Rimborso IVA Dall'Estero: Procedura, Scadenze E Importi

Rimborso IVA Dall’Estero: Procedura, Scadenze E Importi

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Il rimborso IVA dall’estero è il diritto che ha ogni impresa o professionista italiano di riavere indietro l’imposta pagata su acquisti fatti in un altro Paese, quando quell’IVA non può essere detratta localmente perché il soggetto non è stabilito lì. Capita più spesso di quanto si pensi: una fiera in Germania, un albergo in Francia, un noleggio auto in Spagna. Ogni volta che sulla fattura estera compare un’aliquota IVA locale, quella somma può tornare sul conto corrente aziendale, a patto di seguire la procedura giusta entro i termini giusti.

Questa guida spiega passo dopo passo come funziona il rimborso IVA dall’estero nel 2026: chi può richiederlo, quali scadenze rispettare, quanto tempo serve per ottenere i soldi e cosa fare quando la richiesta arriva da un Paese fuori dall’Unione Europea.

Cos’è il rimborso IVA dall’estero {#cos-e}

Quando un’azienda italiana acquista beni o servizi in un altro Stato membro UE e paga l’IVA locale su quella fattura, si trova in una situazione particolare: non può portare quell’imposta in detrazione nella propria liquidazione IVA italiana, perché non è un’IVA italiana. Allo stesso tempo, non è nemmeno tenuta a versarla di nuovo, perché l’ha già pagata al fornitore estero.

La soluzione è il rimborso IVA dall’estero: una procedura che permette al soggetto passivo stabilito in Italia di chiedere allo Stato membro dove ha sostenuto la spesa la restituzione dell’imposta, esattamente come farebbe un’azienda locale in sede di dichiarazione IVA.

Il meccanismo nasce per evitare la doppia imposizione e per garantire la neutralità dell’IVA nelle transazioni transfrontaliere, uno dei principi cardine del sistema comunitario. Senza questa possibilità, ogni trasferta o acquisto oltre confine si trasformerebbe in un costo puro, con l’IVA che finirebbe per gravare su chi la subisce anziché sul consumatore finale, come previsto dalla normativa.

Le due normative che regolano il rimborso IVA dall’estero {#normativa}

Il rimborso IVA dall’estero segue due binari normativi distinti, a seconda che il Paese in cui è stata pagata l’imposta sia dentro o fuori l’Unione Europea.

Per gli acquisti fatti in un altro Stato membro UE si applica la Direttiva 2008/9/CE, in vigore dal 1° gennaio 2010, recepita in Italia dall’art. 38-bis1 del D.P.R. 633/1972. Questa direttiva ha standardizzato la procedura in tutta l’Unione: stessa modalità di presentazione, stessa scadenza, stessi tempi massimi di risposta per ogni Stato membro.

Per gli acquisti fatti in un Paese extra UE si applica invece la Direttiva 86/560/CEE (nota come Tredicesima Direttiva), recepita dall’art. 38-ter del D.P.R. 633/1972. Qui non esiste uno schema uniforme: ogni Paese terzo decide in autonomia se concedere il rimborso e a quali condizioni, di norma solo in presenza di un accordo di reciprocità con l’Italia.

Le fonti ufficiali da consultare restano il testo del D.P.R. 633/1972 su Normattiva, il testo della Direttiva 2008/9/CE su EUR-Lex e le schede informative dell’Agenzia delle Entrate dedicate ai rimborsi IVA UE per soggetti residenti in Italia. Per un approfondimento sulla base giuridica interna, vale la pena leggere anche la nostra guida all’art. 38 del D.P.R. 633/1972 sulla disciplina del rimborso IVA, che spiega come il rimborso transfrontaliero si inserisca nel sistema generale dei rimborsi previsto dalla legge italiana.

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Chi può chiedere il rimborso IVA dall’estero {#chi-puo}

Il diritto al rimborso IVA dall’estero spetta ai soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, cioè con partita IVA ordinaria attiva, che abbiano sostenuto spese in un altro Paese senza avervi una stabile organizzazione né una posizione IVA locale.

Sono ammessi:

  • società di capitali e di persone
  • ditte individuali in regime ordinario
  • liberi professionisti con partita IVA ordinaria
  • enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale svolta

Restano invece esclusi dal rimborso IVA dall’estero:

  • chi aderisce al regime forfettario, perché non detrae l’IVA nemmeno sugli acquisti italiani
  • chi rientra nel regime speciale per i produttori agricoli previsto dall’art. 34 del D.P.R. 633/1972
  • chi ha svolto, nel periodo di riferimento, solo operazioni esenti che non danno diritto alla detrazione

Chi opera in regime forfettario e vuole valutare il passaggio al regime ordinario proprio per recuperare l’IVA sulle spese estere può confrontare i due schemi guardando come funziona oggi un credito IVA in regime ordinario, così da capire se il cambio di regime conviene davvero in base al volume di spese sostenute all’estero.

Calendario delle scadenze per il 2026 {#calendario}

Una delle cause più frequenti di rimborso perso è la semplice dimenticanza della scadenza. Ecco il calendario pratico da tenere sott’occhio.

Tipo di richiestaPeriodo copertoScadenza di presentazione
Istanza trimestrale UE3 mesi solari (minimo)Dal primo giorno del mese successivo al trimestre
Istanza annuale UEAnno solare 202530 settembre 2026
Istanza extra UE (Svizzera, Norvegia, Israele)Variabile per PaeseSpesso 30 giugno, verificare caso per caso
Istanza extra UE (Regno Unito, art. 38-ter)Anno solare 202530 settembre 2026
Correzione di un’istanza già inviataStesso periodo dell’istanza originariaStessa scadenza dell’istanza originaria

Il 30 settembre è un termine perentorio per le richieste rivolte agli altri Stati UE: chi lo supera perde il diritto al rimborso IVA dall’estero per quell’anno, senza possibilità di ravvedimento. Meglio quindi organizzare la raccolta delle fatture estere durante l’anno, invece di ridursi a controllare tutto a fine agosto.

Come funziona la procedura, in sintesi {#procedura}

Per gli acquisti fatti in un altro Stato UE, la richiesta di rimborso IVA dall’estero si presenta esclusivamente per via telematica, tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate italiana (Entratel o Fisconline), oppure affidando l’invio a un intermediario abilitato come un commercialista.

Il percorso, in pratica, è questo:

  1. Si accede al portale con SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel/Fisconline.
  2. Si compila l’istanza indicando il Paese membro di rimborso, il periodo di riferimento e il dettaglio di ogni fattura estera.
  3. L’Agenzia delle Entrate italiana controlla la domanda e, se è corretta, la inoltra allo Stato membro competente entro 5 giorni lavorativi.
  4. Lo Stato estero valuta la richiesta e comunica la decisione, chiedendo eventualmente documenti aggiuntivi.
  5. Se il rimborso viene approvato, l’importo arriva sul conto corrente indicato nell’istanza.

L’Agenzia delle Entrate italiana funge quindi da sportello unico verso l’estero: non serve avere un intermediario fiscale nel Paese in cui è stata sostenuta la spesa, cosa che invece capita spesso nelle richieste extra UE. Chi effettua regolarmente operazioni intracomunitarie e vuole capire meglio la parte fiscale collegata trova utile anche la guida alle operazioni intracomunitarie con il codice TD18, che riguarda un aspetto complementare al rimborso: il reverse charge sugli acquisti di beni intra UE.

Importi minimi rimborsabili {#soglie}

Non ogni cifra, per quanto legittima, giustifica una richiesta di rimborso IVA dall’estero. La Direttiva 2008/9/CE fissa due soglie minime, valide per tutti gli Stati membri.

Tipo di istanzaDurata minima del periodoImporto minimo IVA
Infra-annuale (trimestrale)3 mesi solari400 euro
Annuale1 anno solare50 euro

Se in un trimestre l’IVA pagata all’estero è sotto i 400 euro, la spesa può comunque essere recuperata inserendola in un’istanza annuale, purché il totale dell’anno superi i 50 euro. Per aziende con spese estere ricorrenti ma di importo contenuto, conviene quasi sempre aspettare la richiesta annuale invece di presentare più domande trimestrali che rischiano di restare sotto soglia.

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Paesi extra UE: dove funziona la reciprocità {#extra-ue}

Per i Paesi fuori dall’Unione Europea, il rimborso IVA dall’estero dipende interamente dall’esistenza di un accordo di reciprocità con l’Italia. Senza reciprocità, l’IVA pagata diventa semplicemente un costo indeducibile ai fini IVA, anche se resta deducibile ai fini delle imposte dirette.

Ad oggi gli accordi attivi con l’Italia riguardano quattro Paesi.

PaeseBase giuridicaNota
SvizzeraReciprocità bilateraleProcedura diretta, nessun rappresentante fiscale richiesto
NorvegiaReciprocità bilateraleProcedura diretta, nessun rappresentante fiscale richiesto
IsraeleNota verbale del 2008, reciprocità retroattiva dal 2005Procedura diretta tramite Modello IVA 79
Regno UnitoAccordo di reciprocità del 7 febbraio 2024, retroattivo al 1° gennaio 2021 (Risoluzione Agenzia Entrate n. 22/E del 2 maggio 2024)Si applica l’art. 38-ter D.P.R. 633/1972

L’accordo con il Regno Unito merita attenzione perché è relativamente recente: dopo la Brexit, per tre anni non c’era alcuna base giuridica per il rimborso IVA dall’estero tra i due Paesi, finché lo scambio di note verbali del 2024 non ha ripristinato la reciprocità con effetto retroattivo. Le aziende italiane che hanno sostenuto IVA britannica dal 2021 in poi possono quindi ancora recuperarla, rispettando le scadenze correnti.

Per chi opera stabilmente con questi due mercati, può essere utile confrontare le regole specifiche leggendo le guide dedicate all’IVA in Svizzera per imprese e professionisti e all’IVA nel Regno Unito per professionisti italiani, entrambe utili per capire il contesto fiscale locale prima ancora di arrivare alla fase di rimborso.

Tempi di risposta e pagamento {#tempistiche}

Anche quando la richiesta è corretta, il rimborso IVA dall’estero non è un processo istantaneo. La Direttiva 2008/9/CE fissa tempi massimi che gli Stati membri devono rispettare.

FaseTempo massimo
Conferma di ricezione dell’istanza da parte dello Stato estero5 giorni lavorativi
Decisione dello Stato membro, se non servono altri documenti4 mesi
Decisione dello Stato membro, se richiede documenti aggiuntiviFino a 6 mesi
Decisione dello Stato membro, se richiede ulteriori informazioniFino a 8 mesi
Pagamento dopo l’approvazione10 giorni lavorativi

Se lo Stato membro paga in ritardo rispetto a questi termini, è tenuto a versare anche gli interessi sull’importo dovuto. Le modalità di calcolo variano da Paese a Paese, quindi conviene sempre verificare la normativa locale nel caso specifico prima di sollecitare un ritardo.

Rimborso IVA dall’estero o credito IVA in Italia: qual è la differenza {#confronto}

Un dubbio comune riguarda la differenza tra il rimborso IVA dall’estero e il credito IVA che un’azienda italiana può maturare internamente. Sono due meccanismi distinti, che rispondono a esigenze diverse.

CaratteristicaRimborso IVA dall’esteroCredito IVA nazionale (Modello IVA TR)
Origine dell’impostaPagata a un fornitore in un altro StatoMaturata sulle operazioni italiane
Chi eroga il rimborsoLo Stato estero, tramite l’Agenzia delle Entrate italiana come intermediarioL’Agenzia delle Entrate italiana
Base giuridicaDirettiva 2008/9/CE o 86/560/CEEArt. 30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972
Scadenza tipica30 settembre dell’anno successivoVariabile, legata ai trimestri o alla dichiarazione annuale
Soggetti esclusiForfettari, regimi specialiDipende dai presupposti specifici del credito

Chi ha un credito IVA maturato sulle operazioni italiane, distinto dal rimborso IVA dall’estero, può richiederlo con la procedura interna descritta nella nostra guida al Modello IVA TR, utile soprattutto per chi ha operazioni non imponibili o aliquote medie basse che generano credito strutturale.

Errori che fanno perdere il rimborso IVA dall’estero {#errori}

Alcuni errori ricorrenti compromettono richieste altrimenti legittime. I più comuni:

  • presentare l’istanza dopo il 30 settembre, quando il termine è ormai perentorio
  • allegare fatture prive di partita IVA del fornitore o senza l’importo IVA indicato separatamente
  • indicare un IBAN non intestato al richiedente
  • ignorare le categorie di spesa escluse nel Paese specifico, che variano da Stato a Stato
  • confondere il rimborso con il reverse charge, che si applica quando è l’acquirente italiano a integrare l’IVA in autofattura e non c’è quindi alcuna imposta estera da recuperare

Su quest’ultimo punto vale la pena chiarire: se il fornitore estero non ha applicato IVA e l’azienda italiana ha già gestito l’operazione con un’autofattura, non c’è nulla da chiedere indietro, perché l’IVA non è mai uscita dal patrimonio aziendale come costo. Il rimborso IVA dall’estero riguarda solo i casi in cui l’imposta locale è stata effettivamente addebitata e pagata al fornitore.

