IVA applicabili alle importazioni

Categoria di beniAliquota IVANorma di riferimento
Beni in generale22%Art. 16, c. 1, DPR 633/1972
Prodotti alimentari di prima necessità4%Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972
Prodotti alimentari diversi (es. pasta, pane)4-10%Tabella A, parti II e III
Farmaci, dispositivi medici10%Tabella A, parte III
Gas metano per uso domestico10%Tabella A, parte III
Oro da investimentoEsenteArt. 10, n. 11), DPR 633/1972
Beni esenti da IVA (art. 68)0%Art. 68, DPR 633/1972

FAQ – Domande frequenti {#faq}

Cos’è esattamente l’art. 70 DPR 633/1972 e a cosa serve?

L’art. 70 DPR 633/1972 è la norma del Testo Unico IVA italiano che disciplina le modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alle operazioni di importazione di beni nel territorio italiano da Paesi non appartenenti all’Unione europea. Stabilisce che l’IVA all’importazione è accertata, liquidata e riscossa per ogni singola operazione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, applicando le stesse regole procedurali previste per i diritti di confine. È la norma di chiusura del Titolo V del DPR 633/1972, dedicato alle importazioni.

Chi paga l’IVA all’importazione e quando deve essere versata?

L’IVA all’importazione è dovuta dall’importatore, che può essere qualsiasi soggetto (privato o impresa) che introduce beni nel territorio dello Stato dall’estero attraverso un’operazione di importazione definitiva. Di regola, l’imposta viene pagata al momento dello sdoganamento, contestualmente al pagamento del dazio doganale (se dovuto), come condizione per ottenere lo svincolo della merce. Tuttavia, la normativa doganale prevede in alcuni casi la possibilità di differimento del pagamento (ad esempio, tramite i conti di debito doganale o le garanzie fideiussorie previste per gli operatori economici autorizzati – AEO). Esistono inoltre regimi speciali che escludono o posticipano l’assolvimento dell’IVA in dogana, come il regime dell’oro di cui al comma 6 dell’art. 70 DPR 633/1972 e la procedura doganale 42.

Come viene calcolata la base imponibile dell’IVA all’importazione?

La base imponibile è disciplinata dall’art. 69 del DPR 633/1972 e comprende: il valore doganale della merce (determinato secondo le regole del Codice Doganale dell’Unione), i diritti doganali dovuti (dazi, prelievi, tasse di effetto equivalente), e le spese accessorie (spese di imballaggio, trasporto, assicurazione e simili) fino al primo luogo di destinazione nel territorio dello Stato. In pratica, l’IVA si calcola su un importo che già include il dazio, per cui la base imponibile IVA è superiore al semplice valore della merce.

Un soggetto passivo IVA può detrarre l’IVA pagata in dogana?

Sì. L’IVA assolta in dogana in virtù dell’art. 70 DPR 633/1972 è detraibile da parte dei soggetti passivi IVA che esercitano attività d’impresa, arte o professione, alle stesse condizioni previste dall’art. 19 del DPR 633/1972 per l’IVA sugli acquisti interni. Il documento che legittima la detrazione è la bolletta doganale di importazione (o il documento equivalente in formato elettronico), che deve essere conservata e registrata nel registro degli acquisti di cui all’art. 25.

Qual è la differenza tra importazione esente e importazione non imponibile?

Si tratta di una distinzione tecnica rilevante. Le importazioni esenti (art. 68 DPR 633/1972) sono operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA ma per le quali la legge prevede espressamente che l’imposta non sia dovuta (ad esempio, la reintroduzione di beni nello stato originario). Le importazioni non soggette (o “fuori campo IVA”) sono invece operazioni che per loro natura non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta. In entrambi i casi l’IVA non viene applicata, ma le conseguenze sul volume d’affari e sul diritto alla detrazione possono differire.

Cosa cambia per le importazioni di materiale d’oro rispetto al regime ordinario previsto dall’art. 70 DPR 633/1972?

Per le importazioni di materiale d’oro (e di prodotti semilavorati con purezza ≥ 325 millesimi) da parte di soggetti passivi IVA, il comma 6 dell’art. 70 DPR 633/1972 prevede un regime speciale: l’IVA non viene pagata in dogana ma viene assolta tramite il meccanismo del reverse charge (inversione contabile). Questo significa che l’operatore non ha un esborso immediato in dogana: deve invece annotare il documento doganale nei propri registri IVA (sia nelle fatture/corrispettivi che nel registro acquisti) e regolare l’imposta nelle liquidazioni periodiche ordinarie. Il vantaggio è principalmente di natura finanziaria, evitando l’anticipazione dell’IVA.

Cosa succede se un importatore attesta falsamente le condizioni per un’importazione senza IVA?

