Art. 60 DPR 633/1972: Pagamento delle Imposte IVA Accertate
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Riferimento normativo ufficiale: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Gazzetta Ufficiale | Normattiva – testo vigente | Agenzia delle Entrate
Se sei un imprenditore, un professionista o un operatore fiscale che ha ricevuto un avviso di accertamento IVA, l’art. 60 DPR 633/1972 è probabilmente la norma più concreta con cui dovrai fare i conti. Regola i termini di pagamento dell’imposta accertata, la procedura di iscrizione a ruolo, la fondamentale facoltà di rivalsa nei confronti del cessionario e il diritto di detrazione che ne consegue. Capirla bene può fare la differenza tra gestire correttamente il contenzioso tributario o incorrere in sanzioni evitabili.
In questa guida trovi tutto ciò che serve sapere sull’art. 60 DPR 633/1972: testo vigente, analisi comma per comma, evoluzione normativa, tabelle riepilogative, casistica pratica e le novità legate al nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) in vigore dal 2027.
Che cos’è l’art. 60 DPR 633/1972 e perché è importante
Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – che ha istituito e disciplinato l’imposta sul valore aggiunto in Italia – è la norma madre dell’IVA italiana. Il suo articolo 60, collocato nel Titolo IV dedicato ad “Accertamento e riscossione”, disciplina le modalità e i termini con cui il soggetto passivo deve adempiere all’obbligo di pagamento dell’imposta (o della maggiore imposta) accertata dall’Agenzia delle Entrate.
L’importanza dell’art. 60 DPR 633/1972 nella fiscalità d’impresa è duplice:
- sul versante della riscossione, fissa il termine di 60 giorni per il pagamento dall’avviso di accertamento o di rettifica, regola l’iscrizione a ruolo e la soprattassa applicabile;
- sul versante della neutralità IVA, attraverso il comma 7, riconosce al cedente/prestatore il diritto di rivalersi della maggiore IVA accertata nei confronti del cessionario o committente, ripristinando il corretto funzionamento del meccanismo rivalsa-detrazione tipico dell’imposta sul valore aggiunto.
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Testo vigente dell’art. 60 DPR 633/1972
Di seguito il testo attualmente in vigore dell’art. 60 DPR 633/1972 (commi 2, 3, 4 e 5, già abrogati dal D.Lgs. 46/1999 e poi confermati abrogati dal D.Lgs. 33/2025, sono omessi):
Comma 1
L’imposta o la maggiore imposta accertata dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento o di rettifica.
Comma 6
L’imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all’articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall’ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno.
Comma 7
Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.
Analisi comma per comma dell’art. 60 DPR 633/1972
Comma 1 – Il termine di 60 giorni per il pagamento
Il comma 1 dell’art. 60 DPR 633/1972 fissa la regola cardine: il soggetto passivo che riceve un avviso di accertamento o di rettifica IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate ha 60 giorni dalla notificazione per versare l’imposta o la maggiore imposta accertata.
Questo termine è perentorio: la sua inosservanza comporta l’avvio della procedura di iscrizione a ruolo con le conseguenti cartelle di pagamento, interessi e sanzioni aggiuntive.
È importante sottolineare che, in caso di ricorso al contenzioso tributario, il contribuente non è tenuto a versare l’intero importo prima della pronuncia. Il sistema di pagamento frazionato originariamente previsto dai commi 2-5 – che prevedeva versamenti progressivi (1/3, 1/2, 2/3 dell’accertato) in parallelo con i gradi di giudizio dinanzi alle commissioni tributarie – è stato abrogato dal D.Lgs. 46/1999, confluendo nella disciplina generale della riscossione in pendenza di giudizio.
