Titolo XIV – Testo Unico IVA: Regimi Speciali

Titolo XIV – Testo Unico IVA: Regimi Speciali

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Nota di aggiornamento normativo: Con la pubblicazione del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto) nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, la disciplina IVA italiana è stata completamente riorganizzata. Nell’impianto del nuovo Testo Unico IVA, i Regimi Speciali sono collocati al Titolo XVI, mentre il Titolo XIV è dedicato ai Rimborsi. In questo articolo trattiamo in modo esaustivo l’intera materia dei regimi speciali così come sistematizzata nel Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026), con riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2026 (DPR 633/1972 e normativa collegata) e alle nuove regole operative dal 1° gennaio 2027.

1. Che cos’è il Testo Unico IVA e perché è importante {#cosè-il-testo-unico-iva}

Il Titolo XIV – Regimi Speciali Testo Unico IVA è una delle espressioni più discusse nell’ambito della recente riforma fiscale italiana. Ma facciamo un passo indietro: il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026 — ha realizzato la più grande operazione di riordino normativo sull’IVA degli ultimi cinquant’anni in Italia.

Prima di questo intervento, la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto era frammentata tra decine di provvedimenti diversi: il DPR n. 633/1972 (la legge IVA originaria), il D.L. n. 331/1993 sulle operazioni intracomunitarie, il D.L. n. 41/1995 sul regime del margine per i beni usati, il D.Lgs. n. 127/2015 sulla fatturazione elettronica, e numerose altre norme sparse in leggi di bilancio e decreti emergenziali. Il risultato era un sistema normativo caotico, difficile da consultare e fonte di incertezze interpretative per professionisti e imprese.

Il Testo Unico IVA — attuazione della delega fiscale di cui alla Legge 9 agosto 2023, n. 111 — raccoglie tutte queste disposizioni in 171 articoli, organizzati in 18 Titoli con una struttura sistematica ispirata alla Direttiva europea 2006/112/CE. È un testo di carattere compilativo, il che significa che, in linea generale, non introduce novità sostanziali all’imposta, ma riordina, coordina e aggiorna la normativa esistente. Le disposizioni del Testo Unico IVA si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 (art. 171 D.Lgs. 10/2026).

Il cuore della riforma, per chi opera in settori specifici, sono proprio i Regimi Speciali IVA, trattati nel Titolo XVI del Testo Unico IVA, che costituiscono un sistema di regole derogatorie rispetto al regime IVA ordinario, pensate per adattare il tributo alle peculiarità di determinati settori economici o categorie di contribuenti.

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2. La Struttura del Titolo XVI – Regimi Speciali nel Testo Unico IVA {#struttura-titolo-xvi}

Il Titolo XVI “Regimi Speciali” del Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) si articola in dieci Capi, ciascuno dedicato a una specifica categoria di regime derogatorio. Comprendere questa architettura normativa è fondamentale per orientarsi nella disciplina IVA applicabile alla propria attività.

CapoContenutoNormativa previgente di riferimento
Capo ILiquidazione IVA secondo la contabilità di cassa (IVA per cassa)Art. 32-bis D.L. 83/2012
Capo IIRegime speciale per i produttori agricoli e itticiArt. 34 DPR 633/1972
Capo IIIDisposizioni relative a determinati settori (editoria, oro, ecc.)Artt. 74, 74-bis, 74-ter DPR 633/1972
Capo IVAgenzie di viaggio e turismo (TOMS)Art. 74-ter DPR 633/1972
Capo VAttività spettacolisticheArt. 74-quater DPR 633/1972
Capo VIRegime del margine – beni usati, arte, antiquariato, da collezioneArtt. 36–40-bis D.L. 41/1995
Capo VIIRegimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop)Artt. 74-quinquies ss. DPR 633/1972
Capo VIIIDisposizioni relative ai mezzi di trasporto nuoviD.L. 331/1993
Capo IXDisposizioni per l’identificazione di determinati prodottiNormativa speciale settoriale
Capo XRegime speciale per la dichiarazione e pagamento IVA all’importazioneArt. 70-decies DPR 633/1972

La logica che guida il Titolo XVI – Regimi Speciali Testo Unico IVA è quella di raccogliere sotto un unico ombrello normativo tutte le deroghe al sistema IVA ordinario, rendendole più facilmente consultabili e riducendo il rischio di errori applicativi da parte dei contribuenti.

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3. Regime IVA per Cassa – Capo I {#regime-iva-per-cassa}

In cosa consiste

Il regime IVA per cassa, conosciuto anche come “cash accounting”, consente ai soggetti passivi che lo adottano di versare l’IVA sulle vendite non al momento dell’emissione della fattura (esigibilità ordinaria), ma al momento dell’effettivo incasso del corrispettivo. Simmetricamente, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti sorge al momento del pagamento effettivo al fornitore.

Questo meccanismo è particolarmente vantaggioso per imprese e professionisti che affrontano lunghi tempi di incasso rispetto all’emissione delle fatture, evitando di anticipare all’Erario un’imposta non ancora incassata.

