Art. 67 DPR 633/1972: Regole IVA per le Importazioni

Art. 67 DPR 633/1972: Regole IVA per le Importazioni

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L’art. 67 DPR 633/1972 è il pilastro normativo che regola l’applicazione dell’IVA alle operazioni di importazione in Italia. Chiunque importi beni da Paesi extra-UE — imprenditore, professionista o privato consumatore — deve fare i conti con questa disposizione. In questa guida troverai tutto ciò che serve sapere: dal testo aggiornato, alle operazioni coinvolte, fino alle novità della riforma fiscale con il nuovo Testo Unico IVA in vigore dal 2027.

Cos’è l’art. 67 DPR 633/1972 e perché è fondamentale

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha istituito e disciplinato l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) in Italia. Il Titolo V del decreto — formalmente intitolato “Importazioni” e comprendente gli articoli da 67 a 70 — è interamente dedicato alle operazioni di importazione, e l’articolo 67 ne costituisce la disposizione cardine, quella che definisce quali operazioni costituiscono importazioni ai fini IVA.

L’articolo 1 del DPR 633/1972 stabilisce il principio generale: l’IVA si applica alle cessioni di beni, alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato e, senza distinzione di soggetto, alle importazioni da chiunque effettuate. L’art. 67 DPR 633/1972 specifica poi nel dettaglio quali operazioni rientrano in questa categoria.

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La norma è diretta attuazione della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA dell’Unione europea) che disciplina il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto a livello comunitario.

Riferimento ufficiale: Testo vigente del DPR 633/1972 consultabile su Normattiva – portale della normativa italiana

Il testo vigente dell’art. 67 DPR 633/1972

Di seguito la struttura dell’art. 67 DPR 633/1972 nel testo in vigore (ultima modifica: Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in vigore dal 1° gennaio 2020, che ha aggiornato la lettera d) del comma 1):

Comma 1 — Definizione di importazioni

Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità europea e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori esclusi dalla Comunità ai sensi dell’articolo 7:

LetteraOperazione
a)Operazioni di immissione in libera pratica
b)Operazioni di perfezionamento attivo (richiamo storico: art. 2, lett. b, Reg. CEE n. 1999/85; normativa vigente: Reg. UE n. 952/2013 – Codice Doganale dell’Unione)
c)Operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni destinati ad essere riesportati tal quali, che non fruiscano dell’esenzione totale dai dazi di importazione
d)Operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle Isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d’oltremare, dal comune di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano

La lettera e) è stata abrogata dalla L. 18 febbraio 1997, n. 28.

Comma 2 — Reimportazioni e reintroduzioni

Sono altresì soggette all’imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.

Comma 2-bis — Sospensione IVA per beni destinati a trasferirsi in altro Stato UE

Introdotto dalla Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge Comunitaria 2010), questo comma prevede che per le importazioni di cui al comma 1, lett. a), il pagamento dell’imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, eventualmente dopo l’esecuzione di manipolazioni consentite dall’allegato 72 del Regolamento (CEE) n. 2454/93, previamente autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Comma 2-ter — Condizioni per fruire della sospensione

Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis, l’importatore italiano o estero deve:

  1. Fornire il proprio numero di partita IVA
  2. Fornire il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito nell’altro Stato membro
  3. Fornire, su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato UE

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Le operazioni di importazione nel dettaglio

Immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica è il regime doganale più comune. Si verifica quando i beni originari di Paesi terzi completano le operazioni di ammissione doganale e vengono assoggettati al pagamento dei diritti doganali e di ogni altra misura di politica commerciale, acquisendo così lo status di “merci comunitarie”. Questa è l’importazione definitiva per eccellenza.

Con la modifica introdotta dalla Legge 217/2011, è stata abrogata la precedente disposizione che escludeva dall’IVA italiana i beni immessi in libera pratica destinati a proseguire verso un altro Stato UE senza manipolazioni. Oggi, in linea generale, l’IVA è dovuta in dogana, salvo la sospensione prevista dal comma 2-bis.

Operazioni di perfezionamento attivo

Le operazioni di perfezionamento attivo consentono l’introduzione di beni stranieri nel territorio doganale comunitario per sottoporli a lavorazione, trasformazione o riparazione, con successiva riesportazione dei prodotti ottenuti. Il testo dell’art. 67, lett. b), richiama storicamente il Reg. CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985, che però è stato abrogato e oggi la disciplina doganale di riferimento è il Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013), entrato pienamente in vigore il 1° maggio 2016.

Ai sensi dell’art. 67 DPR 633/1972, queste operazioni costituiscono importazione imponibile, salve le esenzioni doganali totali.

Operazioni di ammissione temporanea

Le operazioni di ammissione temporanea permettono l’utilizzo nel territorio doganale comunitario di merci non unionali, con esonero totale o parziale dai dazi all’importazione. Rientrano nell’art. 67 DPR 633/1972 solo quelle che non fruiscono dell’esenzione totale dai dazi di importazione e che siano destinate ad essere riesportate tal quali.

Immissione in consumo: Monte Athos, Isole Canarie e territori speciali

La lettera d) dell’art. 67 DPR 633/1972 si occupa di situazioni territoriali particolari. Ai fini IVA, taluni territori — pur facenti parte geograficamente dell’UE o dello Stato italiano — restano esclusi dal territorio fiscale IVA comunitario:

TerritorioStatus doganale UEStatus IVA UE
Monte Athos (Grecia)Incluso nel territorio doganale UEEscluso dal territorio IVA UE
Isole Canarie (Spagna)Escluse dal territorio doganale UEEscluse dal territorio IVA UE
Dipartimenti francesi d’oltremare (Guadalupa, Martinica, ecc.)Esclusi dalla disciplina IVA UERegime IVA speciale di ciascun territorio
Comune di Campione d’ItaliaDal 1° gennaio 2020: incluso nel territorio doganale UE (Reg. UE 474/2019 e Dir. 2019/475/UE)Ancora escluso dal territorio IVA UE; si applica l’ILCCI (imposta locale in linea con l’IVA svizzera)
Acque italiane del Lago di LuganoDal 1° gennaio 2020: incluse nel territorio doganale UEAncora escluse dal territorio IVA UE

Nota importante su Campione d’Italia e Lago di Lugano: Dal 1° gennaio 2020, questi territori sono entrati nel territorio doganale dell’Unione europea (in virtù del Reg. UE n. 474/2019 e della Direttiva 2019/475/UE), su richiesta dell’Italia. Tuttavia, rimangono esclusi dall’ambito di applicazione territoriale dell’IVA europea. Per garantire parità competitiva con gli operatori svizzeri, si applica una tassa locale sul consumo (ILCCI) allineata alle aliquote IVA svizzere, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019). Le operazioni di introduzione di beni da Campione d’Italia nel resto del territorio italiano rimangono pertanto soggette all’IVA italiana come importazioni ai sensi dell’art. 67 DPR 633/1972.

L’immissione in consumo di beni provenienti da questi territori costituisce importazione ai sensi dell’art. 67 DPR 633/1972, con conseguente applicazione dell’IVA italiana, poiché tali territori restano esclusi dal campo IVA comunitario.

Comprendi le modalità di pagamento dell’IVA accertata previste dall’Art. 60 DPR 633/1972.

La base imponibile IVA nelle importazioni (art. 69 DPR 633/1972)

Una volta qualificata l’operazione come importazione ai sensi dell’art. 67 DPR 633/1972, l’IVA viene calcolata sulla base imponibile determinata dall’art. 69 del medesimo decreto.

L’imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell’articolo 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale (il cosiddetto valore di transazione), aumentato di:

ComponenteDescrizione
Diritti doganaliTutti i diritti dovuti, esclusa l’IVA stessa
Diritto di confineDazi e altri oneri doganali
Spese di inoltroFino al luogo di destinazione all’interno del territorio comunitario, come da documento di trasporto
Trasporto, assicurazione, commissione, imballaggioFino al primo luogo di destinazione nel territorio doganale UE

Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto di una o più cessioni nel territorio dello Stato, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione.

Come si assolve l’IVA sull’importazione: la bolletta doganale

Il momento di esigibilità dell’IVA coincide con l’accettazione della dichiarazione doganale da parte dell’autorità doganale. Il documento fondamentale è la bolletta doganale (oggi Documento Amministrativo Unico – DAU o modello DAU), che:

  • È l’unico documento valido ai fini IVA nell’operazione di importazione
  • Viene compilata e sottoscritta dall’importatore (o da un rappresentante doganale)
  • Contiene la destinazione della merce e la liquidazione dei diritti doganali dovuti
  • Costituisce il documento da registrare nel registro acquisti ai sensi dell’art. 25 DPR 633/1972

L’IVA liquidata dalla autorità doganale viene pagata al momento dello sdoganamento. Per i soggetti passivi IVA (titolari di partita IVA e svolgenti attività d’impresa), l’IVA assolta in dogana è detraibile ai sensi dell’art. 19 DPR 633/1972 (detrazione IVA), a condizione che i beni siano destinati ad operazioni imponibili nell’ambito del ciclo produttivo o dell’attività esercitata.

Flusso operativo standard

Arrivo merce in dogana italiana

        ↓

Presentazione dichiarazione doganale (DAU/bolletta doganale)

        ↓

Liquidazione IVA da parte dell’autorità doganale

        ↓

Pagamento IVA in dogana (o sospensione ex art. 67, co. 2-bis)

        ↓

Registrazione bolletta doganale nel registro acquisti

        ↓

Detrazione IVA nella liquidazione periodica (se soggetto passivo)

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Regime 42: importazione con successiva cessione intracomunitaria

Il regime 42 è una procedura doganale che consente all’importatore di sospendere il pagamento dell’IVA all’importazione quando i beni, immessi in libera pratica in Italia, sono destinati a essere ceduti a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’UE.

Con l’introduzione del comma 2-bis nell’art. 67 DPR 633/1972 (Legge 217/2011), il legislatore italiano ha recepito i principi alla base del regime 42, formalizzando la sospensione del pagamento dell’imposta e le condizioni per fruirne.

Condizioni richieste:

  • I beni devono essere destinati a trasferirsi in un altro Stato UE
  • L’importatore deve indicare il proprio numero di partita IVA italiano
  • Deve essere indicato il numero IVA del cessionario stabilito nell’altro Stato membro
  • Deve essere fornita documentazione dell’effettivo trasferimento dei beni

Deposito IVA e importazioni (art. 50-bis DL 331/1993)

Un ulteriore strumento per la gestione dell’IVA nelle importazioni è il deposito IVA, disciplinato dall’art. 50-bis del DL 30 agosto 1993, n. 331. Il deposito IVA consente di:

  • Introdurre beni importati senza pagare l’IVA al momento dell’importazione
  • Sospendere l’IVA finché i beni rimangono nel deposito
  • Cedere i beni all’interno del deposito senza applicazione dell’IVA
  • Estrarre i beni dal deposito per immetterli nel mercato nazionale, assolvendo l’IVA all’estrazione

Il deposito IVA è strumento complementare all’art. 67 DPR 633/1972 e alla sospensione del comma 2-bis.

Soggetti non residenti e rappresentante fiscale

Quando l’importatore è un soggetto non residente in Italia, l’art. 67 DPR 633/1972 rimane applicabile: le importazioni da chiunque effettuate sono imponibili. Per adempiere agli obblighi IVA, il soggetto non residente può:

  1. Nominare un rappresentante fiscale in Italia (art. 17 DPR 633/1972)
  2. Identificarsi direttamente tramite identificazione IVA diretta — possibilità aperta sia ai soggetti UE che, in talune condizioni, ai soggetti extra-UE stabiliti in Paesi con cui l’Italia ha accordi di mutua assistenza

La nomina del rappresentante deve essere conosciuta dal soggetto residente che effettua l’operazione prima dell’esecuzione della stessa, e annotata in apposito registro presso l’Ufficio IVA competente dell’Agenzia delle Entrate. Le registrazioni contabili e la fattura del fornitore estero devono essere gestite nel rispetto delle norme ordinarie del DPR 633/1972.

