Quadro LM Regime Forfettario: Come Compilarlo Passo per Passo
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Chi ha una partita IVA in regime forfettario non usa il modello 730. Deve presentare il modello Redditi Persone Fisiche e, al suo interno, compilare il quadro LM regime forfettario, la sezione dedicata alla determinazione del reddito imponibile e dell’imposta sostitutiva. È un passaggio che spaventa molti contribuenti alle prime armi, ma la logica di fondo è più semplice di quanto sembri: ricavi incassati, coefficiente di redditività, contributi previdenziali dedotti, imposta sostitutiva calcolata. In questa guida vediamo riga per riga come funziona, quali tabelle usare e quali errori evitare.
Cos’è il quadro LM regime forfettario
Il quadro LM regime forfettario è la sezione del modello Redditi PF in cui i titolari di partita IVA che aderiscono al regime agevolato dichiarano il reddito da lavoro autonomo o da impresa. Sostituisce i quadri RE (lavoro autonomo) e RG (impresa) usati dal regime ordinario: chi è forfettario non deve compilare anche quelli, userà solo LM.
La base normativa è la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, commi da 54 a 89, più le modifiche introdotte dalla legge n. 145 del 2018. Su questo reddito non si applicano IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP: al loro posto c’è un’unica imposta sostitutiva, calcolata proprio nel quadro LM.
Un punto che genera confusione: il quadro LM non riguarda solo il regime forfettario. Contiene anche una sezione per il residuo regime di vantaggio (ex minimi, articolo 27 del decreto legge 98/2011), ormai marginale perché non più accessibile a nuove partite IVA da anni. Per la stragrande maggioranza dei contribuenti oggi la parte che conta è quella forfettaria.
Struttura del quadro LM regime forfettario: le sezioni
Il quadro LM regime forfettario si articola in quattro sezioni, non tutte rilevanti per ogni contribuente:
| Sezione | A chi si rivolge | Funzione |
| Sezione I | Regime di vantaggio (ex minimi) | Determinazione del reddito per chi opera ancora con questo regime residuale |
| Sezione II | Regime forfettario | Determinazione del reddito: ricavi, coefficiente ATECO, reddito imponibile |
| Sezione III | Comune a entrambi i regimi | Calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta |
| Sezione IV | Regime di vantaggio | Perdite non compensate da riportare agli anni successivi |
Chi è forfettario da sempre compila solo la Sezione II e la Sezione III. La Sezione I e la Sezione IV interessano quasi esclusivamente chi ha cambiato regime durante l’anno d’imposta, passando dal regime di vantaggio al forfettario.
Il calcolo del reddito: ricavi per coefficiente di redditività
Il cuore della Sezione II del quadro LM regime forfettario è un’operazione aritmetica: si moltiplicano i ricavi o compensi effettivamente incassati nell’anno (principio di cassa, non di competenza) per il coefficiente di redditività associato al codice ATECO dell’attività svolta. Il risultato è il reddito lordo, dal quale si sottraggono i contributi previdenziali versati nell’anno, l’unica voce di costo che il regime forfettario riconosce in deduzione analitica.
I coefficienti sono fissati dall’allegato 4 della legge 190/2014 e vanno dal 40% all’86% a seconda del settore.
| Coefficiente | Tipo di attività (esempi) |
| 40% | Commercio, industria alimentare e bevande |
| 40% | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande |
| 54% | Commercio ambulante di altri prodotti |
| 62% | Intermediari del commercio, agenti e rappresentanti |
| 67% | Attività dei servizi, ICT, manifattura, trasporti |
| 78% | Professioni tecniche, scientifiche, sanitarie, istruzione, finanza |
| 86% | Costruzioni e attività immobiliari |
Il coefficiente non cambia in base al fatturato o alle dimensioni dell’attività: è fisso per legge in base al settore. Chi sceglie il codice ATECO sbagliato in fase di apertura rischia di applicare un coefficiente non corretto e quindi di sbagliare il calcolo dell’imposta per tutta la durata dell’attività, motivo per cui vale la pena verificarlo con attenzione prima ancora di aprire la partita IVA in regime forfettario.
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L’imposta sostitutiva: 15% o 5%
Una volta ottenuto il reddito imponibile netto (ricavi per coefficiente, meno contributi previdenziali), su questa base si applica l’imposta sostitutiva. L’aliquota ordinaria è il 15%. Per le attività che iniziano da zero, non proseguono un’attività precedente e rispettano i requisiti di legge, l’aliquota scende al 5% per i primi cinque anni di attività.
Questo passaggio va indicato in un rigo specifico della Sezione II del quadro LM regime forfettario, quello dedicato all’attestazione dei requisiti per l’aliquota agevolata. Non basta rientrare nei limiti di ricavi: bisogna anche dichiarare di non aver svolto, nei tre anni precedenti, un’attività di lavoro autonomo o d’impresa riconducibile a quella attuale, e che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo cessato. Chi vuole capire esattamente in quali condizioni scatta questa riduzione può approfondire quando il forfettario paga il 5% di tasse.
Come si compila la Sezione II, rigo per rigo
Nella pratica, la Sezione II del quadro LM regime forfettario segue questa sequenza logica:
- Indicazione dei ricavi o compensi incassati nell’anno, distinti se necessario per attività con codici ATECO diversi.
- Applicazione del coefficiente di redditività corrispondente, per ottenere il reddito lordo.
- Deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno (INPS gestione separata, artigiani, commercianti o cassa professionale, quando prevista deducibilità).
- Determinazione del reddito imponibile netto.
- Eventuale scomputo di perdite pregresse, se presenti.
- Attestazione dei requisiti per l’aliquota al 5%, se applicabile.
Un errore frequente è dimenticare di dedurre i contributi versati nell’anno solare di riferimento (criterio di cassa anche per i contributi, non l’anno a cui i contributi si riferiscono). Un altro errore comune riguarda chi ha più codici ATECO con coefficienti diversi: i ricavi vanno distinti per singola attività, non sommati e trattati come se derivassero da un’unica fonte con un coefficiente medio. Per chi gestisce anche il fronte contributivo, la guida al calcolo INPS per partita IVA aiuta a capire quali importi versati nell’anno sono effettivamente deducibili in questo passaggio.
Il prospetto del quadro RS: un obbligo collegato
I contribuenti in regime forfettario non esauriscono gli adempimenti dichiarativi con il quadro LM regime forfettario. Le istruzioni del modello Redditi PF richiedono anche la compilazione di un prospetto dedicato nel quadro RS, con due finalità: comunicare i dati dei compensi erogati a terzi per i quali non è stata operata la ritenuta d’acconto, e fornire elementi informativi sull’attività svolta, utili ai fini dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Questo obbligo nasce da una caratteristica specifica del regime: i forfettari non applicano le ritenute alla fonte previste dal Titolo III del DPR 600/1973, a eccezione di quelle su redditi da lavoro dipendente e assimilati (articolo 6 del decreto legge 34/2019). Poiché normalmente sarebbe l’atto di operare la ritenuta a generare la comunicazione verso l’Agenzia, l’esenzione genera l’obbligo speculare di dichiarare comunque questi dati nel prospetto RS.
Scadenze e versamento con F24
Il modello Redditi PF che contiene il quadro LM regime forfettario segue un proprio calendario. Il termine per l’invio telematico cade generalmente in autunno, con eventuali proroghe che l’Agenzia delle Entrate comunica di anno in anno: prima di ogni scadenza vale la pena verificare il calendario fiscale aggiornato sul sito ufficiale, perché le date possono slittare rispetto agli anni precedenti.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva si usa il modello F24, con codici tributo dedicati e distinti da quelli IRPEF ordinari:
| Codice tributo | Utilizzo |
| 1790 | Saldo imposta sostitutiva regime forfettario |
| 1791 | Primo acconto imposta sostitutiva |
| 1792 | Secondo acconto o acconto in unica soluzione |
Il saldo e l’eventuale primo acconto si versano di norma entro la stessa scadenza prevista per il saldo IRPEF (con possibilità di versamento differito applicando la maggiorazione dello 0,40%), il secondo acconto entro fine novembre. Chi vuole inquadrare questi importi nel calcolo complessivo delle imposte dovute può partire dalla guida al calcolo delle tasse in regime forfettario, utile anche per verificare la coerenza tra quanto accantonato durante l’anno e quanto effettivamente dovuto in dichiarazione.
