Art 15 DPR 633 1972: Guida alle Esclusioni dalla Base Imponibile IVA
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Introduzione: Cos’è l’Art 15 DPR 633 1972?
L’art 15 DPR 633 1972 è una delle disposizioni cardine del sistema dell’imposta sul valore aggiunto italiano. Inserito nel Titolo I del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 — la norma istitutiva dell’IVA in Italia — l’articolo 15 stabilisce con precisione quali somme non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA.
In parole semplici: non tutto ciò che compare in una fattura è soggetto all’imposta sul valore aggiunto. L’art 15 DPR 633 1972 elenca le voci che, pur essendo addebitate al cliente, rimangono fuori dal calcolo dell’IVA. Capire questa norma è fondamentale per chi emette fatture, per i professionisti, per le imprese e per chiunque voglia gestire correttamente gli adempimenti fiscali.
Questa guida analizza in profondità ogni comma e numero dell’art 15 DPR 633 1972, con esempi pratici, tabelle riepilogative, indicazioni sulla fattura elettronica e risposte alle domande più frequenti.
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Il Testo dell’Art 15 DPR 633 1972
Il testo vigente dell’art 15 DPR 633 1972, come modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, stabilisce quanto segue:
Comma 1. Non concorrono a formare la base imponibile:
- le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
- il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
- le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
- l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
- le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.
Comma 2. Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’esecuzione del contratto.
Perché l’Art 15 DPR 633 1972 è Importante?
La ratio dell’art 15 DPR 633 1972 è di natura tecnica: si tratta di somme che, per loro natura intrinseca, non sono “corrispettivi” di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. Mancano cioè di quel presupposto oggettivo che qualifica un’operazione come rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Una distinzione fondamentale da tenere sempre a mente:
| Concetto | Norma di riferimento | Effetti |
| Esclusione IVA (art 15 DPR 633 1972) | Art. 15 D.P.R. 633/1972 | Le somme non entrano nella base imponibile né nel volume d’affari |
| Esenzione IVA | Art. 10 D.P.R. 633/1972 | Operazioni soggette a obblighi formali, pro-rata, limitazioni alla detrazione |
| Operazioni fuori campo IVA | Artt. 1, 2, 3, 7 D.P.R. 633/1972 | Mancano uno o più requisiti (oggettivo, soggettivo, territoriale) |
Le esclusioni previste dall’art 15 DPR 633 1972 non comportano obblighi di versamento né limitazioni alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. Tali somme non concorrono al volume d’affari ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 633/1972, che definisce il volume d’affari come la somma delle operazioni effettuate nell’anno registrate o soggette a registrazione. Tuttavia, devono essere indicate in fattura con esplicito riferimento all’art 15 DPR 633 1972.
Analisi Dettagliata di Ogni Esclusione
1. Interessi Moratori e Penalità per Ritardi (Art. 15, co. 1, n. 1)
Il primo numero dell’art 15 DPR 633 1972 esclude dalla base imponibile IVA le somme addebitate al cliente a titolo di:
- interessi moratori, ovvero gli interessi che maturano in caso di ritardato pagamento da parte del cessionario o del committente;
- penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi contrattuali del cessionario o committente.
Attenzione alla direzione del rapporto: l’art 15 DPR 633 1972 si applica solo quando è il cliente a non adempiere. Se, al contrario, è il fornitore a causare un inadempimento e corrisponde una penale al cliente, tale somma è fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo, non per effetto dell’art 15 DPR 633 1972.
Importante: Non vanno confusi gli interessi moratori (esclusi da IVA ex art 15 DPR 633 1972) con gli interessi di dilazione di pagamento. Questi ultimi, quando costituiscono il corrispettivo autonomo di un’operazione di finanziamento distinta dalla cessione principale, sono operazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972. Tuttavia, se gli interessi di dilazione hanno carattere meramente accessorio all’operazione principale — essendo indissolubilmente connessi al corrispettivo della cessione o prestazione — il trattamento IVA dipende dalla struttura contrattuale concreta e dall’analisi del singolo caso.
Tabella: Interessi — Trattamento IVA
| Tipologia di interesse | Trattamento IVA | Riferimento |
| Interessi moratori (ritardo del cliente) | Escluso da base imponibile | Art 15 DPR 633 1972, n. 1 |
| Interessi di dilazione pagamento (operazione autonoma di finanziamento) | Esenti IVA (se autonomi) | Art. 10 DPR 633/1972 |
| Interessi attivi bancari | Esenti IVA | Art. 10 DPR 633/1972 |
| Interessi su finanziamenti | Esenti IVA | Art. 10 DPR 633/1972 |
Il comma 2 dell’art 15 DPR 633 1972 precisa inoltre che le penalità addebitate al fornitore dal cliente (es. penale per ritardo nella consegna) non riducono la base imponibile dell’operazione principale.
2. Sconti, Premi e Abbuoni in Natura (Art. 15, co. 1, n. 2)
Il secondo numero dell’art 15 DPR 633 1972 esclude dalla base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, ma solo a determinate condizioni:
Condizioni per l’esclusione:
- Lo sconto, il premio o l’abbuono devono essere previsti nelle originarie condizioni contrattuali (anche in forma verbale);
- I beni ceduti a titolo di sconto devono essere soggetti a un’aliquota IVA uguale o inferiore rispetto all’aliquota dell’operazione principale.
Cosa succede se le condizioni non sono rispettate?
Se i beni ceduti come sconto in natura applicano un’aliquota IVA superiore rispetto all’operazione principale, oppure lo sconto non era contrattualmente previsto, quei beni devono essere fatturati al loro valore normale, con applicazione dell’aliquota IVA propria di quei beni.
Tabella: Sconti in Natura — Quando si applica l’art 15 DPR 633 1972
| Situazione | Applicazione Art 15 DPR 633 1972 | Trattamento |
| Sconto previsto in contratto, aliquota bene ≤ aliquota principale | ✅ Sì | Escluso da base imponibile |
| Sconto previsto in contratto, aliquota bene > aliquota principale | ❌ No | Fatturato al valore normale |
| Sconto non previsto in contratto | ❌ No | Fatturato al valore normale |
3. Rimborso di Spese Anticipate (Art. 15, co. 1, n. 3)
Il terzo numero dell’art 15 DPR 633 1972 è probabilmente il più utilizzato nella pratica professionale quotidiana. Riguarda le spese anticipate in nome e per conto della controparte.
Perché una spesa anticipata possa beneficiare dell’esclusione dall’art 15 DPR 633 1972, devono sussistere due condizioni cumulative:
- Il mandato con rappresentanza: la spesa deve essere sostenuta in nome e per conto del cliente, non in nome proprio del professionista/fornitore. Questo implica l’esistenza di un mandato con rappresentanza ai sensi del Codice Civile;
- Documentazione analitica: le spese devono essere regolarmente documentate, cioè le ricevute, fatture o altri documenti giustificativi devono essere intestati al cliente finale, non al professionista.
Esempi pratici di spese anticipate escluse ex art 15 DPR 633 1972:
- Marche da bollo acquistate in nome del cliente
- Diritti di segreteria, tasse e imposte pagate per conto del cliente
- Spese di visura camerale o catastale intestate al cliente
- Spese notarili anticipate dal professionista intestate al cliente
Cosa non rientra nell’esclusione:
- I rimborsi forfetari delle spese di trasferta (vitto, alloggio, chilometraggio) addebitati da un lavoratore autonomo: questi sono sempre imponibili IVA perché il documento di spesa è intestato al professionista, non al cliente.
- Le spese di vitto e alloggio intestate al professionista: anche se poi rimborsate, sono imponibili.