Art. 68 DPR 633/1972: le importazioni non imponibili

Contrapposta all’art. 67 DPR 633/1972 è la norma di cui all’articolo 68, che individua le importazioni non soggette all’imposta (o esenti). Tra le fattispecie principali:

Operazione esenteRiferimento
Beni in franchigia doganaleArt. 68, lett. a)
Beni in reintroduzione in esenzioneArt. 68, lett. c)
Oro grezzo e semilavoratiArt. 68, lett. d)
Beni in regime di temporanea importazione con esenzione totale dai daziArt. 68, lett. b)

La corretta distinzione tra operazioni che rientrano nell’art. 67 DPR 633/1972 (imponibili) e quelle che rientrano nell’art. 68 (non imponibili) è determinante per la normativa nazionale applicabile e per gli adempimenti dell’importatore italiano.

Aspetto sanzionatorio: art. 70 DPR 633/1972

Le violazioni in materia di IVA sull’importazione sono disciplinate dall’articolo 70 DPR 633/1972, che rinvia alle sanzioni doganali previste dal Codice Doganale Comunitario (oggi Reg. UE 952/2013) e dalla normativa nazionale (il D.P.R. 43 del 1973 – Testo Unico delle Leggi Doganali, TULD, e in particolare l’articolo 34 del TULD in tema di confisca).

Importante: La Corte Costituzionale ha sollevato questioni di legittimità in merito alla confisca obbligatoria prevista dall’art. 70 in collegamento con la normativa doganale. La questione è stata risolta nel nuovo Testo Unico IVA (Dlgs 10/2026), in vigore dal 2027 (v. infra).

La responsabilità penale in materia doganale e IVA può emergere nei casi di dichiarazioni fraudolente o di sottrazione di beni al controllo doganale.

Le modifiche storiche all’art. 67 DPR 633/1972

L’art. 67 DPR 633/1972 ha subito diverse modifiche nel corso degli anni. Le più significative sono:

AnnoIntervento normativoModifica apportata
1972DPR 633/1972 (testo originale)Istituzione della norma
1997D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471Abrogazione di due commi (sanzioni)
1997L. 18 febbraio 1997, n. 28Abrogazione lettera e) del comma 1
2011L. 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge Comunitaria 2010)Abrogazione esclusione beni destinati ad altro Stato UE (lett. a); introduzione commi 2-bis e 2-ter sulla sospensione IVA
2020L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)Aggiornamento lettera d): inserimento esplicito di Campione d’Italia e acque italiane del Lago di Lugano, in vigore dal 1° gennaio 2020
2027D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (TU IVA)Abrogazione del DPR 633/1972 con effetto dal 1° gennaio 2027; riorganizzazione in nuovo Testo Unico

La riforma fiscale e il futuro dell’art. 67 DPR 633/1972

Il nuovo Testo Unico IVA (Dlgs 10/2026)

Una delle novità più rilevanti degli ultimi anni per chi si occupa di materia IVA è l’approvazione del nuovo Testo Unico IVA, con il Decreto Legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026.

Il nuovo Testo Unico, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, abroga definitivamente il DPR 633/1972 e consolida in un unico corpo normativo di 171 articoli (suddivisi in 18 Titoli) tutta la disciplina dell’IVA italiana, in coerenza con la sistematica della Direttiva 2006/112/CE.

Si tratta della più importante riforma della normativa IVA da oltre cinquant’anni, attuativa della legge delega fiscale n. 111 del 9 agosto 2023.

Cosa cambia per l’art. 67 DPR 633/1972 con il TU IVA

Il nuovo articolo 67 del Testo Unico IVA assume un contenuto diverso rispetto all’attuale: riguarda specificamente la disciplina sanzionatoria in materia di IVA all’importazione. In particolare:

  • Si fa riferimento non più genericamente alle “leggi doganali”, ma specificamente al Decreto Legislativo n. 141/2024 (come modificato dal Dlgs n. 192/2025), risolvendo il problema dell’incostituzionalità della confisca obbligatoria
  • La confisca obbligatoria dei beni non si applica se l’obbligato provvede al pagamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione
  • Viene eliminato un regime sanzionatorio ritenuto eccessivamente punitivo dalla Corte Costituzionale

Le disposizioni sostanziali attualmente contenute nell’art. 67 DPR 633/1972 (definizione delle operazioni di importazione) trovano collocazione in altri articoli del nuovo Testo Unico.