Comma 6 – Iscrizione a ruolo e avviso bonario
Il comma 6 dell’art. 60 DPR 633/1972 disciplina due fattispecie distinte ma collegate:
a) IVA non versata emergente dalla dichiarazione annuale
Quando dall’esame della dichiarazione annuale IVA emerge un’imposta non versata, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate può iscriverla direttamente a ruolo a titolo definitivo, insieme agli interessi e alla soprattassa (sanzione) di cui all’art. 44.
b) Errori materiali o di calcolo
La medesima procedura si applica alla maggiore imposta risultante dalla correzione di errori materiali o di calcolo che l’Agenzia delle Entrate rileva in sede di controllo formale della dichiarazione.
La procedura di pre-iscrizione a ruolo (avviso bonario)
Prima di procedere all’iscrizione a ruolo, l’ufficio è tenuto a inviare al contribuente un avviso bonario (comunicazione di irregolarità). Questo obbligo di comunicazione preventiva ha una base normativa articolata: il comma 6 dell’art. 60 DPR 633/1972 fissa specificamente la finestra temporale per il caso di IVA non versata risultante dalla dichiarazione annuale, mentre l’art. 54-bis, comma 3, DPR 633/1972 — disciplinando i controlli automatizzati — richiama espressamente l’art. 60, comma 6, ai fini degli effetti della comunicazione dell’esito.
Occorre tuttavia notare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, n. 22035/2010 e successive), l’avviso bonario non è sempre obbligatorio: esso è dovuto quando i controlli evidenziano un risultato diverso da quanto dichiarato, ma non quando la pretesa deriva dal mero omesso versamento di importi già correttamente indicati in dichiarazione.
Il termine per il pagamento in risposta all’avviso bonario
Il comma 6 dell’art. 60 DPR 633/1972 prevede il termine di 30 giorni per il versamento su invito dell’ufficio, con applicazione della soprattassa del 60% (art. 44 DPR 633/1972). Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il D.Lgs. 108/2024 ha modificato il D.Lgs. 462/1997 portando a 60 giorni il termine ordinario entro cui pagare o rateizzare gli avvisi bonari derivanti da controlli automatizzati o formali; il termine sale a 90 giorni se l’avviso è trasmesso tramite intermediario. Esiste dunque una tensione di coordinamento tra la lettera del comma 6 dell’art. 60 (30 giorni) e il regime aggiornato del D.Lgs. 462/1997 (60/90 giorni): nella pratica operativa odierna, prevalgono i termini più ampi del D.Lgs. 462/1997 riformato.
Questo meccanismo rappresenta un’opportunità concreta per il soggetto passivo di regolarizzare la propria posizione con l’amministrazione finanziaria prima che la situazione si aggravi con cartelle di pagamento e procedure esecutive.
Comma 7 – La rivalsa IVA post-accertamento
Il comma 7 dell’art. 60 DPR 633/1972 è, sotto il profilo della neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, il più rilevante. Introdotto nella formulazione attuale dall’art. 93 del D.L. 1/2012 (c.d. “Decreto Liberalizzazioni”), a seguito della procedura d’infrazione europea n. 2011/4081 avviata dalla Commissione contro l’Italia, esso riconosce al cedente/prestatore il diritto di rivalersi della maggiore IVA accertata nei confronti del cessionario o committente.
Prima della riforma del 2012, il vecchio comma 7 vietava questa rivalsa, costringendo di fatto l’operatore economico ad assorbire l’IVA accertata come un costo proprio. Questo meccanismo era stato ritenuto incompatibile con il diritto europeo, che garantisce la neutralità dell’IVA per gli operatori economici.
Requisiti per esercitare la rivalsa ex art. 60 comma 7 DPR 633/1972
Affinché il diritto alla rivalsa sia esercitabile in base all’art. 60 DPR 633/1972, devono sussistere le seguenti condizioni:
| Condizione | Dettaglio |
| Definizione dell’atto impositivo | L’accertamento deve essere divenuto definitivo (per mancata impugnazione, adesione, sentenza passata in giudicato) |
| Pagamento integrale dell’imposta | Il cedente/prestatore deve aver versato l’IVA, le sanzioni e gli interessi |
| Riconducibilità a specifiche operazioni | La base imponibile accertata deve riferirsi a operazioni verso determinati cessionari o committenti identificabili |
| Emissione del documento di rivalsa | Va emessa una fattura o nota di variazione in aumento ex art. 26, comma 1, DPR 633/1972 con indicazione degli estremi dell’atto di accertamento |
La rivalsa ha natura privatistica: la relativa controversia, in caso di mancato pagamento da parte del cessionario, va portata dinanzi al giudice ordinario e non alle corti tributarie (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 15031/2009).
Il diritto alla detrazione del cessionario dopo la rivalsa
Una volta che il cedente ha correttamente esercitato la rivalsa ex art. 60 comma 7 DPR 633/1972, il cessionario o committente acquista il diritto alla detrazione dell’IVA addebitatagli. Tuttavia, questo diritto è soggetto a condizioni temporali e sostanziali specifiche:
- La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il cessionario ha pagato l’imposta addebitata in rivalsa.
- La detrazione spetta alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria, non a quelle vigenti al momento del pagamento della rivalsa.
- La detrazione è subordinata all’effettivo pagamento al cedente: il cessionario non può detrarre l’IVA prima di averla concretamente corrisposta al fornitore. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 569/2022 (richiamando la circolare 35/E/2013), questa condizione mira a scongiurare il rischio di ingiusto arricchimento che il cessionario conseguirebbe se detraesse l’imposta senza provvedere al suo effettivo pagamento.
Nota di compatibilità con il diritto UE: Come evidenziato dall’AIDC e confermato dalla dottrina, la subordinazione della detrazione al pagamento effettivo crea una tensione con l’art. 178 della Direttiva IVA 2006/112/CE, che richiede solo il possesso di una fattura conforme per esercitare la detrazione, indipendentemente dal pagamento al proprio fornitore. La Corte di Giustizia ha affrontato il tema con la sentenza C-8/17 (Biosafe, 12 aprile 2018). Tale tensione non è stata ancora risolta da una modifica normativa esplicita, e il regime italiano rimane applicabile nelle more di un eventuale intervento correttivo.
Questo regime è stato confermato invariato dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 2018, che ha chiarito come le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 (che ha ridotto i termini ordinari di detrazione IVA) non abbiano inciso sul termine di cui all’art. 60, comma 7, DPR 633/1972.
Adempimenti pratici per la rivalsa
| Soggetto | Adempimento |
| Cedente/prestatore | Emette fattura (o nota di variazione ex art. 26, comma 1) con estremi identificativi dell’atto di accertamento; la annota nel registro ex art. 23 solo per memoria (non concorre alla liquidazione periodica) |
| Cessionario/committente | Ricevuto il documento, annota nel registro ex art. 25 DPR 633/1972 ed esercita la detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo al pagamento |
Rivalsa in caso di pagamento rateale
Un aspetto pratico di grande rilevanza: quando il cedente ha optato per la rateazione dell’imposta accertata (ad esempio nell’ambito dell’accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997), la rivalsa può essere esercitata progressivamente, in relazione al pagamento delle singole rate. Lo ha chiarito la circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 2013 e successivamente confermato con la risposta all’interpello n. 481 del 22 dicembre 2023, secondo cui il diritto alla rivalsa sorge man mano che le rate vengono onorate, già a partire dalla prima rata (il cui versamento rende definitivo l’accertamento), senza dover attendere il saldo completo. Per ciascuna rata pagata, il cedente emette una separata fattura o nota di variazione in aumento con gli estremi dell’atto di accertamento.