L’art. 70 DPR 633/1972 prevede l’applicazione di sanzioni specifiche per chi attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire di un’importazione senza pagamento di imposta (come nel caso dell’importatore con lettera d’intento ex art. 8, lett. c) o chi benefici del regime agevolato oltre i limiti consentiti. Le sanzioni previste sono di carattere pecuniario e seguono le disposizioni delle leggi doganali. Se la condotta assume rilevanza penale (ad esempio, come dichiarazione fraudolenta in sede doganale), si applicano le norme del diritto penale doganale, con conseguente responsabilità penale dell’autore.

L’art. 70 DPR 633/1972 si applica anche alle importazioni effettuate da privati?

Sì. L’IVA all’importazione è dovuta “da chiunque effettui l’importazione”, come prevede l’art. 1 del DPR 633/1972. Pertanto, anche i privati che importano beni da Paesi extra-UE sono tenuti al pagamento dell’IVA all’importazione secondo il meccanismo dell’art. 70 DPR 633/1972, salvo le franchigie e le esenzioni previste dalla normativa doganale comunitaria (ad esempio, le franchigie per i bagagli personali dei viaggiatori o per le spedizioni di modico valore). La differenza sostanziale rispetto ai soggetti passivi IVA è che i privati non possono detrarre l’imposta pagata.

Il nuovo Testo Unico IVA cambia le regole sull’IVA all’importazione?

Nell’ambito della riforma tributaria avviata con la Legge delega n. 111/2023, è in corso l’elaborazione di un nuovo Testo Unico IVA che prevede, tra le altre cose, l’aggiornamento della disciplina relativa all’IVA all’importazione contenuta nell’art. 70 DPR 633/1972.

I principi sostanziali non saranno stravolti, ma sono attesi importanti aggiornamenti tecnici: un rinvio normativo più preciso alla normativa sanzionatoria doganale (risolvendo le incertezze del rinvio generico attuale), un migliore allineamento alla Direttiva IVA europea 2006/112/UE, e l’integrazione con le norme sulla fatturazione elettronica. L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2027, con il 2026 come anno di transizione. Si consiglia di monitorare le comunicazioni ufficiali suNormattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate per il testo definitivo e le tavole di concordanza.

Dove posso trovare il testo aggiornato dell’art. 70 DPR 633/1972?

Il testo ufficiale e aggiornato dell’art. 70 DPR 633/1972 è disponibile sul portale Normattiva (il sito ufficiale della normativa italiana gestito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), dove è possibile visualizzare il testo vigente con tutte le modifiche intervenute. I decreti attuativi della riforma tributaria in corso di pubblicazione sono reperibili sul portale della Gazzetta Ufficiale. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblicano anche circolari esplicative e risposte a interpello utili per l’applicazione pratica della norma.

Conclusioni {#conclusioni}

L’art. 70 DPR 633/1972 è molto più di un semplice articolo di legge: è il perno su cui ruota l’intera disciplina dell’applicazione dell’IVA alle importazioni di beni nel territorio italiano. Per oltre cinquant’anni ha garantito il funzionamento di un meccanismo essenziale per il gettito fiscale e per la parità di trattamento tra beni prodotti in Italia e beni importati dall’estero.

Comprendere bene questa norma significa padroneggiare:

  • Il principio di accertamento operazione per operazione, che distingue l’IVA all’importazione dalla liquidazione periodica dell’IVA nazionale;
  • Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane come soggetto attivo nella riscossione dell’imposta;
  • Le eccezioni al regime ordinario, tra cui spiccano il reverse charge per oro e semilavorati e l’esenzione condizionata prevista dalla procedura doganale 42 per le cessioni intracomunitarie;
  • Le conseguenze sanzionatorie delle violazioni, anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale;
  • Le novità della riforma in corso, con il nuovo Testo Unico IVA atteso per il 1° gennaio 2027 che assorbirà le disposizioni del DPR 633/1972.

Per imprese che operano con l’estero, spedizionieri doganali, consulenti fiscali e tributaristi, il momento attuale è particolarmente importante: il periodo 2026 è l’anno di transizione in cui l’art. 70 DPR 633/1972 è ancora la norma vigente, ma è già necessario prepararsi al nuovo quadro normativo che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.


Basta perderti tra scadenze, F24 e fatture elettroniche

Ogni anno lo stesso stress: versamenti INPS, liquidazioni IVA, dichiarazioni fiscali. Xolo mette tutto in ordine per te — con una piattaforma chiara e un team di esperti fiscali dedicati che conosce la tua situazione. Tu pensi al lavoro, loro pensano alla burocrazia.

Prova Xolo oggi →

✓  Nessun costo nascosto  •  ✓  Supporto fiscale incluso  •  ✓  Disdici quando vuoi

Riferimenti normativi e link ufficiali


Questo articolo ha finalità informative generali e non costituisce consulenza fiscale o legale. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista abilitato (commercialista, avvocato tributarista o consulente doganale).

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *