Art. 71 DPR 633/1972: Regole IVA per San Marino e Vaticano

Art. 71 DPR 633/1972: Regole IVA per San Marino e Vaticano

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L’art. 71 DPR 633/1972 è la norma cardine che disciplina il trattamento IVA delle cessioni di beni e dei servizi connessi effettuati verso la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Comprenderne il funzionamento è essenziale per ogni operatore economico italiano che intrattiene rapporti commerciali con questi due Stati, caratterizzati da uno status giuridico-doganale del tutto particolare rispetto all’Unione europea.

Cos’è l’Art. 71 DPR 633/1972 e Perché è Importante

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 è il testo unico che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto in Italia. All’interno di questo corpus normativo, l’art. 71 DPR 633/1972 occupa una posizione speciale: si trova nel Titolo VI – Disposizioni varie e regola un caso unico, quello degli scambi commerciali con due Stati che, pur essendo geograficamente enclavi nel territorio italiano, sono a tutti gli effetti Paesi terzi rispetto all’Unione europea.

Sia la Repubblica di San Marino sia lo Stato della Città del Vaticano non fanno parte del territorio IVA dell’Unione europea né del mercato unico comunitario ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, le operazioni con questi Stati non seguono le regole delle cessioni intracomunitarie, bensì quelle delle esportazioni, con il regime di non imponibilità IVA previsto dagli articoli 8 e 9 del medesimo DPR 633/1972.

Nota tecnica importante: San Marino intrattiene con l’UE un accordo di unione doganale bilaterale (1992/2002) che copre quasi tutte le merci. Tuttavia, come chiarisce il Regolamento delegato (UE) 2015/2446, art. 104 lett. m — normativa supplementare al Codice doganale dell’Unione — San Marino è esplicitamente elencato tra i territori da cui i beni entrano nel territorio doganale dell’UE, confermandone lo status di territorio esterno all’UCC. San Marino non fa pertanto parte del territorio doganale UE (art. 4, Reg. UE 952/2013) né del territorio IVA europeo (art. 7, Dir. 2006/112/CE). Ecco perché l’art. 71 DPR 633/1972 si applica pienamente: ai fini IVA, le cessioni verso San Marino sono trattate come esportazioni.

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Il Testo dell’Art. 71 DPR 633/1972

Il primo comma dell’art. 71 DPR 633/1972 stabilisce testualmente:

“Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.”

Il secondo comma dell’art. 71 DPR 633/1972 disciplina invece il flusso inverso – l’introduzione in Italia di beni provenienti da questi due Stati:

“Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino, i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell’art. 17.”

Il terzo comma aggiunge che, per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l’IVA è assunta in deposito dalla dogana e successivamente rimborsata a detto Stato.

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La Struttura Normativa: Articoli 8 e 9 DPR 633/1972

Per comprendere appieno l’art. 71 DPR 633/1972, occorre inquadrare i due articoli richiamati:

ArticoloOggettoEffetto IVA
Art. 8 DPR 633/1972Cessioni all’esportazioneNon imponibilità IVA
Art. 9 DPR 633/1972Servizi internazionali connessi agli scambiNon imponibilità IVA
Art. 71 DPR 633/1972Operazioni con San Marino e VaticanoEstende il regime degli artt. 8 e 9

L’art. 71 DPR 633/1972 funge, in sostanza, da norma di rinvio: equipara le cessioni verso San Marino e il Vaticano alle esportazioni, consentendo al cedente italiano di emettere fattura senza addebito di IVA, a condizione che siano rispettate le modalità operative stabilite con appositi decreti ministeriali.