La dichiarazione precompilata e il quadro LM
Per anni la dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate lasciava il quadro LM sostanzialmente vuoto per i forfettari, che dovevano compilarlo da zero partendo dai propri registri. Le istruzioni più recenti segnalano un cambiamento: il precompilato tenta ora di popolare anche questa sezione, attingendo ai dati delle fatture elettroniche emesse e alle Certificazioni Uniche ricevute.
Questo non significa che il dato precompilato vada accettato senza controllo. La responsabilità della dichiarazione resta sempre del contribuente, anche quando si accetta il precompilato senza modifiche: prima di confermare, è buona norma confrontare il totale dei ricavi proposto con il proprio riepilogo effettivo degli incassi dell’anno, verificare che il coefficiente applicato corrisponda al codice ATECO corretto e controllare che i contributi previdenziali dedotti coincidano con quanto realmente versato. Chi non ha ancora scelto un codice ATECO o vuole verificare quello attribuito alla propria partita IVA può consultare la guida al codice ATECO per partita IVA prima di procedere con la dichiarazione.
Errori comuni nella compilazione
Alcuni errori tornano con una certa regolarità tra chi compila il quadro LM regime forfettario senza assistenza:
- Applicare il coefficiente sbagliato perché il codice ATECO non è mai stato verificato dopo un aggiornamento della classificazione.
- Dimenticare di dedurre i contributi previdenziali versati nell’anno, gonfiando inutilmente l’imponibile.
- Confondere il principio di cassa con quello di competenza, includendo fatture emesse ma non ancora incassate.
- Non attestare correttamente i requisiti per l’aliquota al 5%, perdendo l’agevolazione per un’attestazione mancante piuttosto che per un requisito non posseduto.
- Versare gli acconti con il codice tributo sbagliato, confondendo saldo e acconti tra loro.
- Ignorare l’obbligo collegato del prospetto nel quadro RS, pensando che il quadro LM esaurisca tutti gli adempimenti dichiarativi.
Chi si avvicina per la prima volta a questi adempimenti e vuole un quadro più ampio sugli obblighi fiscali collegati alla partita IVA forfettaria può utilmente ripassare anche la guida su tasse, INPS e ATECO nel regime forfettario, che inquadra il quadro LM regime forfettario nel contesto più ampio degli adempimenti annuali.
Domande frequenti sul quadro LM regime forfettario
Cos’è esattamente il quadro LM del modello Redditi PF e chi deve compilarlo?
È la sezione del modello Redditi Persone Fisiche in cui i contribuenti in regime forfettario (e, in misura residuale, chi opera ancora in regime di vantaggio) determinano il reddito imponibile e calcolano l’imposta sostitutiva dovuta. Lo compila chi ha una partita IVA in regime forfettario, sostituendo i quadri RE e RG del regime ordinario.
Un forfettario può presentare il modello 730 invece del modello Redditi PF?
No. Il modello 730 non gestisce l’imposta sostitutiva, il meccanismo su cui si basa il regime forfettario, ed è pensato per lavoratori dipendenti e pensionati che pagano IRPEF ordinaria con ritenute alla fonte. Chi è forfettario deve sempre presentare il modello Redditi PF.
Come si calcola il reddito imponibile nel quadro LM regime forfettario?
Si moltiplicano i ricavi o compensi incassati nell’anno per il coefficiente di redditività associato al proprio codice ATECO. Dal risultato si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati nello stesso anno, ottenendo il reddito imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva.
Quali sono i coefficienti di redditività previsti per il regime forfettario?
Vanno dal 40% all’86% in base al settore di attività, secondo l’allegato 4 della legge 190/2014: 40% per il commercio, 67% per servizi e ICT, 78% per le professioni tecniche e sanitarie, 86% per costruzioni e attività immobiliari, con alcune categorie intermedie per il commercio ambulante e gli intermediari.
Quando si applica l’imposta sostitutiva al 5% invece che al 15%?
Nei primi cinque anni di attività, se non si è svolta un’attività analoga nei tre anni precedenti e la nuova attività non è mera prosecuzione di un rapporto di lavoro cessato. Il requisito va attestato in un rigo specifico della Sezione II del quadro LM.
I contributi previdenziali sono deducibili nel regime forfettario?
Sì, i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nell’anno sono l’unica voce di costo deducibile analiticamente nel regime forfettario e riducono il reddito imponibile calcolato nel quadro LM.
Cosa succede se non presento anche il prospetto nel quadro RS?
Il quadro LM da solo non esaurisce gli obblighi dichiarativi dei forfettari. Il prospetto nel quadro RS comunica i compensi erogati a terzi senza ritenuta e fornisce dati informativi sull’attività, richiesti proprio perché i forfettari sono esonerati dall’applicare le ritenute alla fonte ordinarie.
Con quali codici tributo si versa l’imposta sostitutiva del regime forfettario tramite F24?
Si utilizzano codici dedicati, distinti da quelli IRPEF: il codice per il saldo, uno per il primo acconto e uno per il secondo acconto (o per l’acconto in unica soluzione, quando l’importo dovuto lo consente).
La dichiarazione precompilata include già i dati del quadro LM?
Le istruzioni più recenti prevedono che il precompilato tenti di popolare anche questa sezione attingendo alle fatture elettroniche e alle Certificazioni Uniche. Il dato proposto va comunque verificato riga per riga prima di essere accettato, perché la responsabilità della dichiarazione resta del contribuente.
Cosa succede se scelgo il codice ATECO sbagliato per la mia attività?
Un codice ATECO non corretto porta ad applicare un coefficiente di redditività diverso da quello effettivamente previsto per la propria attività, con il rischio di calcolare male il reddito imponibile e l’imposta sostitutiva per tutti gli anni in cui il codice resta errato.
Le perdite di anni precedenti possono ridurre il reddito nel quadro LM?
Sì, le perdite pregresse non ancora compensate possono essere portate in diminuzione del reddito imponibile determinato nella Sezione II, nei limiti e con le modalità indicate nelle istruzioni del modello.
Dove trovo le istruzioni ufficiali per compilare il quadro LM?
Le istruzioni ufficiali sono pubblicate ogni anno dall’Agenzia delle Entrate insieme al modello Redditi Persone Fisiche, disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia.
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Conclusioni
Il quadro LM regime forfettario non è complicato quanto sembra al primo sguardo: la sua logica si riduce a ricavi incassati, coefficiente di redditività, contributi dedotti e imposta sostitutiva calcolata. Le difficoltà nascono quasi sempre dai dettagli, non dal metodo: un codice ATECO verificato male, contributi dimenticati in deduzione, la confusione tra principio di cassa e competenza, oppure l’obbligo collegato del prospetto RS che passa inosservato.
Che si scelga di compilare il quadro LM regime forfettario autonomamente tramite la dichiarazione precompilata o affidandosi a un intermediario, il punto fermo resta lo stesso: verificare ogni dato prima di confermarlo, perché la responsabilità della dichiarazione è sempre di chi la firma. Per le informazioni più aggiornate su modelli, scadenze e istruzioni, il riferimento resta il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e il testo della normativa consultabile su Normattiva.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un dottore commercialista o di un altro professionista abilitato. Aliquote, coefficienti, codici tributo e scadenze vanno sempre verificati sulle fonti ufficiali aggiornate, poiché la normativa fiscale è soggetta a modifiche.