Art 24 DPR 633 1972: Guida alla Registrazione dei Corrispettivi IVA
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Introduzione: cos’è l’art 24 DPR 633 1972 e perché è fondamentale
L’art 24 DPR 633 1972 è uno degli articoli cardine del Testo Unico IVA italiano. Rubricato “Registrazione dei corrispettivi”, disciplina le modalità con cui i commercianti al minuto e i soggetti passivi assimilati devono documentare e annotare i proventi delle vendite e delle prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Comprendere l’art 24 del DPR 633/1972 è essenziale per qualsiasi imprenditore, esercente o professionista che operi nel commercio al dettaglio, nella somministrazione di alimenti e bevande o in qualunque attività elencata nell’art. 22 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica. Sbagliare la registrazione dei corrispettivi espone a sanzioni significative da parte dell’Agenzia delle Entrate e a rischi in sede di accertamento IVA.
In questa guida troverai il testo vigente dell’art 24 DPR 633 1972, un’analisi comma per comma, le novità introdotte dal 2019 a oggi — incluso il regime sanzionatorio aggiornato al 1° gennaio 2026 in base al D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico Sanzioni) — tabelle riepilogative e le risposte alle domande più frequenti.
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1. Testo vigente dell’art 24 DPR 633 1972
Di seguito il dispositivo aggiornato dell’art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo Unico IVA), come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con efficacia dal 1° gennaio 2013:
Comma 1 I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22, in luogo di quanto stabilito nell’articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile, nonché l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L’annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.
Comma 2 Nella determinazione dell’ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel secondo comma dell’art. 17, includendo nel corrispettivo anche l’imposta.
Comma 3 Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.
Comma 4 I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l’attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l’attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
Il testo integrale aggiornato è consultabile su Normattiva.it, il portale ufficiale della normativa italiana gestito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
2. Chi è soggetto all’art 24 DPR 633 1972?
L’art 24 DPR 633 1972 si applica ai soggetti indicati nell’art. 22 dello stesso DPR, ovvero:
- Commercianti al minuto (negozi, esercizi di vendita al pubblico);
- Esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie);
- Artigiani che cedono direttamente al pubblico i beni prodotti;
- Esercenti attività alberghiere e di pensione;
- Soggetti che effettuano prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico;
- Altri contribuenti elencati nell’art. 22 del DPR n. 633/1972 per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, salvo richiesta del cliente.
In tutti questi casi, l’art 24 del DPR 633/1972 consente — e storicamente imponeva — la tenuta del registro dei corrispettivi in alternativa al registro delle fatture emesse disciplinato dall’art. 23 dello stesso decreto.
3. Il registro dei corrispettivi: struttura e contenuto
Secondo l’art 24 DPR 633 1972, il registro dei corrispettivi deve riportare, per ogni giornata lavorativa:
| Dato da annotare | Dettaglio |
| Data delle operazioni | Il giorno in cui le operazioni sono effettuate |
| Corrispettivi operazioni imponibili | Ammontare globale giornaliero, distinto per aliquota IVA (4%, 5%, 10%, 22%) |
| IVA corrispondente | Importo dell’imposta per ciascuna aliquota applicata |
| Corrispettivi operazioni esenti / non imponibili | Ammontare globale per tipologia (artt. 21, co. 6 e 6-bis) |
| Corrispettivi con fattura | Inclusi nel totale giornaliero (comma 2), IVA compresa |
Termine di annotazione: entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
4. Analisi comma per comma dell’art 24 DPR 633 1972
Comma 1 – La facoltà di registrazione globale giornaliera
Il primo comma dell’art 24 DPR 633 1972 introduce una semplificazione fondamentale: i soggetti dell’art. 22 possono annotare non ogni singola vendita (come avverrebbe nel registro delle fatture emesse ex art. 23), bensì il totale giornaliero dei corrispettivi per aliquota IVA. Questa semplificazione riduce enormemente il carico burocratico per chi compie centinaia di transazioni al giorno.
La norma precisa che l’annotazione va distinta:
- per aliquota applicabile alle operazioni imponibili;
- per tipologia relativamente alle operazioni rientranti nell’art. 21, commi 6 e 6-bis (operazioni esenti, non imponibili, fuori campo IVA emesse con fattura).
