IVA sui Servizi Funebri: Guida a Esenzione, Aliquote e Detrazione Fiscale
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L’IVA servizi funebri segue una regola semplice e una lunga serie di eccezioni. La regola è l’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 27, del DPR 633/1972 per “le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri”. Le eccezioni riguardano tutto ciò che sta intorno al funerale ma non ne fa parte in senso stretto: lapidi, epigrafi, opere cimiteriali, servizi di cremazione, manutenzione delle tombe. Qui sotto trovi dove passa esattamente il confine, quali aliquote si applicano caso per caso, come va compilata la fattura e perché l’esenzione IVA e la detrazione IRPEF del 19% sono due cose diverse che vengono continuamente confuse.
La regola di base: le spese funebri esenti IVA ex art. 10
Il riferimento normativo è l’articolo 10, comma 1, numero 27, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il testo è brevissimo: sono esenti dall’imposta “le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri”. Nient’altro. Cinquant’anni di prassi ministeriale sono serviti a stabilire che cosa rientri in quelle cinque parole.
Due caratteristiche contano più di tutte. La prima è che l’esenzione ha carattere oggettivo. Lo ha chiarito la risoluzione ministeriale n. 551603 del 1989 e lo ha ribadito la circolare n. 8 del 1993: conta la natura della prestazione, non chi la esegue. Quindi il servizio funebre resta esente anche quando un’impresa lo rende a un’altra impresa del settore, come accade con i centri servizi che forniscono carri e personale alle agenzie.
La seconda è che il funerale viene trattato come una prestazione unitaria. Il cliente affida all’impresa un mandato complessivo, non una somma di acquisti separati. Per questo l’esenzione copre l’intero pacchetto e non va spacchettata voce per voce.
Se vuoi il quadro generale delle operazioni che non scontano l’imposta, abbiamo una guida dedicata all’articolo 10 del DPR 633/1972 e alle operazioni esenti IVA.
Perché l’Italia ha scelto l’esenzione e non l’aliquota ridotta
A livello europeo la direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta ai servizi resi dalle imprese di pompe funebri e di cremazione, comprese le cessioni di beni collegate. Diversi Paesi hanno seguito quella strada. L’Italia no: aveva già l’esenzione dal 1972 e l’ha mantenuta grazie alle deroghe transitorie che permettono di conservare le agevolazioni in vigore prima dell’armonizzazione comunitaria.
La differenza pratica è sostanziale. Un’aliquota ridotta lascia all’impresa il diritto di detrarre l’IVA sugli acquisti. L’esenzione no, e su questo torniamo più avanti.
Che cosa rientra nelle “prestazioni proprie”
L’Amministrazione finanziaria ha indicato, in via esemplificativa, le operazioni che compongono il mandato funebre: il compimento delle pratiche e delle denunce municipali, l’allestimento della camera ardente, il trasporto del feretro, la cerimonia funebre, le varie operazioni compiute al cimitero, la fornitura del feretro e la cessione delle corone mortuarie.
Le risoluzioni successive hanno allargato progressivamente il perimetro. La risoluzione n. 501398 del 7 dicembre 1973 parlava di tutti i servizi dell’impresa attinenti all’inumazione del defunto. La risoluzione n. 382148 del 3 novembre 1980 ha incluso “tutte le operazioni tipiche ed accessorie rese dalle imprese di pompe funebri”, comprese quelle svolte al cimitero. Questi documenti non sono stati superati e restano il riferimento operativo per il settore.
| Prestazione resa dall’impresa funebre | Trattamento IVA |
| Disbrigo pratiche presso Comune, ASL, anagrafe | Esente art. 10 n. 27 |
| Fornitura del feretro | Esente art. 10 n. 27 |
| Trasporto della salma e del feretro | Esente art. 10 n. 27 |
| Vestizione, tanatocosmesi, allestimento camera ardente | Esente art. 10 n. 27 |
| Personale necroforo e assistenza durante il rito | Esente art. 10 n. 27 |
| Corone e addobbi floreali forniti nel servizio | Esente art. 10 n. 27 |
| Operazioni al cimitero funzionali alla sepoltura del defunto | Esente art. 10 n. 27 |
Il trasporto della salma anche senza incarico dei familiari
Un punto che genera contenzioso è il trasporto commissionato non dalla famiglia ma da un altro operatore, oppure disposto dall’autorità. La prassi e la giurisprudenza hanno confermato che l’esenzione regge anche in questi casi, perché il trasporto resta una prestazione propria del servizio funebre a prescindere da chi lo ordina. È la conseguenza diretta del carattere oggettivo dell’esenzione.
Dove l’esenzione si ferma: lapidi, epigrafi e ricordini
Qui sta l’errore di fatturazione più frequente del settore. Con l’ordinanza n. 40726 del 20 dicembre 2021 (in alcune fonti richiamata anche come n. 40725, depositata lo stesso giorno) la Corte di Cassazione, sezione V civile, ha stabilito che l’allestimento delle epigrafi sulle lapidi e la fornitura dei cosiddetti “ricordini” del defunto non sono prestazioni accessorie al funerale. Vanno quindi assoggettate all’aliquota ordinaria del 22%.
Il ragionamento è questo. Una prestazione è accessoria quando serve a integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale. Epigrafi e ricordini non fanno nulla di tutto ciò: il funerale si svolge comunque senza di essi. La Corte ha inoltre ricordato che le norme di esenzione sono di stretta interpretazione, e che l’espressione “prestazioni proprie” restringe il campo invece di allargarlo.
Attenzione a un dettaglio che molti trascurano: la Cassazione ha precisato che il trattamento non cambia se le voci sono inserite nella stessa fattura del funerale, né se il cliente le ha ordinate contestualmente.
Per la cessione delle lapidi in sé vale un principio più antico. La risoluzione n. 111/E del 9 ottobre 2006 ha chiarito che la lapide non inglobata in un manufatto per sepoltura non rientra tra le opere di urbanizzazione. Di conseguenza la commercializzazione delle lapidi sconta l’aliquota ordinaria, e con essa i lavori di riparazione, ristrutturazione, restauro o rinnovamento eseguiti su lapidi già realizzate. Il momento della fornitura non conta: prima, durante o dopo il funerale il risultato è lo stesso.
Lo stesso vale se è l’impresa funebre a vendere e posare la lapide. In quel momento agisce come marmista, non come agenzia di onoranze, e la natura dell’operazione cambia anche se il soggetto che emette la fattura è identico. La federazione di categoria è arrivata a suggerire alle imprese associate di tenere fuori dall’esenzione anche la costruzione ex novo di una tomba, oltre alla cessione e all’allestimento della lapide.
Le due strade in fattura
Quando la lapide passa comunque per l’impresa funebre, in pratica ci sono due modi di gestirla.
Il primo è la rivendita. L’impresa acquista dal marmista e rivende al cliente, applicando il 22% sulla componente lapidea e tenendo separata la parte esente relativa al funerale.
Il secondo è l’anticipazione in nome e per conto del cliente, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3, del DPR 633/1972. In questo caso l’impresa anticipa la spesa e la ribalta al cliente senza che concorra a formare la base imponibile, a condizione che l’operazione sia regolarmente documentata e che la fattura del marmista sia intestata al cliente. È la strada più pulita, ma richiede documentazione impeccabile.
Opere cimiteriali: aliquota ridotta al 10%, non esenzione
I manufatti per sepoltura sono un capitolo a parte. Loculi, tombe e cappelle, quando vengono ceduti dalla ditta che li ha costruiti, rientrano tra le opere di urbanizzazione e scontano l’aliquota ridotta del 10%, prevista dal numero 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972.
Questa è un’aliquota agevolata, non un’esenzione, e la distinzione non è solo terminologica. Chi applica il 10% sta effettuando un’operazione imponibile e mantiene quindi il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. Chi applica l’esenzione, invece, quel diritto lo perde. Sul funzionamento della Tabella A e delle aliquote abbiamo una guida separata dedicata all’articolo 16 del DPR 633/1972.
La manutenzione delle tombe e il servizio di illuminazione votiva, invece, restano soggetti all’aliquota ordinaria quando sono gestiti in forma privatistica.
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Servizi cimiteriali e cremazione: conta chi esegue il servizio
Per inumazioni, tumulazioni, esumazioni, traslazioni e cremazione il criterio cambia completamente. Non è più oggettivo ma soggettivo: quello che conta è chi rende il servizio.
Se il servizio è reso direttamente dal Comune nella sua veste di pubblica autorità, l’operazione è fuori dal campo di applicazione dell’imposta, perché manca il requisito dell’esercizio di attività commerciale richiesto dall’articolo 4 del DPR 633/1972. Lo ha chiarito la circolare n. 8 del 1993. La circostanza che il cittadino paghi un corrispettivo non sposta nulla: quello che rileva è la veste in cui agisce l’ente. Se vuoi capire meglio questa categoria, vedi la guida su cos’è l’IVA fuori campo.
Se invece il servizio è affidato in concessione a un soggetto privato, o a una società che opera sul mercato anche quando ha capitale interamente pubblico, si applica l’aliquota ordinaria del 22%. La risoluzione n. 376/E del 29 novembre 2002 ha confermato questa lettura. Non esiste una voce della Tabella A che preveda l’aliquota ridotta per l’inumazione in campo comune o per la tumulazione aggiuntiva eseguite da privati, quindi vale la regola generale.
Sulla cremazione conviene essere espliciti, perché in rete circola molta confusione. Il forno crematorio gestito dal Comune come pubblica autorità resta fuori campo IVA. Il forno gestito da un concessionario o da una società che opera sul mercato applica il 22%. In risposta a un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre sostenuto che le spese di cremazione non si qualificano come spese funebri ai fini dell’esenzione, con conseguente applicazione dell’aliquota piena. L’Italia, del resto, non ha mai esercitato l’opzione comunitaria per l’aliquota ridotta sulla cremazione.
Quando l’impresa funebre anticipa il costo della cremazione per conto del cliente, la via corretta è di nuovo quella dell’articolo 15, comma 1, n. 3, non l’inserimento nell’imponibile esente.
Un’ultima nota sulle case funerarie. L’attività di casa funeraria non rientra tra i servizi fondamentali di competenza comunale ed è considerata attività commerciale, quindi soggetta ad aliquota ordinaria.
Tabella riepilogativa dell’IVA sui servizi funebri
| Operazione | Regime | Aliquota | Riferimento |
| Servizio funebre complessivo reso su mandato | Esente | Nessuna | Art. 10, c. 1, n. 27, DPR 633/1972 |
| Trasporto della salma nell’ambito del servizio | Esente | Nessuna | Art. 10, c. 1, n. 27, DPR 633/1972 |
| Operazioni al cimitero funzionali alla sepoltura, rese dall’impresa funebre | Esente | Nessuna | Prassi ministeriale consolidata |
| Epigrafi sulle lapidi e ricordini del defunto | Imponibile | 22% | Cass. ord. n. 40726/2021 |
| Cessione di lapidi e arredi tombali | Imponibile | 22% | Ris. n. 111/E del 2006 |
| Restauro e manutenzione di lapidi già posate | Imponibile | 22% | Ris. n. 111/E del 2006 |
| Loculi, tombe e cappelle ceduti dal costruttore | Imponibile | 10% | Tabella A, parte III, n. 127-quinquies |
| Manutenzione tombe e lampade votive in gestione privata | Imponibile | 22% | Aliquota ordinaria |
| Inumazione o tumulazione da concessionario privato | Imponibile | 22% | Ris. n. 376/E del 2002 |
| Cremazione presso impianto gestito da privato o concessionario | Imponibile | 22% | Aliquota ordinaria |
| Servizi cimiteriali e cremazione resi dal Comune come autorità | Fuori campo | Nessuna | Art. 4 DPR 633/1972, C.M. n. 8/1993 |
| Servizi di casa funeraria | Imponibile | 22% | Aliquota ordinaria |
Come si compila la fattura del funerale
La fattura per il servizio funebre è a tutti gli effetti una fattura senza imposta, e va emessa con la dicitura che richiama la norma, di norma nella forma “operazione esente IVA ex art. 10, comma 1, n. 27, DPR 633/1972”. Nel tracciato della fattura elettronica l’operazione va classificata con il codice natura riservato alle operazioni esenti. Se hai dubbi sulle diciture e sulle differenze tra i vari casi, trovi tutto nella guida alla fattura senza IVA.
Tre accortezze pratiche fanno la differenza in caso di controllo.
Descrivi analiticamente le prestazioni incluse nel mandato, invece di usare una voce unica generica. In un accertamento la genericità gioca contro chi ha emesso il documento.
Tieni le voci imponibili su righe separate, con la loro aliquota. Lapide, epigrafe, ricordini e cremazione presso impianto privato non possono stare dentro l’importo esente.
Annota in fattura la modalità di pagamento tracciata. Serve al cliente per la detrazione IRPEF, come vedremo tra poco, e costa zero.
Il rovescio dell’esenzione per l’impresa funebre
L’esenzione è un vantaggio per la famiglia e un problema per l’impresa. Chi effettua operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 non può detrarre l’IVA assolta sugli acquisti collegati a quelle operazioni. Carri, feretri, carburante, materiali e servizi restano un costo lordo.
Quando l’impresa svolge anche operazioni imponibili, cosa ormai frequente dopo la pronuncia della Cassazione sulle epigrafi, entra in gioco il meccanismo del pro rata di detrazione. La percentuale detraibile viene calcolata sul rapporto tra operazioni che danno diritto a detrazione e totale delle operazioni effettuate nell’anno. In alternativa, chi ha due attività realmente distinte può valutare la separazione delle attività prevista dall’articolo 36 del decreto, che permette di gestire separatamente la parte marmista e quella di onoranze. È una scelta che va ponderata con il commercialista, perché comporta obblighi contabili doppi.
Per orientarti tra esenzione, esclusione e non imponibilità, che hanno effetti molto diversi proprio sulla detrazione, può servire la guida su quando non si deve pagare l’IVA.
IVA su spese funebri e detrazione IRPEF: non sono la stessa cosa
Questa confusione è la più diffusa in assoluto. L’esenzione riguarda l’IVA e opera sulla fattura. La detrazione riguarda l’IRPEF e opera in dichiarazione dei redditi. Sono due imposte diverse, due meccanismi diversi, due insiemi di spese che non coincidono.
Un esempio chiarisce il punto. La lapide sconta il 22% di IVA, quindi non è esente, ma resta una spesa che può concorrere alla detrazione IRPEF. Il servizio funebre, viceversa, è esente da IVA e concorre anche alla detrazione. Non c’è alcun legame automatico tra i due regimi.
Quanto spetta e a chi
La base normativa è l’articolo 15, comma 1, lettera d), del TUIR. La detrazione è pari al 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, con un limite di 1.550 euro per ciascun decesso. Il recupero massimo teorico è quindi di 294,50 euro per funerale.
L’articolo 1, comma 954, lettera a), della Legge n. 208/2015 ha eliminato il requisito del vincolo di parentela. Da allora la detrazione spetta a chiunque abbia effettivamente sostenuto la spesa, anche in assenza di legami di coniugio, parentela o affinità: conviventi, compagni, amici.
Il tetto è riferito al singolo decesso e non al periodo d’imposta. Se nello stesso anno si affrontano due funerali, i due limiti da 1.550 euro si sommano. Il tetto resta invece unico se più persone si dividono la spesa dello stesso funerale: in quel caso ciascuno indica solo la propria quota.
Non è prevista alcuna franchigia. Il 19% si calcola dal primo euro.
Le tre condizioni che fanno saltare la detrazione
Il primo è il pagamento tracciabile. Dal 2020 la detrazione spetta solo se la spesa è stata pagata con bonifico, carta, assegno o altro strumento tracciabile. La regola arriva dall’articolo 1, commi 679 e 680, della Legge n. 160/2019, e le spese funebri non rientrano tra le poche eccezioni previste. Un funerale pagato in contanti non è detraibile, per intero. La prova può essere l’annotazione della modalità di pagamento in fattura oppure la ricevuta del POS o del bonifico.
Il secondo è il criterio di attualità. Le spese devono essere collegate a un decesso già avvenuto. Lo ha stabilito una risoluzione ministeriale del 1976 e lo ripetono da allora le istruzioni annuali. Restano quindi escluse le spese sostenute in previsione delle proprie future onoranze, come l’acquisto di un loculo prima della morte. Per lo stesso motivo non sono detraibili le traslazioni successive alla tumulazione, le estumulazioni e le cremazioni effettuate anni dopo la sepoltura.
Il terzo è il criterio di cassa. Conta l’anno in cui il pagamento è avvenuto, non quello del decesso. Un funerale di dicembre pagato a gennaio si detrae nella dichiarazione dell’anno successivo.
Quali spese rientrano
Rientrano le spese direttamente collegate al funerale e alla sepoltura: la fattura dell’impresa di onoranze, il trasporto della salma, il feretro, la cerimonia, i diritti cimiteriali versati al Comune, i fiori e gli addobbi, i necrologi e gli annunci funebri. Vi rientrano anche la concessione del loculo o della tomba e la lapide, purché sostenute in relazione a quel decesso e non in anticipo.
Restano fuori le spese che non hanno un rapporto di causa ed effetto con il decesso: la manutenzione o la ristrutturazione di una tomba di famiglia, i necrologi pubblicati per anniversari o ricorrenze, gli interventi su loculi e tombe scollegati dall’evento.
Come si indica in dichiarazione
Nel modello 730 le spese funebri vanno nel quadro E, sezione I, righi da E8 a E10, con il codice 14. Nel modello Redditi Persone Fisiche il riferimento è il quadro RP. In presenza di più decessi nello stesso anno serve un rigo distinto per ciascun evento. Vanno ricomprese anche le somme già esposte con il codice 14 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.
Se la fattura è intestata a una sola persona ma la spesa è stata divisa, l’intestatario può annotare sul documento la ripartizione e sottoscriverla. Ciascuno detrae poi la propria quota.
I due tetti di reddito da controllare
La detrazione non è più uguale per tutti, e questo è il punto più aggiornato di tutta la materia.
Il primo filtro è l’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in vigore dal 2020. La detrazione spetta per intero fino a 120.000 euro di reddito complessivo. Oltre quella soglia si riduce in proporzione, secondo il rapporto tra 240.000 euro diminuiti del reddito e 120.000, e si azzera a 240.000 euro. Con un reddito di 180.000 euro, per fare un conto, spetta la metà.
Il secondo filtro è il nuovo articolo 16-ter del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e applicabile alle spese sostenute dal 2025 in avanti. Per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro esiste un plafond complessivo di oneri detraibili, calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente legato ai figli fiscalmente a carico.
| Reddito complessivo | Importo base | Senza figli (0,50) | 1 figlio (0,70) | 2 figli (0,85) | 3+ figli o figlio disabile (1) |
| Oltre 75.000 e fino a 100.000 euro | 14.000 euro | 7.000 euro | 9.800 euro | 11.900 euro | 14.000 euro |
| Oltre 100.000 euro | 8.000 euro | 4.000 euro | 5.600 euro | 6.800 euro | 8.000 euro |
Il reddito di riferimento si assume al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Sono escluse dal plafond, tra le altre, le spese sanitarie e gli investimenti in start-up e PMI innovative. Le spese funebri, invece, rientrano nel conteggio. Chi supera la soglia dei 75.000 euro e ha già molti altri oneri detraibili può quindi trovarsi con una detrazione funebre compressa o del tutto assorbita.
Precompilata: perché il dato caricato può essere incompleto
Le imprese che emettono fatture per spese funebri sono tenute a comunicarle all’Agenzia delle Entrate con riferimento a ciascun decesso, in base al decreto ministeriale del 13 gennaio 2016. La comunicazione è telematica e va trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Vengono trasmessi solo i dati delle spese pagate con strumenti tracciabili.
L’obbligo però è circoscritto. L’Agenzia ha precisato che non riguarda le altre spese sostenute in dipendenza del decesso, come l’acquisto di fiori o la lavorazione di marmi e lapidi. Inoltre, se l’impresa rilascia un documento privo del codice fiscale del cliente, non può trasmettere nulla.
La conseguenza è concreta: l’importo che compare nella dichiarazione precompilata può essere inferiore a quello effettivamente detraibile. Conviene sempre confrontarlo con le fatture in tuo possesso e, se serve, integrarlo a mano fino al limite di 1.550 euro.
Esempio pratico di calcolo
Situazione: decesso nell’anno, spese pagate tutte con bonifico da un unico contribuente con reddito di 35.000 euro.
| Voce di spesa | Importo pagato | IVA applicata | Concorre alla detrazione |
| Servizio funebre completo | 3.200 euro | Esente art. 10 n. 27 | Sì |
| Diritti cimiteriali versati al Comune | 280 euro | Fuori campo | Sì |
| Lapide e posa | 900 euro | 22% inclusa | Sì |
| Manutenzione della tomba di famiglia | 350 euro | 22% inclusa | No |
Il totale delle spese che concorrono alla detrazione è 4.380 euro. La base di calcolo resta però 1.550 euro, perché è il tetto di legge per quel decesso. La detrazione spettante è 294,50 euro, cioè il 19% di 1.550. Il contribuente indica 1.550 euro nel rigo E8 con il codice 14.
Se lo stesso funerale fosse stato pagato a metà da due fratelli, ciascuno indicherebbe 775 euro e otterrebbe 147,25 euro di detrazione, per un totale identico.
Perché non esiste un’aliquota ridotta “sociale” sui funerali
È la domanda ricorrente di chi opera nel settore: se un funerale è un servizio essenziale, perché l’inumazione svolta da un privato sconta il 22% e non il 10%?
La risposta dell’Amministrazione finanziaria è netta. L’aliquota non dipende dalla necessità sociale della prestazione, ma da quanto la norma prevede espressamente. L’aliquota ridotta per i servizi cimiteriali vale solo nei casi elencati nella Tabella A, parte III, e l’inumazione in campo comune eseguita da privati non è tra questi. Vale il principio di tipicità tributaria: senza una disposizione specifica non c’è spazio interpretativo per estendere un’agevolazione, per quanto la finalità appaia meritevole.
Estendere il 10% alla cremazione o alle operazioni cimiteriali richiederebbe una modifica legislativa che ampli la Tabella A o l’articolo 10. Le associazioni di categoria lo chiedono da anni, ma a oggi il quadro descritto qui è quello vigente.
Cosa cambia con il nuovo Testo Unico IVA
Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, ha approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di IVA. Il nuovo corpus raccoglie 171 articoli suddivisi in 18 titoli e assorbe il DPR 633/1972 insieme alla disciplina degli scambi intracomunitari.
Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026 il riferimento corretto in fattura resta quindi l’articolo 10, comma 1, numero 27, del DPR 633/1972.
Si tratta di un riordino sistematico, non di una riforma sostanziale dell’imposta. Le aliquote restano quelle attuali e l’esenzione per i servizi funebri viene mantenuta nei contenuti, con la stessa formula “le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri”. Cambia però la collocazione: le operazioni esenti passano dall’articolo 10 del DPR 633/1972 all’articolo 37 del nuovo Testo Unico, con una diversa numerazione interna.
Dal 2027 andranno quindi aggiornati i riferimenti normativi nei software gestionali, nei template di fattura e nelle diciture di esenzione. Chi emette fatture funebri farà bene a mettere in conto l’aggiornamento dei template di fattura e del gestionale entro la fine del 2026, così da usare il riferimento corretto fin dalla prima fattura del 2027. Abbiamo dedicato una guida separata al Testo Unico IVA e al D.Lgs. 10/2026.
Domande frequenti sull’IVA servizi funebri
Sul funerale si paga l’IVA? Sul servizio funebre in senso stretto no. Le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri sono esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 27, del DPR 633/1972. L’esenzione copre pratiche burocratiche, feretro, trasporto della salma, camera ardente, personale e cerimonia. Non copre invece tutto ciò che viene fornito insieme al funerale ma non ne fa parte, come la lapide.
Qual è l’aliquota IVA sulla vendita di una lapide? Il 22%, insieme alle epigrafi, agli arredi tombali e ai lavori di restauro su lapidi già posate. Non cambia nulla se la lapide viene fornita prima, durante o dopo il funerale, né se a venderla è la stessa impresa di onoranze funebri.
La cremazione è esente da IVA? Dipende da chi gestisce l’impianto. Se il servizio è reso dal Comune in veste di pubblica autorità resta fuori campo IVA. Se è reso da un concessionario o da una società che opera sul mercato si applica il 22%. L’Italia non ha mai introdotto un’aliquota ridotta specifica sulla cremazione.
Loculi, tombe e cappelle sono esenti? No. Quando sono ceduti dalla ditta che li ha costruiti rientrano tra le opere di urbanizzazione e scontano l’aliquota ridotta del 10%, prevista dal numero 127-quinquies della Tabella A, parte III. Aliquota ridotta e esenzione non sono la stessa cosa.
Si può recuperare l’IVA pagata sulle spese funebri? Un privato no. Quello che può ottenere è una detrazione IRPEF del 19% sulle spese funebri, calcolata su un massimo di 1.550 euro per decesso, senza franchigia. L’IVA su spese funebri come lapidi e marmi resta un costo, ma l’importo pagato concorre comunque alla base della detrazione entro quel tetto.
Quanto si recupera al massimo per un funerale? 294,50 euro per ciascun decesso, cioè il 19% di 1.550 euro. La cifra non cambia se la spesa è stata di 3.000 o di 10.000 euro, e non cambia se più persone hanno contribuito: in quel caso si divide tra loro.
Se pago il funerale in contanti perdo la detrazione? Sì, per intero. Dal 2020 la detrazione spetta solo per le spese pagate con strumenti tracciabili. Conserva la ricevuta del bonifico o del POS, oppure chiedi che la modalità di pagamento sia annotata in fattura.
Come deve essere fatturato il servizio funebre? Con l’indicazione dell’esenzione, nella forma “operazione esente IVA ex art. 10, comma 1, n. 27, DPR 633/1972”, e con la descrizione analitica delle prestazioni comprese nel mandato. Le voci imponibili come lapidi, epigrafi e ricordini vanno esposte su righe separate con l’aliquota del 22%.
L’inumazione in campo comune è sempre fuori campo IVA? No. È fuori campo solo se la esegue il Comune come pubblica autorità. Se il servizio è affidato in concessione a un privato o a una società di mercato, anche a capitale interamente pubblico, si applica il 22%.
L’impresa funebre può detrarre l’IVA sui propri acquisti? Solo in parte. Le operazioni esenti non danno diritto alla detrazione. Se l’impresa svolge anche operazioni imponibili, come la vendita di lapidi, opera il pro rata di detrazione oppure, in alternativa, la separazione delle attività prevista dall’articolo 36 del decreto IVA.
Il Testo Unico IVA cambierà l’esenzione sui funerali? Nella sostanza no. Il D.Lgs. 10/2026 riordina la normativa in 171 articoli e si applica dal 1° gennaio 2027. L’esenzione per i servizi funebri resta, con la stessa formulazione, ma si sposta nell’articolo 37 dedicato alle operazioni esenti. Dal 2027 le fatture dovranno richiamare il nuovo riferimento e non più l’articolo 10 del DPR 633/1972.
Fonti e riferimenti ufficiali
- Normattiva, DPR 26 ottobre 1972, n. 633
- Agenzia delle Entrate, la misura della detrazione e i limiti di detraibilità
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 sul riordino delle detrazioni
- Agenzia delle Entrate, comunicazione dei dati relativi alle spese funebri
- Agenzia delle Entrate, FAQ sulle spese funebri da comunicare
- FiscoOggi, l’IVA sui servizi cimiteriali
- FiscoOggi, in Gazzetta il nuovo Testo Unico IVA
- Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Questa guida ha finalità informativa. Per il caso concreto, in particolare per la scelta tra pro rata e separazione delle attività o per la compilazione della dichiarazione, conviene rivolgersi a un commercialista o a un CAF.