Calcolatore Diritti di Copia

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Calcolo Diritti di Copia

Processo civile – Tribunale e Giudice di Pace · D.M. 9 luglio 2021

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Tariffe aggiornate con D.M. 9 luglio 2021 (adeguamento ISTAT triennale ex art. 274 DPR 115/2002). Strumento informativo, non sostituisce il calcolo ufficiale della cancelleria.

Il calcolo diritti copia cancelleria è uno degli adempimenti pratici più frequenti per avvocati, parti processuali, notai e chiunque abbia necessità di ottenere copia di atti giudiziari. Eppure, tra aggiornamenti ISTAT, distinzioni tra copia semplice e autentica, introduzione del processo telematico e nuove tariffe forfetizzate, orientarsi non è semplice. Questa guida affronta il calcolo diritti copia cancelleria in modo completo, aggiornato e pratico: troverai le tabelle vigenti, le formule di calcolo, le esenzioni previste dalla legge e tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), in vigore dal 1° gennaio 2025.

1. Cos’è il diritto di copia e perché si paga

Il diritto di copia è il corrispettivo che il cittadino, il professionista o la parte processuale versa all’erario per ottenere dalla cancelleria o segreteria di un ufficio giudiziario la riproduzione di atti, documenti o provvedimenti. In sostanza, ogni volta che si chiede una copia di una sentenza, di un’ordinanza, di un verbale di udienza o di qualsiasi altro atto contenuto nel fascicolo processuale, si deve procedere al calcolo diritti copia cancelleria e al relativo pagamento.

Questo diritto non è un tributo arbitrario: rappresenta il rimborso parziale del costo del lavoro del personale di cancelleria e delle risorse materiali impiegate per produrre la copia. La base giuridica è il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo ufficiale su Normattiva).

Capire come funziona il calcolo diritti copia cancelleria serve a:

  • Presentare istanze corrette senza rischi di rigetto
  • Evitare di pagare importi errati (in eccesso o in difetto)
  • Sfruttare le esenzioni e le agevolazioni previste dalla legge
  • Operare correttamente nel processo penale telematico, dove le regole sono cambiate nel 2025

2. La normativa di riferimento: DPR 115/2002

Tutta la disciplina relativa al calcolo diritti copia cancelleria è contenuta nel D.P.R. 115/2002, in particolare agli articoli 267-274. Questi articoli regolano sia i tipi di copia (semplice, autentica, su supporto diverso da quello cartaceo), sia le modalità di calcolo, sia i casi di esonero.

Le tabelle tariffarie sono contenute negli allegati al medesimo decreto:

AllegatoArticolo di riferimentoTipo di copia
Allegato 6Art. 267 DPR 115/2002Copia semplice (senza certificazione di conformità)
Allegato 7Art. 268 DPR 115/2002Copia autentica (con certificazione di conformità)
Allegato 8Artt. 269 e 269-bis DPR 115/2002Copia su supporto diverso dal cartaceo / trasmissione telematica

Le tariffe contenute negli allegati 6 e 7 sono soggette ad aggiornamento triennale in base all’indice ISTAT FOI (famiglie di operai e impiegati), ai sensi dell’art. 274 DPR 115/2002. L’ultimo aggiornamento è stato introdotto con il D.M. 9 luglio 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 184 del 3 agosto 2021), che ha aumentato gli importi del 4% rispetto alla precedente revisione.

La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 815) ha poi modificato l’art. 269 e introdotto il nuovo art. 269-bis, rivoluzionando la disciplina delle copie informatiche nel processo penale telematico a decorrere dal 1° gennaio 2025.

3. Tipi di copia: semplice, autentica ed elettronica

Prima di procedere con il calcolo diritti copia cancelleria, è fondamentale identificare quale tipo di copia si sta richiedendo. La distinzione incide direttamente sull’importo da versare.

3.1 Copia semplice (o informe)

La copia semplice, disciplinata dall’art. 267 DPR 115/2002 e dalla tabella Allegato 6, è una riproduzione dell’atto che non porta la certificazione di conformità all’originale da parte del cancelliere. Viene richiesta quando si ha necessità di conoscere il contenuto dell’atto, ma non occorre che la copia abbia valore legale autonomo. Non può essere utilizzata, ad esempio, come prova in un procedimento giudiziario diverso o come documento ufficiale davanti a un ente pubblico.

3.2 Copia autentica (o conforme)

La copia autentica, disciplinata dall’art. 268 DPR 115/2002 e dalla tabella Allegato 7, è munita della certificazione di conformità all’originale apposta dal cancelliere o dal funzionario di cancelleria. Ha lo stesso valore legale dell’atto originale. Il calcolo diritti copia cancelleria in questo caso comporta costi più elevati.

3.3 Copia su supporto diverso da quello cartaceo (elettronica/digitale)

L’art. 269 DPR 115/2002, profondamente riformato dalla Legge di Bilancio 2025, disciplina il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo. Rientrano in questa categoria:

  • Copie riversate su chiavetta USB, CD o DVD: tariffa forfetizzata di € 25,00 per supporto
  • Copie trasmesse per via telematica (art. 269-bis, novità 2025): tariffa forfetizzata di € 8,00

Per questa tipologia non si applica il diritto di urgenza di cui all’art. 270 DPR 115/2002.

4. Calcolo diritti copia cancelleria: le tabelle aggiornate

Ecco le tariffe base vigenti per il calcolo diritti copia cancelleria, aggiornate al D.M. 9 luglio 2021 e applicabili sia al processo civile che penale per le copie cartacee. Gli importi indicati sono quelli prima della maggiorazione del 50% prevista per le copie cartacee (vedi paragrafo successivo).

Tabella 1 – Allegato 6: Copia semplice (senza certificazione di conformità)

Numero di pagineCopie non urgenti (€)Copie urgenti (€)
1 – 41,474,41
5 – 102,968,88
11 – 205,8817,64
21 – 5011,7935,37
51 – 10023,5870,74
Oltre 10023,58 + 9,83 ogni ulteriori 100 pag. (o frazione)70,74 + 29,49 ogni ulteriori 100 pag. (o frazione)

Tabella 2 – Allegato 7: Copia autentica (con certificazione di conformità)

Numero di pagineCopie non urgenti (€)Copie urgenti (€)
1 – 43,6811,04
5 – 107,3522,05
11 – 2014,6844,04
21 – 5029,4588,35
51 – 10058,90176,70
Oltre 10058,90 + 24,60 ogni ulteriori 100 pag. (o frazione)176,70 + 73,80 ogni ulteriori 100 pag. (o frazione)

Nota bene: Nelle tabelle potrebbe comparire qualche decimale con tre cifre. In questi casi si arrotonda matematicamente al centesimo. Gli importi dell’Allegato 7 comprendono già il diritto per la certificazione di conformità.

Tabella 3 – Allegato 8: Copia su supporto diverso da quello cartaceo

ModalitàImporto forfetizzato
Riversamento su supporto fisico (USB, CD, DVD) – art. 269 co. 1€ 25,00 per supporto
Trasmissione telematica (email / portale) – art. 269-bis (novità 2025)€ 8,00 per trasmissione
Copie al Giudice di Pace (dimezzate)€ 12,50 / € 4,00

5. Maggiorazione del 50% per le copie cartacee

Uno degli aspetti che crea maggiore confusione nel calcolo diritti copia cancelleria è la maggiorazione del 50% prevista per le copie cartacee. Questa maggiorazione è stata introdotta dall’art. 4, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

In pratica, sugli importi delle tabelle Allegato 6 e Allegato 7 si applica una maggiorazione del 50%. Questo significa che:

  • Una copia semplice di 15 pagine ha tariffa base di € 5,88 → con maggiorazione 50% diventa € 8,82
  • Una copia autentica di 30 pagine ha tariffa base di € 29,45 → con maggiorazione 50% diventa € 44,18

La formula per il calcolo diritti copia cancelleria su supporto cartaceo è:

Importo da pagare = Tariffa da tabella × 1,50

Tabella riepilogativa: copia semplice cartacea con maggiorazione 50%

Numero di pagineTariffa base (€)Con maggiorazione 50% (€)
1 – 41,472,21
5 – 102,964,44
11 – 205,888,82
21 – 5011,7917,69
51 – 10023,5835,37

Tabella riepilogativa: copia autentica cartacea con maggiorazione 50%

Numero di pagineTariffa base (€)Con maggiorazione 50% (€)
1 – 43,685,52
5 – 107,3511,03
11 – 2014,6822,02
21 – 5029,4544,18
51 – 10058,9088,35

6. Diritto di urgenza: quando si paga tre volte di più

L’art. 270 DPR 115/2002 prevede il diritto di urgenza, applicabile quando si richiede il rilascio della copia con priorità rispetto alle normali tempistiche di lavorazione della cancelleria. In questo caso, l’importo della copia è triplicato rispetto alla tariffa ordinaria (non urgente).

Il diritto di urgenza si applica esclusivamente alle copie cartacee (Allegati 6 e 7). Non è applicabile alle copie su supporto digitale (Allegato 8), che hanno tariffa forfetizzata indipendente dall’urgenza.

Esempio pratico: Se si richiede in urgenza una copia semplice di 35 pagine:

  • Tariffa base non urgente: € 11,79
  • Tariffa urgente (× 3): € 35,37
  • Con maggiorazione 50%: € 53,06

La valutazione sull’urgenza spetta alla cancelleria. In alcuni uffici giudiziari è necessario indicare espressamente nell’istanza la natura urgente della richiesta e motivarla (es. scadenza imminente di un termine processuale).

7. Copie al Giudice di Pace: tariffa ridotta alla metà

Per le copie richieste negli uffici del Giudice di Pace, l’art. 271 DPR 115/2002 prevede una riduzione alla metà di tutti i diritti di copia, inclusi quelli previsti dalla tabella Allegato 8. Questa agevolazione si applica indipendentemente dal tipo di copia richiesta (semplice, autentica, digitale).

Il procedimento per il calcolo diritti copia cancelleria al Giudice di Pace è quindi:

  1. Calcolare il diritto ordinario in base al tipo e al numero di pagine
  2. Applicare la maggiorazione del 50% per le copie cartacee
  3. Dividere il risultato per 2

Esempio: Copia autentica cartacea di 10 pagine al Giudice di Pace:

  • Tariffa base (All. 7): € 7,35
  • Con maggiorazione 50%: € 11,03
  • Riduzione al 50% (Giudice di Pace): € 5,52

8. Novità 2025: art. 269-bis e trasmissione telematica

La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 815) ha apportato modifiche rilevanti al calcolo diritti copia cancelleria nel processo penale telematico, in vigore dal 1° gennaio 2025. Il Ministero della Giustizia ha fornito i propri chiarimenti interpretativi con la Circolare del 13 maggio 2025.

Le principali novità riguardano:

8.1 Modifica dell’art. 269 DPR 115/2002

L’art. 269, comma 1, ora disciplina il rilascio di copie di atti (non più solo documenti) su supporto diverso da quello cartaceo. La tariffa forfetizzata rimane € 25,00 per ogni supporto fisico (USB, CD, DVD) fornito dal richiedente, indipendentemente dal numero di atti o pagine riversati.

Il comma 1-bis, modificato dalla stessa legge, precisa che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (es. il difensore tramite il portale del processo penale telematico).

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8.2 Introduzione dell’art. 269-bis DPR 115/2002 (nuovo)

L’art. 269-bis disciplina il diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale. Quando la cancelleria o segreteria trasmette telematicamente (via PEC o portale) la copia informatica di atti e documenti del procedimento penale, è dovuto un diritto forfetizzato di € 8,00 per ogni trasmissione, indipendentemente dal numero di atti trasmessi.

Riepilogo delle tariffe digitali 2025

Modalità di consegnaArticoloTariffaNote
Estrazione diretta dal fascicolo informatico da parte del difensoreArt. 269, co. 1-bisGratuitaSolo copie senza certificazione di conformità
Riversamento su USB/CD/DVD da parte della cancelleriaArt. 269, co. 1€ 25,00 per supportoForfetizzato, per ogni supporto
Trasmissione telematica dalla cancelleriaArt. 269-bis€ 8,00 per trasmissioneNovità 2025

La Circolare ministeriale del 13 maggio 2025 ha chiarito che l’esonero ex art. 269, co. 1-bis, riguarda esclusivamente le copie prive di attestazione di conformità estratte senza mediazione del personale di cancelleria.

9. Chi è esonerato dal pagamento dei diritti di copia

Non tutti i soggetti sono tenuti al pagamento nel calcolo diritti copia cancelleria. La legge prevede diverse ipotesi di esonero totale o parziale.

9.1 Esonero per accesso telematico diretto al fascicolo

Come già esposto, l’art. 269, comma 1-bis, DPR 115/2002 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2025) dispone che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati. Nel processo civile telematico, analoga disposizione è prevista dall’art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. 179/2012.

In pratica, l’avvocato che scarica dal portale del PCT (Processo Civile Telematico) o dal portale del PPT (Processo Penale Telematico) le copie degli atti del proprio fascicolo, senza richiedere l’intervento del personale di cancelleria, non paga alcun diritto di copia per le copie non autentiche.

9.2 Esonero nei casi previsti dall’art. 16-bis, co. 9-bis, D.L. 179/2012

Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi in cui la copia è equiparata all’originale ai sensi della normativa sul processo telematico (art. 268, co. 1-bis, DPR 115/2002).

9.3 Parti ammesse al gratuito patrocinio

Le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) sono esonerate dal pagamento dei diritti di copia ai sensi degli artt. 74 e seguenti del DPR 115/2002. La cancelleria provvede comunque al rilascio delle copie, con i costi a carico dello Stato.

9.4 Notificazioni e comunicazioni in cancelleria

Esiste una particolare ipotesi di aumento che è utile conoscere: quando la comunicazione o notificazione al destinatario non è riuscita per causa imputabile al destinatario stesso (art. 16, co. 14, D.L. 179/2012), il diritto di copia è dovuto nella misura aumentata di dieci volte rispetto alla tariffa ordinaria. Si tratta di una sanzione indiretta per chi rende impossibile la propria reperibilità.

10. Aggiornamento ISTAT triennale delle tariffe

Il calcolo diritti copia cancelleria su base cartacea non resta fisso nel tempo: l’art. 274 DPR 115/2002 prevede che il Ministro della Giustizia, con proprio decreto da adottare ogni tre anni, aggiorni gli importi delle tabelle Allegato 6 e Allegato 7 in base alla variazione dell’indice ISTAT FOI (famiglie di operai e impiegati) registrata nel triennio precedente.

Storico degli aggiornamenti principali

Anno decretoG.U. di pubblicazioneVariazione ISTAT applicata
D.M. 10 marzo 2014G.U. n. 91 del 18/04/2014+4% (triennio precedente)
D.M. 9 luglio 2021G.U. n. 184 del 03/08/2021+4% (triennio 2017-2020)

Il prossimo aggiornamento triennale dovrebbe riguardare il periodo 2021-2023 e sarà adottato con un nuovo decreto ministeriale. Finché non interviene il nuovo decreto, rimangono in vigore le tariffe introdotte con il D.M. 9 luglio 2021, in vigore dal 18 agosto 2021.

L’indice di riferimento è l’indice FOI senza tabacchi calcolato dall’ISTAT. Quando il decreto ministeriale di aggiornamento non viene adottato entro i termini, le tariffe rimangono invariate fino all’adozione.

11. Come si effettua il pagamento in cancelleria

Il pagamento dei diritti nel calcolo diritti copia cancelleria avviene storicamente tramite marche da bollo acquistate presso i rivenditori autorizzati di valori bollati. Con l’evoluzione del processo telematico, tuttavia, le modalità di pagamento si stanno diversificando.

11.1 Marche da bollo

Le marche da bollo restano la modalità più diffusa per il pagamento del diritto di copia in cancelleria. Si applicano sull’istanza di rilascio copia. L’importo esatto corrisponde al risultato del calcolo diritti copia cancelleria effettuato in base al tipo e al numero di pagine.

Attenzione: le marche da bollo hanno un valore nominale fisso (€ 16,00 per l’imposta di bollo ordinaria), ma per i diritti di copia si acquistano marche del valore corrispondente all’importo dovuto, il quale può essere frazionato con più marche.

11.2 Pagamento tramite sistema pagoPA

Diversi uffici giudiziari hanno aderito al sistema pagoPA per il pagamento telematico delle spese di giustizia. In questo caso è possibile pagare online tramite il portale del Ministero della Giustizia o tramite i canali pagoPA abilitati.

11.3 Versamento su c/c postale o bancario

In alcuni casi, specialmente per importi più elevati, il pagamento può avvenire su conto corrente postale intestato all’ufficio giudiziario competente, o tramite bonifico bancario. La quietanza di versamento va allegata all’istanza.