Tavola di concordanza (selezione)

ArgomentoNorma vigente fino al 31/12/2026Nuova norma dal 01/01/2027
Operazioni imponibili (principio generale)Art. 1, DPR 633/1972Art. 1, Dlgs 10/2026
Definizione di importazioniArt. 67, DPR 633/1972Artt. del Titolo competente, Dlgs 10/2026
Base imponibile importazioniArt. 69, DPR 633/1972Corrispondente art., Dlgs 10/2026
Importazioni non imponibiliArt. 68, DPR 633/1972Corrispondente art., Dlgs 10/2026
Sanzioni IVA importazioniArt. 70, DPR 633/1972Art. 67, Dlgs 10/2026
Detrazione IVAArt. 19, DPR 633/1972Corrispondente art., Dlgs 10/2026
EsportazioniArt. 8, DPR 633/1972Art. 45, Dlgs 10/2026

Nota operativa: Fino al 31 dicembre 2026, il DPR 633/1972 è pienamente vigente e l’art. 67 DPR 633/1972 si applica in tutta la sua portata. La transizione al nuovo Testo Unico avverrà il 1° gennaio 2027.

Regime ordinario e adempimenti pratici per le imprese

Per un’impresa che effettua importazioni ai sensi dell’art. 67 DPR 633/1972, il regime ordinario dell’imposta prevede i seguenti adempimenti principali:

Prima dell’importazione

  • Verifica della classificazione doganale della merce
  • Predisposizione della documentazione richiesta (licenze d’importazione, se previste)
  • Verifica dei contratti con i fornitori esteri e delle modalità di pagamento

Al momento dell’importazione

  • Presentazione della dichiarazione doganale (bolletta doganale / DAU)
  • Liquidazione e pagamento dei dazi doganali (Risorse proprie dell’UE)
  • Liquidazione e pagamento dell’IVA in dogana (o attivazione sospensione per regime 42 / comma 2-bis)

Dopo l’importazione

  • Registrazione della bolletta doganale nel registro acquisti (art. 25 DPR 633/1972)
  • Indicazione dell’IVA nella liquidazione periodica ai fini della detrazione IVA (art. 19 DPR 633/1972)
  • Conservazione della documentazione doganale

Collegamento con l’art. 38 del TULD

L’articolo 38 del TULD (D.P.R. 43 del 1973) disciplina il valore in dogana delle merci importate, direttamente richiamato ai fini della determinazione della base imponibile IVA ex art. 69 DPR 633/1972.

Rapporto tra art. 67 DPR 633/1972 e la Direttiva IVA UE

L’art. 67 DPR 633/1972 è la norma di recepimento interno degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2006/112/CE in materia di importazioni. La Direttiva definisce come importazione di beni l’ingresso nel territorio della Comunità di un bene che non è in libera circolazione nella stessa. Il legislatore italiano ha tradotto questi principi nell’art. 67 DPR 633/1972, con un’applicazione che nel tempo si è adeguata alle evoluzioni del diritto doganale comunitario.

La Comunità economica europea prima e l’Unione europea poi hanno progressivamente armonizzato le regole doganali, con la sostituzione del vecchio Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992) con il moderno Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013), entrato pienamente in vigore il 1° maggio 2016.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha avuto modo di pronunciarsi su questioni interpretative connesse alle importazioni e alla detrazione IVA in numerose occasioni. Tra le cause più rilevanti nel quadro del regime di importazione si segnalano la causa C-187/14 e la causa C-26/18, che hanno chiarito aspetti fondamentali della base imponibile e della detraibilità dell’IVA all’importazione.