Chi può accedere

Il regime IVA per cassa si applica ai soggetti passivi che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro. Il regime cessa automaticamente di applicarsi se il volume d’affari supera tale soglia nel corso dell’anno.

RequisitoDettaglio
Soglia di accessoVolume d’affari ≤ 2.000.000 €
Modalità di opzioneComportamento concludente (comunicazione in dichiarazione IVA)
Vincolo temporaleMinimo 3 anni solari
IVA su acquistiDetraibile al momento del pagamento effettivo
Limite temporaleIn ogni caso, dopo 12 mesi dall’effettuazione dell’operazione

Effetti operativi

Un aspetto critico del regime IVA per cassa riguarda le operazioni con soggetti non passivi IVA: per queste, il regime non si applica e l’IVA rimane esigibile con le regole ordinarie. Analoga esclusione vale per le operazioni soggette a regimi speciali di esigibilità dell’imposta.

4. Regime Speciale per Produttori Agricoli e Ittici – Capo II {#regime-speciale-agricoltura}

Il regime naturale dell’agricoltura

Il regime speciale IVA per i produttori agricoli è, senza dubbio, uno dei più articolati tra i regimi derogatori. Disciplinato dall’art. 34 del DPR 633/1972 (che nel nuovo Testo Unico IVA trova collocazione nel Capo II del Titolo XVI), questo regime è definito “naturale” perché si applica automaticamente a tutti i produttori agricoli, indipendentemente dal volume d’affari realizzato, senza necessità di alcuna opzione.

Come funziona il meccanismo delle percentuali di compensazione

La peculiarità assoluta di questo regime risiede nel meccanismo delle percentuali di compensazione: invece di detrarre analiticamente l’IVA sugli acquisti, i produttori agricoli determinano l’IVA a credito in modo forfettario, applicando alle vendite di prodotti agricoli determinate percentuali fissate con decreto ministeriale.

In pratica:

  • Sulle vendite si applica l’aliquota IVA ordinaria propria del prodotto
  • L’IVA a credito (detraibile) è calcolata applicando la percentuale di compensazione all’imponibile delle vendite
  • L’eventuale eccedenza positiva tra IVA forfettariamente detratta e IVA effettivamente pagata sugli acquisti costituisce la cosiddetta “rendita IVA”, che rappresenta un componente positivo di reddito

Tabella delle principali percentuali di compensazione

Categoria di prodottoAliquota IVA venditaPercentuale di compensazione
Cereali, legumi secchi4%4%
Animali vivi bovini e suini4%7,65%*
Latte fresco4%3%
Uova fresche10%8,8%
Pollame vivo10%7,95%
Vino22%12,3%
Piante ornamentali10%4%

*Le percentuali di compensazione per bovini e suini sono state aggiornate dal Decreto Interministeriale 26 gennaio 2016. Si raccomanda di verificare sempre le percentuali vigenti sui provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale o sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il regime di esonero per i piccoli produttori

Il Testo Unico IVA prevede inoltre un regime di esonero per i produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, di cui almeno due terzi derivanti da cessioni di prodotti agricoli elencati nella Tabella A, parte I. Questi soggetti sono esonerati:

  • Dal versamento dell’IVA
  • Da tutti gli obblighi documentali e contabili
  • Dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale

Resta fermo l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali.

Opzione per il regime ordinario

I produttori agricoli possono optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. Questa scelta, che vincola per almeno un triennio, può risultare conveniente quando l’IVA sugli acquisti (soprattutto per investimenti in beni strumentali) è significativamente superiore a quella determinata forfettariamente tramite le percentuali di compensazione.

5. Regimi Speciali per Determinati Settori – Capo III {#regimi-determinati-settori}

Il regime speciale dell’editoria

Il regime speciale IVA per l’editoria si caratterizza per l’applicazione di regole peculiari rispetto al regime ordinario. In questo regime, che si applica ai giornali, periodici e libri, l’IVA sulle cessioni non è oggetto di rivalsa verso l’acquirente, né di detrazione da parte del cedente. Questo meccanismo deroga strutturalmente alle regole ordinarie di rivalsa e detrazione.

È però ammessa la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi impiegati per la produzione, edizione e commercio delle pubblicazioni.

Il regime speciale dell’oro

La disciplina IVA sull’oro è caratterizzata dalla distinzione fondamentale tra:

  • Oro da investimento: operazioni esenti IVA con facoltà di opzione per l’imponibilità
  • Oro diverso da investimento (oro industriale): assoggettato alle regole ordinarie con meccanismo di reverse charge nei passaggi tra operatori

Queste disposizioni recepiscono le previsioni della Direttiva europea e mirano a prevenire le frodi che storicamente hanno caratterizzato il commercio dell’oro.

Il regime per le attività connesse all’agricoltura (art. 34-bis DPR 633/1972)

Per le prestazioni di servizi agricoli e attività connesse rientranti nell’art. 2135 del Codice Civile, effettuate da imprenditori agricoli nell’ambito dell’esercizio normale dell’impresa, è previsto un regime forfettario che determina l’IVA detraibile in misura pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni stesse.

