Dichiarazione D'Intento Per Esportatori Abituali: Come Funziona

Dichiarazione D’Intento Per Esportatori Abituali: Come Funziona

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La dichiarazione d’intento per esportatori abituali è lo strumento che permette a chi vende prevalentemente all’estero di acquistare beni e servizi in Italia senza pagare l’IVA ai propri fornitori, entro un limite chiamato plafond. Chi lavora con l’estero in modo continuativo, prima o poi, si scontra con un problema molto concreto: l’azienda fattura senza IVA ai clienti esteri, ma paga l’IVA piena sugli acquisti nazionali, e questo genera un credito IVA che cresce mese dopo mese. La dichiarazione d’intento nasce proprio per evitare questo squilibrio, e in questa guida vediamo passo per passo come funziona, chi può usarla, come si calcola il plafond e cosa rischia chi sbaglia la procedura.

Cos’è la dichiarazione d’intento e a cosa serve

La dichiarazione d’intento è una comunicazione telematica che l’esportatore abituale invia all’Agenzia delle Entrate per dichiarare la propria intenzione di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972. In pratica, con questo documento il contribuente comunica al fisco che vuole avvalersi della facoltà di ricevere fatture non imponibili da un determinato fornitore, entro un importo massimo (il plafond) e per un periodo che di norma coincide con l’anno solare.

Dal 1° gennaio 2015 la trasmissione è obbligatoriamente telematica, e dal 2020 le regole sono cambiate ancora: non è più l’esportatore a dover consegnare la dichiarazione e la ricevuta al fornitore, ma è quest’ultimo a doverne verificare l’esistenza tramite il proprio cassetto fiscale. Questo passaggio ha semplificato gli adempimenti per l’esportatore ma ha spostato sul fornitore un onere di controllo che, se trascurato, può costare caro.

Chi è l’esportatore abituale

Non tutte le imprese che vendono all’estero possono presentare una dichiarazione d’intento. Lo status di esportatore abituale si acquisisce solo quando ricorre una condizione ben precisa: il rapporto tra l’ammontare delle operazioni che formano il plafond (esportazioni, cessioni intracomunitarie, operazioni assimilate e servizi internazionali) registrate nel periodo di riferimento e il volume d’affari complessivo deve superare il 10%.

Le operazioni che concorrono a formare il plafond sono, in sintesi:

  • le cessioni all’esportazione dirette, disciplinate dall’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/72;
  • le cessioni intracomunitarie di beni verso soggetti passivi di altri Stati UE;
  • le cessioni verso operatori di San Marino;
  • le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (ad esempio alcune prestazioni legate al trasporto internazionale);
  • i servizi internazionali non imponibili collegati agli scambi con l’estero.

Chi supera questa soglia diventa, per l’anno o i dodici mesi successivi, un esportatore abituale a tutti gli effetti, con il diritto di acquistare beni e servizi in Italia (o di importare) senza pagamento dell’IVA, nei limiti del plafond maturato.

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Come si calcola il plafond: metodo fisso e metodo mobile

Il plafond è l’importo massimo entro cui l’esportatore abituale può acquistare senza IVA. Esistono due metodi di calcolo, tra cui l’impresa può scegliere in base alle proprie esigenze operative.

MetodoPeriodo di riferimentoCome funziona
Plafond fisso (o “solare”)Anno solare precedenteIl plafond disponibile per l’intero anno corrisponde al totale delle operazioni che lo formano, registrate nell’anno solare precedente. Resta stabile per tutto l’anno.
Plafond mobileDodici mesi precedentiIl plafond si ricalcola mese per mese, considerando le operazioni degli ultimi dodici mesi rolling. È più dinamico, ma richiede un monitoraggio costante.

Il metodo mobile è utile per chi ha un fatturato estero in crescita, perché consente di aggiornare il plafond disponibile senza aspettare la fine dell’anno. Il metodo fisso, invece, è più semplice da gestire perché il tetto resta invariato per tutti i dodici mesi, ma non tiene conto degli incrementi infrannuali del fatturato con l’estero. La scelta va fatta a inizio anno e va mantenuta con coerenza nella compilazione della dichiarazione d’intento.

Come si presenta la dichiarazione d’intento: la procedura passo passo

Per usare il plafond, l’esportatore abituale deve seguire questi passaggi:

  1. Verificare i requisiti: controllare che il rapporto tra operazioni con l’estero e volume d’affari superi il 10% nel periodo di riferimento scelto.
  2. Compilare il modello DI: il modello è composto da un frontespizio e dal quadro A, dove si indica se la dichiarazione riguarda acquisti, importazioni o entrambi, l’importo fino a concorrenza del quale si intende operare senza IVA, e il periodo di validità (che non può superare l’anno solare).
  3. Trasmettere la dichiarazione in via telematica: l’invio avviene tramite Entratel o Fisconline, direttamente o tramite un intermediario abilitato, usando il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
  4. Conservare la ricevuta: l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione. Questo numero di protocollo è l’elemento chiave che il fornitore dovrà riportare in fattura.
  5. Comunicare il protocollo al fornitore: anche se dal 2020 non c’è più l’obbligo formale di consegnare la dichiarazione al fornitore, quest’ultimo deve comunque inserire in fattura gli estremi del protocollo, quindi in pratica l’esportatore abituale continua a comunicarglielo per evitare errori.

Una dichiarazione d’intento può riferirsi a una singola operazione oppure a più operazioni fino a un importo determinato, da utilizzare entro un periodo che comunque non può eccedere l’anno solare.

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Gli obblighi del fornitore che riceve la dichiarazione d’intento

Chi riceve una dichiarazione d’intento da un cliente esportatore abituale non può limitarsi a fidarsi della parola del cliente: deve prima verificare telematicamente, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che la dichiarazione sia stata effettivamente presentata e sia valida. Solo dopo questo riscontro può emettere una fattura senza applicazione dell’IVA.

Nella fattura elettronica, il fornitore deve indicare, nel blocco “Altri dati gestionali”:

  • il codice “INTENTO” come tipo dato;
  • gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento, con il progressivo separato da un trattino o da una barra;
  • la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Va inoltre ricordato che, per ogni fattura senza IVA emessa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) di importo superiore a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro, salvo specifiche esenzioni.

Le sanzioni: cosa rischia chi sbaglia

La normativa prevede sanzioni severe sia per il fornitore che emette fatture senza IVA senza aver prima verificato la dichiarazione d’intento, sia per l’esportatore che dichiara il falso o supera il plafond disponibile. Il fornitore che effettua operazioni non imponibili senza aver riscontrato la presentazione della dichiarazione d’intento è punito con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, oltre a restare comunque obbligato al pagamento del tributo.

C’è poi il caso dello splafonamento, cioè il superamento del plafond disponibile: può capitare che il fornitore emetta fattura senza IVA oltre il limite indicato dal cliente, oppure che l’esportatore trasmetta dichiarazioni d’intento oltre il plafond effettivamente maturato. In entrambi i casi si genera una violazione che va sanata, tipicamente tramite ravvedimento operoso o con l’emissione di una nota di variazione, per evitare sanzioni più pesanti in sede di controllo.

Dal 1° gennaio 2021, inoltre, l’Agenzia delle Entrate può inibire l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento nei confronti dei contribuenti a cui, a seguito di analisi di rischio e controlli sostanziali, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. Questo meccanismo serve a contrastare l’uso improprio dello strumento da parte di falsi esportatori abituali, un fenomeno che negli anni ha attirato l’attenzione del fisco per il rischio di frodi IVA.

La dichiarazione d’intento nel quadro VC della dichiarazione IVA

Le dichiarazioni d’intento emesse durante l’anno devono essere riepilogate dall’esportatore abituale nel quadro VC della dichiarazione annuale IVA. In questo quadro va indicato, mese per mese, l’ammontare delle operazioni che formano il plafond e l’ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuati senza applicazione dell’imposta. Questo riepilogo consente all’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati dichiarati con quelli delle dichiarazioni d’intento trasmesse durante l’anno, individuando eventuali anomalie o casi di splafonamento non regolarizzati.

Perché la dichiarazione d’intento conviene: il vantaggio finanziario

Il beneficio principale della dichiarazione d’intento per esportatori abituali è di natura finanziaria, non fiscale in senso stretto: non si tratta di un risparmio d’imposta, ma di un vantaggio di liquidità. Senza questo meccanismo, un’azienda che esporta la maggior parte della propria produzione pagherebbe l’IVA piena su tutti gli acquisti nazionali, senza poterla recuperare rapidamente sulle vendite (che sono non imponibili verso l’estero), accumulando un credito IVA sempre più consistente. La dichiarazione d’intento evita questo squilibrio strutturale, permettendo di acquistare senza anticipare l’imposta e riducendo così la necessità di richiedere rimborsi o compensazioni per un credito che altrimenti resterebbe bloccato.

Tabella riepilogativa: operazioni e codici da conoscere

ElementoRiferimento normativoCosa indica
Non imponibilità IVA per esportatori abitualiArt. 8, comma 1, lett. c) DPR 633/1972Base giuridica della dichiarazione d’intento
Status di esportatore abitualeArt. 20 DPR 633/1972Soglia del 10% tra operazioni con l’estero e volume d’affari
Modello di dichiarazioneModello DI, provvedimento Agenzia Entrate n. 96911/2020Frontespizio + quadro A
Riepilogo annualeQuadro VC dichiarazione IVAPlafond formato e utilizzato mese per mese
Sanzione per il fornitoreDal 100% al 200% dell’impostaFattura emessa senza previa verifica della dichiarazione
Imposta di bollo2 euro per fattura oltre 77,47 euroDovuta sulle fatture non imponibili ex art. 8, c. 1, lett. c)

Domande frequenti sulla dichiarazione d’intento per esportatori abituali

Chi può presentare la dichiarazione d’intento per esportatori abituali? 

Possono presentarla i soggetti passivi IVA che hanno acquisito lo status di esportatore abituale, ossia coloro le cui operazioni con l’estero (esportazioni, cessioni intracomunitarie, operazioni assimilate e servizi internazionali), registrate nel periodo di riferimento, superano il 10% del volume d’affari.

Come si trasmette la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate? 

La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica, tramite Entratel o Fisconline, direttamente da parte del contribuente abilitato oppure tramite un intermediario abilitato, utilizzando il software gratuito messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore deve ricevere fisicamente la dichiarazione d’intento dal cliente? 

No, dal 2020 non è più obbligatorio consegnare al fornitore la dichiarazione e la relativa ricevuta. Il fornitore deve però verificare telematicamente, tramite il proprio cassetto fiscale o l’apposito servizio online, che la dichiarazione sia stata effettivamente presentata prima di emettere fattura senza IVA.

Cosa succede se il fornitore emette fattura senza IVA senza aver verificato la dichiarazione d’intento? 

Il fornitore rischia una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, oltre a rimanere comunque obbligato a versare il tributo dovuto.

Qual è la differenza tra plafond fisso e plafond mobile? 

Il plafond fisso si calcola sulle operazioni registrate nell’anno solare precedente e resta invariato per tutto l’anno, mentre il plafond mobile si ricalcola ogni mese considerando le operazioni degli ultimi dodici mesi, risultando più adatto alle aziende con un fatturato estero in crescita costante.

È possibile modificare o revocare una dichiarazione d’intento già trasmessa? 

Le variazioni in aumento del plafond richiedono obbligatoriamente una nuova dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente. Le variazioni in diminuzione, invece, non necessitano di formalità particolari: è sufficiente comunicare al fornitore la volontà di non avvalersi più (in tutto o in parte) della non imponibilità.

Cosa si intende per splafonamento e come si regolarizza? 

Lo splafonamento si verifica quando gli acquisti senza IVA superano il plafond effettivamente disponibile. Si può regolarizzare tramite ravvedimento operoso, emissione di nota di variazione o altre procedure correttive, per limitare le sanzioni in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Dove si trova la dichiarazione d’intento nel quadro VC della dichiarazione IVA? 

Il quadro VC della dichiarazione annuale IVA raccoglie, mese per mese, sia l’ammontare delle operazioni che formano il plafond sia l’ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuati senza applicazione dell’imposta grazie alle dichiarazioni d’intento trasmesse durante l’anno.

Conclusione

La dichiarazione d’intento per esportatori abituali resta uno degli strumenti più utili per chi lavora stabilmente con l’estero, perché evita di immobilizzare liquidità in un credito IVA che altrimenti richiederebbe tempi lunghi per essere rimborsato o compensato. Funziona bene solo se gestita con attenzione: verificare correttamente lo status di esportatore abituale, scegliere il metodo di calcolo del plafond più adatto alla propria attività, trasmettere la dichiarazione d’intento nei tempi corretti e monitorare costantemente il plafond residuo sono passaggi che, se trascurati, possono trasformare un vantaggio finanziario in un problema di sanzioni. Per chi ha dubbi su un caso specifico, prima di procedere è sempre consigliabile un confronto con un commercialista o una verifica diretta sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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