Puoi approfondire le modalità di versamento e la gestione dei pagamenti verso l’erario nella nostra guida su come scaricare la quietanza per il versamento dell’F24 dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

12. Calcolo diritti copia cancelleria: esempi pratici

Mettiamo alla prova le tabelle con casi concreti, per chiarire come si esegue il calcolo diritti copia cancelleria in situazioni reali.

Esempio 1 – Copia semplice di una sentenza civile (25 pagine)

  • Tipo di copia: semplice (senza certificazione di conformità), cartacea
  • Numero di pagine: 25
  • Tariffa base da Allegato 6 (fascia 21-50): € 11,79
  • Maggiorazione 50%: 11,79 × 1,50 = € 17,69
  • Urgenza: no
  • Totale da pagare: € 17,69

Esempio 2 – Copia autentica di un verbale di udienza penale (8 pagine) in urgenza

  • Tipo di copia: autentica (con certificazione di conformità), cartacea, urgente
  • Numero di pagine: 8
  • Tariffa urgente da Allegato 7 (fascia 5-10): € 22,05
  • Maggiorazione 50%: 22,05 × 1,50 = € 33,08
  • Totale da pagare: € 33,08

Esempio 3 – Copia informatica trasmessa telematicamente dalla procura (processo penale telematico, 2025)

  • Tipo di copia: informatica, trasmissione telematica dalla cancelleria
  • Articolo: 269-bis DPR 115/2002
  • Tariffa forfetizzata: € 8,00
  • Urgenza: non applicabile
  • Totale da pagare: € 8,00

Esempio 4 – Copie di atti di un procedimento penale riversate su chiavetta USB

  • Tipo di copia: informatica su supporto fisico (USB)
  • Articolo: 269, co. 1, DPR 115/2002
  • Tariffa forfetizzata: € 25,00 per supporto (indipendentemente dal numero di atti)
  • Totale da pagare: € 25,00

Esempio 5 – Copia semplice di atti al Giudice di Pace (12 pagine)

  • Tipo di copia: semplice, cartacea, presso Giudice di Pace
  • Numero di pagine: 12
  • Tariffa base da Allegato 6 (fascia 11-20): € 5,88
  • Con maggiorazione 50%: € 8,82
  • Riduzione alla metà (Giudice di Pace): € 4,41
  • Totale da pagare: € 4,41

Riepilogo degli esempi

CasoTipo copiaPagineImporto finale
Es. 1Semplice cartacea, civile25€ 17,69
Es. 2Autentica urgente, penale8€ 33,08
Es. 3Informatica telematica (PPT 2025)N/A€ 8,00
Es. 4Informatica su USBN/A€ 25,00
Es. 5Semplice, Giudice di Pace12€ 4,41

13. Differenza tra diritti di copia e contributo unificato

Un errore frequente consiste nel confondere il calcolo diritti copia cancelleria con il contributo unificato. Si tratta di due voci di spesa distinte e autonome.

Il contributo unificato (artt. 9 e seguenti DPR 115/2002) è il tributo versato per l’iscrizione a ruolo di un procedimento civile, amministrativo o tributario. A partire dal 2002, il contributo unificato ha assorbito l’imposta di bollo sugli atti processuali, i diritti di cancelleria ordinari e i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale Giudiziario. Tuttavia, non ha mai sostituito i diritti di copia: il pagamento del contributo unificato non esime quindi dal calcolo diritti copia cancelleria al momento della richiesta di copie degli atti.

La distinzione è chiaramente confermata sia dalla Circolare Ministeriale n. 1 del 26 febbraio 2002, sia da tutta la giurisprudenza in materia.

Voce di spesaQuando si pagaBase normativaSostituisce il diritto di copia?
Contributo unificatoAll’iscrizione a ruolo del procedimentoArt. 9 DPR 115/2002No
Diritto di copiaAl momento della richiesta della copiaArtt. 267-271 DPR 115/2002– (è una voce a sé)
Imposta di bollo sull’istanzaPer istanze di terzi non parti processualiDPR 642/1972No

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FAQ: Domande e risposte sui diritti di copia in cancelleria

Come si calcola il numero di pagine ai fini del calcolo diritti copia cancelleria?

Ai fini del calcolo diritti copia cancelleria, ogni facciata di un foglio conta come una pagina. Se l’atto è stampato su entrambi i lati, ogni lato conta come una pagina separata. Le pagine bianche finali non vengono conteggiate. Per i documenti informatici in formato PDF o Word, la pagina è definita dal documento stesso e coincide di norma con il numero di pagine indicato nel contatore del file.

I diritti di copia si pagano anche per le copie estratte personalmente dal fascicolo telematico?

No. L’art. 269, comma 1-bis, DPR 115/2002 (come modificato dalla L. 207/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025) prevede che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. Questo esonero vale per il processo penale telematico. Nel processo civile telematico, analoga previsione è contenuta nell’art. 16-bis, co. 9-bis, del D.L. 179/2012.

È possibile richiedere copia autentica di un documento in formato digitale?

Sì. La copia autentica in formato digitale può essere rilasciata. In questo caso la cancelleria appone la certificazione di conformità in forma elettronica. Il costo dipende dalle modalità di consegna: se trasmessa telematicamente è dovuto il diritto di cui all’art. 269-bis (€ 8,00 per trasmissione); se riversata su supporto fisico (USB, CD) è dovuto il diritto ex art. 269, co. 1 (€ 25,00 per supporto). Se il richiedente è un soggetto abilitato che estrae direttamente il file autenticato dal portale del processo telematico, si applica l’eventuale esonero previsto dall’art. 269, co. 1-bis, ma solo per le copie prive di certificazione di conformità.

Come funziona la maggiorazione di dieci volte per le notificazioni non andate a buon fine?

Quando una comunicazione o notificazione telematica in cancelleria non va a buon fine per causa imputabile al destinatario (ad esempio perché la casella PEC è piena o non attiva), il diritto di copia relativo agli atti comunicati o notificati è dovuto nella misura aumentata di dieci volte rispetto alla tariffa ordinaria (art. 16, co. 14, D.L. 179/2012). Il calcolo diritti copia cancelleria in questo caso risulta notevolmente più oneroso: una copia da € 17,69 ordinari costerebbe € 176,90.

L’avvocato in regime forfettario può dedurre i diritti di copia come spesa?

Sì, i diritti di copia pagati per l’esercizio dell’attività professionale sono costi inerenti all’attività e quindi deducibili, seppur con le limitazioni proprie del regime fiscale adottato. Nel regime forfettario le spese analitiche non sono deducibili (si applica il coefficiente di redditività sul fatturato), ma il versamento dei diritti di copia per conto del cliente può essere rifatturato come rimborso spese fuori dal compenso. Per approfondire i meccanismi di calcolo delle fatture professionali, consulta il nostro strumento calcolo fattura professionisti.

Quando scatta il diritto di urgenza nel calcolo diritti copia cancelleria?

Il diritto di urgenza (art. 270 DPR 115/2002) non scatta automaticamente: deve essere espressamente richiesto dall’istante, che indica nell’istanza stessa la necessità della copia urgente. La cancelleria valuta la richiesta e, se la accoglie, applica la tariffa triplicata. Di norma si richiede l’urgenza quando si ha un termine processuale imminente (es. scadenza per la proposizione dell’appello, udienza il giorno successivo). Non è possibile richiedere il diritto di urgenza per le copie su supporto digitale.

Cosa succede se si paga una somma inferiore al dovuto per il diritto di copia?

Se il pagamento effettuato è inferiore al risultato del corretto calcolo diritti copia cancelleria, la cancelleria non procede al rilascio della copia, ovvero la trattiene finché non viene integrata la somma mancante. Non vi sono sanzioni pecuniarie aggiuntive per l’insufficiente versamento, diversamente da quanto accade per il contributo unificato. È sufficiente integrare il pagamento presentando le marche da bollo mancanti o effettuando un versamento integrativo.

I diritti di copia si applicano anche agli atti notarili?

No. Il calcolo diritti copia cancelleria si riferisce esclusivamente agli atti e documenti detenuti dagli uffici giudiziari (tribunali, corti d’appello, procure, giudici di pace). Per le copie di atti notarili si applicano le tariffe del notaio in base alla normativa sul notariato. Per le copie richieste presso la Camera di Commercio, la CCIAA applica proprie tariffe. Per le copie di atti amministrativi si applicano le norme sull’accesso ai documenti (L. 241/1990) con eventuale rimborso per i costi di riproduzione.

Il calcolo diritti copia cancelleria varia tra processo civile e processo penale?

Le tariffe di base sono le stesse (Allegati 6, 7 e 8 al DPR 115/2002). Tuttavia, il processo penale presenta specificità importanti dal 2025: l’introduzione dell’art. 269-bis (trasmissione telematica a € 8,00), l’esonero per estrazione diretta dal fascicolo informatico e le precisazioni contenute nella Circolare Ministeriale del 13 maggio 2025. Nel processo penale dinanzi al Giudice di Pace si applica inoltre la riduzione alla metà di cui all’art. 271 DPR 115/2002.

Come si calcola il diritto di copia per un atto di oltre 100 pagine?

Per atti superiori alle 100 pagine, il calcolo diritti copia cancelleria prevede un importo base (per le prime 100 pagine) più un incremento per ogni successiva frazione di 100 pagine. Per la copia semplice non urgente: € 23,58 (per le prime 100 pagine) + € 9,83 per ogni gruppo di ulteriori 100 pagine o frazione. Prima della maggiorazione del 50%.

Esempio: Copia semplice cartacea di 350 pagine:

  • Prime 100 pagine: € 23,58
  • Da 101 a 200: + € 9,83
  • Da 201 a 300: + € 9,83
  • Da 301 a 350 (frazione di 100): + € 9,83
  • Totale base: € 23,58 + (3 × € 9,83) = € 23,58 + € 29,49 = € 53,07
  • Con maggiorazione 50%: € 79,61

Dove si trovano le tabelle ufficiali aggiornate?

Le tabelle ufficiali sono pubblicate come allegati al DPR 115/2002 sul portale Normattiva.it. Gli aggiornamenti sono adottati con Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Molti tribunali pubblicano anche sul proprio sito istituzionale (es. Tribunale di Milano) le tabelle aggiornate in formato PDF. Le circolari del Ministero della Giustizia sono reperibili sul portale ufficiale www.giustizia.it.

Conclusioni

Il calcolo diritti copia cancelleria è un’operazione apparentemente semplice, ma che richiede attenzione ai dettagli normativi, specialmente alla luce dei recenti cambiamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2025. I punti chiave da ricordare sono:

I fondamentali non cambiano: la distinzione tra copia semplice (Allegato 6) e copia autentica (Allegato 7) rimane la discriminante principale per il calcolo. La maggiorazione del 50% per le copie cartacee è sempre applicabile.

Il digitale ha regole proprie: con il processo telematico, il calcolo diritti copia cancelleria per le copie informatiche segue l’Allegato 8: tariffa forfetizzata di € 25,00 per supporto fisico e, dal 1° gennaio 2025, di € 8,00 per trasmissione telematica (art. 269-bis). Il difensore che estrae direttamente dal fascicolo informatico non paga nulla per le copie non autentiche.

Le esenzioni esistono: gratuito patrocinio, estrazione diretta dal fascicolo telematico, casi ex art. 16-bis D.L. 179/2012. Conoscerle permette di risparmiare.

Le tariffe si aggiornano ogni tre anni: l’art. 274 DPR 115/2002 prevede l’indicizzazione ISTAT. Verificare sempre di applicare le tariffe del D.M. più recente, attualmente il D.M. 9 luglio 2021.

Non confondere con il contributo unificato: il contributo unificato e il diritto di copia sono voci di spesa separate. Il pagamento dell’uno non assorbe l’altro.

Per chi utilizza regolarmente il calcolo diritti copia cancelleria nell’ambito della propria attività professionale, può essere utile tenere a portata di mano le tabelle aggiornate e verificare periodicamente l’eventuale adozione di nuovi decreti ministeriali di aggiornamento. Le circolari del Ministero della Giustizia, disponibili su www.giustizia.it, sono la fonte ufficiale per ogni chiarimento interpretativo.

Puoi approfondire i temi connessi alle spese processuali, alle fatture professionali e al calcolo delle imposte anche con altri strumenti disponibili su questo sito: consulta il calcolo interessi di mora per le somme non versate nei termini, o il calcolo rateizzazione imposte per pianificare il pagamento dilazionato delle spese fiscali. Se invece sei un avvocato o un consulente che emette parcelle, il calcolo fattura professionisti e il calcolo fattura avvocato ti permettono di determinare rapidamente l’importo corretto da addebitare al cliente, già comprensivo di diritti di copia da anticipare.


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Fonti ufficiali

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