Art. 9 DPR 633/1972: Servizi Internazionali Non Imponibili
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L’art 9 DPR 633 1972 è una delle norme più rilevanti del sistema IVA italiano per chiunque operi nel settore dei trasporti internazionali, della logistica e del commercio con l’estero. Questa disposizione — contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell’imposta sul valore aggiunto — stabilisce un regime di non imponibilità IVA per una serie di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Comprendere correttamente il suo funzionamento è essenziale per evitare errori in fatturazione, contenziosi con il Fisco e per mantenere la competitività del settore dei trasporti internazionali.
Che cos’è l’art 9 DPR 633 1972
L’art 9 DPR 633 1972, rubricato “Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali”, individua le prestazioni di servizio che — pur essendo territorialmente rilevanti in Italia ai sensi delle regole generali di territorialità — non sono soggette ad IVA perché collegate ad operazioni internazionali. Si parla, tecnicamente, di operazioni non imponibili, concetto ben diverso dalle operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72) e da quelle fuori campo IVA (artt. 7 e ss.).
La disposizione si articola oggi in tre commi:
- Primo comma: elenca i servizi non imponibili (numeri da 1 a 9).
- Secondo comma: estende le agevolazioni per gli acquisti di beni e servizi agli esportatori abituali.
- Terzo comma (introdotto dal 1° gennaio 2022): introduce un vincolo soggettivo ai trasporti di cui al n. 2 del primo comma.
Il testo integrale aggiornato è disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e nella banca dati normativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (def.finanze.it).
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Il regime di non imponibilità IVA: perché esiste
La ratio del regime di non imponibilità previsto dall’art 9 DPR 633 1972 si fonda su un principio cardine: i beni e i servizi connessi agli scambi internazionali devono essere tassati nel Paese di destinazione, non in quello di partenza. Applicare l’IVA italiana a un trasporto di merce destinata all’estero significherebbe gravare il commercio internazionale di un’imposta che il Paese di destinazione applicherà nuovamente, con effetti distorsivi sulla competitività.
A livello europeo, questa logica è recepita nell’art. 146 della Direttiva 2006/112/CE (la cosiddetta Direttiva IVA), che prevede l’esenzione per le prestazioni di servizi direttamente connesse alle esportazioni. L’ordinamento italiano ha recepito questa disciplina proprio attraverso l’art 9 del DPR 633/1972.
La differenza pratica rispetto alle operazioni esenti è fondamentale: chi effettua operazioni non imponibili ai sensi dell’art 9 DPR 633/1972 conserva il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. Chi effettua operazioni esenti, invece, subisce limitazioni alla detrazione.
I servizi internazionali non imponibili: elenco completo
Il primo comma dell’art 9 DPR 633 1972 elenca i seguenti servizi internazionali non imponibili:
1. Trasporti di persone internazionali (n. 1)
I trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto. La non imponibilità riguarda la tratta percorsa in Italia: questa si fattura ai sensi dell’art 9, mentre la parte estera è fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale.
Esempio: un volo Roma–New York. La tratta percorsa nello spazio aereo italiano è non imponibile ex art 9 n. 1 nella misura forfetaria del 38% dell’intero tragitto; il restante 62% è fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale (art. 7-quater DPR 633/72). La percentuale del 38% è stata stabilita dalla Risoluzione n. 89/E del 23 aprile 1997 dell’Amministrazione finanziaria e confermata dalla Circolare n. 37/E/2011, in quanto risulta impossibile determinare con esattezza la quota di percorrenza nello spazio aereo italiano.
Per i trasporti marittimi internazionali, la quota di mare territoriale è fissata forfetariamente nella misura del 5% del singolo intero trasporto, secondo la prassi amministrativa stabilita dalla Circolare n. 11/420390 del 7 marzo 1980 (confermata dalla Circolare n. 37/E/2011). Questa percentuale non è scritta nell’art 9 DPR 633 1972, ma deriva da un’interpretazione ministeriale consolidata. I trasporti tra due porti nazionali — anche se il percorso attraversa acque internazionali e purché l’operazione si qualifichi come cabotaggio nazionale — sono invece interamente soggetti a IVA ordinaria, in quanto non si tratta di un trasporto internazionale ai sensi del n. 1.