Differenze tra importazione, acquisto intracomunitario e acquisto interno

Chi opera con fornitori esteri deve avere ben chiara la distinzione tra i tre regimi:

CaratteristicaImportazione (art. 67 DPR 633/1972)Acquisto intracomunitario (art. 38 DL 331/1993)Acquisto interno
Provenienza mercePaesi extra-UEPaese membro UEItalia
Documento principaleBolletta doganaleFattura fornitore estero (integrazione)Fattura fornitore italiano
IVAAssolta in doganaReverse charge (integrazione fattura)Addebita dal fornitore
Momento impositivoAccettazione dichiarazione doganaleMomento della cessioneMomento della cessione
Riferimento normativoArt. 67 DPR 633/1972Art. 38, DL 331/1993Art. 1 e ss., DPR 633/1972

Il reverse charge (inversione contabile) è il meccanismo proprio degli acquisti intracomunitari e di alcune operazioni interne, non dell’importazione da Paesi extra-UE.

Domande frequenti sull’art. 67 DPR 633/1972

1. Cosa si intende per “importazione” ai sensi dell’art. 67 DPR 633/1972?

Per importazione ai sensi dell’art. 67 DPR 633/1972 si intendono le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio italiano che siano originari di Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità europea (Paesi extra-UE) e che non siano già stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro dell’UE. Le principali tipologie sono: l’immissione in libera pratica, il perfezionamento attivo, l’ammissione temporanea parzialmente esente da dazi e l’immissione in consumo da territori fiscalmente esclusi dall’UE (Monte Athos, Isole Canarie, ecc.).

2. L’IVA sulle importazioni si applica anche ai privati, o solo alle imprese?

Sì. L’art. 67 DPR 633/1972, in combinato con l’art. 1 del medesimo decreto, prevede che le importazioni siano imponibili IVA da chiunque effettuate: imprenditori, professionisti e consumatori privati. La differenza è che i soggetti passivi IVA (titolari di partita IVA) possono detrarre l’IVA assolta in dogana, mentre i privati no.

3. Come si calcola la base imponibile IVA su un’importazione?

La base imponibile è pari al valore doganale della merce (valore di transazione), aumentato dei diritti doganali (esclusa l’IVA), del diritto di confine, e delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione nel territorio UE come da documento di trasporto. Su questo importo complessivo si applica l’aliquota IVA propria del bene importato (4%, 5%, 10% o 22% in base alla classificazione merceologica).

4. Cos’è la sospensione IVA prevista dal comma 2-bis dell’art. 67 DPR 633/1972 e come funziona?

Il comma 2-bis, introdotto dalla Legge 217/2011, consente di sospendere il pagamento dell’IVA in dogana quando i beni immessi in libera pratica in Italia sono destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell’UE. Per beneficiarne, l’importatore deve fornire alla dogana il proprio numero di partita IVA, il numero IVA del cessionario nell’altro Stato membro e, su richiesta, la documentazione dell’effettivo trasferimento. Questa norma è collegata al cosiddetto “regime 42”.

5. Qual è la differenza tra immissione in libera pratica e ammissione temporanea ai sensi dell’art. 67 DPR 633/1972?

L’immissione in libera pratica comporta l’importazione definitiva del bene, con pagamento di tutti i dazi e dell’IVA e acquisizione dello status di merce comunitaria. L’ammissione temporanea consente invece l’utilizzo temporaneo di merci non UE nel territorio doganale con esonero totale o parziale dai dazi, con obbligo di riesportare i beni tal quali. Solo le ammissioni temporanee che non fruiscono dell’esenzione totale dai dazi rientrano nell’art. 67 DPR 633/1972 come operazioni imponibili IVA.

6. Cosa si deve registrare in contabilità per una importazione da Paesi extra-UE?

Il documento principale da registrare nel registro acquisti (art. 25 DPR 633/1972) è la bolletta doganale (DAU), che attesta il pagamento dell’IVA in dogana. La fattura del fornitore estero è un documento di supporto e va conservata, ma ai fini IVA la bolletta doganale è il documento fondamentale. L’IVA indicata nella bolletta doganale è detraibile nella liquidazione IVA periodica se i beni sono destinati ad attività imponibili.

7. Il perfezionamento attivo rientra nell’art. 67 DPR 633/1972? Quando si paga l’IVA?

Sì, le operazioni di perfezionamento attivo rientrano nell’art. 67 DPR 633/1972, lettera b). In questo regime, i beni stranieri vengono introdotti nell’UE per essere lavorati o trasformati, con successiva riesportazione dei prodotti ottenuti. L’IVA è dovuta sulla parte dei beni che non viene riesportata (il “ristoro”), mentre i beni destinati alla riesportazione beneficiano di specifiche esenzioni o sospensioni previste dalla normativa doganale.

8. Quali sono le sanzioni per chi viola le norme in materia di IVA sull’importazione?

Le violazioni delle norme IVA sulle importazioni sono disciplinate dall’art. 70 DPR 633/1972, che rinvia alla normativa doganale. Le sanzioni possono includere: sanzioni amministrative per omesso o tardivo versamento dell’IVA in dogana, confisca dei beni in alcune ipotesi aggravate. La responsabilità penale può emergere nei casi di dichiarazioni fraudolente o di sottrazione di beni al controllo doganale. Con il nuovo TU IVA (Dlgs 10/2026, in vigore dal 2027), il regime sanzionatorio è stato rivisto eliminando la confisca obbligatoria nei casi in cui l’imposta viene successivamente pagata.

9. Il comune di Campione d’Italia e il Lago di Lugano rientrano ancora nell’art. 67 DPR 633/1972?

Sì, ma con una distinzione importante da fare dopo la riforma del 2020. Dal 1° gennaio 2020 (Reg. UE 474/2019 e Dir. 2019/475/UE), Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano sono stati inclusi nel territorio doganale dell’Unione europea. Tuttavia, questi territori restano esclusi dall’ambito di applicazione territoriale dell’IVA europea. Per garantire parità con gli operatori svizzeri, si applica una tassa locale sul consumo (ILCCI) con aliquote allineate all’IVA svizzera. Di conseguenza, l’introduzione di beni da Campione d’Italia nel territorio italiano principale è ancora trattata come importazione ai fini IVA italiana, con applicazione dell’art. 67 DPR 633/1972. Il comma 1, lett. d), dell’articolo è stato aggiornato dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) proprio per recepire questa situazione.

10. Con il nuovo Testo Unico IVA (2027), l’art. 67 DPR 633/1972 verrà abrogato? Cosa succede nel 2026?

Sì. Il Decreto Legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 (pubblicato in GU il 30 gennaio 2026) abroga il DPR 633/1972 con effetto dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, il DPR 633/1972 e l’art. 67 DPR 633/1972 sono pienamente vigenti e applicabili. Dal 2027, la disciplina delle importazioni ai fini IVA troverà collocazione nel nuovo Testo Unico, mantenendo sostanzialmente invariati i principi ma con una diversa numerazione degli articoli e con aggiornamenti alla luce dell’evoluzione normativa comunitaria.


Conclusioni

L’art. 67 DPR 633/1972 rappresenta una norma cardine del sistema IVA italiano per le operazioni internazionali. Comprenderla significa capire quando scatta l’obbligo di pagare l’IVA in dogana, quali operazioni ne sono coinvolte e come gestire correttamente gli adempimenti.

I punti essenziali da tenere a mente:

  • Tutti i soggetti — imprenditori, professionisti e privati — sono potenzialmente assoggettati all’IVA sull’importazione
  • Le principali operazioni imponibili sono: immissione in libera pratica, perfezionamento attivo, ammissione temporanea (parzialmente esente da dazi) e immissione in consumo da territori speciali
  • La sospensione IVA del comma 2-bis è un importante strumento per le catene di distribuzione intracomunitaria
  • La bolletta doganale è il documento fiscale fondamentale per l’importatore italiano
  • Per i soggetti passivi, l’IVA assolta in dogana è detraibile ex art. 19 DPR 633/1972
  • Dal 1° gennaio 2027, il DPR 633/1972 sarà abrogato e sostituito dal nuovo Testo Unico IVA (Dlgs 10/2026): è consigliabile iniziare già ora ad acquisire familiarità con le nuove disposizioni

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Riferimenti normativi e fonti ufficiali


Articolo aggiornato al 2026 sulla base del testo vigente del DPR 633/1972 e delle ultime modifiche normative. Le informazioni contenute hanno carattere informativo e non costituiscono consulenza fiscale o legale. Per situazioni specifiche, si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

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