Uscita da Regime Forfettario o Regime dei Minimi

Uscita da Regime Forfettario o Regime dei Minimi

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Introduzione: Perché È Fondamentale Capire l’Uscita dal Regime Agevolato

L’uscita da regime forfettario o regime dei minimi è uno degli eventi fiscali più delicati e sottovalutati nella vita di una partita IVA individuale. Ogni anno, migliaia di professionisti, artigiani e piccoli imprenditori si trovano a fare i conti con il superamento delle soglie di ricavi, il verificarsi di cause ostative o la scelta volontaria di transitare verso un regime di tassazione ordinaria. Comprendere con precisione le regole che governano questo passaggio è essenziale non solo per evitare sanzioni, ma anche per pianificare correttamente la propria posizione fiscale, contributiva e contabile.

Il regime forfettario, introdotto dalla Legge n. 190/2014 (cosiddetta Legge di Bilancio 2015) e aggiornato nel corso degli anni, rappresenta oggi l’unico regime agevolato attivo in Italia per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Il regime dei minimi (tecnicamente denominato regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, disciplinato dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2016, ma continua a produrre effetti per chi vi rientra ancora in forza della clausola di salvaguardia. Capire quando e come avviene l’uscita da regime forfettario o regime dei minimi — che sia per superamento dei limiti di legge, per scelta volontaria o per il verificarsi di cause ostative — permette di gestire la transizione senza incorrere in errori costosi.

In questa guida troverai:

  • Le due tipologie di uscita (per legge e per opzione)
  • Le soglie di ricavi e il meccanismo della “tagliola anti-evasione”
  • Gli adempimenti pratici da seguire subito dopo la fuoriuscita
  • La gestione di IVA, IRPEF, contributi INPS nel passaggio al regime ordinario
  • Le implicazioni per chi era nel regime dei minimi ancora attivo
  • Tabelle comparative e FAQ complete

1. Cos’è il Regime Forfettario e il Regime dei Minimi: Quadro Normativo {#quadro-normativo}

Prima di analizzare l’uscita da regime forfettario o regime dei minimi, è utile richiamare brevemente le caratteristiche fondamentali di ciascun regime e il loro inquadramento normativo.

Il Regime Forfettario

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche (partita IVA individuale) che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, a condizione che rispettino determinati requisiti di accesso fissati dalla legge. È disciplinato principalmente dall’art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014, con le successive modifiche apportate dalle Leggi di Bilancio degli anni successivi.

Il suo tratto caratteristico è la flat tax: una imposta sostitutiva IRPEF al 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività nelle nuove iniziative produttive), che sostituisce IRPEF ordinaria, addizionali regionali e comunali e, nella maggior parte dei casi, l’IRAP. Il reddito imponibile non si calcola per differenza tra ricavi e costi effettivi, ma applicando ai ricavi percepiti il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO dell’attività svolta. Unica deduzione ammessa: i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno.

Tra le altre semplificazioni rientrano:

  • L’esonero dall’applicazione dell’IVA sulle fatture emesse e dalla relativa detrazione sugli acquisti
  • La fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024
  • L’esonero dalla ritenuta d’acconto (il libero professionista non subisce ritenute dai clienti)
  • Il regime semplificato di tenuta scritture contabili (non obbligatorio ma consigliabile)

Per saperne di più sulle modalità di apertura e gestione di una partita IVA in questo regime, consulta la nostra guida completa per aprire partita IVA in regime forfettario.

Il Regime dei Minimi (Regime di Vantaggio)

Il regime dei minimi — formalmente denominato “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità” — è stato introdotto dal D.L. n. 98/2011 (art. 27, commi 1 e 2) e abrogato con effetto dal 1° gennaio 2016, con l’entrata in vigore del regime forfettario nella sua forma attuale.

Tuttavia, grazie a una clausola di salvaguardia, chi già applicava il regime dei minimi al 31 dicembre 2015 ha potuto continuare ad avvalersene per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e comunque non oltre il 35° anno di età del contribuente. Ciò significa che, pur essendo ormai rarissimi i casi residuali, esistono ancora soggetti formalmente in regime dei minimi per cui può porsi la questione dell’uscita da regime forfettario o regime dei minimi.

Le caratteristiche principali del regime dei minimi includevano:

  • Imposta sostitutiva al 5% sul reddito determinato analiticamente (differenza tra ricavi e costi)
  • Limite di ricavi di 30.000 euro annui
  • Divieto di sostenere spese per beni strumentali oltre 15.000 euro nel triennio
  • Clausola di esclusione per chi esercitava attività in regime speciale IVA

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2. Le Due Tipologie di Uscita: Per Legge e Per Opzione {#tipologie-uscita}

L’uscita da regime forfettario o regime dei minimi può avvenire per due distinte ragioni, con conseguenze, tempistiche e adempimenti differenti:

2.1 Fuoriuscita Per Legge (Involontaria)

La fuoriuscita per legge si verifica quando vengono meno i requisiti per la permanenza nel regime agevolato, oppure quando si verifica una delle cause ostative previste dalla normativa. In questo caso il contribuente non sceglie di uscire: è la legge stessa a determinare la transizione al regime ordinario o semplificato.

Le ipotesi principali sono:

  • Superamento della soglia di ricavi di 85.000 euro nell’anno precedente → uscita dall’anno successivo
  • Superamento della soglia di 100.000 euro nell’anno in corso → uscita immediata, in corso d’anno
  • Percezione di redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro (limite elevato per il 2025 e 2026 rispetto ai 30.000 euro ordinari)
  • Superamento del limite di spese per collaboratori o dipendenti oltre 20.000 euro lordi annui
  • Acquisizione di partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari
  • Controllo di una SRL il cui fatturato è riconducibile, anche in modo prevalente, all’attività della partita IVA individuale
  • Adozione di un regime speciale IVA incompatibile con il forfettario

2.2 Fuoriuscita Per Opzione (Volontaria)

Il contribuente che soddisfa ancora i requisiti per il regime forfettario può, in ogni momento, scegliere volontariamente di transitare al regime ordinario (o semplificato). Questa scelta, denominata “opzione per il regime ordinario“, avviene tramite comportamento concludente — ossia iniziando di fatto ad applicare le regole del regime ordinario (emissione di fatture con IVA, tenuta dei registri, ecc.) — e deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta.

L’omessa comunicazione nella dichiarazione annuale IVA non invalida l’opzione già esercitata concretamente, ma espone il contribuente a una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. La scelta del regime ordinario, una volta effettuata, è vincolante per almeno un triennio: solo al termine di questo periodo minimo di permanenza, la scelta si rinnova anno per anno finché il contribuente non manifesta una diversa intenzione.

3. Soglie di Ricavi e Meccanismo di Fuoriuscita nel 2026 {#soglie-ricavi}

Per comprendere appieno l’uscita da regime forfettario o regime dei minimi, occorre padroneggiare il sistema a “doppia soglia” introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) e confermato per gli anni successivi.

Ricavi/Compensi anno XEffetto sul Regime Forfettario
≤ 85.000 euroPermanenza nel regime agevolato nell’anno X+1
Tra 85.001 e 99.999 euroUscita dal regime dall’anno X+1 (non immediata)
≥ 100.000 euroUscita immediata nell’anno X, con applicazione IVA a partire dall’operazione che ha generato il superamento

Principio di Cassa

È fondamentale ricordare che il regime forfettario funziona secondo il principio di cassa: ai fini del monitoraggio delle soglie, si considerano i ricavi e i compensi effettivamente incassati nell’anno, non quelli fatturati o maturati. Questo significa che una fattura emessa a dicembre ma incassata a gennaio dell’anno successivo rientra nella base di computo dell’anno di incasso.

Ragguaglio ad Anno

Nel caso di inizio attività in corso d’anno, il limite di 85.000 euro deve essere ragguagliato al numero di giorni di effettiva attività. Ad esempio, un professionista che inizia l’attività il 1° luglio 2026 dispone di 184 giorni di attività: il limite ragguagliato sarà (85.000 / 365) × 184 = 42.849,31 euro. Se tale soglia ridotta viene superata ma non si raggiunge il corrispondente rapporto pro quota di 100.000 euro, l’uscita è differita all’anno successivo.

Pluralità di Codici ATECO

Se il contribuente esercita più attività con codici ATECO differenti, la verifica del limite dei ricavi si effettua considerando la somma di tutti i ricavi e compensi relativi alle diverse attività, indipendentemente dalla loro natura. Non è possibile, quindi, evitare il superamento “separando” artificialmente le attività su partite IVA distinte, poiché il regime forfettario è per definizione legato alla persona fisica nella sua totalità.

4. Uscita per Superamento della Soglia 85.000 Euro {#soglia-85000}

La prima e più frequente modalità di uscita da regime forfettario o regime dei minimi riguarda il superamento della soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi nell’anno precedente. In questo caso, la transizione al regime ordinario (o al regime semplificato, se ne ricorrono i presupposti) avviene in modo graduale, con effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di superamento.

Esempio Pratico

Un consulente informatico (libero professionista) ha incassato nel corso del 2025 compensi per 92.000 euro. Dato che i compensi superano 85.000 euro ma restano sotto i 100.000 euro:

  • Nel 2025 continua ad applicare il regime forfettario per l’intero anno
  • Dal 1° gennaio 2026 transita obbligatoriamente al regime ordinario o semplificato
  • Deve applicare l’IVA sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2026
  • Deve comunicare la variazione di dati IVA compilando la dichiarazione annuale IVA relativa al 2026 (presentata nel 2027)

Cosa Fare a Fine Anno

Quando si prevede di superare la soglia degli 85.000 euro, è importante:

  1. Monitorare costantemente il fatturato lungo l’anno solare, preferibilmente con cadenza mensile
  2. Informare il commercialista della variazione prevedibile entro la fine dell’anno
  3. Dotarsi di un software di fatturazione aggiornato per la gestione dell’IVA
  4. Aprire una posizione IVA attiva (registri IVA acquisti e vendite) dall’anno successivo
  5. Verificare se sussistono le condizioni per optare per il regime semplificato anziché quello ordinario completo

Per un quadro chiaro sul calcolo dell’imposta nei diversi regimi, puoi usare il nostro calcolatore per partita IVA.

5. Uscita Immediata per Superamento della Soglia 100.000 Euro {#soglia-100000}

La fattispecie più critica e impattante di uscita da regime forfettario o regime dei minimi è quella prevista per il superamento della soglia di 100.000 euro nel corso del medesimo anno d’imposta. In questo caso, la fuoriuscita non è differita all’anno successivo, ma è immediata: il contribuente perde i benefici del regime agevolato con effetto dall’operazione stessa che ha determinato lo sforamento del limite.

Questa norma — introdotta dall’art. 1, comma 54-bis, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) — viene comunemente definita “tagliola anti-evasione“, in quanto mira a evitare che contribuenti con ricavi molto elevati possano beneficiare dell’aliquota ridotta del 15% su imponibili teoricamente illimitati.

Come Funziona la Tagliola in Pratica

Nel momento in cui i ricavi o compensi incassati nell’anno raggiungono e superano 100.000 euro, il contribuente:

  1. Perde immediatamente i benefici del regime forfettario
  2. Deve applicare l’IVA a partire dall’operazione che ha determinato il superamento (non dalle successive)
  3. Deve integrare il documento originariamente emesso senza IVA con l’imposta corrispondente
  4. Deve applicare l’IVA anche su tutte le operazioni già effettuate ma non ancora fatturate al momento dell’incasso che ha causato il superamento
  5. Per l’anno intero, l’IRPEF si applica secondo gli scaglioni ordinari (progressiva), comprese le addizionali regionali e comunali, sull’intero reddito dell’anno — non solo sulla parte eccedente la soglia

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023 ha fornito i chiarimenti ufficiali su questi adempimenti, stabilendo in dettaglio le modalità di integrazione delle fatture precedenti e il trattamento delle operazioni al momento del superamento.

Le Tre Possibili Situazioni nel 2026

SituazioneRicavi 2026Effetto sul Regime
Ricavi ≤ 85.000 €Entro sogliaForfettario anche nel 2027
85.001 € ≤ Ricavi < 100.000 €Soglia superata ma non “tagliola”Ordinario/Semplificato dal 2027
Ricavi ≥ 100.000 €“Tagliola” scattataUscita immediata nel 2026 con IVA dall’operazione che supera 100.000 €

6. Cause Ostative che Determinano la Fuoriuscita dal Regime {#cause-ostative}

Oltre al superamento delle soglie di ricavi, l’uscita da regime forfettario o regime dei minimi può essere determinata dal verificarsi di una delle cause ostative previste dalla normativa. In questo caso, la fuoriuscita avviene in modo analogo al superamento della soglia degli 85.000 euro: produce effetti dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento ostativo, con la sola eccezione delle cause relative a regimi speciali IVA che possono produrre effetti immediati.

Principali Cause Ostative al Regime Forfettario

1. Superamento del limite dei redditi da lavoro dipendente

Chi ha percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente e/o assimilati (compresi i redditi da pensione) superiori a 35.000 euro (soglia elevata per il 2025 e 2026 rispetto al limite ordinario di 30.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata dalla Legge di Bilancio 2026) non può accedere o permanere nel regime forfettario. Questa causa non opera se il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente era già cessato (purché nello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o da altro rapporto di lavoro dipendente).

2. Superamento del limite delle spese per personale

Il contribuente che nell’anno precedente ha sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori (anche a progetto) superiori a 20.000 euro lordi è escluso dal regime forfettario. Questo include anche le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.

3. Partecipazioni in società di persone o associazioni professionali

Non possono applicare il regime forfettario i contribuenti che partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986). Si tratta di una causa ostativa assoluta, indipendente dalla quota di partecipazione.

4. Controllo di una SRL con attività riconducibile

È causa ostativa il controllo diretto o indiretto di una SRL che svolge attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate tramite la partita IVA individuale. Per “controllo diretto” si intende il possesso di almeno il 51% delle quote; per “controllo indiretto” la detenzione di quote da parte di familiari in misura tale da realizzare comunque il controllo.

5. Adozione di regimi speciali IVA

Non possono applicare il regime forfettario i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA incompatibili, tra cui: agricoltura (art. 34 del D.P.R. n. 633/1972), agriturismo, vendita di sali e tabacchi, editoria, giochi e intrattenimenti, agenzie di viaggio, rivendita di beni usati, antiquariato, filatelia.

6. Residenza fiscale non in Italia

Non possono applicare il regime le persone fisiche non residenti in Italia, salvo coloro che risiedono in uno Stato UE o SEE che garantisca un adeguato scambio di informazioni e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

7. Operazioni di cessione di fabbricati e terreni edificabili

Sono esclusi i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.

8. Clausola anti-“false partite IVA”

Le persone fisiche che esercitano un’attività con un fatturato superiore al 50% verso datori di lavoro attuali o degli ultimi due anni (o soggetti ad essi riconducibili) non possono accedere al forfettario. Tuttavia, la Legge n. 203/2024 (entrata in vigore il 12 gennaio 2025) ha introdotto alcune eccezioni per i liberi professionisti iscritti ad albi o registri che lavorano per datori di lavoro con oltre 250 dipendenti, a condizione che il contratto subordinato sia a tempo parziale (40-50% del tempo pieno) e a tempo indeterminato, e il domicilio professionale sia distinto da quello del datore di lavoro.

7. Fuoriuscita per Opzione: Come Passare Volontariamente al Regime Ordinario {#uscita-per-opzione}

L’uscita da regime forfettario o regime dei minimi per opzione volontaria è una scelta strategica che può risultare conveniente in determinate circostanze. Chi ha costi effettivi elevati (superiori alla quota forfettaria del proprio coefficiente di redditività), chi ha clienti principalmente con partita IVA interessati a detrarre l’IVA sugli acquisti, o chi ha significative detrazioni IRPEF da sfruttare, potrebbe trovare più vantaggioso il regime ordinario.

La Procedura

  1. Adottare il comportamento concludente: a partire dall’inizio dell’anno per cui si intende applicare il regime ordinario, iniziare a emettere fatture con IVA e tenere i registri contabili obbligatori
  2. Comunicare la scelta: barrare l’apposito campo nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta (modello IVA dell’anno in cui si è applicato per la prima volta il regime ordinario)
  3. Rispettare il vincolo triennale: la scelta è vincolante per almeno tre periodi d’imposta; solo dopo tale periodo minimo si rinnova anno per anno in base al comportamento del contribuente

Quando Conviene Uscire Volontariamente

SituazioneRagionamento
Costi effettivi > coefficiente forfettarioNel regime ordinario i costi analitici sono deducibili, riducendo l’imponibile IRPEF
Clienti sono prevalentemente soggetti passivi IVALe fatture con IVA non aumentano il costo finale per chi può detrarre l’IVA; il professionista può detrarre l’IVA sugli acquisti
Presenza di detrazioni IRPEF importantiSpese mediche, interessi su mutuo, spese di ristrutturazione ecc. riducono l’IRPEF ordinaria
Perdite di esercizioNel regime ordinario le perdite fiscali sono riportabili negli anni successivi
Necessità di ammortamentiAcquisti di beni strumentali costosi (macchinari, veicoli) sono ammortizzabili nel regime ordinario

8. Adempimenti IVA dopo l’Uscita dal Regime Forfettario {#adempimenti-iva}

Dopo l’uscita da regime forfettario o regime dei minimi, uno degli aspetti più tecnici e delicati riguarda la gestione dell’IVA. I forfettari erano esonerati dall’applicazione, dalla liquidazione e dal versamento dell’IVA: ritornando al regime ordinario, devono rapidamente adeguarsi a tutti gli obblighi IVA ordinari.

Obbligo di Emissione di Fatture con IVA

A partire dalla data di efficacia dell’uscita dal regime:

  • Tutte le fatture emesse devono riportare l’aliquota IVA applicabile (ordinariamente 22%, 10% o 4% a seconda della tipologia di operazione)
  • La dicitura “operazione senza IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014” va eliminata dalle fatture
  • L’esonero dalla ritenuta d’acconto non è più applicabile: i clienti dovranno operare la ritenuta del 20% sui compensi corrisposti ai professionisti

Dichiarazione Annuale IVA e Liquidazioni Periodiche

Il contribuente uscito dal forfettario deve:

  • Presentare la dichiarazione annuale IVA per l’anno di passaggio
  • Effettuare le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) e i relativi versamenti
  • Trasmettere le LIPE (Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA) trimestralmente all’Agenzia delle Entrate
  • Predisporre e conservare i registri IVA (acquisti e vendite)

Per approfondire le regole IVA sulle prestazioni di servizi e le relative aliquote, consulta il nostro articolo su IVA Servizi: regole di territorialità per B2B e B2C.

Gestione dei Crediti IVA

Ai sensi dell’art. 1, comma 63, della Legge n. 190/2014, per i contribuenti che transitano dal regime ordinario a quello forfettario (e viceversa, per analogia), l’eccedenza detraibile che emerge dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno di applicazione del forfettario può essere:

  • Chiesta a rimborso
  • Utilizzata in compensazione con altri debiti tributari o contributivi (modello F24)

9. Conseguenze su IRPEF, Addizionali e Dichiarazione dei Redditi {#conseguenze-irpef}

L’uscita da regime forfettario o regime dei minimi comporta il ritorno alla tassazione IRPEF ordinaria, con conseguenze rilevanti sul carico fiscale complessivo.