2. Trasporti di beni in esportazione, transito o importazione (n. 2)
Rientrano nel regime di non imponibilità dell’art 9 DPR 633 1972:
- i trasporti relativi a beni in esportazione;
- i trasporti relativi a beni in transito;
- i trasporti relativi a beni in importazione temporanea;
- i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile doganale ai sensi dell’art. 69, comma 1, DPR 633/72.
Attenzione: dal 1° gennaio 2022, per quest’ultima fattispecie è stato introdotto un requisito soggettivo (vedi il paragrafo dedicato al terzo comma).
3. Noleggi e locazioni di mezzi di trasporto (n. 3)
Sono non imponibili i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli adibiti:
- ai trasporti internazionali di persone (n. 1);
- ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea;
- ai trasporti di beni in importazione (se i corrispettivi del noleggio sono inclusi nel valore doganale ex art. 69).
4. Servizi di spedizione e operazioni doganali (n. 4)
I servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui ai numeri 1 e 2, nonché i servizi relativi alle operazioni doganali, sono non imponibili ai sensi dell’art 9 DPR 633 1972, purché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile doganale.
Gli spedizionieri doganali e le imprese di spedizione rientrano tra i soggetti qualificati dal terzo comma, con importanti conseguenze pratiche.
4-bis. Servizi accessori alle spedizioni
Servizi accessori alle spedizioni internazionali (introdotto dalla L. 37/2019), non imponibili purché i relativi corrispettivi abbiano concorso alla formazione della base imponibile doganale ex art. 69.
5. Servizi di movimentazione merci (n. 5)
Rientrano nel regime di non imponibilità dell’art 9 DPR 633/1972 i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi a beni in esportazione, in transito, in importazione temporanea o in importazione (se i corrispettivi sono assoggettati a IVA ex art. 69).
Non rientrano in questa agevolazione i diritti di imbarco aeroportuale addebitati ai passeggeri per rivalsa dalle compagnie aeree (R.M. 164/2003).
6. Servizi portuali, aeroportuali e ferroviari (n. 6)
I servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari, sono non imponibili.
7. Servizi di intermediazione internazionale (n. 7 e 7-bis)
Sono non imponibili ai sensi dell’art 9 DPR 633 1972 i servizi di intermediazione relativi a:
- beni in importazione, esportazione o transito;
- trasporti internazionali di persone o di beni;
- noleggi e locazioni di cui al n. 3;
- operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità;
- cessioni di licenze all’esportazione.
Il n. 7-bis riguarda i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio UE.
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8. Manipolazioni nei depositi doganali (n. 8)
Le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali sono non imponibili. Il riferimento normativo per la disciplina dei depositi doganali è oggi il Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione), che ha sostituito il vecchio Testo Unico doganale italiano per gli aspetti regolati a livello europeo.
9. Trattamenti su beni di provenienza estera (n. 9)
I trattamenti eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore o del committente non residente nel territorio dello Stato.
Il terzo comma: la riforma del 2022
La modifica più significativa degli ultimi anni all’art 9 DPR 633 1972 è avvenuta con il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (il cosiddetto “DL Fisco”), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215. L’art. 5-septies di tale decreto ha aggiunto un terzo comma all’art 9 DPR 633/1972, in vigore dal 1° gennaio 2022:
“Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma.”
Questa modifica ha recepito nell’ordinamento nazionale la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16), secondo la quale l’esenzione prevista dall’art. 146 della Direttiva 2006/112/CE si applica solo se i servizi di trasporto sono forniti direttamente al mittente o al destinatario dei beni, e non a soggetti terzi lungo la catena del trasporto.
Cosa cambia in pratica
Prima del 2022, la non imponibilità ai sensi dell’art 9 DPR 633/1972 si applicava a qualsiasi vettore che trasportasse beni in esportazione/importazione, indipendentemente da chi fosse il committente del servizio. Dal 1° gennaio 2022, invece, il regime di non imponibilità per i trasporti di beni (n. 2, primo comma) è condizionato alla qualifica del committente: il servizio deve essere reso direttamente a uno dei soggetti qualificati indicati nel terzo comma.