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Rapporto tra art. 60 DPR 633/1972 e art. 26 (nota di variazione)
Un punto che genera spesso incertezza è il confine tra la rivalsa ex art. 60 DPR 633/1972 e la nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26, comma 2, DPR 633/1972. La distinzione è netta:
| Strumento | Quando si applica | Natura |
| Art. 60, comma 7 (rivalsa da accertamento) | Accertamento o rettifica IVA divenuti definitivi | Facoltativo, ha natura privatistica |
| Art. 26, comma 1 (nota di variazione in aumento) | Veicolo documentale per addebitare la rivalsa ex art. 60, comma 7 | Strumento formale necessario |
| Art. 26, comma 2 (nota di variazione in diminuzione) | Rettifica contrattuale, accordo tra le parti, procedure concorsuali | Non applicabile alla rivalsa da accertamento |
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risposta all’interpello n. 219 del 20 luglio 2020 che, in caso di mancato pagamento da parte del cessionario, il cedente non può emettere nota di variazione in diminuzione ex art. 26, comma 2, per recuperare l’IVA versata all’erario in via di rivalsa, ma deve agire in sede civile.
Commi 2-5: la storia abrogata dell’art. 60 DPR 633/1972
I commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 60 DPR 633/1972 disciplinavano originariamente il pagamento frazionato dell’imposta accertata in presenza di ricorso al contenzioso tributario, prevedendo versamenti graduali in parallelo con i diversi gradi di giudizio (un terzo all’atto del ricorso, la metà dopo la commissione tributaria di primo grado, due terzi dopo quella di secondo grado, l’intero dopo la sentenza definitiva).
Questi commi sono stati abrogati dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riformato il sistema della riscossione tramite ruolo. L’abrogazione è stata successivamente confermata espressamente dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (art. 240, comma 1, lett. b)), nell’ambito del riordino della normativa in materia di riscossione.
Oggi la riscossione in pendenza di giudizio tributario è disciplinata dal D.Lgs. 546/1992 (processo tributario) e dal D.Lgs. 472/1997 per le sanzioni.
Art. 60-bis DPR 633/1972: responsabilità solidale e valore normale
Strettamente collegato all’art. 60 DPR 633/1972 è l’art. 60-bis, che introduce un regime di responsabilità solidale per il cessionario in determinate operazioni a rischio. Nello specifico, per le cessioni di beni individuate con decreto ministeriale (il d.m. 22 dicembre 2005 ha individuato le prime categorie merceologiche: autoveicoli, prodotti di telefonia, personal computer, animali vivi della specie bovina e suina, carni bovine e suine, nonché telefoni cellulari), quando la cessione avviene a un prezzo inferiore al valore normale di mercato ai sensi dell’art. 14 DPR 633/1972, il cessionario risponde solidalmente con il cedente per il versamento dell’IVA, a meno che non dimostri di aver correttamente acquisito il bene a quel prezzo nell’ambito della propria normale attività commerciale.
L’Agenzia delle Entrate invia un “invito ad adempiere” al cessionario obbligato solidale, comunicandogli l’esito del controllo e l’intenzione di procedere all’iscrizione a ruolo. La giurisprudenza recente (Cassazione, ordinanza n. 31530 del 3 dicembre 2025) ha precisato che tale invito, ove contenga la determinazione dell’an e del quantum della pretesa, costituisce atto autonomamente impugnabile davanti alle corti tributarie, a tutela del diritto di difesa del contribuente.
Evoluzione normativa dell’art. 60 DPR 633/1972: cronologia
| Anno | Evento normativo | Impatto sull’art. 60 |
| 1972 | D.P.R. 633/1972 | Istituzione dell’articolo nella formulazione originaria |
| 1999 | D.Lgs. 46/1999 | Abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 (pagamento in pendenza di giudizio) |
| 2005 | D.M. 22 dicembre 2005 | Individuazione dei settori merceologici ai quali si applica la responsabilità solidale ex art. 60-bis (autoveicoli, telefonia, computer, carni e animali vivi) |
| 2012 | D.L. 1/2012, art. 93 (Decreto Liberalizzazioni) | Riformulazione del comma 7: introduce il diritto di rivalsa post-accertamento in conformità con il diritto UE |
| 2025 | D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo Unico versamenti e riscossione) | Conferma espressa dell’abrogazione dei commi 2-5 nell’ambito del riordino del sistema della riscossione (art. 240, comma 1, lett. b)). Atto primario di abrogazione rimane D.Lgs. 46/1999 |
| 2026 | D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (nuovo TU IVA) | Predisposizione del futuro sistema: le disposizioni sull’accertamento restano fuori dal TU; il DPR 633/1972 rimane in vigore fino al 31 dicembre 2026 |
Il nuovo Testo Unico IVA 2026 e il futuro dell’art. 60 DPR 633/1972
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026 (Supplemento ordinario n. 4/L), ha approvato il nuovo Testo Unico delle disposizioni in materia di IVA, composto da 171 articoli suddivisi in 18 Titoli. Il nuovo TU entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, data dalla quale opereranno anche le abrogazioni del DPR 633/1972 e del D.L. 331/1993.
Cosa cambia per l’art. 60 DPR 633/1972?
Il D.Lgs. 10/2026 ha riorganizzato le disposizioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto (soggetti passivi, base imponibile, aliquote, esenzioni, operazioni intracomunitarie) coordinandole con la Direttiva 2006/112/CE. Tuttavia, le disposizioni in materia di accertamento e riscossione IVA — tra cui l’intero Titolo IV del DPR 633/1972 e quindi l’art. 60 — non sono state incluse nel nuovo TU. Come già indicato nella fase di consultazione pubblica del 2024 (in cui la stessa Agenzia delle Entrate aveva segnalato che le norme di “Accertamento e Riscossione” sarebbero state oggetto di un separato testo unico), la loro destinazione definitiva dipende dall’adozione di un ulteriore decreto legislativo nell’ambito della delega fiscale (legge 111/2023), ancora in corso di elaborazione.
È opportuno sottolineare che la struttura precisa del futuro testo unico sull’accertamento rimane in sviluppo: il processo di riforma è in atto, ma la collocazione definitiva delle norme di cui all’art. 60 DPR 633/1972 non è ancora codificata. Le indicazioni disponibili suggeriscono che i principi sostanziali della norma (termine di pagamento, rivalsa, detrazione) saranno preservati, ma la forma e la numerazione potrebbero cambiare. Pertanto:
- Fino al 31 dicembre 2026, l’art. 60 DPR 633/1972 rimane pienamente operativo nella sua formulazione attuale.
- Dal 2027, il DPR 633/1972 sarà abrogato ma le disposizioni di accertamento e riscossione IVA continueranno ad applicarsi fino all’adozione del testo unico sull’accertamento o alle disposizioni transitorie che saranno indicate.
- Il 2026 è l'”anno-ponte” per imprese, professionisti e operatori per aggiornare procedure interne, contratti e riferimenti normativi.
Casistica pratica: come funziona la rivalsa nella realtà
Caso 1 – Cedente che aderisce all’accertamento e vuole rivalersi
La società Alfa subisce un accertamento IVA con cui l’Agenzia delle Entrate accerta operazioni inesistenti parziali verso la società Beta. Alfa firma l’accertamento con adesione, paga la maggiore IVA, le sanzioni e gli interessi. A quel punto, in base all’art. 60 comma 7 DPR 633/1972, ha diritto di emettere fattura integrativa verso Beta per recuperare l’IVA pagata. Beta, ricevuta la fattura, la annota nel registro acquisti e porta in detrazione l’IVA entro la dichiarazione del secondo anno successivo al pagamento.
Caso 2 – Il cessionario è stato cancellato dal Registro Imprese
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 84 del 26 novembre 2018, se il cessionario si è estinto prima che il cedente eserciti la rivalsa, il diritto alla rivalsa ex art. 60 DPR 633/1972 rimane teoricamente esercitabile ma di fatto privo di sbocchi fiscali ordinari. Il cedente deve eventualmente agire in sede civile verso i soci o liquidatori, senza potersi avvalere della nota di variazione in diminuzione ex art. 26.
Caso 3 – Accertamento su operazioni a prezzo inferiore al valore normale (art. 60-bis)
Un operatore di settori a rischio (ad es. telefonia) acquista beni a prezzo inferiore al valore di mercato. Il cedente non versa l’IVA. L’Agenzia delle Entrate applica la responsabilità solidale ex art. 60-bis e notifica al cessionario un “invito ad adempiere”. Il cessionario, in base alla giurisprudenza attuale, può impugnare tale atto davanti alla commissione tributaria se esso manifesta una pretesa determinata nell’an e nel quantum.
Riepilogo schematico dell’art. 60 DPR 633/1972
| Istituto | Norma | Contenuto sintetico |
| Termine di pagamento accertamento | Art. 60, co. 1 | 60 giorni dalla notificazione dell’avviso |
| Iscrizione a ruolo da dichiarazione | Art. 60, co. 6 | IVA non versata iscritta a ruolo definitivamente; avviso bonario 30 gg; soprattassa 60% |
| Rivalsa post-accertamento | Art. 60, co. 7 | Diritto del cedente/prestatore di rivalersi sul cessionario/committente dopo pagamento definitivo |
| Detrazione per il cessionario | Art. 60, co. 7 | Entro dichiarazione del 2° anno successivo al pagamento della rivalsa |
| Responsabilità solidale | Art. 60-bis | Cessionario responsabile solidale per IVA non versata dal cedente in operazioni sotto valore normale |
Domande Frequenti (FAQ)
Che cosa disciplina esattamente l’art. 60 DPR 633/1972?
L’art. 60 DPR 633/1972, rubricato “Pagamento delle imposte accertate”, regolamenta i termini e le modalità con cui il soggetto passivo IVA deve versare l’imposta (o la maggiore imposta) accertata dall’Agenzia delle Entrate. Nella sua formulazione vigente, il comma 1 fissa il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento o rettifica, il comma 6 disciplina l’iscrizione a ruolo dell’IVA non versata risultante dalla dichiarazione annuale e la procedura di avviso bonario, e il comma 7 riconosce il diritto di rivalsa del cedente/prestatore nei confronti del cessionario/committente a seguito del pagamento definitivo dell’imposta accertata.
Entro quanti giorni bisogna pagare l’IVA accertata dopo la notifica dell’avviso di accertamento?
In base al comma 1 dell’art. 60 DPR 633/1972, il contribuente ha 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento o di rettifica per versare l’imposta o la maggiore imposta accertata. Il mancato versamento entro questo termine espone il contribuente all’iscrizione a ruolo con conseguenti cartelle di pagamento, interessi moratori e sovrattasse aggiuntive.
Cos’è l’avviso bonario previsto dall’art. 60 DPR 633/1972 e quando viene inviato?
L’avviso bonario (comunicazione di irregolarità) è la comunicazione preventiva che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a inviare al contribuente prima di procedere all’iscrizione a ruolo, quando in sede di controllo automatizzato (art. 54-bis DPR 633/1972) o nella gestione dell’IVA non versata risultante dalla dichiarazione annuale (art. 60, comma 6, DPR 633/1972) emerge una irregolarità. Il comma 6 dell’art. 60 DPR 633/1972 prevede letteralmente un termine di 30 giorni per regolarizzare.
Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il D.Lgs. 108/2024 ha portato a 60 giorni il termine operativo ordinario per pagare o rateizzare a seguito di avviso bonario da controllo automatizzato (90 giorni se l’avviso è trasmesso tramite intermediario). Il pagamento entro tale termine consente al contribuente di beneficiare di sanzioni ridotte. Se il contribuente non risponde, l’imposta viene iscritta a ruolo con emissione di cartella di pagamento. Si precisa che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, l’avviso bonario è dovuto quando il controllo rileva un risultato diverso da quello dichiarato, ma non è obbligatorio nei casi di semplice omesso versamento di importi già correttamente esposti in dichiarazione.
In che cosa consiste il diritto di rivalsa previsto dal comma 7 dell’art. 60 DPR 633/1972?
Il comma 7 dell’art. 60 DPR 633/1972 riconosce al cedente di beni o al prestatore di servizi il diritto di recuperare, nei confronti del proprio cliente (cessionario o committente), la maggiore IVA che ha dovuto versare a seguito di un avviso di accertamento o rettifica divenuto definitivo. Questo diritto sorge solo dopo che il cedente/prestatore ha effettivamente pagato all’Erario l’imposta accertata, le relative sanzioni e gli interessi. Lo scopo è preservare la neutralità dell’IVA, che deve incidere economicamente sui consumatori finali e non sugli operatori economici.
Quali sono i presupposti per poter esercitare la rivalsa IVA ex art. 60 comma 7 DPR 633/1972?
Per esercitare correttamente la rivalsa è necessario che: (1) l’atto di accertamento o rettifica sia divenuto definitivo, sia per mancata impugnazione nei termini, sia attraverso strumenti deflattivi del contenzioso (ad es. accertamento con adesione), sia per sentenza passata in giudicato; (2) il cedente/prestatore abbia effettivamente pagato all’Erario l’IVA accertata, le sanzioni e gli interessi; (3) la base imponibile accertata sia riferibile a operazioni effettuate verso specifici cessionari o committenti identificabili; (4) il cedente emetta regolare fattura (o nota di variazione in aumento ex art. 26, comma 1, DPR 633/1972) con gli estremi identificativi dell’atto di accertamento.
Entro quando il cessionario che ha subito la rivalsa ex art. 60 DPR 633/1972 può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA?
Ai sensi del comma 7 dell’art. 60 DPR 633/1972, il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata in rivalsa al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto la somma addebitata in via di rivalsa. Questo termine speciale non è stato modificato dalle riforme del 2017 che hanno ridotto i termini ordinari di detrazione, come confermato dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E/2018.
Elemento fondamentale: la detrazione è subordinata all’effettivo pagamento al cedente/prestatore — il cessionario non può detrarre l’IVA prima di averla concretamente versata. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (interpello n. 569/2022, richiamando la circolare 35/E/2013), questa condizione tutela contro l’ingiusto arricchimento. Va segnalato che parte della dottrina e la sentenza CGUE C-8/17 (Biosafe, 2018) hanno evidenziato una possibile tensione di questa condizione con la Direttiva IVA 2006/112/CE, che in linea generale richiede solo il possesso di una fattura conforme per detrarre.
I commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 60 DPR 633/1972 sono ancora in vigore?
No. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 60 DPR 633/1972, che disciplinavano il pagamento frazionato dell’imposta in pendenza di ricorso (1/3, 1/2, 2/3 dell’accertato nei diversi gradi di giudizio), sono stati abrogati dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, con il riordino della riscossione tramite ruolo. L’abrogazione è stata poi espressamente confermata dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33. La disciplina della riscossione in pendenza di giudizio tributario è oggi regolata dalle norme del processo tributario (D.Lgs. 546/1992).
Cosa cambia per l’art. 60 DPR 633/1972 con il nuovo Testo Unico IVA in vigore dal 2027?
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (nuovo Testo Unico IVA) ha introdotto un riordino organico della disciplina IVA sostanziale con efficacia dal 1° gennaio 2027. Tuttavia, le disposizioni in materia di accertamento e riscossione IVA — compreso l’art. 60 DPR 633/1972 — non sono state incluse nel nuovo TU. Esse erano state esplicitamente escluse già nella fase di consultazione pubblica del 2024, in quanto destinate a un separato testo unico sull’accertamento tributario ancora in corso di elaborazione nell’ambito della delega fiscale (legge 111/2023).
La struttura precisa di tale futuro testo rimane in sviluppo: si tratta di intenzione legislativa in corso, non di un assetto normativo già codificato. Pertanto, fino al 31 dicembre 2026, l’art. 60 DPR 633/1972 rimane integralmente operativo. Dal 2027, le disposizioni di accertamento e riscossione IVA continueranno ad applicarsi in forza di apposite disposizioni transitorie, fino all’adozione del testo unico sull’accertamento.
In caso di rivalsa IVA ex art. 60 DPR 633/1972, se il cessionario non paga, il cedente può emettere nota di variazione in diminuzione?
No. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 219 del 20 luglio 2020, la rivalsa ex art. 60, comma 7, DPR 633/1972 ha natura privatistica e non riguarda il rapporto tributario tra contribuente e Erario. Se il cessionario non onora l’importo addebitato in rivalsa, il cedente non può avvalersi della nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26, comma 2, DPR 633/1972 (che attiene a rettifiche contrattuali, accordi tra le parti, procedure concorsuali). L’unica via percorribile è quella del giudice civile ordinario.
Che differenza c’è tra art. 60 DPR 633/1972 e art. 60-bis?
L’art. 60 DPR 633/1972 disciplina il pagamento dell’imposta accertata e il diritto di rivalsa del cedente sul proprio cliente dopo un accertamento definitivo. L’art. 60-bis, invece, introduce un meccanismo di responsabilità solidale del cessionario: in determinati settori ad alto rischio evasione (individuati con decreto ministeriale, come la telefonia), se la cessione avviene a un prezzo inferiore al valore normale di mercato e il cedente non versa l’IVA, il cessionario è chiamato a rispondere solidalmente di quell’imposta verso l’Erario. Si tratta di due istituti distinti: il primo regola i rapporti interni tra fornitore e cliente dopo un accertamento; il secondo è uno strumento di tutela preventiva dell’amministrazione finanziaria contro l’evasione nelle catene di fornitura.
Conclusioni
L’art. 60 DPR 633/1972 è una norma che ogni operatore economico soggetto all’imposta sul valore aggiunto deve conoscere con precisione. I suoi elementi chiave – il termine di 60 giorni per il pagamento dell’imposta accertata, la procedura di avviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo, e il fondamentale diritto di rivalsa post-accertamento introdotto dalla riforma del 2012 – costituiscono punti di riferimento irrinunciabili nella gestione di qualsiasi procedimento di accertamento IVA.
La modifica più significativa degli ultimi anni rimane quella del comma 7, operata dall’art. 93 del D.L. 1/2012, che ha definitivamente ripristinato la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto nei rapporti tra operatori economici, eliminando il paradossale divieto di rivalsa che costringeva il cedente ad assorbire l’IVA accertata come costo proprio.
Sul fronte delle novità future, il D.Lgs. 10/2026 e il processo di riforma fiscale delineato dalla legge 111/2023 preannunciano un riordino complessivo del sistema che, pur non stravolgendo i principi dell’art. 60 DPR 633/1972, li collocherà in un quadro normativo più sistematico e coordinato a partire dal 2027.
Nel frattempo, il 2026 è l’anno in cui operatori e professionisti devono mappare le corrispondenze tra la normativa vigente e quella futura, aggiornare contratti, clausole e procedure interne in vista del passaggio al nuovo Testo Unico IVA.
Fonti ufficiali e riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Gazzetta Ufficiale
- Testo vigente DPR 633/1972 – Normattiva
- D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 – Gazzetta Ufficiale
- Agenzia delle Entrate – portale ufficiale
- Dipartimento delle Finanze – normativa tributaria
Ultimo aggiornamento: marzo 2026. Il contenuto è a scopo informativo e non sostituisce la consulenza di un professionista tributario. Per situazioni specifiche, si raccomanda di rivolgersi a un commercialista o a uno studio legale tributario.