San Marino: Lo Status Doganale e il Fondamento dell’Art. 71 DPR 633/1972

La Repubblica di San Marino, pur essendo fisicamente circondata dal territorio italiano, è un Paese terzo rispetto all’Unione europea. Dal punto di vista giuridico occorre distinguere due piani:

  • Piano doganale: San Marino ha con l’UE un accordo di cooperazione e unione doganale bilaterale (siglato nel 1992, formalizzato nel 2002 con l’Accordo CE-San Marino, OJ L 84/2002) che copre la quasi totalità delle merci dei capitoli 1–97 della tariffa doganale comune. Questa unione doganale bilaterale — confermata dalla Finnish Customs e dal Consiglio UE (doc. 11787/2024) — fa sì che i dazi comuni si applichino ai prodotti terzi destinati a San Marino. Tuttavia, San Marino non è parte del territorio doganale dell’UE definito dall’art. 4 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (UCC): il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 (art. 104, lett. m) elenca esplicitamente San Marino tra i territori da cui i beni entrano nel territorio doganale dell’Unione, trattandolo come territorio esterno. Il Consiglio UE stesso (doc. 11787/2024) distingue espressamente tra “customs territory of the EU” e “territory of San Marino” come due entità separate. La situazione è analoga, nel metodo (ma non nella portata), a quella di Andorra: unione doganale bilaterale, ma territorio doganale distinto da quello dell’UE.
  • Piano IVA: San Marino è escluso dal territorio IVA dell’UE ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2006/112/CE. Non si applicano pertanto le norme sulle cessioni intracomunitarie.
PianoStatus di San Marino
Unione doganale bilaterale con l’UE✅ Sì (accordo 1992/2002, capitoli 1–97 CCT)
Territorio doganale UE (art. 4 UCC Reg. 952/2013)❌ No (territorio distinto)
Territorio IVA UE (art. 7 Dir. 2006/112/CE)❌ No

Questa posizione ibrida — in unione doganale bilaterale con l’UE, ma fuori dal territorio doganale e IVA europeo — è esattamente la ragione per cui l’art. 71 DPR 633/1972 trova applicazione: le cessioni verso San Marino non sono cessioni intracomunitarie (come accade tra due Paesi UE), ma sono operazioni assimilate alle esportazioni, con tutte le conseguenze in termini di non imponibilità IVA e di obblighi documentali.

Stato della Città del Vaticano: L’Altra Fattispecie dell’Art. 71 DPR 633/1972

Lo Stato della Città del Vaticano, anch’esso enclave nel territorio italiano, beneficia della medesima disciplina prevista dall’art. 71 DPR 633/1972. La disposizione fa espresso riferimento alla convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, che definisce i confini doganali e le modalità di scambio tra i due Stati.

Le cessioni di beni trasportati o consegnati nel territorio vaticano — comprese le aree occupate da istituzioni ed uffici richiamati nella convenzione — sono non imponibili IVA ai sensi degli articoli 8 e 9, per effetto dell’art. 71 DPR 633/1972.

A differenza di San Marino, per il Vaticano non esiste un sistema di fatturazione elettronica obbligatorio strutturato sul modello del D.M. 21 giugno 2021. Le modalità operative per le cessioni verso il Vaticano rimangono disciplinate da specifici accordi e decreti ministeriali.

Il Decreto Attuativo: D.M. 24 Dicembre 1993 e la sua Sostituzione

Per decenni, le modalità operative dell’art. 71 DPR 633/1972 con riferimento a San Marino sono state disciplinate dal D.M. 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993. Questo regolamento aveva stabilito le procedure per l’emissione delle fatture, la vidimazione da parte dell’Ufficio tributario di San Marino e gli adempimenti a carico degli operatori italiani.

A partire dal 1° ottobre 2021, il D.M. 24 dicembre 1993 è stato sostituito dal D.M. 21 giugno 2021 (pubblicato in G.U. n. 168 del 15 luglio 2021), che ha introdotto la fatturazione elettronica nelle operazioni tra Italia e San Marino, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”).

La Fatturazione Elettronica e l’Art. 71 DPR 633/1972: Le Regole Attuali

Il D.M. 21 giugno 2021 ha ridisegnato completamente il quadro operativo delle cessioni di beni disciplinate dall’art. 71 DPR 633/1972 con San Marino. Ecco le regole in vigore:

Cessioni di Beni Verso San Marino (Italia → San Marino)

Dal 1° luglio 2022, la fatturazione elettronica è obbligatoria per le cessioni di beni effettuate da soggetti passivi italiani verso operatori economici sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (Codice Operatore Economico – COE).

La fattura elettronica deve contenere i seguenti elementi obbligatori:

CampoValore da indicare
Numero identificativo cessionarioCOE sammarinese (5 cifre), senza prefisso SM
Codice destinatario2R4GTO8
Tipo documentoTD01 (fattura immediata) oppure TD24 (fattura differita con DDT)
Natura dell’operazioneN3.3 – Non imponibili – cessioni verso San Marino
Riferimento al DDTNumero e data del documento di trasporto (obbligatorio per TD24)

La fattura è trasmessa dallo SDI (Sistema di Interscambio) all’Ufficio tributario di San Marino, che verifica il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione e convalida la fattura entro quattro mesi dall’emissione.

⚠️ Attenzione: se entro quattro mesi la convalida non arriva, l’operazione perde il regime di non imponibilità e l’operatore italiano deve emettere nota di variazione in aumento con addebito IVA entro i successivi trenta giorni, senza sanzioni né interessi.

Cessioni di Beni da San Marino Verso l’Italia (San Marino → Italia)

Le fatture emesse da operatori economici sammarinesi identificati nei confronti di soggetti passivi italiani, per cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, sono trasmesse dall’Ufficio tributario di San Marino allo SDI, che le recapita al cessionario italiano.

In funzione del contenuto della fattura ricevuta si distinguono due ipotesi:

Tipologia di fatturaAdempimento per l’operatore italiano
Fattura elettronica con addebito IVAVerifica che il documento sia presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” e detrae regolarmente l’IVA
Fattura elettronica senza addebito IVAAssolve l’imposta con reverse charge (art. 17 c. 2 DPR 633/1972); emette TD19; annota nei registri IVA artt. 23 e 25
Fattura cartacea con addebito IVA (es. da forfettario sammarinese)Integra tramite TD28 da ottobre 2022

Prestazioni di Servizi e l’Art. 71 DPR 633/1972

Per le prestazioni di servizi rese da operatori italiani a committenti sammarinesi, la disciplina è leggermente diversa rispetto alle cessioni di beni. Il D.M. 21 giugno 2021 prevede la facoltà (non l’obbligo) di emettere fattura elettronica tramite SDI per le prestazioni di servizi “generici” di cui all’art. 7-ter DPR 633/1972, rese a operatori sammarinesi.

Queste prestazioni sono territorialmente rilevanti a San Marino (Paese di stabilimento del committente) e quindi tecnicamente fuori campo IVA italiano. Lo SDI trasmette la fattura all’Ufficio tributario di San Marino, che la inoltra al committente sammarinese.

Rimangono escluse dalla fattura elettronica facoltativa le prestazioni di servizi “specifici” territorialmente rilevanti in Italia, come i servizi su beni immobili situati nel territorio italiano.

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Operazioni Passive: Acquisti da San Marino e Obblighi del Cessionario Italiano

Quando un operatore economico italiano acquista beni da un fornitore sammarinese, entra in gioco la disciplina combinata dell’art. 71 DPR 633/1972 e del D.M. 21 giugno 2021. Il meccanismo base è il reverse charge (inversione contabile) previsto dall’art. 17, comma 2, DPR 633/1972.

Riepilogo degli Adempimenti

SituazioneDocumento da usareAnnotazione
Fattura elettronica senza IVA da San MarinoTD19 (integrazione/autofattura per acquisto beni)Registro IVA vendite (art. 23) + acquisti (art. 25)
Fattura elettronica con IVA da San MarinoNessuna integrazione; detrazione direttaRegistro IVA acquisti (art. 25)
Fattura cartacea con IVA con timbro dell’Ufficio tributarioTD28Registro IVA acquisti (art. 25)
Fattura di servizi senza IVA da San MarinoTD17 (integrazione/autofattura per acquisto servizi)Registro IVA vendite + acquisti

Il TD19 e il TD17 devono essere trasmessi allo SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Regime Forfettario e Fatturazione Elettronica verso San Marino

Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di fatturazione elettronica si estende a tutti i soggetti in regime forfettario, indipendentemente dal volume di ricavi, in base all’art. 18 del D.L. 36/2022 (conv. L. 79/2022). Si è così concluso il regime transitorio che, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, aveva esonerato i forfettari con ricavi inferiori a €25.000 nell’anno precedente.

Questo aggiornamento impatta direttamente anche le operazioni con San Marino disciplinate dall’art. 71 DPR 633/1972: dal 1° gennaio 2024, anche i forfettari italiani devono emettere fattura elettronica verso gli operatori sammarinesi tramite SDI, con codice destinatario 2R4GTO8 e natura N3.3.

L’unica eccezione residuale riguarda i forfettari che non superano i €85.000 di ricavi annui e che rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 22 DPR 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate): per questi soggetti la fattura verso San Marino può ancora essere cartacea in tre esemplari con vidimazione dell’Ufficio tributario sammarinese, se non sono tenuti all’emissione della fattura per operazioni di cui all’art. 22. In ogni altro caso, la fattura elettronica è obbligatoria.

Dove si Dichiara l’Operazione: Registri e Modelli

Le cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 71 DPR 633/1972 hanno specifica rilevanza nella dichiarazione IVA annuale e nei registri contabili.

  • Le cessioni verso San Marino sono rilevate nella sezione relativa alle operazioni non imponibili all’esportazione della dichiarazione IVA annuale (attualmente rigo VE30, casella 4, ma si raccomanda di verificare il modello aggiornato dall’Agenzia delle Entrate per l’anno di riferimento).
  • La fattura emessa è annotata nel registro delle fatture emesse (art. 23 DPR 633/1972).
  • Gli acquisti da San Marino con reverse charge sono annotati nel registro degli acquisti (art. 25 DPR 633/1972) e, in caso di integrazione, anche nel registro delle vendite.
  • Le operazioni con San Marino non confluiscono nel modello INTRA 1-bis (elenchi delle cessioni intracomunitarie), poiché San Marino non è uno Stato membro dell’UE.

Vendite a Distanza da San Marino verso Consumatori Italiani

Questa sezione riguarda il flusso inverso: l’operatore economico sammarinese che vende beni a consumatori finali (privati) italiani. Si tratta di un’ipotesi disciplinata dall’art. 15 del D.M. 21 giugno 2021, che ha introdotto una disciplina specifica per le “vendite a distanza” tra i due Paesi.

Il principio base è che le cessioni di beni da un fornitore sammarinese a un acquirente privato italiano sono soggette a IVA nella Repubblica di San Marino (art. 13 comma 2 D.M. 21 giugno 2021). Tuttavia, per le vendite a distanza — cioè quelle in cui il trasporto o la spedizione sono organizzati dal fornitore o per suo conto — la tassazione si sposta in Italia al superamento di una soglia annua stabilita dall’accordo bilaterale italo-sammarinese recepito nel D.M. 21 giugno 2021:

SituazioneIVA applicabile
Vendite a distanza sotto soglia €28.000 annui verso privati italianiIVA a San Marino (tassazione nel Paese di origine)
Vendite a distanza oltre €28.000 annui verso privati italianiIVA in Italia; il cedente SM nomina rappresentante fiscale in Italia
Trasporto organizzato dal cliente privato (non dal fornitore)Sempre IVA a San Marino (non è “vendita a distanza”)

Nota: la soglia di €28.000 è specifica per i rapporti italo-sammarinesi (art. 15 D.M. 21 giugno 2021) ed è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 498 dell’11 ottobre 2022. Essa è deliberatamente più alta rispetto alla soglia di €10.000 prevista per le vendite a distanza intracomunitarie (riformate dal D.Lgs. n. 83/2021): il differenziale riflette il peculiare status di San Marino, che non è Paese UE.

Attenzione: l’art. 71 DPR 633/1972 si applica pienamente nelle operazioni B2B (tra operatori economici). Per le vendite B2C dal cedente italiano verso privati sammarinesi, si tratta di cessioni non imponibili verso San Marino solo se il trasporto è documentato; in assenza di documentazione adeguata, l’operazione è trattata come una cessione interna con IVA italiana.

Sintesi Operativa: Cosa Fare in Pratica

Se sei un cedente italiano che vende beni a un operatore sammarinese

  1. Verifica che il cliente abbia comunicato il proprio Codice Operatore Economico (COE) sammarinese.
  2. Emetti fattura elettronica non imponibile ai sensi degli articoli 8/1/a e 71 DPR 633/1972.
  3. Indica il codice destinatario 2R4GTO8, la natura N3.3 e il tipo documento TD01 (per fattura immediata) oppure TD24 (per fattura differita accompagnata da DDT).
  4. Allega o richiama il documento di trasporto (DDT).
  5. Monitora il portale Fatture e Corrispettivi per ricevere l’esito della convalida dell’Ufficio tributario di San Marino entro quattro mesi.
  6. Se la convalida non arriva entro quattro mesi, emetti nota di variazione con IVA entro i successivi 30 giorni.

Se sei un cessionario italiano che acquista beni da San Marino

  1. Attendi la ricezione della fattura elettronica tramite SDI (o cartacea con timbro).
  2. Se la fattura non indica l’IVA: integra con TD19 (beni) o TD17 (servizi) e versa l’imposta con il meccanismo del reverse charge (art. 17 c. 2 DPR 633/1972).
  3. Se la fattura indica l’IVA: verifica la presenza sul portale Fatture e Corrispettivi e detrai l’IVA normalmente.
  4. Se ricevi una fattura cartacea con IVA da un forfettario sammarinese: usa il TD28.

Tabella Riepilogativa: Art. 71 DPR 633/1972 a Colpo d’Occhio

AspettoCessioni IT → San MarinoAcquisti San Marino → IT
Regime IVANon imponibile (artt. 8-9 e art. 71 DPR 633/72)IVA assolta; reverse charge se senza IVA
FatturazioneElettronica obbligatoria (dal 1/7/2022)Elettronica o cartacea
Sistema di trasmissioneSDI → Ufficio tributario SMUfficio tributario SM → SDI → operatore IT
Codice destinatario2R4GTO8N/A
Natura fatturaN3.3N/A
Tipo documentoTD01 (immediata) / TD24 (differita)TD19 / TD17 / TD28
Dichiarazione IVARigo VE30, casella 4Registri acquisti/vendite
Modello INTRANon previstoNon previsto
Convalida Ufficio SMEntro 4 mesi dall’emissioneEntro 15 gg riversa IVA all’AdE italiana

Link alle Fonti Ufficiali

Per approfondimenti direttamente dalle fonti normative, si rimanda ai seguenti portali istituzionali:

FAQ – Domande Frequenti sull’Art. 71 DPR 633/1972

1. Che cosa disciplina esattamente l’art. 71 DPR 633/1972?

L’art. 71 DPR 633/1972 disciplina il trattamento IVA delle operazioni di cessione di beni e dei servizi connessi effettuate verso la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Estende a queste operazioni il regime di non imponibilità IVA previsto dagli articoli 8 (cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali) del medesimo DPR 633/1972, prevedendo che le modalità operative siano stabilite con decreti ministeriali sulla base di accordi con i due Stati.

2. Perché le cessioni verso San Marino sono non imponibili IVA ai sensi dell’art. 71 DPR 633/1972 e non intracomunitarie?

Perché la Repubblica di San Marino, pur avendo un accordo di unione doganale bilaterale con l’UE (1992/2002, capitoli 1–97 della tariffa doganale comune), non fa parte del territorio doganale dell’UE definito dall’art. 4 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Lo conferma il Regolamento delegato (UE) 2015/2446, art. 104 lett. m, che elenca San Marino tra i territori da cui i beni “entrano nel territorio doganale dell’Unione” — trattandolo quindi come territorio esterno. San Marino è inoltre escluso dal territorio IVA dell’UE ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2006/112/CE. Per questo motivo le cessioni verso San Marino non seguono le regole delle operazioni intracomunitarie (artt. 41 ss. D.L. 331/1993) ma sono assimilate alle esportazioni, con non imponibilità IVA ai sensi degli articoli 8, 9 e 71 del DPR 633/1972.

3. Dal quando è obbligatoria la fattura elettronica per le operazioni con San Marino disciplinate dall’art. 71 DPR 633/1972?

La fatturazione elettronica per le cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino è obbligatoria dal 1° luglio 2022, in base al D.M. 21 giugno 2021 (pubblicato in G.U. n. 168 del 15 luglio 2021), che ha dato attuazione all’art. 12 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita). Nel periodo transitorio dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022 era invece facoltativa.

4. Qual è il codice destinatario da indicare nelle fatture elettroniche verso San Marino ai sensi dell’art. 71 DPR 633/1972?

Il codice destinatario da indicare nelle fatture elettroniche emesse verso operatori sammarinesi è 2R4GTO8. Questo codice è stato reso noto dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino con la Circolare n. 92466 del 31 agosto 2021 ed è il codice dell’hub gestito dall’Ufficio tributario sammarinese per la ricezione e lo smistamento delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) italiano.

5. Come si gestisce l’acquisto di beni da San Marino in applicazione dell’art. 71 DPR 633/1972?

Quando un operatore italiano acquista beni da un fornitore sammarinese, il meccanismo base è il reverse charge (inversione contabile) ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR 633/1972. Se la fattura (elettronica o cartacea) ricevuta non espone l’IVA, l’acquirente italiano deve integrare il documento con tipo documento TD19 (per acquisto di beni) o TD17 (per acquisto di servizi), versare l’imposta e annotare le operazioni nei registri IVA previsti dagli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972. Se la fattura espone già l’IVA e il documento è presente nel portale Fatture e Corrispettivi, l’operatore può detrarre l’imposta direttamente.

6. Cosa succede se l’Ufficio tributario di San Marino non convalida la fattura entro quattro mesi dall’emissione?

Se entro quattro mesi dall’emissione l’Ufficio tributario di San Marino non ha convalidato la fattura elettronica (o non è pervenuta al cedente la copia vidimata della fattura cartacea), l’operazione perde il regime di non imponibilità previsto dall’art. 71 DPR 633/1972 e diventa imponibile IVA. L’operatore italiano è tenuto, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine, a emettere una nota di variazione in aumento con addebito IVA, senza il pagamento di sanzioni né interessi. Il cedente deve anche dare comunicazione del mancato ricevimento della vidimazione all’Ufficio tributario di San Marino e per conoscenza al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

7. Le operazioni con San Marino ai sensi dell’art. 71 DPR 633/1972 devono essere incluse nel modello INTRA?

No. Poiché la Repubblica di San Marino non è uno Stato membro dell’Unione europea, le cessioni verso San Marino non sono cessioni intracomunitarie e non devono essere incluse negli elenchi riepilogativi INTRA (modello INTRA 1-bis per le cessioni o modello INTRA 2-bis per gli acquisti). Le cessioni non imponibili verso San Marino vengono invece rilevate nella dichiarazione IVA annuale nella sezione relativa alle operazioni non imponibili all’esportazione (attualmente rigo VE30, casella 4 — verificare il modello aggiornato per l’anno di dichiarazione).

8. Un soggetto in regime forfettario è obbligato alla fattura elettronica per le operazioni con San Marino?

Sì, dal 1° gennaio 2024. In base all’art. 18 del D.L. 36/2022 (conv. L. 79/2022), l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SDI è stato esteso a tutti i soggetti in regime forfettario, indipendentemente dal volume di ricavi. Il regime transitorio che fino al 31 dicembre 2023 esonerò i forfettari con ricavi inferiori a €25.000 nell’anno precedente è definitivamente concluso.

Pertanto, anche i forfettari italiani devono emettere fattura elettronica verso gli operatori sammarinesi con codice destinatario 2R4GTO8 e natura N3.3, secondo le regole del D.M. 21 giugno 2021. Fa eccezione il solo caso in cui la cessione rientri nelle ipotesi di cui all’art. 22 DPR 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate), per le quali non è richiesta l’emissione della fattura: in tal caso la documentazione verso San Marino segue le procedure specifiche del decreto.

9. L’art. 71 DPR 633/1972 si applica anche ai servizi resi a committenti sammarinesi?

Sì, ma con alcune specificità. L’art. 71 DPR 633/1972 estende il regime di non imponibilità anche ai “servizi connessi” alle cessioni di beni. Per le prestazioni di servizi “generici” di cui all’art. 7-ter DPR 633/1972, rese a operatori sammarinesi (e quindi territorialmente rilevanti a San Marino), il D.M. 21 giugno 2021 prevede la facoltà (non l’obbligo) di emettere fattura elettronica tramite SDI. Restano invece escluse le prestazioni di servizi specifici territorialmente rilevanti in Italia.

10. Qual è la differenza tra l’art. 71 DPR 633/1972 applicato a San Marino e quello applicato al Vaticano?

Il principio di non imponibilità IVA è identico per entrambi gli Stati, in quanto l’art. 71 DPR 633/1972 li tratta in modo simmetrico come Paesi terzi extra-UE. La differenza principale sta nella disciplina operativa: per San Marino esiste un sistema organico e digitale di fatturazione elettronica obbligatoria tramite SDI, regolato dal D.M. 21 giugno 2021. Per il Vaticano, invece, non esiste un sistema equivalente di e-fattura strutturato, e le modalità operative rimangono disciplinate dalla convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 e dagli specifici accordi e decreti ministeriali di riferimento.

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Conclusioni

L’art. 71 DPR 633/1972 rappresenta un pilastro fondamentale per chiunque operi commercialmente con la Repubblica di San Marino o con lo Stato della Città del Vaticano. La norma, nata nel 1972 per dare una soluzione giuridica coerente a uno scenario geopolitico unico al mondo, ha saputo evolversi grazie ai decreti attuativi: il D.M. 24 dicembre 1993 prima, e il rivoluzionario D.M. 21 giugno 2021 poi, hanno progressivamente digitalizzato e tracciabilizzato l’intero ciclo delle operazioni.

Comprendere correttamente l’art. 71 DPR 633/1972 significa, in pratica:

  • Sapere quando emettere fattura non imponibile IVA e come compilarla correttamente in formato elettronico tramite SDI.
  • Conoscere gli obblighi di integrazione e reverse charge per gli acquisti da San Marino.
  • Monitorare la convalida dell’Ufficio tributario sammarinese per non perdere il beneficio della non imponibilità.
  • Evitare sanzioni attraverso una gestione puntuale dei documenti, dei registri IVA e dei termini previsti dalla normativa.

Il quadro normativo, pur articolato, è oggi più trasparente e tracciabile che mai grazie all’integrazione digitale tra il Sistema di Interscambio italiano e l’Ufficio tributario di San Marino. Mantenersi aggiornati sulle circolari dell’Agenzia delle Entrate e sui provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze è la chiave per gestire queste operazioni senza rischi.


Ultimo aggiornamento: 2026. Per informazioni normative aggiornate, consultare sempre le fonti ufficiali indicate.

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