I soggetti qualificati
Ai fini del terzo comma dell’art 9 DPR 633 1972, i soggetti nei cui confronti il servizio di trasporto di beni può essere reso in regime di non imponibilità sono:
| Soggetto qualificato | Descrizione |
| Esportatore | Il soggetto che effettua la cessione all’esportazione |
| Titolare del regime di transito | Il soggetto obbligato doganalmente nel regime di transito |
| Importatore | Il soggetto che effettua l’operazione di importazione |
| Destinatario dei beni | Il soggetto a cui i beni sono materialmente destinati |
| Prestatore dei servizi di cui al n. 4 | Essenzialmente spedizionieri doganali e imprese di spedizione |
Importante: i trasporti resi a committenti esteri restano non soggetti a IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972 (regola generale sulla territorialità nei rapporti B2B), indipendentemente dal terzo comma dell’art 9 DPR 633/1972. Le nuove restrizioni impattano esclusivamente sui servizi resi a committenti stabiliti in Italia.
Casi pratici e operazioni a catena
La subvezione (sub-trasporto)
Il caso più delicato introdotto dalla riforma del 2022 riguarda le cosiddette operazioni a catena o di subvezione. Si verifica quando il vettore principale — incaricato dall’esportatore o dall’importatore — affida parte del trasporto ad un sub-vettore.
Con la Risposta n. 392 del 26 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- il servizio di trasporto reso dal sub-vettore al vettore principale non beneficia della non imponibilità ex art 9 DPR 633/1972, perché il committente non è uno dei soggetti qualificati dal terzo comma;
- applicare la non imponibilità “a catena” sarebbe in contrasto con la giurisprudenza comunitaria.
Schema delle casistiche
| Situazione | Regime IVA applicabile |
| Trasporto reso direttamente all’esportatore | Non imponibile ex art 9 DPR 633/1972, n. 2 |
| Trasporto reso direttamente all’importatore | Non imponibile ex art 9 DPR 633/1972, n. 2 |
| Trasporto reso direttamente al destinatario dei beni | Non imponibile ex art 9 DPR 633/1972, n. 2 |
| Trasporto reso all’impresa di spedizione (n. 4) | Non imponibile ex art 9 DPR 633/1972, n. 2 |
| Trasporto reso da sub-vettore a vettore principale | Imponibile con IVA ordinaria (22%) |
| Trasporto reso a committente estero | Non soggetto ex art. 7-ter DPR 633/72 (N2.1) |
Esempio pratico: vettore che subappalta
Un’impresa di trasporti italiana (Alfa) è incaricata da un esportatore (Beta) di trasportare merce fino al porto di Genova. Alfa subappalta parte della tratta a un vettore terzo (Gamma).
- La fattura di Alfa a Beta (esportatore): non imponibile ex art 9 DPR 633 1972.
- La fattura di Gamma ad Alfa (vettore principale, non soggetto qualificato): imponibile al 22%.
Come si fattura: codice natura N3.4
Chi emette fattura per operazioni non imponibili ai sensi dell’art 9 DPR 633 1972 deve indicare sull’e-fattura (trasmessa tramite il Sistema di Interscambio – SDI):
- nel campo “Natura”: il codice N3.4 (Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione);
- la dicitura “operazione non imponibile” o il riferimento normativo all’art 9 DPR 633/1972;
- gli estremi del documento doganale (MRN, DAE, documento di transito) dei beni entrati o usciti dal territorio dello Stato, per acquisire la prova della legittimità dell’operazione.
Nota: il codice N3.4 si distingue dal codice N3.1 (non imponibili – cessioni verso esportatori abituali) e dal codice N2.1 (non soggette per carenza del requisito di territorialità ex art. 7-ter).
Tabella riepilogativa dei servizi non imponibili ex art 9 DPR 633 1972
| N. | Servizio | Condizioni principali |
| 1 | Trasporti internazionali di persone | Unico contratto, parte in Italia e parte all’estero |
| 2 | Trasporti di beni in esportazione/transito/importazione temporanea | Dal 2022: reso a soggetto qualificato |
| 3 | Noleggi e locazioni di mezzi di trasporto internazionale | Adibiti ai trasporti di cui a n. 1 e n. 2 |
| 4 | Servizi di spedizione e operazioni doganali | Corrispettivi inclusi nella base imponibile doganale |
| 4-bis | Servizi accessori alle spedizioni | Corrispettivi nella base imponibile doganale |
| 5 | Movimentazione merci (carico, scarico, magazzinaggio, ecc.) | Beni in esportazione/importazione/transito |
| 6 | Servizi portuali, aeroportuali, ferroviari | Diretta connessione con movimento beni o mezzi |
| 7 | Intermediazione internazionale e cessioni di licenze | Operazioni internazionali |
| 7-bis | Intermediazione per agenzie di viaggio | Prestazioni fuori territorio UE |
| 8 | Manipolazioni in depositi doganali | Ex art. 152 T.U. doganale |
| 9 | Trattamenti su beni esteri non ancora importati | Beni nazionali destinati all’esportazione |
Rimborso IVA e plafond esportatori
Un’importante conseguenza pratica dell’art 9 DPR 633 1972 riguarda il plafond degli esportatori abituali e il diritto al rimborso IVA. L’art. 30, comma 2, lett. b) del DPR 633/72 riconosce un’agevolata modalità di rimborso a chi effettua operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate, purché di importo superiore a 2.582,28 euro.
Il secondo comma dell’art 9 DPR 633/1972 prevede inoltre che le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 (relative agli esportatori abituali) si applichino anche con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni di cui al primo comma, per gli acquisti di beni (diversi da fabbricati e aree edificabili) e di servizi.
In sintesi, chi effettua sistematicamente servizi internazionali non imponibili può maturare lo status di esportatore abituale e acquistare beni e servizi in sospensione d’imposta, utilizzando la cosiddetta dichiarazione di intento.
Approfondisci quando un’operazione si considera effettuata ai fini IVA secondo Art. 6 DPR 633/1972 – Effettuazione delle Operazioni IVA — norma centrale per fatturazione e acconti.
FAQ
Qual è la differenza tra operazione “non imponibile” e operazione “esente” ai fini IVA?
Le operazioni non imponibili ex art 9 DPR 633 1972 consentono al prestatore di detrarre l’IVA sugli acquisti e concorrono alla formazione del plafond per gli esportatori abituali. Le operazioni esenti ex art. 10 DPR 633/72 invece limitano o escludono il diritto alla detrazione a monte. Si tratta di una differenza fondamentale sia per il prestatore che per l’acquirente.
L’art 9 DPR 633 1972 si applica anche ai trasporti effettuati da un sub-vettore dal 2022?
No. Dal 1° gennaio 2022, in seguito alla modifica introdotta dal D.L. 146/2021, il regime di non imponibilità di cui all’art 9 DPR 633 1972, n. 2, non si applica ai servizi di trasporto resi da un sub-vettore al vettore principale. Il sub-vettore deve applicare l’IVA ordinaria del 22%, poiché il suo committente (il vettore principale) non è uno dei soggetti qualificati elencati nel terzo comma dell’art 9.
Un vettore estero che trasporta beni per conto di un’impresa italiana deve applicare l’art 9 DPR 633 1972?
Se il committente è un soggetto passivo IVA italiano, il servizio di trasporto reso da un vettore estero è territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72, con applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile).
Il committente italiano dovrà integrare la fattura estera (o emettere autofattura) indicando la non imponibilità ex art 9 DPR 633 1972 solo se ricorrono sia i requisiti oggettivi (beni in esportazione, importazione, ecc.) sia, dal 1° gennaio 2022, il requisito soggettivo del terzo comma (il committente italiano deve essere esportatore, importatore, destinatario dei beni o spedizioniere qualificato). In caso contrario, il committente dovrà liquidare l’IVA in reverse charge al 22%. Dal 1° luglio 2022 questi documenti devono essere trasmessi in formato elettronico allo SDI.
Quale codice natura va indicato in fattura elettronica per le operazioni non imponibili ex art 9 DPR 633 1972?
Per le operazioni non imponibili ai sensi dell’art 9 DPR 633 1972 va indicato il codice N3.4 (Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione). Non va confuso con N3.1 (esportatori abituali) né con N2.1 (fuori campo IVA per mancanza di territorialità).
Un servizio di magazzinaggio di beni in esportazione è non imponibile ex art 9 DPR 633 1972?
Sì, a determinate condizioni. Il n. 5 del primo comma dell’art 9 DPR 633 1972 comprende i servizi di magazzinaggio, deposito e custodia relativi a beni in esportazione. Tuttavia è necessario che il servizio sia oggettivamente e specificamente connesso alla movimentazione della merce in quanto tale, e non si tratti di un generico deposito non legato all’operazione internazionale (cfr. R.M. 176/2000).
Gli agenti marittimi raccomandatari rientrano nel regime di non imponibilità dell’art 9 DPR 633 1972?
Sì. Il n. 6 del primo comma dell’art 9 DPR 633 1972 include espressamente i servizi resi dagli agenti marittimi raccomandatari tra le prestazioni non imponibili, in quanto connesse al funzionamento dei porti e al movimento di beni e mezzi di trasporto.
Le crociere circolari sono non imponibili ex art 9 DPR 633 1972?
Sì, a condizione che la crociera preveda un effettivo approdo in territorio estero. Le crociere circolari e i trasporti turistici che partono dall’Italia, toccano porti esteri e rientrano in Italia sono considerati trasporti internazionali non imponibili ai sensi del n. 1 dell’art 9 DPR 633 1972, in quanto realizzati in dipendenza di un unico contratto con tratte sia nazionali sia estere. Una crociera puramente italiana, senza scali fuori dal territorio nazionale, non soddisfa questo requisito e rimane soggetta a IVA ordinaria. La non imponibilità presuppone tuttavia un effettivo approdo in territorio estero: una crociera puramente italiana, priva di scali fuori dal territorio nazionale, non soddisfa il requisito del trasporto internazionale e rimane soggetta a IVA ordinaria.
Dove posso trovare il testo aggiornato dell’art 9 DPR 633 1972?
Il testo in vigore è consultabile gratuitamente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) e nella banca dati normativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (def.finanze.it). La Circolare n. 5/E del 25 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti ufficiali sulla riforma del terzo comma.
Cosa succede se si applica erroneamente la non imponibilità ex art 9 DPR 633 1972 a un servizio imponibile?
L’applicazione erronea del regime di non imponibilità costituisce una violazione fiscale. Il cedente o prestatore è solidalmente responsabile per l’IVA non addebitata. Sono previste sanzioni amministrative e l’obbligo di versamento dell’imposta. In caso di incertezze, è possibile presentare un’istanza di interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate.
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Conclusioni
L’art 9 DPR 633 1972 è una norma di fondamentale importanza per tutte le imprese che operano nel campo dei trasporti internazionali, della logistica, della spedizione, delle operazioni doganali e del commercio con l’estero. Il regime di non imponibilità IVA che essa introduce persegue un obiettivo di neutralità fiscale: evitare che le operazioni di scambio internazionale vengano gravate dall’IVA italiana, nel rispetto del principio di tassazione nel Paese di destinazione sancito dalla Direttiva 2006/112/CE.
La modifica introdotta dal 1° gennaio 2022 con il D.L. 146/2021 ha rappresentato un cambiamento strutturale: l’introduzione del terzo comma ha ristretto il perimetro soggettivo delle operazioni non imponibili per i trasporti di beni, richiedendo che il servizio sia reso direttamente a uno dei soggetti qualificati (esportatore, importatore, destinatario, spedizioniere). Questa novità, recependo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, ha avuto un impatto significativo sulle imprese di trasporto che operano in subappalto.
Per operare correttamente nell’ambito dell’art 9 DPR 633 1972 è fondamentale:
- verificare che il committente del servizio rientri tra i soggetti qualificati;
- indicare correttamente il codice natura N3.4 in fattura elettronica;
- conservare adeguata documentazione doganale a supporto delle operazioni;
- monitorare la prassi dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata con frequenti risposte ad interpello.
Per qualsiasi approfondimento o verifica, si consiglia di consultare il testo normativo direttamente sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e, in caso di situazioni complesse, di avvalersi della consulenza di un professionista abilitato.
Fonti ufficiali di riferimento: