IVA e Crowdfunding: Tassazione, Obblighi e Regole

IVA e Crowdfunding: Tassazione, Obblighi e Regole 

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Capire il rapporto tra IVA e crowdfunding è diventato indispensabile per chiunque lanci una campagna online, sia come privato che come imprenditore. Il crowdfunding, ovvero la raccolta di fondi attraverso piattaforme web rivolte a una pluralità di sostenitori, non ha un trattamento fiscale unico: la disciplina dell’IVA e crowdfunding cambia radicalmente in base al modello scelto (donation, reward, equity o lending) e alla presenza o meno di una controprestazione verso chi finanzia il progetto. In questa guida analizziamo, con riferimento alle fonti ufficiali e ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, quando scatta l’obbligo di applicare l’imposta sul valore aggiunto, quando invece l’operazione resta fuori campo IVA, e quali adempimenti riguardano chi promuove o sostiene una campagna nel 2026.

Cos’è il crowdfunding e perché l’IVA non è uguale per tutti i modelli

Il termine crowdfunding indica un metodo di finanziamento collettivo attraverso il quale un numero indefinito di persone (il “crowd”) contribuisce con somme di denaro, spesso modeste, al finanziamento di un progetto imprenditoriale, sociale, culturale o personale, tramite un portale internet dedicato. Proprio perché sotto questa unica parola si raggruppano modelli economici molto diversi tra loro, il rapporto tra IVA e crowdfunding non può essere descritto con una regola generale valida in ogni caso.

L’elemento che distingue le quattro principali tipologie di crowdfunding, e che determina se l’operazione rilevi o non rilevi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, è la presenza di un nesso diretto tra il versamento di denaro e una controprestazione di beni o servizi. Quando questo nesso esiste, si applicano le regole ordinarie dell’IVA; quando manca, l’operazione si configura come una liberalità o una semplice movimentazione finanziaria, estranea al campo di applicazione del tributo.

Le quattro tipologie di crowdfunding e il loro inquadramento fiscale

Modello di crowdfundingCosa riceve chi finanziaRilevanza ai fini IVA
Donation crowdfundingNessuna ricompensa, o solo un riconoscimento simbolicoFuori campo IVA, si tratta di una donazione/liberalità
Reward crowdfundingUn prodotto, un servizio o un gadget come ricompensaRilevante ai fini IVA se chi promuove il progetto è soggetto passivo
Equity crowdfundingQuote di partecipazione al capitale socialeOperazione esente da IVA (assimilata a un aumento di capitale)
Lending crowdfunding (social/peer-to-peer lending)Restituzione del capitale più interessiFuori campo IVA, gli interessi rilevano come reddito di capitale

Donation crowdfunding: perché resta fuori campo IVA

Nel donation crowdfunding chi contribuisce lo fa per spirito di liberalità, senza attendersi nulla in cambio se non, eventualmente, un attestato simbolico di partecipazione. Mancando completamente il sinallagma tra prestazione e controprestazione, l’operazione non rientra nel presupposto oggettivo dell’IVA disciplinato dal DPR n. 633/1972. È la stessa normativa europea sull’IVA a escludere dall’imposta le erogazioni effettuate senza alcuna prestazione corrispettiva.

Questo significa che chi raccoglie fondi tramite donation crowdfunding per una causa sociale, sanitaria o culturale non deve emettere fatture con applicazione dell’imposta, né apre automaticamente una partita IVA per il solo fatto di aver ricevuto le donazioni. Resta comunque fondamentale verificare, soprattutto per gli enti del terzo settore, se le somme raccolte rientrino in un regime istituzionale o se, al contrario, l’attività dell’ente assuma una connotazione commerciale prevalente: in quest’ultimo caso il trattamento fiscale cambia e può generare obblighi sia in termini di imposte dirette che di IVA e crowdfunding applicata sulle eventuali cessioni di beni o servizi collegate.

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Reward crowdfunding: quando scatta l’obbligo di applicare l’IVA

Il reward crowdfunding è il modello più diffuso per chi vuole lanciare un prodotto innovativo: in cambio del contributo, il sostenitore (backer) riceve una ricompensa non monetaria, che può consistere in un prototipo, una copia del prodotto finito o un servizio. È proprio in questo modello che il rapporto tra IVA e crowdfunding diventa più delicato, perché la presenza di una controprestazione concreta trasforma l’operazione in una vera e propria prevendita.

Secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, quando il reward consiste nella cessione di un bene o nella prestazione di un servizio, l’IVA deve essere applicata se chi promuove il progetto agisce come soggetto passivo d’imposta, ovvero nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione svolta con i requisiti di abitualità e organizzazione richiesti dal DPR n. 633/1972. In questi casi l’imposta diventa esigibile nel momento in cui il promotore incassa effettivamente il versamento del sostenitore, secondo la regola generale sul momento di effettuazione delle operazioni prevista dall’articolo 6 del medesimo decreto.

Il caso del crowdfunding “all or nothing” e l’apertura della partita IVA

Molte campagne reward funzionano con il meccanismo “tutto o niente”: se non si raggiunge la soglia minima prefissata, il progetto decade e le somme vengono restituite ai sostenitori; se invece la soglia viene raggiunta, il progetto parte e il finanziamento diventa effettivo. L’Agenzia delle Entrate ha affrontato proprio questo scenario con la risposta a interpello n. 137 del 27 dicembre 2018, fornendo un principio guida ancora oggi attuale e che continua a orientare la prassi su IVA e crowdfunding anche nel 2026.

Secondo l’Agenzia, se la soglia minima non viene raggiunta, l’operazione resta priva di qualsiasi rilevanza tributaria: non c’è obbligo di apertura della partita IVA né emersione di reddito imponibile, perché i fondi vengono restituiti e il progetto non si realizza. Se invece la soglia viene raggiunta e l’iniziativa imprenditoriale prende avvio, l’ideatore del progetto, anche se è una persona fisica priva di partita IVA al momento del lancio della campagna, deve procedere all’apertura della posizione fiscale, sia ai fini delle imposte dirette che, quando previsto, ai fini IVA. Se inoltre il finanziatore riceve in cambio un prototipo del prodotto, l’operazione si qualifica come una cessione di beni rilevante sia ai fini IVA che ai fini reddituali.

Questo significa, in pratica, che chi intende lanciare un reward crowdfunding con l’obiettivo di trasformarlo in un’attività imprenditoriale dovrebbe pianificare per tempo l’apertura della partita IVA, valutando anche il regime fiscale più adatto: per chi rientra nei limiti di fatturato previsti, il regime forfettario può rappresentare una soluzione semplificata, mentre superata una certa soglia diventa necessario optare per il regime ordinario.

Equity crowdfunding: la raccolta di capitale di rischio e il trattamento IVA

L’equity crowdfunding consente a startup innovative, PMI innovative e, più in generale, a società di capitali di raccogliere capitale di rischio offrendo ai sostenitori vere e proprie quote di partecipazione societaria. È un modello regolamentato a livello europeo dal Regolamento UE 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese, e in Italia la raccolta avviene tramite portali autorizzati e con il coinvolgimento di intermediari abilitati, secondo le regole attuative previste dal Testo Unico della Finanza.

Dal punto di vista di IVA e crowdfunding, l’equity crowdfunding si distingue nettamente dal reward: qui non c’è cessione di beni o prestazione di servizi verso il singolo investitore, ma un aumento di capitale sociale sottoscritto a pagamento. Questa tipologia di operazione è generalmente considerata esente da IVA, in linea con il trattamento riservato alle operazioni relative ad azioni, quote sociali e titoli similari. Resta invece dovuta, in sede di aumento di capitale, l’imposta di registro in misura fissa, attualmente pari a 200 euro per ciascuna sottoscrizione, secondo le regole generali sugli atti societari soggetti a registrazione.