Da Imposta Sostitutiva a IRPEF Progressiva

Nel regime forfettario, l’imposta sostitutiva sostituisce l’IRPEF e le addizionali. Uscendo dal regime, il contribuente torna soggetto a:

ImpostaRegime ForfettarioRegime Ordinario/Semplificato
IRPEFSostituita (15% o 5%)Aliquote progressive: 23%, 35%, 43%
Addizionale RegionaleNon dovutaVariabile per regione (tipicamente 1,23-3,33%)
Addizionale ComunaleNon dovutaVariabile per comune (fino a 0,9%)
IRAPGeneralmente non dovutaDovuta per imprese con autonoma organizzazione (3,9% base)

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Modalità di Calcolo del Reddito Imponibile

A differenza del regime forfettario, nel regime ordinario o semplificato il reddito imponibile si calcola per differenza tra i ricavi o compensi conseguiti e i costi analitici effettivamente sostenuti (nell’anno per il regime di cassa semplificato; per competenza nel regime ordinario). Sono deducibili:

  • Costi per beni strumentali (ammortamenti)
  • Spese per collaboratori e dipendenti
  • Canoni di locazione e utenze
  • Spese per trasferte e rappresentanza (nei limiti di legge)
  • Contributi previdenziali

Quadro LM e Modello Redditi PF

Nel regime forfettario, il reddito viene dichiarato nel Quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche. Con l’uscita dal regime, il contribuente dichiarerà il proprio reddito:

  • Nel Quadro RE (redditi da lavoro autonomo) per i liberi professionisti
  • Nel Quadro RG (redditi d’impresa in regime semplificato) per imprenditori in regime semplificato
  • Nel Quadro RF (redditi d’impresa in regime ordinario) per chi adotta la contabilità ordinaria

Costi Deducibili Analitici: Un Vantaggio da Non Sottovalutare

Nel regime ordinario o semplificato, i costi deducibili analitici restituiscono una maggiore flessibilità a chi sostiene spese reali elevate. È il caso degli artigiani con acquisti frequenti di materie prime, dei professionisti con studio e collaboratori, o di chi utilizza veicoli in modo significativo nell’attività.

10. Contributi Previdenziali INPS dopo la Fuoriuscita {#contributi-inps}

L’uscita da regime forfettario o regime dei minimi ha implicazioni rilevanti anche sul fronte dei contributi previdenziali INPS, sia in termini di calcolo che di importi dovuti.

Liberi Professionisti (Gestione Separata INPS)

I liberi professionisti senza cassa previdenziale autonoma iscritti alla Gestione Separata INPS versano contributi in percentuale sul reddito netto dichiarato. L’aliquota per il 2026 è pari al 26,23% (per chi non è coperto da altra tutela pensionistica). In regime forfettario, la riduzione del 35% sui contributi può essere applicata, vantaggio che viene meno con l’uscita dal regime.

Artigiani e Commercianti

Per artigiani e commercianti iscritti alle rispettive gestioni INPS, la fuoriuscita dal regime forfettario comporta la perdita della riduzione contributiva del 35% prevista dall’art. 1, comma 76, della Legge n. 190/2014. Questo significa il ritorno ai contributi ordinari:

  • Contributi fissi sul minimale (da versare indipendentemente dal reddito)
  • Contributi variabili sulla parte di reddito eccedente il minimale (aliquota 24% per artigiani, 24,48% per commercianti)

Liberi Professionisti con Cassa Autonoma

Chi è iscritto a casse previdenziali private (es. Cassa Forense per gli avvocati, ENPAM per i medici) segue le proprie regole interne. La variazione di regime fiscale non modifica le regole previdenziali della cassa di appartenenza, ma può incidere sul reddito imponibile dichiarato alla cassa stessa.

11. Rettifica della Detrazione IVA e Gestione del Magazzino {#rettifica-iva}

Tra gli adempimenti tecnici connessi all’uscita da regime forfettario o regime dei minimi, la rettifica della detrazione IVA merita un approfondimento specifico, in quanto riguarda i beni strumentali acquistati durante il periodo di applicazione del regime agevolato.

Principio Generale della Rettifica

Durante il periodo di applicazione del regime forfettario, il contribuente non poteva detrarre l’IVA sugli acquisti. Al momento del passaggio al regime ordinario, sorge il diritto (in determinati casi l’obbligo) di rettificare l’IVA precedentemente non detratta, riconoscendo un credito d’imposta proporzionale alla residua vita utile dei beni strumentali.

La Rettifica “a Favore” del Contribuente

Quando si passa dal regime forfettario al regime ordinario, il contribuente può rettificare a proprio favore l’IVA non detratta sui beni strumentali ancora in uso, nella misura:

  • Di 1/5 all’anno per i beni ammortizzabili con vita utile pluriennale (immobili: 1/10 all’anno)
  • Dell’intero importo per i beni non ancora entrati in funzione

Questa rettifica concorre a determinare il saldo IVA del primo anno di applicazione del regime ordinario ed è documentata da un prospetto analitico da allegare alla dichiarazione IVA.

Gestione delle Rimanenze di Magazzino

Per i contribuenti che esercitano attività di tipo commerciale o produttivo, l’uscita dal regime forfettario comporta la necessità di rilevare le rimanenze di magazzino alla fine dell’ultimo anno di regime agevolato. Questo inventario costituisce il punto di partenza per la contabilità del primo anno in regime ordinario o semplificato.

12. Uscita dal Regime dei Minimi: Regole Specifiche {#regime-minimi}

Come già accennato, il regime dei minimi (o regime di vantaggio) è stato formalmente abrogato nel 2016, ma esiste ancora in via transitoria per chi rispettava la clausola di salvaguardia. L’uscita da regime forfettario o regime dei minimi, nel caso specifico dei minimi, presenta alcune peculiarità rispetto a quella dal forfettario.

Ragioni di Uscita dal Regime dei Minimi

Chi ancora applica il regime dei minimi può uscirne per:

  • Compimento del 35° anno di età → fuoriuscita obbligatoria dall’anno successivo
  • Completamento del quinquennio agevolato → fuoriuscita al termine del periodo
  • Superamento del limite dei ricavi (30.000 euro) → fuoriuscita dall’anno successivo; se supera il doppio del limite (60.000 euro), la fuoriuscita è immediata
  • Acquisto di beni strumentali per un importo complessivo superiore a 15.000 euro nel triennio
  • Percezione di redditi da lavoro dipendente superiori al limite previsto
  • Scelta volontaria di transitare al regime forfettario o ordinario

Passaggio dal Regime dei Minimi al Regime Forfettario

Chi fuoriesce dal regime dei minimi per scadenza naturale (compimento dei 35 anni o completamento del quinquennio) può, se ne ha i requisiti, transitare direttamente nel regime forfettario senza necessità di comunicazioni preventive all’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il regime forfettario si applica come “regime naturale” per i contribuenti che soddisfano i requisiti.

Utilizzo delle Perdite dopo l’Uscita dal Regime dei Minimi

Le perdite fiscali maturate durante il periodo di applicazione del regime dei minimi possono essere riportate negli anni successivi di applicazione del regime ordinario, secondo le regole ordinarie del TUIR. La gestione di queste perdite richiede un’attenta pianificazione fiscale, soprattutto in vista della compilazione del Modello Redditi PF del primo anno fuori dal regime agevolato.

Versamento dell’Acconto nel Passaggio di Regime

Un aspetto critico spesso trascurato riguarda il versamento degli acconti IRPEF nell’anno di fuoriuscita dal regime agevolato. Chi passa dal regime dei minimi o forfettario al regime ordinario nel corso di un anno deve gestire con attenzione:

  • Il calcolo dell’acconto dovuto con il metodo storico (sulla base dell’imposta dell’anno precedente) o previsionale (stima delle imposte dell’anno corrente)
  • La verifica che il regime di tassazione dell’anno precedente (imposta sostitutiva) sia correttamente raccordato con l’acconto IRPEF dell’anno di transizione

13. Rientro nel Regime Forfettario dopo la Fuoriuscita {#rientro}

Una delle domande più frequenti di chi ha vissuto l’uscita da regime forfettario o regime dei minimi è: “Posso rientrare nel regime agevolato dopo essere uscito?”

Rientro dopo la Fuoriuscita per Legge (Superamento Soglie)

Chi è uscito dal regime forfettario per superamento della soglia degli 85.000 euro può rientrare nell’anno successivo a quello in cui i ricavi sono rientrati sotto la soglia, purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti e non sussistano cause ostative. Non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva: il rientro avviene tramite “comportamento concludente” (emissione di fatture senza IVA, applicazione del regime forfettario).

Rientro dopo la Fuoriuscita per la “Tagliola” (Superamento 100.000 euro)

Chi ha superato la soglia dei 100.000 euro subisce la fuoriuscita immediata nell’anno di superamento. Potrebbe teoricamente rientrare nel regime forfettario negli anni successivi, se i ricavi rientrano sotto la soglia degli 85.000 euro. Tuttavia, va verificato con attenzione che non permangano cause ostative e che i requisiti siano pienamente soddisfatti.

Rientro dopo la Fuoriuscita per Opzione (Vincolo Triennale)

Chi ha scelto volontariamente di uscire dal regime forfettario deve rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario. Solo al termine di tale periodo può rientrare nel regime forfettario, se ne ricorrono i requisiti. Il rientro anticipato non è ammesso.

La Comunicazione del Rientro

Il rientro nel regime forfettario non richiede comunicazioni preventive. Il contribuente che intende tornare al regime agevolato:

  • Inizia a comportarsi da forfettario (fatture senza IVA, nessuna liquidazione IVA)
  • Non presenta la dichiarazione IVA annuale per l’anno in cui rientra nel forfettario
  • Compila il Quadro LM nel Modello Redditi PF dell’anno di rientro

14. Errori Comuni e Come Evitarli {#errori-comuni}

Nella gestione dell’uscita da regime forfettario o regime dei minimi, è facile incorrere in errori che possono avere conseguenze fiscali e sanzionatorie rilevanti. Ecco i più frequenti:

Errore 1: Non Monitorare il Fatturato durante l’Anno

Molti professionisti si accorgono di aver superato le soglie solo a fine anno, quando ormai è troppo tardi per pianificare. La soluzione è mantenere un monitoraggio mensile degli incassi, aggiornando costantemente la proiezione annuale.

Errore 2: Confondere la Data di Fatturazione con la Data di Incasso

Nel regime forfettario vige il principio di cassa: conta il momento dell’incasso, non dell’emissione della fattura. Una fattura emessa il 31 dicembre ma incassata il 2 gennaio dell’anno successivo rientra nella base di computo dell’anno successivo.

Errore 3: Non Rettificare l’IVA sui Beni Strumentali

Molti contribuenti che transitano dal forfettario al regime ordinario dimenticano di procedere alla rettifica della detrazione IVA sui beni strumentali ancora in uso. Questa omissione comporta la perdita di un potenziale credito d’imposta e può generare contestazioni in sede di controllo.

Errore 4: Non Comunicare la Variazione all’Agenzia delle Entrate

Benché l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA non invalidi l’opzione, espone a sanzioni da 250 a 2.000 euro. È importante comunicare tempestivamente la variazione di regime.

Errore 5: Applicare Retroattivamente l’IVA in Modo Errato

Nel caso di uscita immediata per superamento dei 100.000 euro, molti contribuenti non sanno come gestire la retroattività IVA sulle operazioni precedenti al superamento. La corretta applicazione, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E/2023, prevede l’integrazione della fattura che ha generato il superamento e di tutte quelle già effettuate ma non ancora fatturate, ma non delle fatture già emesse e già incassate prima del superamento.

Errore 6: Dimenticare il Vincolo Triennale

Chi sceglie volontariamente di uscire dal forfettario spesso non tiene in considerazione il vincolo triennale, e tenta di rientrare nel regime agevolato l’anno successivo. Questo non è ammesso dalla normativa.

15. Tabelle Riepilogative {#tabelle}

Tabella 1: Riepilogo dei Requisiti di Permanenza nel Regime Forfettario 2026

RequisitoSoglia/CondizioneConseguenza in Caso di Superamento
Ricavi/Compensi≤ 85.000 €Fuoriuscita dall’anno successivo se superati
Ricavi/Compensi≥ 100.000 €Fuoriuscita immediata nell’anno in corso
Reddito da lavoro dipendente/assimilato≤ 35.000 € (per 2025 e 2026)Fuoriuscita dall’anno successivo se superati
Spese per dipendenti e collaboratori≤ 20.000 € lordiFuoriuscita dall’anno successivo se superati
Partecipazione a società di personeNon ammessaFuoriuscita dall’anno successivo
Controllo SRL con attività riconducibileNon ammessoFuoriuscita dall’anno successivo
Utilizzo di regime speciale IVANon ammessoFuoriuscita dall’anno in corso (o successivo secondo i casi)

Tabella 2: Confronto Effetti Fiscali — Regime Forfettario vs Ordinario

Aspetto FiscaleRegime ForfettarioRegime Ordinario/Semplificato
Imposta sul redditoSostitutiva 15% (o 5%)IRPEF progressiva 23-43%
Addizionali regionali/comunaliNon dovuteDovute (variabili per ente)
IVA in fatturaNon applicataApplicata (22%, 10%, 4%)
Detrazione IVA acquistiNon spettaSpetta secondo regole ordinarie
Ritenuta d’accontoNon subitaSubita (20%) da clienti
Costi deducibiliSolo contributi INPS (forfettari per coefficiente)Analitici, tutti quelli inerenti all’attività
Tenuta scritture contabiliSemplificata/Non obbligatoriaObbligatoria (semplificata o ordinaria)
Fatturazione elettronicaObbligatoria (dal 2024)Obbligatoria
Dichiarazione IVA annualeNon obbligatoriaObbligatoria
Liquidazioni periodiche IVANon obbligatorieObbligatorie (mensili o trimestrali)

Tabella 3: Tipologie di Uscita a Confronto

Tipologia di UscitaCausaDecorrenzaObbligo di ComunicazioneVincolo di Permanenza nel Nuovo Regime
Per legge – soglia 85.000 €Superamento ricavi anno precedenteDal 1° gennaio anno successivoDichiarazione IVA anno di passaggioNo (può rientrare subito se rientra nei limiti)
Per legge – tagliola 100.000 €Superamento ricavi anno correnteImmediata dall’operazione di superamentoDichiarazione IVA anno di passaggioNo
Per legge – cause ostativeVarie cause (lav. dip., partecipazioni, ecc.)Di norma dall’anno successivoDichiarazione IVA anno di passaggioNo
Per opzione volontariaScelta del contribuenteDal 1° gennaio anno di sceltaSì, dichiarazione annuale IVASì, almeno 3 anni

Tabella 4: Coefficienti di Redditività per le Categorie Principali (Regime Forfettario 2026)

Categoria ATECOCoefficiente di Redditività
Industrie alimentari e delle bevande40%
Commercio al dettaglio (escluso farmaci, carburanti)40%
Commercio ambulante non alimentare54%
Artigiani e attività manifatturiere67%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione40%
Attività professionali, scientifiche e tecniche78%
Costruzioni e attività immobiliari86%
Servizi di comunicazione78%
Attività finanziarie e assicurative78%
Altre attività economiche (residuale)67%

Fonte: Allegato n. 2 alla Legge n. 145/2018 — disponibile sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

16. Approfondimento: Il Quadro LM nella Dichiarazione dei Redditi

Uno degli aspetti pratici più importanti connessi all’uscita da regime forfettario o regime dei minimi riguarda la compilazione della dichiarazione dei redditi nell’anno di transizione. Nel regime forfettario, il reddito viene dichiarato nel Quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche. All’uscita dal regime, questo quadro viene abbandonato a favore dei quadri ordinari.

Compilazione del Quadro LM nell’Anno di Uscita

Nell’anno in cui si verifica la fuoriuscita (o nell’ultimo anno di applicazione del regime, nel caso di uscita differita), il Quadro LM va compilato per dichiarare il reddito assoggettato a imposta sostitutiva fino alla data di uscita. Nel caso di uscita immediata (tagliola 100.000 euro), la situazione si complica: per la parte di reddito ante-superamento si applica l’imposta sostitutiva, mentre per la parte successiva si applica l’IRPEF ordinaria con le addizionali.

Codici da Utilizzare nel Quadro LM

Il rigo LM21 del Modello Redditi PF richiede l’indicazione di un codice che identifica il tipo di accesso/permanenza nel regime:

  • Codice 1: soggetti già in attività che ne hanno fruito nel periodo precedente
  • Codice 2: soggetti che accedono per la prima volta nell’anno corrente
  • Ulteriori codici specifici per le nuove attività con aliquota ridotta al 5%

17. Adempimenti Pratici: Checklist Completa per la Fuoriuscita

Quando si verifica l’uscita da regime forfettario o regime dei minimi, ecco una checklist operativa da seguire:

Prima dell’Uscita

  • [ ] Verificare il superamento delle soglie o il verificarsi delle cause ostative
  • [ ] Informare il commercialista di fiducia per pianificare la transizione
  • [ ] Scegliere tra regime semplificato e regime ordinario completo
  • [ ] Verificare se è necessario aprire un conto corrente dedicato all’attività (consigliato per regime ordinario)

All’Atto dell’Uscita

  • [ ] Attivare un software di fatturazione con gestione IVA
  • [ ] Aprire i registri IVA (acquisti e vendite)
  • [ ] Emettere le prime fatture con IVA (aliquota corretta per la tipologia di operazione)
  • [ ] Comunicare ai clienti il cambiamento di regime (cessazione dell’esonero dalla ritenuta d’acconto)

Dopo l’Uscita

  • [ ] Presentare la comunicazione di variazione dati IVA tramite modello AA9/12 (se necessario)
  • [ ] Comunicare la variazione nella prima dichiarazione annuale IVA
  • [ ] Procedere alla rettifica della detrazione IVA sui beni strumentali
  • [ ] Iscriversi alla gestione INPS nel regime contributivo corretto (se cambia)
  • [ ] Aggiornare il regime contributivo INPS (perdita della riduzione del 35% se artigiano/commerciante)
  • [ ] Predisporre il prospetto delle rimanenze di magazzino (per attività commerciali)

18. Fonti Ufficiali e Normativa di Riferimento

Per ogni aspetto dell’uscita da regime forfettario o regime dei minimi, è essenziale fare riferimento alle fonti normative ufficiali:

  • Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54-89 — Istituzione del regime forfettario (testo su Normattiva.it)
  • D.L. n. 98/2011, art. 27 — Regime dei minimi (testo su Normattiva.it)
  • Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) — Doppia soglia 85.000/100.000 euro e “tagliola anti-evasione”
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023 — Chiarimenti sulla fuoriuscita immediata per superamento 100.000 euro
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016 — Rettifica IVA nel passaggio tra regimi
  • Portale ufficiale Agenzia delle Entrate — Scheda “Regime forfettario agevolato”: agenziaentrate.gov.it
  • Portale ufficiale INPS — Gestioni artigiani e commercianti: inps.it

FAQ — Domande Frequenti sull’Uscita da Regime Forfettario o Regime dei Minimi {#faq}

D1: Quando avviene esattamente l’uscita dal regime forfettario se supero la soglia degli 85.000 euro di ricavi?

Risposta completa: Se nel corso di un anno d’imposta (ad esempio il 2026) i tuoi ricavi o compensi incassati superano la soglia di 85.000 euro ma si mantengono al di sotto di 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario non avviene nell’anno in corso ma a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo (in questo esempio, il 2027). Per tutto il 2026 potrai continuare ad applicare l’imposta sostitutiva, emettere fatture senza IVA e beneficiare di tutte le semplificazioni del regime agevolato. Dal 2027, invece, dovrai passare obbligatoriamente al regime ordinario o al regime semplificato, a seconda dei presupposti della tua attività.

D2: Cosa succede se supero i 100.000 euro di ricavi nel corso dell’anno? L’uscita è davvero immediata?

Risposta completa: Sì, il superamento della soglia di 100.000 euro attiva la cosiddetta “tagliola anti-evasione” introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1, comma 54-bis). L’uscita è immediata e si producono le seguenti conseguenze:

(1) a partire dall’operazione che ha generato il superamento (non da quelle successive), devi applicare l’IVA; (2) devi integrare quella fattura con l’IVA corrispondente; (3) devi assoggettare ad IVA tutte le operazioni già effettuate ma non ancora fatturate; (4) per tutto l’anno d’imposta, il reddito è soggetto a IRPEF ordinaria con aliquote progressive, e non più all’imposta sostitutiva. Questa regola è particolarmente severa per chi opera con clienti privati (B2C) che non possono detrarre l’IVA: il costo dell’imposta si aggiunge al corrispettivo già pattuito, creando problemi economici e contrattuali.

D3: Posso scegliere liberamente di uscire dal regime forfettario anche se non ho superato le soglie di ricavi e non sussistono cause ostative?

Risposta completa: Sì, la fuoriuscita volontaria è sempre possibile. Chi soddisfa i requisiti per il regime forfettario ha comunque la facoltà di scegliere il regime ordinario (o semplificato) esercitando l’opzione per il regime ordinario. Tale opzione si concretizza attraverso un “comportamento concludente”: è sufficiente iniziare ad applicare le regole del regime scelto (emissione di fatture con IVA, tenuta dei registri contabili, ecc.) e comunicare la scelta barrando l’apposito campo nella dichiarazione annuale IVA.

Attenzione: la scelta è vincolante per almeno tre anni. Solo al termine di questo triennio obbligatorio, l’opzione si rinnova automaticamente anno per anno finché non si manifesta un’intenzione diversa. L’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA non invalida l’opzione, ma espone a una sanzione da 250 a 2.000 euro.

D4: Ho superato la soglia degli 85.000 euro di ricavi nel 2025. Devo comunicare immediatamente qualcosa all’Agenzia delle Entrate?

Risposta completa: No, non è richiesta una comunicazione immediata al superamento della soglia. La variazione di regime deve essere comunicata nel corso del 2026 (primo anno di applicazione del regime ordinario), barrando l’apposito campo nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2026 (che si presenta nel 2027). Tuttavia, è opportuno: (a) informare subito il tuo commercialista; (b) attivare immediatamente dal 1° gennaio 2026 un software di fatturazione con gestione dell’IVA; (c) aprire i registri IVA obbligatori; (d) comunicare ai tuoi clienti il cambio di regime (in particolare, che da ora emetterai fatture con IVA e che tornerai a essere soggetto a ritenuta d’acconto se sei un libero professionista).

D5: Quali sono le conseguenze sul piano dei contributi INPS quando esco dal regime forfettario?

Risposta completa: Le conseguenze previdenziali dell’uscita da regime forfettario o regime dei minimi variano in base alla categoria professionale. Per gli artigiani e i commercianti, la fuoriuscita comporta la perdita della riduzione contributiva del 35% prevista per chi aderisce al forfettario, con ritorno al regime contributivo ordinario (contributi fissi sul minimale più contributi variabili in percentuale sull’eccedenza). Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, i contributi continuano a essere calcolati in percentuale sul reddito netto, ma senza la possibilità di beneficiare della riduzione del 35%. Per i professionisti iscritti a casse previdenziali private (Cassa Forense, ENPAM, ecc.), le regole contributive rimangono quelle della cassa di appartenenza, indipendentemente dal regime fiscale.

D6: Posso rientrare nel regime forfettario dopo essere uscito per superamento delle soglie? Devo aspettare un periodo minimo?

Risposta completa: Dipende dalla causa che ha determinato la fuoriuscita. Se sei uscito per superamento della soglia degli 85.000 euro, puoi rientrare nel regime forfettario nell’anno successivo a quello in cui i tuoi ricavi sono nuovamente rientrati sotto la soglia, senza alcun periodo minimo di attesa. Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva: il rientro avviene per comportamento concludente. Se sei uscito per scelta volontaria, invece, devi rispettare il vincolo del triennio obbligatorio nel regime ordinario prima di poter rientrare nel forfettario. Se sei uscito per la “tagliola” dei 100.000 euro, il rientro è possibile negli anni successivi se rientri sotto la soglia degli 85.000 euro, ma occorre verificare che non sussistano altre cause ostative.

D7: Come gestisco le fatture già emesse senza IVA nel caso in cui la “tagliola” dei 100.000 euro scatti a metà anno?

Risposta completa: Questa è una delle situazioni più complesse da gestire. Secondo le indicazioni della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre 2023, nel caso di superamento della soglia di 100.000 euro in corso d’anno, devono essere assoggettate ad IVA:

(1) l’operazione che ha generato il superamento: il corrispettivo deve essere integrato con l’IVA, modificando il documento originariamente emesso; (2) tutte le operazioni già effettuate ma non ancora fatturate al momento dell’incasso che ha causato il superamento; (3) tutte le operazioni successive al superamento. Per le fatture già emesse e incassate prima del superamento, non è necessario procedere a rettifiche. Il contribuente deve anche iscriversi ai registri IVA e iniziare le liquidazioni periodiche a partire dal mese di superamento.

D8: Cosa succede all’IVA sugli acquisti effettuati durante il periodo di regime forfettario quando esco dal regime?

Risposta completa: Nel regime forfettario, l’IVA sugli acquisti non è detraibile. Al momento del passaggio al regime ordinario, il contribuente può esercitare il diritto di rettifica della detrazione IVA sui beni strumentali ancora in uso, nella misura proporzionale alla residua vita utile. Questa rettifica “a favore” genera un credito IVA che concorre al saldo della prima dichiarazione IVA presentata in regime ordinario. La rettifica viene calcolata nella misura di un quinto per anno (o un decimo per gli immobili) ed è documentata da un apposito prospetto. Per i beni di importo irrilevante o completamente ammortizzati, la rettifica potrebbe risultare trascurabile. È importante predisporre un inventario accurato dei beni strumentali al momento del passaggio, con l’indicazione dell’IVA originariamente non detratta.

D9: Ho anche un lavoro dipendente. Come influisce sulla mia permanenza nel regime forfettario?

Risposta completa: Per il 2025 e il 2026, grazie a una specifica deroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e confermata dalla Legge di Bilancio 2026, il limite di reddito da lavoro dipendente e/o assimilato (incluso il reddito da pensione) compatibile con il regime forfettario è stato elevato a 35.000 euro annui (rispetto al limite ordinario di 30.000 euro).

Se nell’anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a questo limite, non puoi accedere o permanere nel regime forfettario. Se il rapporto di lavoro dipendente era cessato entro il 31 dicembre dell’anno precedente (e nello stesso anno non hai percepito né redditi di pensione né redditi da altro rapporto di lavoro dipendente), la causa ostativa non opera. Nota bene: questa soglia si riferisce ai redditi dell’anno precedente, non a quelli dell’anno in corso.

D10: Come funziona la dichiarazione dei redditi nell’anno in cui esco dal regime forfettario?

Risposta completa: La compilazione della dichiarazione dei redditi nell’anno di transizione è più complessa del solito. Se sei uscito dal forfettario per superamento della soglia degli 85.000 euro (uscita differita), l’anno di transizione coincide con il primo anno in regime ordinario: compilerai il Quadro RE (libero professionista) o Quadro RG (imprenditore in regime semplificato), anziché il Quadro LM del forfettario. Se invece sei uscito per la “tagliola” dei 100.000 euro (uscita immediata), la dichiarazione dell’anno di uscita è particolarmente delicata: una parte del reddito sarà assoggettata a imposta sostitutiva (parte ante-superamento) e l’altra parte sarà soggetta a IRPEF ordinaria. È fortemente consigliabile avvalersi di un consulente fiscale qualificato per gestire correttamente questa fattispecie.

D11: Devo fare qualcosa di speciale se voglio passare dal regime forfettario al regime semplificato (anziché a quello ordinario)?

Risposta completa: Se la tua fuoriuscita è determinata da superamento delle soglie e la tua attività rientra nei limiti per il regime semplificato (ricavi fino a 500.000 euro per le imprese di servizi, 800.000 euro per le altre imprese; per i professionisti non ci sono limiti nel regime semplificato), puoi transitare direttamente al regime semplificato per cassa, che è per molti il regime più conveniente immediatamente dopo il forfettario. La differenza principale rispetto al regime ordinario è la semplificazione degli adempimenti contabili: nel regime semplificato non è obbligatorio tenere il libro giornale e l’inventario, ma sono sufficienti i registri IVA e la liquidazione IVA. La tassazione resta quella ordinaria IRPEF progressiva, ma i costi analitici sono interamente deducibili.

D12: Se sbaglio e applico il regime forfettario pur non avendone più i requisiti, quali sanzioni rischio?

Risposta completa: Applicare il regime forfettario pur non avendone i requisiti è un’irregolarità fiscale che espone a sanzioni significative. Le principali conseguenze sono: (a) sanzione per omessa o tardiva comunicazione della variazione IVA, da 250 a 2.000 euro; (b) accertamento fiscale per l’intero importo dell’IVA non applicata, oltre a interessi e sanzioni del 30% (ridotte alla metà in caso di ravvedimento spontaneo); (c) accertamento IRPEF per la differenza tra l’imposta sostitutiva del forfettario e l’IRPEF ordinaria dovuta. In caso di irregolarità rilevata in sede di controllo, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per sanare le violazioni con sanzioni ridotte. Tuttavia, è molto più conveniente prevenire l’errore monitorando attentamente i propri ricavi e i requisiti del regime nel corso dell’anno.

D13: Cosa succede se, dopo l’uscita dal regime forfettario, i miei ricavi scendono nuovamente sotto 85.000 euro? Quando posso rientrare nel regime agevolato?

Risposta completa: Se sei uscito per legge (superamento della soglia degli 85.000 euro) e nell’anno successivo i tuoi ricavi rientrano sotto la soglia, puoi rientrare nel regime forfettario già nell’anno successivo a quello in cui i ricavi si sono ridotti, senza alcun periodo minimo di attesa, purché tu soddisfi tutti gli altri requisiti e non sussistano cause ostative. Se sei uscito per scelta volontaria, invece, devi attendere il termine del triennio obbligatorio. In ogni caso, prima di rientrare nel forfettario è necessario procedere nuovamente alla rettifica della detrazione IVA (questa volta in senso inverso: si deve restituire proporzionalmente l’IVA detratta sui beni strumentali che continuano a essere utilizzati), e comunicare la variazione all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione annuale IVA.

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Conclusioni {#conclusioni}

L’uscita da regime forfettario o regime dei minimi è un evento che richiede attenzione, pianificazione e tempestività. Che si tratti di una fuoriuscita per legge — per superamento delle soglie di ricavi o per il verificarsi di cause ostative — o di una scelta volontaria per transitare al regime ordinario, le implicazioni fiscali, previdenziali e contabili sono molteplici e possono avere un impatto significativo sul carico tributario complessivo.

I punti chiave da tenere sempre a mente sono:

  1. Monitorare costantemente il fatturato nel corso dell’anno, non solo a fine dicembre: il superamento della soglia dei 100.000 euro comporta conseguenze immediate e particolarmente onerose.
  2. Distinguere chiaramente tra fuoriuscita differita (soglia 85.000 euro, effetto dall’anno successivo) e fuoriuscita immediata (soglia 100.000 euro, effetto dall’operazione di superamento).
  3. Non trascurare gli adempimenti IVA: la rettifica della detrazione, l’apertura dei registri IVA, le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale IVA sono obblighi che entrano in gioco dal momento della fuoriuscita.
  4. Valutare attentamente la convenienza del regime ordinario o semplificato rispetto al forfettario: in alcuni casi, la presenza di costi effettivi elevati, di importanti detrazioni IRPEF o di clienti che preferiscono le fatture con IVA può rendere il regime ordinario più vantaggioso.
  5. Rispettare il vincolo triennale in caso di opzione volontaria: la scelta del regime ordinario è vincolante per almeno tre anni e non può essere revocata anticipatamente.
  6. Pianificare il rientro nel regime forfettario quando i ricavi tornano nei limiti: il rientro avviene senza comunicazioni preventive, ma richiede una nuova rettifica della detrazione IVA e la corretta gestione della transizione contabile.

Per approfondire altri aspetti legati alla gestione della partita IVA in regime forfettario, ti consigliamo di leggere:


Avvertenza: Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e informativo. La normativa fiscale è soggetta a variazioni frequenti. Per situazioni specifiche, è sempre consigliabile consultare un commercialista o un consulente fiscale qualificato. Per le disposizioni ufficiali aggiornate, fare riferimento al portale dell’Agenzia delle Entrate e al portale di Normattiva.


Questa guida è redatta sulla base della normativa vigente al momento della pubblicazione.

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