6. Regime Speciale per Agenzie di Viaggio e Turismo – Capo IV {#agenzie-di-viaggio}

Il TOMS (Tour Operators Margin Scheme)

Il regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo — noto internazionalmente come TOMS (Tour Operators Margin Scheme) — è uno dei regimi derogatori più significativi del sistema IVA. Disciplinato dall’art. 74-ter del DPR 633/1972 e recepito nel Capo IV del Titolo XVI del Testo Unico IVA, questo regime si applica alle agenzie di viaggio e ai tour operator che agiscono in nome proprio e utilizzano beni e servizi forniti da terzi per la realizzazione del viaggio o della vacanza.

Come si calcola l’IVA nel TOMS

Nel regime speciale delle agenzie di viaggio, l’IVA non si applica sull’intero corrispettivo addebitato al viaggiatore, ma esclusivamente sul margine, inteso come differenza tra:

  • Il corrispettivo totale incassato dal viaggiatore (IVA compresa)
  • Il costo complessivo (IVA inclusa) sostenuto dall’agenzia per acquistare i servizi da terzi (alberghi, vettori, guide, ecc.)
Componente di calcoloImporto esemplificativo
Corrispettivo incassato dal cliente2.000 €
Costi per servizi acquistati da terzi1.500 €
Margine lordo500 €
Base imponibile IVA (scorporo dal margine)~409 €
IVA al 22%~91 €

Condizioni di applicazione del TOMS

Il regime si applica esclusivamente quando l’agenzia:

  1. Agisce in nome proprio (non come agente del vettore o dell’albergatore)
  2. Utilizza beni e servizi di terzi per la realizzazione del pacchetto
  3. Il servizio è direttamente destinato al viaggiatore

Le operazioni rese da agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto altrui (mandato con rappresentanza) restano escluse dal TOMS e seguono le regole ordinarie di tassazione delle intermediazioni.

Novità interpretative recenti

Con la Risposta all’interpello n. 80/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime speciale TOMS si applica anche quando le agenzie di viaggio rivendono servizi singoli (come un singolo alloggio o un singolo volo) precedentemente acquisiti nella propria disponibilità, non limitandosi quindi ai soli pacchetti turistici completi.

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7. Regime Speciale per Attività Spettacolistiche – Capo V {#attivita-spettacolistiche}

Il regime speciale IVA per le attività di intrattenimento e spettacolo è disciplinato dall’art. 74-quater del DPR 633/1972, ora sistematizzato nel Capo V del Titolo XVI Regimi Speciali Testo Unico IVA.

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Chi è soggetto al regime

Sono soggetti al regime speciale i soggetti che esercitano in via prevalente le attività di:

  • Organizzazione di giochi e intrattenimento
  • Spettacoli cinematografici, teatrali, musicali e sportivi
  • Attività circensi, fieristiche e simili
  • Attività elencate nella specifica tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640

Caratteristiche operative

In questo regime, l’IVA è determinata in modo forfettario: l’imposta detraibile è calcolata applicando una percentuale fissa all’imposta afferente le operazioni imponibili, in luogo della detrazione analitica. I soggetti che rientrano nel regime sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e liquidazione periodica per le operazioni rientranti nel perimetro del regime, salvo opzione per il regime ordinario.

8. Regime del Margine per Beni Usati, Arte e Antiquariato – Capo VI {#regime-del-margine}

La ratio del regime del margine

Il regime del margine è uno degli strumenti più tecnici e articolati dell’intera disciplina IVA. Introdotto in Italia dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85) in attuazione della Direttiva europea, questo regime — ora sistematizzato nel Capo VI del Titolo XVI del Testo Unico IVA — nasce dalla necessità di evitare la doppia imposizione IVA sui beni che, pur avendo già scontato l’imposta al momento della prima immissione in consumo, entrano nuovamente nel circuito commerciale.

Campo di applicazione

Il regime del margine si applica alle cessioni di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché a:

  • Oggetti d’arte
  • Oggetti di antiquariato (prodotti da oltre 100 anni)
  • Oggetti da collezione (francobolli, monete, ecc.)

Possono applicare il regime del margine i rivenditori (soggetti passivi IVA) che acquistano questi beni da:

  • Privati consumatori finali
  • Soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l’IVA all’acquisto
  • Altri soggetti che applicano il regime del margine

I tre metodi di calcolo del margine

Il Testo Unico IVA — in continuità con la normativa previgente — prevede tre distinti metodi per determinare la base imponibile nel regime del margine:

MetodoDescrizioneQuando si usa
AnaliticoMargine calcolato operazione per operazione: prezzo di vendita meno prezzo di acquisto per ogni singolo benePreferibile per beni di valore elevato e singolarmente identificabili
GlobaleMargine calcolato cumulativamente nel periodo (differenza tra totale vendite e totale acquisti annotati)Per beni di valore unitario basso e scambiati in elevate quantità
ForfettarioBase imponibile determinata in via forfettaria per specifiche categorie (oggetti d’arte, antiquariato, da collezione acquistati dall’autore o da enti non soggetti IVA)Solo per le categorie espressamente previste

Esempio pratico del metodo analitico

Ipotizziamo un rivenditore di auto usate che acquista un veicolo da un privato per 8.000 € e lo rivende a 10.000 €:

VoceImporto
Prezzo di vendita (IVA inclusa nel margine)10.000 €
Prezzo di acquisto8.000 €
Margine lordo2.000 €
Scorporo IVA (22%): 2.000 / 1,22~1.639 € (base imponibile)
IVA dovuta~361 €

La nuova aliquota del 5% per beni d’arte

Una significativa novità introdotta con il D.L. 95/2025 (recepita nel Testo Unico IVA) riguarda l’introduzione di una aliquota ridotta del 5% per le cessioni di beni d’arte, di antiquariato o da collezione. Questa disposizione, recepita nella Tabella A, Parte III del nuovo Testo Unico, è stata incorporata nel testo definitivo del D.Lgs. 10/2026.

Adempimenti contabili specifici

I soggetti che applicano il regime del margine sono tenuti a:

  • Tenere un registro di carico e scarico dei beni usati (o equiparato)
  • Annotare separatamente le operazioni in regime del margine rispetto a quelle ordinarie
  • Compilare, in sede di dichiarazione IVA annuale, il prospetto B (metodo globale) o i righi VF18 del Quadro VF

9. Regimi OSS e IOSS per il Commercio Digitale – Capo VII {#oss-ioss}

Il contesto: e-commerce e vendite a distanza

Il Capo VII del Titolo XVI del Testo Unico IVA disciplina i regimi speciali OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop), introdotti a partire dal 1° luglio 2021 in attuazione delle Direttive europee sul commercio elettronico (Direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE).

Questi regimi rappresentano una delle innovazioni più rilevanti nella storia dell’IVA europea, poiché hanno radicalmente semplificato gli adempimenti IVA per i soggetti che effettuano vendite a distanza di beni e prestazioni di servizi a consumatori finali (operazioni B2C) in altri Stati membri dell’Unione Europea.

OSS (One Stop Shop)

Il regime OSS consente al soggetto passivo registrato in uno Stato membro di dichiarare e versare in un unico Stato (quello di registrazione) l’IVA dovuta in tutti gli altri Stati membri dell’UE per:

  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni verso consumatori finali
  • Prestazioni di servizi rese a consumatori finali in altri Stati membri

In Italia, il regime OSS è gestito tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate.

CaratteristicaOSS (Union scheme)OSS (Non-Union scheme)
Soggetti ammessiSoggetti UE con stabilimento in UESoggetti extra-UE senza stabile organizzazione in UE
Operazioni coperteVendite a distanza B2C intra-UE + servizi B2CSolo servizi B2C
RegistrazioneIn un solo SM (SM di stabilimento)In un solo SM (a scelta)
DichiarazioneTrimestraleTrimestrale

IOSS (Import One Stop Shop)

Il regime IOSS è dedicato alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi verso consumatori finali nell’UE, con valore intrinseco del singolo spedito non superiore a 150 euro.

Grazie al regime IOSS:

  • Il venditore si registra in un solo Stato membro
  • Applica l’IVA dello Stato di destinazione al momento della vendita online
  • Presenta una dichiarazione mensile e versa l’IVA in un unico Stato
  • I beni importati sono esenti da IVA doganale, che è stata già applicata al momento della vendita

Questo sistema ha eliminato la precedente esenzione IVA per spedizioni di valore inferiore a 22 euro, che era oggetto di massiccio abuso, e garantisce condizioni di parità competitiva tra operatori UE e extra-UE.

La soglia delle vendite a distanza intracomunitarie

Dal 1° luglio 2021, la soglia unica a livello europeo per le vendite a distanza intracomunitarie è fissata a 10.000 euro annui (al netto dell’IVA). Al di sotto di questa soglia, i fornitori di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, nonché i venditori a distanza di beni, possono continuare ad applicare l’IVA dello Stato membro di stabilimento.

10. Mezzi di Trasporto Nuovi – Capo VIII {#mezzi-di-trasporto}

Il Capo VIII del Titolo XVI Regimi Speciali Testo Unico IVA disciplina le disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi nelle operazioni intracomunitarie. Si tratta di una categoria fiscalmente rilevante in cui vigono regole derogatorie rispetto al regime ordinario degli acquisti intracomunitari.

Definizione di mezzo di trasporto nuovo

È considerato nuovo un mezzo di trasporto che soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

  • Per gli autoveicoli: se non ha percorso più di 6.000 km o la cessione avviene entro 6 mesi dall’immatricolazione
  • Per le imbarcazioni: se non ha navigato più di 100 ore
  • Per gli aeromobili: se non ha volato più di 40 ore

Regime IVA applicabile

Le cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi sono non imponibili IVA nel Paese di partenza e costituiscono acquisti intracomunitari imponibili nel Paese di destinazione, anche quando sono effettuate da privati non soggetti passivi IVA. Questa è la principale deroga rispetto alle regole ordinarie: per i mezzi di trasporto nuovi, l’obbligo di applicare l’IVA nel Paese di destinazione scatta anche in assenza dei presupposti soggettivi tipici delle operazioni intracomunitarie.

11. Identificazione di Determinati Prodotti – Capo IX {#identificazione-prodotti}

Il Capo IX del Titolo XVI del Testo Unico IVA ricomprende le disposizioni speciali riguardanti l’identificazione e il trattamento IVA di prodotti soggetti a disciplina settoriale specifica. Tra le categorie rilevanti rientrano:

  • I rottami e semilavorati di metalli ferrosi e non ferrosi, soggetti al meccanismo del reverse charge interno (inversione contabile), che sposta l’obbligo di applicare e versare l’IVA dal cedente al cessionario
  • I prodotti agricoli soggetti a specifiche regole di identificazione ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte
  • Altre categorie merceologiche per le quali la corretta classificazione doganale o fiscale è condizione necessaria per l’applicazione dell’aliquota IVA appropriata

Il reverse charge per rottami e similari mira a contrastare le frodi IVA tipiche di questi settori, in cui frequentemente si realizzavano schemi di evasione tramite soggetti interposti (“operatori missing trader”).

12. Regime Speciale per la Dichiarazione e Pagamento IVA all’Importazione – Capo X {#iva-importazione}

Il Capo X del Titolo XVI Regimi Speciali Testo Unico IVA disciplina il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione, introdotto per semplificare gli adempimenti doganali correlati al versamento dell’IVA all’atto dell’importazione di beni da Paesi terzi.

Il meccanismo IOSS per le importazioni

Come già illustrato in relazione al Capo VII, per le spedizioni di valore inferiore a 150 euro nell’ambito del commercio elettronico, il pagamento dell’IVA può avvenire tramite il regime IOSS al momento della vendita, con conseguente esenzione in dogana.

Per le importazioni ordinarie, invece, il regime speciale prevede la possibilità, per determinati soggetti autorizzati, di differire il pagamento dell’IVA all’importazione mediante dichiarazione nella liquidazione IVA periodica, in luogo del pagamento immediato all’atto dello sdoganamento. Questo meccanismo, noto anche come “reverse charge doganale” o “pagamento differito”, è particolarmente vantaggioso per gli operatori che effettuano importazioni frequenti e di importo elevato.

13. Tabella di Raffronto: Normativa Vigente e Testo Unico IVA dal 2027 {#tabella-raffronto}

Una delle principali difficoltà operative legate all’entrata in vigore del Testo Unico IVA riguarda il fatto che tutti i riferimenti normativi nelle fatture, nei contratti e nei documenti commerciali dovranno essere aggiornati dal 1° gennaio 2027. Di seguito una tabella esemplificativa delle principali corrispondenze per i regimi speciali.

Istituto / RegimeNormativa fino al 31/12/2026Normativa dal 01/01/2027 (D.Lgs. 10/2026)
Regime agricolo specialeArt. 34 DPR 633/1972Capo II, Titolo XVI, D.Lgs. 10/2026
Regime del margine beni usatiArtt. 36-40-bis D.L. 41/1995Capo VI, Titolo XVI, D.Lgs. 10/2026
Agenzie di viaggio (TOMS)Art. 74-ter DPR 633/1972Capo IV, Titolo XVI, D.Lgs. 10/2026
OSS e IOSSArtt. 74-quinquies ss. DPR 633/1972Capo VII, Titolo XVI, D.Lgs. 10/2026
IVA per cassaArt. 32-bis D.L. 83/2012Capo I, Titolo XVI, D.Lgs. 10/2026
Attività spettacolisticheArt. 74-quater DPR 633/1972Capo V, Titolo XVI, D.Lgs. 10/2026
IVA all’importazione specialeArt. 70-decies DPR 633/1972Capo X, Titolo XVI, D.Lgs. 10/2026
Esenzione IVA (es. operazioni sanitarie)Art. 10 DPR 633/1972Art. 37, D.Lgs. 10/2026
Spese anticipate in nome e per contoArt. 15 DPR 633/1972Art. 29, D.Lgs. 10/2026

Fonte ufficiale: Gazzetta Ufficiale – D.Lgs. 10/2026, Supplemento Ordinario n. 4, Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2026
Portale Agenzia delle Entrate: agenziaentrate.gov.it
Rivista FiscoOggi (AdE): fiscooggi.it

14. Cosa Cambia dal 1° Gennaio 2027 {#cosa-cambia-2027}

Il Titolo XVI – Regimi Speciali Testo Unico IVA non introduce, nella sostanza, modifiche radicali ai regimi speciali esistenti. Il D.Lgs. 10/2026 ha carattere prevalentemente compilativo: raccoglie e sistematizza la normativa vigente, aggiorna i riferimenti doganali, elimina i rinvii obsoleti e garantisce la coerenza con la Direttiva 2006/112/CE.

Tuttavia, alcune novità meritano attenzione:

1. Aggiornamento delle voci doganali nelle Tabelle

Le voci doganali richiamate nelle Tabelle IVA (che determinano i prodotti ai quali si applicano le aliquote ridotte e i regimi speciali per l’agricoltura) sono state aggiornate in base alla vigente classificazione della tariffa doganale di importazione, superando vecchi riferimenti non più allineati alla nomenclatura combinata europea.

2. Aliquota del 5% per beni d’arte, antiquariato e da collezione

L’introduzione dell’aliquota IVA ridotta al 5% per cessioni di beni d’arte, di antiquariato o da collezione (prevista dall’art. 9 del D.L. 95/2025 e recepita nella nuova Tabella A, Parte III) modifica il trattamento fiscale di questi beni nel regime del margine e nel regime ordinario. Questa è una delle poche novità sostanziali rispetto alla normativa previgente.

3. Aggiornamento sulla prova di uscita doganale per le esportazioni

Per le esportazioni, il riferimento alla bolla di accompagnamento (non più utilizzata) viene eliminato e sostituito con il riferimento alla “prova di uscita doganale”, allineando così la normativa italiana alla prassi doganale UE.

4. Revisione del quadro per gli enti del Terzo Settore

Il D.Lgs. 186/2025 (“Decreto Terzo Settore e IVA”) ha revisionato e adeguato le disposizioni IVA relative agli enti del Terzo Settore (articoli 3, 4 e 10 del DPR 633/1972; Tabella A, parte II-bis). Queste modifiche sono state incorporate nel testo definitivo del D.Lgs. 10/2026.

5. Obbligo di aggiornare i riferimenti normativi in fattura

Dal 1° gennaio 2027, tutte le fatture, i contratti e i documenti commerciali che citano disposizioni del DPR 633/1972 o del D.L. 41/1995 (o di altre norme abrogate) dovranno fare riferimento alle nuove disposizioni del D.Lgs. 10/2026. Ad esempio, un’operazione esente IVA citava l’art. 10 DPR 633/1972; dal 2027 occorrerà citare l’art. 37 del D.Lgs. 10/2026.

Cosa NON cambia

  • Le aliquote IVA ordinarie (22%, 10%, 5%, 4%) rimangono invariate
  • I meccanismi sostanziali dei singoli regimi speciali restano identici
  • Le percentuali di compensazione per l’agricoltura rimangono immutate fino a successivo decreto ministeriale
  • Le soglie di accesso ai regimi speciali (7.000 € per l’esonero agricolo, 2.000.000 € per l’IVA per cassa, ecc.) restano invariate

Domande Frequenti (FAQ) {#faq}

Domanda 1: Quando entra in vigore il nuovo Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) e da quando si applicano le nuove disposizioni sui regimi speciali?

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (Testo Unico IVA) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026. Tuttavia, le sue disposizioni — comprese quelle relative ai regimi speciali disciplinate nel Titolo XVI — si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 (art. 171 D.Lgs. 10/2026). Fino al 31 dicembre 2026 continuano ad applicarsi le norme previgenti: DPR 633/1972, D.L. 41/1995, D.L. 331/1993 e le altre disposizioni attualmente in vigore. Le abrogazioni delle norme confluite nel Testo Unico opereranno anch’esse dal 1° gennaio 2027 (art. 170 D.Lgs. 10/2026).

Domanda 2: Il Titolo XIV del Testo Unico IVA riguarda i regimi speciali?

No. Questa è una distinzione importante da chiarire. Nel D.Lgs. 10/2026, il Titolo XIV è dedicato ai “Rimborsi” IVA, non ai regimi speciali. I Regimi Speciali sono disciplinati nel Titolo XVI del Testo Unico IVA. Nella precedente proposta di testo unico sottoposta a consultazione pubblica nel 2024 era stata prospettata una diversa numerazione, ma nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale la collocazione definitiva è nel Titolo XVI. Per consultare il testo ufficiale si rimanda alla Gazzetta Ufficiale e al portale dell’Agenzia delle Entrate.

Domanda 3: Un produttore agricolo con volume d’affari di 5.000 euro è obbligato a presentare la dichiarazione IVA annuale?

No. I produttori agricoli il cui volume d’affari annuo non supera 7.000 euro, di cui almeno due terzi derivanti da cessioni di prodotti agricoli elencati nella Tabella A, parte I, rientrano nel regime di esonero previsto dall’art. 34, comma 6, del DPR 633/1972 (futuro Capo II del Titolo XVI del Testo Unico IVA). Questi soggetti sono esonerati dal versamento dell’IVA, da tutti gli obblighi documentali e contabili, e dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. Devono tuttavia numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali. Se non rispettano il vincolo dei due terzi da prodotti agricoli, sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA per versare l’IVA corrispondente alle percentuali di compensazione applicabili.

Domanda 4: Un’agenzia di viaggio può applicare il regime TOMS anche quando rivende un singolo servizio turistico (es. solo il volo o solo l’hotel), senza costituire un pacchetto completo?