Per la società che riceve i capitali, l’equity crowdfunding non genera quindi una problematica di IVA sulla raccolta in sé, ma è bene ricordare che l’attività operativa della società, una volta avviata, resterà comunque soggetta alle ordinarie regole IVA sulle vendite di beni e servizi che la stessa effettuerà sul mercato.

Lending crowdfunding (social lending e peer-to-peer): IVA, interessi e ritenute

Nel lending crowdfunding, conosciuto anche come social lending o prestito tra privati, gli investitori prestano denaro a un soggetto richiedente (persona fisica o impresa) ricevendo in cambio la restituzione del capitale più un interesse. Anche qui il rapporto tra IVA e crowdfunding segue una logica precisa: gli interessi percepiti dal prestatore rientrano tra i redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44 del TUIR e sono quindi estranei al campo di applicazione dell’IVA, che riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi e non le mere movimentazioni finanziarie tra privati.

Quando la piattaforma di lending crowdfunding ha sede in Italia ed è autorizzata dalla Banca d’Italia, agisce come sostituto d’imposta e applica direttamente una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sugli interessi corrisposti alle persone fisiche, semplificando notevolmente gli adempimenti dichiarativi dell’investitore. Se invece la piattaforma ha sede all’estero, la ritenuta non viene applicata automaticamente e l’investitore deve indicare gli interessi percepiti nel quadro RL della dichiarazione dei redditi, oltre a monitorare l’eventuale conto di pagamento estero nel quadro RW, qualora siano superate le soglie previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale.

Per chi invece riceve il prestito tramite lending crowdfunding nell’ambito di un’attività d’impresa, la necessità di apertura della partita IVA dipende dalla destinazione dei fondi: se il prestito serve a finanziare un’attività economica già esistente o da avviare, l’apertura della posizione fiscale è necessaria secondo le regole ordinarie; se invece il prestito ha finalità personali, l’obbligo non sussiste.

Tabella di sintesi: imposte dirette, IVA e adempimenti per modello

Tipo di crowdfundingImposta dovuta da chi finanziaIVA per chi promuove il progettoApertura partita IVA
DonationNessuna (liberalità)Non applicabileNon richiesta per la sola donazione
RewardNessuna sul contributo versatoSì, se reward = cessione di beni/servizi e il promotore è soggetto passivoSì, se l’attività diventa imprenditoriale o professionale
EquityImposta sostitutiva 26% sulla plusvalenza alla venditaOperazione esente IVA sulla raccoltaNo per la sola raccolta (riguarda la società, non il singolo)
LendingRitenuta 26% sugli interessi (piattaforme italiane autorizzate)Fuori campo IVA sugli interessiDipende dalla destinazione del prestito ricevuto

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Crowdfunding immobiliare: una variante da inquadrare caso per caso

Il crowdfunding immobiliare non costituisce una categoria fiscale autonoma, ma viene strutturato secondo le logiche del lending o dell’equity in base alla forma giuridica dell’operazione. Quando il rendimento per l’investitore deriva da interessi corrisposti da una società veicolo (SPV), si applicano le regole del lending crowdfunding e gli interessi sono tassati con l’imposta sostitutiva del 26%; quando invece l’investitore acquisisce una partecipazione nella SPV immobiliare, si applicano le regole dell’equity crowdfunding, con tassazione della plusvalenza al momento della cessione della quota.

In entrambi i casi, il trattamento di IVA e crowdfunding segue lo schema già descritto per il modello sottostante, mentre la SPV, per la propria attività operativa di acquisto, ristrutturazione e vendita o locazione degli immobili, applica le ordinarie regole IVA previste per il settore immobiliare.

Crowdfunding e DAC7: il ruolo delle piattaforme digitali nel controllo fiscale

Un elemento che negli ultimi anni ha cambiato in modo sostanziale il quadro di compliance legato a IVA e crowdfunding è l’introduzione della direttiva DAC7 (Direttiva UE 2021/514), che impone alle piattaforme digitali, incluse quelle di raccolta fondi e finanziamento collettivo, obblighi di comunicazione periodica alle autorità fiscali sui dati dei soggetti che operano attraverso i propri servizi. Questo significa che le informazioni relative ai promotori di campagne di crowdfunding, in particolare quando l’attività assume carattere ricorrente e organizzato, sono sempre più visibili all’amministrazione finanziaria, rendendo fondamentale una corretta qualificazione fiscale fin dall’inizio del progetto.

Obblighi di comunicazione finanziaria: il chiarimento sull’Archivio dei Rapporti Finanziari

Un ulteriore aspetto operativo riguarda gli obblighi di comunicazione all’Archivio dei Rapporti Finanziari (ARF). Con la risposta a interpello n. 85 del 2 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esonerati dalla comunicazione all’ARF i rapporti relativi a servizi di crowdfunding che abbiano ad oggetto esclusivamente la prestazione di servizi di consulenza, a condizione che il gestore del portale non esercini alcuna forma di controllo, coordinamento o gestione finanziaria diretta sugli investimenti. Si tratta di un chiarimento importante per le piattaforme che operano come semplici intermediari tecnologici, distinguendo la loro posizione da quella degli istituti di pagamento veri e propri, ai quali si applicano obblighi di monitoraggio più stringenti.

IVAFE e conti di pagamento collegati alle piattaforme di crowdfunding

Chi investe tramite piattaforme di lending o equity crowdfunding spesso si trova ad aprire, anche senza accorgersene, un conto di pagamento presso un istituto estero collegato alla piattaforma stessa. Su questo tema, la Risoluzione n. 56/E del 25 settembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) non è dovuta sui conti di pagamento aperti attraverso le piattaforme di crowdfunding, in quanto non assimilabili a un conto corrente bancario ordinario.

Resta tuttavia fermo l’obbligo di monitoraggio fiscale nel quadro RW quando la giacenza media superi le soglie previste dalla normativa sul monitoraggio delle attività estere, oppure quando il conto superi la soglia di 15.000 euro anche per un solo giorno nel corso del periodo d’imposta.

Come scegliere il regime fiscale corretto se il crowdfunding diventa un’attività stabile

Quando una campagna di reward crowdfunding si trasforma in un’attività imprenditoriale continuativa, una delle prime decisioni da prendere riguarda il regime fiscale più adatto. Per chi prevede ricavi contenuti, il regime forfettario consente di applicare un’imposta sostitutiva agevolata e di semplificare notevolmente gli adempimenti, incluso il trattamento dell’IVA sulle fatture emesse ai clienti. È comunque indispensabile valutare con attenzione i limiti di fatturato e i requisiti di accesso, perché il superamento delle soglie previste comporta il passaggio automatico al regime ordinario, con tutti gli obblighi che ne derivano in termini di liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale IVA.

Chi invece costituisce una società di capitali per realizzare una raccolta di equity crowdfunding di importo rilevante dovrà valutare anche aspetti più complessi, come l’eventuale costituzione di un gruppo IVA nel caso in cui la struttura societaria preveda più entità collegate, oppure la gestione delle detrazioni IVA sugli investimenti necessari per l’avvio dell’attività.

Domande frequenti su IVA e crowdfunding

L’IVA si applica sempre quando si riceve un finanziamento tramite crowdfunding?

No. L’applicazione dell’IVA dipende dal modello di crowdfunding utilizzato e dalla presenza di una controprestazione. Nel donation crowdfunding l’operazione resta fuori campo IVA perché non c’è alcuna ricompensa per chi finanzia. Nel reward crowdfunding l’IVA si applica solo se la ricompensa consiste in una cessione di beni o una prestazione di servizi e chi promuove il progetto è soggetto passivo d’imposta. Nell’equity crowdfunding la raccolta è esente da IVA, mentre nel lending crowdfunding gli interessi restano fuori campo IVA in quanto redditi di capitale.

Devo aprire la partita IVA per lanciare una campagna di crowdfunding?

Non sempre. Se il progetto non raggiunge la soglia minima di finanziamento prevista nel modello “all or nothing”, l’operazione non ha alcuna rilevanza fiscale e non è richiesta l’apertura della partita IVA. Se invece la soglia viene raggiunta e il progetto si trasforma in un’attività imprenditoriale o professionale stabile, occorre procedere con l’apertura della posizione fiscale, valutando anche il regime fiscale più adatto in base al volume di ricavi previsto.

Le donazioni raccolte tramite crowdfunding devono essere fatturate con IVA?

No. Le somme raccolte tramite donation crowdfunding rappresentano liberalità prive di controprestazione e, come tali, non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA disciplinato dal DPR n. 633/1972. Non è quindi necessario emettere fattura con applicazione dell’imposta per le donazioni ricevute, salvo che l’attività dell’ente raccoglitore non assuma una connotazione commerciale prevalente, situazione che va sempre valutata caso per caso.

Come viene tassato chi investe in equity crowdfunding?

Chi investe tramite equity crowdfunding acquisendo quote di una startup o di una PMI viene tassato al momento della vendita della partecipazione, con un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata. La raccolta di capitale da parte della società, invece, è generalmente esente da IVA, mentre resta dovuta l’imposta di registro in misura fissa sull’aumento di capitale sottoscritto.

Gli interessi guadagnati con il lending crowdfunding sono soggetti a IVA?

No, gli interessi percepiti tramite lending crowdfunding sono qualificati come redditi di capitale e restano completamente fuori campo IVA. Sono invece soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, applicata automaticamente dalla piattaforma quando questa ha sede in Italia ed è autorizzata dalla Banca d’Italia; in caso contrario gli interessi vanno dichiarati direttamente dall’investitore nella propria dichiarazione dei redditi.

Cosa succede se la mia campagna di crowdfunding reward non raggiunge l’obiettivo prefissato?

Se la campagna utilizza il meccanismo “tutto o niente” e non raggiunge la soglia minima di finanziamento, il progetto decade, le somme versate dai sostenitori vengono restituite e l’intera operazione risulta priva di rilevanza sia ai fini IVA che ai fini delle imposte sui redditi, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 137 del 2018.

Il gestore della piattaforma di crowdfunding deve comunicare i dati dei promotori al fisco?

Sì, in base alla direttiva DAC7 le piattaforme digitali, incluse quelle di crowdfunding, sono tenute a trasmettere periodicamente alle autorità fiscali i dati relativi ai soggetti che operano attraverso i loro servizi, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e ridurre gli spazi di evasione fiscale legati alle nuove forme di raccolta fondi digitale.

Conclusioni

Il rapporto tra IVA e crowdfunding non si presta a una lettura univoca: ogni modello, dal donation al reward, dall’equity al lending, segue una logica fiscale propria, costruita attorno alla presenza o assenza di una controprestazione verso chi finanzia il progetto. Per chi promuove una campagna, la scelta del modello più adatto non è solo una questione di strategia di raccolta fondi, ma incide direttamente sugli obblighi fiscali da rispettare, dall’eventuale apertura della partita IVA fino alla corretta gestione delle fatture e delle dichiarazioni periodiche.

Per chi invece sostiene un progetto come finanziatore o investitore, conoscere il trattamento fiscale applicabile aiuta a evitare errori nella dichiarazione dei redditi e a comprendere quali somme vadano effettivamente dichiarate. Data la rapida evoluzione della normativa europea e nazionale in materia di piattaforme digitali e crowdfunding, resta sempre consigliabile verificare gli aggiornamenti più recenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate e, nei casi più complessi o di importo rilevante, richiedere una consulenza professionale personalizzata prima di avviare o sostenere una campagna.


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