Regola pratica: Se il documento di spesa ha doppia intestazione (al professionista che anticipa E al cliente per conto del quale si anticipa), può beneficiare dell’esclusione dall’art 15 DPR 633 1972. Se è intestato solo al professionista, la spesa è imponibile.
4. Imballaggi e Recipienti a Rendere (Art. 15, co. 1, n. 4)
Il quarto numero dell’art 15 DPR 633 1972 prevede l’esclusione dalla base imponibile dell’importo degli imballaggi e dei recipienti quando sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa.
La logica è che in questo caso l’imballaggio non viene ceduto definitivamente: il cliente lo riceve in consegna provvisoria con l’obbligo di restituirlo. Non c’è quindi una vera cessione di beni, e il deposito cauzionale non costituisce corrispettivo imponibile.
Come funziona concretamente:
- La cauzione per l’imballaggio deve essere addebitata in fattura come somma esclusa da IVA ai sensi dell’art 15 DPR 633 1972;
- Quando l’imballaggio viene restituito, il fornitore rimborsa la cauzione;
- Se l’imballaggio non viene restituito, la cauzione diventa corrispettivo di una cessione definitiva e deve essere assoggettata a IVA con l’aliquota propria dell’imballaggio.
Tabella: Imballaggi a Rendere — Trattamento IVA
| Situazione | Trattamento IVA |
| Imballaggio con patto di resa previsto in contratto | Escluso da IVA ex art 15 DPR 633 1972 |
| Imballaggio non restituito | Soggetto a IVA sull’intera cauzione |
| Imballaggio senza patto di resa | Imponibile IVA dall’inizio |
Il fornitore è tenuto a conservare un apposito registro degli imballaggi a rendere, tenuto ai sensi del D.M. 11 agosto 1975.
5. Rivalsa dell’IVA (Art. 15, co. 1, n. 5)
Il quinto numero dell’art 15 DPR 633 1972 esclude dalla base imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA. La logica è elementare ma fondamentale: l’IVA stessa non può essere tassata. Il meccanismo di rivalsa — disciplinato dall’art. 18 del D.P.R. 633/1972 — impone al cedente/prestatore di addebitare l’IVA al cliente, ma tale addebito non costituisce a sua volta base imponibile.
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Come Indicare le Esclusioni in Fattura Elettronica
Nel contesto della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), le somme escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art 15 DPR 633 1972 devono essere indicate con specifici codici natura.
Tabella: Codici Natura per la Fattura Elettronica (ex art 15 DPR 633 1972)
| Codice Natura | Descrizione | Applicazione |
| N1 | Escluse ex art. 15 DPR 633/1972 | Tutte le esclusioni dell’art 15 DPR 633 1972 |
Precisazione tecnica: A partire dal 2021, alcune versioni dello schema XML della fattura elettronica prevedono articolazioni del codice N1 in sottocategorie (es. N1.1, N1.2 ecc.). Per le esclusioni ex art 15 DPR 633 1972 si utilizza il codice N1 o la relativa sottocategoria applicabile secondo le specifiche tecniche vigenti pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, la famiglia di codici N1 rimane il riferimento corretto per queste somme.
In pratica, per le somme escluse ex art 15 DPR 633 1972, nel blocco DatiBeniServizi della fattura elettronica si indica:
- L’importo escluso come riga separata
- Il codice natura N1 (o relativa sottocategoria) al posto dell’aliquota IVA
- Il riferimento esplicito all’art 15 DPR 633 1972
Le somme escluse ex art 15 DPR 633 1972 non concorrono al volume d’affari — come definito dall’art. 20 del D.P.R. 633/1972 — e non vengono considerate nelle liquidazioni IVA periodiche.
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Art 15 DPR 633 1972 e la Ritenuta d’Acconto
Un aspetto spesso trascurato riguarda le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15, co. 1, n. 3 del DPR 633/1972): queste somme non sono soggette né alla ritenuta d’acconto ai fini IRPEF/IRES, né al contributo integrativo previdenziale, in quanto non costituiscono compenso professionale del professionista, bensì un mero rimborso di somme già pagate per conto del cliente.
Gli altri elementi esclusi dall’art 15 DPR 633 1972 — come interessi moratori, cauzioni per imballaggi o rivalsa IVA — seguono le proprie regole tributarie ai fini delle imposte sui redditi, che devono essere valutate caso per caso in base alla natura del rapporto sottostante.
Le spese anticipate ex art. 15, co. 1, n. 3, non devono essere indicate nella Certificazione Unica (CU) del professionista, né nei punti relativi al reddito imponibile.
Differenza tra Art 15 DPR 633 1972 e Operazioni Fuori Campo IVA
Una confusione frequente riguarda la distinzione tra le esclusioni dell’art 15 DPR 633 1972 e le cosiddette “operazioni fuori campo IVA”:
| Caratteristica | Art 15 DPR 633 1972 | Fuori campo IVA |
| Obbligo di indicazione in fattura | Sì (con riferimento normativo) | No (salvo eccezioni) |
| Effetto sul volume d’affari (art. 20 DPR 633/72) | Non concorrono | Non concorrono |
| Rilevanza autonoma ai fini IVA | Non rilevano autonomamente ai fini IVA | Non rilevano ai fini IVA |
| Diritto alla detrazione IVA a monte | Non influenzato | Non influenzato |
| Causa dell’esclusione | Norma specifica (art 15) | Assenza di presupposto oggettivo/soggettivo/territoriale |
Riepilogo: Le 5 Esclusioni dell’Art 15 DPR 633 1972
| N. | Tipo di esclusione | Condizioni necessarie |
| 1 | Interessi moratori e penalità (del cliente) | Inadempimento del cessionario/committente |
| 2 | Sconti, premi, abbuoni in natura | Previsti in contratto + aliquota IVA ≤ aliquota principale |
| 3 | Rimborso spese anticipate | Mandato con rappresentanza + documentazione analitica intestata al cliente |
| 4 | Imballaggi e recipienti a rendere | Patto espresso di resa in contratto |
| 5 | Rivalsa IVA | Sempre (è l’IVA stessa) |
Domande Frequenti
Cosa prevede esattamente l’art 15 DPR 633 1972?
L’art 15 DPR 633 1972 elenca le somme che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IVA. Si tratta di cinque categorie: interessi moratori e penalità del cliente, sconti in natura contrattualmente previsti, rimborso di spese anticipate in nome e per conto del cliente, imballaggi a rendere e rivalsa IVA.
Le operazioni escluse ex art 15 DPR 633 1972 devono comparire in fattura?
Sì. Sebbene le somme escluse ai sensi dell’art 15 DPR 633 1972 non siano soggette a IVA, devono essere indicate in fattura con esplicito riferimento normativo alla norma che ne giustifica l’esclusione. Nella fattura elettronica si utilizza il codice natura N1.
Qual è la differenza tra esclusione IVA ex art 15 DPR 633 1972 ed esenzione IVA ex art. 10?
L’esclusione prevista dall’art 15 DPR 633 1972 significa che quelle somme non entrano nella base imponibile e non producono effetti ai fini IVA. L’esenzione (art. 10) riguarda invece operazioni che rientrano nell’ambito applicativo dell’IVA ma che ne sono esonerate per ragioni di natura sociale o tecnica; l’esenzione comporta limitazioni al diritto di detrazione e obblighi formali specifici.
I rimborsi spese di trasferta rientrano nell’art 15 DPR 633 1972?
Dipende dalla documentazione. Se le spese di vitto, alloggio o trasporto sono documentate da giustificativi intestati direttamente al cliente (mandato con rappresentanza), rientrano nell’art 15 DPR 633 1972 e sono escluse da IVA. Se i documenti sono intestati al professionista, le spese sono imponibili IVA in quanto costituiscono parte del compenso professionale.