Sì. Con la Risposta all’interpello n. 80/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/1972, futuro Capo IV del Titolo XVI del Testo Unico IVA) si applica anche quando l’agenzia rivende servizi singoli (es. solo l’alloggio o solo il trasporto) precedentemente acquisiti nella propria disponibilità, e non esclusivamente ai pacchetti turistici completi. La condizione essenziale è che l’agenzia agisca in nome proprio (e non in veste di agente) e utilizzi servizi di terzi direttamente destinati al viaggiatore.

Domanda 5: Nel regime del margine per i beni usati, si può scegliere liberamente il metodo di calcolo (analitico o globale) per ogni singolo bene?

No. La scelta tra metodo analitico e metodo globale non è effettuabile bene per bene, ma riguarda l’intero comportamento contabile del rivenditore. In particolare, il metodo globale presuppone un registro di carico e scarico che evidenzia cumulativamente gli acquisti e le vendite del periodo. Il metodo analitico, invece, richiede l’identificazione puntuale di ogni singolo bene. I due metodi non sono liberamente cumulabili per le stesse categorie di beni nello stesso periodo d’imposta. Esistono categorie di beni (oggetti d’arte, antiquariato e da collezione acquisiti dall’autore o da soggetti non passivi IVA) per le quali è disponibile il metodo forfettario. Si raccomanda di consultare la normativa ufficiale sul portale dell’Agenzia delle Entrate per le indicazioni operative aggiornate.

Domanda 6: Come funziona il regime OSS per un’impresa italiana che vende prodotti online a consumatori finali in Francia, Germania e Spagna?

Un’impresa italiana che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni a consumatori finali (B2C) in altri Stati UE è soggetta all’IVA dello Stato di destinazione, ma può adempiere ai relativi obblighi in modo semplificato tramite il regime OSS (Union scheme).

Registrandosi una sola volta sul portale dell’Agenzia delle Entrate italiana, l’impresa può dichiarare trimestralmente e versare in Italia l’IVA dovuta in tutti gli altri Stati UE in cui ha consumatori. Non è necessaria la registrazione IVA in ciascuno Stato. La soglia di accesso al regime OSS è di 10.000 euro annui (vendite a distanza verso tutti gli altri Stati UE complessivamente): al di sotto, l’impresa può applicare l’IVA italiana; al di sopra, deve applicare l’IVA del Paese di destinazione (tramite OSS o registrazione locale). Il portale per registrarsi all’OSS è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Domanda 7: Un produttore agricolo che vuole passare dal regime speciale al regime ordinario quando può farlo e per quanto tempo è vincolato?

Un produttore agricolo in regime speciale può optare per il regime ordinario dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate (nella dichiarazione IVA annuale, barrando la casella VO3 – opzione). L’opzione ha una durata minima triennale: il soggetto è vincolato per almeno tre anni solari, trascorsi i quali può revocarla. La scelta del regime ordinario è conveniente soprattutto quando l’impresa agricola effettua investimenti rilevanti in beni strumentali (macchinari, impianti), poiché in regime ordinario è possibile detrarre analiticamente l’IVA sugli acquisti — beneficio non consentito nel regime speciale, dove la detrazione è forfettizzata tramite le percentuali di compensazione.

Domanda 8: Cosa deve fare un operatore e-commerce non UE che vende beni a consumatori italiani con valore inferiore a 150 euro per spedizione?

Un operatore extra-UE che vende beni a consumatori finali in Italia (e nell’UE) con valore intrinseco per singola spedizione non superiore a 150 euro può registrarsi al regime IOSS (Import One Stop Shop) in uno Stato membro dell’Unione Europea. Tramite questo regime, l’operatore applica l’IVA del Paese di destinazione al momento della vendita online e la versa mensilmente in un’unica dichiarazione allo Stato di registrazione IOSS.

I beni importati tramite IOSS sono esenti da IVA doganale. In assenza di registrazione IOSS, l’IVA viene riscossa all’atto dell’importazione dal dichiarante doganale (spesso il corriere), con un meccanismo semplificato. Per operatori non UE, lo Stato di registrazione IOSS può essere qualsiasi Stato membro. Informazioni operative sono disponibili sul portale dellaCommissione Europea e dell’Agenzia delle Entrate.

Domanda 9: Come vengono trattati, ai fini IVA, i beni d’arte acquistati da un’asta pubblica per essere rivenduti da un commerciante specializzato?

I beni d’arte acquistati all’asta da un commerciante (soggetto passivo IVA) che li rivende possono rientrare nel regime del margine (Capo VI del Titolo XVI del Testo Unico IVA) se l’acquisto è avvenuto da soggetti che hanno applicato il regime del margine o da soggetti che non hanno potuto detrarre l’IVA. Per gli oggetti d’arte acquisiti da un’agenzia di vendita all’asta che agisce in nome proprio (acquistando i beni e ricommercializzandoli), la disciplina è quella del regime del margine. Dal 1° luglio 2025 (D.L. 95/2025) si applica l’aliquota IVA ridotta del 5% alle cessioni di beni d’arte, antiquariato e da collezione. La Tabella D del Testo Unico IVA identifica puntualmente gli oggetti soggetti al regime del margine.

Domanda 10: Il Testo Unico IVA modifica le aliquote IVA applicabili nei regimi speciali?

In linea generale, no. Il D.Lgs. 10/2026 ha carattere compilativo e non ha modificato l’impianto strutturale delle aliquote IVA. Le aliquote ordinaria (22%), ridotta (10%), super-ridotta (5%, di nuova introduzione per alcune categorie) e minima (4%) restano quelle previste dalla normativa previgente. Una novità rilevante è però l’introduzione della nuova aliquota del 5% per le cessioni di beni d’arte, antiquariato o da collezione (art. 9 D.L. 95/2025, recepito nel Testo Unico IVA), che rappresenta una modifica sostanziale rispetto al passato. Le percentuali di compensazione nel regime speciale agricolo restano anch’esse invariate rispetto all’ultimo decreto ministeriale di aggiornamento.

Conclusioni {#conclusioni}

Il Titolo XVI – Regimi Speciali Testo Unico IVA rappresenta una delle sezioni più dense e tecnicamente articolate del D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, che ha segnato una svolta epocale nella storia della normativa italiana sull’imposta sul valore aggiunto.

Per la prima volta dopo oltre cinquant’anni dall’istituzione dell’IVA in Italia (DPR 633/1972), tutte le disposizioni in materia sono state riunite in un unico testo normativo organico di 171 articoli, strutturato in 18 Titoli secondo la logica sistematica della Direttiva europea 2006/112/CE. I regimi speciali — che per decenni sono stati disciplinati in una miriade di provvedimenti diversi (il DPR 633/1972, il D.L. 41/1995 sul margine, il D.L. 331/1993 per le operazioni intraunionali, e decine di altre norme) — trovano finalmente una casa comune nel Titolo XVI del Testo Unico IVA.

I punti chiave da ricordare

Il Testo Unico IVA è, nella sua essenza, una legge di consolidamento e semplificazione formale, non una riforma sostanziale dell’imposta. Le regole operative dei singoli regimi speciali — le percentuali di compensazione agricola, il meccanismo del margine, il TOMS per le agenzie di viaggio, i regimi OSS e IOSS — rimangono invariate nella loro sostanza. Ciò che cambia è il riferimento normativo da citare, che dal 1° gennaio 2027 non sarà più l’art. 34 del DPR 633/1972 o l’art. 36 del D.L. 41/1995, ma i corrispondenti articoli del D.Lgs. 10/2026.

Le novità sostanziali

Le uniche vere novità sostanziali nel perimetro dei regimi speciali riguardano:

  1. La nuova aliquota IVA al 5% per beni d’arte, antiquariato e da collezione (D.L. 95/2025, recepito nel TU IVA)
  2. L’aggiornamento delle voci doganali nelle Tabelle allegate al Testo Unico
  3. La nuova disciplina IVA per gli enti del Terzo Settore (D.Lgs. 186/2025)
  4. La revisione della prova di uscita doganale per le esportazioni

L’impatto operativo: prepararsi al 2027

Il cambiamento più impegnativo per imprese, professionisti e commercialisti riguarda la necessità di aggiornare tutti i riferimenti normativi contenuti in fatture, contratti, procedure interne e sistemi informativi. Dal 1° gennaio 2027, citare l’art. 10 del DPR 633/1972 per le operazioni esenti, o l’art. 34 per il regime agricolo, non sarà tecnicamente corretto: occorrerà fare riferimento agli articoli del D.Lgs. 10/2026. Non si tratta di un cambiamento sostanziale nelle regole, ma di un adempimento formale che richiede attenzione e preparazione anticipata.

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L’importanza della consulenza specializzata

La materia dei regimi speciali IVA è intrinsecamente complessa: ogni regime presenta condizioni di accesso, adempimenti contabili e dichiarativi e opportunità di ottimizzazione che richiedono una valutazione attenta della specifica situazione aziendale. La transizione al Testo Unico IVA dal 1° gennaio 2027 è il momento ideale per effettuare una revisione complessiva del proprio regime IVA e valutare se le deroghe disponibili siano effettivamente utilizzate in modo ottimale.

Per restare aggiornati sulle disposizioni di attuazione, sui decreti ministeriali che aggiornano le percentuali di compensazione agricola e su eventuali modifiche future ai regimi speciali, si raccomanda di consultare regolarmente:


Questo articolo ha finalità informative e divulgative. Per consulenza fiscale specifica relativa alla propria situazione, si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, esperto fiscale). Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione e riflettono le disposizioni normative vigenti in Italia nel 2026.

Fonti ufficiali: D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (GU n. 24 del 30 gennaio 2026, Supplemento Ordinario n. 4); DPR 26 ottobre 1972, n. 633; D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 conv. L. 22 marzo 1995, n. 85; Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega fiscale); Direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

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