Comma 2 – Inclusione obbligatoria dei corrispettivi con fattura nel totale giornaliero
Il secondo comma dell’art 24 DPR 633 1972 stabilisce che nel calcolo dell’ammontare giornaliero vanno inclusi anche i corrispettivi relativi a operazioni per le quali è stata emessa fattura, compresi gli importi per cessioni di immobili e beni strumentali, nonché le operazioni in regime di inversione contabile (reverse charge, art. 17 co. 2). L’importo va sempre considerato IVA compresa.
Questo comma impedisce che il ricorso alla fattura consenta di escludere certe operazioni dal totale giornaliero, garantendo la completezza dei dati fiscali comunicati.
Comma 3 – Il metodo proporzionale per aliquote miste (previa autorizzazione ministeriale)
Per i commercianti al minuto che vendono promiscuamente beni con aliquote IVA diverse (ad esempio un supermercato che vende sia prodotti alimentari al 4%/10% sia prodotti non alimentari al 22%), l’art 24 DPR 633 1972 al comma 3 prevede che il Ministro delle finanze possa autorizzare — su richiesta e previa definizione delle modalità operative — la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili senza distinzione per aliquota. La ripartizione degli importi ai fini delle diverse aliquote avviene poi in proporzione agli acquisti (c.d. metodo proporzionale).
⚠️ Attenzione: questa semplificazione non è automatica. Richiede una specifica autorizzazione ministeriale. Chi intende avvalersene deve verificare di rientrare nelle categorie autorizzate e rispettare le modalità stabilite con decreto.
Comma 4 – Il registro di prima nota in luoghi di vendita distinti
Il quarto comma dell’art 24 DPR 633 1972 riguarda il caso in cui l’esercente tenga il registro dei corrispettivi in una sede diversa dal luogo di vendita (ad esempio nella sede amministrativa o legale). In tale ipotesi, è obbligatorio tenere anche un registro di prima nota nel luogo di vendita, dove annotare i corrispettivi nei termini previsti dal comma 1. Le modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
5. L’evoluzione normativa: dall’art 24 DPR 633 1972 ai corrispettivi telematici
L’art 24 DPR 633 1972 ha subito una trasformazione radicale nel suo ruolo pratico a seguito dell’introduzione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, introdotto dal D.Lgs. n. 127/2015 e reso progressivamente obbligatorio per tutti i soggetti dell’art. 22.
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Cronologia degli aggiornamenti principali
| Anno / Data | Novità normativa | Fonte |
| 1972 | Istituzione del DPR 633/1972 – nasce l’obbligo del registro dei corrispettivi cartaceo | DPR 633/1972 |
| 2015 | Introdotta la base normativa per la trasmissione telematica facoltativa dei corrispettivi | D.Lgs. n. 127/2015, art. 2 |
| 1° luglio 2019 | Obbligo corrispettivi telematici per soggetti con volume d’affari > €400.000 (anno precedente) | D.L. n. 119/2018, art. 17 |
| 1° gennaio 2020 | Estensione a tutti i soggetti con volume d’affari > €400.000 (anno precedente) | D.L. n. 119/2018 |
| 1° gennaio 2021 | Obbligo generalizzato per tutti i soggetti dell’art. 22 DPR 633/1972 | D.L. n. 119/2018 |
| 2021–2024 | Consolidamento del sistema; aggiornamenti tecnici dei Registratori Telematici | Provvedimenti AdE |
| 28 novembre 2024 | Pubblicazione D.Lgs. n. 173/2024 – Testo Unico Sanzioni Tributarie (applicazione dal 1° gennaio 2026) | G.U. n. 279/2024 |
| 30 dicembre 2024 | Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) – obbligo collegamento RT/POS dal 1° gennaio 2026 | G.U. n. 305/2024 |
| 31 ottobre 2025 | Provvedimento AdE n. 424470/2025 – modalità operative del collegamento RT/POS | Portale AdE |
| 1° gennaio 2026 | Applicazione D.Lgs. 173/2024 e obbligo collegamento RT/POS | L. n. 207/2024 + D.Lgs. 173/2024 |
Con l’avvento dello scontrino elettronico (documento commerciale telematico), la compilazione manuale del registro dei corrispettivi cartaceo prevista dall’art 24 DPR 633 1972 non è più obbligatoria per i soggetti che adempiono tramite Registratore Telematico (RT) o tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Il registro ha ceduto il passo alla trasmissione digitale diretta, ma l’art 24 del DPR 633/1972 rimane il fondamento giuridico dell’intera disciplina.
6. Novità 2026: collegamento logico RT/POS e nuovo regime sanzionatorio
6.1 Obbligo di integrazione RT / strumenti di pagamento elettronico
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, art. 1, commi 74–77), modificando l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, ha introdotto un nuovo obbligo vigente dal 1° gennaio 2026: i soggetti che certificano i corrispettivi tramite RT devono integrare il processo di registrazione fiscale con il processo di pagamento elettronico.
Punti operativi chiave, come definiti dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025:
- Il collegamento tra RT e POS è esclusivamente di tipo logico (non fisico): si esegue tramite un servizio web dedicato nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, disponibile a partire da marzo 2026.
- L’esercente associa il numero di matricola del proprio RT all’identificativo univoco di ciascuno strumento di pagamento elettronico (POS fisici, POS virtuali, wallet, app di pagamento).
- I dati dei pagamenti elettronici vanno trasmessi giornalmente in forma aggregata insieme ai corrispettivi telematici.
- L’obbligo riguarda tutte le forme di pagamento elettronico: carte di credito/debito, app di pagamento, wallet digitali e strumenti affini.
Scadenze per il collegamento RT/POS (Provvedimento n. 424470/2025):
| Situazione | Termine per il collegamento |
| POS già in uso al 1° gennaio 2026 o attivati entro il 31 gennaio 2026 | 45 giorni dalla data di disponibilità del servizio web (prevista marzo 2026) |
| Nuovi POS attivati dopo il 31 gennaio 2026 | Dal 6° giorno del 2° mese successivo all’attivazione, entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese |
| Variazioni successive (sostituzione POS o RT, disattivazione) | Comunicazione entro gli stessi termini sopra indicati |
⚠️ Eccezione: chi emette esclusivamente fatture elettroniche e non utilizza RT per certificare corrispettivi non è soggetto all’obbligo di collegamento RT/POS, per mancanza dello strumento RT a cui associare il POS.
6.2 Regime sanzionatorio aggiornato al 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026, le sanzioni tributarie in materia di IVA e corrispettivi sono disciplinate dal D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico Sanzioni Tributarie Amministrative e Penali), pubblicato in G.U. n. 279 del 28 novembre 2024, che ha sostituito le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 471/1997. I riferimenti normativi aggiornati sono l’art. 36 (violazioni in materia IVA e corrispettivi) e l’art. 37 (sanzioni accessorie).
Sanzioni per violazioni dei corrispettivi telematici (art. 36 D.Lgs. n. 173/2024)
| Violazione | Sanzione vigente dal 1° gennaio 2026 |
| Mancata o non tempestiva memorizzazione/trasmissione corrispettivi, o trasmissione con dati incompleti/non veritieri, se la violazione incide sulla liquidazione IVA | 70% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso |
| Mancata o tardiva trasmissione corrispettivi se la violazione NON incide sulla liquidazione | € 100 per ciascuna trasmissione giornaliera, max € 1.000 per trimestre |
| Operazioni esenti o non imponibili non documentate o non registrate | 5% dei corrispettivi non documentati/non registrati (se non incide sul reddito: da € 250 a € 2.000) |
| Omessa installazione del Registratore Telematico | Da € 1.000 a € 4.000 |
Sanzioni specifiche per il mancato collegamento RT/POS (dal 1° gennaio 2026)
| Violazione | Sanzione |
| Mancato collegamento (logico) del RT agli strumenti di pagamento elettronico | Da € 1.000 a € 4.000 (art. 36, co. 9 D.Lgs. n. 173/2024) |
| Mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici se non incide sulla liquidazione | € 100 per ciascuna trasmissione giornaliera, max € 1.000 per trimestre (art. 36, co. 6 D.Lgs. n. 173/2024) |
Sanzioni accessorie: sospensione dell’attività (art. 37 D.Lgs. n. 173/2024)
| Condizione | Durata della sospensione |
| 4 distinte violazioni contestate nel corso di un quinquennio | Da 3 giorni a 1 mese |
| Violazioni contestate con corrispettivi oggetto di contestazione > € 50.000 | Da 1 mese a 6 mesi |
Le sanzioni accessorie si applicano anche alle violazioni relative all’omessa/tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici, equiparate alle violazioni sull’emissione del documento commerciale.
7. Rapporto tra art 24 DPR 633 1972 e altri articoli del Testo Unico IVA
L’art 24 del DPR 633/1972 non opera in isolamento: si inserisce in un sistema normativo coerente che è indispensabile conoscere per interpretarlo correttamente.
| Articolo | Contenuto | Collegamento con art. 24 |
| Art. 22 DPR 633/1972 | Commercio al minuto e attività assimilate | Individua i soggetti cui si applica l’art. 24 |
| Art. 23 DPR 633/1972 | Registro delle fatture emesse | L’art. 24 è un’alternativa all’art. 23 |
| Art. 17, co. 2 DPR 633/1972 | Operazioni in reverse charge (debitore d’imposta) | Il comma 2 dell’art. 24 include tali corrispettivi nel totale giornaliero |
| Art. 21, co. 6 e 6-bis DPR 633/1972 | Operazioni esenti, non imponibili, fuori campo IVA | Vanno annotate separatamente per tipologia |
| Art. 25 DPR 633/1972 | Registro degli acquisti | Base di calcolo per il metodo proporzionale (comma 3) |
| D.Lgs. n. 127/2015, art. 2 | Corrispettivi telematici – memorizzazione e trasmissione | Ha modernizzato l’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 24 |
| L. n. 207/2024, art. 1, co. 74–77 | Integrazione RT/POS dal 1° gennaio 2026 | Amplia gli obblighi di trasmissione correlati ai corrispettivi |
| D.Lgs. n. 173/2024 | Testo Unico Sanzioni Tributarie | Disciplina le sanzioni per violazioni dell’art. 24 dal 1° gennaio 2026 |
8. Operazioni imponibili, esenti e non imponibili: cosa va nel registro
L’art 24 DPR 633 1972 richiede una distinzione precisa tra le diverse tipologie di operazioni effettuate ai fini IVA:
Operazioni imponibili – Ceduti beni o prestate servizi con applicazione dell’IVA alle aliquote ordinarie del 4%, 5%, 10%, 22%. Vanno annotate separatamente per ciascuna aliquota.
Operazioni esenti – Operazioni elencate nell’art. 10 del DPR 633/1972 per le quali l’IVA non viene applicata (es. alcune prestazioni sanitarie, educative e finanziarie). Vanno riportate globalmente per tipologia.
Operazioni non imponibili – Cessioni all’esportazione, operazioni intracomunitarie verso altri Paesi UE e assimilate. Vanno indicate separatamente per tipologia.
Operazioni fuori campo IVA – Operazioni che non ricadono nel presupposto soggettivo o oggettivo dell’imposta ai sensi degli artt. 2 e ss. del DPR 633/1972.
9. Soggetti esonerati dall’obbligo di corrispettivi telematici
Sebbene l’art 24 DPR 633 1972 definisca la disciplina generale, il D.M. 10 maggio 2019 (integrato dal D.M. 31 dicembre 2019 e successive modifiche) ha previsto esoneri dall’obbligo di corrispettivi telematici per alcune categorie, tra cui:
- Tabaccai, per la vendita di generi di monopolio, valori bollati e postali;
- Giornalai e edicolanti;
- Tassisti;
- Soggetti per cui le operazioni non certificate non superino l’1% del volume d’affari complessivo.
⚠️ Importante dal 2026: Anche gli esonerati dal RT che accettano pagamenti elettronici sono soggetti a controlli incrociati dell’Agenzia delle Entrate tra i dati dei POS comunicati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) e le certificazioni fiscali emesse. In caso di incongruenze, l’Agenzia invia lettere di compliance (avvisi bonari) prima di procedere a sanzioni.
10. Il regime forfettario e l’art 24 DPR 633 1972
I contribuenti in regime forfettario (Legge n. 190/2014, art. 1, comma 61) sono esonerati dalla tenuta dei registri IVA, incluso il registro dei corrispettivi cartaceo. Tuttavia, se effettuano operazioni rientranti nell’art. 22 del DPR 633/1972, restano comunque tenuti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in quanto tale obbligo discende dal D.Lgs. n. 127/2015 e si applica indipendentemente dal regime IVA adottato. L’art 24 DPR 633 1972 costituisce il riferimento normativo primario anche per questo profilo.
11. Come adempiere correttamente all’art 24 DPR 633 1972 nel 2026
Per essere in regola con quanto disposto dall’art 24 DPR 633 1972 e dalla normativa collegata, i soggetti tenuti devono seguire questi passaggi:
Passo 1 – Dotarsi di Registratore Telematico certificato dall’Agenzia delle Entrate, oppure utilizzare la procedura web “Fatture e Corrispettivi” per la trasmissione dei corrispettivi.
Passo 2 – Emettere il documento commerciale (scontrino elettronico) per ogni cessione di beni o prestazione di servizi, indicando correttamente la modalità di pagamento (contante, carta, app) e l’importo.
Passo 3 – Trasmettere i dati giornalieri dei corrispettivi con distinzione per aliquota IVA, o applicando il metodo proporzionale (solo se specificamente autorizzati).
Passo 4 – Dal 1° gennaio 2026: collegare logicamente il RT ai propri strumenti di pagamento elettronico tramite il servizio web del portale “Fatture e Corrispettivi” (disponibile da marzo 2026), trasmettendo anche i totali giornalieri degli incassi elettronici.
Passo 5 – Verificare la correttezza della forma di pagamento registrata su ogni documento commerciale, poiché l’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociati mensili tra corrispettivi telematici e dati dei pagamenti comunicati dai PSP.
Passo 6 – Conservare i dati per il periodo di accertamento previsto dalla legge (in genere 5 anni).
Domande Frequenti (FAQ)
1. Cos’è esattamente l’art 24 DPR 633 1972 e cosa disciplina?
L’art 24 DPR 633 1972 è l’articolo del Testo Unico IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) rubricato “Registrazione dei corrispettivi”. Stabilisce che i commercianti al minuto e i soggetti assimilati (art. 22) possono annotare giornalmente il totale dei corrispettivi delle operazioni imponibili per aliquota IVA, di quelle esenti e non imponibili, in alternativa alla registrazione analitica delle singole fatture emesse. È il fondamento giuridico dell’intero sistema di certificazione fiscale del commercio al dettaglio italiano.
2. Chi deve applicare l’art 24 del DPR 633/1972?
Devono applicare l’art 24 del DPR 633/1972 tutti i soggetti passivi IVA rientranti nell’art. 22 dello stesso decreto: commercianti al minuto, esercenti bar e ristoranti, artigiani che vendono direttamente al pubblico, esercenti attività alberghiere, e in generale chi svolge attività di cessione di beni o prestazione di servizi al pubblico per cui non è obbligatoria l’emissione della fattura (salvo richiesta del cliente).
3. Il registro dei corrispettivi cartaceo è ancora obbligatorio nel 2026?
No. Con l’estensione generalizzata dell’obbligo di corrispettivi telematici al 1° gennaio 2021, la compilazione del registro cartaceo prevista dall’art 24 DPR 633 1972 non è più obbligatoria per i soggetti che trasmettono telematicamente i dati tramite Registratore Telematico o portale “Fatture e Corrispettivi”. La norma rimane però il fondamento giuridico dell’intero sistema e continua ad applicarsi ai soggetti esonerati dall’obbligo telematico.
4. Cosa cambia per l’art 24 DPR 633 1972 dal 1° gennaio 2026?
Dal 1° gennaio 2026 scattano due novità principali. Prima: l’obbligo di collegamento logico (non fisico) tra RT e POS, introdotto dalla Legge n. 207/2024 (art. 1, co. 74–77) e operativo tramite servizio web sul portale “Fatture e Corrispettivi” (disponibile da marzo 2026, Provvedimento AdE n. 424470/2025). Seconda: l’entrata in applicazione del D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico Sanzioni), che aggiorna il regime sanzionatorio con valori precisi: 70% dell’imposta per omessa trasmissione rilevante, €100/giornata per violazioni non rilevanti sulla liquidazione.
5. Come funziona il metodo proporzionale previsto dal comma 3 dell’art 24 DPR 633 1972?
Il comma 3 dell’art 24 DPR 633 1972 consente ai commercianti al minuto con assortimenti a più aliquote IVA di registrare i corrispettivi senza distinzione per aliquota, ripartendo l’ammontare in proporzione agli acquisti. Questa semplificazione non è automatica: richiede una specifica autorizzazione del Ministro delle finanze che ne stabilisce anche le modalità. Chi intende avvalersene deve verificare di rientrare nelle categorie autorizzate.
6. Qual è la differenza tra il registro dei corrispettivi (art 24 DPR 633 1972) e il registro delle fatture emesse (art 23)?
L’art. 23 DPR 633/1972 richiede la registrazione analitica di ogni singola fattura emessa. L’art 24 DPR 633 1972 permette ai soggetti dell’art. 22 di annotare solo il totale giornaliero per aliquota, senza registrare ogni singola transazione. Questa alternativa semplifica la gestione contabile delle attività ad alto volume di vendite al pubblico.
7. I corrispettivi delle operazioni per le quali si emette fattura rientrano nel totale giornaliero dell’art 24 DPR 633 1972?
Sì. Il comma 2 dell’art 24 del DPR 633/1972 stabilisce esplicitamente che nel totale giornaliero vanno inclusi anche i corrispettivi delle operazioni con fattura, compresi immobili, beni strumentali e operazioni in reverse charge (art. 17, co. 2), sempre considerando l’importo IVA compresa.
8. Quali sono le sanzioni in caso di violazione dell’art 24 DPR 633 1972 dal 1° gennaio 2026?
In base al D.Lgs. n. 173/2024: 70% dell’imposta per mancata/irregolare memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi se la violazione incide sulla liquidazione IVA; € 100 per ciascuna trasmissione (max € 1.000/trimestre) se non incide sulla liquidazione; 5% dei corrispettivi per operazioni esenti non documentate; da € 1.000 a € 4.000 per omessa installazione RT o mancato collegamento RT/POS. Per 4 violazioni in un quinquennio: sospensione dell’attività da 3 giorni a 1 mese; da 1 mese a 6 mesi se corrispettivi contestati > € 50.000.
9. Il regime forfettario esonera dall’art 24 DPR 633 1972?
Parzialmente. I contribuenti forfettari sono esonerati dalla tenuta dei registri IVA (incluso il registro cartaceo dei corrispettivi), ma non dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi se effettuano operazioni rientranti nell’art. 22. Tale obbligo discende dal D.Lgs. n. 127/2015 e si applica indipendentemente dal regime IVA. L’art 24 DPR 633 1972 rimane il fondamento normativo anche per questo profilo.
10. Dove posso trovare il testo ufficiale aggiornato dell’art 24 DPR 633 1972?
Il testo ufficiale aggiornato dell’art 24 DPR 633 1972 è disponibile su Normattiva.it, gestito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Per circolari interpretative, provvedimenti attuativi e istruzioni operative, il riferimento è il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
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Conclusione
L’art 24 DPR 633 1972 è molto più di una norma tecnica sulla tenuta di un registro contabile: rappresenta il fondamento giuridico dell’intero sistema di certificazione fiscale per il commercio al minuto e le attività assimilate in Italia. Dalla sua emanazione nel 1972 a oggi, l’art 24 del DPR 633/1972 ha guidato ogni evoluzione degli obblighi IVA: dal registro cartaceo allo scontrino fiscale, passando per i corrispettivi telematici, fino all’integrazione logica con i pagamenti elettronici del 2026.
Il 2026 segna una svolta significativa su due fronti: l’obbligo di collegamento RT/POS (Legge n. 207/2024) e l’entrata in applicazione del nuovo Testo Unico Sanzioni (D.Lgs. n. 173/2024), che razionalizza e aggiorna l’intero impianto sanzionatorio. Sanzioni come il 70% dell’imposta per omessa trasmissione o i 100 euro per singola giornata per mancata trasmissione dati pagamenti non sono più riferimenti generici, ma valori precisi codificati nella normativa vigente.
Conoscere sia la norma primaria — l’art 24 DPR 633 1972 — sia i regolamenti attuativi e il quadro sanzionatorio aggiornato è oggi imprescindibile per chiunque gestisca un’attività al dettaglio in Italia.
Per il testo ufficiale e sempre aggiornato consultare Normattiva.it e il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Articolo redatto a scopo informativo sulla base di fonti normative ufficiali: DPR 633/1972; D.Lgs. n. 127/2015; D.L. n. 119/2018; L. n. 207/2024 (art. 1, co. 74–77); D.Lgs. n. 173/2024; Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025. Per l’applicazione alla propria situazione fiscale specifica, si consiglia di rivolgersi a un commercialista o consulente fiscale abilitato.