Domande frequenti sul rimborso IVA dall’estero {#faq}

Qual è la scadenza per presentare la richiesta di rimborso IVA dall’estero relativa all’anno 2025?

La scadenza ordinaria per le richieste rivolte ad altri Stati membri UE è il 30 settembre 2026. È un termine perentorio: le istanze presentate dopo questa data vengono respinte senza possibilità di proroga o ravvedimento.

Chi non può richiedere il rimborso IVA dall’estero anche se ha sostenuto spese all’estero?

Non possono accedere al rimborso i soggetti in regime forfettario, chi rientra nel regime speciale per i produttori agricoli previsto dall’art. 34 del D.P.R. 633/1972 e chi, nel periodo di riferimento, ha svolto solo operazioni esenti senza diritto alla detrazione.

Il rimborso IVA dall’estero funziona anche per il Regno Unito dopo la Brexit?

Sì. Dal 7 febbraio 2024 è in vigore un accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2021, confermato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 maggio 2024. Le aziende italiane possono quindi chiedere il rimborso dell’IVA britannica pagata dal 2021 in avanti, seguendo la procedura prevista dall’art. 38-ter del D.P.R. 633/1972.

Qual è l’importo minimo per poter presentare una richiesta di rimborso IVA dall’estero?

Per le istanze trimestrali l’importo minimo è 400 euro; per le istanze annuali scende a 50 euro. Sotto queste soglie la richiesta non può essere presentata nel periodo corrispondente, ma può essere accumulata nella domanda annuale.

Serve un commercialista per chiedere il rimborso IVA dall’estero nei Paesi UE?

Non è obbligatorio: la richiesta può essere presentata direttamente dal contribuente tramite SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel/Fisconline. Molte aziende, però, preferiscono affidare l’invio a un intermediario abilitato, soprattutto quando le fatture estere da gestire sono numerose o distribuite su più Paesi.

Cosa succede se lo Stato estero rifiuta la richiesta di rimborso IVA dall’estero?

Il primo passo è chiedere chiarimenti direttamente all’amministrazione fiscale del Paese che ha respinto l’istanza. Se il problema non si risolve, è possibile presentare ricorso secondo le procedure locali oppure rivolgersi al servizio europeo SOLVIT per le controversie transfrontaliere con le pubbliche amministrazioni UE.

Il rimborso IVA dall’estero è compatibile con la pro-rata di detrazione?

Sì, ma con una limitazione. Se il soggetto italiano svolge sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, la pro-rata di detrazione applicata in Italia riduce proporzionalmente anche l’importo dell’IVA estera rimborsabile. La percentuale va indicata nell’istanza.

Quanto tempo bisogna conservare le fatture estere dopo aver ottenuto il rimborso IVA dall’estero?

Almeno 5 anni dalla data di presentazione dell’istanza, anche se le fatture originali di norma non vanno allegate al momento dell’invio telematico. Alcuni Stati membri possono comunque richiederle in un secondo momento, soprattutto per importi elevati.

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Conclusioni

Il rimborso IVA dall’estero non è un tecnicismo per grandi multinazionali: riguarda qualsiasi impresa o professionista che partecipa a una fiera, invia un dipendente in trasferta o acquista materiali oltre confine. La procedura UE è telematica, gratuita e gestita interamente dall’Agenzia delle Entrate italiana come intermediario, il che la rende più semplice di quanto suggerisca la sua fama di adempimento complicato.

La vera differenza tra chi recupera questi importi e chi li lascia perdere sta quasi sempre nell’organizzazione: conservare le fatture estere man mano che arrivano, verificare subito se riportano tutti i dati richiesti, e segnare in agenda il 30 settembre come scadenza non negoziabile. Per i rapporti con i Paesi extra UE, invece, conviene controllare caso per caso se esiste un accordo di reciprocità, perché la regola generale, in assenza di un trattato, è che l’IVA pagata resta un costo definitivo.


Fonti ufficiali:

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