Gli interessi di dilazione pagamento rientrano nell’art 15 DPR 633 1972?
No, per il semplice motivo che l’art 15 DPR 633 1972 al numero 1 esclude solo gli interessi moratori, cioè quelli che derivano dal ritardo del cliente. Gli interessi di dilazione, invece, non rientrano nell’art 15 DPR 633 1972. Quando essi costituiscono il corrispettivo di un’autonoma operazione di finanziamento — distinta dalla cessione o prestazione principale — sono operazioni finanziarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972. Se, però, gli interessi di dilazione hanno carattere meramente accessorio all’operazione principale, il loro trattamento IVA va analizzato in base alla struttura del contratto concreto.
Se il cliente non restituisce l’imballaggio, cosa succede ai fini IVA?
Se l’imballaggio non viene restituito, la cauzione inizialmente esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’art 15 DPR 633 1972 diventa il corrispettivo di una cessione definitiva. Il fornitore deve quindi emettere una fattura assoggettando quella somma all’aliquota IVA propria dell’imballaggio ceduto.
Le somme escluse ex art 15 DPR 633 1972 sono soggette a ritenuta d’acconto?
Dipende dalla voce specifica. Le spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15, co. 1, n. 3) non sono soggette a ritenuta d’acconto né a contributo integrativo previdenziale, perché non costituiscono compenso del professionista. Per le altre esclusioni previste dall’art 15 DPR 633 1972 — come interessi moratori o cauzioni per imballaggi — il trattamento ai fini delle imposte sui redditi dipende dalla natura del rapporto e va valutato caso per caso.
Come si indica l’art 15 DPR 633 1972 nella fattura elettronica?
Nella fattura elettronica trasmessa tramite il Sistema di Interscambio, le somme escluse ai sensi dell’art 15 DPR 633 1972 vengono indicate come righe separate con codice natura N1 (“Escluse ex art. 15”) o la relativa sottocategoria prevista dalle specifiche tecniche vigenti dell’Agenzia delle Entrate. Non si applica alcuna aliquota IVA a quelle righe, e le somme non entrano nel totale dell’imposta a debito né nel volume d’affari (art. 20 D.P.R. 633/1972).
Le esclusioni dell’art 15 DPR 633 1972 influenzano il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti?
No. A differenza delle operazioni esenti (che possono limitare il diritto alla detrazione tramite il meccanismo del pro-rata), le esclusioni previste dall’art 15 DPR 633 1972 non producono alcun effetto restrittivo sulla detrazione dell’IVA sugli acquisti. Esse non incidono né sul volume d’affari né sul pro-rata di detraibilità.
Un fornitore può escludere dalla base imponibile le penalità che gli vengono addebitate dal cliente?
No. Il comma 2 dell’art 15 DPR 633 1972 chiarisce esplicitamente che le somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o irregolarità nell’esecuzione del contratto non riducono la base imponibile. L’esclusione del numero 1 opera solo nella direzione opposta: quando è il cliente a pagare la penale al fornitore.
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Conclusioni
L’art 15 DPR 633 1972 rappresenta uno strumento tecnico essenziale nel panorama dell’imposta sul valore aggiunto italiana. Conoscere con precisione le esclusioni che esso prevede permette di:
- Emettere fatture corrette, evitando errori che possono tradursi in irregolarità fiscali;
- Non pagare IVA su somme che non costituiscono corrispettivo di una cessione o prestazione;
- Gestire correttamente la fatturazione elettronica, applicando il codice natura N1;
- Evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in sede di verifica fiscale.
L’art 15 DPR 633 1972 non è una norma di agevolazione o di esenzione: è una norma di delimitazione tecnica della base imponibile IVA. Le somme che non sono “corrispettivo” di un’operazione non devono — e non possono — essere assoggettate all’imposta sul valore aggiunto.
Per approfondimenti, si rimanda sempre alle fonti ufficiali: